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Roma, 6 febbraio 2001

 

CIRCOLARE N.16/2001

OGGETTO: TRIBUTI – MANOVRA ECONOMICA 2001 – LEGGE 23.12.2000, N.388, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 29.12.2000.

 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni introdotte in materia fiscale dalla legge finanziaria 2001.

 

Irpef (art.2) – E’ stato previsto fino al 2003 il graduale alleggerimento della pressione fiscale sulle persone fisiche, attraverso la riduzione delle aliquote progressive e l’innalzamento delle detrazioni d’imposta per i redditi compresi tra 30 e 60 milioni di lire annue.

 

Irpeg (art.4) – L’attuale aliquota Irpeg del 37 per cento è stata ridotta al 36 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2001 e al 35 per cento a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2003; inoltre sono state introdotte modifiche alla misura dell’acconto d’imposta attualmente pari al 98 per cento: in particolare nel 2001 è ridotto al 93,5 per cento, mentre nel 2002 e nel 2003 la misura verrà innalzata rispettivamente al 98,5 e 99 per cento.

 

Dit (art.6) – Com’è noto, il d.lgvo 466/97 aveva introdotto una tassazione agevolata per le società che incrementano il patrimonio sociale, prevedendo che una parte del reddito, di ammontare corrispondente al rendimento teorico dell’incremento patrimoniale, fosse assoggettata all’aliquota Irpeg del 19 per cento, fermo restando che la tassazione agevolata e quella ordinaria non avrebbero dovuto comportare un prelievo medio inferiore al 27%; ora la legge finanziaria, nel confermare queste disposizioni agevolative, ha abolito il vincolo della tassazione media del 27 per cento.

 

Superdit (art.6) – E’ stata confermata anche per il periodo d’imposta 2001 l’applicazione della cosiddetta Superdit, che consente la detassazione degli utili reinvestiti; com’è noto la legge 342/2000 ha esteso il beneficio agli investimenti immobiliari delle imprese di servizi.

 

Autotrasporto (art.6) – Con decorrenza dal periodo di imposta 2001, per le imprese iscritte all’albo degli autotrasportatori con ammontare dei ricavi fino a 360 milioni annui è stata introdotta una deduzione forfetaria annua di lire 300 mila per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente peso complessivo fino a 3,5 tonnellate; com’è noto, l’agevolazione è stata prevista per compensare la mancanza del recupero della carbon tax sui consumi di gasolio relativo ai veicoli leggeri.

 

Bonus assunzioni (art.7) – Ai datori di lavoro che nel periodo d’imposta compreso tra l’1.10.2000 e il 31.12.2003 avranno incrementato il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà concesso un credito d’imposta pari a 800 mila lire mensili per ogni lavoratore assunto; i nuovi assunti dovranno avere età non inferiore a 25 anni e dovranno essere disoccupati da almeno due anni; l’incremento dovrà essere realizzato rispetto al numero medio dei lavoratori occupati nel periodo 1.10.1999 – 30.9.2000; per le assunzioni con contratto a tempo parziale il credito spetterà in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle contrattuali.

 

Imprese individuali (art.9) – Con decorrenza dal periodo d’imposta 2002 per gli imprenditori individuali è stata introdotta la facoltà di optare per la tassazione del reddito d’impresa applicando l’aliquota fissa Irpeg.

 

Nuove imprese (art.13) – Le persone fisiche che intraprenderanno un’attività di lavoro autonomo o d’impresa potranno avvalersi, per il periodo d’imposta in cui iniziano l’attività e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento, in luogo dell’IRPEF, di un’imposta sostitutiva pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa; il beneficio è applicabile a condizione che il reddito dichiarato non sia superiore a 60 milioni annui per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi; agli stessi contribuenti è attribuito un credito d’imposta di ammontare pari al 40 per cento del prezzo d’acquisto delle apparecchiature informatiche.

 

Imprese marginali (art.14) – E’ stata introdotta una tassazione forfetaria, pari al 15 per cento del reddito imponibile, per le imprese marginali; sono definite marginali le imprese che dichiarano ricavi non superiori ai limiti che verranno successivamente individuati in relazione al settore di attività, e comunque non superiori a 50 milioni di lire annue.

 

Irap (art.16) – E’ stata introdotta una deduzione fiscale ai fini Irap qualora la base imponibile non superi 350,3 milioni di lire annue.

 

Ici (art.18) – Al fine di semplificare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili è stato previsto, a decorrere da quest’anno, che l’acconto sia pari al 50 per cento dell’imposta versata l’anno precedente (in luogo del 90% dell’imposta calcolata per i primi 6 mesi dell’anno in corso); le scadenze di versamento dell’acconto e del saldo restano confermate nelle date rispettivamente del 30 giugno e del 20 dicembre.

 

Sconto accise (artt.24 e 25) – Al fine di compensare le variazioni  dei prezzi dei prodotti petroliferi, per i primi sei mesi del 2001 le aliquote delle accise sono state ridotte; per il gasolio usato come carburante, in particolare, l’aliquota dell’accisa è stata fissata a 739 lire/litro; per le imprese di autotrasporto l’aliquota è ulteriormente ridotta di 100 lire/litro per il gasolio utilizzato per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate; peraltro allo stato attuale l’agevolazione per le imprese di autotrasporto deve ancora essere approvata dall’Unione Europea.

 

Telefonini (art.31) – Per le imprese di autotrasporto merci è stata ammessa la completa detraibilità ai fini Iva dell’imposta relativa agli impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli.

 

Controlli (art.42) – A decorrere dall’anno 2002 è stato previsto un controllo sistematico dei contribuenti con volume di affari superiore a 10 miliardi; in particolare per i contribuenti con volume di affari superiore a 50 miliardi il controllo sarà esercitato almeno una volta ogni due anni; per gli altri contribuenti almeno una volta ogni quattro anni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 140/2000

 

Allegati due

 

D/d

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ALIQUOTE IRPEF ANNO 2001

 

ALIQUOTA

SCAGLIONE MENSILE

IRPEF MENSILE

18%

L.  1.666.666

L.   300.000

24%

L.    833.333

L.   200.000

32%

L.  2.500.000

L.   800.000

39%

L.  6.250.000

L. 2.437.500

45%

oltre L. 11.250.000

 

 

 

   DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2001

 

REDDITO ANNUALE

(mio lit)

DETRAZIONE ANNUALE

(lire)

Fino a 12,0

2.220.000

Da 12 a 12,3

2.100.000

Da 12,3 a 12,6

2.000.000

Da 12,6 a 15,0

1.900.000

Da 15,0 a 15,3

1.750.000

Da 15,3 a 15,6

1.600.000

Da 15,6 a 15,9

1.450.000

Da 15,9 a 16,0

1.330.000

Da 16,0 a 17,0

1.260.000

Da 17,0 a 18,0

1.190.000

Da 18,0 a 19,0

1.120.000

Da 19,0 a 30,0

1.050.000

Da 30,0 a 40,0

950.000

Da 40,0 a 50,0

850.000

Da 50,0 a 60,0

750.000

Da 60,0 a 60,3

650.000

Da 60,3 a 70,0

550.000

Da 70,0 a 80,0

450.000

Da 80,0 a 90,0

350.000

Da 90,0 a 90,4

250.000

Da 90,4 a 100,0

150.000

Oltre 100,0

100.000

 

S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2001).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

                           la seguente legge:

                           OMISSIS

                           Art. 2.

(Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  relative  alla

riduzione  delle  aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle

                            deduzioni)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  10,  comma  3-bis,  primo periodo, in materia di

   deduzione  per  l'abitazione  principale,  le parole: "fino a lire

   1.800.000"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "fino all'ammontare

   della  rendita  catastale  dell'unita'  immobiliare stessa e delle

   relative  pertinenze,";  nel  medesimo comma il secondo periodo e'

   soppresso;

   b)  all'articolo  10, comma 3-bis, il quinto periodo e' sostituito

dal  seguente:  "Non  si  tiene  conto  della variazione della dimora

abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero

o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  non  risulti

locata";

   c)  all'articolo  11,  comma  1,  concernente  le  aliquote  e gli

   scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

   1)  la  lettera  a),  relativa  al  primo scaglione di reddito, e'

sostituita dalla seguente:

   "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;";

   2)  la  lettera  b),  relativa al secondo scaglione di reddito, e'

sostituita dalla seguente:

   "b)  oltre  lire  20.000.000  e fino a lire 30.000.000 .... 24 per

cento,  per  l'anno  2001,  23  per  cento, per l'anno 2002, e 22 per

cento, a decorrere dall'anno 2003;";

   3)  nella  lettera  c), relativa al terzo scaglione di reddito, le

parole:  "33,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "32 per

cento a decorrere dall'anno 2001";

   4)  nella  lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le

parole:  "39,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "39 per

cento,  per  l'anno  2001,  38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per

cento, a decorrere dall'anno 2003";

   5)  nella  lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le

parole:  "45,5  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "45 per

cento,  per  l'anno  2001,  44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per

cento, a decorrere dall'anno 2003";

   d)  all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni

per  carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"L'importo  di  lire  516.000  per  l'anno  2001  e di lire 552.000 a

decorrere  dal  1o gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente, a lire

552.000  per  l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal 1o gennaio

2002,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non  superi lire

100.000.000.  I  predetti  importi  sono aumentati a lire 616.000 per

l'anno  2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002, quando

la  detrazione  sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che

il reddito complessivo non superi lire 100.000.000";

   e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:

   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

   "1.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o

piu'  redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta

lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche

a  fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i

seguenti importi:

   a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente non supera lire 12.000.000;

   b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

   c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

   d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

   e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

   f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

   g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

   h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

   i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

   l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

   m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

   n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

   o)  lire  950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

   p)  lire  850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

   q)  lire  750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

   r)  lire  650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

   s)  lire  550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

   t)  lire  450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

   u)  lire  350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

   v)  lire  250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

   z)  lire  150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

   aa)  lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

dipendente e' superiore a lire 100.000.000";

   2)  nel comma 2, all'alinea, dopo le parole: "redditi di pensione"

sono  inserite  le  seguenti:  "redditi di terreni per un importo non

superiore a lire 360.000";

   3) nel comma 2-ter, le parole: "il reddito derivante dagli assegni

periodici   percepiti   in   conseguenza  di  separazione  legale  ed

effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di

cessazione  dei  suoi effetti civili" sono soppresse e le parole: "il

reddito   derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di  durata

inferiore  all'anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il reddito

derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente con contratti a tempo

indeterminato di durata inferiore all'anno";

   4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente:

   "2-quater.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono

soltanto   il   reddito,   non   superiore  alla  deduzione  prevista

dall'articolo  10,  comma  3-bis,  dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  il  reddito

derivante  dai  rapporti  di  lavoro dipendente con contratto a tempo

determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli

assegni  periodici  percepiti in conseguenza di separazione legale ed

effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di

cessazione  dei  suoi effetti civili, spetta una detrazione secondo i

seguenti importi:

   a) lire 400.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera

lire 9.100.000;

   b)  lire  300.000,  se  l'ammontare del reddito complessivo supera

lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;

   c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire

10.000.000 ma non lire 11.000.000;

   d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito complessivo supera lire

11.000.000 ma non lire 12.000.000";

   5) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3.  Se  alla  formazione del reddito complessivo concorrono uno o

piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o

d'impresa  di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta

lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

   a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

   b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire

9.300.000;

   c)  lire  900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire

9.600.000;

   d)  lire 800.000 se l'ammontare complessivo, dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire

9.900.000;

   e)  lire  700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire

15.000.000;

   f)  lire  600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire

15.300.000;

   g)  lire  480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire

16.000.000;

   h)  lire  410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non a lire

17.000.000;

   i)  lire  340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non a lire

18.000.000;

   l)  lire  270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non a lire

19.000.000;

   m)  lire  200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non a lire

30.000.000;

   n)  lire  100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro

autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire

60.000.000";

   f)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  b),  in  materia di

detrazioni per oneri:

   1)  al  primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "un anno";

   2)  al  secondo  periodo,  le  parole: "nei sei mesi antecedenti o

successivi"  sono  sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente o

successivo";

   3)  dopo  il  terzo  periodo  e' inserito il seguente: "In caso di

acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la  detrazione  spetta  a

condizione  che  entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al

locatario  l'atto  di  intimazione di licenza o di sfratto per finita

locazione  e  che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia

adibita ad abitazione principale";

   4)   al   quarto  periodo,  le  parole:  "il  contribuente  dimora

abitualmente"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il contribuente o i

suoi familiari dimorano abitualmente";

   5)  dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Non si tiene

conto,  altresi',  delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti

in  istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che l'unita'

immobiliare  non  risulti  locata. Nel caso l'immobile acquistato sia

oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia, comprovata dalla

relativa  concessione  edilizia  o  atto  equivalente,  la detrazione

spetta  a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare e' adibita

a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto";

   6)  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Se il mutuo e'

intestato  ad  entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo' fruire della

detrazione  unicamente  per la propria quota di interessi; in caso di

coniuge  fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione  spetta a

quest'ultimo per entrambe le quote";

   g)  all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  c),  in  materia di

detrazioni  per  spese sanitarie, dopo il nono periodo e' inserito il

seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote

annuali  di  pari  importo  e' consentita, con riferimento alle altre

spese  di  cui  alla  presente lettera, nel caso in cui queste ultime

eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue";

   h)  all'articolo  13-ter,  in  materia di detrazioni per canoni di

locazione:

   1)  al  comma  1,  lettera  a),  le  parole:  "lire  640.000" sono

sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";

   2)  al  comma  1,  lettera  b),  le  parole:  "lire  320.000" sono

sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";

   3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

   "1-bis.  A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o

trasferiscono  la  propria residenza nel comune di lavoro o in uno di

quelli  limitrofi  nei tre anni antecedenti quello di richiesta della

detrazione,  e  siano  titolari  di  qualunque  tipo  di contratto di

locazione  di  unita'  immobiliari  adibite  ad abitazione principale

degli  stessi  e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di

100  chilometri  di  distanza  dal  precedente e comunque al di fuori

della  propria  regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni,

rapportata  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussiste tale

destinazione, nei seguenti importi:

   a)  lire  1.920.000,  se il reddito complessivo non supera lire 30

milioni;

   b)  lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni

ma non lire 60 milioni;

   i)  all'articolo  48-bis,  comma 1, lettera a-bis), concernente la

determinazione  del  reddito  del  personale  dipendente del Servizio

sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria

esercitata  presso  studi  professionali  privati,  le parole: "nella

misura  del  90  per  cento"  sono  sostituite dalle seguenti: "nella

misura del 75 per cento".

                           OMISSIS

                           Art. 4.

                  (Riduzione della aliquota IRPEG)

   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono

apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per

gli  utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "pari al 58,73

per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento,

per  le  distribuzioni  deliberate  a decorrere dal periodo d'imposta

successivo  a  quello  in  corso  al  1o gennaio 2001, e al 53,85 per

cento,  per  le  distribuzioni  deliberate  a  decorrere  dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,";

   b)  all'articolo  91,  in  materia  di  aliquota  dell'imposta sul

reddito  delle  persone giuridiche, le parole: "con l'aliquota del 37

per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per

cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001,

e  del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o

gennaio 2003",

   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai

soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "nella misura

del  58,73  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura

del  56,25  per  cento,  per  i  proventi  conseguiti a decorrere dal

periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 53,85 per cento,

per  i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso

al 1o gennaio 2003,";

   d)  all'articolo  105,  comma  5, le parole: di un importo pari al

58,73  per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari

al  56,25  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal

periodo  d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001, e

al  53,85  per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2003,".

   2.  All'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre

1997,  n.  467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione

di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l'ultimo

periodo  e'  sostituito  dal seguente: "A tale fine si considera come

provento  non  assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento

di  dette  plusvalenze  e di detto reddito conseguiti a decorrere dal

periodo  d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, e del 45,72 per cento

delle  plusvalenze  e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal

periodo  d'imposta  in  corso  al  1o  gennaio  2003; per le societa'

quotate,  tali  misure  sono pari rispettivamente, all'80,56 e all'80

per cento".

   3.  Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1o

gennaio  2001,  la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo

2,  comma  10,  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, in materia di

reddito d'impresa, e' ridotta al 47,22 per cento.

   4.  La  misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone

giuridiche,  per  il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre;.2001,

e'  ridotta  dal  98  per  cento  al  93,5  per cento; per il periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, e' aumentata dal 98 per cento

al  98,5  per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31

dicembre 2003, e' aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.

                           Art. 5

                           OMISSIS

                           Art. 6

   (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

                                     OMISSIS

2.  All'articolo  79,  comma  8, del testo unico delle imposte sui

redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22

dicembre  1986,  n.  917,  concernente  la determinazione del reddito

delle  imprese  autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo,

e'  inserito il seguente: "Per le medesime imprese compete, altresi',

una   deduzione   forfetaria   annua  di  lire  300.000  per  ciascun

motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non

superiore a 3.500 chilogrammi".

                           OMISSIS

4.  All'articolo 2, comma 11, primo periodo, della legge 13 maggio

1999,  n.  133,  dopo  le parole: "sono applicabili" sono inserite le

seguenti: "per i periodi di imposta 1999 e 2000".

   5.  Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di

riordino  delle  imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione

delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  1,  il  comma  3,  in  materia  di  applicazione

dell'aliquota ridotta, e' sostituito dal seguente:

   "3.  La  parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che

supera  il  reddito  complessivo  netto  dichiarato  e'  computata in

aumento  del  reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi

d'imposta successivi, ma non oltre il quinto";

   b)   all'articolo   6,   comma   1,   concernente   l'applicazione

dell'aliquota  ridotta  alle  societa'  quotate,  le  parole  da: "le

aliquote  di cui ai commi" fino alla fine del periodo sono sostituite

dalle  seguenti:  "l'aliquota  di  cui  al comma 1 dell'articolo 1 e'

ridotta al 7 per cento".

   6.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano a decorrere dal

periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in  corso alla data del 31

dicembre   2000;  a  decorrere  dal  medesimo  periodo  d'imposta  si

applicano  le  disposizioni del comma 5, fermo restando il diritto al

riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.

                           OMISSIS

                           Art. 7.

            (Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

   1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1o ottobre

2000  e  il  31  dicembre  2003 incrementano il numero dei lavoratori

dipendenti  con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso

un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88

del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

   2.  Il  credito  di  imposta  e' commisurato, nella misura di lire

800.000  per  ciascun  lavoratore  assunto  e  per ciascun mese, alla

differenza  tra  il  numero  dei lavoratori con contratto di lavoro a

tempo  indeterminato  rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei

lavoratori  con  contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente

occupati  nel  periodo  compreso  tra  il  1o  ottobre  1999  e il 30

settembre  2000. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il

numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e

a  tempo  determinato,  compresi i lavoratori con contratti di lavoro

con   contenuto   formativo,  risulta  inferiore  o  pari  al  numero

complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo

compreso  tra  il  1o  ottobre  1999  e  il 30 settembre 2000. Per le

assunzioni  di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il

credito  d'imposta  spetta  in misura proporzionale alle ore prestate

rispetto  a  quelle  del contratto nazionale. Il credito d'imposta e'

concesso  anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che

incrementano  il  numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per

almeno 230 giornate all'anno.

   3.  L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto

delle  diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate

o  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti

capo,  anche  per  interposta  persona,  allo  stesso soggetto. Per i

soggetti  che  assumono  la qualifica di datore di lavoro a decorrere

dal  1o  ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce

incremento  della  base  occupazionale.  I  lavoratori dipendenti con

contratto   di  lavoro  a  tempo  parziale  si  assumono  nella  base

occupazionale  in  misura  proporzionale alle ore prestate rispetto a

quelle del contratto nazionale.

   4.  Il  credito  d'imposta,  che  non concorre alla formazione del

reddito  e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta

regionale  sulle  attivita' produttive ne ai fini del rapporto di cui

all'articolo  63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e'  utilizzabile,  a decorrere dal 1o gennaio 2001, esclusivamente in

compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

   5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

   a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a 25 anni;

   b)  i  nuovi  assunti  non  abbiano  svolto  attivita'  di  lavoro

dipendente  a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori

di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

   c)  siano  osservati  i  contratti  collettivi nazionali anche con

riferimento  ai  soggetti  che  non  hanno  dato  diritto  al credito

d'imposta;

   d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza

dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.

626,  e  14  agosto  1996,  n.  494, e loro successive modificazioni,

nonche'  dai  successivi  decreti  legislativi attuativi di direttive

comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

   6.  Nel  caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un

servizio  pubblico,  anche gestito da privati, comunque assegnata, il

credito  d'imposta  spetta  limitatamente  al  numero  di  lavoratori

assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.

   7.   Qualora  vengano  definitivamente  accertate  violazioni  non

formali,  e  per  le  quali  sono  state irrogate sanzioni di importo

superiore  a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in

materia  di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla

salute  e  sulla  sicurezza  dei  lavoratori,  prevista  dai  decreti

legislativi  19  settembre  1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e

loro   successive   modificazioni,  nonche'  dai  successivi  decreti

legislativi   attuativi   di  direttive  comunitarie  in  materia  di

sicurezza  ed  igiene  del  lavoro,  commesse  nel  periodo in cui si

applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo  e qualora siano

emanati  provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore

di  lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della

legge  20  maggio  1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla

data  del  definitivo  accertamento  delle  violazioni,  decorrono  i

termini  per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del

maggiore  credito  riportato  e  per  l'applicazione  delle  relative

sanzioni.

   8.  Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili

con altri benefici eventualmente concessi.

   9.  Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad effettuare la

verifica  ed  il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui

al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per

area territoriale, sesso, eta' e professionalita'.

   10.  Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre

1998,  n.  448,  e successive modificazioni, restano in vigore per le

assunzioni  intervenute nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e

il  31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso

tra  il  1o  gennaio  2001,  e  il  31 dicembre 2003 effettuano nuove

assunzioni   di   lavoratori   dipendenti   con   contratto  a  tempo

indeterminato  da destinare a unita' produttive ubicate nei territori

individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1

del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999,

nonche' in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore

credito  d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a lire

400.000  per  ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina

di  cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui

al  presente  comma  si  applica  la  regola  de  minimis di cui alla

comunicazione  della  Commissione  delle Comunita' europee 96/C68/06,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6

marzo  1996,  e  ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente

concessi  ai  sensi  della  predetta  comunicazione purche' non venga

superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.

   11.  Ai  fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i

soci lavoratori di societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori

dipendenti.

                            Art. 8.

                           OMISSIS

                           Art. 9.

    (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)

   1.   Il   reddito   d'impresa   degli   imprenditori  individuali,

determinato  ai  sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte

sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre  1986,  n.  917,  puo'  essere  escluso dalla formazione del

reddito  complessivo di cui all'articolo 8 del medesimo testo unico e

assoggettato  separatamente  all'imposta  sul  reddito  delle persone

fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.

   2.  L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  di cui al comma 1 con

l'aliquota  prevista  dall'articolo  91  del citato testo unico delle

imposte  sui  redditi,  come  modificato  dalla  presente  legge;  si

applicano  le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18

dicembre  1997,  n.  466,  come  modificato  dalla  presente legge, e

dell'articolo 91-bis del citato testo unico.

   3.  L'imposta  e'  versata,  anche  a  titolo  d'acconto,  con  le

modalita'  e  nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul

reddito  delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in

acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare

il  reddito  di  cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi

degli  articoli  92, 93 e 94 del citato testo,unico delle imposte sui

redditi.  Si  applicano  le  disposizioni  del  decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241.

   4.  La  perdita  di  un periodo d'imposta puo' essere computata in

diminuzione  del  reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi,

ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del

citato testo unico delle imposte sui redditi.

   5. Il regime di cui al comma 1 e' applicato su opzione revocabile.

L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi

e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello

cui si riferisce la dichiarazione.

   6.  Ai  fini  dell'accertamento  si  applica  l'articolo 40, primo

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600.

   7.  Gli  utili  dei  periodi  d'imposta  nei quali e' applicato il

regime  di  cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa,

costituiscono  per  l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41,

comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi

e   per   essi   spetta   il  credito  d'imposta  secondo  i  criteri

dell'articolo 14 di detto testo unico, come modificato della presente

legge;  si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso

testo  unico.  A  tale  fine  nella  dichiarazione  dei redditi vanno

indicati  separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non

distribuiti dei periodi d'imposta nei quali e' applicato il regime di

cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.

   8.  Le  somme  trasferite  dal  patrimonio  dell'impresa  a quello

personale  dell'imprenditore,  al  netto  delle  somme  versate nello

stesso   periodo   d'imposta,   costituiscono  prelievi  degli  utili

dell'esercizio  in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi

precedenti.  L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo

degli  utili  dei  periodi  d'imposta  successivi,  da assoggettare a

tassazione in tali periodi.

   9.  In  caso  di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora

esistenti  al  termine  dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione

del regime di cui al comma 1.

   10.  Per  le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9

si   applicano   al  titolare  dell'impresa  e  ai  collaboratori  in

proporzione  alle  quote  di  partecipazione  agli  utili determinate

secondo  le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del citato testo

unico delle imposte sui redditi.

   11.  Le  disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su opzione,

anche  alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. In

tale caso, dette societa' sono considerate soggetti passivi d'imposta

assimilati alle societa' di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a),

del  citato  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  e ad esse si

applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.

   12.  Le  disposizioni  del presente articolo decorrono dal periodo

d'imposta successivo a quello in corso al 1o gennaio 2001.

                            Art. 10.

                           OMISSIS

                           Art. 13.

(Regime  fiscale  agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e

                         di lavoro autonomo)

   1.  Le  persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o

professionale  ovvero  d'impresa,  ai  sensi,  rispettivamente, degli

articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

possono  avvalersi,  per  il  periodo d'imposta in cui l'attivita' e'

iniziata  e  per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che

prevede  il  pagamento  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta sul

reddito  delle  persone  fisiche, pari al 10 per cento del reddito di

lavoro  autonomo  o  d'impresa,  determinato rispettivamente ai sensi

dell'articolo  50 o dell'articolo 79 del citato testo unico. Nel caso

di  imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico,

l'imposta sostitutiva e' dovuta dall'imprenditore.

   2.  Il  beneficio  di  cui al comma 1 e' riconosciuto a condizione

che:

   a)  il  contribuente  non  abbia  esercitato negli ultimi tre anni

attivita'  artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma

associata o familiare;

   b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera

prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto forma di

lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il caso in cui l'attivita'

precedentemente  svolta  consista nel periodo di pratica obbligatoria

ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

   c)  sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non

superiore  a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a

lire  60  milioni  per  le  imprese aventi per oggetto prestazioni di

servizi  ovvero  a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto

altre attivita';

   d)  qualora  venga  proseguita  un'attivita'  d'impresa  svolta in

precedenza  da  altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi  ricavi,

realizzati  nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento

del  predetto  beneficio,  non sia superiore a lire 60 milioni per le

imprese  aventi per, oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120

milioni per le imprese aventi per oggetto altre attivita';

   e)   siano  regolarmente  adempiuti  gli  obblighi  previdenziali,

assicurativi e amministrativi.

   3.  Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente

e' assoggettato a tassazione ordinaria:

   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale

i  compensi  o  i  ricavi conseguiti superano gli importi indicati al

comma 2, lettera c);

   b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi

o i ricavi superano del 50 per cento gli importi indicati al comma 2,

lettera  c);  in  tale  caso sara' assoggettato a tassazione nei modi

ordinari  l'intero  reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito

nel periodo d'imposta.

   4.  I  contribuenti  che si avvalgono del regime fiscale di cui al

comma   1   possono   farsi  assistere  negli  adempimenti  tributari

dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del  domicilio

fiscale.   In   tal   caso,   devono  munirsi  di  un'apparecchiatura

informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la

connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate

del Ministero delle finanze.

   5.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente

articolo,   e'  attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in

compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

nella  misura  del  40  per  cento  della  parte  del prezzo unitario

d'acquisto dell'apparecchiatura, informatica e degli accessori di cui

al  comma  4.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non

superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione

dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tale  caso  il credito e'

commisurato  al  40  per cento del prezzo di acquisto ed e' liquidato

con  riferimento  ai  canoni  di  locazione pagati in ciascun periodo

d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila.  Il credito

d'imposta  non  concorre alla formazione del reddito imponibile e non

e' rimborsabile.

   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo

22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se

prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei

corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al

comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta

delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,

dell'IRAP  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto (IVA),nonche' dalle

liquidazioni  e  dai  versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA

previsti  dal  decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,

n. 100.

   7.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche'

del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi

dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,   n.   917,   e  successive  modificazioni,  la  posizione  dei

contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime  previsto al comma 1 e'

valutata  tenendo  conto  dell'ammontare  che,  ai sensi dello stesso

comma  1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta

sostitutiva.

   8.   Per   l'accertamento,   la  riscossione,  le  sanzioni  e  il

contenzioso,  si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in

materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che

hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali

risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso

si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

   9. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze sono dettate

le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

                              Art. 14.

             (Regime fiscale delle attivita' marginali)

   1.  Le  persone fisiche esercenti attivita' per le quali risultano

applicabili  gli  studi  di  settore  possono  avvalersi  del  regime

disciplinato  nel  presente  articolo  a  condizione che i ricavi e i

compensi  del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non

superiore  al  limite  individuato con appositi decreti ministeriali,

tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale

limite,  differenziato  in relazione ai diversi settori di attivita',

non puo', comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

   2.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni contenute nel

presente  articolo  per  ricavi  e compensi si intendono i ricavi e i

compensi  minimi di riferimento determinati in base all'applicazione,

degli  studi  di  settore  dopo  aver  normalizzato  la posizione del

contribuente  tenendo  conto  delle  peculiarita' delle situazioni di

marginalita',  anche in riferimento agli indici di coerenza economica

che  caratterizzano  il  contribuente stesso. Per il primo periodo di

applicazione  ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai

ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

   3.   I   contribuenti  indicati  al  comma  1  presentano  domanda

all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale

entro  il  mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende

fruire  del  Predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda e' presentata

entro il 31 marzo.

   4.  I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attivita'

marginali   sono  tenuti  al  versamento  di  un'imposta  sostitutiva

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva

e'  pari  al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa

determinato rispettivamente ai sensi dell'articolo 50 o dell'articolo

79  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del   Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e

successive  modificazioni. Nel caso di imprese di cui all'articolo 5,

comma  4,  del  citato  testo  unico  l'imposta sostitutiva e' dovuta

dall'imprenditore.

   5.  Il  regime  fiscale  delle  attivita' marginali cessa di avere

efficacia e il contribuente e' assoggettato a tassazione ordinaria:

   a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale

i  ricavi  o  i  compensi  valutati  in  base  agli  studi di settore

applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati

dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il

limite  individuato dai decreti di cui al comma, 1, in relazione allo

specifico settore di attivita';

   b)  a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i

compensi  conseguiti  ovvero  valutati  in base agli studi di settore

applicabili  nel  periodo  di  riferimento,  prendendo  a base i dati

dichiarati  dal  contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il

limite,  individuato  nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo

specifico  settore  di  attivita', del cinquanta per cento del limite

stesso; in tal caso sara' assoggettato a tassazione nei modi ordinari

l'intero  reddito  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  conseguito nel

periodo d'imposta;

   c)  in  caso  di  rinuncia  da  parte  del  contribuente  mediante

comunicazione  all'ufficio  delle  entrate  competente in ragione del

domicilio  fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a

decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

   6.  Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo

22  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se

prescritti,  gli  obblighi  di  fatturazione  e di certificazione dei

corrispettivi,  i  soggetti  ammessi  al regime agevolato previsto al

comma  1  sono  esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta

delle  scritture  contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette,

dell'IRAP  e  dell'IVA,  nonche'  dalle liquidazioni e dai versamenti

periodici  rilevanti  ai  fini  dell'IVA  previsti  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

   7.  I  contribuenti  che  si  avvalgono  del  regime fiscale delle

attivita'   marginali   possono  farsi  assistere  negli  adempimenti

tributari  dall'ufficio  delle  entrate  competente  in  ragione  del

domicilio  fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura

informatica  corredata  di  accessori  idonei  da  utilizzare  per la

connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate

del Ministero delle finanze.

   8.  Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente

articolo   e'   attribuito  un  credito  d'imposta,  utilizzabile  in

compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

nella  misura  del quaranta per cento della parte del prezzo unitario

d'acquisto  dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui

al  comma  7.  Il predetto credito e' riconosciuto per un importo non

superiore  a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione

dei  beni  in  locazione  finanziaria.  In  tal  caso  il  credito e'

commisurato  al  quaranta  per  cento  del  prezzo  di acquisto ed e'

liquidato  con  riferimento  ai canoni di locazione pagati in ciascun

periodo  d'imposta,  fino  a  concorrenza  di  lire  seicentomila. Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile

e non e' rimborsabile.

   9.  Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonche'

del  riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi

dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986,  n.  917,  la  posizione  dei contribuenti che si avvalgono del

regime  previsto dal comma 1 e' valutata tenendo conto dell'ammontare

che,   ai   sensi  del  comma  4,  costituisce  base  imponibile  per

l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

   10.   Per   l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  e  il

contenzioso  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in

materia  di  imposte  sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che

hanno  fruito  del  regime  di cui al presente articolo e per i quali

risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso

si  applicano,  in  particolare,  le  sanzioni di cui all'articolo 1,

commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

   11.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero delle finanze sono

dettate  le  disposizioni  necessarie  per  l'attuazione del presente

articolo.

                            Art. 15.

                           OMISSIS

                           Art. 16.

          (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

   1.  Al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente

l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive, sono apportate le

seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  10-bis,  comma  1,  dopo  il  secondo periodo e'

inserito   il  seguente:  "Sono  in  ogni  caso  escluse  dalla  base

imponibile  le  borse  di  studio  e gli altri interventi di sostegno

erogati  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  e  dai  relativi

organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche'

dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

   b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), dopo le parole: "relative

agli apprendisti," sono inserite le seguenti: "ai disabili";

   c) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da

a)  ad  e),  sono  ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a

concorrenza, i seguenti importi:

   a)   lire  10.000.000  se  la  base  imponibile  non  supera  lire

350.000.000;

   b) lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma

non lire 350.100.000;

   c) lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma

non lire 350.200.000;

   d) lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma

non lire 350.300.000.

   4-ter.  I  soggetti  di  cui all'articolo 4, comma 2, applicano la

deduzione  di  cui  al  comma 4-bis sul valore della produzione netta

prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";

   d)  all'articolo 41, commi 2 e 3, le parole: "per il 1998 e 1999",

ovunque ricorrano, sono soppresse;

   e)  all'articolo  42,  comma 7, primo periodo, le parole: "per gli

anni  1998  e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal

1998  al  2002"  e al medesimo comma, la parola: "2000" e' sostituita

dalla seguente: "2003".

   2.  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a

decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a quello in corso alla

data del 31 dicembre 1999.

                            Art. 17.

                           OMISSIS

                           Art. 18.

            (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)

   1.  All'articolo  10  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

504,  recante  la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

   "2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono effettuare il

versamento  dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno

in  corso  in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari

al   50   per   cento   dell'imposta   dovuta  calcolata  sulla  base

dell'aliquota   e   delle   detrazioni   dei  dodici  mesi  dell'anno

precedente.  La  seconda  rata  deve  essere  versata  dal  1o  al 20

dicembre,   a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con

eventuale   conguaglio   sulla  prima  rata  versata.  Il  versamento

dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto

corrente  postale  con  bollettini  conformi  al modello indicato con

circolare  del  Ministero  delle  finanze.  Resta  in ogni caso nella

facolta'  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta

complessivamente  dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere

entro il 30 giugno".

   2.  Al  comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n.

488,  le  parole:  "Fino  all'anno  di imposta 1999", sono sostituite

dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".

                           OMISSIS

                           Art. 24.

  (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

   1.  Al  fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi

al  consumo  derivanti  dall'andamento, dei prezzi internazionali del

petrolio,  a  decorrere dal 1o gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001,

le   aliquote  di  accisa  dei  seguenti  prodotti  petroliferi  sono

stabilite nella sottoindicata nusura:

   a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;

   b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;

   c) olio da gas o gasolio:

   1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;

   2)  usato  come  combustibile  per riscaldamento: lire 697.398 per

mille litri;

   di   emulsioni   stabilizzate   di  oli  da  gas  ovvero  di  olio

combustibile  denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al

15  per  cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella

combustione:

   1)  emulsione  con  oli da gas usata come carburante: lire 474.693

per mille litri;

   2)   emulsione   con  oli  da  gas  usata  come  combustibile  per

riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;

   3)  emulsione  con olio combustibile denso usata come combustibile

per riscaldamento:

   3.1)   con   olio   combustibile   ATZ:  lire  192.308  per  mille

chilogrammi;

   3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;

   4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

   4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

   4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;

   e) gas di petrolio liquefatti (GPL):

   1) usati come carburante: lire 509.729 per -mille chilogrammi;

   2)  usati  come  combustibile  per riscaldamento: lire 281.125 per

mille chilogrammi;

   gas metano:

   1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;

   2) per combustione per usi civili:

   2.1)  per  usi  domestici di cottura di cibi e produzione di acqua

calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del

26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

   2.2)  per  uso  riscaldamento  individuale a tariffa T2 fino a 250

metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

   2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

   3)  per  i  consumi  nei territori di cui all'articolo 1 del testo

unico  delle  leggi  sugli  interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1978, n. 218, si

applicano le seguenti aliquote:

   3.  1)  per  gli  usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per

metro cubo;

   3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

                           OMISSIS

                           Art. 25.

(Agevolazioni   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato  dagli

                         autotrasportatori)

   1.  A  decorrere  dal  1o  gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001,

l'aliquota  prevista  nell'allegato  I  annesso  al testo unico delle

disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e

sui  consumi,  approvato  con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504,  e  successive  modificazioni,  per  il gasolio per autotrazione

utilizzato  dagli  esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci con

veicoli  di  massa  massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e'

ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

   2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si  applica altresi' ai

seguenti soggetti:

   a)  agli  enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti

l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

   b)  alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,

regionale  e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822,. al

regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e

successive  modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422;

   c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in

servizio pubblico per trasporto di persone.

   3.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, di concerto con il

Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, e'

eventualmente   rideterminata,   a  decorrere  dal  30  giugno  2001,

l'aliquota  di  cui  al  comma 1, in modo da compensare l'aumento del

prezzo  di  vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato

settimanalmente   dal   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato,  purche'  lo  scostamento  del  medesimo prezzo che

risulti  alla  fine  del  semestre, rispetto al prezzo rilevato nella

prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in

piu'  o  in  meno  dell'ammontare  di tale riduzione. Con il medesimo

decreto  vengono  altresi'  stabilite le modalita' per la regolazione

contabile dei crediti di imposta.

   4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la

compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997,  n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio

di  cui  ai  commi  1  e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto

2001,  apposita  dichiarazione  ai competenti uffici del Dipartimento

delle  dogane  e  delle  imposte  indirette,  con  l'osservanza delle

modalita'  stabilite  con il regolamento di cui all'articolo 3, comma

13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

E'  consentito  ai  medesimi  destinatari di presentare dichiarazione

relativa  ai  commi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in

tal   caso,  nella  successiva  dichiarazione,  oltre  agli  elementi

richiesti,  sara'  indicato  l'importo residuo spettante, determinato

anche  in  attuazione  delle disposizioni stabilite con il decreto di

cui al comma 3.

                              Art. 26.

                           OMISSIS

                           Art. 31.

 (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

   1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a)  all'articolo  19-bis  1,  comma  1,  concernente  limiti  alla

detrazione per alcuni beni e servizi:

   1) alla lettera g), dopo le parole: "50 per cento;", sono aggiunte

le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di

telefonia  fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il

trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto";

                           OMISSIS

                           Art. 42.

(Disposizioni    in   materia   di   controlli   dell'amministrazione

    finanziaria, di rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

   1.   A   decorrere  dall'anno  2002  e'  esercitato  il  controllo

sostanziale  e  sistematico  dei  contribuenti  con volume di affari,

ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli

saranno  esercititi almeno una volta ogni due anni per i contribuenti

con  volume  di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi

di  lire,  ed  almeno  una  volta  ogni  quattro  anni  per gli altri

contribuenti.   A   tale   fine   e'   autorizzato  il  potenziamento

dell'Amministrazione finanziaria nel limite delle risorse disponibili

   2.  Al  terzo  comma  dell'articolo  63 del decreto del Presidente

della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dopo  la  parola:

"ufficiali" sono inserite le seguenti: "e i sottufficiali".

                           OMISSIS