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Roma, 6 febbraio 2001
CIRCOLARE N.16/2001
OGGETTO: TRIBUTI – MANOVRA
ECONOMICA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL
29.12.2000.
Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte in
materia fiscale dalla legge finanziaria 2001.
Irpef (art.2) –
E’ stato previsto fino al 2003 il graduale alleggerimento della pressione
fiscale sulle persone fisiche, attraverso la riduzione delle aliquote
progressive e l’innalzamento delle detrazioni d’imposta per i redditi compresi
tra 30 e 60 milioni di lire annue.
Irpeg (art.4)
– L’attuale aliquota Irpeg del 37 per cento è stata ridotta al 36 per cento a
decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2001 e al 35 per cento a
decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2003; inoltre sono state
introdotte modifiche alla misura dell’acconto d’imposta attualmente pari al 98
per cento: in particolare nel 2001 è ridotto al 93,5 per cento, mentre nel 2002
e nel 2003 la misura verrà innalzata rispettivamente al 98,5 e 99 per cento.
Dit (art.6)
– Com’è noto, il d.lgvo 466/97 aveva introdotto una tassazione agevolata per le
società che incrementano il patrimonio sociale, prevedendo che una parte del
reddito, di ammontare corrispondente al rendimento teorico dell’incremento
patrimoniale, fosse assoggettata all’aliquota Irpeg del 19 per cento, fermo
restando che la tassazione agevolata e quella ordinaria non avrebbero dovuto
comportare un prelievo medio inferiore al 27%; ora la legge finanziaria, nel
confermare queste disposizioni agevolative, ha abolito il vincolo della
tassazione media del 27 per cento.
Superdit (art.6)
– E’ stata confermata anche per il periodo d’imposta 2001 l’applicazione della
cosiddetta Superdit, che consente la detassazione degli utili reinvestiti;
com’è noto la legge 342/2000 ha esteso il beneficio agli investimenti
immobiliari delle imprese di servizi.
Autotrasporto (art.6)
– Con decorrenza dal periodo di imposta 2001, per le imprese iscritte all’albo
degli autotrasportatori con ammontare dei ricavi fino a 360 milioni annui è
stata introdotta una deduzione forfetaria annua di lire 300 mila per ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente peso complessivo fino a 3,5 tonnellate; com’è
noto, l’agevolazione è stata prevista per compensare la mancanza del recupero
della carbon tax sui consumi di gasolio relativo ai veicoli leggeri.
Bonus assunzioni (art.7)
– Ai datori di lavoro che nel periodo d’imposta compreso tra l’1.10.2000 e il
31.12.2003 avranno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà concesso un credito d’imposta
pari a 800 mila lire mensili per ogni lavoratore assunto; i nuovi assunti
dovranno avere età non inferiore a 25 anni e dovranno essere disoccupati da
almeno due anni; l’incremento dovrà essere realizzato rispetto al numero medio
dei lavoratori occupati nel periodo 1.10.1999 – 30.9.2000; per le assunzioni
con contratto a tempo parziale il credito spetterà in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle contrattuali.
Imprese individuali (art.9)
– Con decorrenza dal periodo d’imposta 2002 per gli imprenditori individuali è
stata introdotta la facoltà di optare per la tassazione del reddito d’impresa
applicando l’aliquota fissa Irpeg.
Nuove imprese (art.13)
– Le persone fisiche che intraprenderanno un’attività di lavoro autonomo o
d’impresa potranno avvalersi, per il periodo d’imposta in cui iniziano
l’attività e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede
il pagamento, in luogo dell’IRPEF, di un’imposta sostitutiva pari al 10 per
cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa; il beneficio è applicabile a
condizione che il reddito dichiarato non sia superiore a 60 milioni annui per
le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi; agli stessi
contribuenti è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari al 40 per
cento del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche.
Imprese marginali (art.14)
– E’ stata introdotta una tassazione forfetaria, pari al 15 per cento del
reddito imponibile, per le imprese marginali; sono definite marginali le
imprese che dichiarano ricavi non superiori ai limiti che verranno
successivamente individuati in relazione al settore di attività, e comunque non
superiori a 50 milioni di lire annue.
Irap (art.16)
– E’ stata introdotta una deduzione fiscale ai fini Irap qualora la base
imponibile non superi 350,3 milioni di lire annue.
Ici (art.18)
– Al fine di semplificare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è
stato previsto, a decorrere da quest’anno, che l’acconto sia pari al 50 per
cento dell’imposta versata l’anno precedente (in luogo del 90% dell’imposta
calcolata per i primi 6 mesi dell’anno in corso); le scadenze di versamento
dell’acconto e del saldo restano confermate nelle date rispettivamente del 30
giugno e del 20 dicembre.
Sconto accise (artt.24
e 25) – Al fine di compensare le variazioni
dei prezzi dei prodotti petroliferi, per i primi sei mesi del 2001 le
aliquote delle accise sono state ridotte; per il gasolio usato come carburante,
in particolare, l’aliquota dell’accisa è stata fissata a 739 lire/litro; per le
imprese di autotrasporto l’aliquota è ulteriormente ridotta di 100 lire/litro
per il gasolio utilizzato per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate;
peraltro allo stato attuale l’agevolazione per le imprese di autotrasporto deve
ancora essere approvata dall’Unione Europea.
Telefonini (art.31)
– Per le imprese di autotrasporto merci è stata ammessa la completa
detraibilità ai fini Iva dell’imposta relativa agli impianti di telefonia fissa
installati all’interno dei veicoli.
Controlli (art.42)
– A decorrere dall’anno 2002 è stato previsto un controllo sistematico dei
contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi; in particolare per i
contribuenti con volume di affari superiore a 50 miliardi il controllo sarà
esercitato almeno una volta ogni due anni; per gli altri contribuenti almeno
una volta ogni quattro anni.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.
140/2000
|
|
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
ALIQUOTE
IRPEF ANNO 2001
ALIQUOTA |
SCAGLIONE MENSILE |
IRPEF MENSILE |
18% |
L. 1.666.666 |
L. 300.000 |
24% |
L. 833.333 |
L. 200.000 |
32% |
L. 2.500.000 |
L. 800.000 |
39% |
L. 6.250.000 |
L.
2.437.500 |
45% |
oltre
L. 11.250.000 |
|
DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2001
REDDITO ANNUALE (mio
lit) |
DETRAZIONE ANNUALE (lire) |
Fino a 12,0 |
2.220.000 |
Da 12 a 12,3 |
2.100.000 |
Da 12,3 a 12,6 |
2.000.000 |
Da 12,6 a 15,0 |
1.900.000 |
Da 15,0 a 15,3 |
1.750.000 |
Da 15,3 a 15,6 |
1.600.000 |
Da 15,6 a 15,9 |
1.450.000 |
Da 15,9 a 16,0 |
1.330.000 |
Da 16,0 a 17,0 |
1.260.000 |
Da 17,0 a 18,0 |
1.190.000 |
Da 18,0 a 19,0 |
1.120.000 |
Da 19,0 a 30,0 |
1.050.000 |
Da 30,0 a 40,0 |
950.000 |
Da 40,0 a 50,0 |
850.000 |
Da 50,0 a 60,0 |
750.000 |
Da 60,0 a 60,3 |
650.000 |
Da 60,3 a 70,0 |
550.000 |
Da 70,0 a 80,0 |
450.000 |
Da 80,0 a 90,0 |
350.000 |
Da 90,0 a 90,4 |
250.000 |
Da 90,4 a 100,0 |
150.000 |
Oltre 100,0 |
100.000 |
S.O.
alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)
LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello
Stato (legge finanziaria 2001).
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
OMISSIS
Art. 2.
(Disposizioni in
materia di imposte
sui redditi relative
alla
riduzione delle
aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle
deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10,
comma 3-bis, primo periodo, in materia di
deduzione per l'abitazione principale, le parole:
"fino a lire
1.800.000" sono sostituite
dalle seguenti: "fino
all'ammontare
della rendita catastale
dell'unita' immobiliare stessa e
delle
relative pertinenze,"; nel
medesimo comma il secondo periodo e'
soppresso;
b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e'
sostituito
dal
seguente: "Non si
tiene conto della variazione della dimora
abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero
o
sanitari, a condizione
che l'unita' immobiliare
non risulti
locata";
c) all'articolo 11,
comma 1, concernente
le aliquote e gli
scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
1) la lettera a), relativa
al primo scaglione di reddito,
e'
sostituita dalla seguente:
"a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, e'
sostituita dalla seguente:
"b) oltre lire
20.000.000 e fino a lire 30.000.000
.... 24 per
cento, per l'anno 2001,
23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per
cento, a decorrere dall'anno
2003;";
3) nella lettera
c), relativa al terzo scaglione di reddito, le
parole: "33,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"32 per
cento a decorrere dall'anno
2001";
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di
reddito, le
parole: "39,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"39 per
cento, per l'anno 2001,
38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per
cento, a decorrere dall'anno
2003";
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di
reddito, le
parole: "45,5 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"45 per
cento, per l'anno 2001,
44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per
cento, a decorrere dall'anno 2003";
d) all'articolo 12, comma 1,
lettera b), in materia di detrazioni
per
carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"L'importo di
lire 516.000 per
l'anno 2001 e di lire 552.000 a
decorrere dal 1o gennaio 2002 e'
aumentato, rispettivamente, a lire
552.000 per l'anno 2001 e a lire
588.000 a decorrere dal 1o gennaio
2002, a condizione che
il reddito complessivo
non superi lire
100.000.000. I
predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per
l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando
la
detrazione sia relativa ai figli
successivi al primo, sempre che
il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000";
e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, anche
a
fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i
seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente non supera lire
12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 30.000.000
ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l'ammontare
complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire
100.000.000";
2) nel comma 2, all'alinea, dopo
le parole: "redditi di pensione"
sono inserite le seguenti:
"redditi di terreni per un importo non
superiore a lire 360.000";
3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale
ed
effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di
cessazione dei suoi effetti
civili" sono soppresse e le parole: "il
reddito derivante da rapporti
di lavoro dipendente
di durata
inferiore all'anno" sono sostituite
dalle seguenti: "il reddito
derivante da rapporti di
lavoro dipendente con contratti
a tempo
indeterminato di durata inferiore
all'anno";
4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:
"2-quater. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono
soltanto il reddito, non
superiore alla deduzione
prevista
dall'articolo 10,
comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle
relative pertinenze, il
reddito
derivante dai rapporti di
lavoro dipendente con contratto a tempo
determinato di durata inferiore
all'anno e il reddito derivante dagli
assegni periodici percepiti in
conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio
o di
cessazione dei suoi effetti civili,
spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera
lire 9.100.000;
b) lire 300.000,
se l'ammontare del reddito
complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire
10.000.000;
c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire
10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire
11.000.000 ma non lire
12.000.000";
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella
prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera
lire 9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
d) lire 800.000 se l'ammontare
complessivo, dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa
e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire
15.300.000;
g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire
16.000.000;
h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma
non a lire
17.000.000;
i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire
18.000.000;
l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma
non a lire
19.000.000;
m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma
non a lire
30.000.000;
n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro
autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire
60.000.000";
f) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera
b), in materia di
detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite
dalle
seguenti: "un anno";
2) al secondo periodo, le
parole: "nei sei mesi antecedenti o
successivi" sono
sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o
successivo";
3) dopo il
terzo periodo e' inserito il seguente: "In caso di
acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione
spetta a
condizione che entro tre mesi
dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per
finita
locazione e che entro un anno dal
rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abitazione principale";
4) al quarto periodo, le
parole: "il contribuente dimora
abitualmente" sono
sostituite dalle seguenti:
"il contribuente o i
suoi familiari dimorano
abitualmente";
5) dopo il quinto periodo sono
inseriti i seguenti: "Non si tiene
conto, altresi', delle
variazioni dipendenti da ricoveri permanenti
in
istituti di ricovero
o sanitari, a
condizione che l'unita'
immobiliare non
risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia
oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla
relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita
a dimora abituale, e comunque entro
due anni dall'acquisto";
6) e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Se il mutuo e'
intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi puo' fruire della
detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di
coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione
spetta a
quest'ultimo per entrambe le
quote";
g) all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera
c), in materia di
detrazioni per spese sanitarie, dopo
il nono periodo e' inserito il
seguente: "La medesima
ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo
e' consentita, con riferimento alle altre
spese di cui alla
presente lettera, nel caso in cui queste ultime
eccedano, complessivamente, il
limite di lire 30 milioni annue";
h) all'articolo 13-ter,
in materia di detrazioni per
canoni di
locazione:
1) al comma 1, lettera
a), le parole: "lire 640.000" sono
sostituite dalle seguenti:
"lire 960.000";
2) al comma 1, lettera
b), le parole: "lire 320.000" sono
sostituite dalle seguenti:
"lire 480.000";
3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A favore dei
lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari
di qualunque tipo
di contratto di
locazione di unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel
nuovo comune di residenza, a non meno di
100
chilometri di distanza
dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi tre anni,
rapportata al periodo dell'anno
durante il quale
sussiste tale
destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000,
se il reddito complessivo non supera lire 30
milioni;
b) lire 960.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni
ma non lire 60 milioni;
i) all'articolo 48-bis,
comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione del
reddito del personale
dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale intramuraria
esercitata presso studi professionali privati, le parole:
"nella
misura del 90 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella
misura del 75 per cento".
OMISSIS
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta
per
gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73
per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per
cento,
per
le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in
corso al 1o gennaio 2001, e al 53,85 per
cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo
d'imposta successivo a quello in
corso al 1o gennaio 2003,";
b) all'articolo 91,
in materia di
aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche,
le parole: "con l'aliquota del 37
per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per
cento, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 1o gennaio 2001,
e
del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 2003",
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito
d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, le parole: "nella misura
del
58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura
del
56,25 per cento,
per i proventi conseguiti a
decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 2001, e del 53,85 per cento,
per
i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 2003,";
d) all'articolo 105,
comma 5, le parole: di un
importo pari al
58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un
importo pari
al
56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e
al
53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 1o gennaio 2003,".
2. All'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 467, in materia di
imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio e di credito di
imposta sugli utili societari, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "A tale fine si considera
come
provento non assoggettato a
tassazione la quota del 47,22 per cento
di
dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere
dal
periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 45,72 per cento
delle plusvalenze e dei redditi
medesimi conseguiti a decorrere dal
periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 2003; per le
societa'
quotate, tali misure sono pari rispettivamente, all'80,56 e
all'80
per cento".
3. Per il reddito del periodo
d'imposta in corso alla data del 1o
gennaio 2001, la misura del 48,65
per cento, prevista dall'articolo
2,
comma 10, della
legge 13 maggio
1999, n. 133, in materia di
reddito d'impresa, e' ridotta al
47,22 per cento.
4. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001,
e'
ridotta dal 98
per cento al 93,5 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre
2002, e' aumentata dal 98 per cento
al
98,5 per cento; a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2003, e' aumentata dal 98
per cento al 99 per cento.
Art. 5
OMISSIS
Art. 6
(Disposizioni in materia di tassazione del
reddito di impresa)
OMISSIS
2.
All'articolo 79, comma
8, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
concernente la determinazione
del reddito
delle imprese autorizzate
all'autotrasporto, dopo il primo periodo,
e'
inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi',
una deduzione
forfetaria annua di
lire 300.000 per
ciascun
motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non
superiore a 3.500 chilogrammi".
OMISSIS
4.
All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio
1999, n. 133, dopo
le parole: "sono applicabili" sono inserite le
seguenti: "per i periodi di
imposta 1999 e 2000".
5. Al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, in materia di
riordino delle imposte sul reddito
per favorire la capitalizzazione
delle imprese, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,
il comma 3,
in materia di
applicazione
dell'aliquota ridotta, e' sostituito
dal seguente:
"3. La parte della remunerazione ordinaria di cui
al comma 1 che
supera il reddito complessivo
netto dichiarato e'
computata in
aumento del reddito
assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi
d'imposta successivi, ma non oltre
il quinto";
b) all'articolo 6,
comma 1, concernente l'applicazione
dell'aliquota ridotta
alle societa' quotate,
le parole da: "le
aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti:
"l'aliquota di cui
al comma 1 dell'articolo 1 e'
ridotta al 7 per cento".
6. Le disposizioni del comma
2 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 2000; a decorrere
dal medesimo periodo
d'imposta si
applicano le disposizioni del comma
5, fermo restando il diritto al
riporto a nuovo maturato in base
alle disposizioni previgenti.
OMISSIS
Art. 7.
(Incentivi per l'incremento
dell'occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1o ottobre
2000 e il 31
dicembre 2003 incrementano il
numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso
un credito di imposta. Sono esclusi
i soggetti di cui all'articolo 88
del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta
e' commisurato, nella misura di lire
800.000 per ciascun lavoratore
assunto e per ciascun mese, alla
differenza tra il numero
dei lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei
lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso
tra il 1o ottobre 1999
e il 30
settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il
numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e
a
tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di
lavoro
con contenuto
formativo, risulta inferiore
o pari al numero
complessivo dei lavoratori
dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1o
ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Per le
assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il
credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito
d'imposta e'
concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il
numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per
almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base
occupazionale va considerato, al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate
o
collegate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere
dal
1o ottobre 2000, ogni lavoratore
dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti
con
contratto di lavoro a
tempo parziale si
assumono nella base
occupazionale in
misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a
quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta, che
non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive ne ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e'
utilizzabile, a decorrere dal 1o
gennaio 2001, esclusivamente in
compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non
abbiano svolto attivita'
di lavoro
dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori
di handicap individuati ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati
i contratti collettivi nazionali anche con
riferimento ai
soggetti che non
hanno dato diritto
al credito
d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori previste dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n.
626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonche' dai successivi decreti
legislativi attuativi di direttive
comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un
servizio pubblico, anche gestito
da privati, comunque assegnata, il
credito d'imposta spetta limitatamente al numero di
lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello
dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano
definitivamente accertate violazioni
non
formali, e per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo
superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in
materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla
salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista
dai decreti
legislativi 19
settembre 1994, n. 626, e 14
agosto 1996, n. 494, e
loro successive
modificazioni, nonche' dai
successivi decreti
legislativi attuativi
di direttive comunitarie
in materia di
sicurezza ed igiene del
lavoro, commesse nel
periodo in cui si
applicano le disposizioni del
presente articolo e qualora siano
emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore
di
lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate.
Dalla
data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono
i
termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e
per l'applicazione delle
relative
sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal
presente articolo sono cumulabili
con altri benefici eventualmente
concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il
Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli
effetti delle disposizioni di cui
al presente articolo, identificando
la nuova occupazione generata per
area territoriale, sesso, eta' e
professionalita'.
10. Le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in
vigore per le
assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e
il
31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso
tra
il 1o gennaio 2001, e
il 31 dicembre 2003 effettuano
nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a
tempo
indeterminato da destinare a unita' produttive ubicate nei
territori
individuati nel citato articolo 4 e
nelle aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CE) n. 1260/1999,
del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' in quelle delle regioni
Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore
credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a lire
400.000 per ciascun nuovo
dipendente, compete secondo la disciplina
di
cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui
al
presente comma si
applica la regola
de minimis di cui alla
comunicazione della
Commissione delle Comunita'
europee 96/C68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente
concessi ai sensi della
predetta comunicazione purche'
non venga
superato il limite massimo di lire
180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i
soci lavoratori di societa'
cooperative sono equiparati ai lavoratori
dipendenti.
Art. 8.
OMISSIS
Art. 9.
(Tassazione del reddito d'impresa con
aliquota proporzionale)
1. Il reddito d'impresa degli
imprenditori individuali,
determinato ai
sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
puo' essere escluso dalla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e
assoggettato separatamente all'imposta sul reddito
delle persone
fisiche secondo le disposizioni dei
commi successivi.
2. L'imposta e'
commisurata al reddito
di cui al comma 1 con
l'aliquota prevista
dall'articolo 91 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, come
modificato dalla presente
legge; si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466,
come modificato dalla
presente legge, e
dell'articolo 91-bis del citato
testo unico.
3. L'imposta e'
versata, anche a
titolo d'acconto, con
le
modalita' e nei termini previsti
per il versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in
acconto e le ritenute d'acconto sui
proventi che concorrono a formare
il
reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta
ai sensi
degli articoli 92, 93 e 94 del
citato testo,unico delle imposte sui
redditi. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d'imposta puo' essere computata
in
diminuzione del
reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto, con le
regole stabilite dall'articolo 102 del
citato testo unico delle imposte sui
redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile.
L'opzione e la revoca sono
esercitate nella dichiarazione dei redditi
e hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell'accertamento si
applica l'articolo 40, primo
comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
7. Gli utili dei periodi
d'imposta nei quali e' applicato
il
regime di cui al comma 1, se
prelevati dal patrimonio dell'impresa,
costituiscono per
l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41,
comma 1, lettera e), del citato
testo unico delle imposte sui redditi
e
per essi spetta
il credito d'imposta
secondo i criteri
dell'articolo 14 di detto testo
unico, come modificato della presente
legge; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso
testo unico. A tale
fine nella dichiarazione dei redditi vanno
indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non
distribuiti dei periodi d'imposta
nei quali e' applicato il regime di
cui al comma 1 e le altre componenti
del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal
patrimonio dell'impresa a quello
personale dell'imprenditore,
al netto delle
somme versate nello
stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli
esercizi
precedenti. L'importo che supera il patrimonio si
considera prelievo
degli utili dei periodi
d'imposta successivi, da assoggettare a
tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si
considerano prelevati gli utili ancora
esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di
applicazione
del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei
commi da 7 a 9
si
applicano al titolare
dell'impresa e ai
collaboratori in
proporzione alle
quote di partecipazione agli utili determinate
secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,
anche alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In
tale caso, dette societa' sono
considerate soggetti passivi d'imposta
assimilati alle societa' di cui all'articolo
87, comma 1, lettera a),
del
citato testo unico
delle imposte sui
redditi e ad esse si
applicano, in quanto compatibili, le
relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente
articolo decorrono dal periodo
d'imposta successivo a quello in
corso al 1o gennaio 2001.
Art. 10.
OMISSIS
Art. 13.
(Regime fiscale
agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o
professionale ovvero
d'impresa, ai sensi,
rispettivamente, degli
articoli 49 e 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
possono avvalersi, per il
periodo d'imposta in cui l'attivita' e'
iniziata e per i due successivi,
di un regime fiscale agevolato che
prevede il pagamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di
lavoro autonomo o d'impresa,
determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo 79 del citato testo
unico. Nel caso
di
imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione
che:
a) il contribuente non abbia
esercitato negli ultimi tre anni
attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma
associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di
lavoro dipendente o autonomo,
escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica obbligatoria
ai fini dell'esercizio di arti o
professioni;
c) sia realizzato un ammontare
di compensi di lavoro autonomo non
superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a
lire 60 milioni per
le imprese aventi per oggetto
prestazioni di
servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto
altre attivita';
d) qualora venga
proseguita un'attivita' d'impresa
svolta in
precedenza da altro soggetto,
l'ammontare dei relativi
ricavi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del
predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per le
imprese aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120
milioni per le imprese aventi per
oggetto altre attivita';
e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi
previdenziali,
assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di
avere efficacia e il contribuente
e' assoggettato a tassazione
ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale
i
compensi o i
ricavi conseguiti superano gli importi indicati al
comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi
o i ricavi superano del 50 per cento
gli importi indicati al comma 2,
lettera c); in tale
caso sara' assoggettato a tassazione nei modi
ordinari l'intero reddito
d'impresa o di lavoro autonomo conseguito
nel periodo d'imposta.
4. I contribuenti che si
avvalgono del regime fiscale di cui al
comma 1 possono farsi
assistere negli adempimenti
tributari
dall'ufficio delle
entrate competente in
ragione del domicilio
fiscale. In tal caso,
devono munirsi di
un'apparecchiatura
informatica corredata
di accessori idonei
da utilizzare per la
connessione con il sistema
informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si
avvalgono del regime di cui al presente
articolo, e' attribuito un
credito d'imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del 40
per cento della
parte del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura,
informatica e degli accessori di cui
al
comma 4. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non
superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei
beni in locazione
finanziaria. In tale
caso il credito e'
commisurato al
40 per cento del prezzo di
acquisto ed e' liquidato
con
riferimento ai canoni
di locazione pagati in ciascun
periodo
d'imposta, fino a concorrenza
di lire seicentomila. Il credito
d'imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non
e' rimborsabile.
6. Fermi restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo
22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli
obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i
soggetti ammessi al regime agevolato previsto al
comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta
delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP e dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA),nonche'
dalle
liquidazioni e
dai versamenti periodici
rilevanti ai fini dell'IVA
previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100.
7. Ai fini contributivi,
previdenziali ed extratributari, nonche'
del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e
successive modificazioni, la
posizione dei
contribuenti che
si avvalgono del
regime previsto al comma 1 e'
valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello
stesso
comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva.
8. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il
contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti
che
hanno fruito del regime
di cui al presente articolo e per i quali
risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso
si
applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo
1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate
le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attivita'
marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano
applicabili gli
studi di settore
possono avvalersi del
regime
disciplinato nel
presente articolo a
condizione che i ricavi e i
compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non
superiore al limite individuato con appositi decreti
ministeriali,
tenuto conto delle dimensioni medie
degli operatori del settore. Tale
limite, differenziato in
relazione ai diversi settori di attivita',
non puo', comunque, essere superiore
a 50 milioni di lire.
2. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo per ricavi
e compensi si intendono i ricavi e i
compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione,
degli studi di settore
dopo aver normalizzato la posizione del
contribuente tenendo
conto delle peculiarita' delle situazioni di
marginalita', anche in riferimento agli indici di coerenza
economica
che
caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di
applicazione ai fini della ammissione al regime si fa
riferimento ai
ricavi e ai compensi conseguiti
nell'anno precedente.
3. I contribuenti
indicati al comma
1 presentano domanda
all'ufficio delle entrate competente
in ragione del domicilio fiscale
entro il mese di gennaio
dell'anno a decorrere dal quale si intende
fruire del Predetto regime.
Nell'anno 2001 la domanda e' presentata
entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono
del regime fiscale delle attivita'
marginali sono tenuti al
versamento di un'imposta
sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta sostitutiva
e'
pari al 15 per cento del reddito
di lavoro autonomo o di impresa
determinato rispettivamente ai sensi
dell'articolo 50 o dell'articolo
79
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e
successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5,
comma 4, del citato
testo unico l'imposta sostitutiva e' dovuta
dall'imprenditore.
5. Il regime fiscale delle
attivita' marginali cessa di avere
efficacia e il contribuente e'
assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale
i
ricavi o i
compensi valutati in
base agli studi di settore
applicabili nel
periodo di riferimento, prendendo a base i dati
dichiarati dal contribuente o
rettificati dall'ufficio, superano il
limite individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo
specifico settore di attivita';
b) a decorrere dallo stesso
periodo d'imposta in cui i ricavi o i
compensi conseguiti ovvero valutati
in base agli studi di settore
applicabili nel
periodo di riferimento, prendendo a base i dati
dichiarati dal contribuente o
rettificati dall'ufficio, superano il
limite, individuato nei decreti
di cui al comma 1 in relazione allo
specifico settore di attivita', del cinquanta per cento del
limite
stesso; in tal caso sara'
assoggettato a tassazione nei modi ordinari
l'intero reddito d'impresa o
di lavoro autonomo
conseguito nel
periodo d'imposta;
c) in caso di rinuncia
da parte del
contribuente mediante
comunicazione all'ufficio
delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a
decorrere dal quale si intende
rinunciare al predetto regime.
6. Fermi restando l'obbligo di
conservare, ai sensi dell'articolo
22
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi e, se
prescritti, gli
obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i
soggetti ammessi al regime agevolato previsto al
comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta
delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte dirette,
dell'IRAP e dell'IVA, nonche'
dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini
dell'IVA previsti dal
decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100.
7. I contribuenti che si
avvalgono del regime fiscale delle
attivita' marginali possono farsi
assistere negli adempimenti
tributari dall'ufficio delle entrate
competente in ragione
del
domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura
informatica corredata
di accessori idonei
da utilizzare per la
connessione con il sistema
informativo del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si
avvalgono del regime di cui al presente
articolo e' attribuito un
credito d'imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del quaranta per
cento della parte del prezzo unitario
d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui
al
comma 7. Il predetto credito e' riconosciuto per un
importo non
superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione
dei
beni in locazione
finanziaria. In tal
caso il credito e'
commisurato al
quaranta per cento
del prezzo di acquisto ed e'
liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun
periodo d'imposta, fino a
concorrenza di lire
seicentomila. Il
credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile
e non e' rimborsabile.
9. Ai fini contributivi,
previdenziali ed extratributari, nonche'
del
riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi
dell'articolo 12, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la
posizione dei contribuenti che
si avvalgono del
regime previsto dal comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare
che, ai sensi del
comma 4, costituisce
base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
10. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il
contenzioso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti
che
hanno fruito del regime
di cui al presente articolo e per i quali
risultino inesistenti le condizioni
richieste per fruire dello stesso
si
applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo
1,
commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno
o piu' decreti del Ministero delle finanze sono
dettate le disposizioni necessarie
per l'attuazione del presente
articolo.
Art. 15.
OMISSIS
Art.
16.
(Disposizioni in materia di base
imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, concernente
l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10-bis,
comma 1, dopo
il secondo periodo e'
inserito il seguente: "Sono
in ogni caso
escluse dalla base
imponibile le borse di
studio e gli altri interventi di
sostegno
erogati dalle regioni, dalle
province autonome e
dai relativi
organismi regionali per il diritto
allo studio universitario, nonche'
dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative
agli apprendisti," sono
inserite le seguenti: "ai disabili";
c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)
ad e), sono ammessi in deduzione
dalla base imponibile, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000
se la base imponibile non
supera lire
350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma
non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma
non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma
non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti
di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano la
deduzione di cui al
comma 4-bis sul valore della produzione netta
prima della ripartizione dello
stesso su base regionale.";
d) all'articolo 41, commi 2 e 3,
le parole: "per il 1998 e 1999",
ovunque ricorrano, sono soppresse;
e) all'articolo 42,
comma 7, primo periodo, le parole: "per gli
anni 1998 e 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal
1998 al 2002" e al medesimo comma, la parola:
"2000" e' sostituita
dalla seguente: "2003".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
OMISSIS
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei
versamenti ICI)
1. All'articolo 10
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, recante la disciplina
dell'imposta comunale sugli immobili, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti
indicati nell'articolo 3
devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno
in
corso in due rate delle quali la
prima, entro il 30 giugno, pari
al
50 per cento
dell'imposta dovuta calcolata
sulla base
dell'aliquota e
delle detrazioni dei
dodici mesi dell'anno
precedente. La
seconda rata deve
essere versata dal
1o al 20
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con
eventuale conguaglio sulla prima
rata versata. Il
versamento
dell'imposta puo' essere effettuato
anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini
conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella
facolta' del contribuente provvedere
al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere
entro il 30 giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: "Fino
all'anno di imposta 1999",
sono sostituite
dalle seguenti: "Fino all'anno
di imposta 2000".
OMISSIS
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi
al
consumo derivanti dall'andamento, dei prezzi internazionali
del
petrolio, a decorrere dal 1o
gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001,
le
aliquote di accisa
dei seguenti prodotti
petroliferi sono
stabilite nella sottoindicata
nusura:
a) benzina: lire
1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come
combustibile per riscaldamento:
lire 697.398 per
mille litri;
di emulsioni stabilizzate di oli da
gas ovvero di
olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al
15
per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella
combustione:
1) emulsione con
oli da gas usata come carburante: lire 474.693
per mille litri;
2) emulsione con
oli da gas usata come
combustibile per
riscaldamento: lire 474.693 per
mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile
per riscaldamento:
3.1) con olio
combustibile ATZ: lire
192.308 per mille
chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;
2) usati come
combustibile per riscaldamento:
lire 281.125 per
mille chilogrammi;
gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi
domestici di cottura di cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1
prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: lire 56,99 per metro
cubo;
2.2) per uso
riscaldamento individuale a
tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: lire 124,62 per
metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del
testo
unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
si
applicano le seguenti aliquote:
3. 1) per gli
usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per
metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
OMISSIS
Art. 25.
(Agevolazioni sul
gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1o
gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001,
l'aliquota prevista
nell'allegato I annesso
al testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e
sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le
attivita' di trasporto
merci con
veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5
tonnellate e'
ridotta di lire 100.000 per mille
litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al
comma 1 si
applica altresi' ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti
l'attivita' di
trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese
esercenti autoservizi di
competenza statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al
regolamento (CEE)
n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,
da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001,
e'
eventualmente rideterminata, a decorrere dal
30 giugno 2001,
l'aliquota di cui al
comma 1, in modo da compensare l'aumento del
prezzo di vendita al consumo del
gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal
Ministero dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, purche'
lo scostamento del
medesimo prezzo che
risulti alla fine del
semestre, rispetto al prezzo rilevato nella
prima settimana di gennaio 2001,
superi mediamente il 10 per cento in
piu' o in meno
dell'ammontare di tale
riduzione. Con il medesimo
decreto vengono altresi' stabilite le modalita' per la regolazione
contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio
di
cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31
agosto
2001, apposita
dichiarazione ai competenti
uffici del Dipartimento
delle dogane e delle
imposte indirette, con
l'osservanza delle
modalita' stabilite con il
regolamento di cui all'articolo 3, comma
13, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni.
E'
consentito ai medesimi
destinatari di presentare dichiarazione
relativa ai commi effettuati nel
primo trimestre dell'anno 2001; in
tal caso, nella successiva
dichiarazione, oltre agli
elementi
richiesti, sara' indicato l'importo residuo spettante, determinato
anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto
di
cui al comma 3.
Art. 26.
OMISSIS
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19-bis
1, comma 1,
concernente limiti alla
detrazione per alcuni beni e
servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono
aggiunte
le seguenti: "la predetta
limitazione non si applica agli impianti di
telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto";
OMISSIS
Art. 42.
(Disposizioni in
materia di controlli
dell'amministrazione
finanziaria, di rappresentanza e
assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dall'anno 2002
e' esercitato il
controllo
sostanziale e
sistematico dei contribuenti con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10
miliardi di lire. Tali controlli
saranno esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti
con
volume di affari, ricavi o
compensi non inferiore a 50 miliardi
di
lire, ed almeno
una volta ogni
quattro anni per gli altri
contribuenti. A
tale fine e'
autorizzato il potenziamento
dell'Amministrazione finanziaria nel
limite delle risorse disponibili
2. Al terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
dopo la parola:
"ufficiali" sono inserite
le seguenti: "e i sottufficiali".
OMISSIS