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Roma, 20 marzo 2001
Circolare n. 36/2001
Oggetto: Autotrasporto - Sconto accise
gasolio - D.M. 19.3.2001.
La misura dello
sconto sulla accisa del
gasolio per l'ultimo quadrimestre 2000 è pari a 171 lire/litro.
Com'è noto, il
decreto legge n.265 convertito nella legge n.343/2000,
aveva fissato lo sconto nella misura provvisoria di 100 lire/litro demandando
ad un successivo decreto interministeriale la determinazione dello sconto
definitivo sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio intervenute nel
corso del quadrimestre di riferimento. Secondo quanto disposto con il decreto
indicato in oggetto (attualmente in via di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), quelle variazioni del prezzo del
gasolio, rilevate settimanalmente dal Ministero dell'Industria, hanno portato
al riconoscimento di un ulteriore sconto dell'accisa
di 71 lire/litro.
Si rammenta che per
poter beneficiare dell'agevolazione le imprese di autotrasporto
devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici Tecnici di Finanza entro il 31 marzo 2001. La
dichiarazione va redatta tramite lo stesso modello utilizzato per il rimborso
della carbon tax (il
Ministero delle Finanze non ha predisposto modelli di dichiarazione diversificati), tenendo presente che la riduzione si applica
sui consumi di gasolio effettuati con veicoli di peso superiore a 3,5
tonnellate nel periodo settembre-dicembre 2000.
Le imprese
richiedenti devono indicare la modalità di fruizione
del beneficio, se tramite rimborso in denaro, ovvero tramite credito di imposta
da compensare nei versamenti fiscali e previdenziali col modello F24. In quest'ultimo caso, si
rammenta che il credito è utilizzabile decorsi 60 giorni dalla presentazione
della dichiarazione senza che gli uffici finanziari abbiano sollevato rilievi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n. 24/2001 |
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Allegato uno |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL
BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMIA
omissis
DECRETA
Art.1
(Rideterminazione della riduzione dell'aliquota)
L'aumento dell'importo della
riduzione di accisa di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n.343, previsto dal comma 4 del
medesimo articolo, è stabilito, per il periodo che va dal 1° settembre 2000 al
31 dicembre 2000, in lire 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente
l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di
cui al medesimo articolo 1, comma 1, è fissata in lire 171.000 per mille litri
di gasolio.
Art.2
(Regolazione contabile)
1.
I soggetti destinatari del beneficio
previsto dall'art.1 del decreto-legge indicato al
precedente articolo, nella dichiarazione di cui all'articolo
2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano se il predetto beneficio sarà
fruito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n.241, ovvero mediante rimborso della
relativa somma.
2.
In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente articolo 1 sia
fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, la
dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n.343, al netto dell'eventuale quota
occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta
compensazione, deve affluire alla contabilità speciale n.1778,
denominata "Fondi di Bilancio", istituita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.189, per procedere alla regolazione contabile delle
compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.
Le disposizioni del presente
decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 2001
F.TO IL MINISTRO DELLE FINANZE
F.TO IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA