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Roma, 26 aprile 2001
CIRCOLARE N.60/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO – AGEVOLAZIONI FISCALI – UNICO 2001.
Nella prossima dichiarazione dei
redditi trovano applicazione alcune specifiche disposizioni a favore delle
imprese di autotrasporto merci. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti
essenziali, anche alla luce delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze
(disponibili sul sito www.finanze.it).
Trasferte – Com’è noto, l’articolo 1 del decreto
legge n.167/2000, convertito con modificazioni dalla legge n.229/2000, ha
stabilito che le imprese di autotrasporto merci, in luogo della deduzione anche
analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai
dipendenti, possono dedurre un importo forfetario giornaliero pari a lire 110
mila per le trasferte in ambito nazionale e a lire 180 mila per le trasferte
all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ciò stante, ai fini
della determinazione del reddito imponibile, le imprese interessate, anziché
dedurre i costi effettivamente sostenuti in relazione alle trasferte (ad es. le
indennità di trasferta erogate agli autisti), potranno applicare la predetta
riduzione forfetaria per ciascun giorno di trasferta; nel modello di
dichiarazione dei redditi l’importo spettante va indicato nel rigo “altre
variazioni in diminuzione”.
Telefoni veicolari – Com’è noto, in base alla legge
finanziaria 2000 (articolo 6 comma 21 legge n.488/99), per le imprese di autotrasporto
sono divenuti interamente deducibili i costi relativi agli impianti di
telefonia fissa installati sui veicoli (in precedenza la deducibilità era
limitata al 50%).
Spese non documentate – La deduzione forfetaria Irpef a favore
delle imprese minori (ricavi annui fino a 360 milioni di lire) è stata
innalzata a lire 65.500 lire giornaliere per i viaggi effettuati direttamente
dal titolare o dai soci dell’impresa oltre il comune in cui ha sede l’impresa
stessa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, e a lire
101.000 per quelli effettuati oltre tale ambito.
Crediti d’imposta – Nello specifico quadro dei crediti
d’imposta devono essere riportati i dati relativi al recupero della carbon
tax e allo sconto sulle accise dell’ultimo quadrimestre 2000 (caro
petrolio); in particolare per entrambe le tipologie di credito devono
essere indicati l’importo spettante, l’importo utilizzato in compensazione e
l’eventuale importo residuo non utilizzato entro il 2000.
Studio di settore – Si rammenta che le imprese di
autotrasporto sono assoggettate alla normativa sugli studi di settore e pertanto
devono compilare l’apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione dello studio stesso.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2000
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