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Roma, 2 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 30/2001

 

OGGETTO: DOGANE – PROCEDURE SEMPLIFICATE – NUOVA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA – D.D. 7.12.2000 SU G.U. N.294 DEL 18.12.2000 – CIRCOLARE MINISTERIALE N.11/D DEL 14.2.2001.

 

Riordino della materia - Com’è noto, in materia di procedure semplificate doganali, l’articolo 4 della legge n.213/2000 (attività degli spedizionieri doganali) ha espressamente richiamato l’applicazione delle disposizioni comunitarie (articolo 76 del Codice Doganale Comunitario, artt.253 e segg. del Regolamento), demandando ad un successivo provvedimento la fissazione della disciplina sulle autorizzazioni e sulle modalità di esercizio delle procedure doganali stesse.

In attuazione di quella disposizione è stato emanato il decreto indicato in oggetto che, nel riordinare in un unico provvedimento i principi della normativa già in vigore (D.M. 11 dicembre 1992, n.548, e successive circolari applicative), ha anche introdotto alcune disposizioni di sostanziale snellimento.

In particolare il provvedimento, completando l’opera di decentramento iniziata con la circolare ministeriale n.26/2000, ha delegato tutta la materia delle procedure semplificate agli organi periferici, abolendo la competenza del Dipartimento delle Dogane (ora Agenzia delle Dogane).

 

 

Dichiarazione incompleta e dichiarazione semplificata - Accanto alla procedura di domiciliazione, il decreto ha disciplinato, coerentemente alle disposizioni del codice comunitario, la procedura della dichiarazione incompleta e quella della dichiarazione semplificata; procedure che consentono di presentare le merci all’autorità doganale sulla base di una documentazione iniziale (dichiarazione doganale compilata solo parzialmente nel caso della dichiarazione incompleta, documento commerciale nel caso della dichiarazione semplificata) che viene perfezionata successivamente, entro il termine di 30 giorni.

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni alla procedura della dichiarazione incompleta e a quella della dichiarazione semplificata è stata attribuita alla Circoscrizione doganale individuata in relazione al luogo dove sono presentate le merci. A questo riguardo si rileva che in base al nuovo decreto la presentazione delle merci può avvenire, oltrechè negli spazi doganali, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali (importatori, esportatori). Tali luoghi devono essere individuati a priori nell’autorizzazione.

 

Procedure domiciliate - Il rilascio delle autorizzazioni alle procedure domiciliate, (finora gestito, com’è noto, dai Servizi Doganali del Dipartimento delle Dogane) è stato delegato alla Direzione Compartimentale individuata in relazione alla sede legale dell’impresa richiedente. Come già in precedenza, l’autorizzazione ha validità su tutto il territorio nazionale.

Si richiama l’attenzione sull’obbligo per le imprese già titolari di procedure semplificate di richiedere una nuova autorizzazione alla competente direzione compartimentale entro il termine del 30 giugno 2002. Il mancato inoltro dell’istanza entro il predetto termine comporta la decadenza dell’autorizzazione.

Circa i soggetti beneficiari, la circolare n.11/D del 14 febbraio 2001 specifica che con il decreto in esame non vengono più fatte distinzioni in merito ai requisiti soggettivi delle imprese industriali, commerciali, agricole e quelli delle imprese che svolgono attività di intermediazione. Pertanto non potranno più essere richiesti ai soggetti intermediari ulteriori requisiti come ad es. la prevalenza dell’attività di spedizione internazionale per le imprese di spedizione.

 

Prodotti soggetti ad accise - La circolare ribadisce che i soggetti intermediari operanti in rappresentanza indiretta possono effettuare operazioni doganali in procedura domiciliata per tutte le merci di terzi proprietari, ad eccezione delle limitazioni previste all’articolo 4 del decreto. Trattasi di particolari prodotti quali armi, stupefacenti, sostanze psicotrope, prodotti radioattivi, quadri e oggetti di antiquariato, gli specimens animali e vegetali di cui alla Convenzione di Washington, i prodotti soggetti ad accise. Riguardo ai prodotti soggetti ad accise (prodotti petroliferi e alcoli), com’è noto, con la previgente normativa (da ultimo circolare n.26/2000) la limitazione non riguardava comunque gli intermediari qualora gli stessi fossero titolari del deposito fiscale. Questo aspetto, peraltro, nonostante le proteste della Confetra, è stato stravolto dal decreto di cui trattasi e anche la circolare n.11/D conferma l’interpretazione restrittiva. Della questione si fa comunque riserva di informare sugli ulteriori sviluppi cui la Confetra sta lavorando.

Per quanto concerne i luoghi designati per l’arrivo e la partenza delle merci in procedura domiciliata gli stessi dovranno essere individuati secondo le previgenti modalità. Nessuna novità è inoltre intervenuta circa la prestazione della garanzia.

 

CAD - Si rileva infine che il decreto introduce disposizioni specifiche sui CAD, i Centri di Assistenza Doganale istituiti da spedizionieri doganali, siano essi liberi professionisti quanto dipendenti delle imprese di spedizione. In particolare i CAD vengono ammessi alle procedure semplificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 213/2000 i CAD possono utilizzare la procedura domiciliata anche presso i luoghi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali. Tale facoltà è prevista anche a favore di altri soggetti che potranno essere appositamente abilitati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.132 e 67/2000

 

Allegati due (I modelli di istanza per il rilascio delle autorizzazioni alle procedure semplificate sono a disposizione presso la segreteria della Confetra)

 

D/d

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G.U. N.294 DEL 18.12.2000 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2000

Autorizzazioni e modalita' delle procedure semplificate.
                        IL DIRETTORE GENERALE
       DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e
quella  alla  procedura  e  della  dichiarazione  semplificata di cui
all'art.  76,  paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana
competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto
dell'operazione.
  2.   L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art.  76,  paragrafo  1,  lettera  e),  del  regolamento (CEE) n.
2913/92  del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza
di  parte,  al  soggetto  richiedente,  dal direttore compartimentale
competente   in  relazione  alla  sede  legale  del  richiedente.  Le
procedure   semplificate   particolari  per  il  regime  di  transito
comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte:
    a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;
    b) per  il  transito  interno, dal direttore della circoscrizione
doganale;
territorialmente  competente  in  relazione  alla  sede operativa del
richiedente,  alle  condizioni  e nei termini di cui agli articoli da
397  a  411  del  regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993.
  3.  L'  autorizzazione  rilasciata dal direttore compartimentale ha
validita' sull'intero territorio nazionale.
  4.  L'ammissione  dei  C.A.D.  (Centri di assistenza doganale) alle
procedure  di  cui  ai  precedenti commi e' contenuta, se richiesta e
ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal  direttore  generale  del  Dipartimento  delle dogane, ai sensi e
secondo   le   modalita'  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze
11 dicembre 1992, n. 549.
  5.  I  C.A.D.  ammessi  alla  procedura di domiciliazione di cui al
precedente   comma   2,   operano   nell'ambito   territoriale  della
circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.
                               Art. 2.
  1. I soggetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'art. 1, commi
1  e  2,  devono  soddisfare i requisiti e le condizioni previsti dal
regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. Il
requisito  di  cui  alla  legge  31 maggio 1965, n. 575, e successive
modifiche,  puo' risultare dal certificato camerale o dal certificato
rilasciato dalla competente prefettura.
  2.  Oltre  che  nei  casi  in  cui  non  ricorrono i requisiti o le
condizioni  prescritti  dalle  norme  di  cui  al  precedente  comma,
l'autorizzazione non e' concessa nelle seguenti ipotesi:
    a) il  dichiarante  procede  solo saltuariamenie ad operazioni di
scambio di merci con l'estero;
    b) il  dichiarante  o,  per  le  persone  giuridiche,  il  legale
rappresentante,   ha   commesso   un'infrazione  grave  o  infrazioni
reiterate.
  Ai fini del presente provvedimento si intende per:
    infrazione  grave:  la  condanna  per  un  delitto previsto dalla
normativa  doganale  o  fiscale  ovvero  da  ogni  altra legge la cui
applicazione  sia  demandata alle dogane, nonche' per uno dei delitti
non  colposi  previsti  dal  titolo  II  del libro secondo del codice
penale;
    infrazioni  reiterate:  l'aver  commesso,  nell'arco del triennio
precedente  alla  data  dell'istanza,  un  numero  di violazioni alla
normativa  doganale.  superiore  a  tre,  di  importo,  per  ciascuna
infrazione, non inferiore a 2.000 euro.
  3. La procedura autorizzatoria e' sospesa, in attesa della sentenza
definitiva,  in  caso  di imputazione per uno dei delitti previsti al
primo  trattino, lettera b) del comma precedente o in caso di mancata
definizione delle sanzioni per infrazioni reiterate.
                               Art. 3.
  1.  Le  istanze relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 1,
comma  1,  devono  essere  redatte,  secondo  i  modelli  di cui agli
allegati  A  e  B,  a  nome  del  soggetto  che  intende  agire  come
dichiarante  e  sottoscritte dallo stesso o da un suo rappresentante.
Le  stesse  devono  contenere  l'esplicito impegno a fornire apposita
garanzia  globale, determinata dal ricevitore competente in relazione
al  luogo  in  cui sono svolte le operazioni doganali e rapportata ai
diritti  doganali gravanti sulle merci, a meno che il dichiarante non
benefici dell'esonero dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei
limiti   previsti   nella   relativa   autorizzazione.  Nel  caso  di
dichiarazione   incompleta,  l'istanza  deve  contenere  l'impegno  a
comunicare   all'ufficio  doganale  competente  le  indicazioni  o  a
presentare  i  documenti  mancanti entro il termine massimo di trenta
giorni  dalla  data  di accettazione della dichiarazione. Nel caso di
dichiarazione   semplificata,   essa   deve   contenere  l'impegno  a
presentare  all'ufficio  doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni   dalla   data   di   accettazione   della  dichiarazione,  la
dichiarazione  complementare.  Le  istanze  devono  essere  trasmesse
direttamente     all'ufficio     competente     per    il    rilascio
dell'autorizzazione.
  2.  L'istanza  relativa all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma
2,  deve  essere  redatta secondo il modello di cui all'allegato C, a
nome  del  soggetto che intende agire come dichiarante e sottoscritta
dallo  stesso  o  da  un suo rappresentante. La stessa deve contenere
l'esplicito impegno a prestare apposita garanzia globale, determinata
dal ricevitore competente in relazione al luogo in cui sono svolte le
operazioni  doganali  e rapportata ai diritti doganali gravanti sulle
merci,  a  meno  che  il  dichiarante  non  benefici dell'esonero dal
prestare  cauzione  ai  sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente
della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e nei limiti previsti nella
relativa  autorizzazione.  Essa  deve contenere, inoltre, l'impegno a
presentare  all'ufficio  doganale, entro il termine massimo di trenta
giorni  dalla  data  di accettazione della dichiarazione, la relativa
dichiarazione complementare. L'istanza deve essere trasmessa, tramite
la  direzione  della  circoscrizione  doganale ove e' ubicata la sede
legale    dell'impresa    richiedente,    alla   relativa   direzione
compartimentale  delle  dogane  e  II.  II.  e,  per conoscenza, alla
direzione di ogni circoscrizione doganale interessata in relazione ai
luoghi prescelti per l'arrivo e la partenza delle merci.
                               Art. 4.
  1.  Le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi dell'art. 1, comma 1,
secondo  il  modello di cui agli allegati A1 e B1, possono riguardare
le  merci  di  ogni  natura, ferma restando l'osservanza di eventuali
vincoli o restrizioni previsti dalle norme in vigore.
  2.  L'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, secondo il modello
di cui all'allegato C1, puo' riguardare:
    tutte  le  merci facenti parte del ciclo produttivo/commerciale o
comunque  ad  esso  attinenti se rilasciata alle imprese commerciali,
industriali ed agricole;
    tutte   le  merci  di  terzi  proprietari  con  esclusione  delle
seguenti:   armi   e   materiali  di  armamento  di  cui  al  decreto
ministeriale  28 ottobre  1993;  stupefacenti  e sostanze psicotrope;
prodotti   radioattivi;   quadri  ed  oggetto  di  antiquariato;  gli
esemplari  (specimens)  di  cui  al regolamento (CE) n. 2307/97 della
Commissione  del  18 novembre  1997,  relativo  alla  convenzione  di
Washington;  prodotti  soggetti  ad  accise  di  cui  all'art.  1 del
decreto-legge  30 agosto  1993,  n. 331, come definiti negli articoli
17,  25 e 27 del decreto-legge citato convertito con legge 29 ottobre
1993, n. 427, se rilasciata ai soggetti intermediari.
  3.  L'elenco  delle merci escluse, di cui al comma precedente, puo'
essere modificato con provvedimento della direzione generale.
                               Art. 5.
  1.  L'autorizzazione  alla dichiarazione incompleta di cui all'art.
1, comma 1, contiene, oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del  titolo  IX  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio   1993,  anche  l'indicazione  dell'importo  della  garanzia
globale  da  prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine  entro  il  quale  debbono essere comunicate le indicazioni o
presentati i documenti mancanti.
  2. L'autorizzazione alla dichiarazione semplificata di cui all'art.
1,  comma 1, contiene oltre a tutti gli elementi di cui alla parte I,
del  titolo  IX  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione del
2 luglio   1993,  anche  l'indicazione  dell'importo  della  garanzia
globale  da  prestare in relazione al regime doganale prescelto ed il
termine  entro  il  quale  deve  essere  presentata  la dichiarazione
complementare.
  3.   L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art. 1, comma 2, specifica:
    a) i regimi doganali;
    b) il riferimento alle merci;
    c) il  luogo  di arrivo e di partenza delle merci presso il quale
sono tenute le apposite scritture di cui ai pertinenti articoli della
parte  I  -  titolo  IX e della parte II - titolo II, del regolamento
(CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993;
    d) la dogana competente per gli accertamenti ed i controlli.
  4.   Con   l'autorizzazione   si  demandano  alla  direzione  della
circoscrizione  doganale competente in relazione al luogo in cui sono
svolte le operazioni doganali:
    a) le modalita' di preavviso;
    b) le   modalita'   di  iscrizione  delle  merci  nelle  apposite
scritture, in conformita' con le norme comunitarie;
    c) il  momento  in  cui  l'operatore  puo'  accedere  al carico e
disporre  delle  merci  ovvero spedire le merci verso Paesi terzi, in
conformita' con le norme comunitarie;
    d) il  termine,  non  superiore  a  trenta  giorni  dalla data di
accettazione della dichiarazione doganale, entro il quale deve essere
presentata la dichiarazione complementare;
    e) le   modalita'   relative  al  suggellamento  dei  colli,  dei
contenitori,  dei  veicoli stradali e dei carri ferroviari contenenti
le merci in uscita dal territorio doganale;
    f) le  istruzioni  operative di gestione dell'autorizzazione, ivi
compresa  la  possibilita'  di  ricorrere al prestampaggio del timbro
ufficiale   conforme   al  fac-simile  di  cui  all'allegato  62  del
regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della Commissione del 2 luglio 1993,
presso  una tipografia autorizzata direttamente dalla direzione della
circoscrizione   doganale   competente  ed  ogni  altra  prescrizione
relativa allo specifico regime.
  5.  Il  ricevitore della dogana competente in relazione al luogo di
svolgimento  delle  operazioni  doganali  determina  l'importo  della
garanzia globale rapportata ai diritti doganali gravanti sulle merci,
a  meno  che  il  dichiarante  non benefici dell'esonero dal prestare
cauzione  ai  sensi  dell'art.  90  del  decreto del Presidente della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  e  nei  limiti previsti nella
relativa autorizzazione.
 
                               Art. 6.
  1.  Le autorizzazioni di cui all'art. 1 sono revocate ove vengano a
cessare  i  requisiti  o  le condizioni in base alle quali sono state
emesse  o vengano commesse infrazioni gravi o reiterate come definite
dal  precedente  art.  2,  comma  2,  o  si versi nell'ipotesi di cui
all'art. 2, comma 3.
  2. Il provvedimento di revoca e' adottato dall'autorita' competente
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  di cui al precedente comma.
L'autorita'  doganale  puo'  rinunciare  a  revocare l'autorizzazione
nell'ipotesi in cui il beneficiario si conformi ai propri obblighi in
un termine stabilito.
  3.  Qualora si rilevino inadempimenti, inosservanze o irregolarita'
nella gestione dell'autorizzazione, l'autorita' preposta al controllo
la  sospende  in  via provvisoria ed informa tempestivamente, ai fini
della  ratifica  del  provvedimento, l'autorita' che l'ha rilasciata.
Questa,  se  ratifica  il  provvedimento  non puo' sospenderla per un
periodo superiore a sei mesi.
                               Art. 7.
  1.  Il soggetto autorizzato alla procedura di cui all'art. 1, commi
1  e  2, deve conformarsi agli obblighi ed alle condizioni prescritti
dalle  disposizioni  del  regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione
del  2 luglio  1993,  in relazione allo specifico regime autorizzato,
nonche'  alle  prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata.
Il  soggetto e' tenuto, inoltre, a comunicare all'autorita' doganale,
che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  ogni  variazione  intervenuta
rispetto  alla  situazione  in  base  alla  quale  la stessa e' stata
rilasciata.
                               Art. 8.
  1.  Le  merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata
di  cui  all'articolo  1,  comma 1, possono essere presentate, per il
compimento  dell'operazione  doganale,  oltre  che  negli spazi e nei
luoghi  indicati  dall'art.  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 gennaio  1973,  n.  43,  anche nei luoghi, magazzini o
depositi   dei  soggetti  per  conto  dei  quali  vengono  svolte  le
operazioni doganali.
  2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di domiciliazione
di  cui  all'art.  1,  comma  2, vengono ricevute nei luoghi previsti
nell'autorizzazione  ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono
anche essere situati negli spazi doganali quando le operazioni, avuto
riguardo alla natura dell'attivita' esercitata ed all'interesse degli
operatori  economici,  non  pregiudichino i compiti di vigilanza e di
controllo dell'ufficio doganale.
                               Art. 9.
  1.  Le integrazioni e le variazioni dei luoghi di arrivo e partenza
delle   merci   relative   all'autorizzazione   alla   procedura   di
domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concesse:
    a) dalla  direzione  compartimentale delle dogane e delle II. II.
nel  caso  in  cui  i  luoghi  per  cui  si richiede l'estensione del
beneficio  non  rientrino nella competenza territoriale della o delle
circoscrizioni doganali gia' designate;
    b) dalla  direzione  della circoscrizione doganale competente nel
caso in cui i luoghi per cui si richiede l'estensione rientrino nella
competenza territoriale della stessa gia' designata.
  2.   I   provvedimenti   di  voltura  relativi  alla  procedura  di
domiciliazione di cui all'art. 1, comma 2, sono concessi dalla stessa
autorita' che ha emanato l'autorizzazione.
  3.  Le  integrazioni  e  le variazioni, diverse da quelle di cui ai
precedenti  commi,  sono  concesse con apposito provvedimento emanato
dalla   direzione   della  circoscrizione  doganale  territorialmente
competente in relazione al luogo di arrivo e partenza delle merci.
                              Art. 10.
  1.   Restano   ferme   le   disposizioni  vigenti  concernenti  gli
adempimenti ed i controlli di competenza degli uffici doganali.
                              Art. 11.
  1.  La  direzione  generale del Dipartimento delle dogane e II. II.
puo'   prevedere,   in   relazione   allo  sviluppo  delle  procedure
informatizzate, che la concessione dell'autorizzazione alla procedura
di  domiciliazione  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  sia subordinata
all'impegno  da  parte  del  richiedente  a  presentare  i dati delle
dichiarazioni su supporto magnetico o per via telematica.
                              Art. 12.
  1.  Le  autorizzazioni  alla  procedura  di  domiciliazione  di cui
all'art.  1, comma 2, rilasciate anteriormente alla data del presente
provvedimento,  in  corso  di  validita',  saranno adeguate secondo i
criteri  di  cui  agli articoli precedenti entro il 30 giugno 2002. A
tal  fine,  i  soggetti  interessati  a  mantenere il beneficio della
procedura  di  domiciliazione  dopo  quella  data,  devono  inoltrare
istanza  alla  direzione compartimentale delle dogane e delle II.II.,
secondo  le modalita' ed i criteri di cui al precedente art. 3, comma
2. Il mancato inoltro dell'istanza entro la data predetta comporta la
decadenza dell'autorizzazione.
  2.  I  C.A.D.  gia'  istituiti,  che  intendono essere ammessi alle
procedure  semplificate  di  cui  all'art.  1,  commi  1  e 2, devono
presentare  apposita istanza alla direzione generale del Dipartimento
delle dogane e II. II.
                              Art. 13.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  provvedimento  hanno effetto a
decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello della sua
pubblicazione.
    Roma, 7 dicembre 2000
                                       Il direttore generale: Guaiana

 

 

 


Agenzia delle Dogane

CIRCOLARE 11/D                                                                                                                  

Roma,  14 FEB 2001

Direzione Centrale dei Servizi Doganali

DIV. VII - PROT.  1176

ALLEGATI: 8

 

                                                                                  Alle Direzioni Compartimentali

                                                                                   ’Agenzia delle Dogane

                                                                                                          LORO SEDI

                                                                                  Alle Direzioni Circoscrizionali

                                                                                  dell’Agenzia delle Dogane

                                                                                                         LORO SEDI

 

OGGETTO: Disposizioni di attuazione del Decreto 7 dicembre 2000 - Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate.

 

                                               e, p.c.                          A tutte le Divisioni

                                                                                  della Direzione Centrale

                                                                                  dei Servizi Doganali

                                                                                                          SEDE

                                                                                                      

                                                                                  All’Ufficio del Direttore Centrale

                                                                                  degli Affari Generali, del Personale

                                                                                  e dei Servizi Informatici e Tecnici

                                                                                                            SEDE

                                                                                                         

                                                                                              All’Ufficio del Direttore Centrale

                                                                                  per l’Imposizione Indiretta sulla

                                                                                  Produzione e sui Consumi

                                                                                                             SEDE

 

            In attuazione della Legge 25 luglio 2000, n. 213, è stato emanato il Decreto 7 dicembre 2000, che entra in vigore il 16 febbraio p.v., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000, con il quale sono state disciplinate le procedure autorizzatorie e le modalità di esercizio delle procedure semplificate di cui all’art. 76 del Reg. (CEE) 2913/92, nonché il rilascio delle medesime  ai Centri di Assistenza Doganale - C.A.D. -.

            Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche relative alla procedura del rilascio, al possesso dei requisiti previsti ed alla validità dell’autorizzazione.

            In particolare:

- all’art.1 è stato individuato l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione alle procedure in argomento: il Direttore della Dogana per la  dichiarazione incompleta e semplificata; il Direttore Compartimentale per la procedura di domiciliazione;

- sempre all’art. 1 è stata prevista la possibilità, per i Centri di Assistenza Doganale,  di ottenere la procedura di domiciliazione contestualmente alla loro costituzione;

- all’art. 2 sono stati definiti, con esplicito richiamo alla vigente normativa comunitaria, i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per ottenere le autorizzazioni alle procedure semplificate, ed è stato modificato  l’ammontare delle sanzioni subite  nel triennio precedente che preclude il rilascio dell’autorizzazione  per la dichiarazione semplificata e per la procedura domiciliata;

- all’art.3 sono stati richiamati gli elementi e le modalità di compilazione delle istanze e delle autorizzazioni, secondo un fac-simile di modello; per effetto della modifica dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Doganali, il termine massimo entro il quale possono essere presentate le dichiarazioni complementari è stato portato ad un mese, come peraltro già previsto dalla normativa comunitaria;

- all’ art. 8 è stata prevista la possibilità per le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di essere presentate anche presso i luoghi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

            Ciò premesso, si forniscono, le seguenti disposizioni:

A) DICHIARAZIONE INCOMPLETA E DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA

            La competenza al rilascio di entrambe le autorizzazioni è demandata al Direttore della Dogana Principale, individuato in relazione al luogo ove sono presentate le merci. I  requisiti e le condizioni per l’ottenimento delle autorizzazioni sono quelli previsti dal Reg. (CEE) 2454/93, agli articoli pertinenti in base al regime doganale oggetto dell’operazione.

            Le istanze relative devono essere presentate direttamente all’ufficio competente al rilascio dell’autorizzazione. Con l’occasione, in riferimento al disposto di cui all’art. 2 del decreto,  si precisa che per la procedura della dichiarazione incompleta non sono richiesti specifici requisiti soggettivi - come peraltro si evince dallo schema di istanza di cui all’allegato A del decreto medesimo -, mentre per la procedura della dichiarazione semplificata i requisiti soggettivi, ad eccezione di quello di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche, coincidono con quelli contemplati  per la procedura domiciliata. Si segnala, pertanto, che la dichiarazione sostitutiva contenuta nel relativo schema di istanza, all’allegato B del decreto, dovrà essere analoga a quella di cui all’allegato C.

            Le autorizzazioni possono riguardare merci di ogni natura - ferma restando, ovviamente, l’osservanza di eventuali vincoli o restrizioni previsti dalle norme vigenti -.

            Nel rilasciare l’autorizzazione la Dogana avrà cura di accertarsi che le merci siano ripetitive e di facile riconoscimento, e che nell’attuazione della procedura non ci siano possibilità di abusi e frodi.

            Le merci, oltre  che negli spazi e nei luoghi previsti all’art. 17 del Testo Unico delle Leggi Doganali, possono essere presentate anche presso i luoghi degli operatori per conto dei quali vengono svolte le operazioni doganali.

            Copia delle autorizzazioni deve essere inviata per conoscenza alla Direzione Circoscrizionale competente.

            Null’altro è innovato rispetto alla procedura precedentemente attuata.

             Per  la normativa di riferimento cfr. allegati  1 e 2.

B) PROCEDURA DI DOMICILIAZIONE

1. COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA NUOVA DISCIPLINA

La competenza al rilascio dell’autorizzazione alla procedura di domiciliazione è demandata al Direttore Compartimentale individuato in relazione alla sede legale dell’operatore interessato ed ha validità, salvo quanto previsto per i Centri di Assistenza Doganale,  su tutto il territorio nazionale.

Al Direttore Compartimentale è stata pure demandata la competenza al rilascio del provvedimento di voltura dell’autorizzazione, nonché quella alla ratifica del provvedimento di sospensione ed alla revoca dell’autorizzazione medesima.

Anche per l’autorizzazione alla procedura domiciliata è stato previsto uno schema standard di istanza, come da allegato C del decreto.

All’autorizzazione  verrà attribuito un numero progressivo preceduto dalla sigla della città ove ha sede la Direzione Compartimentale competente,  seguito dalla sigla IM,  se trattasi di impresa industriale, commerciale ed agricola ed SR se trattasi di soggetto intermediario.

Presso ogni Direzione Compartimentale sarà istituita una banca dati dei soggetti beneficiari, contenente i principali elementi che caratterizzano l’autorizzazione. Al riguardo la scrivente si riserva di fornire in seguito, per uniformità di indirizzo, indicazioni specifiche sui dati da gestire e sul  programma da utilizzare.

2. ASPETTI  RILEVANTI

Premesso quanto sopra, si forniscono talune disposizioni e precisazioni in merito ai punti di seguito descritti.

(1)                Soggetti beneficiari: imprese industriali, commerciali ed agricole; imprese che svolgono attività di intermediazione. Con il decreto in esame sono state confermate le due categorie di soggetti che possono richiedere il beneficio della procedura domiciliata, senza distinzioni in merito ai requisiti soggettivi, che  risultano quelli di cui all’art. 2 dello stesso decreto.

I soggetti intermediari, agenti in rappresentanza indiretta (a nome proprio e per conto di terzi), possono effettuare operazioni doganali per tutte le merci di terzi proprietari, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 4 comma 2 del decreto.

Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.

(2)                Certificazioni attestanti i requisiti soggettivi: all’istanza dovrà essere allegato il certificato camerale, attestante l’inesistenza di procedure esecutive e concorsuali, nonché del requisito di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche. Per gli altri requisiti (art. 2, comma 2, del decreto), è possibile ricorrere all’istituto  della dichiarazione sostitutiva (si richiamano, in proposito, le disposizioni di cui alla nota prot. 1387/VII/SD del 27.6.2000).  Si rammenta, inoltre, che i requisiti soggettivi devono essere posseduti, e quindi attestati, da ciascun legale rappresentante.

(3)                Regimi doganali: sono ammessi tutti i regimi doganali, tranne che per i soggetti intermediari, agenti in rappresentanza indiretta (in nome proprio e per conto di terzi), che non possono effettuare operazioni in regime di perfezionamento attivo e/o passivo (comprese riesportazione e reimportazione), nonché in regime di ammissione temporanea e trasformazione sotto controllo doganale.

Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.

(4)                Merci: ferme restando le esclusioni previste dall’art. 4, comma 2, si precisa che i prodotti soggetti ad accisa sono ammessi al beneficio per tutti i regimi doganali previsti, qualora il soggetto autorizzato risulti titolare di deposito fiscale o di deposito doganale, in regime di deposito fiscale, ed essere abilitato alla produzione o al commercio di tali prodotti.   

Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.

(5)                Luoghi: i luoghi designati per l’arrivo e/o la partenza delle merci in procedura domiciliata dovranno essere individuati secondo le modalità già previste.

      Il beneficiario può attestare di avere la disponibilità dei luoghi ed utilizzare la dichiarazione sostitutiva, ferma restando, la revoca dell’autorizzazione in caso di dichiarazione mendace.

      E’ prevista la possibilità di presentare le merci secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 25 luglio 2000, n. 213: in tal caso le istanze relative devono essere preventivamente inviate al Direttore dell’Agenzia delle Dogane, per la valutazione dei requisiti necessari, ai fini dell’abilitazione del soggetto.

      Dogana di controllo: per  favorire, per quanto possibile, snellimenti operativi, le Direzioni Circoscrizionali, nell’ambito di competenza di cui all’art. 6 del T.U.L.D., a fronte di particolari esigenze del beneficiario e su motivata richiesta dello stesso, potranno disporre deroghe in ordine all’individuazione dell’ufficio doganale territorialmente preposto ai relativi controlli  (che potrà essere anche una Sezione Doganale).

Non sono state apportate innovazioni rispetto alla precedente normativa.

      Pare opportuno evidenziare, peraltro, che in base all’art. 5, comma 4, del decreto le Direzioni Circoscrizionali provvedono direttamente a stabilire taluni aspetti operativi e gestionali della procedura, ivi compresa, tra l’altro, l’autorizzazione della tipografia fiduciaria per il prestampaggio del timbro ufficiale di cui all’allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93.

            In ordine, invece, all’attività di controllo, fermo restando quanto disposto dall’art. 10 del decreto, si ritiene di dover porre l’accento sulla necessità di  incrementare e rendere più efficaci i controlli fisici delle merci successivamente al preavviso, che potranno essere graduati, sia con riferimento alla tipologia delle merci, che al profilo degli operatori. Si allegano, ad ogni buon fine, alcuni prospetti dai quali si può ricavare il numero di autorizzazioni attualmente attive sul territorio nazionale, la percentuale di operazioni effettuate in procedura domiciliata rispetto al totale delle operazioni doganali, nonché la percentuale di controlli documentali sulle dichiarazioni doganali in procedura domiciliata selezionate dal circuito doganale di controllo (allegato n. 3).

            Con riferimento, infine, a quanto previsto all’art. 11 del decreto, nella previsione di una eventuale obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi informatici da parte degli operatori beneficiari di procedura domiciliata, pare opportuno che venga svolta, presso i medesimi, una adeguata opera di sensibilizzazione ed informazione circa tale linea di indirizzo.

3. ITER DEL PROCEDIMENTO; INTEGRAZIONI E MODIFICHE

Le istanze, secondo l’art. 3, comma 2, vanno indirizzate alla Direzione Compartimentale competente in relazione alla sede legale dell’impresa, tramite la dipendente Direzione  Circoscrizionale (anche nell’eventualità, pertanto, che  nel relativo ambito territoriale non vi siano luoghi di arrivo e partenza delle merci), e, per conoscenza, a tutte le Direzioni Circoscrizionali nel cui ambito territoriale siano ubicati i predetti luoghi.

La Direzione Circoscrizionale, competente in base alla sede legale del richiedente, procederà ad istruire l’istanza sotto il profilo dei requisiti soggettivi,  con i previsti adempimenti di carattere amministrativo (cfr.anche, in proposito, la circ. min. n. 172/D, prot. 5596/II/AGP del 27 settembre 2000, in merito ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive), oggettivi, e sulle  merci da ammettere o meno alla procedura.

Qualora  per i luoghi da autorizzare siano interessate altre Direzioni Circoscrizionali, quest’ultime procederanno ai sopralluoghi di loro competenza e alle valutazioni sulla sussistenza dei requisiti oggettivi, e comunicheranno le risultanze alla Direzione Circoscrizionale competente all’istruttoria. Tale Direzione, raccolti i dati necessari a completare l’istruttoria, formalizzerà una “Proposta di autorizzazione” utilizzando il fac-simile di modello (allegato n. 4).

La Direzione Compartimentale, ricevuta l’istanza corredata dalla prescritta documentazione e dall’istruttoria di pertinenza, procederà, dopo accurato esame ed eventualmente interessando  le altre Direzioni Compartimentali, ove nulla osti, al rilascio dell’autorizzazione.

I provvedimenti di autorizzazione, voltura, ratifica della sospensione e revoca dovranno essere inviati agli uffici interessati ed agli altri indirizzi indicati nella apposita scheda (allegato n. 5). Una copia di tali provvedimenti sarà inviata anche alla scrivente al fine di aggiornare la banca dati relativa ai soggetti autorizzati.

I provvedimenti relativi alle modifiche ed integrazioni dell’autorizzazione di competenza delle Direzioni Circoscrizionali verranno inviati ai medesimi indirizzi nonché, evidentemente, alla Direzione Compartimentale interessata.

4. COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVA NELLA FASE TRANSITORIA (ADEGUAMENTO ALLA NUOVA DISCIPLINA)

Per quanto concerne le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto, ai fini di una graduale e puntuale  gestione del passaggio di competenze, le autorizzazioni rilasciate dalla Direzione Centrale dei Servizi Doganali continueranno ad essere trattate secondo le attuali competenze e modalità, come da disposizioni da ultimo impartite con circ. min. n. 26/D, prot. 7500/VII/SD del 18 febbraio 2000, finché non verranno adeguate su istanza del beneficiario e prese in carico dalla Direzione Compartimentale interessata, comunque non oltre il 30 giugno 2002.

La stessa Direzione Compartimentale emanerà, pertanto, un nuovo provvedimento di autorizzazione, attribuendo allo stesso una numerazione secondo le indicazioni precedentemente fornite. Tale provvedimento, inviato agli uffici interessati ed alla scrivente, sostituirà a tutti gli effetti l’autorizzazione o le autorizzazioni preesistenti, intestate al medesimo soggetto su tutto il territorio nazionale.

In occasione di tale adeguamento, le Direzioni Circoscrizionali provvederanno a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi come individuati dal decreto, interessando, ove opportuno, le altre Direzioni Circoscrizionali presso le quali il beneficiario risulta autorizzato.

Per la normativa di riferimento cfr. allegato n.  6.    

5. CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE    (C.A.D.)

            Secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 2, del decreto 7 dicembre 2000, i Centri di Assistenza Doganale, già istituiti ai sensi del D.M. n.549/92, che intendono essere ammessi alle procedure semplificate di cui all’art.1, commi 1 e 2, del medesimo decreto, devono presentare apposita istanza al Direttore dell’Agenzia delle Dogane. In proposito, ferma restando la validità delle istanze eventualmente prodotte dai citati Centri di Assistenza Doganale, si ritiene opportuno precisare che:

(1)              per quanto riguarda  la procedura  di domiciliazione,   le Direzioni Circoscrizionali competenti in relazione al luogo in cui i Centri di Assistenza Doganale hanno la sede o hanno attivato un ufficio decentrato, avranno cura di far integrare con i dati mancanti le istanze già presentate,  facendo pervenire la “Proposta di autorizzazione”  sul relativo modello (allegato n. 7) da inoltrare, per conoscenza,  alla Direzione Compartimentale competente;

(2)                per quanto riguarda la procedura della dichiarazione incompleta o semplificata  le Dogane principali provvederanno ad esprimere un parere di merito trasmettendone copia alla Direzione Circoscrizionale.

            Per i costituendi Centri di Assistenza Doganale, le istanze finalizzate all’autorizzazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto, dovranno, invece, essere predisposte secondo i modelli previsti dallo stesso, opportunamente modificati, e dovranno essere trasmesse unitamente alla proposta della Direzione Circoscrizionale competente.

            Si fa presente, inoltre, che ai fini dell’autorizzazione al beneficio delle procedure semplificate previste dal menzionato articolo 1, sia per i Centri di Assistenza Doganale  già istituiti sia per quelli di nuova istituzione, gli uffici doganali competenti per l’istruttoria (Dogane e Circoscrizioni), ferma restando la valutazione delle condizioni previste dal codice doganale comunitario, avranno cura di accertare l’idoneità e la disponibilità dei luoghi, di cui all’articolo 3, comma 5, della legge n.213 del 25 luglio 2000, sulla base delle esigenze connesse alla possibilità di poter effettuare i controlli.

            In particolare:

c. I luoghi individuati per l’arrivo e/o partenza delle merci in  procedura di domiciliazione possono essere situati anche presso gli operatori per conto dei quali vengono effettuate le operazioni doganali, purché tali luoghi siano preventivamente richiesti nell’istanza, siano risultati idonei sotto il profilo dell’effettuazione dei controlli fisici e/o contabili e siano espressamente elencati nel provvedimento di autorizzazione.

            Tali luoghi possono essere integrati o sostituiti su richiesta, previa autorizzazione della Circoscrizione competente, copia della quale deve essere inviata alla Direzione Compartimentale interessata ed alla  Direzione Centrale dei Servizi Doganali - Div. V.

d. I luoghi individuati per l’arrivo e partenza delle merci con la procedura di dichiarazione incompleta o semplificata possono essere situati presso gli operatori per conto dei quali vengono effettuate le operazioni doganali, purché preventivamente autorizzati dalla Dogana principale competente.

            Tali luoghi possono essere integrati o sostituiti su richiesta, previa autorizzazione della stessa Dogana, copia della quale deve essere inviata alla Direzione Circoscrizionale.

                        I Centri di Assistenza Doganale  già istituiti, che utilizzano la procedura prevista dalle dipartimentali prot.1657/V/SD del 26 agosto 1998 e prot 801/VII/SD del 4 febbraio 2000, continueranno ad operare con le stesse modalità fino al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

                        Per la normativa di riferimento cfr. allegato n. 8.

 

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Gli uffici in indirizzo provvederanno ad una costante vigilanza sulla gestione delle autorizzazioni, diramando ogni opportuna disposizione per una regolare e corretta applicazione di quanto disposto.

Si prega di fornire le necessarie informazioni agli operatori interessati, nonché di segnalare alla scrivente eventuali difficoltà operative che si dovessero riscontrare.

Informazioni sulle procedure domiciliate sono reperibili all’indirizzo http://dogane-intranet.finanze.it  .

 

                                   IL DIRETTORE

                                                                         F.to  Mario Andrea Guaiana