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Roma, 9 febbraio 2001
CIRCOLARE N.17/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – DIFFERIMENTO
TERMINI - COMUNICATO DELL’8.2.2001.
Quest’anno l’autoliquidazione
dei premi INAIL dovrà essere effettuata in due momenti
(anziché in un’unica soluzione entro il 16 febbraio):
•
entro
il 20 febbraio dovrà essere versato un acconto pari al 60% di quanto pagato lo
scorso anno;
• entro il
23 marzo dovrà essere corrisposto il saldo calcolando la regolazione del premio
per il 2000 e la rata anticipata per il 2001.
A seguito del parere contrario del Governo, l’INAIL ha quindi dovuto adottare
una soluzione intermedia rispetto alla iniziale
decisione di prorogare semplicemente di un mese l’autoliquidazione,
come richiesto dal mondo imprenditoriale alle prese dal 2001 con la nuova
tariffa dei premi. Anche la nuova delibera
dell’Istituto dovrà essere ratificata con decreto ministeriale la cui
emanazione questa volta sembra però fuori discussione, essendosi il Governo già
espresso in senso favorevole al pagamento del premio in due soluzioni.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n.9/2001
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Allegato uno |
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INAIL
DIREZIONE
CENTRALE RISCHI
Roma, 8 febbraio 2001
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Differimento
del termine dell'autoliquidazione
2000/2001.
Con
delibera presidenziale del 7 febbraio u.s. sono stati prorogati al 23 marzo 2001, limitatamente all'autoliquidazione 2000/2001, i termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del Testo Unico
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
E' stato, altresì,
stabilito che entro il 20 febbraio 2001
dovrà essere corrisposto a titolo di acconto
un importo pari al 60% del
versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione
1999/2000.
Sempre in data 7 febbraio 2001, il Consiglio dei Ministri ha adottato una conforme deliberazione, propedeutica all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro che fisserà definitivamente i nuovi termini di scadenza.
Nell'attesa, si forniscono le seguenti indicazioni.
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E VERSAMENTO
DELL'ACCONTO
L'obbligo del versamento dell'acconto:
·
compete, in via
generale, alle aziende che dovranno effettuare alla scadenza dell'autoliquidazione
2000/2001 il pagamento del premio a
titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001;
·
dovrà essere
corrisposto, limitatamente ai premi
INAIL, per le sole posizioni assicurative sulle quali è stata effettuata la
precedente autoliquidazione.
·
nel caso di pagamento rateale dovrà essere pari al 60% della prima rata.
Qualora l'acconto così determinato dovesse
risultare (per effetto di cessazione della posizione assicurativa, riduzione
delle retribuzioni presunte o analoghi motivi) superiore all'importo dovuto
alla scadenza effettiva del 23 marzo lo stesso andrà proporzionalmente ridotto.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite
il modello F24 indicando nella
sezione INAIL:
·
nel
campo codice Sede: il codice della Sede che gestisce i rapporti con il datore di
lavoro;
·
nei campi
posizione assicurativa e controcodice: il codice
ditta ed il relativo controcodice.
Tali dati possono essere rilevati dalla lettera
inviata a tutte le aziende dall'Istituto o anche dal modulo della dichiarazione delle
retribuzioni qualora il datore di lavoro ne fosse già
in possesso;
·
nel campo
numero di riferimento: il numero 902001;
·
nel campo
causale: la lettera P;
·
nel campo
importi a debito versati: la somma degli acconti determinati per ciascuna delle
posizioni assicurative dell'azienda già indicate nella suddetta lettera ,
tenuto conto, comunque, delle eventuali variazioni successivamente intervenute;
Nell'ipotesi in cui la Ditta voglia versare l'acconto del 60% anche per i contributi associativi dovranno essere compilate tante righe del modello F24 quante sono le Associazioni per le quali si vuole effettuare il pagamento, specificando nel campo "Numero di riferimento" il Codice per F24 rilevabile nell'omonima colonna del foglio delle Basi di calcolo, ove già in possesso del Datore di lavoro.
Per effetto dello
slittamento dei termini, così come sopra evidenziato, entro il 23 marzo 2001 i datori di
lavoro dovranno provvedere:
·
all'invio della
dichiarazione delle retribuzioni;
·
alla
determinazione dei premi dovuti a
titolo di regolazione 2000 e rata anticipata 2001 sulla base dei tassi e degli
altri elementi notificati dall'Istituto;
·
al versamento dell'eventuale differenza tra l'importo complessivo
determinato e l'acconto versato entro il 20 febbraio.
Sono prorogati, altresì, alla suddetta data anche i termini per la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte e/o per il pagamento in forma rateale.
Si invitano
le Unità in indirizzo a dare la massima
diffusione alle innovazioni di cui sopra, prestando la massima collaborazione
all'utenza.
IL
DIRETTORE GENERALE