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Roma, 26 aprile 2001

 

CIRCOLARE N.60/2001

 

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – AGEVOLAZIONI FISCALI – UNICO 2001.

 

Nella prossima dichiarazione dei redditi trovano applicazione alcune specifiche disposizioni a favore delle imprese di autotrasporto merci. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti essenziali, anche alla luce delle istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze (disponibili sul sito www.finanze.it).

 

Trasferte – Com’è noto, l’articolo 1 del decreto legge n.167/2000, convertito con modificazioni dalla legge n.229/2000, ha stabilito che le imprese di autotrasporto merci, in luogo della deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dai dipendenti, possono dedurre un importo forfetario giornaliero pari a lire 110 mila per le trasferte in ambito nazionale e a lire 180 mila per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ciò stante, ai fini della determinazione del reddito imponibile, le imprese interessate, anziché dedurre i costi effettivamente sostenuti in relazione alle trasferte (ad es. le indennità di trasferta erogate agli autisti), potranno applicare la predetta riduzione forfetaria per ciascun giorno di trasferta; nel modello di dichiarazione dei redditi l’importo spettante va indicato nel rigo “altre variazioni in diminuzione”.

 

Telefoni veicolari – Com’è noto, in base alla legge finanziaria 2000 (articolo 6 comma 21 legge n.488/99), per le imprese di autotrasporto sono divenuti interamente deducibili i costi relativi agli impianti di telefonia fissa installati sui veicoli (in precedenza la deducibilità era limitata al 50%).

 

Spese non documentate – La deduzione forfetaria Irpef a favore delle imprese minori (ricavi annui fino a 360 milioni di lire) è stata innalzata a lire 65.500 lire giornaliere per i viaggi effettuati direttamente dal titolare o dai soci dell’impresa oltre il comune in cui ha sede l’impresa stessa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, e a lire 101.000 per quelli effettuati oltre tale ambito.

 

Crediti d’imposta – Nello specifico quadro dei crediti d’imposta devono essere riportati i dati relativi al recupero della carbon tax e allo sconto sulle accise dell’ultimo quadrimestre 2000 (caro petrolio); in particolare per entrambe le tipologie di credito devono essere indicati l’importo spettante, l’importo utilizzato in compensazione e l’eventuale importo residuo non utilizzato entro il 2000.

 

Studio di settore – Si rammenta che le imprese di autotrasporto sono assoggettate alla normativa sugli studi di settore e pertanto devono compilare l’apposito prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio stesso.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.117/2000

 

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