Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 18 aprile 2001
CIRCOLARE N 54/2001
OGGETTO: POLITICHE COMUNITARIE -
LEGGE COMUNITARIA 2000 – LEGGE 29.12.2000, N.422 SU S.O. ALLA G.U. N.16 DEL
20.1.2001 – CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16 DEL 25.1.2001.
Come è noto, attraverso lo strumento della legge comunitaria l’Italia
ogni anno recepisce con un provvedimento omnibus gran parte
dell’arretrato costituito da regolamenti e direttive non ancora recepiti. Come
in passato le disposizioni adottate sono in alcuni casi immediatamente
operative, mentre in altri necessitano di successiva attuazione da parte del
Governo attraverso decreti legislativi o semplicemente in via amministrativa.
Videoterminali (art.21) – E’ stata estesa la platea di lavoratori
nei cui confronti scattano gli obblighi di sicurezza imposti alle imprese dal
D. LGVO n. 626/94 per l’utilizzo di videoterminali. In base alla legge in esame
per addetti ai videoterminali devono infatti
intendersi tutti quei lavoratori che adoperino tali apparecchiature in via abituale
per almeno venti ore settimanali; non è quindi più necessario l’ulteriore
requisito, previsto, dalla precedente normativa, consistente nell’uso
continuativo dei videoterminali per un minimo di quattro ore consecutive al
giorno. Ai lavoratori ricompresi dalla nuova definizione dovranno pertanto essere
garantite le tutele previste dal suddetto decreto in particolare per quanto
concerne la sorveglianza sanitaria periodica nonché la configurazione delle
postazioni di lavoro secondo le linee guida fornite dal Ministero del Lavoro
con il D.M. 2.10.2000.
Esportazione di prodotti a duplice uso (art.4)
- Ai sensi del regolamento comunitario n.1334/2000 (pubblicato sulla GUCE
L159/2000) l’esportazione dei cosiddetti prodotti a duplice uso, che per
la loro particolare natura possono avere un utilizzo sia civile che militare, è
subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte del Ministero del
Commercio con l’estero; con la legge comunitaria in esame sono state introdotte
sanzioni penali (reclusione da due a sei anni, multa da 52 a 500 milioni di
lire) per chiunque effettui esportazioni in difformità agli obblighi prescritti
nell’autorizzazione, nonché sanzioni amministrative da 30 a 180 milioni di lire
per le violazioni relative ai documenti commerciali (fatture, documenti di
trasporto, ecc.); rientrano tra i prodotti a duplice uso alcune tipologie di
materiali elettronici, di apparecchiature per le telecomunicazioni e di
calcolatori.
Direttive da attuare con successivi decreti – Tra le
direttive che dovranno essere attuate si segnalano in particolare:
Direttiva 93/104 in materia di orario di lavoro (limiti settimanali,
periodi di riposo, turni ecc) che in qualche aspetto è già stata attuata con la
legge n. 196/97 (pacchetto Treu);
Direttiva 94/95 riguardante l’istituzione dei comitati aziendali
europei (organismi di consultazione dei lavoratori da istituirsi nelle
imprese con oltre 1000 dipendenti in ambito comunitario di cui almeno 150 per
Stato membro in almeno due Stati);
Direttiva 99/62 relativa alla tassazione a carico dei veicoli
commerciali per l’uso di alcune infrastrutture (strade, autostrade, trafori,
valichi, ecc.);
Direttiva 99/70 sul lavoro a tempo determinato.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.163/2000,
114/1999 e 56/1999 |
|
Allegato due |
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M/g |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.16 del 20.1.2001 (fonte Guritel)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria
2000.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al
Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di un anno
dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, i decreti
legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del
Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli
altri
Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese
nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla
legge, alla
Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica
affinche' su di
essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei
casi
di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), della Commissione
parlamentare per le
questioni regionali; decorso tale termine, i
decreti sono emanati
anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine previsto per
il parere delle Commissioni
scada nei trenta
giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4
o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e
dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo puo'
emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del
comma 1.
Art. 2.
(Principi e
criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi
gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti
ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle
direttive da attuare,
i decreti legislativi di cui
all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le
amministrazioni
direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le
occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline
stesse, fatte
salve le materie
oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa, materie e
procedimenti per
i quali le
eventuali modifiche e
integrazioni delle relative
discipline hanno luogo
con regolamenti autorizzati
ai sensi
dell'articolo 3;
c) salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali
per le
infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via
alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo
interessi generali dell'ordinamento interno o
l'ecosistema. In tali
casi saranno previste: la pena
dell'ammenda
alternativa all'arresto
per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino
l'interesse protetto; la
pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per
le infrazioni che
rechino un danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma non inferiore
a lire duecentomila e non superiore a lire
duecento milioni sara'
prevista per le
infrazioni che ledano o
espongano a pericolo
interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra
indicate saranno
determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di
prevenzione,
controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso
saranno previste
sanzioni identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'
rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali
spese non contemplate
da leggi vigenti e che non
riguardano
l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o
regionali potranno essere
previste nei soli limiti
occorrenti per
l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche'
alla copertura delle
minori entrate
eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile
fare fronte con
i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli
articoli 5 e
21 della legge
16 aprile 1987,
n. 183, osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.
468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di
direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con
legge o decreto legislativo si
procedera', se la
modificazione non comporta
ampliamento della materia
regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge
o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i
decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle
materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta
sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di
competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale e delle
province autonome di Trento e di
Bolzano saranno
osservati l'articolo 9
della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni,
l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del
decreto
legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonche', per le regioni a statuto
speciale e per
le province autonome
di Trento e di Bolzano, le
disposizioni degli statuti
speciali e delle
relative norme di
attuazione;
h) quando
si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni
diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi
individueranno,
attraverso le opportune
forme di coordinamento, rispettando il
principio di sussidiarieta' e le competenze
delle regioni, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali,
la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e
l'economicita'
nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
2. Nell'attuazione delle normative comunitarie
gli oneri di
prestazioni e controlli
da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative
medesime sono posti
a carico dei
soggetti
interessati in relazione al costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e
pubbliche.
Art. 3.
(Attuazione
di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il
Governo e' autorizzato
a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu'
regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi a
princi'pi e criteri direttivi
corrispondenti a
quelli enunciati nelle
lettere b), e),
f) e g) del comma
1
dell'articolo 2.
2. Fermo
restando il disposto
dell'articolo 5, comma 1, della
legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono,
altresi', per tutte
le materie non coperte da
riserva assoluta di
legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono
modifica,
aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato
C, nonche', per
le parti interessate, alle direttive la
cui
attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline
gia'
delegificate
ovvero riguardanti procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa.
3. Ove
le direttive cui
essi danno attuazione
prescrivano di
adottare discipline sanzionatorie, il Governo puo' prevedere nei
regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie
individuate dalle
direttive stesse, adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno
essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
Art. 4.
(Delega
al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizionicomunitarie e norme penali
concernenti operazioni di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Al fine di
assicurare la piena
integrazione delle norme
comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti,
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data dientrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti
sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie
attuate ai sensi
della presente legge
in via
regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti
alla data del
30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative, con esclusione del
regolamento di
cui al comma 4.
2. La
delega di cui
al comma 1
e' esercitata con decreti
legislativi
adottati a norma dell'articolo
14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti
per materia; i decreti
legislativi si informeranno ai principi e ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri delle
competenti Commissioni
parlamentari, che devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente
i termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Ai fini dei commi
5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.
5. Chiunque,
ai sensi del
regolamento, effettua operazioni di
esportazione di prodotti
e tecnologie a
duplice uso senza
la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta
fornendo
dichiarazioni o
documentazione false, e' punito con la reclusione da
due a sei
anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
6. Chiunque
svolge le operazioni di esportazione di prodotti e
tecnologie a duplice
uso in difformita' dagli
obblighi prescritti
dalle autorizzazioni e'
punito con la reclusione da due
a quattro
anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
7. Con la sentenza di condanna o con la
decisione emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati
di cui
ai commi 5
e 6 e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie
oggetto delle operazioni.
8. L'esportatore di prodotti e
tecnologie a duplice uso non
compresi
nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che non
fornisce al
Ministero del commercio
con l'estero, ai
sensi
dell'articolo 4,
paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte
informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due
anni.
9. L'esportatore di
prodotti e tecnologie a duplice uso che omette
di indicare sui
documenti commerciali gli
elementi previsti
dall'articolo 16, paragrafo
1, del regolamento, ovvero che non
conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i
documenti di
legge, e' punito,
salvo che il fatto costituisca reato,
con la
sanzione
amministrativa del pagamento
di una somma da lire trenta
milioni a lire
centottanta milioni. Alla
stessa sanzione e'
assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del
commercio
con l'estero, non
effettua la comunicazione dei dati, ovvero la
trasmissione di atti
e documenti concernenti
le operazioni di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.
Art. 5.
(Riordinamento
normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il
Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e
3 dell'articolo 1,
entro diciotto mesi dalla data
di
entrata in vigore
della presente legge,
testi unici delle
disposizioni
dettate in attuazione
delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive
comunitarie, al fine
di coordinare le
medesime con le
norme legislative vigenti
nelle stesse materie,
apportando le sole
integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma
3.
2. I
testi unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori
omogenei; a tali
testi unici si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto
salvo
quanto previsto al comma 3.
3. Con i testi unici di cui al comma 1, in
armonia con le singole
direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede
alla
modifica della normativa
vigente in materia di cause di esclusione
nei settori degli
appalti pubblici di
lavori, di servizi e di
forniture e nelle
relative procedure di
qualificazione al fine di
procedere ad una loro omogeneizzazione.
4. Il
presente articolo non
si riferisce alle
direttive
comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di
sicurezza e
igiene del lavoro,
per le quali si provvedera'
con apposito
provvedimento normativo.
Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla
legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 1
e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis
(Trasmissione al Parlamento
e alle regioni dei
progetti di atti
comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e
di indirizzo degli
organi dell'Unione europea
e delle Comunita'
europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli
stessi,
e le loro
modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro
ricezione, alle Camere
per l'assegnazione alle
Commissioni
parlamentari
competenti, nonche' alle
regioni anche a
statuto
speciale e alle province autonome, dal Presidente del
Consiglio dei
ministri o dal
Ministro competente per le politiche comunitarie,
indicando la data
presunta per la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
2. Tra
i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi
anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del
Trattato
sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre
1992,
n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato
volti
alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
3. Le Commissioni
parlamentari competenti formulano osservazioni e
adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni
e le
province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
4. Qualora le osservazioni
e gli atti di indirizzo parlamentare di
cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile
entro la
data presunta indicata
o comunque, se
diversa, entro il giorno
precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere
alle attivita' di propria competenza per la formazione dei
relativi
atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee";
b) all'articolo 9, comma 2-bis,
le parole: "Le
leggi" sono
sostituite dalle seguenti:
"I provvedimenti" e le
parole: "di
ciascuna
legge" sono sostituite
dalle seguenti: "di
ciascun
provvedimento".
2. Sono abrogati
l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
OMISSIS
Art. 12.
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26
aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, sara' informata ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) garantire
i piu' elevati livelli di
sicurezza del progetto
delle discariche nonche' della gestione, anche
successivamente alla
chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute
e per
l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche'
l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
b) individuare e definire i trattamenti
preliminari necessari per
il conferimento di rifiuti in discarica;
c) identificare i parametri per l'individuazione delle tipologie
di rifiuti recuperabili con particolare
riferimento alla frazione
putrescibile
recuperabile tramite trattamento
biologico, a quella
suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti
inerti
recuperabili;
d) individuare
i criteri per la definizione del trattamento di
inertizzazione;
e) definire
i termini entro
i quali raggiungere i contenuti
massimi consentiti in discarica dei rifiuti di cui alla lettera
c),
assicurando un congruo periodo transitorio, in conformita'
a quanto
previsto in merito dalla direttiva;
f) adottare interventi
per minimizzare lo smaltimento in discarica
di rifiuti pericolosi,
fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
g) prevedere
semplificazioni procedurali per le discariche oggetto
di certificazione ambientale
di cui alle norme ISO 14001 ed al
regolamento (CEE) n.
1836/93 del Consiglio,
del 29 giugno 1993,
relativo alle registrazioni dei siti EMAS,
nel rispetto della
normativa comunitaria in materia;
h) definire
le modalita', anche temporali, per la chiusura della
discarica nonche' gli
obblighi del gestore durante la fase operativa
e post-operativa, determinando criteri di massima
uniformi per le
attivita' di ispezione e controllo;
i) definire
le modalita' di
prestazione e di gestione delle
garanzie
finanziarie di cui all'articolo 8, lettera a), punto iv),
della direttiva, assicurando altresi' la trasparenza nella
rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.
Art. 13.
(Reti
di telecomunicazioni e
reti televisive via cavo: criteri di
delega).
1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE
della Commissione, del
23 giugno 1999,
che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via
cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone
giuridiche distinte,
sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere
un regime di separazione societaria nei confronti
degli organismi che
forniscono sia reti
pubbliche di
telecomunicazioni,
sia reti televisive
via cavo quando
detti
organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano
titolari di diritti
speciali;
2) siano
notificati tra quelli aventi
notevole forza di mercato
nel mercato comune
della fornitura di
reti pubbliche di
telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella
stessa area geografica una rete televisiva via
cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
b) prevedere
la possibilita' di
modifica delle disposizioni a
seguito delle decisioni
della Commissione europea assunte ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
Art. 14.
(Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa
all'interoperabilita'
del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita').
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva
96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio
1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n.
25, secondo i principi e
i criteri direttivi di cui all'articolo 18
della citata legge
n. 25 del 1999, coordinando
e adeguando
l'ordinamento
interno in materia di trasporto ferroviario anche in
base ai principi
e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva
96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e
95/19/CE.
Art. 15.
(Attuazione
della direttiva 97/36/CE
sull'esercizio delle attivita'
televisive).
1. L'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30
aprile 1998, n. 122, e' abrogato.
Art. 16.
(Modifica alla legge
9 febbraio 1963,
n. 82, in materia di
disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi).
1. Al
fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi al principio
della libera prestazione
dei servizi di
trasporto marittimo tra
gli Stati membri dell'Unione europea, e'
abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II
del titolo II
della legge 9
febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle
tasse e dei diritti marittimi.
2. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, di cui lire
80 milioni relative alle minori entrate gia' spettanti alle
autorita'
portuali, si provvede
mediante corrispondente utilizzo
delle
proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini
del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato
di previsione del
Ministero del tesoro,
del bilancio e
della
programmazione
economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente
utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato
ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
OMISSIS
Allegato A
(Articolo 1, comma
1)
96/48/CE: direttiva
del Consiglio, del 23 luglio
1996, relativa
all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocita'.
98/24/CE: direttiva
del Consiglio, del
7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i
rischi derivanti
da agenti chimici
durante il lavoro
(quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16,
paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
1999/36/CE: direttiva
del Consiglio, del
29 aprile 1999, in
materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
1999/60/CE: direttiva
del Consiglio, del
17 giugno 1999, che
modifica la
direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi
espressi in ecu.
1999/82/CE: direttiva
della Commissione, dell'8
settembre 1999,
che modifica
l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le
norme e i
protocolli analitici,
tossico-farmacologici e clinici
in materia di sperimentazione
delle specialita'
medicinali.
1999/83/CE: direttiva
della Commissione, dell'8
settembre 1999,
che modifica
l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
riguardanti le
norme e i
protocolli analitici,
tossico-farmacologici e
clinici in materia
di sperimentazione
delle specialita'
medicinali.
1999/93/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
13 dicembre
1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche.
1999/105/CE: direttiva
del Consiglio, del
22 dicembre 1999,
relativa alla
commercializzazione dei materiali
forestali di
moltiplicazione.
Allegato
B
(Articolo 1,
commi 1 e 3)
93/104/CE: direttiva
del Consiglio, del
23 novembre 1993,
concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario
di
lavoro.
94/45/CE: direttiva
del Consiglio, del
22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale
europeo o di
una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/97/CE: direttiva
del Consiglio, del
20 dicembre 1996, che
modifica la
direttiva 86/378/CEE relativa
all'attuazione del
principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne
nei regimi
professionali di sicurezza sociale.
1999/5/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 1999,
riguardante le apparecchiature radio e le
apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il
reciproco
riconoscimento della
loro conformita'.
1999/29/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999,
relativa
alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali.
1999/31/CE: direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa
alle discariche di
rifiuti.
1999/42/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
7 giugno
1999, che istituisce
un meccanismo di riconoscimento
delle qualifiche per
le attivita' professionali disciplinate dalle
direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e
che completa il sistema generale di riconoscimento
delle qualifiche.
1999/44/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
25 maggio
1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
dei beni di consumo.
1999/45/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
31 maggio
1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati
pericolosi.
1999/59/CE: direttiva
del Consiglio, del
17 giugno 1999, che
modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda
il regime di
imposta sul
valore aggiunto applicabile ai servizi di
telecomunicazioni.
1999/62/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
17 giugno
1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
pesanti adibiti
al trasporto di
merci su strada per l'uso di
alcune infrastrutture.
1999/63/CE: direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente
di mare
concluso dall'Associazione armatori
della Comunita'
europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori
dell'Unione europea
(FST).
1999/64/CE: direttiva
della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
che le reti
di telecomunicazioni e
le reti televisive via cavo appartenenti ad
un unico
proprietario siano gestite
da persone giuridiche
distinte.
1999/70/CE: direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa
all'accordo quadro
CES, UNICE e
CEEP sul lavoro
a tempo
determinato.
1999/74/CE: direttiva
del Consiglio, del
19 luglio 1999, che
stabilisce le
norme minime per
la protezione delle
galline
ovaiole.
1999/79/CE: direttiva
della Commissione, del
27 luglio 1999,
recante modifica
alla terza direttiva
72/199/CEE che fissa i
metodi di
analisi comunitari per i
controlli degli alimenti per
gli animali.
Allegato
C
(Articolo
3)
96/51/CE: direttiva
del Consiglio, del
23 luglio 1996,
che
modifica la
direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nella
alimentazione degli
animali.
1999/41/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
7 giugno 1999, che modifica la direttiva
89/398/CEE del Consiglio
relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti i
prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione
particolare.
1999/94/CE: direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
13 dicembre 1999,
relativa alla disponibilita' di informazioni sul
risparmio di
carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai
consumatori per
quanto riguarda la
commercializzazione di
autovetture nuove.
CIRCOLARE N. 16/2001, 25
gennaio 2001
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di
Lavoro - Div. VII -
Con la legge 29 dicembre
2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria
2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio
2001, sono state apportate modifiche al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
Dette innovazioni, che riguardano il campo di
applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato
– nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano
notevoli riflessi sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità
di adempimento delle prestazioni.
Il legislatore non ha ritenuto opportuno
dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà
applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto
opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione
sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.
AMBITO DI APPLICAZIONE
L’art.21 della legge comunitaria citata, che
modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore
addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che
utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno
quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come
disposto dalla normativa precedente.
Tale disposizione, prescindendo dalla
modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di
applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore
addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur
comportando l’uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono l’uso continuativo degli stessi per il periodo di
quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima
nel campo di applicazione della normativa.
Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad
aggiornare la valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova
definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di
nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i
riflessi sull’organizzazione del lavoro.
Infatti, per i lavoratori compresi nella
definizione di cui sopra è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui
all’art.55, nonché di formazione e informazione di cui all’art.56.
Non sono state apportate, invece, modifiche
all’art.54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce
il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro
ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla
prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale
per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro
ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione
non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com’era implicito
nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all’uso di
videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa
quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature
munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Le modifiche apportate all’art.55 in tema di
sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma
all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12
dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento
della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i
lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata previsione
del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria
periodica.
A fronte del precedente obbligo di sottoposizione
a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati
idonei con prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli di età
superiore ai quarantacinque anni, l’art.21 della legge comunitaria citata, con
le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una
disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della
normativa previgente.
In tal senso, la disposizione introdotta al
comma 3 non introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la
funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal
medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla
mansione specifica.
Analoga funzione illustrativa ha il
successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia preventive
che periodiche, sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro
infatti che la necessità di esami specialistici può derivare dall’esito delle
visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva.
Il comma 3 ter stabilisce la periodicità
delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza
almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni
all’esito della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età
per cui è previsto l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno
biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.
Il comma 4 sottolinea il legame funzionale
fra la sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo oftalmologico,
precisando che quest’ultimo discende, oltre che da apposita richiesta del
lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente
che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili
organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti
conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità
di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad
individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
l’introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente
necessità di nomina del medico competente ove già non presente;
la programmazione ed attuazione delle visite preventive e
periodiche per i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di
applicazione della normativa;
l’elaborazione di un piano specifico di informazione e
formazione di detti soggetti e la sua applicazione (art.56).
Non appare superfluo ricordare, inoltre,
che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con
la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la
predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli
organismi paritetici (art.22, comma 6).
Da quanto sopra discende che, stante la già
ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una
immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati,
ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari
tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni,
tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.
FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE