Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 13 luglio 2009

 

Circolare n. 107/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Incentivi per la costituzione di cooperative e consorzi - Incentivi per la formazione professionale – Decreti del Presidente della Repubblica del 29.5.2009, n. 83 e 84, su G.U. n. 157 del 9.7.2009

 

Con i regolamenti indicati in oggetto 16 milioni di euro del “Fondo per la riforma dell’autotrasporto” sono stati destinati ad incentivi per l’aggregazione delle piccole e medie imprese di autotrasporto (9 milioni di euro) e ad incentivi per la formazione professionale del settore (7 milioni di euro).

 

Le modalità e i criteri per accedere ai benefici, che saranno erogati sotto forma di sovvenzioni dirette a fondo perduto, saranno indicati successivamente con appositi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Incentivi per l’aggregazione – Le PMI di autotrasporto che costituiscano cooperative e consorzi di autotrasporto potranno presentare richiesta di finanziamento: è agevolabile il 50% delle spese per la costituzione del raggruppamento, quali le spese notarili, legali e di consulenza.

 

Incentivi per la formazione – Saranno finanziabili i piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturali per le filiere a favore di imprese e raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti o istituti di diretta emanazione delle associazioni presenti nel Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno emanati i decreti ministeriali per la presentazione delle domande di finanziamento.

 

f.to Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 157 del 9.7.2009 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83

  Regolamento  recante  modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo  relativo  agli  incentivi  per la formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni
  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
modalita'  di  ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo  di  euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e
le  capacita'  professionali degli imprenditori e degli operatori del
settore  dell'autotrasporto  di  merci,  allo  scopo di promuovere lo
sviluppo   della   competitivita',   l'innalzamento  del  livello  di
sicurezza  stradale  e  di  sicurezza  sul lavoro, mediante azioni di
formazione   generale   e   specifica,   promosse  dalle  imprese  di
autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
   a)  autotrasporto  di  cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
   b)  albo  degli  autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
   c)  impresa  di  autotrasporto:  la  persona  fisica  o  giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
   d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a
norma  del  libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II,  sezioni  II  e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita
sezione dell'albo degli autotrasportatori;
   e)  piccole  e  medie  imprese:  rispettivamente  le  imprese  che
occupano  meno  di  50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un
totale  di  bilancio  annuo  non  superiore a 10 milioni di euro e le
imprese  che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
   f)  microimpresa:  un'impresa  che  occupa meno di dieci persone e
realizza  un  fatturato  annuo  e  un  totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
 
                               Art. 2.
                          Azioni formative
  1.  Le  azioni  di  formazione,  specifica  o  generale, secondo le
definizioni  date  dall'articolo  38 del regolamento (CE) n. 800/2008
della  Commissione,  del  6  agosto  2008, incentivabili ai sensi del
presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010
e   consistono   in   piani   formativi   aziendali,  interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere.
  2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  sono  stabilite  modalita'  e  termini per la
realizzazione delle attivita' formative proposte.
 
                               Art. 3.
              Soggetti beneficiari - soggetti attuatori
  1.  Soggetti  beneficiari  delle misure di aiuto di cui al presente
regolamento  sono  le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti,
come definiti dall'articolo 1, comma 2.
  2.  I  soggetti  attuatori  delle  azioni  formative,  da  indicare
esplicitamente  in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai
contributi,  sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti,
che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
   a)  siano  di  diretta  emanazione  di  associazioni  nazionali di
categoria  presenti  in  seno  al  Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori  ovvero  di  loro  articolazioni  territoriali che,
all'atto   della  presentazione  del  progetto,  siano  in  grado  di
documentare   lo  svolgimento  di  attivita'  formativa  nel  settore
dell'autotrasporto  e  producano  apposita  lettera di accreditamento
dell'associazione nazionale cui aderiscono;
   b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni
temporanee  di  scopo  comprendenti  enti  o istituti in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a).
 
                               Art. 4.
       Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
  1.  Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto
di  contributi,  compatibilmente  con  la  disciplina  comunitaria in
materia  di  aiuti  di  Stato,  entro  i limiti massimi di intensita'
fissati   per   gli   aiuti  alla  formazione  dall'articolo  39  del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
  2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
  3.  In  conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le
imprese  destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una  precedente  decisione  della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
 
                               Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
  1.  Con  il  decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
termini  e  modalita'  per  l'erogazione  dei  contributi  di  cui al
presente   regolamento,   nonche'   i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni  che  le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano
obbligatoriamente:
   a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
   c)  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del raggruppamento di
imprese;
   d)   indirizzo   del  legale  rappresentante  dell'impresa  o  del
raggruppamento di imprese;
   e)    numero    di    iscrizione    all'Albo    nazionale    degli
autotrasportatori;
   f)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di  non  rientrare  tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non  rimborsato  ovvero  depositato  in  un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
  2.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi  informativi  e statistici, e' istituita una Commissione, che
provvede,  con  le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo
stesso  Ministero,  a  valutare le istanze presentate per accedere ai
benefici  di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono
individuati  i  criteri  cui  tale Commissione dovra' attenersi nella
valutazione  delle  istanze; ai componenti della suddetta Commissione
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
                               Art. 6.
                     Oneri a carico dello Stato
  1.  Il  presente  regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
 
                             NAPOLITANO
                                           Berlusconi, Presidente del
                                             Consiglio dei Ministri
                                           Matteoli, Ministro delle
                                       infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 84

  Regolamento  recante  modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo  relativo  agli  incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                 Ambito d'applicazione e definizioni
  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
modalita'  di  ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo  di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi.
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
   a)  autotrasporto  di  cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
   b)  albo  degli  autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
   c)  impresa  di  autotrasporto:  la  persona  fisica  o  giuridica
iscritta  nel  registro  delle  imprese  o  nell'albo  delle  imprese
artigiane  di  cui  alla  legge  8  agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita'  di  autotrasporto  di  cose  per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
   d)  raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e II-bis, del codice civile;
   e)  piccole  e  medie  imprese:  rispettivamente  le  imprese  che
occupano  meno  di  50  persone  e realizzano un fatturato annuo e un
totale  di  bilancio  annuo  non superiore a 10 milioni di euro, e le
imprese  che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
   f)  microimpresa:  un'impresa  che  occupa meno di dieci persone e
realizza  un  fatturato  annuo  e  un  totale  di  bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
 
                               Art. 2.
                        Soggetti beneficiari
  1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti
risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di
autotrasporto,   aventi  sede  principale  o  secondaria  in  Italia,
iscritte   all'albo   degli   autotrasportatori,   mediante  fusione,
incorporazione,  o  conferimento di azienda, avvenuti successivamente
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
non  siano  coinvolte  societa' controllate, controllanti, o comunque
collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.
 
                               Art. 3.
       Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
  1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi
di  consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con
la  realizzazione  delle  nuove  strutture  societarie,  ivi compresa
l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria
gestione aziendale.
  2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di
cui  al  regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per
cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.
  3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
  4.  Ai  benefici  si  accede  esclusivamente  mediante richiesta da
presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da
stabilirsi  con  il  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 4.
  5.  In  conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese  destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una  precedente  decisione  della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
 
                               Art. 4.
    Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
  1.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedere
ai  benefici  di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delle
istanze  e  le  indicazioni  che le stesse dovranno contenere, fra le
quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
   a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di
aggregazione, e della struttura societaria finale;
   b) sede del raggruppamento di imprese;
   c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;
   d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;
   e)    numero    di    iscrizione    all'Albo    nazionale    degli
Autotrasportatori;
   f)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e,  successivamente  non  rimborsato,  ovvero  depositato in un conto
bloccato  gli  aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione  europea,  in conformita' a quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del presente regolamento.
  2.  Con  decreto  dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei   trasporti   -   Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  la
navigazione  ed  i sistemi informativi e statistici, e' istituita una
Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in
dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per
accedere  ai  benefici  di cui al presente regolamento. Con lo stesso
decreto,  sono  individuati  i  criteri  cui  tale Commissione dovra'
attenersi  nella  valutazione  delle  istanze;  ai  componenti  della
suddetta  Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso spese.
 
                               Art. 5.
                     Oneri a carico dello Stato
  1.  Il  presente  regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
 
                             NAPOLITANO
 
                                           Berlusconi, Presidente del
                                            Consiglio dei Ministri
                                          Matteoli, Ministro delle
                                       infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli, Alfano