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Roma,12 aprile 2001
CIRCOLARE
N. 51/2001
OGGETTO:
TRASPORTO COMBINATO - recepimEnTo
direttiva n.92/106/CEE - D.M. 15.2.2001 su g.u. n.65 del 19.3.2001.
Con un ritardo di oltre otto anni,
alla vigilia di una condanna per omissione da parte della Corte di Giustizia, è
stata recepita dal Governo italiano la direttiva comunitaria del 7 dicembre
1992 che fissa norme in materia di trasporti combinati di merci tra Stati
membri o aderenti al SEE - Accordo sullo Spazio Europeo (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, oltre agli Stati UE).
L'applicazione
delle norme comunitarie prevede talune disposizioni non coerenti con la
legislazione italiana, anche se le regole della CE sono valide esclusivamente
per i trasporti tra Stati membri o aderenti all’accordo SEE e non per i traffici
nazionali o per quelli con gli altri Stati.
Anzitutto la definizione del
trasporto combinato differisce da quella stabilita dalla legge 454/97. Quest'ultima
infatti (articolo 1, comma 2, lettera f) non pone limitazioni chilometriche o
vincoli di distanza, mentre la direttiva della CE prevede che la parte del
tragitto effettuata per ferrovia o per mare deve superare i 100 km in linea
d'aria; inoltre la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada
deve avere origine/destinazione nell'idonea stazione ferroviaria più vicina ai
punti di carico/scarico della merce; nel caso di trasporto strada-mare (o strada-fluviale)
il tragitto effettuato su strada deve essere compreso in un raggio non
superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di
imbarco/sbarco.
Il trasporto combinato tra Stati UE
o SEE, secondo la direttiva, può essere liberamente svolto mediante veicoli regolarmente
immatricolati in uno degli Stati UE o SEE, senza necessità di autorizzazione
come stabilisce la regolamentazione italiana.
Ai tragitti stradali di un
trasporto combinato infracomunitario (o infraSEE) non si applicano le tariffe
obbligatorie, contrariamente a quanto previsto dalla nostra legislazione.
Per i suddetti trasporti è previsto
un documento di accompagnamento non contemplato in Italia. Inoltre è consentito
il traino di un semirimorchio in conto proprio con un trattore in conto terzi.
La direttiva stabilisce infine che
il Ministro dei Trasporti, consultata la Commissione CE, può prevedere la
riduzione o il rimborso delle tasse automobilistiche applicate ai veicoli utilizzati
in trasporto combinato, sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati
all'interno dello Stato.
Per armonizzare le disposizioni
comunitarie recepite con quelle del nostro ordinamento il Ministero dei
Trasporti ha in elaborazione un'apposita circolare. Si fa riserva di tornare
quindi sull'argomento dopo l'emanazione della stessa.
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f.to ing. Antonio Giacoma |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 80/1993
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Allegato uno |
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G.U. n.65 del 19.3.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO
15 febbraio 2001
Recepimento della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporticombinati di merci fra Stati membri. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, per "trasporto combinato" siintendono i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea oaderenti all'accordo sullo spazio economico europeo nei qualil'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolotrattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre)effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada el'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorronole seguenti condizioni: a) la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per vianavigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria; b) la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata sustrada, e' compresa fra il punto di carico della merce e l'idoneastazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale ofra il punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviariadi scarico piu' vicina per il tragitto terminale ovvero la parteiniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresain un raggio non superiore a 150 km. in linea d'aria dal portofluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. Art. 2. Regime amministrativo 1. Il trasporto di cui all'art. 1, svolto mediante veicoli a cio'destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'Unioneeuropea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, puo'essere liberamente esercitato. Art. 3. Documento di trasporto 1. In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento ditrasporto deve essere completato con l'indicazione delle stazioniferroviarie di carico e scarico relative al percorso ferroviario odei porti fluviali di imbarco o di sbarco relativi al percorso pervia navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativial percorso marittimo. Tali menzioni vengono apposte primadell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di untimbro delle amministrazioni ferroviarie o portuali nelle stazioniferroviarie o nei porti fluviali o marittimi di cui trattasi, altermine della parte di trasporto effettuata per ferrovia, per vianavigabile o per mare. 2. Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente adun'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su unodei percorsi terminali da un veicolo trattore appartenente adun'impresa che esegue trasporti in conto terzi, il trasporto cosi'eseguito e' esentato dalla presentazione del documento di cui alcomma 1. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasportiterrestri e' stabilito il modello di documento, comprovante ilpercorso eseguito o da eseguire per ferrovia, per via navigabile oper mare, che deve essre prodotto. Art. 4. Tragitti iniziali e terminali 1. I vettori stradali stabiliti in uno degli Stati dell'Unioneeuropea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e chepossiedono i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato peril trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di untrasporto combinato tra Stati dell'Unione europea o aderentiall'accordo sullo spazio economico europeo, tragitti stradaliiniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante deltrasporto combinato anche quando non comprendono il varco di unafrontiera. Art. 5. Misure a favore del trasporto combinato 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione comunica allacommissione, ai fini della prescritta consultazione, le proposte diiniziative adottate dai competenti uffici ai sensi del vigenteordinamento e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettarioo in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia,entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalita' che sarannostabilite - delle tasse automobilistiche di cui all'art. 61 dellalegge 21 novembre 2000, n. 342, applicabili agli autocarri, aitrattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nelloStato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato. 2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sullabase dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato. Art. 6. T a r i f f e 1. Il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradaleiniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinatoe' liberamente determinato dalle parti. Art. 7. Trasporto combinato in conto proprio 1. Qualora, nel quadro di un trasporto combinato, l'impresamittente effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio aisensi della prima direttiva del consiglio, del 23 luglio 1962,relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di mercisu strada, l'impresa destinataria della merce trasportata puo'effettuare per conto proprio, in deroga alla definizione stabilitadalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portarea destinazione la merce, utilizzando un veicolo trattore che leappartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alladirettiva 84/647/CEE del consiglio, del 19 dicembre 1984, relativaall'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per iltrasporto di merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre ilrimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresamittente o noleggiato da quest'ultima. 2. Il tragitto stradale iniziale di un trasporto combinatoeffettuato dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore chele appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformementealla direttiva 84/647/CEE, guidato da suoi dipendenti, mentre ilrimorchio o il semirimorchio e' immatricolato a nome dell'impresadestinataria della merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenticonsiderato, in deroga alla direttiva del 23 luglio 1962,un'operazione di trasporto per conto proprio, qualora il tragittostradale terminale sia effettuato per conto proprio dall'impresadestinataria conformemente a quest'ultima direttiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2001p. Il Ministro: Angelini