Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 5 ottobre 2009

 

Circolare n. 164/2009

 

Oggetto: Diritto civile – Società di capitale – Obbligo di pubblicità sui siti web – Art. 42 legge 7.7.2009, n. 88, su S.O. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009.

 

Si richiama l’attenzione sull’obbligo per le società di capitali di garantire nei propri siti web ad accesso pubblico la trasparenza delle informazioni sull’assetto societario.

 

In particolare la legge comunitaria indicata in oggetto, integrando gli articoli 2250 e 2630 del Codice Civile, ha stabilito che nei siti web devono essere indicati la sede sociale e il numero di iscrizione al Registro Imprese, l’ammontare del capitale sociale effettivamente versato, l’eventuale stato di liquidazione, nonché per le spa e le srl uninominali, lo stato di società con unico socio.

 

Per la violazione dell’obbligo di pubblicità nei siti è stata prevista la sanzione da 206 a 2.065 euro.

 

f.to Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

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S.O. alla G.U. n. 161 del 14.7.2009 (fonte Guritel)

LEGGE 7 luglio 2009, n.88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  alle  
Comunita'
  europee -  Legge  comunitaria  2008.
La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                          la seguente legge:
 

                              CAPO I

        DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO

                    DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

                        *****OMISSIS*****

 

                              Art. 42.
            (Disposizioni in materia di recepimento della
direttiva  2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
                            luglio 2003,
              che modifica la direttiva 68/151/CEE del
            Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
               pubblicita` di taluni tipi di societa`)
  1.  All'articolo  2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono
aggiunti i seguenti:
  "Gli  atti  delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati
nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria
l'iscrizione  o  il  deposito,  possono essere altresi' pubblicati in
apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale
delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
  In  caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli  pubblicati  in  altra  lingua  ai  sensi del quinto comma non
possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo
che  la  societa`  dimostri  che  essi  erano a conoscenza della loro
versione in lingua italiana.
  Le  societa`  di  cui  al quinto comma che dispongono di uno spazio
elettronico  destinato  alla  comunicazione  collegato  ad  una  rete
telematica  ad  accesso  pubblico  forniscono, attraverso tale mezzo,
tutte  le  informazioni  di  cui  al  primo,  secondo, terzo e quarto
comma".
  2.  All'articolo  2630,  primo  comma,  del  codice civile, dopo le
parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero
omette  di  fornire  negli  atti,  nella  corrispondenza e nella rete
telematica  le  informazioni  prescritte  dall'articolo  2250, primo,
secondo, terzo e quarto comma,".

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO