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Roma, 30 marzo 2001

 

CIRCOLARE N. 47/2001

OGGETTO: TRASPORTO COMBINATO - COMPLETAMENTO DELLA RETE INTERPORTUALE NAZIONALE – ART.24, LEGGE 5.3.2001, N.57, SU G.U. N.66 DEL 20.3.2001.

 

Con il provvedimento legislativo in oggetto il Governo è stato delegato ad emanare - senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato - un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi previsti per la realizzazione della rete interportuale nazionale.

 

Il decreto dovrà essere promulgato - entro il 4 aprile 2002 - con l'osservanza dei seguenti criteri:

a)         definire le modalità ed i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali anche diverse dagli interporti;

b)         prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c)         definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzandole al riequilibrio modale e territoriale nell'ambito dell'elaborazione del Piano Generale dei Trasporti;

d)         rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, anche per la riduzione dell'inquinamento;

e)         completare gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f)          privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilevanza internazionale ed intercontinentale.

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano degli interporti previsto dalle leggi 240/90, 204/95 e 454/97.

Ovviamente sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data.

 

L'importanza del provvedimento legislativo in oggetto è riferita in particolare alla previsione che ammette ai contributi infrastrutture intermodali non necessariamente inserite in infrastrutture interportuali, come prevede invece la normativa vigente.

 

I finanziamenti già attivati per la rete interportuale italiana risultano nel Piano Generale Trasporti.

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Allegati due

 

 

 

 

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Interporti in attività: leggi di finanziamento per la realizzazione ed il potenziamento

(miliardi di lire)

Interporto

Regione

Interventi effettuati

Interventi in programma

Costo

totale

Finanz.

Statale

Fonte

finanz.

Costo

totale

Finanz.

statale

Fonte

finanz.

Orbassano

Piemonte

  54,00

54,00

L.240/90

  21,25

  9,406

L.240/90

Rivalta S.

Piemonte

  40,00

  40,00

L.240/90

  11,41

  5,000

L.454/97

Verona

Veneto

  62,00

    62,00*

L.240/90

  32,28

15,000

L.240/90

Padova

Veneto

  61,00

  61,00

L.240/90

  30,02

15,000

L.240/90

Bologna

Emilia-R.

  58,00

  58,00

L.240/90

  18,77

  9,200

L.240/90

Parma

Emilia-R.

  33,00

  33,00

L.240/90

  14,40

  7,200

L.240/90

Livorno

Toscana

  49,00

    49,00*

L.240/90

    8,00

  4,000

L.454/97

Marcianise-Nola

Campania

  60,00

  60,00

L.240/90

  28,00

14,000

L.454/97

Totale

 

417,00

417,00

 

164,13

78,906

 

* interventi attuati parzialmente

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi interporti in fase istruttoria e relative leggi di finanziamento

(miliardi di lire)

Interporto

Regione

Interventi in programma

Costo

totale

Finanz.

statale

Fonte

finanz.

Novara*

Piemonte

     83,33

  21,36

L.240/90

Vado Ligure*

Liguria

     35,19

  21,12

L.240/90

Bergamo

Lombardia

     93,76

  27,94

L.240/90

Porto Marghera C.I.A.

Veneto

  104,52

  30,00

L.341/95

Porto Marghera A.P. Venezia

Veneto

     15,00

  15,00

L.341/95

Cervignano*

Friuli

     51,18

  29,74

L.641/96

Prato*

Toscana

     86,77

  48,31

L.240/90

Jesi

Marche

     66,65

  30,17

L.641/96

Orte

Lazio

     50,36

  28,00

L.240/90

Frosinone

Lazio

     30,00

  17,90

L.341/95

Pescara

Abruzzo

   108,50

  46,52

L.341+L.240

Termoli

Molise

     21,30

    8,97

L.341/95

Pontecagnano

Campania

     67,00

  15,00

L.135/97

Bari

Puglia

     59,95

  20,66

L.240/90

Area Jonico - Salentina

Puglia

   107,09

  19,87

L.341/95

Tito

Basilicata

     44,43

  16,38

L.641/96

Gioia Tauro

Calabria

     58,10

  14,86

L.240/90

Catania

Sicilia

     83,10

  19,45

L.240/90

Totale

 

1.166,23

431,25

 

* Potenziamento dell'infrastruttura esistente

 

 

G.U. n. 66 del 20.3.2001 (fonte Guritel)

Legge 5 marzo 2001, n. 57

"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"

OMISSIS

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

Art. 24
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale  degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

Art. 25
OMISSIS

FINE TESTO LEGGE