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Roma, 9 aprile 2001
 
CIRCOLARE N.50/2001 
OGGETTO: POSTE – LICENZA INDIVIDUALE - D.M.
17.11.2000 SU G.U. N.56 DELL'8.3.2001.
 
Con il decreto indicato in oggetto il
Ministro delle Comunicazioni di concerto con quello del Tesoro ha fissato i
criteri per la determinazione dei contributi che i titolari di licenza
individuale devono versare al fondo di compensazione degli oneri di servizio
postale universale (articolo 10 d.lgvo n.261/99).
 
Si conferma che non è sufficiente prestare
servizi postali per essere necessariamente assoggettati alla licenza individuale.
Le imprese private, infatti, anche quando svolgono prestazioni che rientrano
nel servizio universale (invii postali fino a 2 kg, invii di pacchi fino
a 20 kg) accompagnano generalmente questi servizi con altri a valore aggiunto
(quali ad es. il ritiro a domicilio, l'indirizzamento plurimo, la rilevazione
del percorso dell’invio, l'avviso di consegna, ecc.), la presenza dei quali,
come confermato nella circolare ministeriale SG 1311 del 19 giugno 2000,
esonera dall’obbligo della licenza individuale.
 
Le imprese che offrono i predetti servizi,
peraltro, restano assoggettate alla autorizzazione generale di cui al decreto ministeriale
n.75/2000, al pari delle imprese che offrono servizi non rientranti nell’ambito
del servizio universale, quali gli invii postali superiori a 2 kg e gli invii
di pacchi postali superiori a 20 kg. A tal fine si rammenta che con la
circolare integrativa 28 settembre 2000 il Ministero delle Comunicazioni ha
convenuto che per pacco postale deve intendersi un pacco di peso non superiore
a 30 kg. Nella stessa circolare è stato ribadito che i subvettori non sono
soggetti alle autorizzazioni postali.
 
A carico dei titolari di autorizzazione
generale sono previsti unicamente contributi per controlli e verifiche da
versare entro il 31 gennaio di ciascun anno, secondo quanto previsto dal
decreto ministeriale 20 aprile 2000.
 
Allo stato attuale rimane assoggettata alla
disciplina della licenza individuale la posta elettronica ibrida (invii
postali generati telematicamente), ancorché il recapito avvenga a "data
e ora certa". In un primo tempo questo servizio, che essendo a valore
aggiunto dovrebbe essere escluso dal servizio universale, è stato addirittura
riservato alla società Poste Italiane. A seguito dell'intervento della
Commissione UE (che ha aperto un procedimento contro l'Italia per violazione
delle regole di concorrenza) la posta elettronica ibrida è stata recentemente
aperta agli operatori privati purché il servizio venga svolto alle condizioni
stabilite nella circolare DGRQS/208 del 24 gennaio 2001. Sulla materia dovrà
ora pronunciarsi la Corte di Giustizia europea.
Si fa presente, infine, che nell'ambito
della liberalizzazione dei servizi postali la Commissione Europea ha presentato
una proposta di direttiva che individua i servizi speciali che esulano dal servizio
universale e pone ulteriori limiti ai servizi che possono essere riservati.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.8/2001
  e nn.124, 90 e 84/2000 | 
|   | Allegati
  cinque | 
|   | D/g | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
G.U. n. 56 del 8.3.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
17 novembre 2000 
Modalita' di funzionamento del fondo di compensazione degli oneri delservizio postale universale.                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI                           di concerto con                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              Decreta:                               Art. 1.                      Determinazione dell'onere  1.  L'autorita'  di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascunanno,   determina  l'entita'  degli  oneri  del  servizio  universaleespletato  da  Poste  Italiane  S.p.a.  non coperti dalle entrate deiservizi  riservati  e  provvede  a  richiedere la pubblicazione di uncomunicato  al  riguardo  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblicaitaliana.                               Art. 2.                      Richiesta agli operatori  1.  L'autorita'  di regolamentazione, entro il 15 maggio di ciascunanno,   invita   gli   operatori  titolari  di  licenza  individuale,rilasciata  ai sensi del decreto 4 febbraio 2000, n. 73, a comunicareentro  il  31 maggio  i  dati  contabili relativi agli introiti lordiderivanti  dall'attivita' prevista dalla licenza; la nota deve esseresottoscritta dal legale rappresentante della societa' o della ditta.  2. La richiesta e' rivolta anche ai soggetti nei riguardi dei qualisia stato accertato e sanzionato l'espletamento di attivita' soggettaal previo rilascio di licenza individuale.                               Art. 3.                        Misura del contributo  1.  L'autorita'  di  regolamentazione,  sulla base delle risultanzecontabili  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  determina la misura delcontributo  da  richiedere  ai  titolari  di  licenza, fermo restandoquanto previsto dall'art. 4 del decreto 4 febbraio 2000, n. 73.  2.  L'autorita'  di regolamentazione comunica ai soggetti tenuti alpagamento l'entita' della somma da versare entro il 30 giugno.                               Art. 4.                       Modalita' di pagamento  1.  Il  pagamento  delle somme dovute ai sensi del presente decretopuo' essere effettuato con le seguenti modalita':    a) versamento  diretto presso la sezione di tesoreria provincialedello Stato;    b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione diTesoreria provinciale dello Stato;    c) versamento  con  vaglia  postale  intestato  alla  sezione  diTesoreria provinciale dello Stato.  2.  La  causale del versamento deve contenere il codice fiscale delversante, l'indicazione dell'anno per il quale si versa il contributononche' l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entratadel bilancio dello Stato, capo 26, capitolo 3317.  3.  Copia della attestazione di versamento deve essere trasmessa alMinistero  delle  comunicazioni  ed  al  Ministero  del  tesoro,  delbilancio e della programmazione economica.                               Art. 5.                    Ritardato o mancato pagamento  1.  In  caso di ritardato versamento delle somme dovute, e comunquenon  oltre  il  31 ottobre,  le stesse sono aumentate degli interessidecorrenti  dalla scadenza del termine fissato nell'art. 3, calcolatisecondo il tasso legale vigente.  2.  In  caso  di  mancato  pagamento  delle  somme  dovute  e degliinteressi,  si  provvede  al  loro  recupero  a  norma  delle vigentidisposizioni in materia.                               Art. 6.                           Riassegnazione  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazioneeconomica,  su  richiesta  del  Ministro  delle comunicazioni, con leprocedure   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica10 novembre  1999,  n. 469, provvede alla riassegnazione, ad appositaunita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministerodelle  comunicazioni,  delle  somme  versate  ai  sensi  del presentedecreto.                               Art. 7.                           Accreditamento  1.  L'autorita'  di  regolamentazione  provvede  a corrispondere lesomme  di  cui  all'art. 6 alla societa' Poste Italiane S.p.a., qualefornitore del servizio universale.  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per laregistrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.    Roma, 17 novembre 2000                             Il Ministro delle comunicazioni                                        Cardinale
 
 
G.U. n.105 dell’8.3.2001
(fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI 
DECRETO
20 aprile 2000 
Contributi  per  le  licenze  individuali  e  per  le  autorizzazionigenerali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali.IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONIdi concerto conIL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICADecreta:
Licenze individuali
Art. 1.Contributo per istruttoria  1.  Le  ditte  che intendono offrire al pubblico servizi postali aisensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenuteal  pagamento  di  un  contributo  a  titolo  di  rimborso  dei costiamministrativi  connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.1.000.000 per ogni domanda inerente a ciascun servizio.  2.  Le  richieste  di  modifica,  di  estensione, di riduzione o divariazione   della   licenza  individuale  sono  assoggettate  ad  uncontributo d'istruttoria di L. 200.000.                                 Art. 2.                   Contributo per controlli e verifiche  1.  Le  ditte  titolari  di una licenza individuale, in riferimentoagli  oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione delservizio  oggetto  della  licenza  e per la verifica del mantenimentodelle  relative condizioni, sono tenute al pagamento di un contributoad   anno,   compreso   quello   nel   quale  e'  stata  prodotta  ladichiarazione,  di  L.  500.000  per  la prima sede operativa e di L.200.000  per  ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicatanel territorio nazionale.
Autorizzazioni generali
                                   Art. 3.                          Contributo per istruttoria  1.  Le  ditte  che intendono offrire al pubblico servizi postali aisensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 261 del 1999 sono tenuteal  pagamento  di  un  contributo,  a  titolo  di  rimborso dei costiamministrativi  connessi allo svolgimento dell'istruttoria, pari a L.500.000 per ogni dichiarazione inerente a ciascun servizio.  2. Ogni dichiarazione di modifica, di estensione, di riduzione o divariazione  rispetto a quella originaria e' soggetta ad un contributoper istruttoria di L. 200.000.                                   Art. 4.                          Contributo per controlli e verifiche  1.  Le ditte titolari di un'autorizzazione generale, in riferimentoagli  oneri sostenuti dallo Stato per il controllo della gestione delservizio   oggetto   dell'autorizzazione   e   per  la  verifica  delmantenimento  delle  relative condizioni, sono tenute al pagamento diun contributo ad anno, compreso quello nel quale e' stata prodotta ladichiarazione,  di  L.  500.000  per  la prima sede operativa e di L.200.000  per  ciascuna ulteriore sede propria o di mandatari, ubicatanel territorio nazionale.  2.  Nel  caso  in  cui  sia intervenuta una pronuncia di diniego daparte del Ministero delle comunicazioni nel termine di quarantacinquegiorni  dal  ricevimento  della  dichiarazione  per le autorizzazionigenerali  o in quello di trenta giorni per le autorizzazioni generaliad  effetto  immediato,  l'interessato  ha  diritto  al  rimborso delcontributo versato per verifiche e controlli. 
                                   Art. 5.                          Modalita' di pagamento  1.  Il  pagamento  delle somme dovute ai sensi del presente decretopuo' essere effettuato con le seguenti modalita':    a) versamento  diretto presso la sezione di tesoreria provincialedello Stato;    b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione ditesoreria provinciale dello Stato;    c) versamento  con  vaglia  postale interno o internazionale allasezione di tesoreria provinciale dello Stato;    d) accreditamento  bancario  a favore dell'ufficio italiano cambiper il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.  2.  La  causale  del  versamento  deve  contenere l'indicazione chel'importo  deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Statoal capo XXVI, capitolo 2569, art. 14.                                   Art. 6.                          Termini per il pagamento  1.  Per  l'avvio  delle  attivita' soggette a licenza individuale icontributi sono versati:    a) per istruttoria, contestualmente alla domanda;    b) per   controlli   e   verifiche,  entro  trenta  giorni  dallacomunicazione della intervenuta licenza.  2.  Per l'avvio delle attivita' soggette ad autorizzazione generalee  ad  autorizzazione generale ad effetto immediato, i contributi peristruttoria  e per verifiche e controlli sono versati contestualmentealla dichiarazione.  3. Per gli anni successivi al primo i contributi sono versati entroil 31 gennaio di ciascun anno.                                   Art. 7.                          Aggiornamento dei contributi  1.  La  rivalutazione  dei  contributi  e'  disposta  ogni due annisecondo  il  tasso  programmato d'inflazione con decreto del Ministrodelle  comunicazioni,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, delbilancio  e  della  programmazione  economica, da pubblicare entro il31 ottobre.                                   Art. 8.                          Ritardato o mancato pagamento  1.  In caso di ritardato pagamento dei contributi, entro il terminemassimo  del  31 luglio  di  ciascun  anno, l'interessato e' tenuto aversare una maggiorazione pari allo 0,50% della somma dovuta per ognimese o frazione di ritardo.  2.   In  caso  di  mancato  pagamento  dei  contributi  e  dellerelative maggiorazioni,  il  Ministero delle comunicazioni procede alloro recupero a norma delle vigenti disposizioni.                                   Art. 9.                              Entrata in vigore  1.  Le  norme  del  presente  decreto  si applicano contestualmenteall'entrata  in  vigore dei regolamenti concernenti il rilascio dellelicenze individuali ed il conseguimento delle autorizzazioni generalinell'ambito dei servizi postali.  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per laregistrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana.    Roma, 20 aprile 2000                                   Il Ministro delle comunicazioni                                               Cardinale
 
 
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Circolare SG n.1311 del 19.6.2000
concernente la nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività
di accertamento e sanzionatoria
Il decreto legislativo n. 261 del
1999
             L’art.1 del codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con d.P.R 29 marzo 1973, n. 156, attribuiva in
esclusiva allo Stato, e per esso all’Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, il servizio di raccolta, trasporto e distribuzione della
corrispondenza epistolare.
             Sino al 1996 faceva parte dell’esclusiva
anche il servizio pacchi, liberalizzato per effetto dell’art. 2, comma 19,
della legge 23 dicembre 1996, n.662.
             L’Unione europea, proseguendo nella
politica di liberalizzazione dei servizi pubblici, ha adottato la direttiva
97/67/CE con la quale sono state dettate le regole per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del
servizio: la direttiva persegue scopi di armonizzazione ed anche di moderata
liberalizzazione.
             Ha provveduto al recepimento della
direttiva il decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, che si è ispirato ai
seguenti criteri:
 - assicurare il servizio universale e cioè
una serie di prestazioni, di qualità determinata, da fornire con continuità
sull’intero territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti gli utenti:
fornitore del servizio universale è la società per azioni Poste Italiane;
garantire
al fornitore del servizio universale, indipendentemente dalla situazione antecedente
all’attuazione della direttiva 97/67/CE, una riserva in misura necessaria al mantenimento
di detto servizio (ove la riserva non raggiunga lo scopo, è previsto
l’intervento di un fondo di compensazione a carico degli operatori privati e,
soltanto ove gli oneri del servizio universale rimangano ancora senza
copertura, è possibile previa l’attivazione di una specifica procedura, il
ricorso ad interventi dello Stato): la prima deliberazione è stata assunta in
data 2 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio
2000 
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulle
definizioni di“invio postale, di “invio di corrispondenza” e di “pubblicità
diretta per corrispondenza”, che sono alla base della nuova disciplina del
settore postale:
             “invio” postale: l’invio al momento
in cui viene preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si
tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici,
e similare nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore
commerciale; ”
                 “invio di corrispondenza”: la comunicazione in forma scritta, anche generata mediante l’ausilio di mezzi telematici, su supporto materiale di qualunque natura che viene trasportata e consegnata all’indirizzo indicato dal mittente sull’oggetto stesso o sul suo involucro, con esclusione di libri, cataloghi, quotidiani, periodici e similari;”                  “pubblicità diretta per corrispondenza”: comunicazione indirizzata ad un numero significativo di persone, consistente unicamente in materiale pubblicato o di marketing, contenente lo stesso messaggio ad accezione del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione del destinatario nonché altre modifiche che non alterano la natura del messaggio, da inoltrare e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sull’invio stesso o sull’involucro; avvisi, fatture, rendiconti finanziari e altre comunicazioni non identiche non sono considerati pubblicità diretta per corrispondenza, una comunicazione contenente pubblicità e altro nello stesso involucro non è considerata pubblicità diretta per corrispondenza; quest’ultima comprende la pubblicità transfrontaliera e quella interna.
             Il servizio universale, incluso
quello transfrontaliero, comprende:
 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione degli invii postali fino a 2 Kg;
 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 Kg;
-         
i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
invii assicurati.
In base alla citata deliberazione del 2 febbraio 2000 la riserva
comprende:
 - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e
ala distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche
tramite consegna espressa il cui prezzo sia inferiore a lire 6000 (seimila) ed
il cui peso sia inferiore a 350 grammi, compresi, relativamente alla fase del
recapito, gli oggetti generati telematicamente (posta elettronica ibrida);
 - gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie, indipendentemente da limiti di peso e
di prezzo;
-         
la pubblicità diretta per corrispondenza indirizzata
per ciascuna campagna pubblicitaria, ad un numero di persone inferiore a 10.000
(diecimila).
             Al riguardo si fa presente quanto
segue:
 - la riserva comprende ogni fase, e cioè la
raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii di
corrispondenza;
la riserva
non opera allorquando sia superato anche uno solo dei due limiti (peso o prezzo);
 - Il limite di lire seimila si riferisce al
prezzo richiesto dall’operatore privato par la prestazione, a partire dal quale
non opera la riserva;
L’articolo
41 del codice postale è stato abrogato e con esso la possibilità del cosiddetto
“corso particolare”: di conseguenza non è consentita la prestazione concernente
gli invii di corrispondenza rientrati nella riserva, anche soddisfacendo il
diritto postale;
 - la pubblicità diretta per corrispondenza
deve recare apposita stampigliatura ed essere ispezionabile;
-         
se l’invio rientrante nella riserva è oggetto di
servizi a valore aggiunto (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo,
traking & tracing, avviso di avvenuta consegna ecc.) l’attività in
questione non è riservata né fa parte del servizio universale e, quindi, è da
considerare liberalizzata, fermo restando il limite del prezzo di 6000 lire.
Sono liberi:
 - lo scambio dei documenti, come delineato
dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 261 del 1999; qualora il fornitore
del servizio gestisca più locali, può provvedere allo scambio di documenti fra
abbonati a locali diversi, fermo restando che la consegna ed il ritiro dei
documenti deve avvenire a cura degli abbonati;
-         
l’autoprestazione, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n 261 del 1999: se l’interessato si rivolge ad un terzo, questo può
operare soltanto per lui, non è consentita l’autoprestazione allorquando l’interessato
voglia o debba fare ricorso al servizio di raccomandazione nell’ambito ei
procedure amministrative e giudiziarie
             Relativamente agli invii
raccomandati ed assicurati, salvo quanto si dirà a proposito delle agenzie di
recapito, si precisa che:
 - in presenza di procedure amministrative e
giudiziarie, la riserva a favore di Poste Italiane s.p.a. è assoluta;
-         
al di fuori del caso anzidetto, valgono i limiti di
peso e di prezzo riguardanti gli invii di corrispondenza: il servizio è,
dunque, libero al di là dei 350 gr. O delle seimila lire.
             I privati possono operare nel
settore postale previo rilascio di licenza individuale per l’offerta al
pubblico di singoli servizi non riservati che rientrano nel campo del servizio
universale ovvero tramite conseguimento di autorizzazione generale per
l’offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale.
             La disciplina della licenza
individuale e della autorizzazione generale è dettata da due regolamenti del
Ministero delle comunicazioni in data 4 febbraio 2000: n. 73 e n.75
              Le
concessioni di cui al punto 1 dell’art.29 del codice postale sono state prorogate
al 31 dicembre 2000: pertanto, le agenzie possono continuare ad espletare il
recapito (per esempio) di corrispondenza epistolare originata e destinata al
medesimo comune, previa corrisponsione alla soc. Poste Italiane del canone di
connessione di lire trecento per oggetto e la medesima cosa dicasi per le
registrate, sempreché – ovviamente – sia nei limiti della riserva.
             E’ da richiamare l’attenzione
sull’articolo 23 comma 3, del decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha
esteso al 31 dicembre 2000 la consegna delle agenzie di recapito (invii
originati e destinati al medesimo comune) all’intera riserva di cui all’art.4
del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le raccomandate inerenti
a procedure amministrative  giudiziarie;
non avendo disposto nulla al riguardo il ricordato comma 3 dell’articolo 23, si
può ragionevolmente ritenere che le agenzie non debbano corrispondere alcunchè
per le categorie di oggetti all’esame. In concreto, le agenzie corrisponderanno
il canone di concessione soltanto per le corrispondenze epistolari.
I pacchi fino a 20 kg, a meno che il servizio offerto abbia lricarattestiche
di “express courier ” (ritiro a domicilio, rapidità, indirizzamento plurimo,
traking & tracing , avviso di avvenuta consegna, ricevuta di  consegna ecc..)  rientrano nel servizio universale: pertanto il privato che
intende dedicarsi a tale attività deve richedere la licenza individuale.
             L’accertamento delle violazioni nel
settore postale compete agli organi del Ministero delle comunicazioni ed ai
competenti organi di polizia, l’irrogazione delle sanzioni spetta agli uffici
periferici del Ministero delle comunicazioni.
......OMISSIS......
Oggetto
integrazione della circolare S.G. n. 1311 del 19 giugno 2000 concernente la
nuova disciplina dei servizi postali e la conseguente attività di accertamento
e sanzionatoria
A seguito
di quesiti posti sia dagli operatori del settore che da uffici periferici del
Ministero, si forniscono le seguenti precisazioni:
1)             
la direttiva 97/67/CE, il decreto legilslativo n.261
del 1999 ed il regolamento n.73 del 2000 stabiliscono in modo chiaro e univoco
che le singole fasi della prestazione, nell’ambito della riserva, sono di
esclusiva competenza del fornitore del servizio univesrsale, e quindi vietate e
che le medesime, nell’ambito del servizio univesrale, sono assoggettate a
licenza individuale;
2)             
la licenza individuale e l’autorizzazione generale devono
essere conseguite da chi risponde della prestazione nei riguardi dell’utente:il
subvettore o il mandatario non è tenuto ad intrattenere rappoti con il
Ministero , purchè dimostri di operare er conto edel soggetto titolare dela licenza
o dell’autorizzazione;
3)             
sono soggetti ad autorizzazione generale tutti i
servizi che esulano dal servizio universale pertanto non vi è bisogno di elencare
tali servizi fra quali rientra il servizio espresso internazionale;
4)                
tenuto conto delle finalità del fondo di compensazione,
per i servizi internazionali la contribuzione al fondo predetto è dovuta in relazione
al valore dell’introito da riferire alla
tratta nazionale sia per il corriere in entrata che per quello in uscita;
5)             
le connotazioni del servizio espressi, che non sono
da correlare alla sola celerità possono essere ricavate dalla direttiva
97/67/CE e dalla comunicazione della Commissione n. 39/C/02 del febbraio 1998;
6)             
le condizioni generali di servizio, di cui
all’articolo 22 del decreto legislativo n. 261 del 199, sono state redatte
dalla soc. Poste Italiane ed attualmente sono all’esame del Ministero delle
comunicazioni; sino all’entrata in vigore di dette condizioni generali vige il
regolamento dei servizi postali, approvato con d.P.R. n.655 del 1982
7)             
la definizione di pacco postale non è necessaria in
quanto sono sufficienti le dizioni figuranti nella direttiva 97/67/Ce e del
decreto legislativo n. 261/1999 può convenirsi, invece, sull’utilità di porre
un limite obiettivo considerando “pacco postale” l’invio non superiore a 30
kg.fermo restando il limite di 20 kg per i pacchi rientranti nell’ambito del
servizio universale;
8)             
si può altresi convenire sull’esclusione dal settore
postale delle merci che non sono accettate dal fornitore del servizio
universale: in tal caso non sono applicabili le disposizioni del decreto
legislativo n. 261 del 1999; 
9)             
l’occasione della prestazione è data dalla non
professionalità dell’attività, dalla eccezionalità del fatto e di norma,dalla
gratuità.
Roma lì
28.09.2000         
  G.U. n.31 del 7.2.2001  (fonte Guritel) Circolare del 24 gennaio 2001, n.DGRQS/208Recapito di invii postali a data od ora certa
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI    in qualita' di Autorita' per la regolamentazione del settore postale.                                 A d o t t ala seguente circolare:
      1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.      2.  Scopo della circolare e' di chiarire il significato del comma 4    dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.      3.  La  fase  di recapito della posta elettronica ibrida appartiene    alla  riserva  assegnata  alla  societa' Poste italiane, alla pari di    qualsiasi  invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo    in vigore.      4.  Qualora  l'utente  richieda,  nei riguardi degli invii di posta    elettronica  ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni    aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura    del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione    della  Commissione  europea  in  data  21 dicembre  2000, esula dalla    riserva purche' siano rispettate le condizioni seguenti.      5.  L'operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4,    esteso  almeno  all'intero territorio di una regione, deve richiedere    apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale    concessioni  ed  autorizzazioni  - viale America n. 201 - 00144 Roma)    secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.      6. L'operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la    consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il    pagamento  del  corrispettivo  pattuito  sia subordinato all'avvenuto    recapito nel termine contrattuale.      7. L'operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene    un   registro,   da   vidimare   presso   il  competente  ispettorato    territoriale  del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i    singoli  invii nonche' i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e    giorno  di  prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste    per il recapito.      8.  Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6,    devono  essere  identificabili  e  distinguibili dagli altri invii di    corrispondenza  in  virtu'  di  apposito  timbro apposto sul relativo    involucro.      9.  L'operatore  deve  provare  la  data  ovvero l'ora e la data di    recapito  dell'invio  a  mezzo  firma  del  destinatario  apposta  su    apposito  bollettario  ed  inoltre  deve  assicurare  al  mittente la    possibilita'  di  un tracciamento dell'invio nel corso della fase del    recapito.      10.  I  registri  ed  i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono    essere conservati per sei mesi.      11.  Gli  operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla    presente  circolare,  incorrono  nelle sanzioni previste dall'art. 21    del decreto legislativo n. 261 del 1999.      12.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  si riserva di adeguare la    presente  circolare  alle  decisioni  della  Corte di giustizia delle    Comunita' europee.      La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della    Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.        Roma, 24 gennaio 2001                                                   Il Ministro: Cardinale
 
 
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 21.03.2001
COM(2001) 109 definitivo
2000/0139 (COD)
Proposta modificata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunità
(presentata dalla Commissione
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
OMISSIS
Articolo 1
La direttiva 97/67/CE è modificata come
segue:
(1) All'articolo 2 è aggiunto il seguente
punto 20):
"20. I servizi speciali sono servizi
chiaramente distinti dal servizio universale, che soddisfano particolari
esigenze dei clienti e che offrono prestazioni accessorie a valore aggiunto non
offerte dal servizio postale ordinario; tali prestazioni accessorie a valore
aggiunto sono, ad esempio, la consegna su appuntamento, l'opzione di effettuare
modifiche in transito alla destinazione o ai destinatari oppure in caso di
mancata consegna alla destinazione primaria, la possibilità di seguire l'iter
degli invii e di localizzarli in transito, l'orario di consegna garantito, più
di un tentativo di consegna, o la consegna secondo le priorità o l'ordine
sequenziale specificato dal cliente.
La raccolta a domicilio senza nessuna
delle dette prestazioni accessorie non costituisce servizio speciale.
La trasmissione e/o ricezione elettronica
a fini di smistamento, stampa e/o preparazione della posta non viene
considerata servizio addizionale.
La posta per espresso costituisce un
servizio speciale che, oltre alla maggiore rapidità e affidabilità di raccolta,
trasporto e consegna, è caratterizzato dalla prestazione in tutto o in parte
dei seguenti servizi addizionali: raccolta presso l'indirizzo del mittente,
consegna al destinatario in persona o suo rappresentante autorizzato, garanzia
di consegna entro una determinata data, possibilità di cambiamento di
destinazione e di destinatario in transito, conferma al mittente dell'avvenuta
consegna, possibilità di seguire l'iter degli invii e di localizzarli in
transito, trattamento personalizzato per i clienti e offerta di una gamma di
servizi in funzione delle richieste."
(2) L'articolo 7 è sostituito dal
seguente:
"Articolo 7
1. Nella misura necessaria al mantenimento
del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a
riservare alcuni servizi postali di base al fornitore o ai fornitori del
servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, smistamento,
trasporto e consegna di invii ordinari di corrispondenza interna e di
corrispondenza transfrontaliera in entrata nell'ambito dei limiti di peso e di
prezzo che seguono. Il limite di peso è di 50 grammi. Questo limite di peso non
si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa
pubblica per l'invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della
categoria più rapida.
Nel caso del servizio postale gratuito per
persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle
restrizioni relative al peso ed al prezzo.
Nella misura necessaria per assicurare la
fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può
continuare ad essere riservata entro i limiti di peso e di prezzo di cui al
primo comma.
2. Gli invii di corrispondenza
transfrontaliera in uscita, scambio di documenti e servizi speciali (compreso
il servizio espresso) non possono essere riservati.
Per quanto riguarda i servizi speciali,
l'invio elettronico di posta al solo fine della stampa a distanza non è
sufficiente per escludere il monopolio sulla posta transfrontaliera in entrata.
3. Quale fase ulteriore verso il
completamento del mercato interno dei servizi postali, il Parlamento europeo e
il Consiglio decidono, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, un'ulteriore
apertura del mercato postale con effetto a partire dal 1° gennaio 2007.
La Commissione presenta una proposta a tal
fine entro la fine del 2004, previo riesame del settore incentrato in
particolare sulla necessità di garantire la prestazione del servizio universale
in maniera appropriata in un ambiente di mercato competitivo.
Su richiesta della Commissione, gli Stati
membri forniscono tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del
suddetto riesame."
(3) All'articolo 9 12 è aggiunto il seguente paragrafo
comma:
"-
6. Qualora i fornitori del servizio universale applichino
tariffe speciali, ad esempio per servizi prestati a utenti commerciali, utenti
all'ingrosso o consolidatori postali per clienti diversi, dovranno essere
applicati i principi della trasparenza e non discriminazione sia per quanto
riguarda le tariffe che le condizioni associate. Le tariffe devono tener conto
dei costi evitati rispetto ad un servizio ordinario coprente la gamma completa
dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii
individuali e devono, unitamente alle condizioni associate, applicarsi sia fra
i terzi sia fra i terzi e i fornitori del servizio universale che forniscano
servizi equivalenti.
Le eventuali tariffe del genere devono
inoltre essere disponibili anche ai clienti residenziali in condizioni
simili."
(4) All'articolo 12 è aggiunto il seguente
sesto trattino:
"- il trasferimento di sovvenzioni ad
elementi del servizio universale non compresi nell'area riservata a partire da
entrate ricavate da servizi compresi nell'area riservata è vietato, salvo nella
misura in cui sia dimostrato che tali trasferimenti sono strettamente necessari
per il soddisfacimento di specifici obblighi del servizio universale imposti
nell'area competitiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione
adottano i necessari provvedimenti, che notificano alla Commissione."
 (4a) L'articolo 19, paragrafo 1, è sostituito
dal testo seguente:
"Gli
Stati membri assicurano la definizione di procedure trasparenti, semplici e a
basso costo per rispondere ai reclami degli utenti, particolarmente in casi
riguardanti perdite, furti, danni o mancato rispetto delle norme sulla qualità
del servizio (comprese le procedure per determinare la responsabilità nei casi
in cui siano coinvolti più di un operatore)."
(5) All'articolo 19, paragrafo 1, è
aggiunta la frase seguente:
"Gli Stati membri assicurano che
detto principio sia anche applicato ai beneficiari di servizi postali che non
rientrano nel servizio universale."
(6) All'articolo 27, la data "31
dicembre 2004" è sostituita dalla data "31 dicembre 2006".
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
in applicazione della presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo                       Per il Consiglio