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Roma, 19 aprile 2001

 

CIRCOLARE N.57/2001

 

OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – AUSTRIA - ECOPUNTI PER IL 2° QUADRIMESTRE 2001 – DECRETO MINISTERIALE 29.3.2001, SU G.U. N.83 DEL 9.4.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero dei trasporti ha dettato le disposizioni per l’attribuzione degli ecopunti per il secondo quadrimestre dell’anno in corso.

 

Come è noto, la Commissione europea ha assegnato la seconda quota spettante agli Stati membri UE con una decurtazione del 14%, in attesa che vengano definiti i dati relativi ai transiti effettuati nel 2000, sui quali è tuttora aperto il contenzioso in seno al Comitato di transito.

 

Per tale ragione, la quota disponibile per l’Italia è pari a 1.058.505 ecopunti, con una decurtazione di 170.950 ecopunti; la quota riservata al conto proprio, in precedenza fissata nel 5% del totale, è stata portata al 4% (42.341 ecopunti), in considerazione del mancato utilizzo degli ecopunti riservati a tali imprese.

 

Il criterio di rinnovo resta identico a quello individuato per il primo quadrimestre: media dei transiti effettuati nel corrispondente periodo del 1999 e 2000, moltiplicata per 7.23 ecopunti/transito, meno una percentuale di abbattimento che sarà determinata all’atto della quantificazione dei transiti delle imprese italiane (nel primo quadrimestre l’abbattimento è stato del 10%).

 

Peraltro i transiti utili ai fini del rinnovo saranno quelli forniti dalle autorità austriache da cui saranno scorporati i “finti transiti”, vale a dire i viaggi bilaterali camuffati da transiti, e i passaggi per i quali non è stato scaricato l’esatto numero di ecopunti dovuti (transiti in nero).

 

La penalizzazione imputabile a tali passaggi particolari non potrà superare il 50% dell’assegnazione spettante.

 

Le domande per ottenere il rinnovo degli ecopunti per il secondo quadrimestre dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (10 maggio 2001) e redatte secondo il fac-simile indicato nel decreto in oggetto.

 

Le imprese che intendono ottenere – contestualmente alla comunicazione dell’ammontare della propria assegnazione quadrimestrale - anche l’elenco dei passaggi in nero o di quelli bilaterali camuffati, dovranno allegare alla domanda anche l’attestazione di lire 10.000 sul c/c 9001.

 

Se la richiesta non è contestuale, la procedura di ottenimento dell’elenco dei passaggi che comportano una penalizzazione consiste nella presentazione di una domanda al Ministero munita di attestazione di c/c 4028 di lire 20.000 e c/c 9001 di lire 10.000.

 

Il decreto ricorda inoltre quali siano le condizioni per l’inizializzazione delle ecopiastrine e ribadisce che si provvederà a cancellare d’ufficio dal sistema quei veicoli per i quali non risulti installato lecotag entro due mesi dall’ottenimento del relativo certificato di inizializzazione.

 

Tra le sanzioni cui soggiacciono le imprese che effettuano transiti senza sottrazione di ecopunti, vi sono quelle del ritiro temporaneo, parziale o totale, delle copie conformi della licenza comunitaria.

 

Il decreto nulla stabilisce circa eventuali recuperi da parte dell’Amministrazione degli ecopunti residui alla data del 30 aprile prossimo, che pertanto resteranno in disponibilità dell’impresa che ne ha la titolarità.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 156/2000

 

Allegato uno

 

D/cp

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Allegato uno

 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 marzo 2001

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per

l'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2001.

 

IL DIRETTORE

dell’unità di gestione autotrasporto persone e cose

 

Decreta:

Art. 1

 

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il secondo quadrimestre 2001, pari a 1.058.505.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi è riservata, per il secondo quadrimestre 2001 una quota pari a 1.016.164 ecopunti (96% dell’assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il secondo quadrimestre 2001 una quota pari a 42.341 ecopunti (4% dell’assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

 

Art. 2.

Autotrasporto di merci in conto terzi

1. L’assegnazione degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa richiedente, per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, sommando il numero dei transiti effettuati dall’impresa interessata nel secondo quadrimestre dell’anno 1999 e dell’anno 2000; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 7,23.

2. Per la determinazione del numero dei transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a)         dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b)         dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti comma viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall’impresa nel secondo quadrimestre dell’anno 1999 e nel secondo quadrimestre dell’anno 2000. La riduzione non potrà, comunque,essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel secondo quadrimestre dell’anno 1999 e nel secondo quadrimestre dell’anno 2000 sono quelli registrati dal sistema informativo della Kapsch.

5. L’amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

 

Art. 3.

1. Nell’eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese interessate superi, per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, il numero totale degli ecopunti riservati, secondo quanto indicato nell’art. 1 del presente decreto, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, il numero degli ecopunti, calcolato per ciascuna impresa in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotto di un coefficiente percentuale

pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti calcolate per le singole imprese e il numero degli ecopunti riservati, per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi.

 

Art. 4.

1. Le imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell’art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda, per ottenere la quota di ecopunti spettante per il secondo quadrimestre dell’anno 2001, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. La domanda deve essere redatta secondo l’allegato 1 al presente decreto, corredata dell’attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione -Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Le imprese che, contestualmente alla comunicazione riguardante l’avvenuta assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre 2001, vogliono ottenere l’elenco dei viaggi dichiarati di transito che, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del presente decreto, non sono stati considerati ai fini della determinazione dell’assegnazione, debbono corredare la domanda dell’attestazione di un versamento di L. 10.000 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) intestato a Direzione generale motorizzazione civile e T.C. - Roma.

3. La mancata presentazione della domanda entro i termini e secondo le forme indicate nei comma precedenti comporterà l’impossibilità di ottenere ecopunti per il secondo quadrimestre dell’anno 2001.

4. L’assegnazione degli ecopunti alle imprese che ne hanno fatto richiesta avverrà nell’ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

 

Art. 5.

Autotrasporto di merci in conto proprio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda, in qualunque periodo dell’anno, per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 3 dell’art. 1 del presente decreto.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere formulata secondo l’allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) ed indirizzata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che non sono mai state registrate al sistema informativo della Kapsch e quelle che nel corso dell’anno 2000 non hanno ottenuto alcuna assegnazione di ecopunti oppure non sono state autorizzate ad utilizzare il fondo nazionale ecopunti conto proprio, devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al comma precedente, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli secondo le modalità indicate nella circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone  cose (APC).

4. Le imprese che presentano domanda ai sensi del precedente comma 2 verranno autorizzate ad accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio sino al 31 dicembre 2001.

 

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. Le domande per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l’installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco devono essere formulate secondo le modalità indicate nella circolare

n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti – Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione autotrasporto persone e cose (APC).

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, è possibile,unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

4. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che per il secondo quadrimestre dell’anno 2001 hanno ottenuto una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. E’ consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell’ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. Vengono cancellati d’ufficio i certificati di registrazione relativi a veicoli sui quali non viene o non è stata applicata l’ecopiastrina entro due mesi dalla loro emissione.

7. Vengono cancellati d’ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione, non sono più nella disponibilità dell’impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L’avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all’impresa interessata.

 

Art. 7.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all’esecuzione dell’autotrasporto internazionale di merci che comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999 n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell’impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

 

 

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il testo del presente decreto e della circolare di cui agli articoli 5 e 6 sono disponibili anche nel sito del Ministero dei trasporti e della navigazione all’indirizzo Internet:www.trasportinavigazione.it

 

Art. 9.

1. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall’amministrazione e, pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno respinte ed archiviate.

2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 29 marzo 2001

 

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE APC

DIRIGENTE GENERALE

(D.ssa Clara Ricozzi)

 

 

 

Carta Intestata

 

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI

TERRESTRI - UNITA’ DI GESTIONE APC

A.P.C. 3
VIA CARACI 36
00157   ROMA

 

La sottoscritta impresa...................., con sede legale in ...............Via..................……. cap........... Numero Albo autotrasportatori .............………codice Austria_________

 

CHIEDE

 

l’assegnazione di ecopunti spettante per il 2° quadrimestre 2001.

 

 

Firma

(titolare o legale rappresentante)

 

 

data,

 

 

 

 

All. : attestazione c/c 4028 di lire 20.000