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Roma, 26 gennaio 2001

 

CIRCOLARE N.9/2001

 

OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – PROROGA DELL’AUTOLIQUIDAZIONE AL 16 MARZO – DELIBERA N.1 DELL’11.1.2001

 

L’INAIL ha prorogato di un mese, cioè sino al 16 marzo 2001, il termine per l’autoliquidazione dei premi da parte dei datori di lavoro.

 

Lo slittamento del termine, che formalmente dovrà essere ratificato dal Ministro del Lavoro, è stato deciso in considerazione delle novità introdotte dalla recente riforma dell’assicurazione contro gli infortuni (decreto legislativo n.38/2000) con particolare riferimento alla nuova tariffa dei premi in vigore da quest’anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000

 

Allegato uno

 

 

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INAIL - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 1 dell'11 gennaio 2001

Differimento del termine stabilito per l'autoliquidazione 2000/2001.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta dell'11 gennaio 2001

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 367;

vista la relazione del Direttore generale in data 22 dicembre 2000;

vista la propria delibera n. 646 del 16 novembre 2000, con la quale è stato ratificato il provvedimento Presidenziale n. 35 del 7 novembre 2000 di approvazione del nuovo testo delle Tariffe dei premi e delle relative Modalità di applicazione;

visto, in particolare, l'art. 29 delle predette Modalità per l'applicazione delle Tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi;

visti gli artt. 28 e 44 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124;

preso atto della richiesta di differimento del termine per l'autoliquidazione 2000/2001 avanzata dalle Associazioni Datoriali;

rilevato che nel mese di novembre 2000 non è intervenuta la prevista pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione delle nuove Tariffe dei premi;

considerato che il quadro normativo vigente accorda ai datori di lavoro per l'effettuazione delle operazioni connesse all'autoliquidazione un periodo di almeno 45 giorni a decorrere dal termine previsto per la notifica degli elementi di calcolo del premio;

valutato l'impatto delle innovazioni sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

ritenuta, pertanto, condivisibile l'esigenza rappresentata dalle Associazioni Datoriali;

verificata la compatibilità del differimento del termine al 16 marzo 2001 con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti;

visto il decreto legge 30 dicembre 1987 n. 536 convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48 ed, in particolare, l'art. 10;

sentito il Direttore generale, il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento,

DELIBERA

di prorogare i termini stabiliti dall'art. 28, 4° comma, e dall'art. 44, 2° comma, del Testo Unico e successive modificazioni, al 16 marzo, limitatamente all'anno 2001.

La presente deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Rita CHIAVARELLI

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Gianni BILLIA