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Roma, 13 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 31/2001

 

OGGETTO: PREVIDENZA – INAIL – PREMI AUTOTRASPORTO 2001 – ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA NUOVA TARIFFA – COMUNICATO DEL 23.2.2001.

 

 

Con il comunicato indicato in oggetto l’INAIL ha confermato che anche per il 2001 le imprese di autotrasporto potranno ridurre del 19% il premio dovuto per gli autisti, così come era già avvenuto lo scorso anno. La legge 229/2000, recante agevolazioni a favore dell’autotrasporto, ha infatti reso strutturale lo stanziamento di lire 83 miliardi annui per la riduzione dei premi a carico del settore.

Della riduzione in questione si dovrà tener conto in occasione della prossima autoliquidazione da effettuarsi entro il 23 marzo.

 

Si coglie l’occasione per fornire ulteriori chiarimenti in merito alla nuova tariffa dei premi introdotta dal D.M. 12.12.2000 che ha sostanzialmente innovato il sistema precedente. Come è noto, in base alla vecchia tariffa le aziende, qualunque fosse il tipo di attività svolta, venivano classificate ai fini INAIL nell’unica gestione dell’industria che accorpava al proprio interno tutte le lavorazioni soggette all’as­sicurazione infortuni indicando per ciascuna di esse il relativo tasso di premio; in virtù dell’unico inquadramento tariffario il tasso corrispondente ad una determinata lavorazione risultava pertanto identico per tutti i settori.

 

La nuova tariffa si articola invece su quattro distinte gestioni (industria, terziario, artigianato e altre attività) a cui le aziende sono iscritte sulla base del rispettivo inquadramento previdenziale. Ogni gestione ha un proprio elenco di lavorazioni rilevanti ai fini INAIL con i corrispondenti tassi di premio; ne consegue che, a differenza del passato, per la medesima lavorazione possono risultare tassi diversi a seconda dell’inquadramento tariffario dell’azienda. Ad esempio mentre con la vecchia tariffa il tasso a carico di un’impresa per gli autisti era del 160 per mille per la voce 9121 e dell’87 per mille per la voce 9122, con la nuova tariffa sarà rispettivamente del 110 e del 64 per mille, se trattasi di impresa classificata nel terziario e del 130 e dell’87 per mille se trattasi di impresa classificata nell’industria.

 

Per meglio evidenziare quanto sopra si riportano le voci corrispondenti alle lavorazioni di maggior interesse per il settore dei trasporti con l’indicazione dei relativi tassi di premio a seconda dell’inquadramento tariffario.

 

 

  VOCE

 

NUOVO TASSO

INDUSTRIA

NUOVO TASSO

TERZIARIO

TASSO

PRECEDENTE

 

9121

trasporto di merci e trasporti postali con autotreni, autoarticolati, trattori con rimorchio

 

130

 

110

 

160

 

9123

(ex 9122)

 

trasporto di merci e trasporti postali con veicoli a motore (esclusi quelli previsti alla voce 9121)

 

87

 

64

 

87

 

9232

 

carico, scarico, facchinaggio

 

64

 

73

 

64

 

9311

(ex 9310)

 

magazzini con attrezzature meccaniche o tecniche

 

42

 

35

 

43

 

9312

(ex 9320)

 

magazzini senza attrezzature meccaniche o tecniche

 

24

 

22

 

26

 

0714

(ex 0414)

addetti al controllo di merci o materiali soggetti ad operazioni di carico, scarico e trasporto (smarcatori, misuratori, ecc.)

 

31

 

41

 

31

 

0721

(ex 0811)

 

personale con mansioni operative in genere, anche di servizio (uscieri, fattorini, autisti, ecc.)

 

20

 

21

 

20

 

0722

(ex 0813)

personale che fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; addetti a centri di elaborazione dati, centralini, sportelli informatizzati, registratori di cassa e simili

 

5

 

4

 

5

 

0723

(ex 0843)

personale non previsto da altre voci di tariffa che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti

 

14

 

10

 

14

 

0725

personale dell’area dirigenziale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso, in via non occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti

 

7

 

7

 

non previsto

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.26/2001, 17/2001 e 133/2000

 

Allegato uno

 

M/cp

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___________________

 

 

 

 

INAIL

DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Roma, 23 febbraio 2001

 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE

 

OGGETTO: Art. 45, comma 1, della legge n.488/1999 modificato dall'art. 2, comma 2, della legge n.229/2000 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.167/2000. Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con nota del 22 febbraio u.s. ha chiarito che l'art. 45, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, ha reso strutturale, a decorrere dall'anno 2000, la riduzione nei limiti di lire 83 miliardi annui, così come stabilito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 229/2000, dei premi dovuti dalle aziende che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi per l'assicurazione dei dipendenti addetti alla guida di veicoli.

Pertanto, sulla base delle valutazioni statistiche effettuate per il precedente esercizio, si ritiene che la riduzione nella misura del 19% sui premi dovuti dalle menzionate aziende possa essere applicata anche per il corrente anno, salvo modifiche a seguito di rendicontazione definitiva.

Ciò posto, le aziende di autotrasporto sono autorizzate, in sede di autoliquidazione 2000/2001 (scadenza 23.3.2001), a detrarre dalla rata di premio anticipato 2001 il 19% di quanto dovuto a tale titolo per i cennati dipendenti.

Al riguardo, si rende necessario diramare l'allegato comunicato stampa contenente la relativa informativa per le aziende interessate.

Si invitano, quindi, codeste Strutture a fornire la massima collaborazione per ogni eventuale richiesta di chiarimento da parte dell'utenza.

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE

 

 

COMUNICATO STAMPA

Autotrasporto: sconto del 19% per l'autoliquidazione 2000/2001

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha chiarito che l'art. 45 della legge 488/99 ha reso strutturale, a decorrere dall'anno 2000, la riduzione per complessivi 83 miliardi annui dei premi dovuti per i dipendenti dalle aziende che esercitano attività di autotrasporto merci in conto terzi (l. 229/2000).

Le aziende di autotrasporto sono autorizzate, in sede di autoliquidazione 2000/2001, a detrarre il 19% dalla rata di premio anticipato che dovrà essere versata all'Inail entro il 23 marzo per l'assicurazione dei dipendenti addetti alla guida di veicoli.

Si tratta di una misura provvisoria e suscettibile di modifica quando l'Istituto avrà i dati definitivi sulle retribuzioni degli addetti interessati.

Roma, 23 febbraio 2001

 

FINE TESTO COMUNICATO STAMPA