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Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 26 aprile 2001
CIRCOLARE N.61/2001
OGGETTO: AUTOTRASPORTO
– AUMENTO DELLE TARIFFE OBBLIGATORIE – D.M. 27.3.2001 SU G.U. N.77 DEL 2.4.2001.
Come preannunciato,
le tariffe obbligatorie a forcella per i trasporti di merce su strada sono
state aumentate del 2,5%.
L’aumento, decorrente dal 3 aprile
2001, si applica sulle tariffe in vigore (comprese quelle per i carichi e
scarichi intermedi e le tasse di sosta dei veicoli), mentre non riguarda gli
accordi economici di settore sottoscritti ai sensi dell’articolo 13 del decreto
18 novembre 1982 le cui tariffe possono essere ritoccate solo a seguito di intese tra le parti interessate.
Alla luce
di quest’ultimo aumento, e a scopo indicativo, si
trascrivono le tariffe minime arrotondate per il trasporto a carico completo di
merci povere (classe III) con veicoli della massima portata.
Km |
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Lire |
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50 |
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354.000 |
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100 |
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542.000 |
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200 |
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750.000 |
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300 |
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949.000 |
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400 |
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1.153.000 |
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500 |
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1.349.000 |
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600 |
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1.534.000 |
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700 |
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1.740.000 |
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800 |
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1.953.000 |
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900 |
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2.150.000 |
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1.000 |
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2.344.000 |
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1.100 |
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2.537.000 |
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1.200 |
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2.722.000 |
Si rammenta che le tariffe delle
classi I e II si ottengono maggiorando quelle della
classe III rispettivamente del 10,53 e del 5,26 per cento.
Lo sviluppo completo delle tariffe
aggiornate per chilogrammo e per chilometro è disponibile sul sito Internet
della Confetra www.confetra.com.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.18/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
n.77 del 02.04.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO
27 marzo 2001
Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci sustrada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e
conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto
ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari
relativamente ai contratti particolari.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONEDecreta: Art. 1. 1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982,sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito: ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicatedisposizioni; alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi alprimo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativatabella A delle richiamate disposizioni.
Art. 2. 1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e'applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e
condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18
novembre 1982;
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari aseguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti
interessate. Art. 3. 1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previstidall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo allasua pubblicazione.
Roma, 27 marzo 2001 Il Ministro: Bersani