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Roma, 13 luglio 2001
 
CIRCOLARE N.102/2001
OGGETTO: FINANZIAMENTI – AZIONI
POSITIVE PER LA PARITÀ UOMO–DONNA - D.M. 15.3.2001, SU G.U. N.132 DEL 9.6.2001.
 
Sono state modificate le modalità per richiedere il finanziamento
delle azioni positive previste dalla legge n.125/91 per promuovere
l’effettiva parità uomo–donna sul lavoro (ad esempio mediante la
riqualificazione professionale del personale femminile). Come è noto ai finanziamenti,
consistenti nel totale o parziale rimborso delle spese necessarie per la
realizzazione delle suddette azioni, possono accedere le imprese di qualsiasi
settore nonché organismi di altra natura (tra cui associazioni di categoria e
centri di formazione professionale).
 
Nel sostituire il precedente D.M. 22/7/1991 il provvedimento in esame
ha in particolare fissato nuovi termini per presentare le richieste di finanziamento
(dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno) e ha introdotto un nuovo modello
per la compilazione delle stesse.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.146/1991 | 
|   | Allegato
  uno | 
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G.U.
N.132 DEL 9.6.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO
15 marzo 2001 
Disciplina   delle   modalita'   di   presentazione,   valutazione  efinanziamento   dei  progetti  di  azione  positiva  per  la  parita'uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                                  e                IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'                              Decreta:                                Art. 1.                  Requisiti del soggetto richiedente  1. Il soggetto proponente, costituito da almeno due anni, per poteraccedere  al  finanziamento,  deve  essere  in  possesso dei seguentirequisiti di onorabilita':    non  deve  aver  riportato condanne penali, se persona fisica perse',  se  persona  giuridica  per  il  rappresentante  legale  e, oveesistente, per l'amministratore delegato.  Qualora il soggetto proponente sia una azienda:    non   deve   essere  o  essere  stata  assoggettata  a  procedureconcorsuali negli ultimi cinque anni.  A   tal   fine  dovra'  essere  presentata  apposita  dichiarazionesostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  Qualora   il  soggetto  proponente  sia  un  centro  di  formazioneprofessionale:    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestantel'accreditamento, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, e deveprodurre apposita documentazione.  Qualora il soggetto proponente sia una cooperativa sociale:    deve   essere   in   possesso   della  certificazione  attestantel'iscrizione    all'albo   regionale   e   deve   produrre   appositadocumentazione.  2.  In  ogni  caso  quando  per la natura giuridica del soggetto lanormativa   vigente   richiede  l'iscrizione  all'albo,  la  relativacertificazione deve essere prodotta.  3.  La  documentazione  di cui ai commi precedenti va allegata alladomanda  di  ammissione  al  beneficio,  a  pena  di improcedibilita'dichiarata d'ufficio.                               Art. 2.        Modalita' e termini di presentazione delle richieste  1.  I  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  ivi  compresi  lecooperative  e  i loro consorzi, i centri di formazione professionaleaccreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali eterritoriali  presentano  richiesta - in duplice copia, di cui una inbollo  - al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Comitatonazionale  di  parita'  intesa  ad  ottenere l'ammissione al rimborsototale  o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione deiprogetti  di azione positiva di cui all'art. 2, della legge 10 aprile1991, n. 125.  2.  La  domanda  di  ammissione ai benefici previsti deve recare inallegato il progetto.  3. A pena di improcedibilita', detto progetto:    deve  essere  compilato  in base al Programma-obiettivo formulatoannualmente dal Comitato nazionale di parita';    deve  essere redatto secondo il modello allegato, che costituisceparte  integrante  del  presente decreto, e che deve essere compilatodebitamente in ogni sua parte;    deve  essere  sottoscritto,  ai  sensi  e  per gli effetti di cuiall'art.   4   della   legge   4 gennaio  1968,  n.  15,  dal  legalerappresentante del proponente;    deve pervenire in duplice copia, cosi come tutti gli allegati;    deve   essere   inoltrato,   esclusivamente  a  mezzo  posta  conraccomandata  con  ricevuta di ritorno, dal 1 ottobre al 30 novembredi  ciascun  anno  che  precede  quello  in cui si intende realizzarel'iniziativa. Fara' fede il timbro di spedizione postale;    deve   recare  l'indicazione  della  tipologia  di  finanziamentoprescelta, di cui al successivo art. 4. Tale obbligo non sussiste perle pubbliche amministrazioni.  4. Alla  domanda  dovra' inoltre essere allegata, secondo la naturadel   soggetto  proponente,  documentazione  pertinente  al  soggettomedesimo   (statuto   e/o   atto  costitutivo,  visura  camerale  condichiarazione  antimafia, certificazione di qualita' "ISO 9000" per icentri  di  formazione professionale che ne siano in possesso ed ognialtro  documento ritenuto opportuno), nonche' un sintetico curriculumdell'attivita' svolta almeno negli ultimi 2 anni.  5. I progetti di azioni positive, della durata massima prevista dalProgramma obiettivo, possono essere articolati in fasi temporali, perciascuna delle quali devono essere indicati i relativi costi.                               Art. 3.               Procedure di valutazione e approvazione  1.  Il  Comitato nazionale di parita' valuta il progetto sulla basedei    criteri   indicati   nel   programma-obiettivo   ed   esprime,a maggioranza,   parere   sul   finanziamento  dei  progetti  ammessiall'istruttoria.  2.  I  progetti  di  azioni  positive  sono  approvati  e ammessi afinanziamento  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale.  3.  In caso di approvazione del progetto con finanziamento parzialedevono  essere indicati i costi ridotti e/o non ammessi e le relativemotivazioni.  4.  A partire dal Programma-obiettivo 2001, l'attivita' istruttoriae  le  relative  decisioni sono definite entro sei mesi dalla data diricevimento  delle relative domande. A tal fine fa fede il protocolloin arrivo della Segreteria tecnica del Comitato nazionale di parita'.  5.  Al  progetto finanziato non possono essere apportate modifiche,se  non  preventivamente approvate dal Comitato nazionale di parita',in  caso contrario non verranno riconosciute le relative spese, fermorestando quanto previsto dall'art. 8.  6.  Non saranno ammesse al rimborso le spese sostenute per corsi diformazione  professionale previsti dal progetto qualora i registri dipresenza  di docenti, tutors e discenti non risultino preventivamentevidimati  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  perterritorio.  7.  Non  saranno autorizzate piu' di due proroghe e comunque per unperiodo  complessivo  non  superiore al 40% della durata inizialmenteprevista per la realizzazione del progetto.                               Art. 4.  Modalita' di erogazione dei finanziamenti e procedure di verifca  1. A pena di decadenza, l'attuazione del progetto deve avere inizioentro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione e l'avvio deve esserecomprovato con atto di data certa.  2.   Il   beneficiario  deve  dare  immediata  notifica  dell'avviodell'iniziativa  alla Direzione provinciale del lavoro competente perterritorio.  L'erogazione  della prima quota e' subordinata all'esitopositivo  della  verifica  ispettiva,  di  cui all'ultimo comma primoperiodo  del presente articolo da trasmettere alla segreteria tecnicadel  Comitato nazionale di parita' a cura della Direzione provincialedel lavoro.  3.  Il  finanziamento  concesso e' erogato in due quote, secondo leseguenti modalita', alternative tra loro:    a) prima modalita':      ad  avvio  dell'iniziativa,  a titolo di contributo delle spesesostenute  ivi  inclusi  gli  oneri relativi alla predisposizione delprogetto,  si  fa luogo all'erogazione della prima quota, pari al 10%del  finanziamento  autorizzato,  previa  verifica  ispettiva  di cuiall'ultimo comma primo periodo del presente articolo.  A   conclusione  di  tutte  le  azioni  programmate,  si  fa  luogoall'erogazione  del  saldo  pari  al  restante  90%,  previa verificaamministrativo-contabile   svolta  dalla  Direzione  provinciale  dellavoro  - Servizio ispezione, competente per territorio, e sulla basedella  valutazione  effettuata  dal  Comitato nazionale di cui sopra,attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti concessi e gliobiettivi  conseguiti in rapporto a quelli programmati. A tal fine ilbeneficiario  e'  tenuto  ad inviare al Comitato una relazione finaleconcernente  il conseguimento degli obiettivi e i costi sostenuti perla realizzazione del progetto;    b) seconda modalita':      la  prima  quota, fino ad un massimo dell'80% del finanziamentoautorizzato,   viene   erogata   previa   presentazione  di  appositafideiussione  bancaria  o  polizza assicurativa d'importo uguale allasomma  da  erogare, previa verifica ispettiva di cui all'ultimo commaprimo periodo del presente articolo.  Il  saldo  in ogni caso e' erogato a conclusione di tutte le azioniprogrammate,  previa  verifica  amministrativo-contabile svolta dallaDirezione provinciale del lavoro - Servizio ispezione, competente perterritorio,  e sulla base della valutazione effettuata dal richiamatoComitato   nazionale,   attestante   la  corretta  utilizzazione  deicontributi  concessi  e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelliprogrammati.  A  tal  fine  il  beneficiario  e' tenuto ad inviare alComitato  una  relazione  finale  concernente  il conseguimento degliobiettivi e i costi sostenuti per la realizzazione del progetto.  La  verifica  ispettiva,  preordinata  all'erogazione  della  primaquota,  dovra'  accertare  la  veridicita'  dei  dati contenuti nelladomanda  di  finanziamento,  nonche' l'effettivo avvio entro due mesidall'autorizzazione  e dovra' essere effettuata entro i trenta giornisuccessivi  alla  notifica  di  cui  al  comma  2. Quella preordinataall'erogazione    del    saldo    dovra'    essere    di    contenutoamministrativo-contabile  e  dovra'  essere  effettuata entro novantagiorni dalla richiesta della Segreteria tecnica del Comitato.                               Art. 5.                      Monitoraggio e controllo  1.  Il  Comitato nazionale di parita' salve le verifiche iniziali efinali  di  cui  all'art.  4, puo' in ogni momento disporre ulteriorivisite ispettive, richiedere relazioni sullo stato di avanzamento deiprogetti,   nonche'   fare   intervenire  i  consiglieri  di  parita'competenti per territorio.  2.  Il  Comitato  nazionale  di  parita'  puo' inoltre procedere adaudizioni  delle  parti  coinvolte in un progetto, tenuto conto delleproblematiche  emerse  nel  corso  della  realizzazione  del progettomedesimo.                               Art. 6.                         Parametro dei costi  1.  I  costi  da inserire a preventivo devono fare riferimento, perquanto applicabili e compatibili, ai massimali adottati dal Ministerodel  lavoro e della previdenza sociale, nelle circolari relative alleazioni cofinanziate dal F.S.E.                                Art. 7.                         Costi inammissibili  1. Non sono ammesse a rimborso le seguenti spese:    mancata produzione;    acquisto di macchinari e attrezzature;    borse di studio e indennita' orarie;    ristrutturazione di impianti;    fideiussione;    quelle  derivanti da modifiche non autorizzate ai sensi dell'art.3, comma 5.                               Art. 8.                              Decadenza  1.  La  mancata attuazione del progetto, verificata dalla Direzioneprovinciale   del   lavoro  -  Servizio  ispezioni,  territorialmentecompetente, comporta la decadenza totale dei contributi concessi e laconseguente ripetizione delle relative somme.  2. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamentealla    parte    non    attuata,    sulla    base   dell'accertamentoamministrativo-contabile  effettuato  dalla Direzione provinciale dellavoro - Servizio ispezioni, territorialmente competente.     3.   Ai   fini   della  decadenza  parziale  dal  finanziamento,intendendosi  per  tale  la  parziale  attuazione del progetto e/o laparziale  o  totale  mancanza  di  raggiungimento  dell'obiettivo, ilComitato  nazionale di parita' effettuera' la motivata valutazione dipropria competenza secondo i seguenti criteri:    quando,  a  conclusione dell'iniziativa, il soggetto beneficiarioabbia raggiunto l'obiettivo e realizzato l'attivita' progettuale, conmera  riduzione  delle spese in relazione al finanziamento assegnato,si procedera' al rimborso di tutte le spese ammesse;    nel  caso  di  raggiungimento dell'obiettivo, ma con contenimentodell'attivita'  progettuale  e delle relative spese, si procedera' alrimborso di tutte le spese ammesse;    nel   caso  in  cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  raggiuntoparzialmente  l'obiettivo,  comunque  in misura eccedente il 50%, puravendo  realizzato  tutte  le azioni e sostenuto tutte le spese, talispese  saranno riconosciute, ma con una decurtazione non superiore al20%;    nell'ipotesi   precedente,   ma   con   parziale   raggiungimentodell'obiettivo  al  di  sotto del 50%, si fara' luogo a una riduzionepercentuale delle spese in misura non inferiore al 20%;    in  caso  di  mancato  o  parziale raggiungimento dell'obiettivo,conseguente  ad  una  ridotta  attuazione  del progetto per cause nonriconducibili  alla volonta' del soggetto beneficiario, si procedera'al riconoscimento delle spese sostenute.                               Art. 9.                          Norme transitorie  1.  Per  i  progetti approvati e ammessi a finanziamento secondo laprevigente    disciplina,    continua    ad    operare   il   decretointerministeriale 22 luglio 1991.  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per ilseguito di competenza.     Roma, 15 marzo 2001          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale           Salvi          p. Il Ministro del tesoro, del bilancio          e della programmazione economica           Solaroli          Il Ministro per le pari opportunita'           Bellillo





