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Roma, 26 aprile 2001
CIRCOLARE N.61/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO
– AUMENTO DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE – D.M. 27.3.2001 SU G.U. N.77 DEL 2.4.2001.
Come preannunciato,
le tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti di merce su strada sono
state aumentate del 2,5%.
L’aumento, decorrente dal 3 aprile
2001, si applica sulle tariffe in vigore (comprese quelle per i carichi e
scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli), mentre non riguarda gli
accordi economici di settore sottoscritti ai sensi dell’articolo 13 del decreto
18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere ritoccate solo a seguito di intese tra le parti interessate.
Alla luce
di quest’ultimo aumento, e a scopo indicativo, si
trascrivono le tariffe minime arrotondate per il trasporto a carico completo di
merci povere (classe III) con veicoli della massima portata.
Km |
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Lire |
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50 |
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354.000 |
100 |
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542.000 |
200 |
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750.000 |
300 |
|
949.000 |
400 |
|
1.153.000 |
500 |
|
1.349.000 |
600 |
|
1.534.000 |
700 |
|
1.740.000 |
800 |
|
1.953.000 |
900 |
|
2.150.000 |
1.000 |
|
2.344.000 |
1.100 |
|
2.537.000 |
1.200 |
|
2.722.000 |
Si rammenta che le tariffe delle
classi I e II si ottengono maggiorando quelle della
classe III rispettivamente del 10,53 e del 5,26 per cento.
Lo sviluppo completo delle tariffe
aggiornate per chilogrammo e per chilometro è disponibile sul sito Internet
della Confetra www.confetra.com.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.18/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.77 del 02.04.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO
27 marzo 2001
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su
strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e
conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto
ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari
relativamente ai contratti particolari.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982,
sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito:
ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e
condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18
novembre 1982;
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a
seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti
interessate.
Art. 3.
1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti
dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Bersani