Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 1 febbraio 2001
CIRCOLARE N.12/2001
OGGETTO: PREVIDENZA - MANOVRA
FINANZIARIA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL
29.12.2000.
Si evidenziano le novità in materia
previdenziale introdotte dalla legge finanziaria 2001.
Costo del lavoro (art.120). A decorrere dall’1 febbraio 2001 i
contributi INPS dovuti dalle imprese sono stati ridotti dello 0,8%. La
riduzione va applicata sull’aliquota per la CUAF (Cassa Unica Assegni
Familiari) che pertanto diventa pari all’1,68% per le imprese inquadrate
previdenzialmente sia nell’industria che nel terziario. Secondo quanto
precisato dall’INPS per le vie brevi, nessuna riduzione si applica ai datori di
lavoro (tra cui associazioni di categoria) che sono esonerati dal versamento
della suddetta aliquota in quanto garantiscono a proprie spese gli assegni
familiari ai lavoratori interessati.
CIGS e mobilità (art. 78, comma 15). Sono state prorogate sino al 31
dicembre 2001 (precedente scadenza 31 dicembre 2000) la CIGS e la mobilità per
le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti. Come è noto, alla luce di
quanto stabilito dalla circolare INPS n.58/2000, tale proroga riguarda anche le
imprese esercenti attività di logistica che, essendo state assimilate alle
imprese commerciali in senso stretto, come quest’ultime sono inquadrate nel
settore terziario e applicano gli stessi ammortizzatori sociali.
E’ stato inoltre prorogato sempre sino al 31
dicembre 2001 (in precedenza 31 dicembre 2000) il diritto di iscrizione nelle liste
di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti. Al riguardo si rammenta che
detta iscrizione, pur non dando diritto alla percezione di alcuna indennità, ha
lo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori in questione attraverso
il riconoscimento, alle imprese che li assumono, dei consistenti benefici
contributivi previsti dalla legge 223/91 (fiscalizzazione quasi totale per 18 o
12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o
a termine).
Cumulo pensione/reddito (art.72). A decorrere da quest’anno è stata
alleggerita la disciplina del cumulo tra pensione e reddito. In primo luogo è
stata ammessa, per i titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità con
almeno 40 anni di contributi, la totale cumulabilità con i redditi sia da
lavoro dipendente che autonomo (in precedenza il cumulo totale era consentito
solo per i redditi da lavoro autonomo).
Regole più favorevoli sono state introdotte
anche per i pensionati di anzianità con meno di 40 anni di contributi. La
pensione di costoro infatti, pur continuando ad essere totalmente incumulabile
con i redditi da lavoro dipendente, subirà un abbattimento più contenuto
allorché siano percepiti redditi da lavoro autonomo. In particolare la quota di
pensione usufruibile sarà pari al trattamento minimo INPS (pari per il 2001 a
lire 738.900 mensili) più il 70% (anziché il 50%) della parte eccedente; in
ogni caso l’ammon-
tare della trattenuta sulla pensione non potrà superare il 30% dei redditi percepiti.
Incentivi al rinvio del
pensionamento (art.75). Allo
scopo di incoraggiare il rinvio del pensionamento anticipato sono stati
introdotti, a decorrere dall’1 aprile 2001, consistenti incentivi contributivi
per quei lavoratori che, avendo maturato i requisiti minimi per la pensione di
anzianità, decidano di proseguire il rapporto di lavoro per almeno altri due
anni. Durante tale periodo viene infatti meno ogni obbligo contributivo a
carico dei datori di lavoro e degli stessi lavoratori, i quali, al termine del
biennio, beneficeranno della pensione maturata al momento dello slittamento. Le
modalità di attuazione della norma in esame saranno stabilite con decreto del
Ministero del Lavoro.
Sanzioni previdenziali (art.116). Sono state alleggerite le sanzioni previdenziali a
carico dei datori di lavoro per il mancato o ritardato pagamento dei contributi
previdenziali e dei premi INAIL. In particolare il nuovo sistema riduce
l’entità delle sanzioni civili, distingue in maniera netta le differenti
ipotesi di morosità e di evasione contributiva (in passato la non chiara
demarcazione tra le due fattispecie aveva spesso comportato che semplici
ritardi di pagamento fossero pesantemente sanzionati come evasione vera e
propria), abolisce le sanzioni amministrative accessorie e restringe il campo
di applicazione delle sanzioni penali facendole scattare solo nei casi di
evasione di una certa entità.
Libro matricola (art.119). E’ stata ammessa l’adozione di fogli mobili anche
per la tenuta del libro matricola, oltre che per quella del libro paga come
previsto attualmente; tale novità non è tuttavia immediatamente operativa
occorrendo uno specifico decreto ministeriale di attuazione.
Congedi per figli disabili (art.80, comma 2). E’ stata aggiunta una nuova
ipotesi di congedo straordinario a quelle già previste dalla recente legge n.
53/2000 (cosiddetta legge sui congedi parentali). E’ stato infatti
riconosciuto alla lavoratrice, madre di figlio disabile grave, il diritto ad un
congedo della durata massima di due anni a totale carico dello Stato. Alla
lavoratrice sarà corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’ultima
retribuzione (fino ad un massimo di 70 milioni di lire annue); l’indennità
verrà anticipata dal datore di lavoro che ne recupererà l’importo dai
versamenti contributivi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.83 e
46/2000 e n. 7/1999
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Allegato uno |
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M/f |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001).
OMISSIS
Art.72.
(Cumulo tra pensione e reddito
da lavoro)
1.
A decorrere dal 1o gennaio 2001
le pensioni di vecchiaia e le
pensioni liquidate con anzianita' contributiva pari o
superiore a 40
anni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive
ed esonerative della
medesima, anche se
liquidate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge,
sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le quote
delle pensioni dirette
di anzianita', di invalidita' e degli assegni
diretti di invalidita'
a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive
ed esonerative della
medesima, eccedenti
l'ammontare del
trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, sono
cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo nella
misura del 70 per cento. Le relative trattenute non
possono, in ogni
caso, superare
il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente
al 1o gennaio 2001 si
applica
la relativa previgente disciplina se piu' favorevole.
Art.73.
OMISSIS
Art.75.
(Incentivi all'occupazione dei
lavoratori anziani)
1.
Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori anziani,
a
decorrere dal
1o aprile 2001, ai lavoratori
dipendenti del settore
privato
che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B
allegata alla
legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi
dell'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449,
e successive
modificazioni, per l'accesso
al pensionamento di
anzianita', e'
attribuita la facolta' di rinunciare all'accredito
contributivo relativo
all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e alle
forme sostitutive della
medesima. In conseguenza
dell'esercizio della
predetta facolta' e per il periodo considerato
ai
commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte
del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facolta' di cui al comma 1 e'
esercitabile a condizione che:
a)
il lavoratore si
impegni, al momento dell'esercizio della
facolta' medesima,
a posticipare l'accesso al
pensionamento per un
periodo di
almeno due anni
rispetto alla prima
scadenza utile
prevista dalla
normativa vigente e
successiva alla data
dell'esercizio
della predetta facolta';
b)
il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto
a
tempo
determinato di durata pari al periodo di cui alla lettera a).
3. La
facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu' volte. Dopo
il primo
periodo, tale facolta'
puo' essere esercitata anche per
periodi
inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4.
All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a
favore
del lavoratore
che abbia perfezionato il diritto al pensionamento
esercitando la
facolta' di cui al comma 1 risulta pari a quello che
sarebbe spettato
alla data di inizio del periodo di cui al comma 2,
sulla
base dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in
ogni caso
salvi gli adeguamenti
del trattamento pensionistico
spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della
vita
durante il periodo di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5.
Per i lavoratori i quali
abbiano raggiunto un'anzianita'
contributiva non
inferiore ai 40
anni, prima del raggiungimento
dell'eta' di
60 anni se donna e 65 anni se
uomo, e che scelgano di
restare
in attivita', il 40 per cento della contribuzione versata sul
reddito di
attivita' lavorativa e'
destinato alle regioni
di
residenza ed
e' finalizzato al
finanziamento di attivita'
di
assistenza agli
anziani non autosufficienti e alle famiglie; il
restante 60
per cento concorre all'incremento
dell'ammontare della
pensione, calcolato
secondo il metodo contributivo, a decorrere dal
compimento
dell'eta' di quiescenza.
6.
Con uno o
piu' decreti del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale,
di concerto con
il Ministero del tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica,
sono stabilite le
modalita' di
attuazione del presente
articolo, con particolare
riferimento all'esercizio della facolta' di
cui al comma 1, alla
verifica della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2 e alla
reiterabilita'
della facolta' medesima di cui al comma 3.
Art.76.
OMISSIS
Art.78
(Interventi
urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza
e
di lavori socialmente utili)
OMISSIS
15.
Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del
Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,
n. 236, per l'anno 2001:
a)
sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e
comunque non oltre il 31
dicembre 2001, i trattamenti di
cassa integrazione guadagni
straordinaria e di
mobilita' di cui
all'articolo 62,
comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488,
limitatamente alle imprese
esercenti attivita' commerciali
con
piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni,
ivi compresa
la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e'
pari
a lire 50 miliardi;
b)
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato
dall'articolo 62, comma 5, della
legge 23 dicembre
1999, n.
488, le parole: "31 dicembre 2000" sono
sostituite dalle
seguenti: "31
dicembre 2001" e le parole:
"per ciascuno degli anni
1999
e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001". L'onere derivante dalla
presente disposizione e'
pari
a lire 9 miliardi;
c)
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
le parole:
"31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"31
dicembre 2001".
All'onere derivante dalla presente
disposizione si
provvede
entro il limite massimo di lire 40 miliardi;
d)
il comma 5 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e'
sostituito dal seguente:
"5.
A decorrere dal
10 gennaio 1999 all'articolo 49,
comma 1,
lettera a),
della legge 9
marzo 1989, n.
88, dopo le parole:
"trasporti e
comunicazioni" sono inserite
le seguenti: ""delle
lavanderie
industriali"";
e)
le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 5, della legge
23 luglio
1991, n. 223,
si applicano anche
nei casi in cui i
lavoratori
licenziati beneficiano del trattamento di cui all'articolo
11 della
citata legge n.
223 del 1991. L'onere derivante dalla
presente
disposizione e' pari a lire 2 miliardi.
OMISSIS
Art.80
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
OMISSIS
2. Dopo il
comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53,
e’ aggiunto il seguente:
“4-bis.
La lavoratrice madre
o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa,
uno dei fratelli o
delle sorelle
conviventi di soggetto con
handicap in situazione di
gravita’
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge
medesima da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei
benefici
di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge
n. 104 del 1992 per l’assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire
del
congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta
giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente
ha diritto
a percepire un’indennita’ corrispondente all’ultima
retribuzione e
il periodo medesimo
e’ coperto da contribuzione
figurativa; l’indennita’ e la contribuzione figurativa
spettano fino
ad un
importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il
congedo
di durata annuale. Detto importo e’ rivalutato annualmente, a
decorrere dall’anno
2002, sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei
prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati.
L’indennita’
e’ corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita’
previste per
la corresponsione dei
trattamenti economici di
maternita’. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva,
detraggono l’importo
dell’indennita’ dall’ammontare
dei contributi
previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente.
Per i
dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per
i quali
non e’ prevista l’assicurazione per
le prestazioni di
maternita’, l’indennita’ di cui al presente comma e’
corrisposta con
le modalita’
di cui all’articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio
1980, n.
33. Il congedo fruito ai
sensi del presente
comma
alternativamente da
entrambi i genitori, anche adottivi, non puo’
superare la
durata complessiva di due anni; durante il periodo di
congedo entrambi
i genitori non possono fruire
dei benefici di cui
all’articolo 33
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le
disposizioni
di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”.
OMISSIS
Art. 116.
(Misure per favorire l'emersione del
lavoro irregolare)
1.
Alle imprese che
recepiscono, entro un anno dalla decisione
assunta
dalla Commissione delle Comunita' europee sul regime di aiuto
di
Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi
e alle condizioni dell'articolo 5 del
decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996,
n. 608,
e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del
programma
di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore
a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle
misure di cui al comma
2 per
i lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma
3-sexies dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 510 del 1996,
introdotto
dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai
denunciati
agli enti previdenziali.
2.
Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato
sulle
retribuzioni corrisposte, e' fissato nella misura del 100 per cento
per il primo anno, dell'80 per cento per il
secondo anno, del 60 per
cento
per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per
cento per il quinto anno.
3.
Per i lavoratori gia' denunciati agli enti previdenziali e
interessati dai
contratti di riallineamento di cui al comma 1 per
periodi e
retribuzioni non denunciate,
e' concesso uno sgravio
contributivo
pari alla meta' delle misure di cui al comma 2.
4.
Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 trovano applicazione
anche nei
confronti delle imprese che
hanno in corso, alla data di
entrata in
vigore della presente
legge, il programma
di
riallineamento ai
sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.
510 del
1996, e successive
modificazioni, secondo le
seguenti
modalita':
a) per il periodo successivo
secondo le annualita' e con le
entita'
dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b)
per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo
sgravio si
applica sotto forma
di conguaglio sulle
spettanze
contributive gia'
versate per i lavoratori interessati al contratto
stesso nelle
misure di cui
ai commi 1,
2 e 3. L'importo del
conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro
il termine del
periodo di riallineamento e, comunque, entro il
periodo di fruizione
dello sgravio
di cui alla lettera a),
e' utilizzato secondo le
modalita' fissate
dagli enti previdenziali, a valere anche sulle
regolarizzazioni in
corso di cui al comma 3-sexies
dell'articolo 5
del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75
della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5.
Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel
limite
massimo di
lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e
2003, e
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004,
2005 e
2006, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per
l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20
maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19
luglio
1993, n. 236.
6.
All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma
3
e' abrogato.
7.
All'articolo 78 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3,
la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente:
"dieci", dopo
le parole: "della
programmazione
economica," e'
inserita la
seguente: "due" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per
il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa
di
lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";
b)
al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "A
tale fine
le commissioni possono affidare
l'incarico di durata non
superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta
per una durata
non superiore
a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre
2003, a
soggetto dotato di idonea professionalita', previo parere
favorevole espresso
dal Comitato di
cui al comma 3 che provvede,
altresi' a
verificare e valutare
periodicamente l'attivita' svolta
dal tutore,
segnalandone l'esito alla
rispettiva commissione per
l'adozione delle
conseguenti
determinazioni; per la
relativa
attivita' e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni
2001, 2002 e
2003; qualora la
commissione non sia
costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e
all'adozione
di ogni
altra relativa determinazione provvede
direttamente il
Comitato
di cui al comma 3";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il
funzionamento del Comitato di
cui al
comma 3 e a quello relativo agli incarichi di
tutore di cui al comma
4 si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66,
comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144. Le
somme occorrenti
sono attribuite in
conformita' agli indirizzi e
criteri determinati
dal Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale".
8.
I soggetti che
non provvedono entro il termine stabilito al
pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella
dovuta,
sono tenuti:
a)
nel caso di
mancato o ritardato pagamento di contributi o
premi,
il cui ammontare e' rilevabile dalle denunce e/o registrazioni
obbligatorie,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al
tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la
sanzione civile
non puo' essere
superiore al 40
per cento
dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di
legge;
b)
in caso di
evasione connessa a
registrazioni o denunce
obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe' nel
caso in cui il
datore di
lavoro, con l'intenzione specifica di non
versare i
contributi o
premi, occulta rapporti di
lavoro in essere ovvero le
retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari
al 30 per cento; la sanzione
civile non puo' essere
superiore al 60 per
cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro
la scadenza di legge. Qualora la denuncia della
situazione debitoria
sia effettuata spontaneamente prima di
contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici
mesi dal termine
stabilito per il
pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi
sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti
sono tenuti
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al
tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la
sanzione civile
non puo' essere
superiore al 40
per cento
dell'importo dei
contributi o premi,
non corrisposti entro
la
scadenza
di legge.
9.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili
nelle misure
previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si
sia provveduto
all'integrale pagamento del
dovuto, sul debito
contributivo maturano interessi nella misura degli
interessi di mora
di
cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto
legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
10.
Nei casi di
mancato o ritardato pagamento di
contributi o
premi derivanti
da oggettive incertezze
connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza
dell'obbligo contributivo, successivamente
riconosciuto in sede
giudiziale o amministrativa, sempreche' il versamento
dei contributi
o premi
sia effettuato entro
il termine fissato
dagli enti
impositori, si
applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari
al tasso
ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5
punti; la
sanzione civile
non puo' essere
superiore al 40
per cento
dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di
legge.
11.
Nelle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e
negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni
disciplinari ed
e' tenuto al
pagamento delle sanzioni
e degli
interessi
di cui ai commi 8, 9 e 10.
12.
Ferme restando le
sanzioni penali, sono abolite tutte le
sanzioni amministrative relative a violazioni
in materia di
previdenza e
assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione
totale o parziale del versamento di contributi o
premi o dalle quali
comunque derivi
l'omissione totale o
parziale del versamento di
contributi
o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo,
della legge
24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni di norme
sul
collocamento di carattere formale.
13.
Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi
dovuti
alle gestioni
previdenziali ed assistenziali
per i quali non si fa
luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di
mora
di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente
normativa in materia sanzionatoria, non possono essere
richiesti gli
interessi
previsti dall'articolo 1282 del codice civile.
14.
I pagamenti effettuati per
contributi sociali obbligatori ed
accessori a
favore degli enti
gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione
revocatoria di
cui
all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo
1942, n. 267.
15.
Fermo restando l'integrale
pagamento dei contributi e dei
premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli
di amministrazione degli enti impositori,
sulla base di apposite
direttive
emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto
con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione
economica fissano criteri e modalita' per la riduzione
delle sanzioni
civili di cui
al comma 8 fino alla misura degli
interessi
legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato
pagamento di contributi o premi
derivanti da
oggettive incertezze connesse
a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni
amministrative sulla
ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente
riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa
in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze
interpretative che
hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di
mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da
fatto doloso
del terzo denunciato,
entro il termine
di cui
all'articolo 124,
primo comma, del
codice penale, all'autorita'
giudiziaria;
b)
per le aziende in crisi per le
quali siano stati adottati i
provvedimenti previsti
dalla legge 12
agosto 1977, n. 675, dalla
legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95,
e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale
che presentino
particolare rilevanza
sociale ed economica
in relazione alla
situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del
settore,
comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio
ispezione del
lavoro territorialmente competente,
e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo
1, commi
3 e 5, della citata legge n.223
del 1991, con riferimento
alla concessione per i casi di crisi aziendali,
di ristrutturazione,
riorganizzazione
o conversione aziendale.
16.
In attesa della fissazione da
parte dei medesimi consigli di
amministrazione dei
criteri e delle
modalita' di riduzione delle
sanzioni
civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e
b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 3, commi
da 1
a 3, del decreto-legge 29
marzo 1991 n. 103, convertito con
modificazioni, dalla
legge 1o giugno
1997, n. 166 e successive
modificazioni.
Resta altresi' fermo quanto stabilito dall'articolo 1,
commi
220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente
nelle ipotesi
di procedure concorsuali
e nei casi di omesso o
ritardato pagamento
dei contributi o premi da parte di enti non
economici e
di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di
lucro.
17.
Nei casi previsti
dal comma 15, lettera a), il pagamento
rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n.
389, puo' essere consentito fino a sessanta mesi,
previa
autorizzazione
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con
il Ministro del
tesoro, del bilancio
e della
programmazione economica, e sulla base dei criteri di
eccezionalita'
ivi
previsti.
18.
Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le
sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai
commi 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della
legge 23
dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari
alla differenza
fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del
citato articolo
1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e quanto
calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo,
costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente
previdenziale che
potra' essere posto
a conguaglio ratealmente
nell'arco
di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste
per il
pagamento dei contributi
e premi assicurativi correnti,
secondo
modalita' operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19.
L'articolo 37 della
legge 24 novembre
1981, n. 689, e'
sostituito
dal seguente:
"Art.
37 - (Omissione o falsita'
di registrazione o denuncia
obbligatoria) - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
il datore
di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte
contributi
e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie,
omette una o piu' registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o piu' denunce obbligatorie in
tutto o, in, parte,
non conformi
al vero, e' punito con la reclusione fino a due anni
quando dal
fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi
previsti dalle
leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un importo
mensile non inferiore
al maggiore importo fra cinque
milioni mensili
e il cinquanta per cento
dei contributi
complessivamente
dovuti.
2.
Fermo restando l'obbligo
dell'organo di vigilanza di riferire
al pubblico
ministero la notizia
di reato, qualora
l'evasione
accertata formi
oggetto di ricorso
amministrativo o giudiziario il
procedimento penale
e' sospeso dal
momento dell'iscrizione della
notizia di
reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale,
fino al momento
della decisione dell'organo
amministrativo
o giudiziario di primo grado.
3.
La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche
attraverso
dilazione, estingue il reato.
4.
Entro novanta giorni
l'ente impositore e'
tenuto a dare
comunicazione all'autorita' giudiziaria
dell'avvenuta
regolarizzazione o
dell'esito del ricorso
amministrativo o
giudiziario".
20.
Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in
buona
fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha
effetto
liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l'ente che
ha ricevuto il
pagamento dovra' provvedere
al
trasferimento delle
somme incassate, senza aggravio di interessi,
all'ente
titolare della contribuzione.
Art.117
OMISSIS
Art. 119.
(Potenziamento
dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro e deLla
previdenza sociale)
1.
Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva nelle
materie di
competenza con particolare riferimento alle
disposizioni concernenti
la sicurezza
e salute dei
lavoratori sui luoghi
di lavoro, il
Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e' autorizzato ad assumere
mille unita' di
personale
nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento
nel
2002.
2.
E' prorogata di
ulteriori dodici mesi
la validita' della
graduatoria del
concorso espletato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per
il
profilo professionale di ispettore del lavoro.
3.
L'articolo 79, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e'
sostituito dal seguente:
"2.
Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al 10
per
cento dell'importo proveniente dalla riscossione
delle sanzioni
penali e
amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del
lavoro - servizio ispezione del lavoro per le
violazioni delle leggi
sul lavoro
e' destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e
di aggiornamento del personale da
assegnare al predetto servizio e
per l'acquisto
dei dispositivi di
protezione individuale, delle
attrezzature, degli
strumenti e degli apparecchi indispensabili per
lo
svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad
essa connesse.
Il restante 50
per cento della quota predetta
e'
destinato all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto
collettivo integrativo di lavoro relativo al personale
del Ministero
del lavoro e
della previdenza sociale,
per
l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di controllo
sulle
condizioni
di lavoro nelle aziende".
4.
La tenuta dei
libri matricola e paga puo' altresi' avvenire
mediante l'utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e
le modalita' di
detta tenuta
sono stabilite con apposito decreto del Ministro del
lavoro
e della previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri
sociali)
1.
Nell'ambito del processo
di armonizzazione delle forme di
contribuzione
e della disciplina relative alle prestazioni temporanee
a carico
della gestione di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989,
n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del
lavoro stabilito
dal Patto sociale per lo
sviluppo e l'occupazione
del dicembre
1998, a decorrete dal 1o febbraio 2001 e' riconosciuto
ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali
per
assegni per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta
gestione
pari a 0,8 punti percentuali.
2.
In via aggiuntiva rispetto a quanto
riconosciuto in
applicazione
del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti
nei settori
per i quali l'aliquota
contributiva per assegni per il
nucleo familiare
e' dovuta in
misura inferiore a
0,8 punti
percentuali,
e' riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4
punti
percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali
dovuti
dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo
comma 1, prioritariamente considerando i
contributi per maternita' e
per disoccupazione. In ogni caso
il complessivo esonero non puo'
superare
la misura di 0,8 punti percentuali.
3.
All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole:
"31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"31
dicembre
2001".
Art. 121.
OMISSIS
FINE TESTO LEGGE