Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 agosto 2009

 

Circolare n. 130/2009

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni CEMT e bilaterali - Modelli di domanda – Decreto 28 luglio 2009 su G.U. n. 193 del 21.8.2009.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati introdotti nuovi criteri per la formazione della graduatoria delle imprese che vogliono ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, per i viaggi che attraversano più Stati extraeuropei.

 

In particolare, è stato stabilito un nuovo punteggio per la graduatoria basato sul grado ecologico del veicolo, sulla quantità di assegnazioni di autorizzazioni per relazioni di traffico fisso, per il possesso delle autorizzazioni TIR, ecc.

 

Lo stesso decreto ha fornito nuovi modelli per la richiesta delle autorizzazioni. Si rammenta che le domande per il rinnovo o il primo rilascio delle autorizzazioni in assegnazione fissa per il 2010, devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni CEMT o di ammissione alla graduatoria per il primo rilascio vanno presentate entro il 31 ottobre prossimo.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 158/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 193 del 21.8.2009 (Fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 luglio 2009

 

Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n.
198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto
di  merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio
2006. (09A10016)
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12
luglio   2006,   recante   «Disposizioni   applicative   del  decreto
ministeriale   2   agosto   2005,  n.  198,  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci  su strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19
luglio 2006:
   All'art. 1:
    a1  comma  4  le  parole  «autotrasporto  di persone e cose» sono
sostituite   dalle   parole   «per   il   trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita'»;
    a1  comma  5  le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituite
dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
   All'art. 3:
    i1  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cui
al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:
     a)  0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  3», in disponibilita'
dell'impresa  richiedente  ed  in  eccedenza,  rispetto  al numero di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
     b)  0,4  punti  per  ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in
disponibilita'  dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l'impresa  sia
titolare;
     c)  10  punti  per  la  prima  relazione bilaterale per la quale
l'impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell'anno  di
presentazione della domanda;
     d)  15  punti  per  ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
     e)  10  punti  per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda;
     f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
     g)  5  punti  per  ogni  singola relazione bilaterale effettuata
dall'impresa  nell'area  CEMT  extra  CE/SEE a titolo precario per la
quale  l'impresa  non  disponga  di assegnazione fissa e per la quale
abbia  restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che
va  dal  1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di
presentazione della domanda;
     h)  0,5  punti  per  ogni  viaggio di assegnazione fissa e/o con
autorizzazioni  a  titolo  precario effettuato dall'impresa nell'area
CEMT extra CE/SEE;
     i)  1  punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall'impresa  nella  stessa  area  con autorizzazioni CEMT ovvero per
ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;
    il  comma  3  e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui alle
lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita'
svolta  nei  primi  undici  mesi  dell'anno  di  presentazione  della
domanda.  Le  autorizzazioni  utilizzate e non restituite entro il 14
dicembre  dello  stesso  anno,  non  verranno conteggiate ai fini dei
punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);
    dopo  il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvo
quanto  previsto  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b), sono comunque
ammesse  alla  graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio
totale  ottenuto  ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non
abbiano  ottenuto  il  rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu'
autorizzazioni  CEMT  per l'anno successivo a quello di presentazione
della domanda».
   All'art. 4:
    a1  comma  1,  il  terzo  periodo  e' sostituto dal seguente: «Le
autorizzazioni  per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima
delle autorizzazioni per veicoli «euro 3»;
   All'art. 5:
    a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdi
e sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;
    al  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel
caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno
di   presentazione   della   domanda   abbia  utilizzato  in  maniera
insufficiente  per  il  rinnovo,  una  o piu' autorizzazioni CEMT nel
periodo previsto al successivo art. 6»;
   All'art. 8:
    a1  comma  5,  il  primo  periodo e' sostituto dal seguente: « Le
autorizzazioni  assegnate  per  rinnovo dell'assegnazione fissa o per
conversione  delle  autorizzazioni  precarie,  sono  consegnate  alle
imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%
dell'intero  quantitativo  assegnato  per  un  numero di assegnazioni
fisse  oltre  30  autorizzazioni,  salvo quanto previsto all'art. 10,
comma 3»;
   All'art. 10:
    a1  comma  1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite
da «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
    a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa;
   All'art. 11:
    a1  comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri  -  Direzione  generale autotrasporto di
persone  e  cose  -  ex  APC3» sono sostituite da «al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione
3 (autotrasporto internazionale di merci)».
 
                               Art. 2.
  1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio
2006  con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegati
al presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a Allegato 8.
 
                               Art. 3.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
Roma, 28 luglio 2009

                                       Il direttore generale: Ricozzi