Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 8 ottobre 2009

 

Circolare n. 168/2009

 

Oggetto: Finanziamenti – PMI di autotrasporto – Fondo di garanzia per l’accesso al credito – D.M. 27.7.2009 su G.U. n. 233 del 7.10.2009.

 

In attuazione della legge n. 201/2008 (art.2 c.1) con il decreto interministeriale indicato in oggetto è stata istituita una sezione speciale nell’ambito del Fondo di Garanzia per le PMI del Mediocredito Centrale, con dotazione di 50 milioni di euro, per la concessione di garanzie su finanziamenti accordati alle PMI di autotrasporto in conto terzi per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi all’attività d’impresa.

 

Per piccole imprese s’intendono quelle che occupano meno di 50 unità e realizzano un fatturato annuo fino a 10 milioni di euro. Per medie imprese s’intendono quelle con un numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo fino a 50 milioni di euro.

 

Si fa riserva di fornire le istruzioni operative per accedere all’agevolazione non appena saranno disponibili.

 

f.to Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/t

 

 

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G.U. n. 233 del 7.1.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2009

   Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2,  comma  100,  lettera  a),  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                                e con
                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
  1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,
misure  di  sostegno  al credito, finalizzate a fronteggiare la grave
crisi  del  settore  dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento
dei  livelli  di  competitivita',  ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge  23  ottobre  2008, n. 162, cosi' come convertito dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201.
  2.  Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di
sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi
sede  principale  o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
  3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per
piccole  e  medie  imprese,  rispettivamente, le imprese che occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale
di  bilancio  annuo  non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese
che  occupano  meno  di  duecentocinquanta  persone, il cui fatturato
annuo  non  superi  i  50  milioni  di  euro,  conformemente a quanto
disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
 
                               Art. 2.
                 Tipologia della misura di sostegno
  1.  Le  risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie   e  programmi  di  investimento  connessi  all'attivita'
d'impresa.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di
garanzia  per  le  piccole  e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100,  lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita
una  sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla  concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di terzi. A tal
fine,  la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da   parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'importo  di  50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto  presso  la  tesoreria  centrale  dello  Stato,  intestato  al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell'art.  42,  comma  1,  del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
 
                               Art. 3.
          Criteri e modalita' di concessione della garanzia
  1.  Le  garanzie  sono  concesse  a  titolo  gratuito  su  tutto il
territorio  nazionale  secondo i criteri e le modalita' dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell'industria n. 248/1999.
  2.  Il  Comitato  di  gestione  del  Fondo  e'  integrato nella sua
composizione   con   un   membro   designato   dal   Ministero  delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  e  con  un  rappresentante  delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
  3.  Nell'attivita'  di  rilascio  della  garanzia  il  Comitato  di
gestione  adotta  un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  agli  organi  di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 2009
 
                                    Il Ministro delle infrastrutture
                                             e dei trasporti
                                                Matteoli
 
                                        Il Ministro dell'economia
                                             e delle finanze
                                                 Tremonti
 
                                               Il Ministro
                                         dello sviluppo economico

                                                Scajola