DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore -
Testo consolidato
Capo I
Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per
conto di terzi
Articolo 1 Finalità.
1. Il presente Capo ha per oggetto
la liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di
autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo
con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto
di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo
2, comma 1 e dei princìpi e criteri direttivi specifici previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge.
Articolo 2 Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio,
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività,
consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli,
dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata
ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di
trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula
o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto
con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna
la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo
adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica
che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di
autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Articolo 3 Superamento tariffe obbligatorie.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in
vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se
anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui
al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo
per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo
4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f) il D.M. 18 novembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il D.M. 22 dicembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre
1982;
h) il D.M. 1° agosto 1985 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto
1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina
del presente decreto legislativo.
Articolo 4 Contrattazione dei prezzi.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in
vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se
anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada
sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano
il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie
alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
Articolo 5 Accordi volontari.
1. Le organizzazioni associative
di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi
di diritto privato, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate,
al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della
normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza
sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti
di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;
c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla
condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività
di autotrasporto;
d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e,
se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della
merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo
2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa
in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo
a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo
dei conducenti e alla velocità massima consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto,
con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei
contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia
previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto
di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o
l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità
di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo
di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori
e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione
degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo
di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad
un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere
l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei
costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante,
al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli
stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi
della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,
e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore
dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono
la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Articolo 6 Forma dei contratti.
1. Il contratto di trasporto di
merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque,
con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti
fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della
competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono determinati modelli
contrattuali tipo per facilitare l'uso della forma scritta dei contratti
di trasporto di merci su strada
3. Elementi essenziali dei contratti
stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
riconsegna della stessa al destinatario.
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla
lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime
di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere
gli elementi di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4, nonché
gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione
prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto
di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
Articolo 7 Responsabilità del vettore, del
committente del caricatore e del proprietario della merce.
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il
vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale
e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività
di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore
ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto
ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo,
ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo
che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione
di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro
della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato
in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è
stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza
della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del
trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla
riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente,
ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione
della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino
incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme
sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità,
nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo,
sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni
applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma
scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso
ai sensi dell'articolo 5, in caso di accertato superamento, da parte
del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto,
dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza
dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 dello stesso
decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che
hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza, il vettore,
sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità
delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione
della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione
di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita
tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati
in concorso con l'autore della violazione.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando
il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta,
anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai
sensi dell'articolo 5, il committente è tenuto ad acquisire la
fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto
e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità
dell'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché
dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e degli eventuali
servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione,
al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni.
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi
da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocità);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi),
anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e cose).
7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata
la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli
articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico
sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto
legislativo.
Articolo 7-bis (Istituzione della scheda di trasporto).
1. Al fine di conseguire maggiori
livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio
dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito
nazionale, e' istituito un documento, denominato: "scheda di trasporto",
da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo
adibito a tale attivita', a cura del vettore. La scheda di trasporto
puo' essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di
cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga
le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, cosi'
come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della procedura di accertamento della responsabilita' di cui all'articolo
8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto,
nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, al committente,
al caricatore ed al proprietario della merce nei casi indicati dal decreto
stesso, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, nonche' quelle
relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata, ed ai luoghi
di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua le categorie
di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche' i documenti
di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi o dalle
convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia di
autotrasporto di merci, da considerarsi equipollenti alla scheda di
trasporto.
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto,
o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo
del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del
contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, ai
sensi del comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento
della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo,
che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata
esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in
forma scritta, od altra documentazione equivalente. La scheda di trasporto
ovvero, in alternativa, il contratto in forma scritta, od altra documentazione
equivalente deve essere esibita entro il termine di quindici giorni
successivi all'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione,
l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione
della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza dei termini per la
notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione
dei documenti. Si applicano le disposizioni degli articoli 214 e 180,
comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche ai trasporti
internazionali compiuti da vettori stranieri che non compilano, o non
compilano correttamente, ovvero non portano a bordo del veicolo i documenti
equipollenti di trasporto di cui al comma 3.".
Articolo 8 Procedura di accertamento della responsabilità.
1. L'accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al
comma 3, dell'articolo 7 può essere effettuato contestualmente
alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della
medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame
del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento,
prevista dalle vigenti disposizioni.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte
del conducente all'atto della contestazione, e qualora dalla restante
documentazione disponibile non sia possibile accertare l'eventuale responsabilità
dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 7, l'autorità competente,
entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli
stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta,
di copia del contratto e dell'eventuale documentazione di accompagnamento,
ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta,
della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 7.
3. Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti,
l'autorità competente, in base all'esame degli stessi, qualora
da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni
contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione
della documentazione richiesta entro il termine indicato.
Articolo 9 Usi e consuetudini per i contratti non
scritti.
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci
su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le
consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui
al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività
di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto,
raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato
e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati
per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti
gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare
gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore
aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza
annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.
Articolo 10 Limiti al risarcimento per perdita o avaria
delle cose trasportate.
1. All' articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore
a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata
nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma
3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata
con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei
trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle
leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità
prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova
che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo
o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di
ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del
trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni.".
Articolo 11 Certificazione di qualità per specifiche
categorie di trasporto.
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte
dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente
sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti
industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto
dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo
scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso
in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione
e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma
1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto
di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di
qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi
per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti
di quanto previsto al comma 1.
Articolo 12 Controllo della regolarità
amministrativa di circolazione.
1. Ai fini del controllo della regolarità
amministrativa della circolazione, il vettore, all'atto della revisione
annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad
esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione
all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella
disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione
senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso
deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato
di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti
a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano
desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività
di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità
competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo,
è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario
della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore
dell'attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall'articolo
7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo
su strada della regolarità dell'esercizio dell'attività
di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e del Ministero dell'interno, sentita la Consulta generale
per l'autotrasporto, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è
stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, si attengono nell'effettuazione dei controlli sugli autoveicoli
adibiti al trasporto delle merci (5).
5. I conducenti dei veicoli adibiti
al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo
la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano
servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato
del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo
2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. In caso di mancato possesso
di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di
cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste
dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente
Capo II
*** omissis ***
Allegati omessi