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Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com |
Roma, 30 marzo 2001
CIRCOLARE N. 46/2001
OGGETTO: PREVIDENZA – CONTRIBUTI
INPS – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA – CIRCOLARE INPS N.52 DEL 6.3.2001.
Come è noto, in base all’ultima finanziaria (legge n.388/2000) a
decorrere dall’1 febbraio scorso i contributi INPS a carico delle aziende sono
stati ridotti dello 0,80%; detta riduzione va applicata sull’aliquota per la
CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari). Al riguardo l’INPS, alla luce
degli orientamenti dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro, ha modificato il
precedente indirizzo ammettendo alla riduzione, sia pure nella misura ridotta
dello 0,40%, anche quei datori di lavoro (tra cui le associazioni di categoria)
che sono esonerati dal versamento alla CUAF in quanto garantiscono a proprie
spese gli assegni familiari ai lavoratori interessati. Il recupero per il mese
di febbraio potrà essere effettuato entro il 16 giugno.
Con l’occasione si rammenta che dall’1 gennaio 2001 per le
associazioni di categoria è scattato l’aumento dello 0,5% dell’aliquota al Fondo
Pensioni per effetto del meccanismo di adeguamento automatico dei
contributi previsti dal decreto ministeriale 21 febbraio 1996.
Com’è noto, quel provvedimento destinò al Fondo Pensioni una
quota parte delle contribuzioni per maternità (0,57%), tubercolosi
(0,14%) e assegni familiari (3,72%). Per la generalità dei datori di
lavoro la manovra si risolse in una semplice compensazione, mentre per quei datori
di lavoro (come appunto le associazioni di categoria) esonerati dal versamento
delle suddette aliquote l’aumento è stato effettivo e deve essere applicato
ogni due anni nella misura dello 0,5% a decorrere dal 1997 sulla base delle
istruzioni emanate dall’INPS con la circolare n.103 del 15.5.1996.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.12/2001, 20/1999 e 118/1996
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Allegato uno |
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DM/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Roma, 6
marzo 2001 |
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Circolare
n. 52 |
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Allegati 4 |
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OGGETTO: |
Art. 120 della legge n. 388/2000. Riduzione degli
oneri sociali. |
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SOMMARIO: |
La
legge finanziaria 2001 prevede, a decorrere dal 1/2/2001, un esonero dal
versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare. |
Premessa
La legge 23 dicembre 2000, n.
388, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)”, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29-12-2000,
S.O. n. 219, prevede, all'art. 120, una riduzione degli oneri sociali da
realizzarsi attraverso un esonero dal versamento della contribuzione per
assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro.
Il provvedimento, emanato in
attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro stabilito nel Patto
sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998, con il quale il
Governo e le parti sociali firmatarie concordavano sulla opportunità di
realizzare una riduzione del carico contributivo equivalente in tutti i settori
dell’economia, fa seguito alla soppressione dei cosiddetti oneri impropri
(ENAOLI, ASILI NIDO, TBC e GESCAL) ed alla riduzione degli oneri contributivi
per MATERNITÀ a carico del datore di lavoro.
A decorrere dal 1/2/2001, l’art. 120 della legge n.
388/2000 (allegato n. 1), stabilisce, al comma 1, un esonero dall’aliquota
contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro
pari a 0,80 punti percentuali.
Ai datori di lavoro, tenuti al
pagamento di un'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare
inferiore a 0,80 punti percentuali, il comma 2 del medesimo articolo, riconosce
un ulteriore esonero, fino ad un massimo di 0,40 punti percentuali, a valere
sui versamenti degli altri contributi di cui all’articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (allegato n. 2), "prioritariamente considerando i
contributi per maternità e per disoccupazione".
Nel caso di ulteriore
impossibilità ad esaurire la misura spettante, l'esonero si estende alle altre
assicurazioni della "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti" fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate
nell'ordine indicato al comma 1 del citato art. 24 (Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto, cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia
e lapidei, cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli,
trattamenti economici di malattia).
In ogni caso, l'ulteriore
esonero non può superare la misura di 0,40 punti percentuali e quello
complessivo la misura di 0,80 punti percentuali.
Dalla formulazione della norma
("in aggiunta", "ulteriore"), deriva che i datori di lavoro
beneficiari dell'esonero sono quelli appartenenti ai settori destinatari della
disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.
Sono, quindi, esclusi dall'esonero i datori di lavoro appartenenti ai
settori delle AMMINISTRAZIONI DELLO STATO e degli ENTI PUBBLICI non soggetti
alla disciplina della CUAF. Per tali settori le contribuzioni non subiscono
variazioni.
1. Datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art 120.
Rientrano in questa categoria i
datori di lavoro per i quali la contribuzione CUAF è dovuta in misura superiore
all'esonero previsto dal citato comma 1 (0,80 punti percentuali) come più
compiutamente analizzato nella TABELLA 1 (allegato 3).
Per il recupero dell’esonero
dello 0,80%, i datori di lavoro in questione si atterranno alle modalità
indicate nel successivo punto 4.1.
2. Datori di lavoro di cui al comma 2 dell'art 120.
Rientrano in questa categoria i
datori di lavoro per i quali la contribuzione CUAF è dovuta in misura inferiore
all'esonero previsto dal citato comma 1 (0,80 punti percentuali) e per i quali
è riconosciuto, in via aggiuntiva, un ulteriore esonero nella misura dello
0,40% da applicare, prioritariamente, sulla contribuzione per MATERNITÀ ovvero,
in assenza o per mancata capienza, sulla contribuzione per DISOCCUPAZIONE o,
infine, sulle contribuzioni di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.88
nell'ordine indicato in premessa, non superando comunque la misura massima
prevista dello 0,80%.
Rientrano altresì nella
fattispecie in esame, secondo gli orientamenti espressi dai Ministeri del
Tesoro e del Lavoro, anche quei datori di lavoro appartenenti a settori
destinatari della disciplina CUAF che, tuttavia, sono esonerati dal versamento
della relativa contribuzione perché provvedono direttamente alla erogazione, ai
propri dipendenti, dei trattamenti di famiglia in misura non inferiore ai
minimi stabiliti per legge (associazioni sindacali, associazioni di categoria,
partiti politici, aziende operanti all’estero in paesi con i quali non esistono
accordi di sicurezza sociale, ecc.).
Pertanto, alla luce di quanto su
esposto, ai predetti datori di lavoro viene riconosciuto l'esonero dello 0,40%,
a valere, prioritariamente, sui contributi per MATERNITÀ e DISOCCUPAZIONE,
ovvero sulle altre contribuzioni ex art. 24 L.88/89.
Restano invece esclusi i settori
delle AMMINISTRAZIONI DELLO STATO e degli ENTI PUBBLICI in quanto non soggetti
alla disciplina della CUAF.
Per il recupero dell’esonero,
nelle diverse misure analizzate nella TABELLA 2 (allegato 4), i datori di
lavoro in questione si atterranno alle modalità indicate nel successivo punto
4.2.
3. Rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale con lavoratori
stranieri.
Per i lavoratori stranieri,
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in sostituzione dei
contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro
la disoccupazione, il c. 2 dell'art. 25 del T.U. sull'immigrazione approvato
con il D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'obbligo, a carico del datore
di lavoro, del versamento all’INPS di un contributo in misura pari all'importo
dei medesimi contributi ed in base alle diverse aliquote stabilite per questi ultimi.
Si veda al riguardo la circolare
n. 214 del 9/10/1998 (punto 2.3) e la circolare n. 67 del 26/3/1999.
Dal 1/2/2001, a seguito delle variazioni d’aliquota introdotte
dall’art. 120 della legge n. 388/2000, il contributo in questione, per i datori
di lavoro appartenenti ai settori di cui al punto 1, è pari al 3,29%, di cui
1,68% per la CUAF e 1,61% per la DISOCCUPAZIONE.
Per i datori di lavoro
appartenenti ai settori di cui al punto 2, il contributo in questione risulta
ridotto in relazione alle diverse misure di esonero come previsto al citato
punto 2.
Per le modalità operative si fa
rinvio ai successivi punti 4.1 e 4.2.
4. Modalità di compilazione del modello DM10/2.
Ai fini della compilazione del modello DM10/2 i
datori di lavoro aventi titolo ai benefici previsti dalla normativa in
argomento, si atterranno alle seguenti modalità.
4.1 Datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art 120 (punto 1).
I datori di lavoro in questione,
aventi titolo all’esonero CUAF nella misura dello 0,80%, si atterranno
alle seguenti istruzioni:
-
esporranno,
con le consuete modalità, nei quadri “B-C”, l’importo della contribuzione
dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31
gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
-
indicheranno,
nel quadro "D" del mod. DM10/2, l’importo della riduzione
contributiva spettante, riferita a tutto il personale dipendente compresi i
lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive, utilizzando il
codice di nuova istituzione “R600”,
facendolo precedere dalla dicitura “ESONERO CUAF”.
4.2 Datori di lavoro di cui al comma 2 dell'art 120 (punto2).
I datori di lavoro in questione, aventi titolo
all’esonero CUAF e, stante l’entità dell’importo o l’assenza dello stesso,
anche ad un ulteriore 0,40%, stabilito nelle diverse misure come più
compiutamente analizzato al punto 2 della presente circolare, si atterranno
alle seguenti istruzioni:
-
esporranno,
con le consuete modalità, nei quadri “B-C”, l'importo della contribuzione
dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31
gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
-
indicheranno,
nel quadro "D" del mod. DM10/2, l’importo della riduzione
contributiva loro spettante , riferita a tutto il personale dipendente compresi
i lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive, utilizzando i
nuovi codici sottoindicati.
Contribuzione |
Codice |
Descrizione codice |
CUAF |
R600 |
“ESONERO
CUAF” |
MATERNITÀ |
R601 |
“ESONERO
MATERNITÀ” |
DISOCCUPAZIONE |
R602 |
“ESONERO
DISOCCUPAZIONE” |
ALTRE CONTRIBUZIONI |
R603 |
“ESONERO
ALTRE CONTR.” |
4.3 Lavoratori per i quali competono agevolazioni contributive.
Al fine dell’assolvimento degli
obblighi contributivi per i lavoratori in questione, i datori di lavoro si atterranno
alle seguenti istruzioni:
-
esporranno,
con le consuete modalità, nel quadro “B-C”, l'importo della contribuzione
dovuta in base all’aliquota vigente per il settore di appartenenza al 31
gennaio 2001 senza operare alcuna riduzione;
-
indicheranno,
nel quadro “D”, gli esoneri contributivi ex art. 120 L.388/2000 previsti per i
settori di appartenenza utilizzando le medesime modalità illustrate per la
generalità dei lavoratori dipendenti ed indicate nei precedenti punti 4.1 e
4.2;
-
calcoleranno
le riduzioni contributive e gli sgravi previsti dalle norme che disciplinano le
agevolazioni stesse sulle contribuzioni al netto degli esoneri di cui sopra e
le esporranno con le consuete modalità.
Esempio n.1 : contratto di formazione lavoro.
Lavoratore assunto con contratto di formazione e
lavoro da un'azienda industriale (CENTRO NORD) che occupa fino a 15 dipendenti
avente titolo ad una riduzione pari al 25% della contribuzione a carico del
datore di lavoro.
Qualifica = OPERAIO
Periodo di paga = FEBBRAIO 2001
Giornate retribuite = 26 gg.
Retribuzione = L. 2.000.000
Aliquota contributiva = 41,57 %
Esonero CUAF = 0,80 %
Contribuzione dovuta:
Quadri "B-C" del modello DM10/2 = codice 156 = 2.000.000 x 41,57% =
831.000
Quadro "D" del modello DM10/2 = R600 = 16.000
L172 = 159.000
(L172 = 41,57-0,80-8,89=31,88. 2.000.000 x 31,88% =
637.600 x 25% = 159.400)
Esempio n.2 : lavoratore assunto dalle liste di
mobilità.
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con
contratto a tempo indeterminato da un'azienda industriale (CENTRO NORD) che
occupa fino a 15 dipendenti avente titolo ad una riduzione pari alla
contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Qualifica = OPERAIO
Periodo di paga = FEBBRAIO 2001
Giornate retribuite = 26 gg.
Retribuzione = L. 2.000.000
Aliquota contributiva = 41,57 %
Esonero CUAF = 0,80 %
Contribuzione dovuta:
Quadri
"B-C" del modello DM10/2 =
codice 175 = 2.000.000 x 41,57% = 831.000
codice S165 = versamento marca apprendisti
Quadro "D" del modello DM10/2 = R600 = 16.000
L180 = 638.000
(L180 = 41,57-0,80-8,89=31,88. 2.000.000 x 31,88% =
637.600)
4.4 Regolarizzazione periodi pregressi.
Qualora i datori di lavoro,
relativamente alla denuncia del mese di FEBBRAIO 2001, non avessero operato
l’esonero delle contribuzioni oggetto della presente circolare, potranno
effettuare detto recupero entro il termine di scadenza del terzo mese
successivo alla data di emanazione della presente circolare, utilizzando i
seguenti nuovi codici
Contribuzione |
Codice |
Descrizione codice |
CUAF |
R604 |
“ARR.
ESONERO CUAF” |
MATERNITÀ |
R605 |
“ARR.
ESONERO MATERNITÀ” |
DISOCCUPAZIONE |
R606 |
“ARR.
ESONERO DISOCCUPAZIONE” |
ALTRE
CONTRIBUZIONI |
R607 |
“ARR.
ESONERO ALTRE CONTR.” |
La Agenzie, nell’ipotesi in cui i
datori di lavoro avessero ridotto direttamente l’aliquota contributiva,
applicando l’esonero sulla contribuzione dovuta (quella esposta nelle righe dei
quadri “B-C” del modello DM10/2), con conseguente emissione di note di
rettifica con saldo a DEBITO AZIENDA, dopo aver effettuato gli opportuni
controlli di merito, definiranno le stesse alla luce delle presenti istruzioni.
Come anticipato con la circolare
n. 35/2001, si trasmettono in allegato le tabelle delle aliquote contributive
in vigore dal 1 GENNAIO 2001 riferite ai principali settori economici.
|
IL
DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
|
Tabelle aliquote
contributive OMISSIS
Allegato 1
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
“Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”
GU n. 302 del 29-12-2000,
S.O.
(…)
Art. 120.
(Riduzione
degli oneri sociali)
1. Nell’ambito del processo di armonizzazione
delle forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro
stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998,
a decorrere dal 1 febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare
dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto
riconosciuto in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro
operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è
riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a
valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di
lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando
i contributi per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo
esonero non può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
(…)
Allegato 2
LEGGE 9 marzo 1989, n. 88
"Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro"
(G.U. 13
marzo 1989, n. 60, S.O.
(...)
Art. 24
(Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni
per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il
Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione
contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori
dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la
cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti
economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito
dall'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di
previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una
unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni
temporanee ai lavoratori dipendenti".
(...)
Allegato 3
TABELLA 1
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota CUAF |
Esonero |
Aziende industriali in genere, comprese le aziende di pubblici servizi di
trasporto, elettriche, telefoniche, marittime e di navigazione aerea |
1.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Cooperative agricole legge 240/84 non iscritte nei Registri Prefettizi (posizione per operai a tempo
indeterminato) |
1.01.06 |
2,48 |
0,80 |
Cantieri scuola e lavoro - Disoccupati avviati nei predetti cantieri di
cui alla legge 6 agosto 1975 n. 418 |
1.16.01 |
1,28 |
0,80 |
Aziende speciali ex lege 142/90, non costituite in SPA (o SPA interamente
pubbliche) soggette alla disciplina CUAF |
2.01.01 |
6,20 |
0,80 |
Aziende speciali ex lege 142/90, costituite in SPA, con capitale misto, per il
personale optante INPDAP |
1.XX.XX |
6,20 |
0,80 |
Ministero di Grazia e Giustizia (soggetto alla
disciplina CUAF) per
detenuti ed internati |
3.01.03 |
2,48 |
0,80 |
Aziende artigiane in genere escluse dall'applicazione dell'aliquota CUAF ridotta
per mancanza del requisito, da parte del titolare o della maggioranza dei
soci, dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli artigiani |
4.XX.XX CA 3K |
2,48 |
0,80 |
Aziende del Credito, delle Assicurazioni e dei
Servizi Tributari Appaltati |
6.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Aziende COMMERCIALI in senso stretto (commercio all'ingrosso, al dettaglio e
ambulante), pubblici esercizi e attività ricettive i cui titolari non risultino iscritti negli elenchi
nominativi della Gestione Commercianti |
7.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Altre aziende del TERZIARIO |
7.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Cooperative ex DPR 602/70 non iscritte nei Registri Prefettizi |
1.XX.XX |
2,48 |
0,80 |
Allegato 4
TABELLA 2
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota |
Residuo
recupero |
Esonero |
|||
Aliquota |
Aliquota |
Altre |
|||||
Cooperative agricole legge 240/84 non iscritte nei Registri Prefettizi (posizione per operai a
tempo indeterminato) |
1.01.06 |
0,28 |
0,03 |
0,37 |
|
0,68 |
|
Da operare sul DM10/2 |
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex
SCAU |
||||||
Industria della pesca (cooperative della piccola pesca legge 250/58) |
1.19.01 |
0,01 |
- |
- |
- |
0,01 |
|
Industria della pesca costiera, ravvicinata
o locale con navi minori (personale soggetto alla legge 413/84) |
1.20.01 |
0,01 |
0,40 |
- |
- |
0,41 |
|
Aziende artigiane in genere |
4.XX.XX |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
|
Agricoltura in genere (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
|
Agricoltura in genere (operai agricoli OTI – OTD) |
-------- |
0,43 |
0,03 |
0,34 |
- |
0,80 |
|
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex
SCAU |
|||||||
Cooperative agricole iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri
prefettizi ed aziende con titolare iscritto CD/CM (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,01 |
0,40 |
- |
- |
0,41 |
|
Cooperative agricole ed aziende CD/CM iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri
prefettizi ed aziende con titolare iscritto CD/CM (operai agricoli OTI – OTD) |
-------- |
0,01 |
0,03 |
0,37 |
- |
0,41 |
|
Esonero da operare sulla contribuzione versata con le modalità ex
SCAU |
|||||||
Cooperative agricole legge 240/84 (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,43 |
0,37 |
- |
- |
0,80 |
|
Cooperative agricole legge 240/84 iscritte nei Registri prefettizi nella sezione
non Agricola (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,28 |
0,40 |
- |
- |
0,68 |
|
Settori di attività |
CSC - CA |
Aliquota |
Residuo
recupero |
Esonero |
||
Aliquota |
Aliquota |
Altre |
||||
Cooperative agricole legge 240/84 iscritte nella sezione Agricoltura dei Registri
prefettizi (personale impiegati e dirigenti) |
5.01.02 |
0,01 |
0,40 |
- |
- |
0,41 |
Aziende COMMERCIALI in senso stretto (commercio all'ingrosso, al dettaglio e
ambulante), pubblici esercizi e attività ricettive i cui titolari risultino iscritti negli elenchi
nominativi della Gestione Commercianti |
7.XX.XX |
0,43 |
0,24 |
0,13 |
- |
0,80 |
Associazioni sindacali e di categoria, Partiti
Politici |
7.07.03 |
- |
0,24 |
0,16 |
|
0,40 |
Attività VARIE senza fini di lucro esonerate
dalla CUAF (art.
49 comma 2 L.88/89) |
7.07.06 |
- |
0,24 |
0,16 |
|
0,40 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi |
1.XX.XX |
0,28 |
0,40 |
- |
- |
0,68 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi |
7.XX.XX |
0,28 |
0,24 |
- |
0,16 |
0,68 |
Cooperative ex DPR 602/70 iscritte nei Registri Prefettizi |
7.XX.XX |
0,28 |
0,24 |
0,16 |
- |
0,68 |