Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 11 settembre 2009

 

Circolare n. 148/2009

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Consulta dell’autotrasporto e Comitato Centrale dell’Albo E’ entrato in vigore il regolamento che stabilisce la dotazione organica e le regole di funzionamento della Consulta dell’Autotrasporto e del Comitato Centrale dell’Albo – DPR 10.7.2009, n.123, su G.U. n.192 del 20.8.2009.

 

Istat – PIL – Nel II trimestre 2009 il prodotto interno lordo italiano è diminuito dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 6 per cento rispetto al II trimestre 2008. In termini assoluti nel 2008 il PIL a prezzi di mercato è stato pari a 1.572.243 milioni di euro.

 

Istat – Indice della produzione industriale – Secondo i primi dati disponibili a luglio 2009 l’indice della produzione industriale italiana è aumentato dell’1 per cento rispetto al precedente mese di giugno; su base annua (luglio 2009 rispetto a luglio 2008), peraltro, si è registrata una diminuzione tendenziale del 18,2 per cento; inoltre nei primi sette mesi di quest’anno rispetto ai primi sette mesi del 2008 la variazione è stata pari a -21 per cento.

 

Istat – Commercio con l’esteroScambi con l’UE - Nel mese di giugno 2009 rispetto allo stesso mese del 2008 le esportazioni italiane verso i paesi UE sono diminuite del 24,4 per cento e le importazioni dai paesi UE sono diminuite del 14,1 per cento.

 

Istat – Commercio con l’estero – Scambi extraUeNel mese di luglio 2009 rispetto a luglio 2008 le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe hanno registrato una diminuzione del 17,1 per cento; le importazioni dai Paesi extraUe hanno registrato una diminuzione del 34,7 per cento.

 

Prezzo gasolio auto al 7 settembre 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico) euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,489

0,423

0,182

1,095

- 0,022

+ 0,042

 

 

f.to Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n.192 del 20.8.2009 (Fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123

   Regolamento  di  riorganizzazione  e  funzionamento della Consulta
generale  per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (09G0131)
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                               E m a n a
                      il seguente regolamento:

 

                                CAPO I

 

                Consulta generale per l'autotrasporto

                         e per la logistica

                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Il presente capo ha per oggetto:
   a)  le  disposizioni  organizzative  per gli organi centrali della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
   b)  la  determinazione della dotazione di personale necessaria per
il funzionamento della Consulta medesima.
 
                               Art. 2.
                             Presidente
  1. Il Presidente della Consulta:
   a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;
   b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche
estranee  alla  pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed
esperienza  nel  settore  del  trasporto stradale delle merci e della
logistica;
   c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle
indicazioni  delle associazioni di categoria degli autotrasportatori,
del  movimento  cooperativo  e  delle  altre  categorie  economiche e
sociali rappresentate nell'Assemblea generale;
   d)   nomina   i   componenti  del  Comitato  scientifico,  sentita
l'Assemblea generale;
   e)  sceglie,  fra  i  componenti  dell'Assemblea  generale  aventi
specifica  professionalita'  in  materie statistiche ed economiche, i
membri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto;
   f)  puo'  istituire,  sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni
per  la  trattazione di questioni specifiche correlate al settore del
trasporto e della logistica;
   g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio
di presidenza;
   h)  presenta  all'Assemblea  generale,  su proposta del Segretario
generale   e   d'intesa   con  il  Comitato  esecutivo,  la  delibera
programmatica semestrale delle attivita' della Consulta.
  2.  Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di
una segreteria.
  3.  Alle  attivita'  di  cui  al  comma  2  si provvede senza oneri
aggiuntivi.
 
                               Art. 3.
                         Assemblea generale
  1. L'Assemblea generale:
   a) nomina i componenti del Comitato esecutivo;
   b)   delibera   il  programma  semestrale  delle  attivita'  della
Consulta,  sulla  base  delle  direttive  ricevute dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
   c)  approva,  previo  parere  del  Comitato esecutivo, l'esito dei
lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.
  2.   L'Assemblea  generale,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
attribuite  alla  Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21
novembre  2005,  n.  284,  puo'  avvalersi,  per  la  trattazione  di
tematiche  afferenti  a normativa e affari internazionali, logistica,
intermodalita',   qualita',   sicurezza   e  controlli,  di  apposite
commissioni.
  3.  Ai  lavori  dell'Assemblea generale e delle commissioni possono
essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti
su  specifiche  materie,  senza  diritto  di  voto,  con le ordinarie
risorse in dotazione alla Consulta.
  4.  La  convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle
Commissioni  e'  inviata,  anche  per  via  telematica, almeno cinque
giorni  prima  della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso
di  eccezionale  necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima.
L'Assemblea  generale  stabilisce  le  regole relative alla validita'
delle  riunioni  ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni,
nonche'  l'istituzione  e la composizione delle eventuali commissioni
di  cui  al  comma  2,  tenendo conto dell'esigenza di assicurare una
rappresentanza  equilibrata  delle  amministrazioni  pubbliche, delle
associazioni  di  categoria  dell'autotrasporto,  dei  settori  della
produzione  dei  servizi,  nonche'  degli  altri  organismi  presenti
nell'Assemblea generale.
 
                               Art. 4.
                         Comitato esecutivo
  1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente
e  svolge  i  compiti  ad  esso delegati dall'Assemblea generale, con
particolare  riguardo  alla  definizione della delibera programmatica
semestrale  dell'attivita'  della Consulta ed all'esame dei risultati
dei lavori delle Commissioni.
 
 
                               Art. 5.
                         Segretario generale
  1.   Il   Segretario   generale,   in   qualita'   di  responsabile
dell'attivita'  amministrativa,  contabile  ed  economico-finanziaria
della Consulta:
   a)  collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di
attivita';
   b) realizza le linee di attivita' della Consulta;
   c)  coordina  le  attivita' degli organi, nonche' della segreteria
del   Presidente,   assicurandone  anche  la  corretta  e  tempestiva
informazione.
  2.  Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di
cui  all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile
ed  alla  realizzazione  dei  programmi  di  attivita'  relative alle
seguenti  materie:  affari  generali,  politiche  per  la  logistica,
politiche  per  le  imprese,  intermodalita',  qualita',  sicurezza e
controlli, comunicazione e pubblicita'.
  3.   Con  delibera  adottata  dal  Presidente  della  Consulta,  si
provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.
 
                               Art. 6.
                        Comitato scientifico
  1. Il Comitato scientifico:
   a)  collabora  con il Presidente nella definizione delle attivita'
inerenti il Piano nazionale della logistica;
   b)  fornisce  il  supporto  di  studio  e  di approfondimento alle
indagini  inerenti  le  politiche  di  investimento  del  settore del
trasporto  e  della  logistica, i costi dei servizi, le iniziative di
sostegno alle imprese.
 
                               Art. 7.
                        Ufficio di presidenza
  1. L'Ufficio di presidenza:
   a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;
   b) determina le modalita' di attuazione delle attivita' deliberate
dall'Assemblea generale;
   c)  definisce  le  linee  di  azione  della  Consulta,  anche  con
riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
 
                               Art. 8.
                            Osservatorio
  1. L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto:
   a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercato
dell'autotrasporto,  con particolare riferimento a quelli inerenti al
rispetto   delle   disposizioni   in   materia   di  sicurezza  della
circolazione e di sicurezza sociale;
   b)  esprime  pareri  in ordine all'adeguamento della normativa che
regola il mercato dell'autotrasporto;
   c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere di
commercio,  industria,  agricoltura e artigianato, per la definizione
delle  controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci
su strada stipulati non in forma scritta.
 
                               Art. 9.
                Risorse umane e spese della Consulta
  1. La Consulta, per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto
unita'  di  personale appartenente all'area III e di trentasei unita'
di  personale  appartenente  all'area II, nell'ambito della dotazione
organica  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i
casi  diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.
  2.  Il  Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento
delle  attivita'  della  Consulta  e con le modalita' stabilite dalle
vigenti  disposizioni,  di dipendenti della pubblica amministrazione,
che  si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  in  via  temporanea  e
compatibilmente con le esigenze di servizio.
  3.  Alle  spese  connesse  all'attivita'  ed al funzionamento della
Consulta,  ivi  compresi  i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed
ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate
sul  capitolo  1330  del  bilancio  di previsione del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento  di  cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284.
 

                               CAPO II

                Comitato centrale per l'albo nazionale

                        degli autotrasportatori

 

                              Art. 10.
                               Oggetto
  1. Il presente capo ha per oggetto:
   a)  le  disposizioni  organizzative  per  il Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
   b)  la  determinazione  della dotazione organica occorrente per il
funzionamento del Comitato centrale.
 
                              Art. 11.
                          Comitato centrale
  1.  Il  Comitato  centrale,  in relazione alle attribuzioni ad esso
conferite  ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 284:
   a)  delibera  il  programma  di  attivita'  annuale  ed  assume le
decisioni  connesse  all'esercizio  delle  proprie attribuzioni anche
sulla   base   delle   direttive   impartite   dal   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
   b)  istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti
o  temporanee  per  la  trattazione di questioni attinenti ai compiti
istituzionali del Comitato stesso.
  2.   Il  Comitato  centrale  e  le  commissioni  si  riuniscono  su
convocazione  del  Presidente,  inviata,  anche  per  via telematica,
almeno  cinque  giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' ed
urgenza,  almeno  quarantotto  ore  prima della data stabilita per la
seduta.  Il  Comitato  centrale  stabilisce  le  regole relative alla
validita'  delle  riunioni  ed  alla  maggioranza  occorrente  per le
deliberazioni.
  3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e
delle  commissioni  sono  svolte  dal  capo  della  segreteria di cui
all'articolo  13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della
segreteria.
  4.  Ai  lavori  del  Comitato  centrale e delle commissioni possono
essere  chiamati  a  partecipare,  senza  diritto  di  voto, soggetti
esterni,  esperti  su  specifiche  materie  a  cui si provvede con le
ordinarie dotazioni di bilancio.
 
                              Art. 12.
                             Presidente
  1. Il Presidente del Comitato centrale:
   a)  e'  responsabile  dell'attivita'  amministrativa, contabile ed
economico-finanziaria del Comitato centrale;
   b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento della
Segreteria;
   c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno;
   d)   e'   responsabile  dell'attuazione,  da  parte  del  Comitato
centrale,  delle  direttive  del  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
  2.  Per  lo  svolgimento  dei suoi compiti, il Presidente si avvale
della  segreteria  diretta  e coordinata dal capo della segreteria di
cui all'articolo 13.
 
                              Art. 13.
                        Capo della segreteria
  1.  Il  Capo  della  segreteria del Comitato centrale, nominato dal
Presidente   fra  i  funzionari  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri,  la  navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, svolge i seguenti
compiti:
   a)  collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di
attivita' del Comitato centrale;
   b)  sulla  base  delle direttive ricevute dal Presidente, coordina
l'attivita'  relativa  alle  materie  di  cui  al comma 2, al fine di
assicurare  lo  svolgimento  dei  compiti  da  parte delle competenti
commissioni,  con particolare riguardo alla gestione amministrativa e
contabile,  nonche'  assicura il raccordo necessario tra le attivita'
svolte dalle stesse commissioni;
   c)   partecipa   alle  riunioni  del  Comitato  centrale  e  delle
commissioni,  svolgendo  anche funzioni consultive e provvedendo alla
redazione dei verbali.
  2.  Il  capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica
di  cui  all'articolo  14,  provvede  alla  gestione  amministrativa,
contabile  ed  alla realizzazione dei programmi di attivita' relative
alle  seguenti  materie: affari generali, iniziative di sostegno alle
imprese,  sicurezza  e  controlli,  studi  e  ricerche, formazione ed
informazione,  certificazione.  Ad eventuali oneri si provvede con le
ordinarie dotazioni di bilancio.
  3.  Con  delibera  adottata  dal  Presidente  del Comitato centrale
dell'Albo,  si  provvedera' ad individuare le attivita' relative alle
citate materie.
 
                              Art. 14.
             Risorse umane e spese del Comitato centrale
  1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di
sedici  unita'  di  personale appartenente all'area III, di trentadue
unita'  di  personale  appartenente  all'area  II  e di due unita' di
personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento
per  i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Alle  spese  connesse  all'attivita'  ed  al  funzionamento del
Comitato  centrale,  ivi  compresi  i gettoni di presenza, i rimborsi
spese  e  ogni  altra indennita' per il personale, si provvede con le
risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge
6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
di  cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284.
 
                              Art. 15.
                            Norme finali
  1.  Le  modalita'  di  gestione  delle  risorse  finanziarie  degli
organismi  della  Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai
rispettivi  regolamenti  di  cui  agli  articoli  8  e 13 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
  2.  L'attuazione  del  presente  regolamento  non  comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
   Dato a Roma, addi' 10 luglio 2009
 
                             NAPOLITANO
 
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano