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Roma, 19 aprile 2001
CIRCOLARE N.57/2001
OGGETTO:
TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA - ECOPUNTI PER IL 2° QUADRIMESTRE 2001 – DECRETO
MINISTERIALE 29.3.2001, SU G.U. N.83 DEL 9.4.2001.
Con il decreto indicato in oggetto il
Ministero dei trasporti ha dettato le disposizioni per l’attribuzione degli ecopunti per il secondo quadrimestre dell’anno in corso.
Come è noto, la
Commissione europea ha assegnato la seconda quota spettante agli Stati membri
UE con una decurtazione del 14%, in attesa che vengano definiti i dati relativi
ai transiti effettuati nel 2000, sui quali è tuttora aperto il contenzioso in
seno al Comitato di transito.
Per tale ragione, la quota disponibile per l’Italia è pari a
1.058.505 ecopunti, con una decurtazione di 170.950 ecopunti; la quota riservata al conto proprio, in
precedenza fissata nel 5% del totale, è stata portata al 4% (42.341 ecopunti), in considerazione del mancato utilizzo degli ecopunti riservati a tali imprese.
Il criterio di rinnovo resta identico a quello individuato per
il primo quadrimestre: media dei transiti effettuati nel corrispondente periodo del 1999 e 2000, moltiplicata per 7.23 ecopunti/transito, meno una percentuale di abbattimento che
sarà determinata all’atto della quantificazione dei transiti delle imprese
italiane (nel primo quadrimestre l’abbattimento è stato del 10%).
Peraltro i transiti utili ai fini del rinnovo saranno quelli
forniti dalle autorità austriache da cui saranno scorporati i “finti
transiti”, vale a dire i viaggi bilaterali camuffati da transiti, e i
passaggi per i quali non è stato scaricato l’esatto
numero di ecopunti dovuti (transiti in nero).
La penalizzazione imputabile a tali
passaggi particolari non potrà superare il 50% dell’assegnazione spettante.
Le domande per ottenere il rinnovo degli ecopunti
per il secondo quadrimestre dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del decreto (10 maggio 2001) e redatte secondo il
fac-simile indicato nel decreto in oggetto.
Le imprese che intendono ottenere – contestualmente alla comunicazione
dell’ammontare della propria assegnazione quadrimestrale - anche l’elenco dei
passaggi in nero o di quelli bilaterali camuffati, dovranno allegare alla
domanda anche l’attestazione di lire 10.000 sul c/c 9001.
Se la richiesta non è contestuale,
la procedura di ottenimento dell’elenco dei passaggi
che comportano una penalizzazione consiste nella presentazione di una domanda
al Ministero munita di attestazione di c/c 4028 di lire 20.000 e c/c 9001 di
lire 10.000.
Il decreto ricorda inoltre quali siano
le condizioni per l’inizializzazione delle ecopiastrine e ribadisce che si provvederà a cancellare
d’ufficio dal sistema quei veicoli per i quali non risulti installato l’ecotag entro due mesi dall’ottenimento del relativo
certificato di inizializzazione.
Tra le sanzioni cui soggiacciono le
imprese che effettuano transiti senza sottrazione di ecopunti,
vi sono quelle del ritiro temporaneo, parziale o totale, delle copie conformi
della licenza comunitaria.
Il decreto nulla stabilisce circa
eventuali recuperi da parte dell’Amministrazione degli ecopunti
residui alla data del 30 aprile prossimo, che pertanto
resteranno in disponibilità dell’impresa che ne ha la titolarità.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 156/2000 |
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Allegato uno |
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D/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Allegato uno
IL DIRETTORE
dell’unità
di gestione autotrasporto persone e cose
Decreta:
Art.
1
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al
transito attraverso il territorio austriaco è, per il secondo quadrimestre
2001, pari a 1.058.505.
2. Alle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi è riservata, per il secondo quadrimestre 2001
una quota pari a 1.016.164 ecopunti (96%
dell’assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il secondo quadrimestre
2001 una quota pari a 42.341 ecopunti (4%
dell’assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel
fondo nazionale ecopunti conto proprio.
Art.
2.
Autotrasporto di merci in conto terzi
1. L’assegnazione degli ecopunti
necessari per l’attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata,
a favore di ciascuna impresa richiedente, per il secondo quadrimestre dell’anno
2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall’impresa interessata nel
secondo quadrimestre dell’anno 1999 e dell’anno 2000; la cifra così ottenuta
viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.
2. Per la determinazione del numero dei
transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito
effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:
a)
dei
viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli
ecopunti dovuti;
b)
dei
viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di
entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine
(viaggi bilaterali).
3. La cifra determinata tenendo conto dei
criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di
una quota pari alla media degli ecopunti
corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall’impresa nel secondo
quadrimestre dell’anno 1999 e nel secondo quadrimestre dell’anno 2000. La
riduzione non potrà, comunque,essere superiore al 50%
dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della
quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna
impresa nel secondo quadrimestre dell’anno 1999 e nel secondo quadrimestre
dell’anno 2000 sono quelli registrati dal sistema informativo della Kapsch.
5. L’amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di
stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo
degli ecopunti.
Art.
3.
1. Nell’eventualità che la somma totale
delle assegnazioni di ecopunti
alle imprese interessate superi, per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, il
numero totale degli ecopunti riservati, secondo
quanto indicato nell’art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti,
calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art.
2, viene ridotto di un coefficiente percentuale
pari
alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti
calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti
riservati, per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, alle imprese che
effettuano trasporto di merci in conto terzi.
Art.
4.
1. Le imprese che si trovano nelle
condizioni indicate nell’art. 2 del presente decreto, possono presentare
domanda, per ottenere la quota di ecopunti
spettante per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, entro e non oltre trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. La domanda deve essere redatta secondo
l’allegato 1 al presente decreto, corredata dell’attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028
(imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della
navigazione -Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC -
APC3, via Caraci, 36 - 00157
Roma. Le imprese che, contestualmente alla comunicazione riguardante l’avvenuta
assegnazione di ecopunti per
il secondo quadrimestre 2001, vogliono ottenere l’elenco dei viaggi dichiarati
di transito che, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del presente decreto, non
sono stati considerati ai fini della determinazione dell’assegnazione, debbono
corredare la domanda dell’attestazione di un versamento di L.
10.000 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) intestato a Direzione generale motorizzazione civile e T.C. - Roma.
3. La mancata presentazione della domanda
entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà
l’impossibilità di ottenere ecopunti per il secondo
quadrimestre dell’anno 2001.
4. L’assegnazione degli ecopunti
alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverrà nell’ambito dei tempi tecnici
necessari per il compimento di tale operazione.
Art.
5.
Autotrasporto di
merci in conto proprio
1. Le imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio
austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell’anno, per
accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio
entro i limiti indicati al comma 3 dell’art. 1 del presente decreto.
2. La domanda di cui al
comma precedente deve essere formulata secondo l’allegato 2 al presente
decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L.
20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero
dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri -
Unità di gestione APC - APC3, via Caraci,
36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che non sono mai state
registrate al sistema informativo della Kapsch e
quelle che nel corso dell’anno 2000 non hanno ottenuto alcuna
assegnazione di ecopunti oppure non sono state
autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti
conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al
comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui
singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo
2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di
gestione autotrasporto persone cose
(APC).
4. Le imprese che presentano domanda ai
sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad
accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio
sino al 31 dicembre 2001.
Art.
6.
Certificati di
registrazione
1. Le domande per il rilascio dei
certificati di registrazione necessari per l’installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano
autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere
formulate secondo le modalità indicate nella circolare
n.
11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti – Dipartimento trasporti
terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).
2. La registrazione al sistema informativo
della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da
parte delle imprese che effettuano trasporto di merci
in conto proprio ed in conto terzi, è possibile,unicamente per veicoli che
abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per
ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa
impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.
4. Le imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi, che per il secondo quadrimestre dell’anno
2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non
superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di
registrazione.
5. E’ consentita, per le imprese di cui al
comma precedente, nell’ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument
non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal
sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa
impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.
6. Vengono
cancellati d’ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui
quali non viene o non è stata applicata l’ecopiastrina
entro due mesi dalla loro emissione.
7. Vengono
cancellati d’ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di
registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del
Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono più nella disponibilità
dell’impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L’avvenuta cancellazione dei certificati
di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all’impresa interessata.
Art.
7.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza
versamento di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all’esecuzione
dell’autotrasporto internazionale di merci che comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dall’art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999 n. 521.
La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle
copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell’impresa
che ha effettuato i transiti irregolari.
Art.
8.
Disposizioni
finali
1. Il testo del presente decreto
e della circolare di cui agli articoli 5 e 6 sono disponibili anche nel sito
del Ministero dei trasporti e della navigazione all’indirizzo
Internet:www.trasportinavigazione.it
Art.
9.
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza
del Dipartimento trasporti terrestri, le domande
devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione e,
pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati
al presente decreto, verranno respinte ed archiviate.
2. Le disposizioni del presente decreto
sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 marzo 2001
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE APC
DIRIGENTE GENERALE
(D.ssa
Clara Ricozzi)
Carta
Intestata
AL
DIPARTIMENTO TRASPORTI
TERRESTRI - UNITA’ DI GESTIONE APC
A.P.C. 3
VIA CARACI 36
00157 ROMA
La sottoscritta impresa....................,
con sede legale in ...............Via..................……. cap...........
Numero Albo autotrasportatori .............………codice Austria_________
CHIEDE
l’assegnazione di ecopunti
spettante per il 2° quadrimestre 2001.
Firma
(titolare
o legale rappresentante)
data,
All. :
attestazione c/c 4028 di lire 20.000