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Roma, 18 aprile 2001
 
CIRCOLARE N 54/2001
 
OGGETTO: POLITICHE COMUNITARIE -
LEGGE COMUNITARIA 2000 – LEGGE 29.12.2000, N.422 SU S.O. ALLA G.U. N.16 DEL
20.1.2001 – CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16 DEL 25.1.2001.
 
Come è noto, attraverso lo strumento della legge comunitaria l’Italia
ogni anno recepisce con un provvedimento omnibus gran parte
dell’arretrato costituito da regolamenti e direttive non ancora recepiti. Come
in passato le disposizioni adottate sono in alcuni casi immediatamente
operative, mentre in altri necessitano di successiva attuazione da parte del
Governo attraverso decreti legislativi o semplicemente in via amministrativa.
 
Videoterminali (art.21) – E’ stata estesa la platea di lavoratori
nei cui confronti scattano gli obblighi di sicurezza imposti alle imprese dal
D. LGVO n. 626/94 per l’utilizzo di videoterminali. In base alla legge in esame
per addetti ai videoterminali devono  infatti
intendersi tutti quei lavoratori che adoperino tali apparecchiature in via abituale
per almeno venti ore settimanali; non è quindi più necessario l’ulteriore
requisito, previsto, dalla precedente normativa, consistente nell’uso
continuativo dei videoterminali per un minimo di quattro ore consecutive al
giorno. Ai lavoratori ricompresi dalla nuova definizione dovranno pertanto essere
garantite le tutele previste dal suddetto decreto in particolare per quanto
concerne la sorveglianza sanitaria periodica nonché la configurazione delle
postazioni di lavoro secondo le linee guida fornite dal Ministero del Lavoro
con il D.M. 2.10.2000.
 
Esportazione di prodotti a duplice uso (art.4)
- Ai sensi del regolamento comunitario n.1334/2000 (pubblicato sulla GUCE
L159/2000) l’esportazione dei cosiddetti prodotti a duplice uso, che per
la loro particolare natura possono avere un utilizzo sia civile che militare, è
subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte del Ministero del
Commercio con l’estero; con la legge comunitaria in esame sono state introdotte
sanzioni penali (reclusione da due a sei anni, multa da 52 a 500 milioni di
lire) per chiunque effettui esportazioni in difformità agli obblighi prescritti
nell’autorizzazione, nonché sanzioni amministrative da 30 a 180 milioni di lire
per le violazioni relative ai documenti commerciali (fatture, documenti di
trasporto, ecc.); rientrano tra i prodotti a duplice uso alcune tipologie di
materiali elettronici, di apparecchiature per le telecomunicazioni e di
calcolatori.
 
Direttive da attuare con successivi decreti – Tra le
direttive che dovranno essere attuate si segnalano in particolare:
 
Direttiva 93/104 in materia di orario di lavoro (limiti settimanali,
periodi di riposo, turni ecc) che in qualche aspetto è già stata attuata con la
legge n. 196/97 (pacchetto Treu);
 
Direttiva 94/95 riguardante l’istituzione dei comitati aziendali
europei (organismi di consultazione dei lavoratori da istituirsi nelle
imprese con oltre 1000 dipendenti in ambito comunitario di cui almeno 150 per
Stato membro in almeno due Stati);
 
Direttiva 99/62 relativa alla tassazione a carico dei veicoli
commerciali per l’uso di alcune infrastrutture (strade, autostrade, trafori,
valichi, ecc.);
 
Direttiva 99/70 sul lavoro a tempo determinato.
 
| f.to dr. Piero
  M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.163/2000,
  114/1999 e 56/1999 | 
|   | Allegato due | 
|   | M/g | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
 
G.U. n.16 del 20.1.2001 (fonte Guritel)
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422 
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria
2000.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                     Promulga
la seguente legge:
 
            DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER 
             L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI 
 
                               Art. 1.
   (Delega al
Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
termine di un anno
dalla  data  di 
entrata  in  vigore 
della presente legge, i decreti
legislativi  recanti  le 
norme  occorrenti  per dare attuazione alle
    direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
   2. I decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del
Consiglio  dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia
e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli
altri
   Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli 
schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese
nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,
dopo  l'acquisizione  degli 
altri  pareri previsti dalla
legge, alla
Camera  dei  deputati 
ed  al Senato della Repubblica
affinche' su di
essi  sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei
casi
di  cui  all'articolo  2,  comma  1, 
lettera  g),  della Commissione
parlamentare  per  le 
questioni  regionali;  decorso tale termine, i
decreti  sono  emanati 
anche in mancanza di detto parere. Qualora il
termine  previsto  per 
il  parere delle Commissioni
scada nei trenta
giorni  che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4
 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
   4.  Entro 
un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e
dei  criteri  direttivi fissati dalla presente legge, il
Governo puo'
emanare,  con  la 
procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del
comma 1.
 
                               Art. 2.
 (Principi e
criteri direttivi generali della delega legislativa).
   1.  Salvi 
gli  specifici  principi e criteri direttivi stabiliti
negli  articoli  seguenti 
ed  in  aggiunta  a quelli
contenuti nelle
direttive  da  attuare, 
i  decreti legislativi di cui
all'articolo 1
saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
   a)   le 
amministrazioni 
direttamente  interessate  provvederanno
all'attuazione  dei  decreti 
legislativi  con le ordinarie
strutture
amministrative;
   b)  per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le
occorrenti  modifiche  o 
integrazioni  alle discipline
stesse, fatte
salve  le  materie 
oggetto  di delegificazione
ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa, materie e
procedimenti per
i   quali  le 
eventuali  modifiche  e 
integrazioni  delle  relative
discipline   hanno   luogo  
con  regolamenti  autorizzati 
ai  sensi
dell'articolo 3;
   c) salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali
per le
infrazioni  alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a 
lire  duecento
milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre anni, saranno previste, in via
alternativa  o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano  a  pericolo 
interessi generali dell'ordinamento interno o
l'ecosistema.  In  tali 
casi  saranno previste: la pena
dell'ammenda
alternativa  all'arresto
per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino 
l'interesse  protetto;  la 
pena dell'arresto congiunta a
quella  dell'ammenda  per 
le  infrazioni  che 
rechino  un  danno di
particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma  non  inferiore 
a  lire  duecentomila  e  non superiore a lire
duecento  milioni  sara' 
prevista  per  le 
infrazioni  che ledano o
espongano  a  pericolo 
interessi  diversi  da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra
indicate  saranno
determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa 
potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del
colpevole,  comprese  quelle 
che  impongono  particolari 
doveri  di
prevenzione,  
controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla
persona
o  ente  nel cui interesse egli agisce. In ogni caso
saranno previste
sanzioni  identiche a
quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'
 rispetto alle infrazioni
alle disposizioni dei decreti legislativi;
   d)  eventuali 
spese  non  contemplate 
da leggi vigenti e che non
riguardano 
l'attivita'  ordinaria  delle 
amministrazioni  statali o
regionali  potranno  essere 
previste  nei soli limiti
occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi 
di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche' 
alla  copertura  delle 
minori entrate
eventualmente 
derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile 
fare  fronte  con 
i  fondi  gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli
articoli 5 e
21  della  legge 
16  aprile  1987, 
n.  183,  osservando altresi' il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n.
468, e successive modificazioni;
   e) all'attuazione di
direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con 
legge  o decreto legislativo si
procedera', se la
modificazione   non  comporta 
ampliamento  della  materia 
regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge 
o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f)  i 
decreti  legislativi  assicureranno in ogni caso che, nelle
materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta
sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
   g) nelle materie di
competenza delle regioni a statuto ordinario e
speciale  e  delle 
province  autonome di Trento e di
Bolzano saranno
osservati  l'articolo 9
della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, 
l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del
decreto
legislativo  31 marzo
1998, n. 112, nonche', per le regioni a statuto
speciale  e  per 
le  province  autonome 
di  Trento e di Bolzano, le
disposizioni  degli  statuti 
speciali  e  delle 
relative  norme  di
attuazione;
   h)   quando 
si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni 
diverse  o comunque siano
coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali, i decreti legislativi
individueranno,
attraverso  le  opportune 
forme  di  coordinamento,  rispettando  il
principio  di  sussidiarieta'  e  le  competenze 
delle  regioni,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali,
la   trasparenza,   la  
celerita',   l'efficacia   e 
l'economicita'
nell'azione 
amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
   2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie 
gli  oneri  di
prestazioni  e  controlli 
da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione  delle  normative 
medesime  sono  posti 
a  carico  dei
soggetti 
interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,
ove  cio'  non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e
pubbliche.
 
                               Art. 3.
 (Attuazione
di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
   1.  Il 
Governo  e'  autorizzato 
a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu'
regolamenti
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  attenendosi  a 
princi'pi  e criteri direttivi
corrispondenti a
quelli  enunciati  nelle 
lettere  b),  e), 
f)  e  g)  del  comma 
1
dell'articolo 2.
   2.  Fermo 
restando  il  disposto 
dell'articolo 5, comma 1, della
legge  9  marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al
comma 1 possono,
altresi',  per  tutte 
le  materie non coperte da
riserva assoluta di
legge,  dare  attuazione 
alle  direttive che costituiscono
modifica,
aggiornamento  o
completamento delle direttive comprese nell'allegato
C,   nonche',  per 
le  parti  interessate,  alle  direttive  la 
cui
attuazione  comporti  la modifica o l'integrazione di discipline
gia'
delegificate   
ovvero    riguardanti    procedimenti    oggetto   di
semplificazione amministrativa.
   3.  Ove 
le  direttive  cui 
essi  danno attuazione
prescrivano di
adottare  discipline  sanzionatorie,  il  Governo  puo' prevedere nei
regolamenti  di  cui al comma 1, per le fattispecie
individuate dalle
direttive  stesse,  adeguate 
sanzioni  amministrative,  che dovranno
essere  determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia
dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
 
                               Art. 4.
(Delega 
al  Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di
disposizionicomunitarie  e  norme  penali 
concernenti  operazioni di
       
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).
   1.  Al  fine  di 
assicurare  la  piena 
integrazione  delle norme
comunitarie 
nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, 
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla
data  dientrata  in vigore della presente legge, disposizioni
recanti
sanzioni  penali  o 
amministrative  per  le 
violazioni di direttive
comunitarie  
attuate   ai   sensi  
della   presente  legge 
in  via
regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data  del 
30  giugno  2000 per i quali non siano gia' previste
sanzioni  penali  o amministrative, con esclusione del
regolamento di
cui al comma 4.
   2.  La 
delega  di  cui 
al  comma  1 
e'  esercitata  con decreti
legislativi 
adottati  a norma dell'articolo
14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e
del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti
per  materia; i decreti
legislativi si informeranno ai principi e ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
   3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo
il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle 
competenti  Commissioni
parlamentari,  che devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla
ricezione   degli   schemi 
stessi.  Decorsi  inutilmente 
i  termini
predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
   4. Ai fini dei commi
5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il
regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.
   5.  Chiunque, 
ai  sensi  del 
regolamento, effettua operazioni di
esportazione  di  prodotti 
e  tecnologie  a 
duplice  uso  senza 
la
prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta
fornendo
dichiarazioni  o
documentazione false, e' punito con la reclusione da
due  a  sei 
anni  o  con  la  multa da lire cinquanta milioni a lire
cinquecento milioni.
   6.  Chiunque 
svolge  le  operazioni di esportazione di prodotti e
tecnologie  a  duplice 
uso  in difformita' dagli
obblighi prescritti
dalle  autorizzazioni  e' 
punito  con la reclusione da due
a quattro
anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
milioni.
   7.  Con la sentenza di condanna o con la
decisione emessa ai sensi
dell'articolo  444  del codice di procedura penale per i reati
di cui
ai  commi  5 
e  6  e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie
oggetto delle operazioni.
   8.  L'esportatore  di  prodotti  e 
tecnologie  a  duplice uso non
compresi 
nell'elenco  di  cui all'allegato I del regolamento che non
fornisce   al  
Ministero   del  commercio 
con  l'estero,  ai 
sensi
dell'articolo  4,
paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte
informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due
anni.
   9. L'esportatore di
prodotti e tecnologie a duplice uso che omette
di   indicare   sui  
documenti  commerciali  gli 
elementi  previsti
dall'articolo  16,  paragrafo 
1,  del  regolamento,  ovvero  che non
conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i
documenti di
legge,  e'  punito, 
salvo  che  il  fatto  costituisca reato,
con la
sanzione 
amministrativa  del  pagamento 
di una somma da lire trenta
milioni   a   lire 
centottanta  milioni.  Alla 
stessa  sanzione  e'
assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del
commercio
con  l'estero,  non 
effettua  la  comunicazione  dei dati, ovvero la
trasmissione  di  atti 
e  documenti  concernenti 
le  operazioni  di
esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.
 
                               Art. 5.
(Riordinamento 
normativo  nelle  materie interessate dalle direttive
 comunitarie).
   1.  Il 
Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai
commi  2  e 
3  dell'articolo  1, 
entro  diciotto mesi dalla data
di
entrata   in   vigore  
della   presente  legge, 
testi  unici  delle
disposizioni 
dettate  in  attuazione 
delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive 
comunitarie,  al  fine 
di  coordinare le
medesime  con  le 
norme  legislative  vigenti 
nelle stesse materie,
apportando   le   sole 
integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma
3.
   2.  I 
testi  unici di cui al comma 1
riguardano materie o settori
omogenei;  a  tali 
testi  unici  si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto
salvo
quanto previsto al comma 3.
   3.  Con i testi unici di cui al comma 1, in
armonia con le singole
direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede
alla
modifica  della  normativa 
vigente in materia di cause di esclusione
nei  settori  degli 
appalti  pubblici  di 
lavori,  di  servizi e di
forniture  e  nelle 
relative  procedure di
qualificazione al fine di
procedere ad una loro omogeneizzazione.
   4.   Il  
presente   articolo  non 
si  riferisce  alle 
direttive
comunitarie  e  alle norme legislative vigenti in tema di
sicurezza e
igiene   del  lavoro, 
per  le  quali  si  provvedera' 
con  apposito
provvedimento normativo.
 
                               Art. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
   1.  Alla 
legge  9  marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 1
e' inserito il seguente:
   "Art.  1-bis 
(Trasmissione  al  Parlamento 
e  alle  regioni  dei
progetti  di atti
comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e
di  indirizzo  degli 
organi  dell'Unione  europea 
e delle Comunita'
europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli
stessi,
e  le  loro 
modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro
ricezione,   alle   Camere  
per   l'assegnazione   alle 
Commissioni
parlamentari  
competenti,  nonche'  alle 
regioni  anche  a 
statuto
speciale  e  alle province autonome, dal Presidente del
Consiglio dei
ministri  o  dal 
Ministro  competente  per le politiche comunitarie,
indicando  la  data 
presunta  per  la loro discussione o adozione da
parte degli organi predetti.
   2.  Tra 
i  progetti  e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi
anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del
Trattato
sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre
1992,
n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato
volti
alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.
   3. Le Commissioni
parlamentari competenti formulano osservazioni e
adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni
e le
province autonome possono inviare al Governo osservazioni.
   4. Qualora le osservazioni
e gli atti di indirizzo parlamentare di
cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile
entro la
data  presunta  indicata 
o  comunque,  se 
diversa,  entro il giorno
precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere
alle  attivita'  di propria competenza per la formazione dei
relativi
atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee";
   b)  all'articolo  9,  comma  2-bis, 
le  parole:  "Le 
leggi" sono
sostituite  dalle  seguenti: 
"I  provvedimenti"  e  le
 parole:  "di
ciascuna  
legge"   sono   sostituite 
dalle  seguenti:  "di 
ciascun
provvedimento".
   2. Sono abrogati
l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.
 
OMISSIS
 
                              Art. 12.
(Discariche di rifiuti: criteri di delega).
   1.  L'attuazione  della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26
aprile  1999, relativa
alle discariche di rifiuti, sara' informata ai
seguenti princi'pi e criteri direttivi:
   a)  garantire 
i  piu'  elevati  livelli di
sicurezza del progetto
delle  discariche  nonche' della gestione, anche
successivamente alla
chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute
e per
l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche'
l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;
   b)  individuare e definire i trattamenti
preliminari necessari per
il conferimento di rifiuti in discarica;
   c)  identificare  i parametri per l'individuazione delle tipologie
di  rifiuti  recuperabili  con  particolare
riferimento alla frazione
putrescibile 
recuperabile  tramite  trattamento 
biologico, a quella
suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti
inerti
recuperabili;
   d)  individuare 
i  criteri  per la definizione del trattamento di
inertizzazione;
   e)  definire 
i  termini  entro 
i  quali  raggiungere i contenuti
massimi  consentiti  in discarica dei rifiuti di cui alla lettera
c),
assicurando  un  congruo periodo transitorio, in conformita'
a quanto
previsto in merito dalla direttiva;
   f) adottare interventi
per minimizzare lo smaltimento in discarica
di  rifiuti  pericolosi, 
fatto salvo quanto disposto dal decreto del
Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;
   g) prevedere
semplificazioni procedurali per le discariche oggetto
di  certificazione  ambientale 
di  cui  alle  norme  ISO 14001 ed al
regolamento  (CEE)  n. 
1836/93  del  Consiglio, 
del 29 giugno 1993,
relativo  alle  registrazioni  dei  siti  EMAS, 
nel  rispetto  della
normativa comunitaria in materia;
   h)  definire 
le modalita', anche temporali, per la chiusura della
discarica  nonche' gli
obblighi del gestore durante la fase operativa
e  post-operativa,  determinando  criteri  di massima
uniformi per le
attivita' di ispezione e controllo;
   i)  definire 
le  modalita'  di 
prestazione  e  di gestione delle
garanzie 
finanziarie  di  cui all'articolo 8, lettera a), punto iv),
della   direttiva,   assicurando   altresi'   la   trasparenza  nella
rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.
 
                              Art. 13.
(Reti 
di  telecomunicazioni  e 
reti televisive via cavo: criteri di
delega).
   1.  L'attuazione della direttiva 1999/64/CE
della Commissione, del
23  giugno  1999, 
che  modifica  la 
direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire  che  le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via
cavo  appartenenti  ad un unico proprietario siano gestite da
persone
giuridiche  distinte,
sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
   a)  prevedere 
un  regime  di separazione societaria nei confronti
degli    organismi    che   
forniscono   sia   reti  
pubbliche   di
telecomunicazioni,  
sia   reti  televisive 
via  cavo  quando 
detti
organismi:
   1)  siano controllati dallo Stato ovvero siano
titolari di diritti
speciali;
   2)  siano 
notificati  tra quelli aventi
notevole forza di mercato
nel   mercato   comune  
della   fornitura   di  
reti  pubbliche  di
telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;
   3) gestiscano nella
stessa area geografica una rete televisiva via
cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;
   b)  prevedere 
la  possibilita'  di 
modifica delle disposizioni a
seguito  delle  decisioni 
della Commissione europea assunte ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.
 
                              Art. 14.
   (Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa
all'interoperabilita'
del  sistema 
ferroviario transeuropeo ad alta velocita'). 
   1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore 
della presente legge, un decreto legislativo per
l'attuazione  della  direttiva 
96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio
1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio
1999, n.
25,  secondo i principi e
i criteri direttivi di cui all'articolo 18
della   citata   legge 
n.  25  del  1999,  coordinando 
e  adeguando
l'ordinamento 
interno  in  materia di trasporto ferroviario anche in
base  ai  principi 
e  ai  criteri desumibili dalla stessa direttiva
96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e
95/19/CE.
 
                              Art. 15.
(Attuazione 
della  direttiva 97/36/CE
sull'esercizio delle attivita'
 televisive).
   1.  L'ultimo 
periodo  del  comma 3 dell'articolo 3 della legge 30
aprile 1998, n. 122, e' abrogato.
 
                              Art. 16.
   (Modifica  alla  legge 
9  febbraio  1963, 
n.  82,  in materia di
disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi).
   1.  Al 
fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi  al  principio 
della  libera  prestazione 
dei  servizi di
trasporto  marittimo  tra 
gli  Stati  membri dell'Unione europea, e'
abrogato,  a  decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II
del titolo II
della  legge  9 
febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle
tasse e dei diritti marittimi.
   2. Alle minori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
a  lire  270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002, di cui lire
80 milioni relative alle minori entrate gia' spettanti alle
autorita'
portuali,   si   provvede  
mediante  corrispondente  utilizzo 
delle
proiezioni  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini
del  bilancio    triennale   2000-2002,  
nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato
di  previsione  del 
Ministero  del  tesoro, 
del  bilancio  e 
della
programmazione 
economica  per  l'anno 
2000, allo scopo parzialmente
utilizzando 
l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
   3.  Il 
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato 
ad  apportare,  con 
propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
OMISSIS
 
 
 
                                                              Allegato A
 
                                                (Articolo 1, comma
1)
   96/48/CE:  direttiva 
del  Consiglio, del 23 luglio
1996, relativa
   all'interoperabilita'
del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
   velocita'.
   98/24/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
7  aprile  1998, sulla
   protezione  della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i
   rischi   derivanti  
da   agenti   chimici  
durante   il   lavoro
   (quattordicesima  direttiva particolare ai sensi dell'articolo
16,
   paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
   1999/36/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
29  aprile  1999, in
   materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
   1999/60/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
17  giugno 1999, che
   modifica  la 
direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi
   espressi in ecu.
   1999/82/CE:  direttiva 
della  Commissione, dell'8
settembre 1999,
   che  modifica 
l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
   relativa  al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
   riguardanti     le    
norme    e    i   
protocolli    analitici,
  
tossico-farmacologici  e  clinici 
in  materia  di sperimentazione
   delle specialita'
medicinali.
   1999/83/CE:  direttiva 
della  Commissione, dell'8
settembre 1999,
   che  modifica 
l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio
   relativa  al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
   riguardanti     le    
norme    e    i   
protocolli    analitici,
   tossico-farmacologici  e 
clinici  in  materia 
di sperimentazione
   delle specialita'
medicinali.
   1999/93/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   13  dicembre 
1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme
   elettroniche.
   1999/105/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
22  dicembre  1999,
   relativa  alla 
commercializzazione  dei  materiali 
forestali  di
   moltiplicazione.
 
 
 
                                                           Allegato
B
 
                           
                (Articolo 1,
commi 1 e 3)
   93/104/CE:   direttiva  
del  Consiglio,  del 
23  novembre  1993,
   concernente  taluni 
aspetti  dell'organizzazione  dell'orario 
di
   lavoro.
   94/45/CE:   direttiva  
del  Consiglio,  del 
22  settembre  1994,
   riguardante  l'istituzione  di  un comitato aziendale
europeo o di
   una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori
   nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
   96/97/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
20  dicembre 1996, che
   modifica  la 
direttiva  86/378/CEE  relativa 
all'attuazione  del
   principio  della 
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne
   nei regimi
professionali di sicurezza sociale.
   1999/5/CE: direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
   marzo   1999,  
riguardante   le   apparecchiature   radio   e  le
   apparecchiature  terminali 
di  telecomunicazione  e  il
reciproco
   riconoscimento della
loro conformita'.
   1999/29/CE:  direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999,
relativa
   alle  sostanze 
ed  ai  prodotti indesiderabili nell'alimentazione
   degli animali.
   1999/31/CE:  direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999,
relativa
   alle discariche di
rifiuti.
   1999/42/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   7  giugno 
1999,  che  istituisce 
un meccanismo di riconoscimento
   delle qualifiche per
le attivita' professionali disciplinate dalle
   direttive  di 
liberalizzazione  e  dalle direttive recanti misure
   transitorie  e 
che completa il sistema generale di riconoscimento
   delle qualifiche.
   1999/44/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   25  maggio 
1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie
   dei beni di consumo.
   1999/45/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   31  maggio 
1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
   legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati membri
   relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
   dei preparati
pericolosi.
   1999/59/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
17  giugno 1999, che
   modifica  la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda
il regime di
   imposta   sul  
valore   aggiunto   applicabile   ai   servizi  di
   telecomunicazioni.
   1999/62/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   17  giugno 
1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli
   pesanti  adibiti 
al  trasporto  di 
merci  su strada per l'uso di
   alcune infrastrutture.
   1999/63/CE:  direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa
   all'accordo  sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente
   di   mare 
concluso  dall'Associazione  armatori 
della  Comunita'
   europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori
   dell'Unione europea
(FST).
   1999/64/CE:  direttiva 
della Commissione, del 23 giugno 1999, che
   modifica  la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire
che le reti
   di telecomunicazioni e
le reti televisive via cavo appartenenti ad
   un   unico  
proprietario  siano  gestite 
da  persone  giuridiche
   distinte.
   1999/70/CE:  direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa
   all'accordo   quadro  
CES,  UNICE  e 
CEEP  sul  lavoro 
a  tempo
   determinato.
   1999/74/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
19  luglio 1999, che
   stabilisce  le 
norme  minime  per 
la  protezione  delle 
galline
   ovaiole.
   1999/79/CE:  direttiva 
della  Commissione,  del 
27  luglio 1999,
   recante  modifica 
alla  terza  direttiva 
72/199/CEE  che fissa i
   metodi  di 
analisi  comunitari per i
controlli degli alimenti per
   gli animali.
 
 
 
                                                           Allegato
C
                                                         (Articolo
3)
   96/51/CE:  direttiva 
del  Consiglio,  del 
23  luglio  1996, 
che
   modifica  la 
direttiva  70/524/CEE  relativa 
agli additivi nella
   alimentazione degli
animali.
   1999/41/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   7  giugno 1999, che modifica la direttiva
89/398/CEE del Consiglio
   relativa  al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
   concernenti  i 
prodotti  alimentari destinati ad
un'alimentazione
   particolare.
   1999/94/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio, del
   13 dicembre 1999,
relativa alla disponibilita' di informazioni sul
   risparmio  di 
carburante  e  sulle emissioni di CO2 da fornire ai
   consumatori   per  
quanto   riguarda  la 
commercializzazione  di
   autovetture nuove.
 
 
 
 
CIRCOLARE N. 16/2001, 25
gennaio 2001
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di
Lavoro - Div. VII -
 
 Con la legge 29 dicembre
2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria
2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio
2001, sono state apportate modifiche al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e
salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.
    Dette innovazioni, che riguardano il campo di
applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato
– nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano
notevoli riflessi sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità
di adempimento delle prestazioni.
    Il legislatore non ha ritenuto opportuno
dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà
applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto
opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione
sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti. 
AMBITO DI APPLICAZIONE
    L’art.21 della legge comunitaria citata, che
modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore
addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che
utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno
quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come
disposto dalla normativa precedente.
    Tale disposizione, prescindendo dalla
modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di
applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore
addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur
comportando l’uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in
modalità che non prevedono l’uso continuativo degli stessi per il periodo di
quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima
nel campo di applicazione della normativa.
    Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad
aggiornare la valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova
definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di
nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i
riflessi sull’organizzazione del lavoro.
    Infatti, per i lavoratori compresi nella
definizione di cui sopra è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui
all’art.55, nonché di formazione e informazione di cui all’art.56.
    Non sono state apportate, invece, modifiche
all’art.54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce
il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro
ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero
cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla
prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale
per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze
scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro
ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione
non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com’era implicito
nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all’uso di
videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa
quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature
munite di videoterminali.
SORVEGLIANZA SANITARIA
    Le modifiche apportate all’art.55 in tema di
sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma
all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12
dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento
della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i
lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata previsione
del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria
periodica.
    A fronte del precedente obbligo di sottoposizione
a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati
idonei con prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli di età
superiore ai quarantacinque anni, l’art.21 della legge comunitaria citata, con
le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una
disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della
normativa previgente.
    In tal senso, la disposizione introdotta al
comma 3 non introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i
lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la
funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui
all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal
medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla
mansione specifica.
    Analoga funzione illustrativa ha il
successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia preventive
che periodiche, sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro
infatti che la necessità di esami specialistici può derivare dall’esito delle
visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva. 
    Il comma 3 ter stabilisce la periodicità
delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi
particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico
competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni
e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza
almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni
all’esito della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.
    Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età
per cui è previsto l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno
biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.
    Il comma 4 sottolinea il legame funzionale
fra la sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo oftalmologico,
precisando che quest’ultimo discende, oltre che da apposita richiesta del
lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal
medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici. 
    Alla luce di quanto sopra, appare evidente
che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili
organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti
conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità
di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad
individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:
l’introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente
necessità di nomina del medico competente ove già non presente; 
la programmazione ed attuazione delle visite preventive e
periodiche per i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di
applicazione della normativa; 
l’elaborazione di un piano specifico di informazione e
formazione di detti soggetti e la sua applicazione (art.56). 
    Non appare superfluo ricordare, inoltre,
che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con
la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la
predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli
organismi paritetici (art.22, comma 6).     
    Da quanto sopra discende che, stante la già
ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una
immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati,
ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari
tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni,
tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto. 
 
FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE