Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 gennaio 2001

 

CIRCOLARE N.10/2001

OGGETTO: LAVORO – FASC – DIFFERIMENTO ALL’1.6.2001 DELL’ART.43 DEL CCNL TRASPORTO E SPEDIZIONE.

 

Con accordo siglato il 22 gennaio tra i soci fondatori del FASC (Fedespedi, Federcorrieri e organizzazioni sindacali) è stato convenuto di differire all’1 giugno 2001 (in precedenza 1 gennaio 2001) l’applicazione di quanto disposto dall’art.43 del CCNL sulla nuova forma di previdenza integrativa per i dipendenti delle imprese di spedizione e di corriere.

 

Lo slittamento si è reso necessario essendo ancora in corso di definizione le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla suddetta disposizione contrattuale.

 

I contributi versati al FASC in questo periodo transitorio rientrano pertanto nel vecchio regime.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2001

 

Allegato uno

 

 

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Addì 22 gennaio 2001 in Milano,

 

tra Fedespedi e Federcorrieri, assistite dalla Confetra

 

e

F.TO FILT-CGIL

F.TO FIT-CISL

F.TO UILTRASPORTI

F.TO FEDESPEDI

F.TO FEDERCORRIERI

 

essendo ancora in corso di definizione tra i soci fondatori del FASC le modifiche da apportare ai testi statutari e regolamentari del Fondo stesso per dare concreta attuazione alla nuova forma di previdenza integrativa prevista dall'art.43 del CCNL trasporto merci, così come rinnovato con l'accordo del 18 luglio 2000, è stato convenuto di differire l'applicazione di quanto disposto dal suddetto articolo all'1 giugno 2001.