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Roma, 27 marzo 2001
Circolare n.43/2001
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise
gasolio – Nuova scadenza del 23 maggio 2001 – Nota dell’Agenzia delle Dogane prot.n.2380.01 del 26.3.2001.
Le imprese di autotrasporto hanno tempo fino al 23 maggio 2001
per presentare agli Uffici Tecnici delle Finanze le dichiarazioni per la
riduzione di 171 lire/litro sui consumi di gasolio effettuati nell’ultimo
quadrimestre 2000.
Lo ha chiarito
l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, sottolineando
che l’originaria scadenza del 31 marzo fissata dalla legge per la presentazione
delle dichiarazioni, tenuto conto che il decreto con la misura definitiva dello
sconto è stato emanato soltanto il 24 marzo, non era coerente con la normativa
sui diritti del contribuente (articolo 3 legge 212/2000) secondo la quale per
svolgere gli adempimenti tributari gli interessati devono poter disporre di
almeno 60 giorni di tempo.
Ai fini della prova
dei consumi di carburante, l’Agenzia delle Dogane ha ammesso
la possibilità di utilizzare le schede carburante in luogo delle fatture per
tutto il quadrimestre di riferimento (anzichè per un
periodo limitato come stabilito nella precedente nota ministeriale n.8240/2000), specificando che il numero dei litri consumati
deve essere calcolato dividendo il corrispettivo annotato sulle schede
carburante per il relativo prezzo medio unitario così come indicato dal
Ministero dell’Industria.
Alla nota ministeriale
in oggetto è stato allegato il nuovo modello esemplificativo della
dichiarazione dei consumi già diramato in precedenza; circa le modalità di
redazione è stato sottolineato che non è più richiesta
l’elencazione degli estremi delle fatture e delle schede carburante, bensì è
sufficiente l’indicazione del numero totale dei predetti documenti.
L’Agenzia delle
Dogane ha confermato infine che le imprese che hanno già prodotto dichiarazioni
per la riduzione di 100 lire/litro presentano ora la dichiarazione per il solo
importo a conguaglio.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri
conf.li n.42 e 40/2001 |
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Allegato uno |
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