Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 marzo 2001

 

Circolare n. 36/2001

 

Oggetto: Autotrasporto - Sconto accise gasolio - D.M. 19.3.2001.

 

La misura dello sconto sulla accisa del gasolio per l'ultimo quadrimestre 2000 è pari a 171 lire/litro.

 

Com'è noto, il decreto legge n.265 convertito nella legge n.343/2000, aveva fissato lo sconto nella misura provvisoria di 100 lire/litro demandando ad un successivo decreto interministeriale la determinazione dello sconto definitivo sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio intervenute nel corso del quadrimestre di riferimento. Secondo quanto disposto con il decreto indicato in oggetto (attualmente in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), quelle variazioni del prezzo del gasolio, rilevate settimanalmente dal Ministero dell'Industria, hanno portato al riconoscimento di un ulteriore sconto dell'accisa di 71 lire/litro.

 

Si rammenta che per poter beneficiare dell'agevolazione le imprese di autotrasporto devono presentare apposita dichiarazione agli Uffici Tecnici di Finanza entro il 31 marzo 2001. La dichiarazione va redatta tramite lo stesso modello utilizzato per il rimborso della carbon tax (il Ministero delle Finanze non ha predisposto modelli di dichiarazione diversificati), tenendo presente che la riduzione si applica sui consumi di gasolio effettuati con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate nel periodo settembre-dicembre 2000.

 

Le imprese richiedenti devono indicare la modalità di fruizione del beneficio, se tramite rimborso in denaro, ovvero tramite credito di imposta da compensare nei versamenti fiscali e previdenziali col modello F24. In quest'ultimo caso, si rammenta che il credito è utilizzabile decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che gli uffici finanziari abbiano sollevato rilievi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 24/2001

 

Allegato uno

 

 

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IL MINISTRO DELLE FINANZE

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
 E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMIA

 

omissis

 

 

DECRETA

 

Art.1

(Rideterminazione della riduzione dell'aliquota)

L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343, previsto dal comma 4 del medesimo articolo, è stabilito, per il periodo che va dal 1° settembre 2000 al 31 dicembre 2000, in lire 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, è fissata in lire 171.000 per mille litri di gasolio.

 

Art.2

(Regolazione contabile)

1.                  I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'art.1 del decreto-legge indicato al precedente articolo, nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2.                  In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente articolo 1 sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 2000, n.265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.343, al netto dell'eventuale quota occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, deve affluire alla contabilità speciale n.1778, denominata "Fondi di Bilancio", istituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n.189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

 

                                                                                  F.TO IL MINISTRO DELLE FINANZE

F.TO IL MINISTRO DEL TESORO,

DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA