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Roma, 21 marzo 2001
CIRCOLARE N. 39/2001
OGGETTO: LAVORO – TRASFERIMENTO D’AZIENDA
– D.LGVO 2.2.2001, N.18, SU G.U. N.43 DEL 21.2.2001.
In attuazione della legge comunitaria dello scorso anno (legge
n.526/99) il decreto in oggetto ha recepito la direttiva europea 98/50
introducendo, con decorrenza dall’1 luglio 2001, nuove disposizioni in materia
di trasferimento d’azienda.
Le principali novità rispetto alla precedente disciplina (art.47,
legge n.428/90) riguardano la definizione stessa di trasferimento, i
trattamenti applicabili ai lavoratori trasferiti e la fase di consultazione
sindacale. Se ne evidenziano i contenuti essenziali con riserva di tornare
sull’argomento non appena saranno emanate le istruzioni ministeriali.
Definizione di trasferimento – Rifacendosi a quanto
stabilito dalla giurisprudenza sia comunitaria che italiana il decreto in
esame, riformulando l’art.2112 del codice civile, fa rientrare nel
trasferimento d’azienda “qualsiasi operazione che comporti il mutamento
nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di
lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la
propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento
sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o
l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata ai sensi del
presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel
trasferimento la propria identità”.
Aspetti significativi della suddetta definizione sono:
· la
conferma esplicita dell’applicabilità della disciplina sui trasferimenti anche
alle cessioni di singoli rami d’azienda, in linea con una prassi ormai
consolidata; al riguardo è importante sottolineare come per la prima volta
venga introdotta nell’ordinamento italiano una definizione legale di ramo
d’azienda sino ad oggi frutto solo di elaborazione giurisprudenziale;
· il
riferimento, tra i presupposti che determinano il trasferimento, non solo alla
compravendita ma a qualsiasi provvedimento che comporti comunque un
mutamento nella titolarità dell’azienda o di un ramo di essa (tra cui usufrutto
o affitto);
· la
configurabilità del trasferimento anche nell’ipotesi in cui l’attività ceduta
sia esercitata senza scopo di lucro.
Trattamenti da riconoscere – Ai lavoratori trasferiti
dovrà essere riconosciuta la continuazione del rapporto di lavoro con l’azienda
acquirente, nonché la conservazione dei trattamenti (economici e normativi)
previsti dai contratti collettivi dell’azienda di provenienza sino alla loro
scadenza, salvo che non siano sostituiti dai contratti applicati dalla nuova
azienda. Al riguardo il decreto in esame ha ammesso tale sostituzione solo nei
casi in cui si tratti di contratti dello stesso livello (nazionale,
territoriale o aziendale). Ciò comporta che, se ad esempio l’azienda cedente
applica due contratti collettivi (nazionale ed aziendale) mentre quella
acquirente uno solo (nazionale), il contratto aziendale continuerà a produrre
effetti sino al momento della scadenza o dell’eventuale stipula di un contratto
di pari livello anche da parte della seconda azienda.
Consultazione sindacale – Come è noto, già la
precedente disciplina prevedeva l’obbligo per le aziende con oltre 15
dipendenti di aprire una fase di consultazione sindacale al termine della
quale, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo, il trasferimento
poteva essere attuato. La procedura doveva essere attivata sia dall’azienda
cedente che da quella acquirente almeno 25 giorni prima del trasferimento
mediante apposite comunicazioni ai rispettivi sindacati; successivamente, su
richiesta di quest’ultimi, la questione doveva formare oggetto di esame
congiunto da concludersi in ogni caso entro 10 giorni.
Le nuove disposizioni, nel confermare termini e modalità della
consultazione, stabiliscono che la stessa deve essere attivata “almeno 25
giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia
raggiunta un’intesa vincolante tra le parti”. Tale formulazione, anziché
porre fine alle controversie sorte in passato sull’individuazione del momento
iniziale della fase di consultazione, sembra viceversa introdurre ulteriori
elementi di incertezza non definendo compiutamente cosa debba intendersi per intesa
vincolante.
Resta invece confermato che la mancata osservanza da parte aziendale
degli obblighi di consultazione costituisce condotta antisindacale, come tale
perseguibile ai sensi dell’art.28 della legge n.300/70 (Statuto dei
lavoratori).
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
n41/2000 e 82/1991.
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Allegato uno |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.43 del 21.2.2001 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 18
Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento deidiritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, distabilimenti o di parti di stabilimenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 2112 del codice civile 1. L'articolo 2112 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso ditrasferimento d'azienda). - In caso di trasferimento d'azienda, ilrapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratoreconserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti icrediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con leprocedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di proceduracivile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalleobbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici enormativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territorialied aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loroscadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettiviapplicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione siproduce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi dellanormativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda noncostituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cuicondizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesisuccessivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le propriedimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intendeper trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti ilmutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata,con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambiodi beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conservanel trasferimento la propria identita', a prescindere dalla tipologianegoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimentoe' attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Ledisposizioni del presente articolo si applicano altresi' altrasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazionefunzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata aisensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento eche conserva nel trasferimento la propria identita'.". Art. 2. Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i commi 1,2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 delcodice civile, un trasferimento d'azienda in cui sonocomplessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel casoin cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi delmedesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darnecomunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che siaperfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che siaraggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, allerispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero allerappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttiveinteressate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato ilcontratto collettivo applicato nelle imprese interessate altrasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali,resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati dicategoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assoltodal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazionesindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta deltrasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per ilavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questiultimi. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o deisindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimentodella comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionariosono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento dellapredetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacalirichiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsidieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario,degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condottaantisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970,n. 300. 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dalpresente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui ladecisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altraimpresa controllante. La mancata trasmissione da parte diquest'ultima delle informazioni necessarie non giustifical'inadempimento dei predetti obblighi.". Art. 3. Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decretotrovano applicazione a decorrere dal 1o luglio 2001. 2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Dini, Ministro degli affari esteri Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica