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Roma, 20 febbraio 2001
CIRCOLARE N.24/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO -
RIDUZIONI ACCISA GASOLIO - CONSIGLIO ECOFIN DEL 12.2.2001.
Il Consiglio dei Ministri delle Finanze dell'Unione Europea riunitosi
il 12 febbraio 2001 ha approvato l'applicazione di regimi derogatori in materia
di accise sugli oli minerali a favore di Italia, Francia e Olanda.
La decisione consente ai tre Stati membri di mantenere fino alla fine
del 2002 gli sconti delle accise gravanti sul gasolio consumato dalle imprese
di autotrasporto merci, peraltro a condizione che nel 2002 l'agevolazione venga
sensibilmente ridimensionata.
Per quanto riguarda l'Italia viene così confermato il rimborso della carbon tax, ossia il recupero degli
aumenti di accisa fissati in conformità al protocollo di Kyoto (legge
n.448/1998), nonché l'abbattimento dell'accisa di 100 lire/litro introdotto per
bilanciare l'aumento del prezzo del gasolio. Com'è noto, quell'abbattimento è
stato previsto per il periodo settembre-dicembre 2000 (legge n.343/2000) e
successivamente è stato prorogato per il periodo gennaio-giugno 2001 (legge
n.388/2000). L'importo di 100 lire/litro è stabilito in via provvisoria; lo
sconto definitivo viene fissato con successivi decreti ministeriali sulla base
dell'andamento del costo del gasolio nei rispettivi periodi di riferimento.
Si rammenta che per usufruire delle riduzioni di cui trattasi è
necessario presentare apposita dichiarazione dei consumi agli Uffici Tecnici di
Finanza. L'agevolazione può essere richiesta sotto forma di rimborso in denaro,
oppure come credito di imposta da utilizzare in compensazione dei versamenti da
effettuare col modello unico F24. In
caso di opzione per il credito di imposta, lo stesso è utilizzabile decorsi 60
giorni dalla presentazione della domanda senza che gli uffici finanziari
abbiano sollevato obiezioni (istituto del "silenzio-assenso").
In particolare, per la fruizione delle varie riduzioni di accise, le
domande dovranno essere presentate secondo la seguente tempistica:
entro
marzo 2001 sconto sui consumi effettuati
nel periodo settembre-dicembre 2000 con veicoli di peso superiore a 3,5
tonnellate; ad oggi l'importo definitivo dello sconto non è stato determinato;
entro
giugno 2001 recupero della carbon tax,
pari a 33,26 lire/litro sui consumi effettuati nell'anno 2000 con veicoli di
peso superiore a 11,5 tonnellate;
entro
agosto 2001 sconto sui consumi effettuati
nel periodo gennaio-giugno 2001 con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate;
attualmente lo sconto è determinato in 100 lire/litro.
Le richieste dovranno essere redatte secondo le disposizioni dettate
dal DPR n.277/2000 ed illustrate nella circolare ministeriale n.125/D; risulta
peraltro imminente l'emanazione di un nuovo modello di domanda.
Con l'occasione si rammenta che il regime degli sconti sulle accise
del gasolio utilizzato dalle imprese di autotrasporto è stato confermato anche
in Francia e in Olanda. Le imprese che hanno acquistato carburante in quei
paesi potranno pertanto beneficiare dell'agevolazione. Maggiori informazioni
sull'argomento possono essere richieste agli uffici competenti a ricevere le
domande (per l'Olanda: BELASTINGDIENST/ONDERNEMINGEN BUITENLAND - POSTBUS 2865
-HL 640107 HEERLEN - Tel. 0031455736666 - Fax 0031455742800; per la Francia:
SERVICE DE REMBOURSEMENT DE LA TIPP AUX ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES - DIRECTION
INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LILLE - 5, RUE DE COURTRAI,
BP 683, 59033 LILLE CEDEX - Tel. 0033328363620 - Fax 0033320063059 - Internet
WWW.FINANCES. GOUV.FR/DOUANE).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.153/2000 e 135/2000
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D/d |
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