Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 7 ottobre 2009

 

Circolare n. 167/2009

 

Oggetto: Finanziamenti – Formazione professionale – Iscrizione a FORTE e a FONDIR – Nuova tempistica – Circolare INPS n. 107 dell’1.10.2009.

 

Le nuove iscrizioni ai Fondi di formazione del terziario FORTE (quadri, impiegati e operai) e FONDIR (dirigenti), costituiti dalla Confetra assieme alla Confcommercio e ai sindacati, possono essere effettuate durante tutto l’anno e producono effetti immediati. Viene quindi meno il precedente termine annuale del 31 ottobre entro il quale le aziende che non lo avessero ancora fatto potevano iscriversi ai Fondi in questione con effetto dall’1 gennaio successivo.

 

La nuova tempistica è conseguente all’introduzione della mobilità tra i Fondi di formazione dei vari settori (art. 19, comma 7 bis della legge n. 2/2009, successivamente modificato dall’art. 7 ter, comma 10 della legge n. 33/2009), cioè della possibilità riconosciuta alle aziende di trasferire in qualunque momento ad un altro Fondo parte delle somme versate nel Fondo scelto in precedenza. Il trasferimento è ammesso entro i seguenti limiti:

 

·    può essere trasferito al nuovo Fondo il 70% delle somme versate al vecchio Fondo nel triennio precedente, al netto dell’ammontare dei finanziamenti per la formazione eventualmente già ottenuti; in ogni caso l’importo da trasferire deve essere almeno pari a 3 mila euro e non può riferirsi a periodi antecedenti all’1 gennaio 2009.

 

·    sono escluse dalla possibilità di trasferimento le aziende considerate dalla disciplina comunitaria come piccole (cioè con meno di 50 dipendenti e con fatturato o bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro) e micro (cioè con meno di 10 dipendenti e con fatturato o bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro).

 

Nulla è cambiato invece per quanto riguarda la modalità di iscrizione ai Fondi di formazione che continuerà ad avvenire tramite l’ordinaria denuncia contributiva mensile INPS (modello DM10/2); l’iscrizione va comunicata all’INPS una sola volta e si rinnova automaticamente. Le aziende già iscritte a FORTE e a FONDIR non devono pertanto fare nulla mentre quelle che volessero iscriversi per la prima volta devono indicare sul citato modello INPS le seguenti diciture con i codici assegnati a ciascun Fondo:

 

·    Adesione Fondo FITE per l’iscrizione a FORTE

 

·    Adesione Fondo FODI per l’iscrizione a FONDIR

 

corrispondentemente va indicato il numero dei dipendenti in forza.

 

L’iscrizione in pratica consiste in un ordine dell’impresa all’INPS di girare a FORTE e a FONDIR una parte dei contributi incassati; com’è noto infatti, in base alla legge n.388/2000 l’iscrizione non comporta alcun onere per le imprese essendo i Fondi alimentati dal contributo dello 0,30% già versato all’INPS per la disoccupazione; in caso di mancata iscrizione detto contributo continuerà ad essere incamerato dall’Istituto senza alcun ritorno diretto per le aziende.

Si rammenta che nei primi 6 anni di vita FORTE e FONDIR hanno complessivamente erogato, nel solo settore dei trasporti, finanziamenti per oltre 20 milioni di euro.

 

f.to Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Circolare n. 107 DEL 1° Ottobre 2009

 

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche all’impianto normativo di riferimento. Istituzione di un nuovo Fondo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO: Nuove disposizioni sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge n. 2/2009. Istruzioni operative. Modalità di adesione al nuovo Fondo Formazione Servizi Pubblici, costituito ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

 

Premessa.

L’impianto normativo previsto, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua, dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni è stato, ultimamente, oggetto di significative innovazioni.

In sede di conversione del DL 29 novembre 2008, n. 185, la legge 28 gennaio 2009, n. 2 - all’articolo 19, comma 7-bis (allegato n. 1) e,  più di recente, l’art. 7-ter, c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33[1] – hanno apportato modifiche al quadro normativo di riferimento.

Le nuove disposizioni incidono sulla disciplina che regola il funzionamento dei Fondi interprofessionali, sul fronte delle adesioni/revoche e degli effetti finanziari che da queste conseguono, anche in termini di mobilità tra i Fondi medesimi e comportano per l’Istituto significativi cambiamenti alle attività procedurali e gestionali fino ad oggi espletate.

Con la presente circolare, si forniscono le indicazioni che seguono, condivise – peraltro – con il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.

 

1) Modalità di adesione/revoca.

Come noto, le modalità di adesione sono state demandate dalla legge all’Istituto che, in sintonia con il Ministero del Lavoro e con i diretti interessati, ha previsto di utilizzare la denuncia contributiva (DM10) come strumento di comunicazione delle adesioni e/o delle revoche [2].

La nuova formulazione della norma supera implicitamente la precedente impostazione che - nel  fissare al 31 ottobre di ogni anno il termine per esprimere le adesioni e/o le revoche – stabiliva che gli effetti delle stesse decorressero dal 1 gennaio dell’anno successivo.

 

In considerazione delle innovazioni introdotte – quindi - d’intesa con il Ministero del Lavoro, si è ritenuto di:

·          consentire alle aziende l’utilizzo della denuncia contributiva (DM10)[3] come strumento di comunicazione di adesioni, revoche dai Fondi e/o revoche con contestuale trasferimento ad altro Fondo, in continuità con la prassi sino ad oggi utilizzata;

·          fare esercitare le scelte durante l’intero anno solare;

·          far decorrere gli effetti di queste ultime dal periodo di paga (mese di competenza del DM10)3 nel quale le stesse vengono indicate, e non più dal 1° gennaio dell’anno successivo. Al riguardo, si precisa che, in caso di tardiva trasmissione della  denuncia telematica, verrà presa in considerazione la data di effettivo inoltro.

 

Al fine di uniformare i comportamenti, senza generare situazioni di difformità, i nuovi criteri operativi trovano applicazione in tutti i casi, comprese le ipotesi di prima adesione, nonché di costituzione di nuova azienda o di nuovo Fondo.

 

2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.

La principale novità legislativa riguarda uno degli aspetti connessi alla mobilità tra Fondi interprofessionali.

La legge introduce, infatti, – per le aziende interessate – la possibilità di trasferire al nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente al Fondo in precedenza scelto, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato per il finanziamento dei propri piani formativi.

Detta possibilità trova, tuttavia, le seguenti limitazioni di legge:

·          il trasferimento delle risorse non può riguardare le aziende che, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondono alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE[4];

·          l'importo da trasferire deve essere almeno pari a 3.000 euro;

·          le quote oggetto di trasferimento non possono essere riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009.

 

Si fa presente che la mobilità tra i Fondi è, altresì, subordinata al rispetto delle eventuali condizioni previste da regolamenti interni dei singoli Fondi.

 

Con riferimento alla mobilità, si precisa che l’Istituto continuerà a consentire a tutte le aziende la possibilità di modificare la scelta precedentemente effettuata, a prescindere dai limiti fissati per l’operatività del trasferimento delle risorse.

Riguardo a questi ultimi, i relativi criteri avranno, in ogni caso, valenza esclusivamente tra i Fondi medesimi ai quali, peraltro, la norma affida il compito di farsi carico del materiale trasferimento delle risorse spettanti, che – in conseguenza – non implicherà alcun effetto gestionale per l’Istituto.

 

3) Modalità operative.

3.1) Adesioni e revoche.

Nel rispetto dei criteri sopra illustrati, ai fini delle adesioni/revoche ai Fondi interprofessionali, si conferma la prassi in uso.

A tale riguardo, si ribadisce che la comunicazione di revoca deve essere obbligatoriamente espressa attraverso i previsti codici “REVO” e/o “REDI”; i rimanenti campi non devono essere valorizzati.

 

3.2) Mobilità tra Fondi interprofessionali.

 

Le aziende interessate alla mobilità tra Fondi interprofessionali, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

·          comunicare la revoca dal precedente Fondo, utilizzando i già citati codici “REVO” e/o “REDI”;

·          inserire, contestualmente, il codice del nuovo Fondo al quale intendono trasferirsi.

Al fine di ottimizzare le suddette operazioni, si fa presente che non possono in alcun modo essere prese in considerazione modifiche di adesioni a Fondi non accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.

Nel caso in cui la revoca non sia associata al codice relativo al nuovo Fondo, non si darà luogo alla mobilità e si considererà l’azienda non più aderente ad alcun Fondo interprofessionale[5] , sino al mese antecedente a quello nel quale venga eventualmente inserita una nuova scelta.

Nei casi di mobilità tra Fondi, l’Istituto attribuirà al nuovo Fondo prescelto le risorse economiche a partire dal periodo di paga (mese di competenza del DM103) nel quale la mobilità viene indicata.

A decorrere dalle denunce contributive riferite al periodo di paga “luglio 2009”, l’Istituto adeguerà la propria struttura informatica al fine di consentire la piena operatività della norma.

Eventuali mobilità, espresse nel semestre gennaio[6]-giugno 2009, avranno operatività dal mese di luglio 2009.

In relazione alle variazioni legislative intervenute, l’Istituto implementerà il sistema di scambio di comunicazioni con i Fondi interprofessionali, fornendo - con cadenza mensile - un flusso informativo contenente:

Ø le variazioni intervenute in tema mobilità (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca e nuovo Fondo prescelto);

Ø le comunicazioni in tema di mobilità cui non è stato dato seguito, in quanto non conformi alle modalità stabilite (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione e Fondo indicato);

Ø le revoche senza mobilità su altro Fondo interprofessionale (matricola e denominazione aziendale - mese della comunicazione di revoca).

 

4) Istituzione di un nuovo Fondo interprofessionale.

Con Decreto ministeriale n. 225/V/2009 del 15 luglio 2009 – in corso di pubblicazione sulla GU - il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha autorizzato l’operatività di un nuovo Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua, denominato “Fondo Formazione Servizi Pubblici”. 

Costituito a seguito di accordo interconfederale sottoscritto tra l’organizzazione datoriale CONFSERVIZI (Confederazione nazionale dei Servizi) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL,  per la Formazione continua nei servizi pubblici, svolgerà  le attività di cui all’articolo 118, c. 1 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni.

Per consentire ai datori di lavoro interessati di aderire al nuovo Fondo, é stato istituito il nuovo codice:

 

Fondo

Codice adesione

Fondo per i lavoratori dei servizi pubblici 

FISP

 

In linea con le nuove disposizioni sopra illustrate, il Fondo opererà a partire dal corrente anno.

 

 5) Istruzioni contabili.

Per la rilevazione contabile del contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge 22 dicembre 1978, n. 845 (0,30%), da destinare al finanziamento del nuovo Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici da parte delle aziende che vi avranno aderito, sono stati istituiti, a valere dalla data della presente circolare, i seguenti conti:

 

GTU 21/160

Contributo riscosso di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 attivi e passivi, di competenza dell’anno in corso;

 

 

GTU 21/190

Contributo di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici da DM 10 insoluti e da DM 10/V , di competenza dell’anno in corso;

GTU 21/100

Contributo riscosso da DM 10 attivi e passivi di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici, di competenza degli anni precedenti;

 

 

GTU 21/150

Contributo da DM 10 insoluti e da DM 10/V di pertinenza del Fondo Formazione Servizi Pubblici, di competenza degli anni precedenti.

 

I conti GTU 21/100 e GTU 21/150 possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010.

 

Per assicurare, inoltre, la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive di mod. DM 10, si dispone che i conti di cui sopra è cenno possono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.

 

I sopra citati conti vengono riportati nell’allegato 2.

 

Si fa presente infine che, alla luce delle nuove disposizioni, i conti GTU 21/161 e GTU 21/191, istituiti per la rilevazione dei contributi di pertinenza di Fonditalia con il messaggio n. 5675 del 10 marzo 2009, decorrono a partire dal corrente esercizio anziché dal 2010 ed i conti GTU 21/101 e GTU 21/151, istituiti con il medesimo messaggio, possono essere movimentati a partire dall’esercizio 2010 anziché dall’esercizio 2011. 

 

 

Il Direttore Generale Vicario

Nori

 


 

[1] La legge 9 aprile 2009, n. 33 – di conversione del DL 10 febbraio 2009, n. 5, ha ulteriormente modificato il testo della legge n. 2/2009

[2] Cfr. circolari n. 71 del 2 aprile 2003, n. 60 del 6 aprile 2004 e n. 67 del 24 maggio 2005 e messaggio n. 31268 del 13 settembre 2005

[3] A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2010” la denuncia DM10 sarà sostituita dal flusso UNIEMENS.

[4] Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto (2003/361/CE) [Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003]. – Sintesi -

Microimprese, piccole e medie imprese

Le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale.

Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.

Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.

Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro.

[5] In conseguenza della revoca esercitata, le risorse finanziarie saranno destinate al Fondo di rotazione ministeriale, secondo la normativa vigente.

[6] La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione, con modificazioni, del DL n. 185/2008, è stata pubblicata nella GU n. 22 del 28 gennaio 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

Allegato 1

 

Articolo 19, c. 7 bis del DL 29/11/2008, n. 185, nel testo coordinato con la legge di conversione (legge 28.01.2009, n. 2) e con l’art. 7-ter, c. 10, della legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

“Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza « nel triennio precedente» deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato, per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione Europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».

Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e' altresì tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la procedura che consente a datori di lavoro di effettuare il trasferimento della propria quota di adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro interessato”.

 

 

Allegato 2

 

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GTU 21/100

 

 

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL.RISC.-A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GTU 21/150

 

 

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di competenza degli anni precedenti

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.P.

 

 

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GTU 21/160

 

 

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici) riscosso con il sistema di denuncia e di versamento di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (modd. DM10 attivi e passivi), di competenza dell’anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/78 F.SERV.PUBBL RISC.-A.C.

 

 

Tipo variazione

I

 

 

Codice conto

GTU 21/190

 

 

Denominazione completa

Contributo di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 di pertinenza del Fondo interprofessionale per i lavoratori dei servizi pubblici (Fondo Formazione Servizi Pubblici)  accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM 10/V, di competenza dell’anno in corso

 

 

Denominazione abbreviata

CTR.ART.25 C.4 L.845/1978  F.SERV.PUBBL.NON RISC.-A.C.