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Roma,29 gennaio 2001
CIRCOLARE N.11/2001
OGGETTO: TRIBUTI – TFR - NUOVA
DISCIPLINA FISCALE – ARTT.11 E 12 DEL D.LGVO N.47/2000.
Nell’ambito della riforma della previdenza complementare attuata col
decreto legislativo n.47/2000 è stata modificata la disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto.
In base alle nuove disposizioni a decorrere dal 2001 i datori di
lavoro devono versare annualmente all’Erario una parte della tassazione sul
TFR.
Com’è noto, l’ammontare del trattamento di fine rapporto ogni anno si
accresce di una nuova quota di accantonamento nonché della quota di
rivalutazione. Fino ad oggi le due quote venivano accantonate indistintamente
per essere poi tassate al momento della erogazione del TFR.
D’ora in poi, invece, sulla quota di rivalutazione i datori di lavoro
dovranno applicare annualmente un’imposta sostitutiva pari all’11% della
rivalutazione stessa. Tale quota dovrà quindi essere accantonata al netto
dell’imposta, e in sede di erogazione non sconterà ulteriori tassazioni.
La quota di trattamento maturata annualmente dovrà invece essere
accantonata come in precedenza; la tassazione continuerà ad essere applicata al
momento dell’erogazione del TFR con regole che ricalcano sostanzialmente quelle
precedenti, ad eccezione dell’abbattimento del reddito imponibile di 600 mila
lire annue che viene ora sostituito con una detrazione d’imposta di 120 mila
lire. A tal fine i datori di lavoro dovranno tenere in evidenza il TFR accantonato
al 31.12.2000 per il quale continua ad applicarsi la disciplina fiscale
previgente.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata a saldo entro il 16 febbraio
dell’anno successivo in cui è maturata la rivalutazione; è dovuto inoltre un
acconto commisurato al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente.
L’acconto è dovuto già a decorrere da quest’anno. Esso dovrebbe essere
versato nel mese di dicembre: la scadenza peraltro non è prevista dal decreto
in esame, bensì da un decreto correttivo ancora in corso di emanazione.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanato il
provvedimento.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.95/1999
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Allegato
uno |
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S.O.
alla G.U. N.57 del 9.3.2000 (fonte Guritel)
DECRETO
LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
OMISSIS
Art. 11.
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per
dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e'
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento
agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a
rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e'
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),
del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a
L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con
esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto
alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare
netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,
e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis,
considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di
cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma
2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il
trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano
l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti
maturati in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio
dell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti,
compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti
maturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti
articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente
liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del
periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di
anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a
saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei
redditi.
5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto,
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito della
cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1o
gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina
concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000
per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi
inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
Art. 12.
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle
prestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data
da cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto
parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate a
decorrere da tale data.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano
alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle
erogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha
effetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapporto
maturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni
del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data
stessa.
Art. 13.
OMISSIS