Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma,29 gennaio 2001

 

CIRCOLARE N.11/2001

OGGETTO: TRIBUTI – TFR - NUOVA DISCIPLINA FISCALE – ARTT.11 E 12 DEL D.LGVO N.47/2000.

 

Nell’ambito della riforma della previdenza complementare attuata col decreto legislativo n.47/2000 è stata modificata la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto.

 

In base alle nuove disposizioni a decorrere dal 2001 i datori di lavoro devono versare annualmente all’Erario una parte della tassazione sul TFR.

 

Com’è noto, l’ammontare del trattamento di fine rapporto ogni anno si accresce di una nuova quota di accantonamento nonché della quota di rivalutazione. Fino ad oggi le due quote venivano accantonate indistintamente per essere poi tassate al momento della erogazione del TFR.

 

D’ora in poi, invece, sulla quota di rivalutazione i datori di lavoro dovranno applicare annualmente un’imposta sostitutiva pari all’11% della rivalutazione stessa. Tale quota dovrà quindi essere accantonata al netto dell’imposta, e in sede di erogazione non sconterà ulteriori tassazioni.

 

La quota di trattamento maturata annualmente dovrà invece essere accantonata come in precedenza; la tassazione continuerà ad essere applicata al momento dell’erogazione del TFR con regole che ricalcano sostanzialmente quelle precedenti, ad eccezione dell’abbattimento del reddito imponibile di 600 mila lire annue che viene ora sostituito con una detrazione d’imposta di 120 mila lire. A tal fine i datori di lavoro dovranno tenere in evidenza il TFR accantonato al 31.12.2000 per il quale continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.

 

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo in cui è maturata la rivalutazione; è dovuto inoltre un acconto commisurato al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente.

 

L’acconto è dovuto già a decorrere da quest’anno. Esso dovrebbe essere versato nel mese di dicembre: la scadenza peraltro non è prevista dal decreto in esame, bensì da un decreto correttivo ancora in corso di emanazione.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanato il provvedimento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re n.95/1999

 

Allegato uno

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. N.57 del 9.3.2000 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47

Riforma  della  disciplina  fiscale della previdenza complementare, a
norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
                              OMISSIS
                              Art. 11.
       Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
  1. Al  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'articolo 17:
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1. Il  trattamento  di  fine  rapporto  costituisce reddito per un
importo   che   si   determina   riducendo  il  suo  ammontare  delle
rivalutazioni  gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'
applicata  con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
e'  maturato  il  diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che  risulta  dividendo  il  suo  ammontare,  aumentato  delle  somme
destinate  alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile  1993,  n.  124,  per  il numero degli anni e frazione di anno
preso  a  base  di  commisurazione,  e moltiplicando il risultato per
dodici.  Gli  uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base  all'aliquota  media  di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui e' maturato il diritto alla percezione.
  1-bis.  Se  in  uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e'
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento
agli  anni  in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato
reddito  imponibile  in  alcuno  di  tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
  1-ter. Qualora  il  trattamento  di  fine  rapporto  sia relativo a
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  di durata effettiva non
superiore  a  due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e'
diminuita  di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese.
  2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo  16,  anche  se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro  e  anche  se  corrisposte  da  soggetti diversi dal datore di
lavoro,  sono  imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei   contributi   obbligatori   dovuti  per  legge,  con  l'aliquota
determinata  agli  effetti  del  comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte  a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso  alla  cessazione  del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento  di  fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
  2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),
del  comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si
determina  riducendo  il  loro  ammontare  netto  di una somma pari a
L. 600.000  per  ciascun  anno  preso  a  base di commisurazione, con
esclusione  dei  periodi  di  anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori  all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto
si  svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai   contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro,  la  somma  e'
proporzionalmente  ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con l'aliquota
determinata  con  riferimento  all'anno in cui e' maturato il diritto
alla  percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo  ammontare  netto,  aumentato  delle  somme  destinate alle forme
pensionistiche  di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per  il  numero  degli  anni  e  frazione  di  anno  preso  a base di
commisurazione,  e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare
netto  delle  indennita',  alla  cui formazione concorrono contributi
previdenziali  posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,
e'  computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali   indennita'   corrispondente   al   rapporto,   alla  data  del
collocamento  a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla
percezione,  fra  l'aliquota  del  contributo  previdenziale  posto a
carico   dei   lavoratori   dipendenti   e  assimilati  e  l'aliquota
complessiva  del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza";
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Salvo  conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni  e  sugli  acconti  relativi  al  trattamento  di  fine
rapporto  e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative  alle  altre  indennita'  e  somme,  si  applica  l'aliquota
determinata,  rispettivamente,  a  norma  dei  commi  1,  2  e 2-bis,
considerando  l'importo  accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia' assoggettate ad imposta sostitutiva".
  2. Nell'articolo   23,   comma  2,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di
cui  all'articolo  17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalle
seguenti:  "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma
2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico".
  3. Sui  redditi  derivanti  dalle  rivalutazioni  dei  fondi per il
trattamento  di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza  e'  applicata  l'imposta  sostitutiva  delle  imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento.
  4. I  soggetti  indicati  negli  articoli  23  e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, applicano
l'imposta  di  cui  al  comma  3 sulle rivalutazioni e sui rendimenti
maturati  in  ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraio
dell'anno  successivo.  L'imposta  e' imputata a riduzione del fondo.
Nell'anno  solare  in  cui  maturano le rivalutazioni e i rendimenti,
compreso  l'anno  2001,  e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato  al  90  per  cento  delle rivalutazioni e dei rendimenti
maturati  nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'
corrisposto  da  soggetti  diversi  da  quelli  indicati nei predetti
articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamente
liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del
periodo  d'imposta  in  cui  viene  corrisposto,  anche  a  titolo di
anticipazione,  e  versata  nei  termini previsti per il versamento a
saldo  delle  imposte  derivanti  dalla  medesima  dichiarazione  dei
redditi.
  5. Dall'imposta   relativa   ai   trattamenti   di  fine  rapporto,
determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  percepiti  a seguito della
cessazione  di  rapporti  di  lavoro  intervenuta  nel periodo dal 1o
gennaio  2001  e fino alla data di entrata in vigore della disciplina
concernente  la  riforma  del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000
per  ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi
inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese.
                              Art. 12.
                 Decorrenza e disciplina transitoria
  1. Per  i  soggetti  che  risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari  alla  data  da  cui ha effetto il presente decreto, le
disposizioni   introdotte   dall'articolo   10   si   applicano  alle
prestazioni  riferibili  agli importi maturati a decorrere dalla data
da  cui  ha  effetto  il decreto stesso, nonche', in caso di riscatto
parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo
21  aprile  1993,  n.  124,  o  di  anticipazione, a quelle erogate a
decorrere da tale data.
  2. Le  disposizioni  dell'articolo 17 del testo unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicano
alle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelle
erogate  a  titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui ha
effetto  il  presente  decreto.  Per  il trattamento di fine rapporto
maturato  fino  a  tale data continuano ad applicarsi le disposizioni
del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla data
stessa.
                              Art. 13.
                             OMISSIS