Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 5 febbraio 2001
CIRCOLARE N. 15/2001
OGGETTO: LAVORO – RINNOVO CCNL
AUTOSCUOLE E STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA – ACCORDO DELL’1.2.2001.
L’1 febbraio è stato rinnovato dall’Unasca (Unione Nazionale Autoscuole
e Studi di Consulenza Automobilistica), assistita dalla Confetra, il CCNL in
oggetto che era scaduto il 31 maggio 1999.
L’accordo ha disciplinato in particolare gli aspetti economici
rinviando la definizione delle altre materie (tra cui apprendistato, lavoro
interinale e Ente bilaterale) ad un successivo incontro che si terrà nelle
prossime settimane.
Questi i termini dell’intesa.
Aumenti. Gli
aumenti pattuiti coprono il triennio 1999/2001 e sono stati determinati
considerando l’inflazione registratasi durante tale periodo, coerentemente con
quanto stabilito dal Protocollo di Palazzo Chigi sul costo del lavoro del
23.7.1993. L’erogazione degli aumenti avverrà in due rate, di cui la prima
decorrente già da febbraio e l’altra da settembre, secondo il seguente
prospetto:
Livello |
1/2/2001 |
1/9/2001 |
Totale
|
Quadro |
116.800 |
48.000 |
164.800 |
5° |
91.104 |
37.440 |
128.544 |
4° |
78.840 |
32.400 |
111.240 |
3° |
73.000 |
30.000 |
103.000 |
2° |
69.496 |
28.560 |
98.056 |
1° |
58.400 |
24.000 |
82.400 |
Una tantum. A
copertura del periodo di vacanza contrattuale (1.6.1999 – 31.1.2001) è stata
concordata una somma una tantum di
lire 1.060.000 uguali per tutti da erogarsi in due rate di lire 530.000
ciascuna con le retribuzioni di aprile e luglio prossimi.
Si rammenta che l’una tantum non concorre al computo dei vari istituti
contrattuali e del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve essere
considerata alla stregua della normale retribuzione.
Previdenza complementare. Sulla
scorta di quanto già previsto dall’art.38 del precedente CCNL, è stato ribadito
l’interesse a realizzare nel settore una forma di previdenza complementare. A
tal fine è stato predeterminato il relativo finanziamento (contributo dell’1% a
carico di aziende e lavoratori nonché una quota di TFR da stabilirsi) che
scatterà nel momento in cui la suddetta previdenza sarà attivata.
Durata. Il nuovo
contratto avrà durata sino al 31.12.2001 per la parte economica e sino al
31.12.2003 per la parte normativa.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/1998
|
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Allegato
uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì 1 febbraio 2001 in Roma
tra
F.to Unasca, assistita dalla
Confetra
e
F.to FILT - CGIL
F.to FIT – CISL
F.to UILTRASPORTI
È stato sottoscritto il seguente accordo di rinnovo del CCNL
18.10.1995 per il personale dipendente dalle aziende esercenti l’attività di
autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e
agenzia nautica.
Le parti convengono di completare il rinnovo del CCNL 18.10.1995 con
la definizione delle seguenti materie:
§
Ente bilaterale
§
Mercato del lavoro (apprendistato, part-time,
lavoro interinale)
§
Regolamento per la costituzione delle RSU
§
Recepimento dell'accordo interconfederale 24.7.1996
in materia di sicurezza del lavoro (decreto legislativo 626/94).
TABELLA
AUMENTI
1/2/2001 |
1/9/2001 |
Totale |
Parametri |
116.800 |
48.000 |
164.800 |
200 |
91.104 |
37.440 |
128.544 |
156 |
78.840 |
32.400 |
111.240 |
135 |
73.000 |
30.000 |
103.000 |
125 |
69.496 |
28.560 |
98.056 |
119 |
58.400 |
24.000 |
82.400 |
100 |
Una
Tantum
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula verrà corrisposto, a
copertura del periodo 1.6.1999-31.1.2001, un importo forfettario lordo pro
capite di lire 1.060.000.
L'importo di una tantum verrà corrisposto in due tranches di lire
530.000 ciascuna con le retribuzioni dei mesi di aprile e luglio 2001 e verrà
proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti successivamente all'1.6.1999
in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in
relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono
considerate le frazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre quelle pari o
superiori a 15 gg. vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non verrà considerato utile ai fini
dei vari istituti contrattuali e della determinazione del TFR.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio
e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1.6.1999-31.1.2001 che hanno
dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di
integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini della
maturazione dell'importo una tantum.
Le parti ribadiscono l’interesse a realizzare nel settore una forma di
previdenza complementare volontaria ai sensi del decreto legislativo n.124/93 e
successive modificazioni.
Al
finanziamento di tale forma previdenziale saranno destinati un contributo, a
carico sia delle aziende che dei lavoratori, pari all’1% della retribuzione di
cui all’art.16 del CCNL nonché la percentuale di TFR stabilita dalla
legislazione vigente.
La
decorrenza del contributo e della percentuale di TFR sarà decisa dalle parti
una volta concordata la forma attuativa della previdenza complementare.
Le parti si impegnano ad attivare quanto prima l'esame per
l'attuazione di quanto sopra che dovrà comunque concludersi entro il mese di
ottobre 2001.
Decorrenza
e durata
Il presente rinnovo contrattuale ha decorrenza dall'1.2.2001 e
scadenza al 31.12.2003.
Al 31.12.2001 verrà effettuata la valutazione dello scarto tra i tassi
di inflazione presi a base degli aumenti contrattuali (1,7% per il 1999, 2,5%
per il 2000 e 1,7% per il 2001) e quello effettivamente registrato
limitatamente all'anno 2001, nonché si procederà all'incremento delle
retribuzioni in base ai tassi programmati per il biennio 2002-2003.
FINE TESTO ACCORDO