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Roma, 4 gennaio 2001
Circolare n. 3/2001
Oggetto: Dogane – Animali e
vegetali in via di estinzione – Nuovi uffici abilitati
alle operazioni di import ed export – D.M. 27.10.2000, su G.U. n.268 del 16.11.2000.
Con il decreto in oggetto il Ministero delle
Finanze ha aggiornato l’elenco delle dogane abilitate a compiere le operazioni
di importazione e di esportazione delle specie animali e vegetali in via di
estinzione di cui alla convenzione di Washington del 3.3.1973 (cosiddetta
convenzione CITES).
Il nuovo
elenco, che sostituisce quello precedentemente
previsto dal D.M. 3.7.1996, aggiunge alle dogane già abilitate quelle di
Alessandria, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Salerno, Catania e
Palermo–Punta Raisi.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 107/1996
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Allegato uno |
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M/cp
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G.U. N.268
DEL 16.11.2000 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2000
Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di
importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in
via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio
internazionale delle predette specie.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione
centrale dei servizi doganali
Decreta:
Art. 1.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di
esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al
regolamento (CE) n. 338/97, citato in premessa, possono essere
effettuate esclusivamente presso le dogane di Alessandria, Ancona,
Bari, Bologna-Borgo Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova,
Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto
Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli II
(aeroporto Capodichino), Palermo, Palermo-Punta Raisi (aeroporto),
Pisa, Ponte Chiasso, Roma II, Salerno, Tarvisio, Torino, Caselle
Torinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.
Art. 2.
Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di
esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli
esemplari di legname indicati negli allegati al citato regolamento
(CE) n. 338/97 potranno essere effettuate, oltre che presso gli
uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La
Spezia, Livorno, Monfalcone, Ortona a Mare, Ravenna, Salerno e
Savona.
Art. 3.
Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalita'
doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2
richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello
Stato secondo le modalita' indicate nel summenzionato decreto
ministeriale 4 settembre 1992.
Art. 4.
E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 3 luglio 1996,
citato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 27 ottobre 2000
Il
direttore generale: Guaiana