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Roma, 9 aprile 2001
CIRCOLARE N.50/2001
OGGETTO: POSTE – LICENZA INDIVIDUALE - D.M.
17.11.2000 SU G.U. N.56 DELL'8.3.2001.
Con il decreto indicato in oggetto il
Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello del Tesoro ha fissato i
criteri per la determinazione dei contributi che i titolari di licenza
individuale devono versare al fondo di compensazione degli oneri di servizio
postale universale (articolo 10 d.lgvo n.261/99).
Si conferma che non è sufficiente prestare
servizi postali per essere necessariamente assoggettati alla licenza individuale.
Le imprese private, infatti, anche quando svolgono prestazioni che rientrano
nel servizio universale (invii postali fino a 2 kg, invii di pacchi fino
a 20 kg) accompagnano generalmente questi servizi con altri a valore aggiunto
(quali ad es. il ritiro a domicilio, l'indirizzamento plurimo, la rilevazione
del percorso dell’invio, l'avviso di consegna, ecc.), la presenza dei quali,
come confermato nella circolare ministeriale SG 1311 del 19 giugno 2000,
esonera dall’obbligo della licenza individuale.
Le imprese che offrono i predetti servizi,
peraltro, restano assoggettate alla autorizzazione generale di cui al decreto ministeriale
n.75/2000, al pari delle imprese che offrono servizi non rientranti nell’ambito
del servizio universale, quali gli invii postali superiori a 2 kg e gli invii
di pacchi postali superiori a 20 kg. A tal fine si rammenta che con la
circolare integrativa 28 settembre 2000 il Ministero delle Comunicazioni ha
convenuto che per pacco postale deve intendersi un pacco di peso non superiore
a 30 kg. Nella stessa circolare è stato ribadito che i subvettori non sono
soggetti alle autorizzazioni postali.
A carico dei titolari di autorizzazione
generale sono previsti unicamente contributi per controlli e verifiche da
versare entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dal
decreto ministeriale 20 aprile 2000.
Allo stato attuale rimane assoggettata alla
disciplina della licenza individuale la posta elettronica ibrida (invii
postali generati telematicamente), ancorché il recapito avvenga a "data
e ora certa". In un primo tempo questo servizio, che essendo a valore
aggiunto dovrebbe essere escluso dal servizio universale, è stato addirittura
riservato alla società Poste Italiane. A seguito dell'intervento della
Commissione UE (che ha aperto un procedimento contro l'Italia per violazione
delle regole di concorrenza) la posta elettronica ibrida è stata recentemente
aperta agli operatori privati purché il servizio venga svolto alle condizioni
stabilite nella circolare DGRQS/208 del 24 gennaio 2001. Sulla materia dovrà
ora pronunciarsi la Corte di Giustizia europea.
Si fa presente, infine, che nell'ambito
della liberalizzazione dei servizi postali la Commissione Europea ha presentato
una proposta di direttiva che individua i servizi speciali che esulano dal servizio
universale e pone ulteriori limiti ai servizi che possono essere riservati.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.8/2001
e nn.124, 90 e 84/2000
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Allegati
cinque |
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D/g |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 56 del 8.3.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
17 novembre 2000
Modalita' di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri del
servizio postale universale.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:
Art. 1.
Determinazione dell'onere
1. L'autorita' di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno, determina l'entita' degli oneri del servizio universale
espletato da Poste Italiane S.p.a. non coperti dalle entrate dei
servizi riservati e provvede a richiedere la pubblicazione di un
comunicato al riguardo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 2.
Richiesta agli operatori
1. L'autorita' di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascun
anno, invita gli operatori titolari di licenza individuale,
rilasciata ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n. 73, a comunicare
entro il 31 maggio i dati contabili relativi agli introiti lordi
derivanti dall'attivita' prevista dalla licenza; la nota deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o della ditta.
2. La richiesta e' rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei quali
sia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attivita' soggetta
al previo rilascio di licenza individuale.
Art. 3.
Misura del contributo
1. L'autorita' di regolamentazione, sulla base delle risultanze
contabili di cui agli articoli 1 e 2, determina la misura del
contributo da richiedere ai titolari di licenza, fermo restando
quanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
2. L'autorita' di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti al
pagamento l'entita' della somma da versare entro il 30 giugno.
Art. 4.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto
puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento con vaglia postale intestato alla sezione di
Tesoreria provinciale dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere il codice fiscale del
versante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributo
nonche' l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.
3. Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa al
Ministero delle comunicazioni ed al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Art. 5.
Ritardato o mancato pagamento
1. In caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunque
non oltre il 31 ottobre, le stesse sono aumentate degli interessi
decorrenti dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolati
secondo il tasso legale vigente.
2. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e degli
interessi, si provvede al loro recupero a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 6.
Riassegnazione
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su richiesta del Ministro delle comunicazioni, con le
procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, provvede alla riassegnazione, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle comunicazioni, delle somme versate ai sensi del presente
decreto.
Art. 7.
Accreditamento
1. L'autorita' di regolamentazione provvede a corrispondere le
somme di cui all'art. 6 alla societa' Poste Italiane S.p.a., quale
fornitore del servizio universale.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 novembre 2000
Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale
G.U. n.105 dell’8.3.2001
(fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO
20 aprile 2000
Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni
generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali.
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Decreta:
Licenze individuali
Art. 1.
Contributo per istruttoria
1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute
al pagamento di un contributo a titolo di rimborso dei costi
amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.
1.000.000 per ogni domanda inerente a ciascun servizio.
2. Le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di
variazione della licenza individuale sono assoggettate ad un
contributo d'istruttoria di L. 200.000.
Art. 2.
Contributo per controlli e verifiche
1. Le ditte titolari di una licenza individuale, in riferimento
agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del
servizio oggetto della licenza e per la verifica del mantenimento
delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributo
ad anno, compreso quello nel quale e' stata prodotta la
dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa e di L.
200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata
nel territorio nazionale.
Autorizzazioni generali
Art. 3.
Contributo per istruttoria
1. Le ditte che intendono offrire al pubblico servizi postali ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenute
al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso dei costi
amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.
500.000 per ogni dichiarazione inerente a ciascun servizio.
2. Ogni dichiarazione di modifica, di estensione, di riduzione o di
variazione rispetto a quella originaria e' soggetta ad un contributo
per istruttoria di L. 200.000.
Art. 4.
Contributo per controlli e verifiche
1. Le ditte titolari di un'autorizzazione generale, in riferimento
agli oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione del
servizio oggetto dell'autorizzazione e per la verifica del
mantenimento delle relative condizioni, sono tenute al pagamento di
un contributo ad anno, compreso quello nel quale e' stata prodotta la
dichiarazione, di L. 500.000 per la prima sede operativa e di L.
200.000 per ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicata
nel territorio nazionale.
2. Nel caso in cui sia intervenuta una pronuncia di diniego da
parte del Ministero delle comunicazioni nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della dichiarazione per le autorizzazioni
generali o in quello di trenta giorni per le autorizzazioni generali
ad effetto immediato, l'interessato ha diritto al rimborso del
contributo versato per verifiche e controlli.
Art. 5.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente decreto
puo' essere effettuato con le seguenti modalita':
a) versamento diretto presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento con vaglia postale interno o internazionale alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
d) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi
per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che
l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato
al capo XXVI, capitolo 2569, art. 14.
Art. 6.
Termini per il pagamento
1. Per l'avvio delle attivita' soggette a licenza individuale i
contributi sono versati:
a) per istruttoria, contestualmente alla domanda;
b) per controlli e verifiche, entro trenta giorni dalla
comunicazione della intervenuta licenza.
2. Per l'avvio delle attivita' soggette ad autorizzazione generale
e ad autorizzazione generale ad effetto immediato, i contributi per
istruttoria e per verifiche e controlli sono versati contestualmente
alla dichiarazione.
3. Per gli anni successivi al primo i contributi sono versati entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
Art. 7.
Aggiornamento dei contributi
1. La rivalutazione dei contributi e' disposta ogni due anni
secondo il tasso programmato d'inflazione con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da pubblicare entro il
31 ottobre.
Art. 8.
Ritardato o mancato pagamento
1. In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il termine
massimo del 31 luglio di ciascun anno, l'interessato e' tenuto a
versare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ogni
mese o frazione di ritardo.
2. In caso di mancato pagamento dei contributi e delle
relative maggiorazioni, il Ministero delle comunicazioni procede al
loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Le norme del presente decreto si applicano contestualmente
all'entrata in vigore dei regolamenti concernenti il rilascio delle
licenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generali
nell'ambito dei servizi postali.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 20 aprile 2000
Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Circolare SG n.1311 del 19.6.2000
concernente la nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività
di accertamento e sanzionatoria
Il decreto legislativo n. 261 del
1999
L’art.1 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con d.P.R 29 marzo 1973, n. 156, attribuiva in
esclusiva allo Stato, e per esso all’Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della
corrispondenza epistolare.
Sino al 1996 faceva parte dell’esclusiva
anche il servizio pacchi, liberalizzato per effetto dell’art. 2, comma 19,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.
L’Unione europea, proseguendo nella
politica di liberalizzazione dei servizi pubblici, ha adottato la direttiva
97/67/CE con la quale sono state dettate le regole per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del
servizio: la direttiva persegue scopi di armonizzazione ed anche di moderata
liberalizzazione.
Ha provveduto al recepimento della
direttiva il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, che si è ispirato ai
seguenti criteri:
- assicurare il servizio universale e cioè
una serie di prestazioni, di qualità determinata, da fornire con continuità
sull’intero territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti:
fornitore del servizio universale è la società per azioni Poste Italiane;
garantire
al fornitore del servizio universale, indipendentemente dalla situazione antecedente
all’attuazione della direttiva 97/67/CE, una riserva in misura necessaria al mantenimento
di detto servizio (ove la riserva non raggiunga lo scopo, è previsto
l’intervento di un fondo di compensazione a carico degli operatori privati e,
soltanto ove gli oneri del servizio universale rimangano ancora senza
copertura, è possibile previa l’attivazione di una specifica procedura, il
ricorso ad interventi dello Stato): la prima deliberazione è stata assunta in
data 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio
2000
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle
definizioni di“invio postale, di “invio di corrispondenza” e di “pubblicità
diretta per corrispondenza”, che sono alla base della nuova disciplina del
settore postale:
“invio” postale: l’invio al momento
in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si
tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici,
e similare nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale; ”
“invio di corrispondenza”: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportata e consegnata all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;”
“pubblicità diretta per corrispondenza”: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicato o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad accezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro; avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza, una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza; quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna.
Il servizio universale, incluso
quello transfrontaliero, comprende:
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg;
-
i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
In base alla citata deliberazione del 2 febbraio 2000 la riserva
comprende:
- la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
ala distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche
tramite consegna espressa il cui prezzo sia inferiore a lire 6000 (seimila) ed
il cui peso sia inferiore a 350 grammi, compresi, relativamente alla fase del
recapito, gli oggetti generati telematicamente (posta elettronica ibrida);
- gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie, indipendentemente da limiti di peso e
di prezzo;
-
la pubblicità diretta per corrispondenza indirizzata
per ciascuna campagna pubblicitaria, ad un numero di persone inferiore a 10.000
(diecimila).
Al riguardo si fa presente quanto
segue:
- la riserva comprende ogni fase, e cioè la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii di
corrispondenza;
la riserva
non opera allorquando sia superato anche uno solo dei due limiti (peso o prezzo);
- Il limite di lire seimila si riferisce al
prezzo richiesto dall’operatore privato par la prestazione, a partire dal quale
non opera la riserva;
L’articolo
41 del codice postale è stato abrogato e con esso la possibilità del cosiddetto
“corso particolare”: di conseguenza non è consentita la prestazione concernente
gli invii di corrispondenza rientrati nella riserva, anche soddisfacendo il
diritto postale;
- la pubblicità diretta per corrispondenza
deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile;
-
se l’invio rientrante nella riserva è oggetto di
servizi a valore aggiunto (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo,
traking & tracing, avviso di avvenuta consegna ecc.) l’attività in
questione non è riservata né fa parte del servizio universale e, quindi, è da
considerare liberalizzata, fermo restando il limite del prezzo di 6000 lire.
Sono liberi:
- lo scambio dei documenti, come delineato
dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 261 del 1999; qualora il fornitore
del servizio gestisca più locali, può provvedere allo scambio di documenti fra
abbonati a locali diversi, fermo restando che la consegna ed il ritiro dei
documenti deve avvenire a cura degli abbonati;
-
l’autoprestazione, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n 261 del 1999: se l’interessato si rivolge ad un terzo, questo può
operare soltanto per lui, non è consentita l’autoprestazione allorquando l’interessato
voglia o debba fare ricorso al servizio di raccomandazione nell’ambito ei
procedure amministrative e giudiziarie
Relativamente agli invii
raccomandati ed assicurati, salvo quanto si dirà a proposito delle agenzie di
recapito, si precisa che:
- in presenza di procedure amministrative e
giudiziarie, la riserva a favore di Poste Italiane s.p.a. è assoluta;
-
al di fuori del caso anzidetto, valgono i limiti di
peso e di prezzo riguardanti gli invii di corrispondenza: il servizio è,
dunque, libero al di là dei 350 gr. O delle seimila lire.
I privati possono operare nel
settore postale previo rilascio di licenza individuale per l’offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati che rientrano nel campo del servizio
universale ovvero tramite conseguimento di autorizzazione generale per
l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale.
La disciplina della licenza
individuale e della autorizzazione generale è dettata da due regolamenti del
Ministero delle comunicazioni in data 4 febbraio 2000: n. 73 e n.75
Le
concessioni di cui al punto 1 dell’art.29 del codice postale sono state prorogate
al 31 dicembre 2000: pertanto, le agenzie possono continuare ad espletare il
recapito (per esempio) di corrispondenza epistolare originata e destinata al
medesimo comune, previa corrisponsione alla soc. Poste Italiane del canone di
connessione di lire trecento per oggetto e la medesima cosa dicasi per le
registrate, sempreché – ovviamente – sia nei limiti della riserva.
E’ da richiamare l’attenzione
sull’articolo 23 comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha
esteso al 31 dicembre 2000 la consegna delle agenzie di recapito (invii
originati e destinati al medesimo comune) all’intera riserva di cui all’art.4
del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le raccomandate inerenti
a procedure amministrative giudiziarie;
non avendo disposto nulla al riguardo il ricordato comma 3 dell’articolo 23, si
può ragionevolmente ritenere che le agenzie non debbano corrispondere alcunchè
per le categorie di oggetti all’esame. In concreto, le agenzie corrisponderanno
il canone di concessione soltanto per le corrispondenze epistolari.
I pacchi fino a 20 kg, a meno che il servizio offerto abbia lricarattestiche
di “express courier ” (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo,
traking & tracing , avviso di avvenuta consegna, ricevuta di consegna ecc..) rientrano nel servizio universale: pertanto il privato che
intende dedicarsi a tale attività deve richedere la licenza individuale.
L’accertamento delle violazioni nel
settore postale compete agli organi del Ministero delle comunicazioni ed ai
competenti organi di polizia, l’irrogazione delle sanzioni spetta agli uffici
periferici del Ministero delle comunicazioni.
......OMISSIS......
Oggetto
integrazione della circolare S.G. n. 1311 del 19 giugno 2000 concernente la
nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività di accertamento
e sanzionatoria
A seguito
di quesiti posti sia dagli operatori del settore che da uffici periferici del
Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni:
1)
la direttiva 97/67/CE, il decreto legilslativo n.261
del 1999 ed il regolamento n.73 del 2000 stabiliscono in modo chiaro e univoco
che le singole fasi della prestazione, nell’ambito della riserva, sono di
esclusiva competenza del fornitore del servizio univesrsale, e quindi vietate e
che le medesime, nell’ambito del servizio univesrale, sono assoggettate a
licenza individuale;
2)
la licenza individuale e l’autorizzazione generale devono
essere conseguite da chi risponde della prestazione nei riguardi dell’utente:il
subvettore o il mandatario non è tenuto ad intrattenere rappoti con il
Ministero , purchè dimostri di operare er conto edel soggetto titolare dela licenza
o dell’autorizzazione;
3)
sono soggetti ad autorizzazione generale tutti i
servizi che esulano dal servizio universale pertanto non vi è bisogno di elencare
tali servizi fra quali rientra il servizio espresso internazionale;
4)
tenuto conto delle finalità del fondo di compensazione,
per i servizi internazionali la contribuzione al fondo predetto è dovuta in relazione
al valore dell’introito da riferire alla
tratta nazionale sia per il corriere in entrata che per quello in uscita;
5)
le connotazioni del servizio espressi, che non sono
da correlare alla sola celerità possono essere ricavate dalla direttiva
97/67/CE e dalla comunicazione della Commissione n. 39/C/02 del febbraio 1998;
6)
le condizioni generali di servizio, di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo n. 261 del 199, sono state redatte
dalla soc. Poste Italiane ed attualmente sono all’esame del Ministero delle
comunicazioni; sino all’entrata in vigore di dette condizioni generali vige il
regolamento dei servizi postali, approvato con d.P.R. n.655 del 1982
7)
la definizione di pacco postale non è necessaria in
quanto sono sufficienti le dizioni figuranti nella direttiva 97/67/Ce e del
decreto legislativo n. 261/1999 può convenirsi, invece, sull’utilità di porre
un limite obiettivo considerando “pacco postale” l’invio non superiore a 30
kg.fermo restando il limite di 20 kg per i pacchi rientranti nell’ambito del
servizio universale;
8)
si può altresi convenire sull’esclusione dal settore
postale delle merci che non sono accettate dal fornitore del servizio
universale: in tal caso non sono applicabili le disposizioni del decreto
legislativo n. 261 del 1999;
9)
l’occasione della prestazione è data dalla non
professionalità dell’attività, dalla eccezionalità del fatto e di norma,dalla
gratuità.
Roma lì
28.09.2000
G.U. n.31 del 7.2.2001 (fonte Guritel)
Circolare del 24 gennaio 2001, n.DGRQS/208
Recapito di invii postali a data od ora certa
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' per la regolamentazione del settore postale
. A d o t t a
la seguente circolare:
1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
2. Scopo della circolare e' di chiarire il significato del comma 4
dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
3. La fase di recapito della posta elettronica ibrida appartiene
alla riserva assegnata alla societa' Poste italiane, alla pari di
qualsiasi invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo
in vigore.
4. Qualora l'utente richieda, nei riguardi degli invii di posta
elettronica ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni
aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura
del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione
della Commissione europea in data 21 dicembre 2000, esula dalla
riserva purche' siano rispettate le condizioni seguenti.
5. L'operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4,
esteso almeno all'intero territorio di una regione, deve richiedere
apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale
concessioni ed autorizzazioni - viale America n. 201 - 00144 Roma)
secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
6. L'operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la
consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il
pagamento del corrispettivo pattuito sia subordinato all'avvenuto
recapito nel termine contrattuale.
7. L'operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene
un registro, da vidimare presso il competente ispettorato
territoriale del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i
singoli invii nonche' i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e
giorno di prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste
per il recapito.
8. Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6,
devono essere identificabili e distinguibili dagli altri invii di
corrispondenza in virtu' di apposito timbro apposto sul relativo
involucro.
9. L'operatore deve provare la data ovvero l'ora e la data di
recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario apposta su
apposito bollettario ed inoltre deve assicurare al mittente la
possibilita' di un tracciamento dell'invio nel corso della fase del
recapito.
10. I registri ed i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono
essere conservati per sei mesi.
11. Gli operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla
presente circolare, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 21
del decreto legislativo n. 261 del 1999.
12. Il Ministero delle comunicazioni si riserva di adeguare la
presente circolare alle decisioni della Corte di giustizia delle
Comunita' europee.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
Roma, 24 gennaio 2001
Il Ministro: Cardinale
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 21.03.2001
COM(2001) 109 definitivo
2000/0139 (COD)
Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunità
(presentata dalla Commissione
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
OMISSIS
Articolo 1
La direttiva 97/67/CE è modificata come
segue:
(1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente
punto 20):
"20. I servizi speciali sono servizi
chiaramente distinti dal servizio universale, che soddisfano particolari
esigenze dei clienti e che offrono prestazioni accessorie a valore aggiunto non
offerte dal servizio postale ordinario; tali prestazioni accessorie a valore
aggiunto sono, ad esempio, la consegna su appuntamento, l'opzione di effettuare
modifiche in transito alla destinazione o ai destinatari oppure in caso di
mancata consegna alla destinazione primaria, la possibilità di seguire l'iter
degli invii e di localizzarli in transito, l'orario di consegna garantito, più
di un tentativo di consegna, o la consegna secondo le priorità o l'ordine
sequenziale specificato dal cliente.
La raccolta a domicilio senza nessuna
delle dette prestazioni accessorie non costituisce servizio speciale.
La trasmissione e/o ricezione elettronica
a fini di smistamento, stampa e/o preparazione della posta non viene
considerata servizio addizionale.
La posta per espresso costituisce un
servizio speciale che, oltre alla maggiore rapidità e affidabilità di raccolta,
trasporto e consegna, è caratterizzato dalla prestazione in tutto o in parte
dei seguenti servizi addizionali: raccolta presso l'indirizzo del mittente,
consegna al destinatario in persona o suo rappresentante autorizzato, garanzia
di consegna entro una determinata data, possibilità di cambiamento di
destinazione e di destinatario in transito, conferma al mittente dell'avvenuta
consegna, possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in
transito, trattamento personalizzato per i clienti e offerta di una gamma di
servizi in funzione delle richieste."
(2) L'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
"Articolo 7
1. Nella misura necessaria al mantenimento
del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a
riservare alcuni servizi postali di base al fornitore o ai fornitori del
servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, smistamento,
trasporto e consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di
corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di
prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi. Questo limite di peso non
si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa
pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della
categoria più rapida.
Nel caso del servizio postale gratuito per
persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle
restrizioni relative al peso ed al prezzo.
Nella misura necessaria per assicurare la
fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può
continuare ad essere riservata entro i limiti di peso e di prezzo di cui al
primo comma.
2. Gli invii di corrispondenza
transfrontaliera in uscita, scambio di documenti e servizi speciali (compreso
il servizio espresso) non possono essere riservati.
Per quanto riguarda i servizi speciali,
l'invio elettronico di posta al solo fine della stampa a distanza non è
sufficiente per escludere il monopolio sulla posta transfrontaliera in entrata.
3. Quale fase ulteriore verso il
completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e
il Consiglio decidono, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, un'ulteriore
apertura del mercato postale con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.
La Commissione presenta una proposta a tal
fine entro la fine del 2004, previo riesame del settore incentrato in
particolare sulla necessità di garantire la prestazione del servizio universale
in maniera appropriata in un ambiente di mercato competitivo.
Su richiesta della Commissione, gli Stati
membri forniscono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del
suddetto riesame."
(3) All'articolo 9 12 è aggiunto il seguente paragrafo
comma:
"-
6. Qualora i fornitori del servizio universale applichino
tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti
all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere
applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto
riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto
dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa
dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii
individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra
i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano
servizi equivalenti.
Le eventuali tariffe del genere devono
inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni
simili."
(4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente
sesto trattino:
"- il trasferimento di sovvenzioni ad
elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da
entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata è vietato, salvo nella
misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari
per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti
nell'area competitiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione
adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione."
(4a) L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito
dal testo seguente:
"Gli
Stati membri assicurano la definizione di procedure trasparenti, semplici e a
basso costo per rispondere ai reclami degli utenti, particolarmente in casi
riguardanti perdite, furti, danni o mancato rispetto delle norme sulla qualità
del servizio (comprese le procedure per determinare la responsabilità nei casi
in cui siano coinvolti più di un operatore)."
(5) All'articolo 19, paragrafo 1, è
aggiunta la frase seguente:
"Gli Stati membri assicurano che
detto principio sia anche applicato ai beneficiari di servizi postali che non
rientrano nel servizio universale."
(6) All'articolo 27, la data "31
dicembre 2004" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
in applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio