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Roma, 13 luglio 2001
CIRCOLARE N.102/2001
OGGETTO: FINANZIAMENTI – AZIONI
POSITIVE PER LA PARITÀ UOMO–DONNA - D.M. 15.3.2001, SU G.U. N.132 DEL 9.6.2001.
Sono state modificate le modalità per richiedere il finanziamento
delle azioni positive previste dalla legge n.125/91 per promuovere
l’effettiva parità uomo–donna sul lavoro (ad esempio mediante la
riqualificazione professionale del personale femminile). Come è noto ai finanziamenti,
consistenti nel totale o parziale rimborso delle spese necessarie per la
realizzazione delle suddette azioni, possono accedere le imprese di qualsiasi
settore nonché organismi di altra natura (tra cui associazioni di categoria e
centri di formazione professionale).
Nel sostituire il precedente D.M. 22/7/1991 il provvedimento in esame
ha in particolare fissato nuovi termini per presentare le richieste di finanziamento
(dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno) e ha introdotto un nuovo modello
per la compilazione delle stesse.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/1991
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Allegato
uno |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
N.132 DEL 9.6.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
15 marzo 2001
Disciplina delle modalita' di presentazione, valutazione e
finanziamento dei progetti di azione positiva per la parita'
uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Decreta:
Art. 1.
Requisiti del soggetto richiedente
1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poter
accedere al finanziamento, deve essere in possesso dei seguenti
requisiti di onorabilita':
non deve aver riportato condanne penali, se persona fisica per
se', se persona giuridica per il rappresentante legale e, ove
esistente, per l'amministratore delegato.
Qualora il soggetto proponente sia una azienda:
non deve essere o essere stata assoggettata a procedure
concorsuali negli ultimi cinque anni.
A tal fine dovra' essere presentata apposita dichiarazione
sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Qualora il soggetto proponente sia un centro di formazione
professionale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deve
produrre apposita documentazione.
Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:
deve essere in possesso della certificazione attestante
l'iscrizione all'albo regionale e deve produrre apposita
documentazione.
2. In ogni caso quando per la natura giuridica del soggetto la
normativa vigente richiede l'iscrizione all'albo, la relativa
certificazione deve essere prodotta.
3. La documentazione di cui ai commi precedenti va allegata alla
domanda di ammissione al beneficio, a pena di improcedibilita'
dichiarata d'ufficio.
Art. 2.
Modalita' e termini di presentazione delle richieste
1. I datori di lavoro pubblici e privati, ivi compresi le
cooperative e i loro consorzi, i centri di formazione professionale
accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali presentano richiesta - in duplice copia, di cui una in
bollo - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitato
nazionale di parita' intesa ad ottenere l'ammissione al rimborso
totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione dei
progetti di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile
1991, n. 125.
2. La domanda di ammissione ai benefici previsti deve recare in
allegato il progetto.
3. A pena di improcedibilita', detto progetto:
deve essere compilato in base al Programma-obiettivo formulato
annualmente dal Comitato nazionale di parita';
deve essere redatto secondo il modello allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto, e che deve essere compilato
debitamente in ogni sua parte;
deve essere sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale
rappresentante del proponente;
deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;
deve essere inoltrato, esclusivamente a mezzo posta con
raccomandata con ricevuta di ritorno, dal 1 ottobre al 30 novembre
di ciascun anno che precede quello in cui si intende realizzare
l'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale;
deve recare l'indicazione della tipologia di finanziamento
prescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste per
le pubbliche amministrazioni.
4. Alla domanda dovra' inoltre essere allegata, secondo la natura
del soggetto proponente, documentazione pertinente al soggetto
medesimo (statuto e/o atto costitutivo, visura camerale con
dichiarazione antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per i
centri di formazione professionale che ne siano in possesso ed ogni
altro documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculum
dell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni.
5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dal
Programma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, per
ciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.
Art. 3.
Procedure di valutazione e approvazione
1. Il Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla base
dei criteri indicati nel programma-obiettivo ed esprime,
a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti ammessi
all'istruttoria.
2. I progetti di azioni positive sono approvati e ammessi a
finanziamento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
3. In caso di approvazione del progetto con finanziamento parziale
devono essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relative
motivazioni.
4. A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoria
e le relative decisioni sono definite entro sei mesi dalla data di
ricevimento delle relative domande. A tal fine fa fede il protocollo
in arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'.
5. Al progetto finanziato non possono essere apportate modifiche,
se non preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita',
in caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermo
restando quanto previsto dall'art. 8.
6. Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi di
formazione professionale previsti dal progetto qualora i registri di
presenza di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamente
vidimati dalla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.
7. Non saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per un
periodo complessivo non superiore al 40% della durata inizialmente
prevista per la realizzazione del progetto.
Art. 4.
Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca
1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizio
entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve essere
comprovato con atto di data certa.
2. Il beneficiario deve dare immediata notifica dell'avvio
dell'iniziativa alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. L'erogazione della prima quota e' subordinata all'esito
positivo della verifica ispettiva, di cui all'ultimo comma primo
periodo del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnica
del Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provinciale
del lavoro.
3. Il finanziamento concesso e' erogato in due quote, secondo le
seguenti modalita', alternative tra loro:
a) prima modalita':
ad avvio dell'iniziativa, a titolo di contributo delle spese
sostenute ivi inclusi gli oneri relativi alla predisposizione del
progetto, si fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10%
del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva di cui
all'ultimo comma primo periodo del presente articolo.
A conclusione di tutte le azioni programmate, si fa luogo
all'erogazione del saldo pari al restante 90%, previa verifica
amministrativo-contabile svolta dalla Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla base
della valutazione effettuata dal Comitato nazionale di cui sopra,
attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gli
obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine il
beneficiario e' tenuto ad inviare al Comitato una relazione finale
concernente il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti per
la realizzazione del progetto;
b) seconda modalita':
la prima quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento
autorizzato, viene erogata previa presentazione di apposita
fideiussione bancaria o polizza assicurativa d'importo uguale alla
somma da erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo comma
primo periodo del presente articolo.
Il saldo in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioni
programmate, previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente per
territorio, e sulla base della valutazione effettuata dal richiamato
Comitato nazionale, attestante la corretta utilizzazione dei
contributi concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli
programmati. A tal fine il beneficiario e' tenuto ad inviare al
Comitato una relazione finale concernente il conseguimento degli
obiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.
La verifica ispettiva, preordinata all'erogazione della prima
quota, dovra' accertare la veridicita' dei dati contenuti nella
domanda di finanziamento, nonche' l'effettivo avvio entro due mesi
dall'autorizzazione e dovra' essere effettuata entro i trenta giorni
successivi alla notifica di cui al comma 2. Quella preordinata
all'erogazione del saldo dovra' essere di contenuto
amministrativo-contabile e dovra' essere effettuata entro novanta
giorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.
Art. 5.
Monitoraggio e controllo
1. Il Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali e
finali di cui all'art. 4, puo' in ogni momento disporre ulteriori
visite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento dei
progetti, nonche' fare intervenire i consiglieri di parita'
competenti per territorio.
2. Il Comitato nazionale di parita' puo' inoltre procedere ad
audizioni delle parti coinvolte in un progetto, tenuto conto delle
problematiche emerse nel corso della realizzazione del progetto
medesimo.
Art. 6.
Parametro dei costi
1. I costi da inserire a preventivo devono fare riferimento, per
quanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alle
azioni cofinanziate dal F.S.E.
Art. 7.
Costi inammissibili
1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:
mancata produzione;
acquisto di macchinari e attrezzature;
borse di studio e indennita' orarie;
ristrutturazione di impianti;
fideiussione;
quelle derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.
3, comma 5.
Art. 8.
Decadenza
1. La mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzione
provinciale del lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente
competente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e la
conseguente ripetizione delle relative somme.
2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente
alla parte non attuata, sulla base dell'accertamento
amministrativo-contabile effettuato dalla Direzione provinciale del
lavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente.
3. Ai fini della decadenza parziale dal finanziamento,
intendendosi per tale la parziale attuazione del progetto e/o la
parziale o totale mancanza di raggiungimento dell'obiettivo, il
Comitato nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione di
propria competenza secondo i seguenti criteri:
quando, a conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiario
abbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, con
mera riduzione delle spese in relazione al finanziamento assegnato,
si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso di raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimento
dell'attivita' progettuale e delle relative spese, si procedera' al
rimborso di tutte le spese ammesse;
nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia raggiunto
parzialmente l'obiettivo, comunque in misura eccedente il 50%, pur
avendo realizzato tutte le azioni e sostenuto tutte le spese, tali
spese saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al
20%;
nell'ipotesi precedente, ma con parziale raggiungimento
dell'obiettivo al di sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzione
percentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;
in caso di mancato o parziale raggiungimento dell'obiettivo,
conseguente ad una ridotta attuazione del progetto per cause non
riconducibili alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera'
al riconoscimento delle spese sostenute.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Per i progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo la
previgente disciplina, continua ad operare il decreto
interministeriale 22 luglio 1991.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per il
seguito di competenza.
Roma, 15 marzo 2001
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
Il Ministro per le pari opportunita'
Bellillo