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Roma,  15 settembre 2009

 

Circolare n. 152/2009

 

Oggetto: Autotrasporto - Finanziamenti – Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli euro 5 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.247/E del 15.9.2009.

 

Le imprese che hanno richiesto contributi per l’acquisto effettuato nel 2007 di veicoli Euro 5 e che hanno ricevuto dal Ministero dei Trasporti la comunicazione con il riconoscimento del finanziamento possono compensare l’importo spettante con i versamenti mensili effettuati col modello F24.

 

Il codice tributo, istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate indicata in oggetto, è il 6822.

 

La possibilità di godere del finanziamento tramite credito d’imposta è stata prevista dalla legge n.102/2009 (articolo 17 commi 35 undecies e duodecies); resta salva la facoltà per le imprese interessate di richiedere il finanziamento in forma diretta.

 

Per il momento è esigibile a titolo di acconto il 50 per cento del finanziamento spettante. Il saldo, nonchè i contributi relativi alle richieste per gli acquisti di veicoli del 2008, saranno disponibili nei prossimi mesi.

 

Si rammenta che per accedere al beneficio le imprese devono dichiarare di non aver ricevuto, ovvero di aver restituito, aiuti di Stato dichiarati illegali. La dichiarazione va effettuata utilizzando l’apposito modello che le imprese interessate riceveranno direttamente dal Ministero dei Trasporti.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 3/2009

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

RISOLUZIONE N. 247/E

 

Roma, 15 settembre 2009

 

 

OGGETTO:      Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.

 

L’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito che i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d’imposta , da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto.

 

Per consentire, l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

 

6822”    – denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009.”

 

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “Anno di riferimento “ è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno in cui si effettua la compensazione ovvero la restituzione.



S.O. alla G.U. n.179 del 4.8.2009 (fonte Guritel)
 
LEGGE DI CONVERSIONE 3 AGOSTO  2009,  N. 102, 
«PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHE' PROROGA DI TERMINI». 

Testo coordinato del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78  con  la legge

di conversione

 
                           *** omissis ***
 
                                Art. 17.
                           *** omissis ***
 
  35-undecies.   I  contributi  alle  imprese  di  autotrasporto  per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70  milioni  di  euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante  credito  d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo  17  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  salvo  che  i  destinatari  non  facciano
espressa  dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti   delle   risorse   disponibili,  al  versamento  delle  somme
occorrenti  all'Agenzia  delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via  telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari
da utilizzare in compensazione.
 
  35-duodecies.  Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e'  rimborsabile,  non  concorre  alla  formazione  del  valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva  ai  fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR, e successive modificazioni. 
 
                           *** omissis ***

 

FINE TESTO