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Roma,12 aprile 2001

 

CIRCOLARE N. 51/2001

OGGETTO: TRASPORTO COMBINATO - recepimEnTo direttiva n.92/106/CEE - D.M. 15.2.2001 su g.u. n.65 del 19.3.2001.

 

Con un ritardo di oltre otto anni, alla vigilia di una condanna per omissione da parte della Corte di Giustizia, è stata recepita dal Governo italiano la direttiva comunitaria del 7 dicembre 1992 che fissa norme in materia di trasporti combinati di merci tra Stati membri o aderenti al SEE - Accordo sullo Spazio Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, oltre agli Stati UE).

L'applicazione delle norme comunitarie prevede talune disposizioni non coerenti con la legislazione italiana, anche se le regole della CE sono valide esclusivamente per i trasporti tra Stati membri o aderenti all’accordo SEE e non per i traffici nazionali o per quelli con gli altri Stati.

 

Anzitutto la definizione del trasporto combinato differisce da quella stabilita dalla legge 454/97. Quest'ultima infatti (articolo 1, comma 2, lettera f) non pone limitazioni chilometriche o vincoli di distanza, mentre la direttiva della CE prevede che la parte del tragitto effettuata per ferrovia o per mare deve superare i 100 km in linea d'aria; inoltre la parte iniziale o terminale del tragitto effettuata su strada deve avere origine/destinazione nell'idonea stazione ferroviaria più vicina ai punti di carico/scarico della merce; nel caso di trasporto strada-mare (o strada-fluviale) il tragitto effettuato su strada deve essere compreso in un raggio non superiore a 150 km in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco/sbarco.

 

Il trasporto combinato tra Stati UE o SEE, secondo la direttiva, può essere liberamente svolto mediante veicoli regolarmente immatricolati in uno degli Stati UE o SEE, senza necessità di autorizzazione come stabilisce la regolamentazione italiana.

 

Ai tragitti stradali di un trasporto combinato infracomunitario (o infraSEE) non si applicano le tariffe obbligatorie, contrariamente a quanto previsto dalla nostra legislazione.

 

Per i suddetti trasporti è previsto un documento di accompagnamento non contemplato in Italia. Inoltre è consentito il traino di un semirimorchio in conto proprio con un trattore in conto terzi.

 

La direttiva stabilisce infine che il Ministro dei Trasporti, consultata la Commissione CE, può prevedere la riduzione o il rimborso delle tasse automobilistiche applicate ai veicoli utilizzati in trasporto combinato, sulla base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.

 

Per armonizzare le disposizioni comunitarie recepite con quelle del nostro ordinamento il Ministero dei Trasporti ha in elaborazione un'apposita circolare. Si fa riserva di tornare quindi sull'argomento dopo l'emanazione della stessa.

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 80/1993

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n.65 del 19.3.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 febbraio 2001

Recepimento  della direttiva comunitaria n. 92/106/CEE del 7 dicembre
1992,  relativa  alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti
combinati di merci fra Stati membri.
            IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per "trasporto combinato" si
intendono  i trasporti di cose fra Stati membri dell'Unione europea o
aderenti   all'accordo  sullo  spazio  economico  europeo  nei  quali
l'autocarro,  il  rimorchio,  il  semirimorchio  con  o senza veicolo
trattore,  la  cassa  mobile  o  il contenitore (di 20 piedi e oltre)
effettuano  la  parte  iniziale  o terminale del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono
le seguenti condizioni:
    a) la  parte  del  tragitto  effettuata  per  ferrovia,  per  via
navigabile o per mare supera i 100 km in linea d'aria;
    b) la  parte  iniziale  o  terminale  del tragitto, effettuata su
strada,  e'  compresa  fra  il punto di carico della merce e l'idonea
stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale o
fra  il  punto di scarico della merce e l'idonea stazione ferroviaria
di  scarico  piu'  vicina  per  il tragitto terminale ovvero la parte
iniziale  o terminale del tragitto, effettuata su strada, e' compresa
in  un  raggio  non  superiore  a  150  km. in linea d'aria dal porto
fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.
                               Art. 2.
                        Regime amministrativo
  1.  Il  trasporto di cui all'art. 1, svolto mediante veicoli a cio'
destinati e regolarmente immatricolati in uno degli Stati dell'Unione
europea  o  aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, puo'
essere liberamente esercitato.
                               Art. 3.
                       Documento di trasporto
  1.  In caso di trasporto combinato per conto terzi, il documento di
trasporto  deve  essere  completato  con l'indicazione delle stazioni
ferroviarie  di  carico  e scarico relative al percorso ferroviario o
dei  porti  fluviali  di imbarco o di sbarco relativi al percorso per
via  navigabile o dei porti marittimi di imbarco o di sbarco relativi
al   percorso   marittimo.   Tali   menzioni  vengono  apposte  prima
dell'esecuzione del trasporto e confermate mediante apposizione di un
timbro  delle  amministrazioni  ferroviarie o portuali nelle stazioni
ferroviarie  o  nei  porti  fluviali  o marittimi di cui trattasi, al
termine  della  parte  di  trasporto effettuata per ferrovia, per via
navigabile o per mare.
  2.   Quando  un  rimorchio  o  un  semirimorchio,  appartenente  ad
un'impresa che esegue trasporti per conto proprio, e' trainato su uno
dei  percorsi  terminali  da  un  veicolo  trattore  appartenente  ad
un'impresa  che  esegue  trasporti in conto terzi, il trasporto cosi'
eseguito  e'  esentato  dalla  presentazione  del documento di cui al
comma  1.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri  e'  stabilito  il  modello  di  documento,  comprovante il
percorso  eseguito  o  da eseguire per ferrovia, per via navigabile o
per mare, che deve essre prodotto.
                               Art. 4.
                    Tragitti iniziali e terminali
  1.  I  vettori  stradali  stabiliti  in uno degli Stati dell'Unione
europea  o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, e che
possiedono  i requisiti per l'accesso alla attivita' e al mercato per
il  trasporto di cui all'art. 1, possono effettuare, nel quadro di un
trasporto   combinato   tra  Stati  dell'Unione  europea  o  aderenti
all'accordo   sullo   spazio  economico  europeo,  tragitti  stradali
iniziali   e/o  terminali  che  costituiscono  parte  integrante  del
trasporto  combinato  anche  quando  non  comprendono il varco di una
frontiera.
                               Art. 5.
               Misure a favore del trasporto combinato
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione comunica alla
commissione,  ai  fini della prescritta consultazione, le proposte di
iniziative  adottate  dai  competenti  uffici  ai  sensi  del vigente
ordinamento  e finalizzate alla riduzione o al rimborso - forfettario
o  in  proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia,
entro  i  limiti,  alle condizioni e secondo le modalita' che saranno
stabilite  -  delle  tasse  automobilistiche di cui all'art. 61 della
legge  21 novembre  2000,  n.  342,  applicabili  agli  autocarri, ai
trattori stradali, ai rimorchi ed ai semirimorchi immatricolati nello
Stato, sempreche' utilizzati in trasporto combinato.
  2. Le riduzioni o i rimborsi di cui al comma 1, sono concessi sulla
base dei percorsi per ferrovia effettuati all'interno dello Stato.
                               Art. 6.
                            T a r i f f e
  1.  Il corrispettivo per il trasporto relativo al tragitto stradale
iniziale  o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato
e' liberamente determinato dalle parti.
                               Art. 7.
                Trasporto combinato in conto proprio
  1.  Qualora,  nel  quadro  di  un  trasporto  combinato,  l'impresa
mittente  effettui il tragitto stradale iniziale per conto proprio ai
sensi  della  prima  direttiva  del  consiglio,  del  23 luglio 1962,
relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci
su  strada,  l'impresa  destinataria  della  merce  trasportata  puo'
effettuare  per  conto  proprio, in deroga alla definizione stabilita
dalla succitata direttiva, il tragitto stradale terminale per portare
a  destinazione  la  merce,  utilizzando  un  veicolo trattore che le
appartiene o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente alla
direttiva  84/647/CEE  del  consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa
all'utilizzazione  dei  veicoli  noleggiati  senza  conducente per il
trasporto  di  merci su strada, guidato da suoi dipendenti, mentre il
rimorchio  o  il  semirimorchio  e' immatricolato a nome dell'impresa
mittente o noleggiato da quest'ultima.
  2.   Il  tragitto  stradale  iniziale  di  un  trasporto  combinato
effettuato  dall'impresa mittente utilizzando un veicolo trattore che
le  appartiene  o che ha acquistato a rate o noleggiato conformemente
alla  direttiva  84/647/CEE,  guidato  da  suoi dipendenti, mentre il
rimorchio  o  il  semirimorchio  e' immatricolato a nome dell'impresa
destinataria  della  merce o noleggiato da quest'ultima, e' parimenti
considerato,   in   deroga   alla   direttiva   del  23 luglio  1962,
un'operazione  di  trasporto  per  conto proprio, qualora il tragitto
stradale  terminale  sia  effettuato  per  conto proprio dall'impresa
destinataria conformemente a quest'ultima direttiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 febbraio 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini