Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 24 novembre 2009

 

Circolare n. 199/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Incentivi per la formazione professionale – Presentazione delle domande – Scadenza del 19 febbraio 2010 – D.M. 6.11.2009 su G.U. n.272 del 21.11.2009.

 

E’ operativa la misura a favore delle imprese di autotrasporto che investono nella formazione professionale. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il decreto indicato in oggetto, ha chiarito i progetti che possono beneficiare dei finanziamenti, nonché le modalità per la presentazione delle relative domande.

 

Lo stanziamento complessivo a disposizione dell’agevolazione è di 7 milioni di euro; possono essere richiesti finanziamenti rapportati ai costi sostenuti per la formazione da un minimo del 25 per cento ad un massimo dell’80 per cento quando la richiesta è da parte di una piccola o media impresa e la formazione è di tipo generale e destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.

 

Possono essere finanziati i programmi di formazione che saranno avviati a partire dal 6 dicembre prossimo (data di entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto). In particolare i progetti formativi possono riguardare l’iscrizione e il mantenimento a corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati da enti e istituti di diretta emanazione delle associazioni di categoria dell’autotrasporto presenti nel Comitato Centrale dell’Albo, nonché la formazione volta alla creazione di nuove figure professionali e alla specializzazione post universitaria nel settore dei trasporti organizzata da istituti universitari che abbiano costituito associazioni temporanee di impresa con gli istituti delle associazioni di categoria.

 

Le domande di finanziamento possono essere presentate fino al 19 febbraio 2010 utilizzando il modello di istanza approvata dal Ministero.

 

Le imprese che saranno ammesse ai finanziamenti riceveranno apposita comunicazione di assenso. L’erogazione dei contributi avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo previa presentazione della documentazione attestante i costi sostenuti (il termine massimo per la rendicontazione è il 31 luglio 2010). Qualora il fondo di 7 milioni di euro dovesse risultare insufficiente, i contributi saranno proporzionalmente ridotti tra tutte le imprese aventi diritto.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.107/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 272 del 21.11.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 6 novembre 2009

Modalita' operative per l'erogazione dei contributi  a  favore  delle
iniziative per la formazione professionale, di  cui  all'articolo  4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio  2009,
n. 83. 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
          Finalita', beneficiari, intensita' del contributo 
  1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente decreto le
imprese di  autotrasporto,  i  cui  titolari,  soci,  amministratori,
dipendenti o  addetti  partecipino  ad  iniziative  di  formazione  o
aggiornamento   professionale,   generale    o    specifico,    volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione  d'impresa,  ed
alle nuove tecnologie, allo scopo di  promuovere  lo  sviluppo  della
competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di
sicurezza sul lavoro. 
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o  strutturati  per
filiere, con riferimento alle seguenti attivita': 
    a)  iscrizione  e  mantenimento   a   corsi   di   formazione   o
aggiornamento professionale presso enti od  istituti  individuati  ai
sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,  anche  con  possibilita'   di
partecipazione a stages al di fuori dello Stato italiano; 
    b) progetti di formazione predisposti e realizzati  d'intesa  fra
imprese o raggruppamenti di imprese  di  autotrasporto,  ed  istituti
universitari, volti alla creazione di nuove  figure  professionali  o
alla specializzazione post universitaria nel settore  dei  trasporti.
In tale ipotesi, l'istituto universitario interessato dovra'  entrare
a far parte delle associazioni temporanee di cui alla lettera b)  del
citato  comma  2  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 83/2009. 
  3. L'intensita' massima del contributo ed i costi ammissibili  sono
calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE)
n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. 
  In base a tale disposizione, 
    - l'intensita' massima e' pari a: 
      a) il 25% dei costi ammissibili per  le  azioni  di  formazione
specifica; 
      b) il 60% dei costi ammissibili per  le  azioni  di  formazione
generale. 
  L'intensita' puo' essere aumentata fino ad un massimo dell'80%  dei
costi ammissibili, nei seguenti casi: 
    a) il 10% in piu' se la  formazione  e'  destinata  a  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    b) il 10% in piu' se i contributi riguardano le medie imprese; 
    c) il 20% in piu' se i contributi riguardano le piccole imprese; 
    - i costi ammissibili sono i seguenti: 
      a) costi del personale docente; 
      b) spese  di  trasferta,  compreso  l'alloggio,  del  personale
docente e dei destinatari della formazione; 
      c) altre voci di spesa correnti, quali materiali  e  forniture,
con attinenza diretta al progetto di formazione; 
      d)  ammortamento  degli   strumenti   e   delle   attrezzature,
limitatamente alla quota riferibile al  loro  uso  esclusivo  per  la
realizzazione del progetto di formazione; 
      e) costi dei  servizi  di  consulenza  relativi  all'iniziativa
formativa programmata; 
      f)  costi  di  personale  dei  partecipanti  al   progetto   di
formazione e spese generali indirette, secondo le  modalita'  dettate
dal richiamato art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008. 
 
                               Art. 2 
          Termini di proposizione delle domande e requisiti 
  1. Possono proporre domanda per accedere ai contributi  di  cui  al
presente decreto le imprese di autotrasporto  di  merci  aventi  sede
principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale  degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi,  nonche'  le  strutture
societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite
a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte  nell'apposita
sezione del predetto Albo, relativamente ai progetti  di  formazione,
specifica o generale, avviati dopo l'entrata in vigore  del  presente
decreto. 
  2. Le domande devono essere redatte utilizzando  esclusivamente  il
modulo che si allega, come  parte  integrante,  al  presente  decreto
(all. 1) e devono essere presentate entro il  termine  perentorio  di
novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Direzione generale per il trasporto  stradale  e  per
l'intermodalita', Via Giuseppe  Caraci,  36  -  00157  Roma,  tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero  mediante  consegna  a
mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima  ipotesi,
l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera'  ricevuta
comprovante l'avvenuta consegna. 
  3. L'impresa richiedente deve indicare, nella domanda, il  soggetto
od  i  soggetti  attuatori  delle  azioni  formative,   conformemente
all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  29
maggio 2009, n. 83. 
  4. L'impresa richiedente puo' conferire delega  alla  presentazione
della domanda di ammissione al contributo, al soggetto prescelto come
attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione  del
contributo avverra' esclusivamente a favore dell'impresa medesima. 
 
                               Art. 3 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
  1.  Per  i   profili   connessi   all'espletamento   dell'attivita'
istruttoria  e  di  gestione  dell'intervento,  il  Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  si   avvale,   mediante   apposita
convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM). 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  29  maggio  2009,  n.  83,
provvede a valutare gli  esiti  dell'attivita'  istruttoria  compiuta
dalla Societa' RAM,  e,  qualora  sussistano  i  requisiti  previsti,
approva i progetti di formazione presentati e ne  da'  comunicazione,
mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  alle   imprese
richiedenti, entro i successivi sessanta giorni.  Tale  comunicazione
e' dovuta anche in caso di non ammissione del progetto da parte della
Commissione stessa. 
  3.  L'erogazione  del  contributo   avverra'   al   termine   della
realizzazione del  progetto  formativo,  previa  presentazione  della
documentazione attestante i costi sostenuti, risultanti dalle fatture
indicate in apposito elenco, secondo le modalita' fissate nel modello
di domanda allegato al presente decreto. Tale  documentazione  dovra'
essere inviata entro il termine perentorio del 31 luglio 2010. 
  4. La Commissione di cui al comma  2,  avvalendosi  della  Societa'
RAM,   esaminata   la   documentazione   presentata   dalle   imprese
interessate, provvede a determinare l'entita' del contributo,  redige
l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e  lo  comunica
alla  Direzione  generale   per   il   trasporto   stradale   e   per
l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie  avverra',  in  ogni
caso, nei limiti della capienza del  fondo  richiamato  dall'art.  1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 84/2009, pari
a 7 milioni  di  euro.  A  tal  fine,  ove  l'entita'  delle  risorse
finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze
giudicate ammissibili, al fine di garantire il rispetto del  predetto
limite di spesa, il contributo da  erogarsi  sara'  proporzionalmente
ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 
  6. Le imprese utilmente collocate nell'elenco di cui al comma 4, al
fine di poter fruire  dei  benefici,  dovranno  comprovare,  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta',  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  di  non  rientrare
tra coloro che hanno  ricevuto  e,  successivamente  non  rimborsato,
ovvero  depositato  in  un  conto  bloccato,  gli  aiuti   di   Stato
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che  si  allega,  come
parte integrante, al presente decreto (all. 2). 
    Roma, 6 ottobre 2009 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 

 
                                                           Allegato 1 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                                           Allegato 2