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Roma, 13 luglio 2001
CIRCOLARE N.102/2001
OGGETTO: FINANZIAMENTI – AZIONI
POSITIVE PER LA PARITÀ UOMO–DONNA - D.M. 15.3.2001, SU G.U. N.132 DEL 9.6.2001.
Sono state modificate le modalità per richiedere il finanziamento
delle azioni positive previste dalla legge n.125/91 per promuovere
l’effettiva parità uomo–donna sul lavoro (ad esempio mediante la
riqualificazione professionale del personale femminile). Come è noto ai finanziamenti,
consistenti nel totale o parziale rimborso delle spese necessarie per la
realizzazione delle suddette azioni, possono accedere le imprese di qualsiasi
settore nonché organismi di altra natura (tra cui associazioni di categoria e
centri di formazione professionale).
Nel sostituire il precedente D.M. 22/7/1991 il provvedimento in esame
ha in particolare fissato nuovi termini per presentare le richieste di finanziamento
(dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno) e ha introdotto un nuovo modello
per la compilazione delle stesse.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/1991
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Allegato
uno |
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G.U.
N.132 DEL 9.6.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
15 marzo 2001
Disciplina delle modalita' di presentazione, valutazione efinanziamento dei progetti di azione positiva per la parita'uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' Decreta: Art. 1. Requisiti del soggetto richiedente 1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poteraccedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguentirequisiti di onorabilita': non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica perse', se persona giuridica per il rappresentante legale e, oveesistente, per l'amministratore delegato. Qualora il soggetto proponente sia una azienda: non deve essere o essere stata assoggettata a procedureconcorsuali negli ultimi cinque anni. A tal fine dovra' essere presentata apposita dichiarazionesostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazioneprofessionale: deve essere in possesso della certificazione attestantel'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deveprodurre apposita documentazione. Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale: deve essere in possesso della certificazione attestantel'iscrizione all'albo regionale e deve produrre appositadocumentazione. 2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto lanormativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativacertificazione deve essere prodotta. 3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alladomanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita'dichiarata d'ufficio. Art. 2. Modalita' e termini di presentazione delle richieste 1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi lecooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionaleaccreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali eterritoriali presentano richiesta - in duplice copia, di cui una inbollo - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitatonazionale di parita' intesa ad ottenere l'ammissione al rimborsototale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione deiprogetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile1991, n. 125. 2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare inallegato il progetto. 3. A pena di improcedibilita', detto progetto: deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulatoannualmente dal Comitato nazionale di parita'; deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisceparte integrante del presente decreto, e che deve essere compilatodebitamente in ogni sua parte; deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cuiall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legalerappresentante del proponente; deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati; deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta conraccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1 ottobre al 30 novembredi ciascun anno che precede quello in cui si intende realizzarel'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale; deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamentoprescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste perle pubbliche amministrazioni. 4. Alla domanda dovra' inoltre essere allegata, secondo la naturadel soggetto proponente, documentazione pertinente al soggettomedesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale condichiarazione antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per icentri di formazione professionale che ne siano in possesso ed ognialtro documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculumdell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni. 5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dalProgramma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, perciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi. Art. 3. Procedure di valutazione e approvazione 1. Il Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla basedei criteri indicati nel programma-obiettivo ed esprime,a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessiall'istruttoria. 2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi afinanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale. 3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parzialedevono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relativemotivazioni. 4. A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoriae le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data diricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocolloin arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'. 5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche,se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita',in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermorestando quanto previsto dall'art. 8. 6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi diformazione professionale previsti dal progetto qualora i registri dipresenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamentevidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio. 7. Non saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per unperiodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmenteprevista per la realizzazione del progetto. Art. 4. Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca 1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizioentro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve esserecomprovato con atto di data certa. 2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avviodell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio. L'erogazione della prima quota e' subordinata all'esitopositivo della verifica ispettiva, di cui all'ultimo comma primoperiodo del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnicadel Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provincialedel lavoro. 3. Il finanziamento concesso e' erogato in due quote, secondo leseguenti modalita', alternative tra loro: a) prima modalita': ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle spesesostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione delprogetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10%del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cuiall'ultimo comma primo periodo del presente articolo. A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogoall'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verificaamministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale dellavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla basedella valutazione effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra,attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gliobiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine ilbeneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato una relazione finaleconcernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti perla realizzazione del progetto; b) seconda modalita': la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamentoautorizzato, viene erogata previa presentazione di appositafideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo uguale allasomma da erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo commaprimo periodo del presente articolo. Il saldo in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioniprogrammate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dallaDirezione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente perterritorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamatoComitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione deicontributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelliprogrammati. A tal fine il beneficiario e' tenuto ad inviare alComitato una relazione finale concernente il conseguimento degliobiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto. La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della primaquota, dovra' accertare la veridicita' dei dati contenuti nelladomanda di finanziamento, nonche' l'effettivo avvio entro due mesidall'autorizzazione e dovra' essere effettuata entro i trenta giornisuccessivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinataall'erogazione del saldo dovra' essere di contenutoamministrativo-contabile e dovra' essere effettuata entro novantagiorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato. Art. 5. Monitoraggio e controllo 1. Il Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali efinali di cui all'art. 4, puo' in ogni momento disporre ulteriorivisite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento deiprogetti, nonche' fare intervenire i consiglieri di parita'competenti per territorio. 2. Il Comitato nazionale di parita' puo' inoltre procedere adaudizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delleproblematiche emerse nel corso della realizzazione del progettomedesimo. Art. 6. Parametro dei costi 1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, perquanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministerodel lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alleazioni cofinanziate dal F.S.E. Art. 7. Costi inammissibili 1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese: mancata produzione; acquisto di macchinari e attrezzature; borse di studio e indennita' orarie; ristrutturazione di impianti; fideiussione; quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.3, comma 5. Art. 8. Decadenza 1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzioneprovinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmentecompetente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e laconseguente ripetizione delle relative somme. 2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamentealla parte non attuata, sulla base dell'accertamentoamministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale dellavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente. 3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento,intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o laparziale o totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, ilComitato nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione dipropria competenza secondo i seguenti criteri: quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiarioabbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, conmera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato,si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse; nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimentodell'attivita' progettuale e delle relative spese, si procedera' alrimborso di tutte le spese ammesse; nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiuntoparzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, puravendo realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, talispese saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al20%; nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimentodell'obiettivo al di sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzionepercentuale delle spese in misura non inferiore al 20%; in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo,conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause nonriconducibili alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera'al riconoscimento delle spese sostenute. Art. 9. Norme transitorie 1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo laprevigente disciplina, continua ad operare il decretointerministeriale 22 luglio 1991. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per ilseguito di competenza. Roma, 15 marzo 2001 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Il Ministro per le pari opportunita' Bellillo





