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Roma, 21 marzo 2001
OGGETTO: LAVORO –
SEMPLIFICAZIONE DEL COLLOCAMENTO – DPR 7.7.2000, N.442, SU G.U. N.36 DEL
13.2.2001.
In attuazione della legge Bassanini (legge n.59/97) è stato
aggiunto un ulteriore tassello alla riforma del collocamento dopo le importanti
innovazioni introdotte negli scorsi anni (generalizzazione della richiesta
nominativa, abolizione del nullaosta preventivo, decentramento alle regioni e
alle province). Le novità previste dal provvedimento in esame riguardano in
particolare il libretto di lavoro e le procedure per il collocamento.
Libretto di lavoro –E’ stato abolito l’obbligo per i datori di
lavoro, risalente alla legge n.112/1935, di farsi consegnare il libretto di
lavoro all’atto dell’assunzione; come è noto in virtù di tale obbligo le
aziende erano anche tenute a verificare la completezza e la regolarità formale
del libretto.
Procedure –Sono state gettate le basi per un collocamento più
moderno interamente informatizzato. In particolare, in sostituzione delle
attuali liste di collocamento sarà istituito l’elenco anagrafico
nel quale a cura dei servizi per l’impiego saranno inseriti i dati
anagrafici e professionali delle persone in cerca di lavoro; la banca dati sarà
consultabile per via telematica dalle aziende prescindendo dal consenso degli
interessati.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.47/1998 | 
|  | Allegato uno | 
|  | M/cp | 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7
luglio 2000, n. 442 
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento peril  collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAE m a n ail seguente regolamento:
Titolo
I 
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO 
Capo I 
Disposizioni generali 
Art. 1.Ambito di applicazione  1.  Ferme  restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regionied  alle  province  in  materia  di  gestione  del  collocamento e dipolitiche  attive  del  lavoro,  ai  sensi  del  decreto  legislativo23 dicembre  1997,  n.  469,  nell'esercizio  dei  poteri generali diindirizzo,  promozione  e  coordinamento  e,  allo scopo di garantirel'efficace   attivazione   sul   territorio   nazionale  del  Sistemainformativo  lavoro  (S.I.L.)  in  conformita'  all'articolo  11  delsuddetto  decreto  legislativo  n.  469 del 1997, le disposizioni delpresente  regolamento  disciplinano  le  linee  di carattere generaleconcernenti  le  procedure  per  l'impiego  dei  lavoratori  e per ilcollocamento.  (Seguivano  alcune parole non ammesse al "Visto" dellaCorte dei conti).  2.  I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni edi  tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivicomprese  le  procedure di avviamento a selezione presso le pubblicheamministrazioni  secondo  criteri  oggettivi, previo confronto con leautonomie  locali,  saranno definiti, sulla base di indirizzi fornitidal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentita laConferenza   unificata,  con  provvedimenti  regionali  che  dovrannoassicurarne,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalle disposizionitransitorie  di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un annodalla data di entrata in vigore del presente regolamento.  Art. 2.Definizioni  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:    a) "sede  di  lavoro"  l'ufficio,  lo stabilimento, il cantiere ocomunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;    b) "sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo"l'ufficio  presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativial prestatore di lavoro temporaneo;    c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organiindividuati  dalle  regioni  ai  sensi  dell'articolo  4  del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469;    d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.  Art. 3.Tutela dei dati personali  1.  Al  fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento allavoro   e  l'accesso  ad  attivita'  di  orientamento  e  formazioneprofessionale  nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta dilavoro  i  servizi  competenti possono comunicare e diffondere, ancheper  via  telematica,  a  privati datori di lavoro, diversi da quelliautorizzati  ai  sensi  degli  articoli  10 e 11, commi 3, 4 e 5, deldecreto  legislativo  23 dicembre  1997,  n.  469,  a  enti  pubblicieconomici  che  siano  interessati  all'assunzione,  alle societa' dimediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri diformazione  professionale  e  alle  altre pubbliche amministrazioni idati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senzache  sia  necessario il consenso degli interessati, ferme restando ledisposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge31 dicembre  1996,  n.  675, e con l'esclusione di quelli sensibili oattinenti  a  provvedimenti  giudiziari,  come definiti e individuatirispettivamente  negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del1996.  Capo
II 
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4.Elenco anagrafico  1.  Le  persone  aventi  l'eta'  stabilita  dalla  legge per essereammesse  al  lavoro  e  che,  essendo  in  cerca  di  lavoro  perche'inoccupate,  disoccupate,  nonche' occupate in cerca di altro lavoro,intendono  avvalersi  dei  servizi competenti, vengono inserite in unelenco   anagrafico   indipendentemente   dal   luogo  della  propriaresidenza.  L'elenco  anagrafico  contiene i dati anagrafici completidel  lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventualedomicilio,  alla  composizione  del  nucleo  familiare,  ai titoli distudio  posseduti,  all'eventuale appartenenza a categorie protette eallo   stato   occupazionale.  L'inserimento  nell'elenco  anagraficoproduce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.  2.  L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delleinformazioni  fornite  dal  lavoratore e, d'ufficio, sulla base dellecomunicazioni  obbligatorie  provenienti  dai datori di lavoro, dallesocieta' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzatiall'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.  3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,da  adottarsi,  sentite  le organizzazioni sindacali dei lavoratori edei  datori  di  lavoro maggiormente  rappresentative e la Conferenzaunificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto1997,  n.  281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento, sono definiti:    a) il   contenuto   e   le  modalita'  di  trattamento  dei  datidell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinataed  integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previstodall'articolo  1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decretolegislativo   23 dicembre   1997,   n.   469,   con   la  contestualeindividuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;    b) le modalita' di codifica di base delle professioni;    c) la   classificazione   dei   lavoratori  inseriti  nell'elencoanagrafico  a  scopo  statistico  secondo criteri omogenei con quellidefiniti in sede comunitaria ed internazionale.  4.  L'elenco  anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego ditecnologie   informatiche   ed   e'  organizzato  con  modalita'  cheassicurino  omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazionie disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.  5.   I  lavoratori  nazionali  e  comunitari  inseriti  nell'elencoanagrafico  mantengono  l'iscrizione  per  tutta la durata della vitalavorativa, salvo cancellazione a domanda.  6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno perlavoro  subordinato  inseriti  nell'elenco  anagrafico che perdono ilposto  di  lavoro,  anche per dimissioni, mantengono l'inserimento intale  elenco  per  il  periodo  di  validita' residua del permesso disoggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.  Art. 5.Scheda professionale1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenzasociale,  sentiti  il Ministro della pubblica istruzione, il Ministrodell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ilMinistro  per  la  funzione  pubblica  e  il  Ministro  per  le  pariopportunita',  nonche'  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori edei    datori    di   lavoro maggiormente   rappresentative,   previaacquisizione   del   parere   della   Conferenza   unificata  di  cuiall'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281,determina  le  caratteristiche  del  modello  di scheda professionalenella  quale,  oltre  ai  dati contenuti nell'elenco anagrafico, sonoinserite   le  informazioni  relative  alle  esperienze  formative  eprofessionali e alle disponibilita' del lavoratore.  2.  La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dalcompetente  servizio  per  l'impiego  e  contiene,  altresi',  i datirelativi   alla  certificazione  delle  competenze  professionali  inraccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.  3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  servizi per l'impiego leregioni,  d'intesa  con  il  Ministero  del lavoro e della previdenzasociale,  nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita'per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione  (AIPA), possonoprevedere  il  rilascio  alle persone in cerca di lavoro di una cartaelettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche datidel S.I.L.  Capo
III 
Assunzione dei lavoratori
Art. 6.(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Titolo
II 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7.Norme abrogate  1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalladata  di  entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate leseguenti disposizioni:    a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successivemodificazioni   e   integrazioni,  limitatamente  agli  obblighi  iviprevisti,  concernenti  la  consegna  del libretto di lavoro all'attodell'assunzione  del  lavoratore  e  l'articolo  8 della stessa legge(seguivano  le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, nonammesse al "Visto" della Corte dei conti).  Art. 8.Norme transitorie  1.  In  sede  di  prima attuazione i lavoratori risultanti iscrittinelle  liste  di  collocamento ordinario (Seguivano alcune parole nonammesse  al  "Visto"  della  Corte  dei  conti), previste dalle normeprevigenti,  sono  provvisoriamente  inseriti  d'ufficio  nell'elencoanagrafico  di  cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanatiai   sensi  dell'articolo  1,  comma  2,  prevedono  l'organizzazionedell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cuial comma 3 del medesimo articolo 4.  2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l,comma  2,  del  presente regolamento restano in vigore le graduatorieapprovate ai sensi della disciplina previgente.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.    Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000                                 CIAMPI                                Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblica                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali                              Mattioli,  Ministro  per  le  politiche                              comunitarie                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Bianco, Ministro dell'interno