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Roma, 27 aprile 2001
CIRCOLARE N.62/2001
OGGETTO: LAVORO – PART-TIME - ulteriori disposizioni – D.LGVO 26.2.2001,
N.100, SU G.U. N.80 DEL 5.4.2001.
Ad un anno di distanza dalla riforma (D.LGVO n.61/2000) il Governo è
nuovamente intervenuto sulla materia del part-time per introdurre alcuni
correttivi che non eliminano tuttavia le rigidità dell’impianto originario. Le
principali novità riguardano i tipi di part-time ammessi, il lavoro
supplementare e le cosiddette clausole elastiche.
Part-time misto - E’ stata ammessa senza alcuna riserva la
possibilità di stipulare un contratto a part-time misto, avente
cioè contemporaneamente le caratteristiche di un part-time orizzontale (riduzione
giornaliera dell’orario di lavoro) e verticale (prestazione concentrata
in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno). Secondo la
precedente disciplina la combinazione tra le due tipologie sarebbe stata
possibile solo se espressamente autorizzata dalla contrattazione collettiva.
In secondo luogo è stato rivisto il meccanismo sanzionatorio
applicabile in caso di superamento del tetto fissato dai contratti collettivi.
E’ stato infatti attribuito agli stessi contratti il compito di determinare,
oltre alla maggiorazione per le ore supplementari effettuate entro il tetto,
anche quella sulle eventuali ore eccedenti; assume pertanto carattere residuale
la maggiorazione legale del 50% che scatterà solo in assenza di previsioni
contrattuali.
Infine è stato ampliato sino al 30 settembre 2001 il periodo
transitorio di validità delle disposizioni sul lavoro supplementare previste
dai contratti collettivi stipulati prima della riforma (il predetto periodo
sarebbe scaduto con il mese di aprile).
Clausole elastiche – Come è noto, attraverso le
cosiddette clausole elastiche l’azienda, con il consenso del lavoratore
e previo preavviso di almeno 10 giorni, può variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente concordata. Anche
in questo caso le innovazioni introdotte riguardano aspetti secondari lasciando
inalterata l’impostazione originaria dell’istituto che continua ad essere
contraddistinto da poca snellezza. Tra le novità si segnala la possibilità per
i contratti collettivi di ridurre fino a 2 giorni, previo riconoscimento di
maggiorazioni retributive, il preavviso per comunicare al lavoratore la
variazione di orario.
Diritto di precedenza - E’ stato ridotto a 50 chilometri
(in precedenza 100) l’ambito entro il quale può essere invocato dal lavoratore
part-time il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo pieno
effettuate dall’azienda di appartenenza presso altre unità produttive. Rimane
in ogni caso ferma, ai fini dell’esercizio di tale diritto, l’ulteriore
condizione consistente nello svolgimento di mansioni identiche o equivalenti.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.77/2000 |
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Allegato uno |
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M/g |
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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita la
seguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due
modalita' indicate nelle lettere c) e d);";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti
collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati dai
medesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con
le rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati
che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono determinare condizioni e modalita' della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; i
contratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere per
specifiche figure o livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto.";
b) all'articolo 3:
1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in
ragione d'anno;";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratti
collettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentuale
di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di
fatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a
quanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i
contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. In
attesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore di
lavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previste
dall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come ore
ordinarie.";
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro
supplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentita
ai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione
sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per esse
dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contratto
collettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi
contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita'
per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del
medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente
occasionale.";
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da
parte del datore di lavoro del potere di variare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma,
comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendone
forme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del
lavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi di
cui al medesimo comma 7.";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Durante il
corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale il
lavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9,
accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti
documentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze
di tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativa
subordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente
alle causali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuata
quando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazione
del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un
mese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i
contratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo
superiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di una
indennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri e
le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel
caso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi',
individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possa
essere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha
facolta' di rinunciare al preavviso.";
6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo non
superiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non
oltre il 30 settembre 2001";
c) all'articolo 5:
1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva"
sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza
dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel
complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione
all'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai
sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera
per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati
a tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempo
pieno.";
e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettivi
di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001
CIAMPI