Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 1 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.13/2001

OGGETTO: TRIBUTI - TASSE AUTOMOBILISTICHE 2001.

 

Il 28 febbraio scade il termine di versamento delle tasse automobilistiche. Per gli autotreni e per gli autoarticolati entro la predetta data dovranno essere versati, oltre agli importi relativi al 2001, anche i conguagli ancora dovuti per l’anno 2000, secondo quanto previsto dalla legge 342/2000.

 

Com’è noto, infatti, l’anno scorso per gli autotreni e gli autoarticolati il bollo è stato versato solo per il veicolo a motore (autocarro e trattore), essendo stata abolita la tassa sui rimorchi e non essendo stata ancora definita la tassazione sui complessi veicolari secondo l'impostazione comunitaria (art.6 legge n.488/99).

 

Secondo le nuove disposizioni, le tasse automobilistiche per i complessi veicolari gravano sul veicolo a motore facendo riferimento alla sua massa complessiva risultante dalla carta di circolazione, se trattasi di autocarro, ovvero al suo numero di assi, se trattasi di trattore (tabella 2-bis art.68 legge n.342/2000).

 

La suddetta tassa calcolata sulla massa complessiva o sul numero degli assi del veicolo a motore deve essere versata congiuntamente alla tassa specifica dovuta sull’autocarro e sul trattore, la quale continua a determinarsi come per il passato (sulla portata per gli autocarri di peso inferiore alle 12 ton; sul peso complessivo e sul numero degli assi per gli autocarri di peso superiore; sulla potenza del motore espressa in KW per trattori).

 

Qualora la somma delle due tasse applicate sul veicolo a motore non dovesse raggiungere l’importo minimo fissato per i complessi veicolari dalla direttiva 93/89/CEE recepita col decreto legislativo n.43/97, la tassa da versare dovrà essere di importo pari a quello minimo indicato dalla CEE.

 

Riguardo agli autoveicoli isolati, si fa presente che, come chiarito dal Ministero delle Finanze nella circolare n.2/E/2001, sono considerati tali gli autoveicoli la cui carta di circolazione reca un’annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici (ad es.: non atto al traino per deficienza organo attacco), ovvero amministrativi (ad es. autorizzazione speciale che non consente traini). Con la successiva circolare n.12/E/2001 lo stesso Ministero delle Finanze ha consentito che ai fini dell’esclusione dalla tassa sul complesso veicolare anche relativamente all’anno 2000 l’annotazione sulla carta di circolazione possa essere apposta successivamente al pagamento delle tasse automobilistiche. A tal fine in sede di versamento gli interessati devono produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l’impegno a richiedere entro il 31 ottobre 2001 l’inibizione della capacità rimorchiabile. La dichiarazione, redatta secondo lo schema riportato in calce, deve essere presentata agli uffici preposti al pagamento delle tasse automobilistiche e abilitati alla trasmissione dei dati (agenzie pratiche auto, uffici Aci).

 

Si rammenta infine che per espressa previsione di legge sono esclusi dalla nuova tassazione gli autoveicoli che trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari per i quali soltanto è rimasta in vita in misura fissa la vecchia tassa sui rimorchi.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.72, 34, 24/2000

 

Allegati quattro

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

                                               A/Alla...........................

                                               INDICARE L’UFFICIO PRESSO CUI SI

                                               EFFETTUA IL PAGAMENTO.

 

OGGETTO: Dichiarazione di impegno a presentare richiesta per l'eliminazione  della "massa rimorchiabile" dal documento di circolazione -

 

Il/La

sottoscritto/a..............................codice fiscale...................

nato/a.......................(................),il...........................

residente a .........................via.......................cap...........

in qualita' di:

* intestatario dei/del veicolo/i sottoindicato/i

*legale rappresentante della Societa'........................................

partita IVA...................................... intestataria dei/del veicolo/i sottoindicato/i

 

 Dichiara

 

di impegnarsi a presentare agli uffici della Motorizzazione preposti, entro il 31 ottobre 2001, la richiesta di eliminare dal documento di circolazione il parametro "massa rimorchiabile" per i seguenti veicoli non utilizzati per il traino di rimorchi:

............................................

............................................

............................................

 

Luogo e data..............

Firma..........................

 

La presente dichiarazione viene conservata dal soggetto abilitato ad acquisire al sistema informativo i dati tecnici del veicolo. Questi provvedera' a comunicare al Sistema di gestione delle Tasse Automobilistiche i dati di cui alla presente dichiarazione.

 

 

TASSE AUTOMOBILISTICHE 2001

 

 

Elaborazione Confetra

Gli importi delle tasse automobilistiche fissati a livello regionale sono forniti dall’ACI

 

 

 

UMBRIA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

17.000

33.000

48.000

da 26 a 30

90.000

179.000

261.000

da 61 a 70

193.000

385.000

561.000

da 5 a 8

23.000

46.000

68.000

da 31 a 35

106.000

213.000

309.000

da 71 a 80

213.000

425.000

619.000

da 9 a 10

30.000

60.000

87.000

da 36 a 40

123.000

246.000

358.000

da 81 a 90

239.000

478.000

696.000

da 11 a 15

40.000

80.000

116.000

da 41 a 45

140.000

279.000

406.000

da 91 a 100

272.000

545.000

793.000

da 16 a 20

56.000

113.000

164.000

da 46 a 50

156.000

312.000

454.000

da 101 a 110

306.000

611.000

889.000

da 21 a 25

73.000

146.000

213.000

da 51 a 60

173.000

345.000

503.000

da 111 a 119

349.000

698.000

1.015.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

Inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

484.000

  606.000

41.581

 52.062

2

 

 

19

21

23

25

541.000

  676.000

46.478

 58.076

3

 

 

21

23

25

27

597.000

  746.000

51.289

 64.089

4

15

 

 

 

 

 

670.000

  838.000

57.560

 71.993

5

 

 

23

 

 

 

765.000

  956.000

65.722

 82.131

6

 

 

 

 

27

29

857.000

1.070.000

73.625

 91.924

7

 

 

 

 

29

 

998.000

1.247.000

85.739

107.131

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

MOLISE

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

13.000

26.000

38.000

da 26 a 30

71.000

142.000

207.000

da 61 a 70

153.000

305.000

444.000

da 5 a 8

18.000

37.000

54.000

da 31 a 35

84.000

168.000

245.000

da 71 a 80

168.000

337.000

490.000

da 9 a 10

24.000

47.000

69.000

da 36 a 40

97.000

195.000

283.000

da 81 a 90

189.000

379.000

551.000

da 11 a 15

32.000

63.000

92.000

da 41 a 45

110.000

221.000

321.000

da 91 a 100

216.000

431.000

628.000

da 16 a 20

45.000

89.000

130.000

da 46 a 50

124.000

247.000

360.000

da 101 a 110

242.000

484.000

704.000

da 21 a 25

58.000

116.000

168.000

da 51 a 60

137.000

274.000

398.000

da 111 a 119

276.000

552.000

804.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

368.000

  460.000

31.615

 39.519

2

 

 

19

21

23

25

411.000

  513.000

35.309

 44.072

3

 

 

21

23

25

27

453.000

  567.000

38.918

 48.711

4

15

 

 

 

 

 

509.000

  637.000

43.729

 54.725

5

 

 

23

 

 

 

616.000

  770.000

52.921

 66.151

6

 

 

 

 

27

29

651.000

  814.000

55.928

 69.931

7

 

 

 

 

29

 

959.000

1.197.000

82.388

102.835

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

LIGURIA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

17.000

33.000

48.000

da 26 a 30

89.000

178.000

260.000

da 61 a 70

192.000

383.000

558.000

da 5 a 8

23.000

46.000

67.000

da 31 a 35

106.000

212.000

308.000

da 71 a 80

212.000

423.000

616.000

da 9 a 10

30.000

59.000

87.000

da 36 a 40

122.000

245.000

356.000

da 81 a 90

238.000

476.000

693.000

da 11 a 15

40.000

79.000

115.000

da 41 a 45

139.000

278.000

404.000

da 91 a 100

271.000

542.000

789.000

da 16 a 20

56.000

112.000

164.000

da 46 a 50

155.000

311.000

452.000

da 101 a 110

304.000

608.000

885.000

da 21 a 25

73.000

145.000

212.000

da 51 a 60

172.000

344.000

500.000

da 111 a 119

347.000

694.000

1.010.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

478.000

  598.000

41.065

 51.375

2

 

 

19

21

23

25

534.000

  667.000

45.876

 57.302

3

 

 

21

23

25

27

589.000

  737.000

50.601

 63.316

4

15

 

 

 

 

 

663.000

  829.000

56.959

 71.220

5

 

 

23

 

 

 

755.000

  944.000

64.863

 81.100

6

 

 

 

 

27

29

846.000

1.057.000

72.680

 90.808

7

 

 

 

 

29

 

990.000

1.238.000

85.052

106.357

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

ABRUZZO – BASILICATA - CALABRIA - LAZIO - LOMBARDIA - MARCHE - PIEMONTE - VENETO

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

15.000

30.000

44.000

da 26 a 30

82.000

164.000

239.000

da 61 a 70

176.000

352.000

513.000

da 5 a 8

21.000

43.000

62.000

da 31 a 35

97.000

194.000

283.000

da 71 a 80

194.000

389.000

566.000

da 9 a 10

27.000

55.000

80.000

da 36 a 40

112.000

225.000

327.000

da 81 a 90

219.000

437.000

636.000

da 11 a 15

36.000

73.000

106.000

da 41 a 45

128.000

255.000

371.000

da 91 a 100

249.000

498.000

725.000

da 16 a 20

52.000

103.000

150.000

da 46 a 50

143.000

285.000

415.000

da 101 a 110

279.000

559.000

813.000

da 21 a 25

67.000

134.000

194.000

da 51 a 60

158.000

316.000

460.000

da 111 a 119

319.000

638.000

928.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

  464.000

  580.000

39.863

 49.828

2

 

 

19

21

23

25

  516.000

  646.000

44.330

 55.498

3

 

 

21

23

25

27

  571.000

  713.000

49.055

 61.254

4

15

 

 

 

 

 

  641.000

  802.000

55.069

 68.900

5

 

 

23

 

 

 

  731.000

  913.000

62.801

 78.436

6

 

 

 

 

27

29

  820.000

1.024.000

70.447

 87.973

7

 

 

 

 

29

 

1.044.000

1.305.000

89.691

112.113

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

EMILIA ROMAGNA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

15.000

30.000

44.000

da 26 a 30

82.000

164.000

239.000

da 61 a 70

176.000

352.000

513.000

da 5 a 8

21.000

43.000

62.000

da 31 a 35

97.000

194.000

283.000

da 71 a 80

194.000

389.000

566.000

da 9 a 10

27.000

55.000

80.000

da 36 a 40

112.000

225.000

327.000

da 81 a 90

219.000

437.000

636.000

da 11 a 15

36.000

73.000

106.000

da 41 a 45

128.000

255.000

371.000

da 91 a 100

249.000

498.000

725.000

da 16 a 20

52.000

103.000

150.000

da 46 a 50

143.000

285.000

415.000

da 101 a 110

279.000

559.000

813.000

da 21 a 25

67.000

134.000

194.000

da 51 a 60

158.000

316.000

460.000

da 111 a 119

319.000

638.000

928.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

  459.000

  573.000

39.430

 49.266

2

 

 

19

21

23

25

  512.000

  640.000

44.003

 54.961

3

 

 

21

23

25

27

  564.000

  705.000

48.490

 60.569

4

15

 

 

 

 

 

  635.000

  793.000

54.530

 68.162

5

 

 

23

 

 

 

  723.000

  904.000

62.123

 77.653

6

 

 

 

 

27

29

  811.000

1.014.000

69.715

 87.144

7

 

 

 

 

29

 

  941.000

1.176.000

80.845

101.035

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

PUGLIA - TOSCANA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

17.000

33.000

49.000

da 26 a 30

90.000

180.000

262.000

da 61 a 70

194.000

387.000

564.000

da 5 a 8

23.000

47.000

68.000

da 31 a 35

107.000

214.000

311.000

da 71 a 80

214.000

428.000

622.000

da 9 a 10

30.000

60.000

87.000

da 36 a 40

124.000

247.000

360.000

da 81 a 90

241.000

481.000

700.000

da 11 a 15

40.000

80.000

117.000

da 41 a 45

140.000

281.000

408.000

da 91 a 100

274.000

548.000

797.000

da 16 a 20

57.000

114.000

165.000

da 46 a 50

157.000

314.000

457.000

da 101 a 110

307.000

615.000

894.000

da 21 a 25

73.000

147.000

214.000

da 51 a 60

174.000

347.000

505.000

da 111 a 119

351.000

701.000

1.021.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

  530.000

  662.000

45.533

 56.873

2

 

 

19

21

23

25

  592.000

  740.000

50.859

 63.574

3

 

 

21

23

25

27

  653.000

  816.000

56.100

 70.103

4

15

 

 

 

 

 

  734.000

  917.000

63.058

 78.780

5

 

 

23

 

 

 

  836.000

1.044.000

71.821

 89.691

6

 

 

 

 

27

29

  939.000

1.172.000

80.670

100.687

7

 

 

 

 

29

 

1.086.000

1.358.000

93.299

116.667

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

BOLZANO -FRIULI VENEZIA GIULIA – SARDEGNA – SICILIA – TRENTO – VALLE D'AOSTA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

13.000

25.000

37.000

da 26 a 30

65.000

129.000

188.000

da 61 a 70

139.000

278.000

404.000

da 5 a 8

17.000

34.000

49.000

da 31 a 35

77.000

153.000

223.000

da 71 a 80

153.000

306.000

446.000

da 9 a 10

22.000

43.000

63.000

da 36 a 40

89.000

177.000

258.000

da 81 a 90

172.000

345.000

501.000

da 11 a 15

29.000

57.000

84.000

da 41 a 45

101.000

201.000

293.000

da 91 a 100

196.000

393.000

571.000

da 16 a 20

41.000

81.000

118.000

da 46 a 50

112.000

225.000

327.000

da 101 a 110

220.000

440.000

641.000

da 21 a 25

53.000

105.000

153.000

da 51 a 60

124.000

249.000

362.000

da 111 a 119

251.000

503.000

731.000

 

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

319.000

  398.000

27.405

34.192

2

 

 

19

21

23

25

356.000

  444.000

30.584

38.144

3

 

 

21

23

25

27

392.000

  490.000

33.677

42.096

4

15

 

 

 

 

 

465.000

  582.000

39.948

50.000

5

 

 

23

 

 

 

586.000

  733.000

50.344

62.973

6

 

 

 

 

27

29

614.000

  768.000

52.749

65.979

7

 

 

 

 

29

 

910.000

1.137.000

78.179

97.680

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)CAMPANIA

 

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 T

(portata in quintali)

 

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

Portata

4 mesi

8 mesi

12 mesi

da 1 a 4

13.000

26.000

38.000

da 26 a 30

71.000

142.000

207.000

da 61 a 70

153.000

305.000

444.000

da 5 a 8

18.000

37.000

54.000

da 31 a 35

84.000

168.000

245.000

da 71 a 80

168.000

337.000

490.000

da 9 a 10

24.000

47.000

69.000

da 36 a 40

97.000

195.000

283.000

da 81 a 90

189.000

379.000

551.000

da 11 a 15

32.000

63.000

92.000

da 41 a 45

111.000

221.000

322.000

da 91 a 100

216.000

432.000

628.000

da 16 a 20

45.000

89.000

130.000

da 46 a 50

124.000

247.000

360.000

da 101 a 110

242.000

484.000

705.000

da 21 a 25

58.000

116.000

168.000

da 51 a 60

137.000

274.000

398.000

da 111 a 119

276.000

553.000

804.000

 

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 T

(pesi in tonnellate)

 

 

2 assi

 

3 assi

 

4 o piu' assi

 

importo annuo

 

importo mensile

 

Classe

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

pari o superiore a

inferiore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

15

15

19

 

 

382.000

  477.000

32.818

 40.979

2

 

 

19

21

23

25

426.000

  533.000

36.598

 45.790

3

 

 

21

23

25

27

470.000

  588.000

40.378

 50.515

4

15

 

 

 

 

 

529.000

  661.000

45.447

 56.787

5

 

 

23

 

 

 

639.000

  799.000

54.897

 68.643

6

 

 

 

 

27

29

676.000

  845.000

58.076

 72.595

7

 

 

 

 

29

 

993.000

1.241.000

85.309

106.615

 

TRATTORI: L. 825 per KW (L. 283 per pagamenti quadrimestrali)

 

 

AUTOCARRI ABILITATI AL TRAINO E TRATTORI

IMPORTI MINIMI VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (Tabella 2-bis art.6, comma 22-bis, legge n.488/99).

TARIFFE

colonna 1

colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

 

Tipologie di autoveicoli

Importi per pagamenti effettuati

Importi per pagamenti

Importi riferiti ad 1 mese

 

 

per l’intero anno solare in lire

quadrimestrali in lire

In lire

 

 

 

 

 

Tariffa 1

Per autoveicoli di massa complessiva

 

 

 

*1)

fino a 3,5 tonnellate

50.000

17.182

4.296

 

 

 

 

 

Tariffa 2

Per autoveicoli di massa complessiva

 

 

 

*1)

superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8

 

 

 

 

tonnellate

150.000

51.546

12.887

 

 

 

 

 

Tariffa 3

Per autoveicoli di massa complessiva

 

 

 

*1)

superiore a 8 tonnellate ma inferiore

 

 

 

 

a 18 tonnellate

500.000

171.821

42.955

 

 

 

 

 

Tariffa 4

Per autoveicoli di massa complessiva

 

 

 

*1)

pari a 18 tonnellate o superiore

1.100.000

378.007

94.502

 

 

 

 

 

Tariffa 5

Per trattori stradali

 

 

 

*2)

a) a 2 assi

1.100.000

378.007

94.502

 

b) a 3 assi

1.550.000

532.646

133.162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

 

 

 

 

1) Il dato da rilevare dalla carta di

 

 

 

 

circolazione è la “massa complessiva”

 

 

 

 

2) Il dato da rilevare dalla carta di

 

 

 

 

circolazione è il “numero degli assi”

 

 

 

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carte di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti
per i quali con la  tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

 

 

 

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

(pesi in tonnellate)

 

 

IMPORTI MINIMI VALIDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (aggiornati col D.M. 27.12.1999)

 

 

 

2+1 assi

2+2 assi

2+3 assi

3+2 assi

3+3 assi ed altre configurazioni

Importo minimo annuo

Importo minimo mensile

 

Classe

CEE

pari o supe-riore a

infe-riore a

Pari o supe-riore a

infe-riore a

pari o supe-riore a

infe-riore a

pari o supe-riore a

infe-riore a

pari o supe-riore a

infe-riore a

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

Con sospensione pneumatica o equivalente

Senza sospensione pneumatica o equivalente

1

12

 

23

29

 

 

 

 

 

 

  340.000

  595.000

 29.210

 51.117

2

 

 

29

31

 

 

 

 

36

40

  436.000

  651.000

 37.457

 55.928

3

 

 

31

33

 

 

36

38

 

 

  649.000

  901.000

 55.756

 77.405

4

 

 

 

 

36

38

 

 

40

 

  717.000

1.036.000

 61.598

 89.003

5

 

 

 

 

 

 

38

40

 

 

  880.000

1.216.000

 75.601

104.467

6

 

 

33

 

38

 

 

 

 

 

  997.000

1.368.000

 85.653

117.526

7

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

1.216.000

1.800.000

104.467

154.639

 

Ministero delle Finanze

Dipartimento delle entrate

Direzione centrale per gli affari giuridici

e per il contenzioso tributario

Ufficio del Direttore Centrale

CIRCOLARE N. 207/E

PROT. 2000/237953

Roma, 16.11.2000

 

OGGETTO: Collegato fiscale alla legge finanziaria 2000. Primi chiarimenti.

                          Omissis

Art. 61 – Disposizioni in materia di autotrasporto

     Come è noto, l’articolo 6, comma 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha inserito la lettera d-ter) all’articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche – approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39 – ed ha soppresso alla lettera d) dello stesso articolo 2, le parole “…e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose”.

Per effetto di tale intervento normativo, le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali, bensì al “peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici”.

     Ora l’articolo 61 del “collegato”, in attuazione della riforma di cui alla legge n. 488 del 1999, disciplina le nuove modalità di tassazione per i rimorchi di cui trattasi a decorrere dal 1° gennaio 2000 /art. 71, c. 3, legge n. 488/1999).

     A tal fine all’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, aggiunge i commi 22-bis, 22-ter e 22-quater.

     In particolare, il comma 22-bis prevede che le tasse automobilistiche, dovute in base alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose, sono individuate dalla tabella 2-bis, richiamata dal successivo comma 5 dell’articolo in commento ed allegata al “collegato”.

Il comma 22-ter prevede che oltre agli importi stabiliti per le automotrici sono dovuti quelli fissati dalla tabella sopraccitata, tenuto conto delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione e delle eventuali limitazioni in essa evidenziate.

     Alla luce della nuova normativa , pertanto, non sono più dovute le tasse automobilistiche relative ai singoli rimorchi adibiti per il trasporto di cose , i cui importi erano precedentemente determinati sulla base della portata espressa in quintali.

     Il nuovo criterio di applicazione della tassa in argomento prevede, infatti, che l’ammontare del tributo venga determinato sommando all’importo stabilito per le automotrici quello commisurato alla massa rimorchiabile dalle stesse, risultante dalla carta di circolazione.

     E’ evidente che il nuovo sistema non considera il rimorchio effettivamente trainato ma quello che l’automotrice può potenzialmente trainare, così come risulta dalla carta di circolazione tenuto conto delle eventuali limitazioni intervenute.

     Così ad esempio:

a) autotreno

Nel caso di un autocarro per il trasporto di cose, munito di rimorchio, l’importo complessivo da corrispondere è dato dalla somma dovuta per l’autocarro (determinata in base alla portata espressa in quintali, rilevabile dalle tariffe vigenti), più quella sul peso rimorchiabile dallo stesso autocarro (individuabile dalla tabella 2-bis), come risulta dalla carta di circolazione (tenuto conto delle eventuali limitazioni);

b)autoarticolato

Nel caso del trattore per il trasporto di cose con semirimorchio, la tassa complessiva da corrispondere è data dalla somma dovuta per il trattore (commisurata in base alla potenza effettiva espressa in KW secondo le tariffe delle tasse automobilistiche pubblicate con D.M. 27 dicembre 1997) più quella stabilita alla tariffa 5 della tabella 2-bis(che fa riferimento al numero degli assi del trattore).

     Quanto ai termini di versamento del tributo dovuto per l’anno 2000, torna opportuno precisare che la più volte citata legge, nel sopprimere il precedente sistema di tassazione, relativo ai rimorchi, non forniva alcun criterio sulla determinazione della misura della tassa stessa; in attesa, quindi della definizione dei nuovi importi, si è provveduto a prorogare i relativi termini di pagamento e, da ultimo, con D.M. del 31 ottobre 2000, le scadenze relative all’annualità 2000 sono state spostate a febbraio 2001.

     Il comma 2 della disposizione in commento fissa il termine entro cui devono essere effettuati i versamenti del tributo – dovuto sulla base dei nuovi parametri stabiliti dal comma 22-bis della citata legge n. 488 – nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Considerato che, ai sensi dell’art. 1, lett. e, del D.M. 18/11/1998 n. 462, la tassa è dovuta per quadrimestri decorrenti dai mesi di febbraio, giugno e ottobre e deve essere versata entro l’ultimo giorno di ciascuno dei predetti mesi, se ne deduce che il primo periodo utile successivo alla entrata in vigore del “collegato” coincide con la data individuata dal soprarichiamato decreto di proroga (febbraio 2001).

     Né deriva che entro la fine del mese di febbraio dovrà corrispondersi l’intera tassa dovuta per l’anno 2000.

     Si evidenzia, inoltre, che ai fini delle determinazione delle tasse in argomento si deve tenere conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione dei veicoli e che, per l’annualità 2000, si deve tenere conto delle limitazioni risultanti dalla stessa carta alla data del “primo periodo utile per il pagamento”, cioè alla data del 1° febbraio 2001.

     Pertanto, si potrà tenere conto delle variazioni apportate alla carta medesima entro il 31 gennaio 2001 non solo per il versamento relativo al primo periodo d’imposta relativo all’anno 2001 ma anche per la tassa relativa all’anno 2000, il cui pagamento – come si è detto – scade alla fine di febbraio 2001.

     Da ultimo, si rileva che l’obiettiva incertezza sull’applicazione della disposizione introdotta dall’articolo 6, comma 22, della più volte citata legge n. 488, che, come precedentemente accennato, ha modificato il parametro di riferimento per la determinazione del tributo, senza stabilire la nuova misura della tassa, comporta il verificarsi della causa di non punibilità prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; pertanto, nessuna sanzione amministrativa deve essere applicata in relazione ai versamenti oggetto di proroghe, così come stabilito anche dall’articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.

     E’ appena il caso di precisare che il comma 22-quater, dispone, infine, che la misura delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata al “collegato” può essere modificata con decreto del Ministero delle Finanze, d emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 19988, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

OMISSIS

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale

Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N.2

PROT. 2001/2334

Roma, 15 gennaio 2001

Oggetto: Modalità di tassazione dei rimorchi per il trasporto di cose. Ulteriori precisazioni.

 

     Con la circolare n.207/E del 16.11.00 sono stati forniti i primi chiarimenti relativi alle nuove modalità di tassazione dei rimorchi adibiti per il trasporto di cose di cui all'art.61 della legge 21 novembre 2000, n.342.

     In ordine a tale sistema di tassazione, alle relative tariffe nonché all'ambito di applicazione della norma in questione sono stati posti, in particolare, i seguenti quesiti:

a.   quale sia il dato effettivo, ricavabile dalla carta di circolazione che deve essere utilizzato nella fase di determinazione degli importi da corrispondere e, più precisamente, se il dato deve essere riferito alla "massa rimorchiabile" o alla "massa complessiva";

b.   se le tariffe allegate al provvedimento di cui trattasi, che riportano solo l'importo del pagamento annuale, sono da ritenere riferite alla somma dovuta annualmente, già decurtata dello sconto del 3%, per il disposto di cui all'art.5 del Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con DPR 5 febbraio 1953, n.39);

c.   il requisito tecnico da individuare sulla carta di circolazione quale presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo;

d.   l'ambito di applicazione del tributo ed, in particolare, se sono esclusi o meno dal regime impositivo gli autoveicoli di cui all'art.54 lett. e) del codice della strada, destinati al trasporto di rimorchi o semirimorchi nonché gli autoveicoli che non sono atti al trasporto di cose e non rientrano nella tariffa I allegata al citato Testo Unico.

Con riferimento alla questione individuata alla lettera a), si precisa che l'art.6 della legge 23 dicembre 1999, n.488, ha introdotto un diverso regime di tassazione per le automotrici e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose, non più basato sulla portata dei singoli rimorchi, bensì "sul peso massimo dei rimorchi trasportabile per le automotrici"; il comma 22-bis della più volte citata legge n.342 individua, infatti, il parametro "massa rimorchiabile" come nuovo presupposto impositivo, inteso come capacità di traino delle motrici. La stessa legge stabilisce la misura del tributo nella tabella 2-bis facendo espresso riferimento alla "massa complessiva" come unità di commisurazione.

Ciò posto, è a quest'ultimo dato - "massa complessiva" da rilevare sulla carta di circolazione - che occorre far riferimento per stabilire l'importo (Tabella 2-bis, allegato 1, art. 61 comma 5 della legge n. 342), che aggiunto all'ammontare che si determina avendo riguardo alla portata nonché al peso complessivo a pieno carico, al numero degli assi e al tipo di sospensione dell'asse motore dell'autoveicolo (tariffe pubblicate con decreto ministeriale 27 dicembre 1999 relative ai veicoli di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate e tariffe attualmente vigenti relative al 1999, per gli autocarri di peso complessivo inferiore a 12 tonnellate), permette di stabilire la somma dovuta per tassa automobilistica.

Relativamente al quesito individuato alla lettera b) si precisa che la tariffa 2-bis, pubblicata in allegato alla legge n.342 del 2000, è relativa agli importi annuali determinati per ogni singola tipologia di veicolo; le stesse tariffe, così definite, tengono conto dello sconto del 3 per cento, previsto dall'art.5, secondo comma, lettera a) del DPR 5 febbraio 1953, n. 39, in base al quale il pagamento delle tasse automobilistiche effettuato per l'intero anno solare, da diritto alla riduzione del 3 per cento dell'ammontare del tributo dovuto.

Premesso ciò, considerato che ai sensi dell'art. 1 , lett. E, del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n.462 il versamento della tassa può essere effettuato per periodi quadrimestrali, decorrenti dai mesi di febbraio, giugno e ottobre, nonché (per quelli immatricolati per la prima volta) dalla data di immatricolazione fino ad una delle scadenze dei periodi fissi stabiliti allo stesso art.1, escluso il pagamento per un solo mese, sono stati calcolati nell'allegata tabella - denominata 2-bis - gli importi per pagamenti frazionati (quadrimestrali colonna 3) - comprensivi della maggiorazione del 3 per cento - Nella stessa tabella sono riportati (colonna 4) gli importi delle tasse automobilistiche riferiti ad una mensilità - comprensivi della maggiorazione del 3 per cento - da utilizzare per calcolare le somme dovute quando il periodo d'imposta non coincide con quello quadrimestrale.

Per quanto riguarda la questione posta alla lettera c), concernente l'individuazione sulla carta di circolazione dei requisiti tecnici, volti ad identificare le tipologie di autoveicoli adibiti al trasporto di cose, atti al traino di rimorchi o semirimorchi, - soggette a tassazione secondo i nuovi parametri - si precisa che detta identificazione è possibile considerando l'indicazione nella carta di circolazione della "massa rimorchiabile", in quanto tale dato permette di individuare gli autoveicoli ricompresi nell'obbligazione tributaria; pertanto, in linea generale, sono soggetti al pagamento della tassa automobilistica in argomento tutti gli autoveicoli nella cui carta di circolazione è presente il dato relativo alla massa rimorchiabile. Fanno eccezione a tal principio gli autoveicoli la cui carta di circolazione reca un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici (ad esempio: non atto al traino per deficienza organo attacco) ovvero amministrativi (ad esempio: autorizzazione trasporto di cose per conto di terzi che non consente il traino di rimorchi).

Infine, con riferimento al punto d), si ribadisce, che per effetto dell'intervento normativo di cui all'art.6 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e all'art.61 della l.21 novembre 2000, n.342, le tasse automobilistiche, dovute in relazione "al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici", sono quelle individuate nella tabella 2-bis, più volte citata, che ne stabilisce l'ammontare, sulla base della massa complessiva per gli autoveicoli (indicati alle tariffe 1,2,3 e 4) e sulla base degli assi (due o tre) per i trattori stradali; ai fini della tassazione, il presupposto si verifica quando sussiste il requisito oggettivo del trasporto di cose e la potenzialità al traino dei cosiddetti veicoli a motore.

Pertanto, occorre precisare che il trattore stradale pur essendo destinato, secondo la dizione letterale dell'articolo 54 lett. e) del d.lgs 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, al trasporto esclusivo dei rimorchi o semirimorchi, viene assoggettato alla nuova tassa, secondo le misure previste alla tariffa 5 della predetta tabella 2-bis, in considerazione che lo stesso veicolo a motore traina i rimorchi che sono adibiti al trasporto di cose.

OMISSIS

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE

Agenzia delle Entrate

Direzione centrale

Normativa e contenzioso

Roma, 31 gennaio 2001

 

Circolare n. 12

Oggetto: Rimorchi adibiti al trasporto di cose; precisazioni sulle modalita' di tassazione e di riscossione.

 

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni integrative della circolare n. 2 del 15 gennaio 2001, riguardanti, in particolare, le modalita' di determinazione e riscossione della tassa automobilistica dovuta per i veicoli e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di cose.

Con la predetta circolare e' stato precisato che, ai fini della quantificazione del tributo dovuto anche in relazione alla capacita' di traino del veicolo, occorre fare riferimento alla "massa rimorchiabile", quale risulta da apposita annotazione sulla carta di circolazione.

Eventuali limitazioni della capacita' di traino rileveranno ai fini della quantificazione del tributo a condizione che delle stesse sia fatta menzione nella medesima carta di circolazione, in base alle disposizioni dell'art. 61, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Poiche' tali limitazioni sono rilevanti gia' ai fini del primo pagamento del tributo commisurato alla capacita' di traino (relativo ai periodi febbraio/maggio 2000, giugno/settembre 2000, ottobre 2000/gennaio 2001 e febbraio 2001/maggio 2001), che come e' noto deve essere eseguito entro il mese di febbraio 2001, e' stato fatto presente da piu' parti che i tempi di espletamento della procedura atta a modificare le risultanze della carta di circolazione sono incompatibili con l'assolvimento dell'onere di annotazione entro il 31 gennaio 2001.

Preso atto delle difficolta' rappresentate, si ritiene che i contribuenti interessati ad eliminare la possibilita' di effettuare il traino di rimorchi o semirimorchi e, quindi, a ridurre il carico tributario, possono, in alternativa alla annotazione della limitazione sulla carta di circolazione, presentare agli uffici preposti al pagamento della tassa automobilistica e abilitati alla trasmissione dei dati (ad esempio, le agenzie pratiche auto) apposita dichiarazione conforme all'allegato n. 1, con la quale gli stessi interessati s'impegnano a richiedere detta eliminazione agli Uffici della motorizzazione civile entro il 31 ottobre 2001.

Tale manifestazione di volonta' consentira' di assolvere il tributo secondo l'importo previsto dalle vigenti tariffe, commisurato soltanto alle automotrici.

Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e, per quanto di competenza, le Regioni controlleranno che le limitazioni dichiarate siano effettivamente e tempestivamente richieste.

Il pagamento della tassa automobilistica dovuta entro il mese di febbraio 2001 dai contribuenti che intendono avvalersi della possibilita' di produrre l'anzidetta dichiarazione, dovra' essere eseguito esclusivamente presso i soggetti che oltre a provvedere alla riscossione della tassa sono abilitati ad acquisire al sistema informativo per la gestione delle tasse automobilistiche i dati tecnici del veicolo, quali ad esempio le agenzie di pratiche auto.

I soggetti abilitati sopra individuati devono conservare le dichiarazioni ricevute dai contribuenti e trasmettere i relativi dati al sistema sopra richiamato.

Con successive disposizioni saranno definite le procedure tecniche per la trasmissione dei dati alle competenti Regioni.

Si precisa che qualora gli interessati non provvedano ad inoltrare agli uffici della Motorizzazione Civile la prevista domanda, entro la data del 31 ottobre 2001 - in ottemperanza all'impegno assunto all'atto del pagamento del tributo -, il versamento della tassa automobilistica risultera' insufficiente e, pertanto, sara' dovuta oltre la differenza del tributo e i relativi interessi anche la sanzione amministrativa.

Da ultimo, si rammenta che sono tenuti ad effettuare i pagamenti i cui termini, originariamente scadenti nel 2000, sono stati prorogati al primo periodo fisso d'imposta relativo all'anno 2001 (vedi circolare n. 207/E del 16/11/00), i contribuenti che alla scadenza di ogni singolo periodo di riferimento del tributo risultavano, dai pubblici registri automobilistici, intestatari dei veicoli di cui trattasi, come stabilito dall'articolo 5, comma 32 della legge 28 febbraio 1983, n. 53; infatti, al fine di individuare il soggetto obbligato, non ha rilevanza la circostanza che il termine di pagamento della tassa relativa all'annualita' 2000 sia stato prorogato.