|  |  | Confederazione Generale Italiana dei
  Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it -
  http://www.confetra.com | 
Roma, 4 gennaio 2001
Circolare n. 3/2001
Oggetto: Dogane – Animali e
vegetali in via di estinzione – Nuovi uffici abilitati
alle operazioni di import ed export – D.M. 27.10.2000, su G.U. n.268 del 16.11.2000.
Con il decreto in oggetto il Ministero delle
Finanze ha aggiornato l’elenco delle dogane abilitate a compiere le operazioni
di importazione e di esportazione delle specie animali e vegetali in via di
estinzione di cui alla convenzione di Washington del 3.3.1973 (cosiddetta
convenzione CITES).
Il nuovo
elenco, che sostituisce quello precedentemente
previsto dal D.M. 3.7.1996, aggiunge alle dogane già abilitate quelle di
Alessandria, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Salerno, Catania e
Palermo–Punta Raisi.
| f.to dr. Piero
  M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re
  conf.le n. 107/1996 | 
|  | Allegato uno | 
|  | M/cp | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
  esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
G.U. N.268
DEL 16.11.2000 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE FINANZE 
DECRETO 27 ottobre 2000 
Concentrazione  presso  alcuni  uffici  doganali  delle operazioni diimportazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in
via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle predette specie.
                          IL DIRETTORE GENERALEdel Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
                    centrale dei servizi doganali                                Decreta:                                 Art. 1.  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  diesportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al
regolamento (CE) n. 338/97, citato in premessa, possono essere
effettuate esclusivamente presso le dogane di Alessandria, Ancona,
Bari,  Bologna-Borgo  Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova,Genova  II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroportoLinate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli II
(aeroporto  Capodichino),  Palermo,  Palermo-Punta Raisi (aeroporto),Pisa,  Ponte  Chiasso,  Roma  II,  Salerno, Tarvisio, Torino, CaselleTorinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.                                 Art. 2.  Le   operazioni   di   importazione  definitiva  e  temporanea,  diesportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di legname indicati negli allegati al citato regolamento
(CE)  n.  338/97  potranno  essere  effettuate,  oltre che presso gliuffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La
Spezia,  Livorno,  Monfalcone,  Ortona  a  Mare,  Ravenna,  Salerno eSavona.                                 Art. 3.  Per  il  riconoscimento  degli esemplari sottoposti alle formalita'doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2
richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello
Stato   secondo  le  modalita'  indicate  nel  summenzionato  decretoministeriale 4 settembre 1992.
                                 Art. 4.  E'  abrogato  il  decreto del Ministro delle finanze 3 luglio 1996,citato in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione.
      Roma, 27 ottobre 2000
                                       Il
direttore generale: Guaiana