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Roma, 21 marzo 2001
OGGETTO: LAVORO –
SEMPLIFICAZIONE DEL COLLOCAMENTO – DPR 7.7.2000, N.442, SU G.U. N.36 DEL
13.2.2001.
In attuazione della legge Bassanini (legge n.59/97) è stato
aggiunto un ulteriore tassello alla riforma del collocamento dopo le importanti
innovazioni introdotte negli scorsi anni (generalizzazione della richiesta
nominativa, abolizione del nullaosta preventivo, decentramento alle regioni e
alle province). Le novità previste dal provvedimento in esame riguardano in
particolare il libretto di lavoro e le procedure per il collocamento.
Libretto di lavoro –E’ stato abolito l’obbligo per i datori di
lavoro, risalente alla legge n.112/1935, di farsi consegnare il libretto di
lavoro all’atto dell’assunzione; come è noto in virtù di tale obbligo le
aziende erano anche tenute a verificare la completezza e la regolarità formale
del libretto.
Procedure –Sono state gettate le basi per un collocamento più
moderno interamente informatizzato. In particolare, in sostituzione delle
attuali liste di collocamento sarà istituito l’elenco anagrafico
nel quale a cura dei servizi per l’impiego saranno inseriti i dati
anagrafici e professionali delle persone in cerca di lavoro; la banca dati sarà
consultabile per via telematica dalle aziende prescindendo dal consenso degli
interessati.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.47/1998
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Allegato uno |
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M/cp |
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7
luglio 2000, n. 442
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento peril collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20,comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAE m a n ail seguente regolamento:
Titolo
I
DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.Ambito di applicazione 1. Ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti alle regionied alle province in materia di gestione del collocamento e dipolitiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo23 dicembre 1997, n. 469, nell'esercizio dei poteri generali diindirizzo, promozione e coordinamento e, allo scopo di garantirel'efficace attivazione sul territorio nazionale del Sistemainformativo lavoro (S.I.L.) in conformita' all'articolo 11 delsuddetto decreto legislativo n. 469 del 1997, le disposizioni delpresente regolamento disciplinano le linee di carattere generaleconcernenti le procedure per l'impiego dei lavoratori e per ilcollocamento. (Seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" dellaCorte dei conti). 2. I criteri di organizzazione, le modalita', le specificazioni edi tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivicomprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubblicheamministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con leautonomie locali, saranno definiti, sulla base di indirizzi fornitidal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita laConferenza unificata, con provvedimenti regionali che dovrannoassicurarne, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizionitransitorie di cui all'articolo 8, la piena attuazione entro un annodalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art. 2.Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) "sede di lavoro" l'ufficio, lo stabilimento, il cantiere ocomunque il luogo dove si esegue, di norma, la prestazione di lavoro; b) "sede operativa di societa' di fornitura di lavoro temporaneo"l'ufficio presso il quale sono tenuti i documenti di lavoro relativial prestatore di lavoro temporaneo; c) "servizi competenti" i centri per l'impiego o gli altri organiindividuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469; d) "S.I.L." il Sistema informativo lavoro. Art. 3.Tutela dei dati personali 1. Al fine di promuovere l'occupazione, favorire l'inserimento allavoro e l'accesso ad attivita' di orientamento e formazioneprofessionale nonche' agevolare l'incontro tra domanda ed offerta dilavoro i servizi competenti possono comunicare e diffondere, ancheper via telematica, a privati datori di lavoro, diversi da quelliautorizzati ai sensi degli articoli 10 e 11, commi 3, 4 e 5, deldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, a enti pubblicieconomici che siano interessati all'assunzione, alle societa' dimediazione autorizzate, nonche' agli enti previdenziali, ai centri diformazione professionale e alle altre pubbliche amministrazioni idati personali relativi ai soggetti presenti nelle banche dati, senzache sia necessario il consenso degli interessati, ferme restando ledisposizioni di cui all'articolo 13, comma l, lettera d), della legge31 dicembre 1996, n. 675, e con l'esclusione di quelli sensibili oattinenti a provvedimenti giudiziari, come definiti e individuatirispettivamente negli articoli 22 e 24 della citata legge n. 675 del1996.
Capo
II
Servizi alle persone in cerca di lavoro
Art. 4.Elenco anagrafico 1. Le persone aventi l'eta' stabilita dalla legge per essereammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche'inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in cerca di altro lavoro,intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in unelenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propriaresidenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completidel lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza, all'eventualedomicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli distudio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette eallo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagraficoproduce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. 2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delleinformazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base dellecomunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dallesocieta' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzatiall'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori edei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredel presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei datidell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinataed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previstodall'articolo 1, comma 2, lettera d), e dall'articolo 11 del decretolegislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestualeindividuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalita' di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elencoanagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quellidefiniti in sede comunitaria ed internazionale. 4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego ditecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' cheassicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazionie disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L. 5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elencoanagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vitalavorativa, salvo cancellazione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno perlavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono ilposto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento intale elenco per il periodo di validita' residua del permesso disoggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Art. 5.Scheda professionale1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenzasociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministrodell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ilMinistro per la funzione pubblica e il Ministro per le pariopportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori edei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previaacquisizione del parere della Conferenza unificata di cuiall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,determina le caratteristiche del modello di scheda professionalenella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sonoinserite le informazioni relative alle esperienze formative eprofessionali e alle disponibilita' del lavoratore. 2. La scheda professionale di cui al comma l, viene rilasciata dalcompetente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i datirelativi alla certificazione delle competenze professionali inraccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale. 3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego leregioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenzasociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita'per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possonoprevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una cartaelettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche datidel S.I.L.
Capo
III
Assunzione dei lavoratori
Art. 6.(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Titolo
II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 7.Norme abrogate 1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dalladata di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate leseguenti disposizioni: a) l'articolo 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successivemodificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi iviprevisti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'attodell'assunzione del lavoratore e l'articolo 8 della stessa legge(seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, nonammesse al "Visto" della Corte dei conti). Art. 8.Norme transitorie 1. In sede di prima attuazione i lavoratori risultanti iscrittinelle liste di collocamento ordinario (Seguivano alcune parole nonammesse al "Visto" della Corte dei conti), previste dalle normeprevigenti, sono provvisoriamente inseriti d'ufficio nell'elencoanagrafico di cui all'articolo 4. I provvedimenti regionali emanatiai sensi dell'articolo 1, comma 2, prevedono l'organizzazionedell'elenco anagrafico entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cuial comma 3 del medesimo articolo 4. 2. Fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo l,comma 2, del presente regolamento restano in vigore le graduatorieapprovate ai sensi della disciplina previgente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 7 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bianco, Ministro dell'interno