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Roma, 4 settembre 2009

 

Circolare n. 142/2009

 

Oggetto: Tributi – Associazioni di categoria – Comunicazione di dati e notizie fiscali – Scadenza del 30 ottobre 2009 – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 2.9.2009.

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dei dati e delle notizie fiscali che le associazioni di categoria sono obbligate a presentare per la prima volta quest’anno (articolo 30 D.L. n. 185/2008 convertito dalla L. n. 2/2009).

 

La comunicazione va presentata entro il 30 ottobre prossimo in via telematica, tramite i professionisti autorizzati (o direttamente da chi fosse abilitato al servizio Entratel).

 

Com’è noto, le associazioni di categoria, in quanto “enti non commerciali” beneficiano di un regime fiscale agevolato. In particolare l’attività istituzionale che le associazioni svolgono nei confronti degli associati non è considerata attività commerciale né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Iva. Inoltre non sono considerate commerciali alcune attività tipiche (quali la vendita di pubblicazioni, l’assistenza contrattuale e di legislazione sul lavoro).

 

La comunicazione da presentare entro il prossimo ottobre consiste in una dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell’associazione (rappresentante legale) finalizzata a confermare la natura non commerciale dell’associazione stessa.

 

Tranne alcuni dati contabili (es. ammontare medio delle entrate, entroiti da pubblicità, numero degli associati, ecc.) le indicazioni consistono in risposte sì/no: ad es. viene richiesto se l’ente ha personalità giuridica, se ha articolazioni territoriali, la presenza di dipendenti, la qualità delle entrate associative, se lo statuto è adeguato con la normativa sugli enti non commerciali, ecc.

 

Nella comunicazione deve essere indicato anche l’elenco degli “amministratori”. Confetra ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se deve essere indicato il solo Presidente dell’Associazione, ovvero anche i componenti dei vari organi (Consiglio Direttivo, Giunta). Si fa riserva di fornire i relativi chiarimenti.

 

La comunicazione va presentata una tantum, salvo si verifichino modifiche di rilievo nell’attività (in questo caso occorre presentare una comunicazione aggiornata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni).

 

f.to Daniela Dringoli

Riferimenti confronta circ.re conf.le n.86/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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