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Roma, 22 giugno 2009

 

 

Circolare n. 94/2009

 

Oggetto: Dogane – Dichiarazioni di esportazione e di transito – Dati sulla sicurezza – Codice EORI – Scadenza dell’1 luglio 2009.

 

Si rammenta che dall’1 luglio prossimo interverranno numerose novità in materia di operazioni doganali. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali.

 

Dichiarazioni di esportazioni e di transito - Dall’1 luglio prossimo entrano in vigore le nuove disposizioni comunitarie sull’inserimento dei cosiddetti “dati sicurezza” nelle dichiarazioni doganali di esportazione, di transito e di esportazione abbinata al transito (Regolamento CEE n.1875/2006). Trattasi di informazioni riferite in particolare al destinatario delle merci che peraltro sarà obbligatorio inserire solo qualora siano note agli operatori. L’Agenzia delle Dogane ha precisato che dalla predetta data dell’1 luglio gli operatori che saranno in grado di presentare dichiarazioni contenenti i dati sicurezza dovranno utilizzare il nuovo messaggio informatico ET per la trasmissione telematica. Viceversa gli operatori che non saranno in grado di inserire i dati sicurezza potranno continuare a utilizzare gli attuali messaggi B3 e UX.

 

Dichiarazione telematica all’esportazione nelle procedure domiciliate/semplificate – Dall’1 luglio prossimo il Regolamento comunitario n.1875/2006 impone l’obbligo della dichiarazione telematica di esportazione anche per gli operatori in procedura semplificata e domiciliata. Gli operatori che ancora effettuano le dichiarazioni secondo la procedura della comunicazione della spedizione e del preavviso dovranno quindi necessariamente adeguarsi.

 

Codice EORI – Com’ è noto, dalla stessa data dell’1 luglio gli operatori saranno identificati con un codice unico valido a livello comunitario. Il nuovo codice, denominato EORI, sarà attribuito d’ufficio dall’Agenzia delle Dogane a tutti coloro che hanno operato in dogana negli ultimi due anni. Nel sito dell’Agenzia è già possibile rintracciare il proprio codice, costituito dal numero di partita Iva preceduto dalla sigla IT (per le persone fisiche viene utilizzato il codice fiscale). Dall’1 luglio il codice EORI dovrà essere obbligatoriamente indicato nelle caselle della dichiarazione dove fino ad oggi veniva riportato il numero di partita Iva, il codice fiscale per le persone fisiche o il numero di patente per i doganalisti (caselle 2, 8, 14 e 50 del DAU).

 

Documento di accompagnamento di transito – DAT – Analogamente a quanto già avviene per il Documento di accompagnamento di esportazione (DAE) in procedura di domiciliazione, a partire dall’1 luglio anche il Documento di accompagnamento di transito (DAT) sarà direttamente prodotto dallo speditore autorizzato con notevole semplificazione della procedura e l’eliminazione dei tempi di restituzione del documento da parte del servizio telematico doganale.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.54 e 55/2009

Responsabile di Area

D/d

 

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