CCNL AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICA, STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA E NAUTICA 1 FEBBRAIO 2001
Capitolo
I – Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni industriali
Art. 2 bis – Sicurezza sul lavoro
Art. 3 bis - Qualifiche escluse dall’obbligo della
riserva del 12% nelle assunzioni
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Mutamento di mansioni
Art. 15
- Lavoro straordinario
Art. 16
- Aumenti periodici di anzianità
Art. 17
- Tredicesima mensilità
Art. 18
- Quattordicesima mensilità
Art. 19
- Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 20
- Diritto allo studio lavoratori studenti
Art. 22
- Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
Art. 23
- Tutela della maternità
Art. 25
- Tutela delle persone handicappate
Art. 27
- Diritti e doveri
del lavoratore – Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Art. 28
- Responsabilità dell’istruttore di guida
Art. 30
- Manutenzione veicoli
Art. 31
- Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 32
- Cessazione del rapporti di lavoro, liquidazione competenze e T.F.R.
Art. 33
- Indennità in caso di morte
Art. 34
- Previdenza complementare
Art. 35
- Secondo livello di contrattazione
Art. 36
- Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior
favore
Art. 37
- Sostituzione degli usi
Capitolo
II – Mercato del lavoro
Art. 40
- Lavoro a tempo parziale
Art. 42
- Contratto di formazione e lavoro
Capitolo
III – Disposizioni finali
Art. 1 - Sfera
di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale
dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di scuola nautica,
di studio di consulenza automobilistica e nautica.
Art. 2 - Relazioni
industriali
Livello nazionale
L'Unasca e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a
livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di
una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi
nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia
alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della
sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con
particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di
formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte
dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;
d) l'attuazione della
raccomandazione CEE del 13.12.1984 n.635 nonché di ogni normativa tesa a
garantire un'effettiva parità uomo-donna, superando ogni discriminazione sia
per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) le proposte in materia
di fondi di previdenza integrativa per il
settore;
f) i dati globali
occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta
e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto
articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e
sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle
professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di
autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il
livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe
riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo
riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del
settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti
forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni
alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSU sull'andamento
dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e
sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente
allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e
sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo
l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di
relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del
conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei
datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle OO.SS. firmatarie il presente
CCNL.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che
possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli
studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare
tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni,
e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle
superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche
le seguenti materie:
l'andamento dell'occupazione complessiva
dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti
dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di
proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro
risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili
azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui
alle leggi n.903/77 e n.125/91 e loro successive modificazioni;
i problemi connessi all'ambiente di lavoro e
alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo 626/94;
la determinazione dei criteri per portare a
conoscenza delle imprese e delle RSU e OO.SS. eventuali nuove figure di
attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina
contrattuale;
lo studio di nuove possibili forme
organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la
formazione dei lavoratori;
la raccolta degli elementi per valutare le
materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e
dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le
risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente
contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari
programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a
garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le
parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di
Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con
esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e
valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che
fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo
fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione
della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
RSU
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993
per la costituzione delle RSU. Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121
dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121
dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le
diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Art. 2 bis
– Sicurezza sul lavoro
1. In
conformità a quanto previsto dalla legislazione in tema di sicurezza sul
lavoro, le parti convengono sulla necessità di procedere periodicamente ad una
verifica congiunta al fine di monitorare la situazione afferente la tutela
della salute e della sicurezza del lavoro, nonchè la nomina dei rappresentanti
per la sicurezza di cui agli artt.18 e ss. del decreto legislativo n.626/94 e
successive modificazioni.
2. La
figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata, oltre che dalle
norme di cui al precedente comma, dall’accordo interconfederale Confetra e
CGIL, CISL e UIL del 24 luglio 1996. Ai sensi delle suddette disposizioni resta
inteso che il rappresentante per la sicurezza è eletto nell’ambito delle RSU
mentre nelle aziende, o unità produttive, sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
1. L'assunzione verrà
comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere
specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e,
in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto
dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge, in
particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole
nautiche, ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei
corsi di addestramento frequentati.
3. Il lavoratore è
tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive
variazioni.
4. Prima
dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie
spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. E' fatto divieto al
datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
Art. 3-bis
- Qualifiche escluse dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni
1. In attuazione del
secondo comma dell'art.25 della legge 23 luglio 1991, n.223, le parti
convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista dal primo
comma della legge citata, non si tiene conto delle seguenti assunzioni:
- lavoratori cui sia
assegnata una qualifica ricompresa nei livelli quadro, nonché 5°, 4° e 3° limitatamente
agli insegnanti-istruttori, agli insegnanti e agli istruttori.
2. I lavoratori
assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art.25
delle legge n.223/91 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota
di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art.25, anche quando vengono
inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
3. Il presente
articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro
affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
1. L'assunzione può
avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 5 mesi per i quadri intermedi;
- 2 mesi per gli impiegati del 5° livello, nonché per il personale da
adibire all'attività di insegnante o di istruttore di guida o di nautica;
- 1 mese per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
- 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
2.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di
cui all'art. 3.
3.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti
e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto
dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la
risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitato da ciascuna delle
due parti, in quasiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa
indennità sostitutiva.
5.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso,
a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina
del mese stesso.
6. Qualora alla scadenza del periodo
di prova, I'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore
si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti
gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro
effetto contrattuale.
7. Saranno esenti dal periodo di prova
i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.
Art. 5 - Classificazione
del personale
1. A decorrere
dall'1.6.1995 ai dipendenti classificati come quadri spetta un'indennità di
funzione pari a euro 25,82 mensili lorde per quattordici mensilità.
Quadri (ex 5° livello)
Appartengono a questo livello i quadri intermedi di cui alla legge
190/85 che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di
poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla
proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze
tecno-specialistiche integrate da notevole esperienza.
Profili esplicativi:
- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica e Nautica in
possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8 e di
cui alla Legge n.50 del 1971
- Responsabile di unità operativa
- Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.
5° livello (ex 4° livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che
amministrativi, che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di
concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o
conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con
autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.
Profili esemplificativi:
- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica in possesso
delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8
- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi
- Insegnante-Istruttore di autoscuola o di scuola nautica
- Capo ufficio contabilità
- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.
4° livello (ex 3° livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di
concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione
professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei
limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili esemplificativi:
- Insegnanti di autoscuola o di scuola nautica
- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche
di settore: trasporto merci - contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - internazionali
- patenti - C.A.P. - A.D.R. - attestati professionali
- Responsabile C.E.D..
3° livello (livello nuovo)
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni
esecutive richiedenti conoscenze teorico pratiche, acquisibili mediante
addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di
procedure e metodi operativi prestabiliti.
Profili esemplificativi:
- Responsabile di segreteria
- Istruttore di guida o nautica
- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto
merci
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi
informatici.
2° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni
esecutive.
Profili esemplificativi:
- Impiegato d'ordine
- Addetto di segreteria
- Archivista
- Protocollista
- Schedarista
- Dattilografo
- Codificatore
- Centralinista
- Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto,
natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento
clientela
- Operatore meccanografico.
1° livello
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le
quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.
Profili esemplificativi:
- Fattorino
- Addetto alle pulizie
- Usciere.
Norma transitoria
In occasione del CCNL 18 ottobre
1995 le parti hanno convenuto di definire come livello Quadri il livello più
elevato della classificazione del personale, rinumerando conseguentemente gli
altri livelli, nonché di istituire un nuovo livello intermedio tra l’ex 3° e il
2° livelo, con valore retributivo base di lire 550.000 ed un’indennità di
contingenza corrispondente a quella del 2° livello.
Art. 6 - Mutamento
di mansioni
1. Il prestatore di
lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che
sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo,
dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla
differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai
minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
3. Trascorso un
periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli Quadri e 5° e di due
mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il
passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che
si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie,
richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà
al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza
del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
1. Al lavoratore che
sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due
diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le
mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui ciò
non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di
svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore
abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo
complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che
ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a
svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del
passaggio di livello.
1. La durata
dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo
di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della
natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai
lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore
mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito
su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
2. La prestazione di
lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non
superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà
essere superato per gli istruttori di guida.
3. L'orario di lavoro
va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel
luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il
lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore
di inoperosità.
4. Durante la giornata
il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la
consumazione del pasto.
5. Gli impiegati
addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per
più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art.54 del decreto legislativo
n.626/94, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua
attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa,
ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a
venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che in
sede di rinnovo del presente CCNL la materia dell’orario di lavoro sarà riesaminata
alla luce delle direttive europee e delle leggi di recepimento in materia.
1. Il riposo
settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
1. Sono considerati
giorni festivi:
a) la domenica
b) le seguenti festività nazionali
ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio) DPR 28.12.85 N. 792;
3) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
4) Anniversario Liberazione (25 aprile);
5) Festa del lavoro (1° maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno)
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1° novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) S. Natale (25
dicembre);
11) S. Stefano (26
dicembre);
12) Festa del Patrono
del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore
presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno S.Pietro e Paolo quale
giorno del Santo Patrono).
2. Fermo restando il
minimo di 12 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita
dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata
nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra.
3. Le parti si danno
atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto che il
sabato venga considerato giornata festiva.
4. Per le festività di
cui al punto b) cadenti di sabato o di domenica o in altre festività è dovuta,
in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata,
calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art.12.
1. Quattro gruppi di
otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività
abolite dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno
(1° gennaio-31 dicembre).
2. Potranno essere
stabilite diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche
esigenze aziendali.
3. I permessi non
usufruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la
retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio
successivo.
4. Per quanto riguarda
la festività del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima
domenica del mese di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica.
1. La retribuzione globale mensile dei
lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello
spettante;
2) aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 16;
3) eventuali aumenti di merito o superminimi;
4)
indennità di contingenza;
5)
indennità di funzione per i quadri.
2. Non fanno parte della retribuzione, i
rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 13 e 31 e qualunque altra
indennità avente carattere risarcitorio.
3. La retribuzione
giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22, per i
lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni, o per 26, in caso di
lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni. La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.
4. Gli importi mensili
dell’ex indennità di contingenza sono i seguenti
Livelli |
Euro |
|
Quadri |
452,81 |
(lire 876.771) |
5° |
445,84 |
(lire 863.270) |
4° |
442,41 |
(lire 856.633) |
3° |
439,83 |
(lire 851.638) |
2° |
439,83 |
(lire 851.638) |
1° |
437,56 |
(lire 847.237) |
1. Ai lavoratori che
hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa
nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.
2. Questa indennità non sarà
corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo
abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le
eventuali mancanze nella resa dei conti.
3. Tale indennità non
concorre al computo del T.F.R., nonché della tredicesima e quattordicesima
mensilità e degli altri istituti contrattuali.
Art. 14 - Lavoro
notturno - lavoro domenicale con riposo compensativo - lavoro nelle festività
nazionali e infrasettimanali
1. Il lavoratore non
può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere,
nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con
riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. E' considerato
lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. E' considerato
compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. E' considerato
lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal
lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana,
stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro
notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle
festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni
sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art.
12:
Lavoro notturno: maggiorazione del 20%
Lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato
nell'ambito dell'orario normale):
maggiorazione 50%.
1. Il lavoro
straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se
necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare
il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. E' considerato
lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali
previsti dall'art. 8.
4. E' considerato
lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. E' altresì considerato
lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni
festivi di cui alla lettera b) dell'art. 10.
5. E' considerato
lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 8 per gli istruttori di guida.
6. Per il lavoro
straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione
globale determinata in base alle voci previste dall'art. 12:
lavoro
straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%
lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 55%
lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 55%
lavoro
straordinario festivo notturno: maggiorazione 80%.
7. Le suddette
percentuali, come per quelle dell'art. 14, non sono cumulabili, intendendo che
la maggiore assorbe la minore.
8. La differenza tra
le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale
lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con
riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del
recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del
lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese
successivo.
9. Nelle aziende con
orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il lavoro prestato nella
giornata del sabato sarà considerato straordinario feriale diurno con la
maggiorazione del 40%.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che nello
stabilire con il precedente CCNL l'orario di lavoro contrattuale a 40 ore
settimanali, ridotte dall'1 gennaio 1994 a 39 ore settimanali, non hanno inteso
superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni
di legge all’epoca in vigore le quali si riferiscono unicamente alla
prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali.
Di conseguenza la denominazione
"lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la
trentanovesima e la quarantottesima ora è stata adottata ai soli fini della
percentuale di maggiorazione.
Art. 16 - Aumenti
periodici di anzianità
1. Ai lavoratori, per
l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale
(intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda),
indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento
di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra
fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento
della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2.
L'importo degli scatti è il seguente:
|
LIRE |
EURO |
Quadri |
46.000 |
23,76 |
5° |
36.000 |
18,59 |
4° |
31.000 |
16,01 |
3° |
29.000 |
14,98 |
2° |
28.000 |
14,46 |
1° |
24.000 |
12,39 |
L’importo degli scatti maturati anteriormente alla data di entrata in
vigore del CCNL 18.10.1995 è inferiore di lire 2.000 per ciascun livello
retributivo.
3. Gli aumenti
periodici di anzianità non potranno essere assorbiti dai precedenti o successivi
aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli
aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli aumenti
periodici di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di
passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di
anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della
individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel
momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello
scatto corrispondente al nuovo livello.
6. La frazione di
biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti
della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Art. 17 - Tredicesima
mensilità
1. L'azienda
corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile
del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste
dall'art. 12. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16
dicembre.
2. Nel caso di inizio
o di cessazione del rapporto durante il corso delI'anno, il lavoratore avrà
diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per
quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del
contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate
mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
3. La 13a mensilità va
computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 18 - Quattordicesima
mensilità
1. L'azienda
corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale
mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste
dall'art. 12.
2. La corresponsione
della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di
luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30
giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di
pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente
al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto
durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti
dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i
mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine
o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non
superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come
mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La quattordicesima mensilità
viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del
preavviso.
Art. 19 - Assenze,
permessi e congedo matrimoniale
1. Le assenze debbono
essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che
ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo
per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la
retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo
di riposo.
3. Ai sensi delle
disposizioni legislative vigenti, le aziende concederanno i permessi richiesti
a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli
ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché il
lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del
lavoratore) a retribuirli per il minimo di 2 giorni; di 3 giorni nel caso che a
seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori
dalla provincia in cui abita.
4. Ai lavoratori sarà
concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della
retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel
periodo delle ferie annuali.
Art. 20 - Diritto
allo studio lavoratori studenti
1. I lavoratori
studenti compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per il solo giorno
d'esame con presentazione delle relative certificazioni. Tali permessi non
saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
2. I lavoratori
studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di
permessi retribuiti per la preparazione degli esami.
3. Il datore di lavoro
potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui ai commi precedenti.
1. Il lavoratore ha diritto, per
ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito
pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia
ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
2. La determinazione dei periodi di
cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la
giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie.
3. Nell'anno di assunzione ed in
quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi.
Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate
mese intero quelle superiori.
4. Per il personale entrato in
servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto
con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano
interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per
cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della
determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro,
per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà
diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non
goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece
goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di
lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo
corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. L'epoca delle ferie sarà fissata
dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli
eventuali desideri del lavoratore.
8. Le ferie devono normalmente essere
godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante
accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle
rispettive esigenze.
9. L'assegnazione delle ferie non potrà
aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di richiamo in servizio nel corso
del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente
fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate
documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento.
11. Il decorso delle ferie resta
interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia
regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a
condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e
dalle disposizioni contrattuali vigenti.
12. Il lavoratore è tenuto a
riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva
al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non
godute.
Art. 22 - Malattia,
infortunio, tossicodipendenza, etilismo
A) Malattia
1. Vanno considerati
nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea
del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da
cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro
e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza dal
lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del
giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato
impedimento.
3. Il lavoratore è
tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la
malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio.
4. Nel caso in cui il
secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o
una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno
non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini
dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso
d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte
dell'azienda.
6. L'eventuale
prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse
modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in
prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo
dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad
esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco
temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e
di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere
per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti
qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso
e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi
di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta
scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi
non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale
nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di
forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei
termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture
sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei
termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore,
gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità
sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la
prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore
di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di
lavoro con diritto al solo T.F.R. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa,
rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e
del T.F.R.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative
1. Si considerano
infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di
legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono
un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR 30 giugno 1965, n. 1124,
DPR 27 aprile 1955 n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato -
salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di
lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il
datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica
Sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano
prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni mediche
attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla
lettera A comma 3°, 4°, 5° e 6° del presente articolo, fatti salvi i casi di
forza maggiore relativamente al primo certificato.
5. Al lavoratore sarà
conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto
assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
6. L'assenza per infortunio non va
computata nei periodi di computo previsti dai commi 8 e 9 della lettera A del
presente articolo.
7. Il personale impiegatizio che
abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente
assicurato all'INAIL deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda,
con i seguenti massimali:
- per il
caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale
- per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione
globale.
8. Per la
conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni
del 5° e 6° comma qui sopra riportati.
C) Malattie Professionali
1. In materia di
eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (DPR 30
giugno 1965, n. 1124).
D) Malattia ed infortunio sul lavoro
Disposizioni
normative comuni
1. Per quanto riguarda
il computo delle assenze si richiama l'art. 5 della legge 300/1970, nonché la
Legge 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è
tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter
essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce
orarie:
- dalle
10 alle ore 12;
- della ore 17 alle ore 19;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono
fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale
dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo
all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato
all'azienda.
4. Il lavoratore, che
per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi
dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo
giustificato impedimento,a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che,
salvo i casi previsti dal precedente 4° comma, non sia reperito al domicilio
comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei
provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale
applicazione delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del
periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per
ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di
malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi
vigenti.
Disposizioni economiche comuni
1. Ai lavoratori non
in prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e
modalità di cui al comma 8 lettera A del presente articolo, verrà accordato il
seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi
e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non
superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi
e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5
anni.
2. Il trattamento
sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ma
le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione
mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
3. Per la
determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in
considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale
retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dall'incidenza
contributiva a carico del dipendente.
4. La parte di
indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione
mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, ecc.)
che in forza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà
al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
5. La parte di indennità afferente
i ratei di 13a e 14a mensilità, e ove trattasi di indennità INAIL anche quella
afferente le ferie, sarà trattenuta dall'azienda all'atto del loro pagamento
e/o fruizione.
6. Resta inteso che
qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per
determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal
presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da
parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.
7. In ciascun periodo
di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di
cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle
relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione
predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
8. In caso di
infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione
diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare
l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione
mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento
della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il
lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione
dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Tossicodipendenza
1. I lavoratori
assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti
strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità
sanitarie locali o di altre strutture terapeutico‑riabilitative e socio‑assistenziali,
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la
sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici
mesi.
2. L'assenza di lungo
periodo per il trattamento terapeutico‑riabilitativo è considerata, ai
fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita,
senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori,
familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda,
in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e
socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la sostituzione
dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a
tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge
18 aprile 1962, n.230.
5. Sono fatte salve le
disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico‑fisici
e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli
appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano
rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate
con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con
il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche
nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio
e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal
decreto interministeriale.
6. In caso di
accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro
il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento
della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute
dei terzi.
7. Le parti si danno
atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o
ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per
l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai
Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
F) Etilismo
1. Al lavoratore assunto
a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede
ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle
UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio‑assistenziali
abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le
esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la
conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della
prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a
presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo
stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il
lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione
rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa
l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
2. Il rapporto di
lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro
sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza
dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione
anticipata del programma terapeutico.
3. L'aspettativa
prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i
suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
4. Per la sostituzione
del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato.
Art. 23 - Tutela
della maternità
1. Ferme restando le
disposizioni di cui al T.U. emanato con il D.LGVO n.151/2001 e successive
modifiche sulla tutela delle
lavoratrici madri, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del
parto e 6 dopo; nel caso in cui la lavoratrice si avvalga, ai sensi dell’art.
20 del suddetto T.U., della facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente al parto, il periodo di 8 mesi decorre dalla data di effettiva
assenza;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli
stessi criteri previsti dal precedente art. 22, di quanto le lavoratrici
percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni
di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua
assenza.
2. L'inizio dell'assenza è
determinato dal certificato medico di cui all'art. 21 del T.U.ovvero dal
provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai
sensi dell'art. 5 della medesima legge.
3. Le aziende non sono tenute al
cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente
articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui
alle lettere a) e b).
4 Ove durante il periodo di
cui al punto a) intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui
all'art. 22 del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici
e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5. L'assenza per i
motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di
servizio.
6. Il lavoratore che intende avvalersi del
diritto di cui all’art.32 del T.U. sulla maternità deve preavvisare l’azienda,
mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima dell’usufruizione di
tale diritto.
1. In relazione a
quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n.266, le parti
concordano che i lavoratori che fanno parte delle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto
di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico‑produttive, delle
forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
2. A livello aziendale
saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 25 - Tutela
delle persone handicappate
1. La lavoratrice
madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della
legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di
astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre
1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al
compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in
alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno
diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera
continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui
ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della citata
legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del
medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge
9.12.1977 n.903.
5. Il genitore o il
familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il
terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti
di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede,
senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno
atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge
5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti
norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e
dagli organismi pubblici competenti.
1. La chiamata alle
armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il
rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile
agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo
alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370 ed il periodo
passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
3. Terminato il
servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda
per riprendere il servizio, non presentandosi nel termine suddetto sarà
considerato dimissionario.
4. Quanto sopra salvo
diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 27 - Diritti e doveri del
lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza
distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Provvedimenti disciplinari
2. Le mancanze del lavoratore
potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi
all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a
10 giorni.
3. L'impresa che intenda
chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare
almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando
l'entità del danno.
4. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore
che commetta durante il lavoro, lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello
stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo
oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte
per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli
o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia
prescritto il divieto;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la
clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si
sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di
ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo
per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a
raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale
azione di difesa.
5. Nei casi non
elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a
quelli elencati.
6. Nel caso di recidività potranno
essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle
applicate per le mancanze precedenti.
7. Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più
grave del rimprovero verbale senza avergli precedentemente e per iscritto
contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni
dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
8. Il lavoratore,
entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione,
potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con facoltà di farsi assistere da
un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
9. La sanzione
disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non
oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in
cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.
10. Il lavortore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà
di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche
per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune
accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del
lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del Collegio.
11. Qualora l'azienda non provveda,
entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la
sanzione disciplinare non ha effetto.
12. Se l'impresa adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
13. Non può tenersi
conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
applicazione.
Licenziamenti
14. I licenziamenti
individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dalla legge 11/5/90, n.
108 e, per le imprese artigiane, dagli Accordi Interconfederali in materia.
15. Il licenziamento è altresì
previsto nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 9 del D.M. 301 del 3 agosto
1990.
16. I licenziamenti per riduzione di
personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive
modifiche.
17. Il divieto di licenziamento
delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio
1963, n. 7.
18. Il divieto di licenziamento
delle lavoratrici madri è disciplinato dal T.U. sulla maternità 26 maggio 2001,
n.151.
Art. 28 - Responsabilità
dell'istruttore di guida
1. L'istruttore è responsabile del
veicolo affidatogli rispondendo degli eventuali danni che siano a lui
imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
2. L'istruttore è inoltre
responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
3. Quando azienda e
lavoratore siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento
contravvenzionale, l'onere relativo, compreso quello dell'assistenza legale, è
a carico dell'azienda.
4. A scanso di ogni responsabilità
l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il
veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del
necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
5. Prima di interrompere il
servizio per i periodi di riposo l'istruttore deve prendere tutte le misure
necessarie per prevenire furti e danni al veicolo.
1. L'istruttore al
quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in
tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla
conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione
alcuna. L'istruttore durante questo periodo potrà essere adibito ad altri
lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene
a prestare servizio.
2. Qualora il ritiro della patente
si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'istruttore non accettasse di
essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione
del rapporto di lavoro. In tal caso all'istruttore verrà corrisposto il
trattamento di fine rapporto di cui all'art. 32, secondo la retribuzione
percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della
patente.
Art. 30 - Manutenzione
veicoli
1. L'istruttore deve
curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli
stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario
normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro,
saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui
sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 31 - Preavviso
di licenziamento e di dimissioni
1. Il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per
giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un
preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi tre per gli insegnanti-istruttori, gli insegnanti e gli
istruttori;
3) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di
ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso
sono ridotti alla metà.
2. La parte che
risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per
il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro
ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi
eventualmente non prestato.
4. Il periodo di
preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato
agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. E' in facoltà della parte che riceve la
disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia
nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo
per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il licenziamento
dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno
normalmente comunicate per iscritto.
Art.
32 - Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e T.F.R.
1. Entro
il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (artt. 6 e
12 Legge 10.1.1935 n. 112) l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per
il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore
rilascerà regolare ricevuta.
2. Ferme
restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali
indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare
i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva
da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari
per istaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. L'Azienda,
a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni
svolte.
4. Entro
10 giorni dalla data di cessazione del rapporto, se intervenuta non oltre il
giorno 14 del mese, e se posteriore, entro il giorno 10 del mese successivo,
l'Azienda corrisponderà al lavoratore, le competenze di fine rapporto.
5. Qualora
esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto l'Azienda
corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le
competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
6. L'Azienda
rilascerà, inoltre, al lavoratore entro i termini di cui sopra un prospetto con
le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione
particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della
cessazione del rapporto di lavoro.
7. Il
trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982,
n. 297.
8. La
retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è
quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
minimo tabellare;
aumenti periodici di anzianità;
aumenti di merito o superminimi;
contingenza;
13° e 14° mensilità;
indennità di funzione per i quadri.
qualsiasi importo erogato in maniera fissa e continuativa.
Art. 33 - Indennità
in caso di morte
Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 31 e
32 saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'art. 2122 C.C.,
così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19/1/72 della Corte Costituzionale.
Art. 34 - Previdenza
complementare
1.
Le parti, nell'esprimere la propria valutazione
positiva circa la diffusione di forme di previdenza complementare volontaria,
si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro
che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
2. Le
parti ribadiscono l’interesse a realizzare una forma di previdenza complementare
volontaria ai sensi del decreto legislativo n.124/93 e successive modificazioni.
Al finanziamento di tale forma previdenziale saranno destinati un contributo,
a carico sia dalle aziende che dei lavoratori, pari all’1% delle retribuzione
di cui all’art.16 del CCNL nonché la percentuale di TFR stabilità dalla legislazione
vigente. La decorrenza del contributo e della percentuale di TFR sarà decisa
dalle parti una volta concordata la forma alternativa della previdenza complementare.
3. A
tal fine le parti concordano di studiare la realizzazione di forme di previdenza
complementare al sistema pubblico, in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo n.124/93 e successive modifiche.
4. Per
dare pratica attuazione a quanto espresso, le parti concordano di costituire
una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse,
anche in relazione all'utilizzo di quote del TFR e/o attraverso quote a carico
dei lavoratori e delle imprese, secondo uno scadenzario che sarà fissato in
sede di rinnovo del presente contratto.
5. La
predetta Commissione, composta da sei membri, verrà insediata presso gli uffici
della Confetra - Unasca.
Art. 35 - Secondo
livello di contrattazione
1. Il
secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3
del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio
1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli
già disciplinati dal presente CCNL.
2. Gli
accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel
rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
3. Le erogazioni derivanti dalla
contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere
caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento
previsto dalla legge n.135/97.
4. Gli importi di tali
erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo
livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come
obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di
competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività,
che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati
all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di
conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di
contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le
prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e
delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di
redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di
produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno
essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia
per la parte variabile che per la parte fissa.
5. I
parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle
erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le
competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero,
alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese
con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle OO.SS. territoriali; le
imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
In presenza di erogazioni a
titolo di salario di produttività concordata a livello territoriale, per la
vigenza del presente CCNL non potranno essere presentate piattaforme aziendali
per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove
realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la
definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le
parti valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di
secondo livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza
contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse
definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai
lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di
produttività, un'erogazione corrispondente al 2,5% dei minimi tabellari in
atto.
6. La contrattazione di secondo
livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri
sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi
propri del CCNL.
7. Le parti si impegnano a non
modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo
di attività.
Le OO.SS. dei lavoratori
stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei
propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi
del presente articolo.
In questo ambito le parti si
impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
8. Per
gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal
CCNL, espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno
essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari
cosicché la misura in cifra non risulti variata.
Art. 36 - Inscindibilità
delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
1. Le disposizioni del
presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed
inscindibili tra loro.
2. Ferma la inscindibilità di cui
sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le
condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni
singolo istituto.
Art. 37 - Sostituzione
degli usi
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o
consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto
incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto
stesso.
Fermo restando le disposizioni di legge in materia di diritti
sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
1. Nelle unità
produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun
dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall'orario
di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente
con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive
è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti
del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del
delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i
lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività
produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue
funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza
delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione
dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la
composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine
di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti
interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'Azienda tenuto
conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario
di lavoro.
Contributi sindacali
1. Le aziende
provvederanno a trattenere sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano
richiesta, mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da
versare all'organizzazione sindacale dal lavoratore stesso indicata.
2. La delega datata e
sottoscritta dal lavoratore dovrà indicare il mese di decorrenza e l'importo
della trattenuta che non potrà subire modificazioni nel corso dell'anno solare.
3. Anche la revoca
della delega dovrà essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere
dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta.
4. I contributi
trattenuti verranno versati mensilmente dalle aziende all'organizzazione
indicata dal lavoratore, con le modalità precisate nella delega.
CAPITOLO
II – MERCATO DEL LAVORO
1. Le assunzioni con contratto a termine
sono regolate dalla legge 18.4.1962 n. 230, dal D.P.R. 7.10.1563 n. 1525 e
dalla legge 28.2.1987 n. 56 art. 23 e dall’art.12 della legge n.196/97 e successive
modificazioni o integrazioni.
2. Possono essere conclusi
contratti di lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari
dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire
con il normale organico. Ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987,
n.56, le parti individuano le seguenti ulteriori ipotesi per le quali sono
consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine:
esecuzione di particolari lavori che, per
la loro specificità richiedono l'impiego e specializzazioni diverse da quelle
normalmente impiegate;
assunzione per sostituzione di lavoratori
assenti per ferie.
3. Altre ipotesi di contratto a
termine potranno essere concordate con i sindacati a norma dell'art. 23, 1°
comma, legge 56/87.
4. I contratti a termine, di cui ai
precedenti comma possono essere conclusi entro la misura massima del 15% dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Nelle aziende fino a 4
dipendenti può essere comunque concluso 1 contratto a termine. Nelle aziende di
5 e 6 dipendenti possono comunque essere conclusi 2 contratti a termine.
5. Le assunzioni con contratto a
termine, e i motivi che le hanno indotte, verranno comunicate entro 10 giorni
dalla loro stipulazione alle organizzazioni sindacali locali.
Art. 40 - Lavoro
a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo
parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale
ridotto rispetto a quello stabilito dall'art.8 del presente contratto e
regolato dal decreto legislativo n.61/2000 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L'instaurazione del
rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia
indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
3. Il rapporto a tempo
parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) volontarietà di
entrambe le parti;
b) reversibilità della
prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali
e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando
la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza
rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle
norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto
stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione
lavorativa;
e) limitazione a non più
del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per
un monte ore di norma non inferiore a 20 ore settimanali; in ogni caso è
possibile l'assunzione a tempo parziale di una unità;
f) facoltà di convertire
il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il
termine di conversione sia prestabilito.
4. In caso di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non
sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita
entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel
tempo, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato
per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e
annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
5. La disciplina del
lavoro supplementare è consentita alle condizioni e nei limiti previsti dalla
vigente legislazione in materia.
1. La disciplina dell’apprendistato è regolata
dalle norme di legge e dalle relative disposizioni attuative (leggi nn.25/55,
56/87 art.21 e 196/97 art.16).
2.
Il periodo di prova degli apprendisti nei vari profili professionali
è pari a 4 settimane. Detto periodo sarà ridotto a 2 settimane quando si tratta
di un lavoratore che nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato
corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo
di prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato,
sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
3.
Il rapporto di apprendistato non potrà avere una durata superiore a
quattro anni. Durante tale periodo la retribuzione sarà la seguente:
1° anno 75% della retribuzione
2° anno 85% della retribuzione
3° anno 90% della retribuzione
4° anno 95% della retribuzione
La retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla
paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2° livello della
classificazione unica.
4.
Agli apprendisti di età non superiore a 18 anni verrà riconosciuto
un periodo di ferie annuo pari a 30 giorni di calendario. Per gli apprendisti
con età superiore a 18 anni le ferie saranno corrisposte secondo quanto stabilito
dal presente CCNL.
5.
La formazione extra aziendale dell’apprendista è regolata sulla base
della correlazione tra la qualifica professionale, la mansione da conseguire
ed il titolo di studio in possesso dall’apprendista secondo le seguenti modalità:
Durata |
|
|
|
Titolo di studio |
Ore medie annue di formazione esterna |
|
|
- Scuola dell’obbligo |
120 |
- Attestato di qualifica professionale |
100 |
- Diploma universitario |
60 |
- Diploma di laurea |
60 |
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assorbimento degli obblighi formativi. E’ in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario di lavoro.
6.
I contenuti della formazione extra aziendale di cui al comma precedente
sono stabiliti dai D.D. M.M. 20 maggio 1988 e 8 aprile 1998
7.
Per tutto quanto non espressamente contemplato nei commi precedenti
trovano applicazione le norme del presente CCNL.
Art. 42 - Contratti
di formazione e lavoro
Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sono regolate dalle
norme di legge vigenti nonché dall'accordo interconfederale stipulato il 18 dicembre
1989 tra la CONFETRA e CGIL, CISL e UIL anche in riferimento ai profili
professionali specifici del settore, e successive modificazioni.
1.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, oltre che nei casi
previsti dall’art.1 lettere b) e c) della legge 196/97, può essere concluso
per l’aumento delle attività nei seguenti casi:
-
punte di intensa attività cui non possa farsi fronte con
il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali;
-
per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro
specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse
da quelle impiegate o che presentino carattere ecccezionale o che siano carenti
sul mercato del lavoro locale;
-
adempimenti di pratiche o di attività di natura
tecnico-contabile-amministrativa a carattere non continuativo e/o cadenza periodica,
che non sia possibile espletare con l’organico di servizio;
-
necessità non programmabili connesse alla manutenzione
straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e sicurezza degli
impianti e attrezzature del luogo di lavoro.
2.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui
sopra non potranno superare l’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice
con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la stipula
di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino al limite di 5, purchè
non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato
in atto nell’impresa.
CAPITOLO
III – DISPOSIZIONI FINALI
1 Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dall’1.2.2001 e scadenza al 31.12.2003. Al 31.12.2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra i tassi di inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il 1999, 2,5% per il 2000 e 1,7% per il 2001) e quello effettivamente registrato limitatatamente all’anno 2001, nonché si procederà all’incremento delle retribuzioni in base a i tassi programmati per il biennio 2002/2003.
2. Il presente contratto è rinnovabile tacitamente
di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi
all’altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
.
3. Le imprese si impegnano a consegnare ad
ogni lavoratore una copia del presente CCNL. Il costo della stampa del CCNL
sarà a carico delle imprese.
MINIMI CONTRATTUALI (in euro) |
|||
Livelli |
1
febbraio 2001 |
1 settembre 2001 |
parametri |
Quadri |
723,45 |
748,24 |
200 |
5° |
561,98 |
581,29 |
156 |
4° |
479,19 |
497,47 |
135 |
3° |
453,45 |
468,94 |
125 |
2° |
430,46 |
445,21 |
119 |
1° |
361,52 |
374,12 |
100 |