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Roma,29 gennaio 2001
CIRCOLARE N.11/2001
OGGETTO: TRIBUTI – TFR - NUOVA
DISCIPLINA FISCALE – ARTT.11 E 12 DEL D.LGVO N.47/2000.
Nell’ambito della riforma della previdenza complementare attuata col
decreto legislativo n.47/2000 è stata modificata la disciplina fiscale del
trattamento di fine rapporto.
In base alle nuove disposizioni a decorrere dal 2001 i datori di
lavoro devono versare annualmente all’Erario una parte della tassazione sul
TFR.
Com’è noto, l’ammontare del trattamento di fine rapporto ogni anno si
accresce di una nuova quota di accantonamento nonché della quota di
rivalutazione. Fino ad oggi le due quote venivano accantonate indistintamente
per essere poi tassate al momento della erogazione del TFR.
D’ora in poi, invece, sulla quota di rivalutazione i datori di lavoro
dovranno applicare annualmente un’imposta sostitutiva pari all’11% della
rivalutazione stessa. Tale quota dovrà quindi essere accantonata al netto
dell’imposta, e in sede di erogazione non sconterà ulteriori tassazioni.
La quota di trattamento maturata annualmente dovrà invece essere
accantonata come in precedenza; la tassazione continuerà ad essere applicata al
momento dell’erogazione del TFR con regole che ricalcano sostanzialmente quelle
precedenti, ad eccezione dell’abbattimento del reddito imponibile di 600 mila
lire annue che viene ora sostituito con una detrazione d’imposta di 120 mila
lire. A tal fine i datori di lavoro dovranno tenere in evidenza il TFR accantonato
al 31.12.2000 per il quale continua ad applicarsi la disciplina fiscale
previgente.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata a saldo entro il 16 febbraio
dell’anno successivo in cui è maturata la rivalutazione; è dovuto inoltre un
acconto commisurato al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente.
L’acconto è dovuto già a decorrere da quest’anno. Esso dovrebbe essere
versato nel mese di dicembre: la scadenza peraltro non è prevista dal decreto
in esame, bensì da un decreto correttivo ancora in corso di emanazione.
Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanato il
provvedimento.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re n.95/1999
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Allegato
uno |
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S.O.
alla G.U. N.57 del 9.3.2000 (fonte Guritel)
DECRETO
LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 47
Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, anorma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133. OMISSIS Art. 11. Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 17: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per unimporto che si determina riducendo il suo ammontare dellerivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cuie' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importoche risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle sommedestinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di annopreso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato perdodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta inbase all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti aquello in cui e' maturato il diritto alla percezione. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e'stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimentoagli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' statoreddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquotastabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo arapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva nonsuperiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e'diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per iperiodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto dilavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore dilavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al nettodei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquotadeterminata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, secorrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto nonconnesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato iltrattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontarenetto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisuratealla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che sidetermina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari aL. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, conesclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodiinferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapportosi svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previstodai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquotadeterminata con riferimento all'anno in cui e' maturato il dirittoalla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo ilsuo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle formepensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,per il numero degli anni e frazione di anno preso a base dicommisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontarenetto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributiprevidenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale ditali indennita' corrispondente al rapporto, alla data delcollocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto allapercezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto acarico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquotacomplessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo diprevidenza"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulleanticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di finerapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazionirelative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquotadeterminata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis,considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni edegli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazionigia' assoggettate ad imposta sostitutiva". 2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dicui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono sostituite dalleseguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico". 3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per iltrattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi diprevidenza e' applicata l'imposta sostitutiva delle imposte suiredditi nella misura dell'11 per cento. 4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicanol'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni e sui rendimentimaturati in ciascun anno. L'imposta e' versata entro il 16 febbraiodell'anno successivo. L'imposta e' imputata a riduzione del fondo.Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i rendimenti,compreso l'anno 2001, e' dovuto l'acconto dell'imposta sostitutivacommisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimentimaturati nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto e'corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predettiarticoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 e' complessivamenteliquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi delperiodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo dianticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento asaldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione deiredditi. 5. Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto,determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti a seguito dellacessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1ogennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplinaconcernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunquenon oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodiinferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese. Art. 12. Decorrenza e disciplina transitoria 1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistichecomplementari alla data da cui ha effetto il presente decreto, ledisposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alleprestazioni riferibili agli importi maturati a decorrere dalla datada cui ha effetto il decreto stesso, nonche', in caso di riscattoparziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124, o di anticipazione, a quelle erogate adecorrere da tale data. 2. Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle impostesui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, si applicanoalle quote di trattamento di fine rapporto maturate, nonche' a quelleerogate a titolo di anticipazione, a decorrere dalla data da cui haeffetto il presente decreto. Per il trattamento di fine rapportomaturato fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizionidel menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente alla datastessa. Art. 13. OMISSIS