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Roma, 1 dicembre 2009

 

Circolare n. 202/2009

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Nuove regole comunitarie – Cabotaggio - Regolamento CE n.1072 del 21.10.2009 su GUCE L300 del 14.11.2009.

 

Con il Regolamento indicato in oggetto sono state aggiornate le norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada.

 

In particolare, è stata introdotta la nuova disciplina sul cabotaggio a cui tutti gli Stati membri dovranno adeguarsi a partire dal 14 maggio 2010. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per i vettori comunitari di effettuare operazioni di cabotaggio (cioè trasporti effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, aventi origine e destino all’interno dello stesso Paese) solo successivamente ad un trasporto intracomunitario o internazionale avente come destinazione il Paese ospitante. I trasporti di cabotaggio potranno essere al massimo tre e dovranno svolgersi entro un periodo di 7 giorni dalla fine del trasporto intracomunitario o internazionale.

 

Fino a quando non si applicheranno le nuove regole continuerà ad attuarsi la disciplina nazionale vigente; in Italia, come è noto, la normativa attualmente in vigore (DM 3.4.2009) poco si discosta da quella comunitaria sopra descritta, in quanto l’unica differenza consiste nell’aver limitato a due il numero massimo di trasporti di cabotaggio. Ai fini del controllo su strada, come già previsto in Italia, tutti i vettori comunitari dovranno conservare a bordo del mezzo la documentazione comprovante il trasporto internazionale effettuato nonché un apposito “documento di cabotaggio”.

 

In sede di cabotaggio si applicano le disposizioni legislative vigenti nello Stato ospitante per quanto riguarda le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, i pesi e le dimensioni dei veicoli, i tempi di guida e di riposo e la disciplina IVA adottata sui servizi di trasporto.

 

In caso di violazione delle regole comunitarie o nazionali sul cabotaggio il Regolamento in esame prevede la possibilità per le autorità competenti dello Stato membro ospitante di applicare una sanzione a seconda della gravità dell’infrazione (una semplice diffida o nei casi più gravi un divieto temporaneo di effettuare operazioni di cabotaggio sul territorio in cui è stata commessa l’infrazione).

 

Per quanto riguarda le altre disposizioni comuni contenute nel provvedimento in esame si richiama l’attenzione in particolare sulla conferma dell’obbligo della licenza comunitaria per effettuare i trasporti intracomunitari nonché, qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, anche dell’attestato del conducente.

 

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 69/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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