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Roma, 4 gennaio 2001

 

Circolare n. 3/2001

 

Oggetto: Dogane – Animali e vegetali in via di estinzione – Nuovi uffici abilitati alle operazioni di import ed export – D.M. 27.10.2000, su G.U. n.268 del 16.11.2000.

 

Con il decreto in oggetto il Ministero delle Finanze ha aggiornato l’elenco delle dogane abilitate a compiere le operazioni di importazione e di esportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington del 3.3.1973 (cosiddetta convenzione CITES).

 

Il nuovo elenco, che sostituisce quello precedentemente previsto dal D.M. 3.7.1996, aggiunge alle dogane già abilitate quelle di Alessandria, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Salerno, Catania e Palermo–Punta Raisi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 107/1996

 

Allegato uno

 

M/cp

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G.U. N.268 DEL 16.11.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2000

Concentrazione  presso  alcuni  uffici  doganali  delle operazioni di
importazione  ed  esportazione  delle specie di animali e vegetali in
via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle predette specie.
 
                        IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
                    centrale dei servizi doganali
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  di
esportazione  definitiva  e  temporanea  e  di  riesportazione  degli
esemplari  di  flora  e  fauna  selvatiche indicati negli allegati al
regolamento  (CE)  n.  338/97,  citato  in  premessa,  possono essere
effettuate  esclusivamente  presso  le dogane di Alessandria, Ancona,
Bari,  Bologna-Borgo  Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova,
Genova  II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto
Linate),  Somma  Lombardo  (aeroporto  Malpensa),  Napoli,  Napoli II
(aeroporto  Capodichino),  Palermo,  Palermo-Punta Raisi (aeroporto),
Pisa,  Ponte  Chiasso,  Roma  II,  Salerno, Tarvisio, Torino, Caselle
Torinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.
 
                               Art. 2.
  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  di
esportazione  definitiva  e  temporanea  e  di  riesportazione  degli
esemplari  di  legname  indicati negli allegati al citato regolamento
(CE)  n.  338/97  potranno  essere  effettuate,  oltre che presso gli
uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La
Spezia,  Livorno,  Monfalcone,  Ortona  a  Mare,  Ravenna,  Salerno e
Savona.
 
                               Art. 3.
  Per  il  riconoscimento  degli esemplari sottoposti alle formalita'
doganali   le   dogane   indicate  nei  precedenti  articoli  1  e  2
richiederanno  l'intervento  del  personale del Corpo forestale dello
Stato   secondo  le  modalita'  indicate  nel  summenzionato  decreto
ministeriale 4 settembre 1992.
 
                               Art. 4.
  E'  abrogato  il  decreto del Ministro delle finanze 3 luglio 1996,
citato in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
 
    Roma, 27 ottobre 2000

                                       Il direttore generale: Guaiana