Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 gennaio 2001
CIRCOLARE N.10/2001
OGGETTO: LAVORO – FASC –
DIFFERIMENTO ALL’1.6.2001 DELL’ART.43 DEL CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE.
Con accordo siglato il 22 gennaio tra i soci fondatori del FASC
(Fedespedi, Federcorrieri e organizzazioni sindacali) è stato convenuto di
differire all’1 giugno 2001 (in precedenza 1 gennaio 2001) l’applicazione di
quanto disposto dall’art.43 del CCNL sulla nuova forma di previdenza
integrativa per i dipendenti delle imprese di spedizione e di corriere.
Lo slittamento si è reso necessario essendo ancora in corso di definizione
le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso
per dare concreta attuazione alla suddetta disposizione contrattuale.
I contributi versati al FASC in questo periodo transitorio rientrano
pertanto nel vecchio regime.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.4/2001
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Allegato uno |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì 22
gennaio 2001 in Milano,
tra Fedespedi
e Federcorrieri, assistite dalla Confetra
e |
F.TO
FILT-CGIL F.TO FIT-CISL F.TO
UILTRASPORTI |
F.TO
FEDESPEDI F.TO
FEDERCORRIERI |
essendo ancora in corso di definizione tra i soci fondatori del FASC
le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso
per dare concreta attuazione alla nuova forma di previdenza integrativa
prevista dall'art.43 del CCNL trasporto merci, così come rinnovato con
l'accordo del 18 luglio 2000, è stato convenuto di differire l'applicazione di
quanto disposto dal suddetto articolo all'1
giugno 2001.