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Roma, 21 marzo 2001
OGGETTO: LAVORO –
SEMPLIFICAZIONE DEL COLLOCAMENTO – DPR 7.7.2000, N.442, SU G.U. N.36 DEL
13.2.2001.
In attuazione della legge Bassanini (legge n.59/97) è stato
aggiunto un ulteriore tassello alla riforma del collocamento dopo le importanti
innovazioni introdotte negli scorsi anni (generalizzazione della richiesta
nominativa, abolizione del nullaosta preventivo, decentramento alle regioni e
alle province). Le novità previste dal provvedimento in esame riguardano in
particolare il libretto di lavoro e le procedure per il collocamento.
Libretto di lavoro –E’ stato abolito l’obbligo per i datori di
lavoro, risalente alla legge n.112/1935, di farsi consegnare il libretto di
lavoro all’atto dell’assunzione; come è noto in virtù di tale obbligo le
aziende erano anche tenute a verificare la completezza e la regolarità formale
del libretto.
Procedure –Sono state gettate le basi per un collocamento più
moderno interamente informatizzato. In particolare, in sostituzione delle
attuali liste di collocamento sarà istituito l’elenco anagrafico
nel quale a cura dei servizi per l’impiego saranno inseriti i dati
anagrafici e professionali delle persone in cerca di lavoro; la banca dati sarà
consultabile per via telematica dalle aziende prescindendo dal consenso degli
interessati.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.47/1998
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Allegato uno |
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M/cp |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7
luglio 2000, n. 442
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per
il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Titolo
I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni
ed alle province in materia di gestione del collocamento e di
politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali di
indirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantire
l'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 del
suddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni del
presente regolamento disciplinano le linee di carattere generale
concernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per il
collocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei conti).
2. I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni ed
i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi
comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche
amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le
autonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi forniti
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovranno
assicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni
transitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere o
comunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro;
b) "sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo"
l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativi
al prestatore di lavoro temporaneo;
c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organi
individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro.
Art. 3.
Tutela dei dati personali
1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento al
lavoro e l'accesso ad attivita' di orientamento e formazione
professionale nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di
lavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, anche
per via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelli
autorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblici
economici che siano interessati all'assunzione, alle societa' di
mediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri di
formazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni i
dati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senza
che sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili o
attinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuati
rispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del
1996.
Capo
II
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4.
Elenco anagrafico
1. Le persone aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere
ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche'
inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in cerca di altro lavoro,
intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un
elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria
residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi
del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventuale
domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di
studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e
allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico
produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento.
2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle
informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle
comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle
societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono definiti:
a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei dati
dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata
ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale
individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento;
b) le modalita' di codifica di base delle professioni;
c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco
anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli
definiti in sede comunitaria ed internazionale.
4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di
tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che
assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni
e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L.
5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco
anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita
lavorativa, salvo cancellazione a domanda.
6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il
posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in
tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di
soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.
Art. 5.
Scheda professionale
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari
opportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina le caratteristiche del modello di scheda professionale
nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono
inserite le informazioni relative alle esperienze formative e
professionali e alle disponibilita' del lavoratore.
2. La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dal
competente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i dati
relativi alla certificazione delle competenze professionali in
raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale.
3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le
regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono
prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta
elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati
del S.I.L.
Capo
III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6.
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Titolo
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7.
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi
previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto
dell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge
(seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 8.
Norme transitorie
1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscritti
nelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole non
ammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle norme
previgenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elenco
anagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanati
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazione
dell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 3 del medesimo articolo 4.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l,
comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorie
approvate ai sensi della disciplina previgente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Bianco, Ministro dell'interno