Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 4 novembre 2009

 

Circolare n. 183/2009

 

Oggetto: Finanziamenti  - Sospensione dei debiti per le PMI – Vademecum

 

Le iniziative a favore delle PMI previste nell’accordo del 3 agosto 2009 siglato tra l’ABI, le associazioni di categoria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono state illustrate in un pratico Vademecum che contiene anche risposte alle domande più frequenti sui vari argomenti.

 

Si rammenta che le PMI (fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro e numero di dipendenti inferiore a 250) di qualsiasi settore possono richiedere la sospensione per 12 mesi del versamento delle quote di capitale di qualsiasi tipo di mutuo, nonché delle quote di capitale dei canoni di leasingimmobiliare e mobiliare (nel caso di leasing mobiliare la sospensione è pari a 6 mesi).

 

La sospensione viene concessa alle imprese che erano “in bonis alla data del 30 settembre 2008 e che al momento di presentazione della richiesta non abbiano rate di mutui o di leasing scadute da oltre 180 giorni. Per la concessione della sospensione le banche non applicano alcuna commissione.

 

L’accordo del 3 agosto prevede anche la possibilità di chiedere l’allungamento fino a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti certi ed esigibili. Rientrano tra le operazioni agevolabili, ad esempio, gli anticipi salvo buon fine su effetti o ricevute, gli anticipi su fatture Italia ed estero, nonché alcune operazioni di factoring (pro solvendo e maturity pro solvendo).

 

Le imprese interessate possono rivolgersi direttamente alla propria banca (oltre il 90 per cento degli istituti bancari e delle società di leasing applicano l’accordo). I tempi dell’istruttoria sono di 30 giorni.

 

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 163/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.