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Roma, 22 luglio 2009

 

Circolare n.112/2009

 

Oggetto: Camere di Commercio – Comunicazione unica per la nascita d’impresa – Regolamento di attuazione – DPCM 6.5.2009, su G.U. n.152 del 3.7.2009.

 

E’ stata finalmente completata la realizzazione della comunicazione unica per la nascita d’impresa comunemente definita anche come impresa in un giorno.

 

Come è noto, la comunicazione unica è stata prevista dalla legge n. 40/2007 (cosiddetto pacchetto Bersani) per semplificare le procedure per l’avvio, la modifica o la cessazione di una qualsiasi attività imprenditoriale. Attraverso tale comunicazione, da presentare al solo ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, l’iscrizione della nuova impresa produrrà automaticamente effetti su tutte le altre Amministrazioni interessate (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.), senza più necessità di differenti adempimenti amministrativi.

 

Il decreto in oggetto, che fissa le regole tecniche per la presentazione della comunicazioni unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le varie Amministrazioni, fa seguito al D.M. 2.11.2007 che aveva invece definito il modello di comunicazione unica.

 

Il nuovo sistema semplificato diverrà obbligatorio a partire dall’1 aprile 2010 mentre sino a quella data coesisterà con quello attuale.

 

f.to Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n. 152 del 3.7.2009 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

Individuazione    delle   regole   tecniche    per  le  modalita'  di
presentazione   della   comunicazione   unica   e   per   l'immediato
trasferimento   dei  dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,  in
attuazione  dell'articolo  9,  comma  7, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7. (09A07506)
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
                              Decreta:

 

                               CAPO I

                Ambito di applicazione e definizioni

 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi
previsti  per  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  e  ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
  2.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  con  la
disciplina  regionale  in  materia,  nel  rispetto  delle esigenze di
coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
r),  della  Costituzione,  l'applicazione  del  presente decreto alle
imprese  artigiane  e'  definito di intesa con le singole regioni, in
modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate
per  la  comunicazione  unica  al  registro delle imprese. Nelle more
dell'adozione  delle  intese  di cui al periodo precedente le regioni
continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.
  3.  Il  presente  decreto  definisce  le  regole  tecniche  per  le
modalita'  di  presentazione della comunicazione unica da parte degli
interessati  e  quelle  per  l'immediato trasferimento telematico dei
dati  tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma
7,  del  decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del
2007.
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
   a)  «decreto-legge  n.  7  del  2007», il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007,
n. 40;
   b)  «decreto  del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
   c)  «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;
   d)  «decreto  del  Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
   e)  «decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
   f)  «decreto  2  novembre  2005»,  il  decreto  del  Ministro  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  del 2 novembre 2005, recante regole
tecniche  per  la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata;
   g)  «decreto-legge  n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326;
   h)   «decreto   interministeriale  12  maggio  2004»,  il  decreto
dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  del  12  maggio  2004, e successive
modificazioni ed integrazioni;
   i)  «decreto  della  modulistica»,  il  decreto del Ministro dello
sviluppo  economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il
modello  di  comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7,
primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
   l)  «Comunicazione  unica»,  la Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la
«Comunicazione  unica  su supporto informatico» come insieme dei file
informatici  previsti  dal  decreto  della  modulistica trascritti su
supporto magnetico/ottico rimovibile;
   m)   «R.E.A.»:   il   repertorio   delle   notizie   economiche  e
amministrative  di  cui  all'art.  9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995;
   n)  «PEC»,  la  posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
   o)  «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio
per i servizi previsti per la Comunicazione unica;
   p)  «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per
la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;
   q)   «XML»,   eXtensible   Markup   Language,   linguaggio  basato
sull'utilizzo  di  elementi  (tag)  per  creare documenti informatici
strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
   r)  «Schema  XML»,  documento  XML  che  definisce la struttura di
documenti   XML   elencando  quali  elementi  (nome,  tipo  di  dato,
attributi),  in  che  ordine  e in che gerarchia devono comparire, in
base alle specifiche definite dal W3C;
   s)  «Web  Services»,  insieme di standard di comunicazione in rete
tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
   t)  «WSDL»,  Web  Service  Definition  Language, linguaggio XML di
definizione  di un servizio informatico di tipo Web Service, definito
dal W3C;
   u)   «Web   Browser»,  un'applicazione  informatica  che  permette
all'utente  di  navigare  i  contenuti  dei siti della rete internet,
definito in base agli standard del W3C;
   v)   «firma   digitale»,   la   firma  digitale  prodotta  tramite
certificato  qualificato  ai  sensi  del  Codice dell'amministrazione
digitale;
   z)  «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale;
   aa)  «casella  dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai fini
del procedimento di Comunicazione unica;
   ab)  «Sistema  pubblico di connettivita'», il sistema previsto dal
Codice dell'amministrazione digitale;
   ac)  «Documento  informatico»  il  documento previsto ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale;
   ad)  «HTTPS»,  il  protocollo informatico definito dalla specifica
pubblica RFC 2818.
 

                               CAPO II

                    Adempimenti amministrativi

 
                               Art. 3.
               Procedimento della Comunicazione unica
  1.  Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto
dall'art.  9  del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta
all'ufficio  del  registro  delle  imprese  la  comunicazione  unica,
secondo  il  modello  approvato  con il decreto della modulistica. Il
modello  e'  presentato  in  modalita' telematica o mediante supporto
informatico.
  2.  La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese
e  sottoposta  ai  controlli disciplinati dal presente decreto, viene
inviata  dalla  camera  di  commercio  alle  amministrazioni  di  cui
all'art.  4.  Detta  comunicazione da parte delle camere di commercio
rispetta  i  principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita'
dei  dati  rispetto  alle  finalita'  per  i  quali  sono  raccolti e
successivamente   trattati   ai   sensi   dell'art.  11  del  decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e
di  partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette
quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale
12  maggio  2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato
dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA
sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.
  3.  La  comunicazione  viene  inviata  dalla  camera  di  commercio
all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel
registro delle imprese.
  4.  L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9,
comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello
nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.
  5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.
  6.  Le  comunicazioni  verso  gli  enti  e  verso  gli  interessati
avvengono  esclusivamente  durante l'orario d'ufficio delle camere di
commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.
 
                               Art. 4.
                     Amministrazioni competenti
  1.   Sono   destinatarie  della  Comunicazione  unica  le  seguenti
amministrazioni:
   a)  gli  uffici  del  registro  imprese  delle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
   b) l'Agenzia delle entrate;
   c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
   d)  l'istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL);
   e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici
preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
   f)  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali.
 
                               Art. 5.
     Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica
  1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:
   a) dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazione
attivita'  ai  fini  IVA,  ai  sensi  dell'art.  35  del  decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel
registro  imprese  e  nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del
deposito del bilancio;
   c)  domanda  d'iscrizione,  variazione, cessazione dell'impresa ai
fini INAIL;
   d)   domanda  d'iscrizione,  variazione,  cessazione  al  registro
imprese  con  effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane
ed  esercenti  attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8,
del decreto-legge n. 269/2003;
   e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai
fini INPS;
   f)  variazione  dei  dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in
relazione a:
    1) attivita' esercitata;
    2) cessazione attivita';
    3) modifica denominazione impresa individuale;
    4) modifica ragione sociale;
    5) riattivazione attivita';
    6) sospensione attivita';
    7) modifica della sede legale;
    8) modifica della sede operativa;
   g)  domanda  di  iscrizione,  variazione  e  cessazione di impresa
agricola ai fini INPS;
   h)  domanda  di  iscrizione,  variazione  e  cessazione di impresa
artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

 

                              CAPO III

 Presentazione della Comunicazione unica al registro delle imprese

 
                               Art. 6.
                          Guida agli utenti
  1.  Le  camere  di  commercio rendono disponibile gratuitamente nel
sito  informazioni  e servizi al pubblico con particolare riferimento
alle modalita' di presentazione della Comunicazione unica.
 
                               Art. 7.
           Tracciato informatico della Comunicazione unica
  1.   La  definizione  del  tracciato  informatico  e  l'elenco  dei
documenti   informatici   costituenti  la  Comunicazione  unica  sono
individuati  sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionali
delle amministrazioni di cui all'art. 4.
 
                               Art. 8.
                 Indirizzo elettronico dell'impresa
  1.  Nel  modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PEC
corrispondente  alla  casella  dell'impresa, ai fini dell'invio degli
esiti  delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione
o  provvedimento  relativo  al  procedimento.  Qualora  l'impresa non
disponga  di  una  casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica,
indicando  le  modalita'  per  la ricezione della comunicazione circa
l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
  2.  Nel  caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere
di  commercio  provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC
ai  fini  del  procedimento  senza  costi  per  l'impresa,  ai  sensi
dell'art.  9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni
operative  sono  pubblicate  in  opportuna  sezione del sito, dandone
comunicazione ai sensi del comma 1.
  3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese ai
sensi  dell'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 68 del 2005.
 
                               Art. 9.
   Modalita' di presentazione telematica o su supporto informatico
  1.  Il  sito  rende disponibile i seguenti sistemi di presentazione
telematica per la Comunicazione unica:
   a)  tramite  Web-Browser  a  disposizione dell'utente che effettua
l'operazione  di  trasmissione,  con  pubblicazione  delle istruzioni
operative in opportuna sezione del sito;
   b)   tramite  lo  standard  Web  Services,  a  disposizione  delle
applicazioni  informatiche  che  automatizzano  l'operazione  d'invio
della   Comunicazione  unica,  con  pubblicazione  della  definizione
secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.
  2.    La   presentazione   della   Comunicazione   unica,   firmata
digitalmente,  su supporto informatico avviene esclusivamente tramite
consegna  diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro
imprese di competenza.
  3.  I  servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione
esclusivamente   tramite   connessione   sicura,   come  offerta  dal
protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.
  4.  Nel  caso  di  trasmissione  telematica  tramite  Web  Browser,
l'utente  accede  al sito per la Comunicazione unica tramite la Carta
nazionale  dei  servizi,  resa  disponibile  anche  dalle  camere  di
commercio  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  la  carta d'identita'
elettronica   o   carta   dotata   di  certificato  standard  CNS  di
autenticazione.
  5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio
di certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS o
analoghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensi
del   comma   4,  sono  incluse  nella  richiesta  del  servizio.  Le
caratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportuna
sezione del sito.

 

                               CAPO IV

  Ricevimento al registro delle imprese della Comunicazione unica

 
                               Art. 10.
                Ricevimento della Comunicazione unica
  1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema
informatico del registro delle imprese provvede a:
   a)  verificare  le credenziali di accesso al servizio, nel caso di
presentazione telematica;
   b)  verificare  la  consistenza  e  correttezza  formale  dei file
informatici   in   base  alle  regole  descritte  nel  decreto  della
modulistica;
   c)  verificare  la  consistenza  e  validita' delle firme digitali
apposte;
   d)  verificare  la  correttezza  del  recapito di PEC indicato dal
mittente come casella dell'impresa;
   e)  verificare  la  correttezza  delle chiavi identificative delle
posizioni  dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di
variazione e cessazione;
   f)  verificare  che  i  soggetti  dichiaranti  e  firmatari  della
comunicazione  siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso
gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
   g)  verificare  il  buon  esito  delle  disposizioni  di pagamento
telematico  per  diritti  ed  imposte  ove  richiesti,  nel  caso  di
presentazione telematica.
  2.  Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del
comma  1,  la  Comunicazione  e'  irricevibile  e il sistema notifica
immediatamente   l'informazione   alla   casella  dell'impresa  e  in
opportuna area riservata all'utente nel sito.
 
                              Art. 11.
         Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA
  1.  Le  regole  tecniche  del  colloquio tra i sistemi del registro
imprese  e  dell'Agenzia  delle entrate, nelle more della definizione
degli  accordi  di  servizio  di cui all'art. 15, comma 2, seguono le
disposizioni  del  decreto  interministeriale  12  maggio  2004,  che
disciplina  le  modalita'  di  presentazione all'ufficio del registro
delle  imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  2.  Il  collegamento  tra  le  amministrazioni di cui al comma 1 e'
dedicato  ed  esclusivo,  e  garantisce la qualita', la sicurezza, la
riservatezza  e  l'immediatezza  della  transazione  nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  3.  I  dati  della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione
d'inizio  attivita',  variazione  dati  o cessazione ai fini IVA sono
trasmessi  dall'ufficio  del registro delle imprese all'Agenzia delle
entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.
  4.  L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico
di  cui  al  comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese
che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma
dell'avvenuta  ricezione  dei  dati  trasmessi  e  in  caso  d'inizio
d'attivita'  il  codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero
il motivo dell'eventuale rifiuto.
  5.   L'ufficio  del  registro  delle  imprese  invia  alla  casella
dell'impresa    richiedente   la   ricevuta   attestante   l'avvenuta
presentazione  della  dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', il
codice fiscale e/o la partita IVA.
 
                              Art. 12.
              Protocollazione della Comunicazione unica
  1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10,
la Comunicazione unica e' protocollata immediatamente nel sistema del
registro   imprese,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 581 del 1995.
  2.  Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cui
al comma 1 avviene automaticamente.
 
                              Art. 13.
                              Ricevuta
  1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta
quale  titolo  per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma
3, della decreto-legge n. 7 del 2007.
  2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal
conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura
temporale del momento della firma, contenente:
   a)   l'indicazione   dell'ufficio   del   registro  delle  imprese
destinatario della comunicazione;
   b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;
   c)  la  denominazione,  il  codice  fiscale,  la  partita IVA e la
provincia della sede dell'impresa;
   d) l'adempimento richiesto;
   e)  gli  enti  destinatari  della  comunicazione  e  il  numero di
protocollo;
   f) gli estremi del dichiarante;
   g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;
   h)   l'elenco   delle   distinte   informatiche   presenti   nella
comunicazione.
  3.  La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il
richiedente  sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica
del mittente della Comunicazione unica.
  4.  Nel  caso  di  cui  all'art.  9, comma 2, del presente decreto,
l'ufficio  del  registro  delle  imprese  rilascia  la  stampa  della
ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.
 
                              Art. 14.
                       Conservazione digitale
  1.  La  Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle
amministrazioni   interessate   sono   inseriti  nel  R.E.A.  e  sono
conservati   nell'archivio  degli  atti  e  dei  documenti  ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del
1995,   delle   disposizioni  contenute  nel  capo  III  del  decreto
legislativo  7  marzo  2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in
materia.
  2.   E'  assicurato  alle  competenti  strutture  comunali  per  le
attivita'  produttive  (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche
dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione
unica.

 

                              CAPO V

       Trasferimento telematico alle amministrazioni interessate

 
                              Art. 15.
                Comunicazione tra le amministrazioni
  1.   La   Comunicazione  unica  e'  trasmessa  immediatamente  alle
amministrazioni  di  cui  all'art. 4, ad esclusione di quella per una
nuova  impresa  ai  fini  previdenziali, che e' inviata a seguito del
completamento  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ovvero
nell'albo delle imprese artigiane.
  2.  Le  comunicazioni  sono  inviate  tramite  sistema  pubblico di
connettivita'  e  cooperazione  e,  nelle  more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.
  3.   Il   registro   delle  imprese  invia  le  comunicazioni  alle
amministrazioni  espressamente  indicate  nel modulo di Comunicazione
unica.  Per  gli  opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le
comunicazioni  non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse
all'Istituto.
  4.  I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della
modulistica relativamente a:
   a) modello di Comunicazione unica;
   b) modulistica di competenza dell'ente;
   c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
  5.  Contestualmente  al  ricevimento  della Comunicazione unica, le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
   a) il numero identificativo della richiesta;
   b) l'esito del ricevimento.
  6.   Alla   conclusione   del   procedimento   di   competenza,  le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
   a) l'esito del procedimento;
   b)  il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di
nuova posizione.

 

                              CAPO VI

                  Comunicazioni all'interessato

 
                              Art. 16.
                    Comunicazioni all'interessato
  1.  Le  amministrazioni,  ad esclusione dell'Agenzia delle entrate,
comunicano  alla  casella  dell'impresa gli esiti delle registrazioni
nei propri archivi.
  2.   Nel   caso   la  Comunicazione  unica  richieda  correzioni  o
integrazioni,  le amministrazioni richiedono la modifica con notifica
alla  casella  dell'impresa  e,  nel  caso il richiedente sia persona
delegata,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  mittente della
Comunicazione  unica.  Ogni  amministrazione  comunica all'impresa le
modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.
 
 
                              CAPO VII 
                            Norme finali 
 
                              Art. 17.
                        Procedure d'emergenza
  1.  Nel  caso  di  mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei
dispositivi  informatici  dell'ufficio  del  registro  necessari alla
ricezione  della  Comunicazione  unica, per un periodo superiore alle
tre  ore  consecutive,  avuto  riguardo  all'orario  ed  ai giorni di
apertura  al  pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato ad
inoltrare  al  competente  registro  delle  imprese la distinta della
Comunicazione  unica prevista dal decreto della modulistica, stampata
su  carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato
o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e
ad  una  dichiarazione  sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto
del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
i motivi di mancato funzionamento.
  2.  Nei  casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello
cartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12.
  3.  La  riscossione  dei  diritti  e  dell'imposte e' effettuata al
momento dell'invio definitivo.
  4.  Nel  caso  previsto  al  comma  1,  entro  cinque  giorni dalla
comunicazione  da  parte  dell'ufficio  del  registro  delle  imprese
all'interessato   del   venir   meno  della  causa  che  ha  generato
l'impedimento,  il  soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto a
provvedere  alla  sostituzione  della  domanda,  titolo  ed  atti che
l'accompagnano,   presentata   su  supporto  cartaceo,  con  identica
domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.
  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
   Roma, 6 maggio 2009
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
        Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione
                           e l'innovazione
                              Brunetta
 
                             Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Scajola
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
 
                Il Ministro del lavoro, della salute
                      e delle politiche sociali
                               Sacconi
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,

   registro n. 6, foglio n. 290