DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286**
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione
regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore -
Testo consolidato
Capo I
Riassetto normativo dell'attività di autotrasporto di merci per
conto di terzi
Articolo
1 Finalità.
1. Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed
il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi
dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione
della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge
1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei princìpi e criteri direttivi
generali previsti dall'articolo 2, comma 1 e dei princìpi e criteri
direttivi specifici previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della
medesima legge.
Articolo 2 Definizioni.
1. Ai fini del presente Capo, si intende per:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio,
eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività,
consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli,
dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata
ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio
stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di
trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula
o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto
con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna
la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo
adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica
che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di
autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Articolo 3 Superamento tariffe obbligatorie.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in
vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se
anteriore, è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a
forcella per l'esercizio dell'attività di autotrasporto, di cui
al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
2. Dalla data di cui al comma 1, la determinazione del corrispettivo
per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dall'articolo
4 e sono abrogate le seguenti norme:
a) il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;
b) l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) l'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive modificazioni;
d) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
e) il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;
f) il D.M. 18 novembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 342 del 14 dicembre 1982;
g) il D.M. 22 dicembre 1982 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 29 dicembre
1982;
h) il D.M. 1° agosto 1985 del Ministro dei trasporti, e successive
modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto
1985.
3. Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina
del presente decreto legislativo.
Articolo 4 Contrattazione dei prezzi.
1. A decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in
vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se
anteriore, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada
sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano
il contratto di trasporto.
2. Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano
modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie
alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
Articolo 5 Accordi volontari.
1. Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi
di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell'interesse
delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi
rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza
della circolazione e di sicurezza sociale.
2. Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:
a) indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;
b) previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti
di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;
c) previsione dell'obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla
condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell'attività
di autotrasporto;
d) previsione della responsabilità soggettiva del vettore e,
se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della
merce, nei termini di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, articolo
2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa
in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo
a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo
dei conducenti e alla velocità massima consentita;
e) previsione della dichiarazione, da parte dell'impresa di autotrasporto,
con riferimento all'operato dei suoi conducenti, dell'osservanza dei
contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia
previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto
di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o
l'avaria delle merci trasportate;
f) durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità
di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo
di tempo anteriore alla scadenza;
g) individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori
e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione
degli accordi;
h) ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo
di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad
un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere
l'adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei
costi, con particolare riguardo all'andamento del costo del carburante,
al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.
4. Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli
stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi
della disciplina tariffaria dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,
e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore
dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, mantengono
la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
Articolo 6 Forma dei contratti.
1. Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato,
di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire
la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
2. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il termine
di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare
l'uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada
3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel
rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei
veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di
riconsegna della stessa al destinatario.
e-bis) i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.
4. Elementi eventuali dei contratti stipulati
in forma scritta sono:
a) termini temporali per la riconsegna della merce;
b) istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla
lettera a) del comma 3.
5. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto
di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al comma 3 ed alla
lettera a) del comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria
e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.
6. In assenza di anche uno degli elementi indicati al comma 3, il contratto
di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.
Articolo 6-bis Disciplina dei tempi di attesa
ai fini del carico e scarico. Franchigia
1. Nel contratto scritto e' indicato il periodo di franchigia, connesso
all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico
e scarico, da calcolare dal momento dell'arrivo del vettore al luogo
di carico o scarico della merce, che non puo' essere superiore alle
due ore di attesa sia per il carico che per lo scarico. A tal fine il
committente e' tenuto a fornire al vettore indicazioni scritte circa
il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o di
scarico, nonche' le modalita' di accesso dei veicoli ai punti di carico
o di scarico.
2. Il committente e' tenuto a corrispondere al vettore un indennizzo
per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, fermo
restando il diritto di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti
dell'effettivo responsabile. Tale indennizzo e' dovuto per ogni ora
o frazione di ora di ritardo nelle operazioni ed e' commisurato al costo
orario del lavoro e del fermo del veicolo, come definiti in sede di
Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso
di diverse pattuizioni fra le parti, basate sugli accordi volontari
fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui all'articolo
83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e organizzazioni
associative di utenti dei servizi di trasporto, con particolare riferimento
alle operazioni di carico e scarico nelle strutture della grande distribuzione
e dedicate alla movimentazione delle merci nelle aree urbane, e su specifici
accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti per
quanto riguarda attivita' di autotrasporto connesse alla movimentazione
delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari, promossi
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. In caso di contratti non stipulati in forma scritta, il periodo di
franchigia connesso alla sosta dei veicoli in attesa di carico o di
scarico non puo' essere complessivamente superiore alle due ore di attesa
sia per il carico che per lo scarico, e si applicano le altre disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 4, con particolare riguardo alla definizione
della decorrenza dei tempi di franchigia in relazione alle diverse tipologie
dei luoghi di carico e scarico, nonche' alle modalita' di cadenzamento
dell'accesso dei veicoli a tali luoghi";
Articolo 7 Responsabilità del vettore,
del committente del caricatore e del proprietario della merce.
1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il
vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e
regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale
e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività
di autotrasporto, le sanzioni di cui all'articolo 26, comma 2, della
legge 6 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore
ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto
ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo,
ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti,
oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo
che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione
di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo
20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro
della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato
in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è
stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza
della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente,
nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del
trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla
riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente,
ai sensi dell'articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione
della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino
incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme
sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità,
nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo,
sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di
polizia stradale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni
applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce
in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
4. Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma
scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso
ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato
la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui e' stato
effettuato il trasporto, dei limiti di velocita' di cui all'articolo
142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo
174 dello stesso decreto legislativo, verificano la compatibilita' delle
istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della
specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione
di cui e' stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi
a bordo del veicolo e possono essere contenute nella scheda di trasporto
o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione
equipollente di cui all'articolo 7-bis. In mancanza delle istruzioni
di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano
le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate
al conducente. Le stesse sanzioni sono altresi' applicate al vettore
e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili
con il rispetto delle predette norme.
5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando
il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta,
anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai
sensi dell'articolo 5, il committente, o un suo delegato alla compilazione,
riporta sulla scheda di trasporto o sulla documentazione equivalente
di cui all'articolo 7-bis, comma 1, il numero di iscrizione del vettore
all'Albo nazionale degli autotrasportatori ovvero allega alla documentazione
ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione
della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da
cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli
autotrasportatori. Qualora non siano riportate tali indicazioni sulla
scheda di trasporto o sui documenti equivalenti ovvero non sia allegata
ai documenti equipollenti la dichiarazione sopra indicata, al committente
e' applicata la sanzione prevista dall'articolo 7-bis, comma 4";
6. Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi
da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
inerenti la sicurezza della circolazione:
a) articolo 61 (sagoma limite);
b) articolo 62 (massa limite);
c) articolo 142 (limiti di velocità);
d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi),
anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone e cose).
7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata
la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli
articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico
sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto
legislativo.
Articolo 7-bis (Istituzione della scheda
di trasporto).
1. Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire
le verifiche sul corretto esercizio dell'attivita' di autotrasporto
di merci per conto di terzi in ambito nazionale, e' istituito un documento,
denominato: "scheda di trasporto", da compilare a cura del
committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attivita',
a cura del vettore. La scheda di trasporto puo' essere sostituita dalla
copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra
documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto
di merci a collettame, cosi' come definito dal decreto ministeriale
di cui al comma 3.
2. La scheda di trasporto costituisce documentazione idonea ai fini
della procedura di accertamento della responsabilita' di cui all'articolo
8.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e' stabilito il contenuto della scheda di trasporto,
nella quale devono figurare le indicazioni relative al vettore, comprensive
del numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori,
al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nei casi
indicati dal decreto stesso, come definiti all'articolo 2, comma 1,
nonche' quelle relative alla tipologia ed al peso della merce trasportata,
ed ai luoghi di carico e scarico della stessa. Lo stesso decreto individua
le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonche'
i documenti di trasporto previsti dalle norme comunitarie, dagli accordi
o dalle convenzioni internazionali, o da altra norma nazionale in materia
di autotrasporto di merci, da considerare equipollenti alla scheda di
trasporto";
4. Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto,
o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da 600 euro a 1.800 euro.
5. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo
del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del
contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero
equipollente ai sensi del comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da 40 a 120 euro. All'atto dell'accertamento
della violazione, e' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo,
che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata
esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in
forma scritta o altra documentazione equivalente ai sensi del comma
1. La scheda di trasporto, il contratto in forma scritta o altra documentazione
equivalente ovvero equipollente deve essere esibita entro il termine
di quindici giorni successivi all'accertamento della violazione. In
caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore
provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4, con decorrenza
dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito
per la presentazione dei documenti. Si applicano le disposizioni degli
articoli 214 e 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche a chiunque circoli
alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di
trasporti internazionali o di cabotaggio, qualora non rechi a bordo
i documenti equipollenti di cui al comma 3 ovvero gli stessi non risultino
compilati correttamente. In tali casi si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni.
Articolo 7-ter Disposizioni in materia di
azione diretta.
1. Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha
svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua
volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato
con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante
effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo
nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali
sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute
e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa
di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E'
esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi
volontari di settore.
N.B. La presente disposizione si applica a decorrere dal 12 agosto 2011
Articolo 8 Procedura di accertamento della
responsabilita'.
1. L'accertamento della responsabilita' dei soggetti di cui all'articolo
7, comma 3, puo' essere effettuato contestualmente alla contestazione
della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte
delle autorita' competenti, mediante esame del contratto di trasporto
e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti
disposizioni, ivi compresa la scheda di trasporto ed i documenti considerati
ad essa equivalenti o equipollenti, ai sensi dell'articolo 7-bis.
2. In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma
scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia
presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente
o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorita' competente, entro
quindici giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti
di cui all'articolo 7, comma 3, la presentazione, entro trenta giorni
dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
3. Entro i trenta giorni successivi alla ricezione del contratto in
forma scritta, l'autorita' competente, in base all'esame dello stesso,
qualora da tale esame emerga la responsabilita' dei soggetti di cui
all'articolo 7, comma 3, applica le sanzioni ivi previste.
4. Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione
della documentazione richiesta entro il termine indicato.
Articolo 9 Usi e consuetudini per i contratti
non scritti.
1. Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci
su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le
consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai fini dell'aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui
al comma 1 allo stato esistenti, l'Osservatorio sulle attività
di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto,
raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato
e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati
per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti
gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. In sede di prima applicazione, l'Osservatorio provvede ad elaborare
gli elementi necessari ai fini di cui al comma 2 entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'ulteriore
aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza
annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.
Articolo 10 Limiti al risarcimento per perdita
o avaria delle cose trasportate.
1. All' articolo 1696 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore
a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata
nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma
3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata
con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei
trasporti internazionali.
La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore
del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle
leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità
prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova
che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo
o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di
ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del
trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro
funzioni.".
Articolo 11 Certificazione di qualità
per specifiche categorie di trasporto.
1. L'adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte
dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente
sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti
industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto
dell'autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della
normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo
scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso
in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
2. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione
e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi
4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma
1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto
di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di
qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da adottarsi
entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti modalità e tempi
per l'adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti
di quanto previsto al comma 1.
Articolo 11-bis Imballaggi e unita' di movimentazione.
1.Nell'ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure
stivata su apposite unita' per la sua movimentazione, il vettore, al
termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione
e non e' tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unita' di
movimentazione utilizzate.
2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati
per la riconsegna degli imballaggi o delle unita' di movimentazione,
il vettore non e' responsabile per il rifiuto di restituzione da parte
del destinatario di unita' di movimentazione di numero o di qualita'
inferiore rispetto a quelle con cui e' stato effettuato il trasporto,
ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria
eseguita.
3. L'esercizio dell'attivita' di commercio delle unita' di movimentazione
usate e' consentito sulla base di apposita licenza rilasciata dalla
questura competente per territorio. Il titolare della licenza e' tenuto
ad indicare giornalmente su registro vidimato dalla questura quantita'
e tipologia delle unita' di movimentazione cedute e acquistate, nonche'
i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.
4. Allo scopo di tutelare l'igiene e la salute pubblica, le operazioni
di trasporto su stradadimercidestinate all'alimentazione umana o animale
sono svolte nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale.".
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera e), si applicano decorso
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Articolo 12 Controllo della regolarità
amministrativa di circolazione.
1. Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della
circolazione, il vettore, all'atto della revisione annuale dei veicoli
adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato
dal quale risulti la permanenza dell'iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori.
2. Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a
seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo
84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione
e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori
dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni,
dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio
dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti
accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del
veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
3. Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente,
al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo
esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto,
in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.
4. Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità
dell'esercizio dell'attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno,
sentita la Consulta generale per l'autotrasporto, da adottarsi entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, è stabilito un modello di lista di controllo,
al quale gli organi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, si attengono nell'effettuazione
dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci (5).
5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di
terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare
il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se
cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento
(CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle
vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.
Capo II
*** omissis ***
Allegati omessi
**TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DI
CUI AL DL 103/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE 127/2010