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Roma, 18 aprile 2001

 

CIRCOLARE N 54/2001

 

OGGETTO: POLITICHE COMUNITARIE - LEGGE COMUNITARIA 2000 – LEGGE 29.12.2000, N.422 SU S.O. ALLA G.U. N.16 DEL 20.1.2001 – CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16 DEL 25.1.2001.

 

Come è noto, attraverso lo strumento della legge comunitaria l’Italia ogni anno recepisce con un provvedimento omnibus gran parte dell’arretrato costituito da regolamenti e direttive non ancora recepiti. Come in passato le disposizioni adottate sono in alcuni casi immediatamente operative, mentre in altri necessitano di successiva attuazione da parte del Governo attraverso decreti legislativi o semplicemente in via amministrativa.

 

Videoterminali (art.21) – E’ stata estesa la platea di lavoratori nei cui confronti scattano gli obblighi di sicurezza imposti alle imprese dal D. LGVO n. 626/94 per l’utilizzo di videoterminali. In base alla legge in esame per addetti ai videoterminali devono  infatti intendersi tutti quei lavoratori che adoperino tali apparecchiature in via abituale per almeno venti ore settimanali; non è quindi più necessario l’ulteriore requisito, previsto, dalla precedente normativa, consistente nell’uso continuativo dei videoterminali per un minimo di quattro ore consecutive al giorno. Ai lavoratori ricompresi dalla nuova definizione dovranno pertanto essere garantite le tutele previste dal suddetto decreto in particolare per quanto concerne la sorveglianza sanitaria periodica nonché la configurazione delle postazioni di lavoro secondo le linee guida fornite dal Ministero del Lavoro con il D.M. 2.10.2000.

 

Esportazione di prodotti a duplice uso (art.4) - Ai sensi del regolamento comunitario n.1334/2000 (pubblicato sulla GUCE L159/2000) l’esportazione dei cosiddetti prodotti a duplice uso, che per la loro particolare natura possono avere un utilizzo sia civile che militare, è subordinata ad una preventiva autorizzazione da parte del Ministero del Commercio con l’estero; con la legge comunitaria in esame sono state introdotte sanzioni penali (reclusione da due a sei anni, multa da 52 a 500 milioni di lire) per chiunque effettui esportazioni in difformità agli obblighi prescritti nell’autorizzazione, nonché sanzioni amministrative da 30 a 180 milioni di lire per le violazioni relative ai documenti commerciali (fatture, documenti di trasporto, ecc.); rientrano tra i prodotti a duplice uso alcune tipologie di materiali elettronici, di apparecchiature per le telecomunicazioni e di calcolatori.

 

Direttive da attuare con successivi decreti – Tra le direttive che dovranno essere attuate si segnalano in particolare:

 

Direttiva 93/104 in materia di orario di lavoro (limiti settimanali, periodi di riposo, turni ecc) che in qualche aspetto è già stata attuata con la legge n. 196/97 (pacchetto Treu);

 

Direttiva 94/95 riguardante l’istituzione dei comitati aziendali europei (organismi di consultazione dei lavoratori da istituirsi nelle imprese con oltre 1000 dipendenti in ambito comunitario di cui almeno 150 per Stato membro in almeno due Stati);

 

Direttiva 99/62 relativa alla tassazione a carico dei veicoli commerciali per l’uso di alcune infrastrutture (strade, autostrade, trafori, valichi, ecc.);

 

Direttiva 99/70 sul lavoro a tempo determinato.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.163/2000, 114/1999 e 56/1999

 

Allegato due

 

M/g

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G.U. n.16 del 20.1.2001 (fonte Guritel)


LEGGE 29 dicembre 2000, n. 422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee Legge comunitaria 2000.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                     Promulga la seguente legge:

 

                                Capo I

            DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER

             L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

 

                               Art. 1.

   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

   1.  Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno

dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, i decreti

legislativi  recanti  le  norme  occorrenti  per dare attuazione alle

    direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo

14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del

Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e

del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,

di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri

   Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle

direttive  comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi,

dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla legge, alla

Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica affinche' su di

essi  sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,

il parere delle Commissioni competenti per materia, nonche', nei casi

di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  della Commissione

parlamentare  per  le  questioni  regionali;  decorso tale termine, i

decreti  sono  emanati  anche in mancanza di detto parere. Qualora il

termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni scada nei trenta

giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4

 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

   4.  Entro  un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e

dei  criteri  direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'

emanare,  con  la  procedura  indicata  nei commi 2 e 3, disposizioni

integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del

comma 1.

 

                               Art. 2.

 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

   1.  Salvi  gli  specifici  principi e criteri direttivi stabiliti

negli  articoli  seguenti  ed  in  aggiunta  a quelli contenuti nelle

direttive  da  attuare,  i  decreti legislativi di cui all'articolo 1

saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

   a)   le  amministrazioni  direttamente  interessate  provvederanno

all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture

amministrative;

   b)  per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli

settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le

occorrenti  modifiche  o  integrazioni  alle discipline stesse, fatte

salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti

oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per

i   quali  le  eventuali  modifiche  e  integrazioni  delle  relative

discipline   hanno   luogo   con  regolamenti  autorizzati  ai  sensi

dell'articolo 3;

   c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario

per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti

legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le

infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,

nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  lire  duecento

milioni  e  dell'arresto  fino  a  tre anni, saranno previste, in via

alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o

espongano  a  pericolo  interessi generali dell'ordinamento interno o

l'ecosistema.  In  tali  casi  saranno previste: la pena dell'ammenda

alternativa  all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o

danneggino  l'interesse  protetto;  la  pena dell'arresto congiunta a

quella  dell'ammenda  per  le  infrazioni  che  rechino  un  danno di

particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una

somma  non  inferiore  a  lire  duecentomila  e  non superiore a lire

duecento  milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che ledano o

espongano  a  pericolo  interessi  diversi  da quelli sopra indicati.

Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra

indicate  saranno determinate nella loro entita', tenendo conto della

diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna

infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del

colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di

prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio

patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona

o  ente  nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste

sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi

vigenti  per  le violazioni che siano omogenee e di pari offensivita'

 rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

   d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non

riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o

regionali  potranno  essere  previste  nei soli limiti occorrenti per

l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla

relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate

eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto

non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle

competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli articoli 5 e

21  della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il

disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni;

   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive

gia'  attuate  con  legge  o decreto legislativo si procedera', se la

modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,

apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto

legislativo di attuazione della direttiva modificata;

   f)  i  decreti  legislativi  assicureranno in ogni caso che, nelle

materie  trattate  dalle direttive da attuare, la disciplina disposta

sia  pienamente  conforme alle prescrizioni delle direttive medesime,

tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute

fino al momento dell'esercizio della delega;

   g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e

speciale  e  delle  province  autonome di Trento e di Bolzano saranno

osservati  l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive

modificazioni,  l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente

della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto

legislativo  31 marzo 1998, n. 112, nonche', per le regioni a statuto

speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, le

disposizioni  degli  statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di

attuazione;

   h)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra

amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di

piu'  amministrazioni  statali, i decreti legislativi individueranno,

attraverso  le  opportune  forme  di  coordinamento,  rispettando  il

principio  di  sussidiarieta'  e  le  competenze  delle  regioni,  le

procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,

la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'

nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti

responsabili.

   2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie  gli  oneri  di

prestazioni  e  controlli  da eseguire da parte di uffici pubblici in

applicazione  delle  normative  medesime  sono  posti  a  carico  dei

soggetti  interessati  in  relazione al costo effettivo del servizio,

ove  cio'  non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le

tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

                               Art. 3.

 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

   1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a dare attuazione alle direttive

comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti

ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400,  attenendosi  a  princi'pi  e criteri direttivi corrispondenti a

quelli  enunciati  nelle  lettere  b),  e),  f)  e  g)  del  comma  1

dell'articolo 2.

   2.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 5, comma 1, della

legge  9  marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono,

altresi',  per  tutte  le  materie non coperte da riserva assoluta di

legge,  dare  attuazione  alle  direttive che costituiscono modifica,

aggiornamento  o completamento delle direttive comprese nell'allegato

C,   nonche',  per  le  parti  interessate,  alle  direttive  la  cui

attuazione  comporti  la modifica o l'integrazione di discipline gia'

delegificate    ovvero    riguardanti    procedimenti    oggetto   di

semplificazione amministrativa.

   3.  Ove  le  direttive  cui  essi  danno attuazione prescrivano di

adottare  discipline  sanzionatorie,  il  Governo  puo' prevedere nei

regolamenti  di  cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle

direttive  stesse,  adeguate  sanzioni  amministrative,  che dovranno

essere  determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia

dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

 

                               Art. 4.

(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di

disposizionicomunitarie  e  norme  penali  concernenti  operazioni di

        esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso).

   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme

comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le

norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare, entro due anni dalla

data  dientrata  in vigore della presente legge, disposizioni recanti

sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive

comunitarie   attuate   ai   sensi   della   presente  legge  in  via

regolamentare  o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti

alla  data  del  30  giugno  2000 per i quali non siano gia' previste

sanzioni  penali  o amministrative, con esclusione del regolamento di

cui al comma 4.

   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti

legislativi  adottati  a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e

del  Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri competenti

per  materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e ai

criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

   3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo

il   Governo   acquisisce   i  pareri  delle  competenti  Commissioni

parlamentari,  che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla

ricezione   degli   schemi  stessi.  Decorsi  inutilmente  i  termini

predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

   4. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, si intende per regolamento il

regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000.

   5.  Chiunque,  ai  sensi  del  regolamento, effettua operazioni di

esportazione  di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice  uso  senza  la

prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo

dichiarazioni  o documentazione false, e' punito con la reclusione da

due  a  sei  anni  o  con  la  multa da lire cinquanta milioni a lire

cinquecento milioni.

   6.  Chiunque  svolge  le  operazioni di esportazione di prodotti e

tecnologie  a  duplice  uso  in difformita' dagli obblighi prescritti

dalle  autorizzazioni  e'  punito  con la reclusione da due a quattro

anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

   7.  Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi

dell'articolo  444  del codice di procedura penale per i reati di cui

ai  commi  5  e  6  e' disposta la confisca dei prodotti e tecnologie

oggetto delle operazioni.

   8.  L'esportatore  di  prodotti  e  tecnologie  a  duplice uso non

compresi  nell'elenco  di  cui all'allegato I del regolamento che non

fornisce   al   Ministero   del  commercio  con  l'estero,  ai  sensi

dell'articolo  4, paragrafo 4, del medesimo regolamento le prescritte

informazioni, e' punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

   9. L'esportatore di prodotti e tecnologie a duplice uso che omette

di   indicare   sui   documenti  commerciali  gli  elementi  previsti

dall'articolo  16,  paragrafo  1,  del  regolamento,  ovvero  che non

conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di

legge,  e'  punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca reato, con la

sanzione  amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire trenta

milioni   a   lire  centottanta  milioni.  Alla  stessa  sanzione  e'

assoggettato colui il quale, su richiesta del Ministero del commercio

con  l'estero,  non  effettua  la  comunicazione  dei dati, ovvero la

trasmissione  di  atti  e  documenti  concernenti  le  operazioni  di

esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso.

 

                               Art. 5.

(Riordinamento  normativo  nelle  materie interessate dalle direttive

 comunitarie).

   1.  Il  Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai

commi  2  e  3  dell'articolo  1,  entro  diciotto mesi dalla data di

entrata   in   vigore   della   presente  legge,  testi  unici  delle

disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il

recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le

medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,

apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a

garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e

lessicale della normativa, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori

omogenei;  a  tali  testi  unici  si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatto salvo

quanto previsto al comma 3.

   3.  Con i testi unici di cui al comma 1, in armonia con le singole

direttive comunitarie che regolano ciascuna materia, si provvede alla

modifica  della  normativa  vigente in materia di cause di esclusione

nei  settori  degli  appalti  pubblici  di  lavori,  di  servizi e di

forniture  e  nelle  relative  procedure di qualificazione al fine di

procedere ad una loro omogeneizzazione.

   4.   Il   presente   articolo  non  si  riferisce  alle  direttive

comunitarie  e  alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e

igiene   del  lavoro,  per  le  quali  si  provvedera'  con  apposito

provvedimento normativo.

 

                               Art. 6.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

   1.  Alla  legge  9  marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni,

sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

   "Art.  1-bis  (Trasmissione  al  Parlamento  e  alle  regioni  dei

progetti  di atti comunitari). - 1. I progetti degli atti normativi e

di  indirizzo  degli  organi  dell'Unione  europea  e delle Comunita'

europee, nonche' gli atti preordinati alla formulazione degli stessi,

e  le  loro  modificazioni, sono trasmessi, contestualmente alla loro

ricezione,   alle   Camere   per   l'assegnazione   alle  Commissioni

parlamentari   competenti,  nonche'  alle  regioni  anche  a  statuto

speciale  e  alle province autonome, dal Presidente del Consiglio dei

ministri  o  dal  Ministro  competente  per le politiche comunitarie,

indicando  la  data  presunta  per  la loro discussione o adozione da

parte degli organi predetti.

   2.  Tra  i  progetti  e gli atti di cui al comma 1 sono ricompresi

anche quelli relativi alle misure previste dal Titolo VI del Trattato

sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992,

n. 454, nonche' quelli di cui al Titolo V dello stesso Trattato volti

alla definizione della politica estera e di sicurezza comune.

   3. Le Commissioni parlamentari competenti formulano osservazioni e

adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. Le regioni e le

province autonome possono inviare al Governo osservazioni.

   4. Qualora le osservazioni e gli atti di indirizzo parlamentare di

cui al comma 3 non siano pervenuti al Governo in tempo utile entro la

data  presunta  indicata  o  comunque,  se  diversa,  entro il giorno

precedente quella di effettiva discussione, il Governo puo' procedere

alle  attivita'  di propria competenza per la formazione dei relativi

atti dell'Unione europea e delle Comunita' europee";

   b)  all'articolo  9,  comma  2-bis,  le  parole:  "Le  leggi" sono

sostituite  dalle  seguenti:  "I  provvedimenti"  e  le  parole:  "di

ciascuna   legge"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "di  ciascun

provvedimento".

   2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 24 aprile 1998, n. 128,

e l'articolo 3 della legge 16 giugno 1998, n. 209.

 

OMISSIS

 

                              Art. 12.

(Discariche di rifiuti: criteri di delega).

   1.  L'attuazione  della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26

aprile  1999, relativa alle discariche di rifiuti, sara' informata ai

seguenti princi'pi e criteri direttivi:

   a)  garantire  i  piu'  elevati  livelli di sicurezza del progetto

delle  discariche  nonche' della gestione, anche successivamente alla

chiusura, al fine di prevenire e ridurre i rischi per la salute e per

l'integrita' dell'ecosistema locale e la tutela del paesaggio nonche'

l'impatto sull'ambiente, ivi compreso l'effetto serra;

   b)  individuare e definire i trattamenti preliminari necessari per

il conferimento di rifiuti in discarica;

   c)  identificare  i parametri per l'individuazione delle tipologie

di  rifiuti  recuperabili  con  particolare riferimento alla frazione

putrescibile  recuperabile  tramite  trattamento  biologico, a quella

suscettibile di recupero energetico e alla frazione di rifiuti inerti

recuperabili;

   d)  individuare  i  criteri  per la definizione del trattamento di

inertizzazione;

   e)  definire  i  termini  entro  i  quali  raggiungere i contenuti

massimi  consentiti  in discarica dei rifiuti di cui alla lettera c),

assicurando  un  congruo periodo transitorio, in conformita' a quanto

previsto in merito dalla direttiva;

   f) adottare interventi per minimizzare lo smaltimento in discarica

di  rifiuti  pericolosi,  fatto salvo quanto disposto dal decreto del

Ministro dell'ambiente 11 marzo 1998, n. 141;

   g) prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto

di  certificazione  ambientale  di  cui  alle  norme  ISO 14001 ed al

regolamento  (CEE)  n.  1836/93  del  Consiglio,  del 29 giugno 1993,

relativo  alle  registrazioni  dei  siti  EMAS,  nel  rispetto  della

normativa comunitaria in materia;

   h)  definire  le modalita', anche temporali, per la chiusura della

discarica  nonche' gli obblighi del gestore durante la fase operativa

e  post-operativa,  determinando  criteri  di massima uniformi per le

attivita' di ispezione e controllo;

   i)  definire  le  modalita'  di  prestazione  e  di gestione delle

garanzie  finanziarie  di  cui all'articolo 8, lettera a), punto iv),

della   direttiva,   assicurando   altresi'   la   trasparenza  nella

rilevazione e nell'uso delle informazioni in materia di costi.

 

                              Art. 13.

(Reti  di  telecomunicazioni  e  reti televisive via cavo: criteri di

delega).

   1.  L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del

23  giugno  1999,  che  modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di

garantire  che  le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via

cavo  appartenenti  ad un unico proprietario siano gestite da persone

giuridiche  distinte, sara' informata ai seguenti principi e criteri

direttivi:

   a)  prevedere  un  regime  di separazione societaria nei confronti

degli    organismi    che    forniscono   sia   reti   pubbliche   di

telecomunicazioni,   sia   reti  televisive  via  cavo  quando  detti

organismi:

   1)  siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti

speciali;

   2)  siano  notificati  tra quelli aventi notevole forza di mercato

nel   mercato   comune   della   fornitura   di   reti  pubbliche  di

telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

   3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via

cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

   b)  prevedere  la  possibilita'  di  modifica delle disposizioni a

seguito  delle  decisioni  della Commissione europea assunte ai sensi

dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva.

 

                              Art. 14.

   (Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilita'

del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta velocita').

   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per

l'attuazione  della  direttiva  96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio

1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n.

25,  secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 18

della   citata   legge  n.  25  del  1999,  coordinando  e  adeguando

l'ordinamento  interno  in  materia di trasporto ferroviario anche in

base  ai  principi  e  ai  criteri desumibili dalla stessa direttiva

96/48/CE, nonche' dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

 

                              Art. 15.

(Attuazione  della  direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attivita'

 televisive).

   1.  L'ultimo  periodo  del  comma 3 dell'articolo 3 della legge 30

aprile 1998, n. 122, e' abrogato.

 

                              Art. 16.

   (Modifica  alla  legge  9  febbraio  1963,  n.  82,  in materia di

disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

   1.  Al  fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti

marittimi  al  principio  della  libera  prestazione  dei  servizi di

trasporto  marittimo  tra  gli  Stati  membri dell'Unione europea, e'

abrogato,  a  decorrere dal 1o gennaio 2001, il capo II del titolo II

della  legge  9  febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle

tasse e dei diritti marittimi.

   2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari

a  lire  270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire

80 milioni relative alle minori entrate gia' spettanti alle autorita'

portuali,   si   provvede   mediante  corrispondente  utilizzo  delle

proiezioni  per  gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini

del  bilancio    triennale   2000-2002,   nell'ambito   dell'unita'

previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato

di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della

programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente

utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero dei trasporti e

della navigazione.

   3.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione

economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

 

OMISSIS

 

FINE TESTO LEGGE

 

 

                                                              Allegato A

 

                                                (Articolo 1, comma 1)

   96/48/CE:  direttiva  del  Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa

   all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta

   velocita'.

   98/24/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  7  aprile  1998, sulla

   protezione  della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i

   rischi   derivanti   da   agenti   chimici   durante   il   lavoro

   (quattordicesima  direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,

   paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

   1999/36/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  29  aprile  1999, in

   materia di attrezzature a pressione trasportabili.

   1999/60/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17  giugno 1999, che

   modifica  la  direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi

   espressi in ecu.

   1999/82/CE:  direttiva  della  Commissione, dell'8 settembre 1999,

   che  modifica  l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio

   relativa  al  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

   riguardanti     le     norme    e    i    protocolli    analitici,

   tossico-farmacologici  e  clinici  in  materia  di sperimentazione

   delle specialita' medicinali.

   1999/83/CE:  direttiva  della  Commissione, dell'8 settembre 1999,

   che  modifica  l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio

   relativa  al  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

   riguardanti     le     norme    e    i    protocolli    analitici,

   tossico-farmacologici  e  clinici  in  materia  di sperimentazione

   delle specialita' medicinali.

   1999/93/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   13  dicembre  1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme

   elettroniche.

   1999/105/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  22  dicembre  1999,

   relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali  forestali  di

   moltiplicazione.

 

 

 

                                                           Allegato B

 

                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)

   93/104/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  23  novembre  1993,

   concernente  taluni  aspetti  dell'organizzazione  dell'orario  di

   lavoro.

   94/45/CE:   direttiva   del  Consiglio,  del  22  settembre  1994,

   riguardante  l'istituzione  di  un comitato aziendale europeo o di

   una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

   nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

   96/97/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  20  dicembre 1996, che

   modifica  la  direttiva  86/378/CEE  relativa  all'attuazione  del

   principio  della  parita' di trattamento tra gli uomini e le donne

   nei regimi professionali di sicurezza sociale.

   1999/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9

   marzo   1999,   riguardante   le   apparecchiature   radio   e  le

   apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  e  il reciproco

   riconoscimento della loro conformita'.

   1999/29/CE:  direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa

   alle  sostanze  ed  ai  prodotti indesiderabili nell'alimentazione

   degli animali.

   1999/31/CE:  direttiva del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa

   alle discariche di rifiuti.

   1999/42/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   7  giugno  1999,  che  istituisce  un meccanismo di riconoscimento

   delle qualifiche per le attivita' professionali disciplinate dalle

   direttive  di  liberalizzazione  e  dalle direttive recanti misure

   transitorie  e  che completa il sistema generale di riconoscimento

   delle qualifiche.

   1999/44/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   25  maggio  1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie

   dei beni di consumo.

   1999/45/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   31  maggio  1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni

   legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati membri

   relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura

   dei preparati pericolosi.

   1999/59/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  17  giugno 1999, che

   modifica  la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di

   imposta   sul   valore   aggiunto   applicabile   ai   servizi  di

   telecomunicazioni.

   1999/62/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   17  giugno  1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli

   pesanti  adibiti  al  trasporto  di  merci  su strada per l'uso di

   alcune infrastrutture.

   1999/63/CE:  direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa

   all'accordo  sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente

   di   mare  concluso  dall'Associazione  armatori  della  Comunita'

   europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori

   dell'Unione europea (FST).

   1999/64/CE:  direttiva  della Commissione, del 23 giugno 1999, che

   modifica  la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti

   di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad

   un   unico   proprietario  siano  gestite  da  persone  giuridiche

   distinte.

   1999/70/CE:  direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa

   all'accordo   quadro   CES,  UNICE  e  CEEP  sul  lavoro  a  tempo

   determinato.

   1999/74/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  19  luglio 1999, che

   stabilisce  le  norme  minime  per  la  protezione  delle  galline

   ovaiole.

   1999/79/CE:  direttiva  della  Commissione,  del  27  luglio 1999,

   recante  modifica  alla  terza  direttiva  72/199/CEE  che fissa i

   metodi  di  analisi  comunitari per i controlli degli alimenti per

   gli animali.

 

 

 

                                                           Allegato C

                                                         (Articolo 3)

   96/51/CE:  direttiva  del  Consiglio,  del  23  luglio  1996,  che

   modifica  la  direttiva  70/524/CEE  relativa  agli additivi nella

   alimentazione degli animali.

   1999/41/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   7  giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio

   relativa  al  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

   concernenti  i  prodotti  alimentari destinati ad un'alimentazione

   particolare.

   1999/94/CE:  direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del

   13 dicembre 1999, relativa alla disponibilita' di informazioni sul

   risparmio  di  carburante  e  sulle emissioni di CO2 da fornire ai

   consumatori   per   quanto   riguarda  la  commercializzazione  di

   autovetture nuove.

 

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

CIRCOLARE N. 16/2001, 25 gennaio 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII -

 

 Con la legge 29 dicembre 2000, n.422, "Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S. O. n.14/L del 20 gennaio 2001, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, in tema di sicurezza e salute dei lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminali.

    Dette innovazioni, che riguardano il campo di applicazione della normativa - il quale ne risulta significativamente ampliato – nonché le modalità di espletamento della sorveglianza sanitaria, comportano notevoli riflessi sull’organizzazione del lavoro nelle imprese e sulle modalità di adempimento delle prestazioni.

    Il legislatore non ha ritenuto opportuno dettare norme transitorie e conseguentemente la nuova disciplina sarà applicabile decorsi i termini ordinari di vacatio legis; si ritiene pertanto opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di richiamare l’attenzione sulle innovazioni intervenute e sugli adempimenti conseguenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE

    L’art.21 della legge comunitaria citata, che modifica la lettera c) dell’art.51 del D.Lgs.626/94, definisce lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di videoterminali il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art.54, e non più il lavoratore che utilizza dette attrezzature per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come disposto dalla normativa precedente.

    Tale disposizione, prescindendo dalla modalità di organizzazione dei tempi di lavoro, ha ampliato il campo di applicazione del Titolo VI. Rientrano infatti nella definizione di lavoratore addetto ai videoterminali anche quei lavoratori la cui prestazione, pur comportando l’uso di videoterminali per venti ore settimanali, si articola in modalità che non prevedono l’uso continuativo degli stessi per il periodo di quattro ore consecutive considerato in precedenza, e che non rientravano prima nel campo di applicazione della normativa.

    Il datore di lavoro è pertanto tenuto ad aggiornare la valutazione del rischio di cui all’art.4 alla luce della nuova definizione di lavoratore, in esito alla quale valuterà la necessità o meno di nuove misure di prevenzione e protezione della salute dei lavoratori e i riflessi sull’organizzazione del lavoro.

    Infatti, per i lavoratori compresi nella definizione di cui sopra è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria di cui all’art.55, nonché di formazione e informazione di cui all’art.56.

    Non sono state apportate, invece, modifiche all’art.54 (modalità di svolgimento della prestazione quotidiana), che sancisce il diritto del lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale, o, in mancanza, di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuata al videoterminale. Tale disposizione è funzionale alla prevenzione dell’affaticamento visivo determinato dall’uso del videoterminale per un periodo sufficientemente lungo, che allo stato delle conoscenze scientifiche disponibili, si è ritenuto di quantificare nelle predette quattro ore. E’ evidente, pertanto, che tale regime di interruzioni trova applicazione non più nella generalità dei casi disciplinati dal Titolo VI, com’era implicito nella vigenza della precedente definizione di lavoratore addetto all’uso di videoterminali, ma nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa quotidiana preveda almeno quattro ore consecutive di uso delle attrezzature munite di videoterminali.

SORVEGLIANZA SANITARIA

    Le modifiche apportate all’art.55 in tema di sorveglianza sanitaria sono state dettate dalla necessità di adeguare la norma all’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia CE con la sentenza 12 dicembre 1996 e ai rilievi mossi dalla Commissione CE in ordine al recepimento della direttiva 90/270/CEE relativamente alla mancata previsione, per tutti i lavoratori, del controllo sanitario periodico, nonché alla mancata previsione del controllo oftalmologico in relazione a tale sorveglianza sanitaria periodica.

    A fronte del precedente obbligo di sottoposizione a visita periodica, con cadenza almeno biennale, i soli lavoratori giudicati idonei con prescrizioni all’esito della visita preventiva e quelli di età superiore ai quarantacinque anni, l’art.21 della legge comunitaria citata, con le disposizioni contenute nei commi 3, 3 bis, 3 ter e 4, in parte introduce una disciplina nuova e in parte e chiarisce obblighi già sussistenti ai sensi della normativa previgente.

    In tal senso, la disposizione introdotta al comma 3 non introduce ex novo l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al Titolo VI, essendo tale obbligo già esistente, ma ha la funzione di costituisce una specificazione della disciplina generale di cui all’art.16che prevede accertamenti preventivi e periodici, effettuati dal medico competente, ai fini della valutazione della idoneità dei lavoratori alla mansione specifica.

    Analoga funzione illustrativa ha il successivo comma 3 bis, ai sensi del quale le visite di controllo, sia preventive che periodiche, sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2; è chiaro infatti che la necessità di esami specialistici può derivare dall’esito delle visite periodiche, oltre che dalla visita preventiva.

    Il comma 3 ter stabilisce la periodicità delle visite di controllo, disponendo che la stessa, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è almeno biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ha frequenza almeno quinquennale per i lavoratori giudicati idonei senza prescrizioni all’esito della visita di controllo preventiva di cui al comma 1.

    Si segnala, al riguardo l’elevazione dell’età per cui è previsto l’obbligo di visita di controllo con periodicità almeno biennale, che passa da quarantacinque a cinquanta anni.

    Il comma 4 sottolinea il legame funzionale fra la sorveglianza sanitaria e l’obbligo del controllo oftalmologico, precisando che quest’ultimo discende, oltre che da apposita richiesta del lavoratore che sospetti un’alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, anche dall’esito dei controlli preventivi e periodici.

    Alla luce di quanto sopra, appare evidente che le modifiche introdotte richiedono un attento riesame dei profili organizzativi e delle procedure aziendali nonché complessi adempimenti conseguenti alle innovazioni intervenute. Ne scaturisce, infatti, la necessità di un aggiornamento puntuale della valutazione del rischio, volto ad individuare ed attuare adeguate misure di prevenzione e protezione, quali:

l’introduzione della sorveglianza sanitaria, con conseguente necessità di nomina del medico competente ove già non presente;

la programmazione ed attuazione delle visite preventive e periodiche per i soggetti non rientranti in precedenza nel campo di applicazione della normativa;

l’elaborazione di un piano specifico di informazione e formazione di detti soggetti e la sua applicazione (art.56).

    Non appare superfluo ricordare, inoltre, che l’aggiornamento della valutazione del rischio va effettuata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.19) e con la collaborazione del medico competente (art.4 comma 6), e che la predisposizione del piano di formazione prevede il coinvolgimento degli organismi paritetici (art.22, comma 6).    

    Da quanto sopra discende che, stante la già ricordata assenza di una disciplina transitoria, appare necessaria una immediata attivazione da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati, ai fini del rispetto delle nuove disposizioni, che peraltro richiederanno i necessari tempi tecnici oggettivamente inevitabili per l’adeguamento alle nuove disposizioni, tempi tecnici dei quali gli organi di vigilanza non potranno non tenere conto.

 

FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE