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Roma, 7 agosto 2009

 

Circolare n. 123/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione del bollo auto – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. n.117722 del 6.8.2009.

 

 

Con il provvedimento indicato in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura dello sconto sul bollo auto versato dalle imprese di autotrasporto in conto terzi per l’anno in corso per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo quanto previsto dall’articolo 15 comma 8-septies del decreto legge n.78/2009 così come modificato dalla legge 3 agosto 2009 n.102.

 

L’importo dell’agevolazione deve essere calcolato sull’ammontare del bollo 2009 applicando le seguenti percentuali.

 

Peso dei veicoli

Misura dello sconto

Da 7,5 a 11,5 tonn

38,5 %

Oltre 11,5 tonn

77 %

 

Il beneficio deve essere usufruito tramite credito d’imposta nei versamenti effettuati col modello F24. Il relativo codice tributo dovrebbe essere invariato rispetto a quello utilizzato per la riduzione del bollo auto 2008 (codice 6809).

 

Autodichiarazione – Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegali (es. bonus dell’autotrasporto degli anni 90, agevolazioni per gli ex contratti di formazione al Sud e nelle aree del Centro Nord disagiate) e non li hanno ancora rimborsati non possono godere degli sconti in esame. Sono altresì escluse dal beneficio le imprese che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, ecc. A tal fine – prima di poter eseguire la compensazione nel modello F24 – le imprese devono inviare tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate (via Rio Sparto 21, 65129 Pescara) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando l’apposito modulo redatto dall’Agenzia e disponibile sulla prima pagina del sito www.agenziaentrate.it alla voce “Credito d’imposta per gli autotrasportatori”.

 

Limite di 500 mila euro – Con la stessa autodichiarazione le imprese devono impegnarsi a beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del tetto massimo di 500 mila euro per il triennio 2008-2010 (si tratta del limite già previsto per il regime degli aiuti de minimis aggiornato per l’attuale situazione di crisi economica). Concorrono alla formazione di tale limite tutti gli aiuti “de minimis” usufruiti dall’impresa nel triennio (ad es. lo sconto sul bollo auto e la decontribuzione sul lavoro straordinario degli autisti usufruiti nel 2008).

 

Regime fiscale del credito d’imposta – Il credito d’imposta non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della diminuzione del pro-rata per la deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito (articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir).

 

Modello UNICO – L’importo del credito spettante e del credito utilizzato in compensazione deve essere indicato nelle prossime dichiarazioni dei redditi.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.170/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Protocollo n. 117722/2009

 

 

Provvedimento di determinazione della misura del credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e di approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

DISPONE

 

1. Misura del credito d’imposta

1.1. Il credito d’imposta di cui all’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è riconosciuto in misura corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.

1.2. Per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 38,50 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo.

1.3. Per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate il credito d’imposta è stabilito nella misura del 77 per cento dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo.

 

2. Limite di fruizione del credito d’imposta

2.1. Il credito d’imposta indicato al punto 1 compete nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”:

- dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recante modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- dalla Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla Comunicazione del 25 febbraio 2009 recante il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;

- dalla decisione C(2009)2477 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa all’aiuto di Stato N 248/2009.

 

3. Adempimenti

3.1. I soggetti interessati, prima della fruizione del credito d’imposta di cui al punto 1, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestano:

- che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 (articolo 2, comma 2, del DPCM 3 giugno 2009);

- che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea (articolo 2, comma 4, del DPCM 3 giugno 2009);

- di beneficiare del credito d’imposta nel rispetto del limite di aiuti di 500.000 euro nel triennio 2008/2010, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato di cui all’art. 3 del DPCM 3 giugno 2009 e degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (articolo 3, comma 1, lett. c, del DPCM 3 giugno 2009).

3.2. La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al presente provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto n. 21, c.a.p. 65129, Pescara. Il modello può essere prelevato gratuitamente dai siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze, www.finanze.it, e dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.it.

3.3. I beneficiari del credito di imposta devono indicarne l’importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato.

 

 

Motivazioni

Nel limite di spesa di 44 milioni di euro, l’articolo 15, comma 8-septies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riconosce alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci un credito d’imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2009 per ciascun veicolo, posseduto e utilizzato per la predetta attività, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate; la misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma conferma per il 2009 l’agevolazione per l’autotrasporto disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alla quale il successivo comma 27 demandava a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione della misura del credito d’imposta, tenendo conto del numero degli aventi diritto, nonché l’emanazione di eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 31 dell’articolo 83-bis citato attribuiva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, delle misure previste nel medesimo articolo 83-bis.

Al riguardo, con note n. 0062812 del 18 giugno 2009 e n. 0076980 del 3 agosto 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato che per l’anno 2009 il corrispondente credito d’imposta va riconsiderato nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, paragrafo 4.2.2 (riguardante le nuove misure di aiuti di Stato di importo limitato e compatibile per il finanziamento delle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), recepita nell’ordinamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009.

Il DPCM 3 giugno 2009, al comma 1 dell’articolo 2 e al comma 2 dell’articolo 9, prevede che le misure istituite devono essere conformi alla Comunicazione e alle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

Il medesimo DPCM 3 giugno 2009, ai commi 2 e 4 dell’articolo 2 e alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni competenti alla concessione degli aiuti verificano, riguardo agli aventi diritto, che non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, che non rientrano tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti oggetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea, nonché il rispetto del limite complessivo di 500.000 euro degli aiuti di importo limitato e «de minimis» fruiti nel triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.

Le linee guida per l’applicazione del DPCM 3 giugno 2009, emanate dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie con nota prot. n. 0004451 del 9 giugno 2009, prevedono che qualora tale verifica implichi il ricorso a dichiarazioni da parte dei soggetti beneficiari, le amministrazioni competenti possono acquisire dichiarazioni con valore di dichiarazione sostitutiva nel rispetto delle norme del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La misura del credito d’imposta spettante è stata determinata sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione studi e ricerche economico fiscali con nota del 30 luglio 2009 prot. n. 3789, ripartendo lo stanziamento di 44 milioni di euro in base alle stime riguardanti gli importi pagati a titolo di tasse automobilistiche per l’anno 2007 relativi ai veicoli aventi massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, posseduti e utilizzati per l’attività di autotrasporto di merci, tenuto conto di un incremento prudenziale della numerosità dei beneficiari nel 2009.

Infine è prevista, con finalità di monitoraggio della spesa, l’indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi dell’impresa di autotrasporto che ne fruisce.

 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 140/L).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 recante “Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 09/06/2009).

Comunicazione della Commissione europea 17 dicembre 2008 (2009/C 16/01), come modificata dalla comunicazione della Commissione europea 25 febbraio 2009 (2009/C 83/01) concernente “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83/01 del 7 aprile 2009).

Decisione della Commissione europea C(2009) 4177 del 28 maggio 2009 (aiuto di Stato N248/2009) relativa agli aiuti di importo limitato e compatibile alle imprese nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 151/19 del 3 luglio 2009).

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Legge 6 giugno 1974, n. 298, “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada”. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada”. Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 59 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 agosto 2009

 

 

per IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio BEFERA
f.to Marco Di Capua