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Roma, 21 marzo 2001
CIRCOLARE N. 39/2001
OGGETTO: LAVORO – TRASFERIMENTO D’AZIENDA
– D.LGVO 2.2.2001, N.18, SU G.U. N.43 DEL 21.2.2001.
In attuazione della legge comunitaria dello scorso anno (legge
n.526/99) il decreto in oggetto ha recepito la direttiva europea 98/50
introducendo, con decorrenza dall’1 luglio 2001, nuove disposizioni in materia
di trasferimento d’azienda.
Le principali novità rispetto alla precedente disciplina (art.47,
legge n.428/90) riguardano la definizione stessa di trasferimento, i
trattamenti applicabili ai lavoratori trasferiti e la fase di consultazione
sindacale. Se ne evidenziano i contenuti essenziali con riserva di tornare
sull’argomento non appena saranno emanate le istruzioni ministeriali.
Definizione di trasferimento – Rifacendosi a quanto
stabilito dalla giurisprudenza sia comunitaria che italiana il decreto in
esame, riformulando l’art.2112 del codice civile, fa rientrare nel
trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che comporti il mutamento
nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o
l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del
presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità”.
Aspetti significativi della suddetta definizione sono:
· la
conferma esplicita dell’applicabilità della disciplina sui trasferimenti anche
alle cessioni di singoli rami d’azienda, in linea con una prassi ormai
consolidata; al riguardo è importante sottolineare come per la prima volta
venga introdotta nell’ordinamento italiano una definizione legale di ramo
d’azienda sino ad oggi frutto solo di elaborazione giurisprudenziale;
· il
riferimento, tra i presupposti che determinano il trasferimento, non solo alla
compravendita ma a qualsiasi provvedimento che comporti comunque un
mutamento nella titolarità dell’azienda o di un ramo di essa (tra cui usufrutto
o affitto);
· la
configurabilità del trasferimento anche nell’ipotesi in cui l’attività ceduta
sia esercitata senza scopo di lucro.
Trattamenti da riconoscere – Ai lavoratori trasferiti
dovrà essere riconosciuta la continuazione del rapporto di lavoro con l’azienda
acquirente, nonché la conservazione dei trattamenti (economici e normativi)
previsti dai contratti collettivi dell’azienda di provenienza sino alla loro
scadenza, salvo che non siano sostituiti dai contratti applicati dalla nuova
azienda. Al riguardo il decreto in esame ha ammesso tale sostituzione solo nei
casi in cui si tratti di contratti dello stesso livello (nazionale,
territoriale o aziendale). Ciò comporta che, se ad esempio l’azienda cedente
applica due contratti collettivi (nazionale ed aziendale) mentre quella
acquirente uno solo (nazionale), il contratto aziendale continuerà a produrre
effetti sino al momento della scadenza o dell’eventuale stipula di un contratto
di pari livello anche da parte della seconda azienda.
Consultazione sindacale – Come è noto, già la
precedente disciplina prevedeva l’obbligo per le aziende con oltre 15
dipendenti di aprire una fase di consultazione sindacale al termine della
quale, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo, il trasferimento
poteva essere attuato. La procedura doveva essere attivata sia dall’azienda
cedente che da quella acquirente almeno 25 giorni prima del trasferimento
mediante apposite comunicazioni ai rispettivi sindacati; successivamente, su
richiesta di quest’ultimi, la questione doveva formare oggetto di esame
congiunto da concludersi in ogni caso entro 10 giorni.
Le nuove disposizioni, nel confermare termini e modalità della
consultazione, stabiliscono che la stessa deve essere attivata “almeno 25
giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia
raggiunta un’intesa vincolante tra le parti”. Tale formulazione, anziché
porre fine alle controversie sorte in passato sull’individuazione del momento
iniziale della fase di consultazione, sembra viceversa introdurre ulteriori
elementi di incertezza non definendo compiutamente cosa debba intendersi per intesa
vincolante.
Resta invece confermato che la mancata osservanza da parte aziendale
degli obblighi di consultazione costituisce condotta antisindacale, come tale
perseguibile ai sensi dell’art.28 della legge n.300/70 (Statuto dei
lavoratori).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
n41/2000 e 82/1991.
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Allegato uno |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.43 del 21.2.2001 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18
Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di
stabilimenti o di parti di stabilimenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 2112 del codice civile
1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, il
rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i
crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le
procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali
ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro
scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie
dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende
per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il
mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata,
con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio
di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento
e' attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata ai
sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e
che conserva nel trasferimento la propria identita'.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428
1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1,
2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del
codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso
in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del
medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne
comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia
perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia
raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo
19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive
interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il
contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al
trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali,
resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di
categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto
dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione
sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i
lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi
ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei
sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario
sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della
predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali
richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi
dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,
degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta
antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal
presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la
decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra
impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di
quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica
l'inadempimento dei predetti obblighi.".
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto
trovano applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001.
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica