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Roma, 26 agosto 2009

 

Circolare n. 129/2009

 

Oggetto: Tributi – ICI – Esclusione per le aree demaniali portuali - Risoluzione Dip.to Finanze del Ministero dell’Economia n.3 del 10.8.2009.

 

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Risoluzione indicata in oggetto, ha ribadito che le aree demaniali classificate nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei) sono esenti da ICI.

 

Il chiarimento è rilevante in particolare per i terminalisti portuali perché mette fine alle problematiche interpretative sorte in alcuni porti sulla disposizione della legge ICI in base alla quale “nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario” (articolo 3 comma 2 Legge n.504/1992 così come modificato dall’articolo 18 comma 3 della Legge n.388/2000).

 

Quella disposizione va coordinata con l’articolo 7 della stessa legge 504/92 che prevede l’esenzione ICI per alcuni immobili, tra cui quelli classificati nella categoria E/1. Il Ministero ha dunque precisato che l’area demaniale facente parte di un compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie alle attività portuali rientra nella categoria catastale E/1 ed è pertanto esente dall’ICI.

 

Ovviamente le aree demaniali portuali non destinate agli usi suddetti non possono essere classificate nella categoria esente.

 

 

 

 

f.to Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

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