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Roma, 27 aprile 2001
CIRCOLARE N.62/2001
OGGETTO: LAVORO – PART-TIME - ulteriori disposizioni – D.LGVO 26.2.2001,
N.100, SU G.U. N.80 DEL 5.4.2001.
Ad un anno di distanza dalla riforma (D.LGVO n.61/2000) il Governo è
nuovamente intervenuto sulla materia del part-time per introdurre alcuni
correttivi che non eliminano tuttavia le rigidità dell’impianto originario. Le
principali novità riguardano i tipi di part-time ammessi, il lavoro
supplementare e le cosiddette clausole elastiche.
Part-time misto - E’ stata ammessa senza alcuna riserva la
possibilità di stipulare un contratto a part-time misto, avente
cioè contemporaneamente le caratteristiche di un part-time orizzontale (riduzione
giornaliera dell’orario di lavoro) e verticale (prestazione concentrata
in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno). Secondo la
precedente disciplina la combinazione tra le due tipologie sarebbe stata
possibile solo se espressamente autorizzata dalla contrattazione collettiva.
In secondo luogo è stato rivisto il meccanismo sanzionatorio
applicabile in caso di superamento del tetto fissato dai contratti collettivi.
E’ stato infatti attribuito agli stessi contratti il compito di determinare,
oltre alla maggiorazione per le ore supplementari effettuate entro il tetto,
anche quella sulle eventuali ore eccedenti; assume pertanto carattere residuale
la maggiorazione legale del 50% che scatterà solo in assenza di previsioni
contrattuali.
Infine è stato ampliato sino al 30 settembre 2001 il periodo
transitorio di validità delle disposizioni sul lavoro supplementare previste
dai contratti collettivi stipulati prima della riforma (il predetto periodo
sarebbe scaduto con il mese di aprile).
Clausole elastiche – Come è noto, attraverso le
cosiddette clausole elastiche l’azienda, con il consenso del lavoratore
e previo preavviso di almeno 10 giorni, può variare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente concordata. Anche
in questo caso le innovazioni introdotte riguardano aspetti secondari lasciando
inalterata l’impostazione originaria dell’istituto che continua ad essere
contraddistinto da poca snellezza. Tra le novità si segnala la possibilità per
i contratti collettivi di ridurre fino a 2 giorni, previo riconoscimento di
maggiorazioni retributive, il preavviso per comunicare al lavoratore la
variazione di orario.
Diritto di precedenza - E’ stato ridotto a 50 chilometri
(in precedenza 100) l’ambito entro il quale può essere invocato dal lavoratore
part-time il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo pieno
effettuate dall’azienda di appartenenza presso altre unità produttive. Rimane
in ogni caso ferma, ai fini dell’esercizio di tale diritto, l’ulteriore
condizione consistente nello svolgimento di mansioni identiche o equivalenti.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.77/2000 |
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Allegato uno |
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M/g |
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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CErelativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale conclusodall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportatele seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 2, dopo la lettera d), e' inserita laseguente:"d-bis) per "rapporto di lavoro a tempo parziale di tipomisto quello che si svolge secondo una combinazione delle duemodalita' indicate nelle lettere c) e d);"; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratticollettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente piu'rappresentativi, i contratti collettivi territoriali stipulati daimedesimi sindacati ed i contratti collettivi aziendali stipulatidalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero conle rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacatiche hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionaleapplicato, possono determinare condizioni e modalita' dellaprestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2; icontratti collettivi nazionali possono, altresi', prevedere perspecifiche figure o livelli professionali modalita' particolari diattuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva aisensi del presente decreto."; b) all'articolo 3: 1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili inragione d'anno;"; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I contratticollettivi di cui al comma 2 possono prevedere una percentualedi maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale difatto, dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa aquanto previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), icontratti collettivi di cui al comma 2 possono anche stabilire chel'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istitutiretributivi indiretti e differiti sia determinata convenzionalmentemediante l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sullaretribuzione dovuta per la singola ora di lavoro supplementare. Inattesa delle discipline contrattuali di cui al comma 2, le ore dilavoro supplementare nella misura massima del 10 per cento previstedall'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono retribuite come oreordinarie."; 3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavorosupplementare di fatto svolte in misura eccedente quella consentitaai sensi del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazionesull'importo della retribuzione oraria globale di fatto per essedovuta la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cuiall'articolo 1, comma 3. In assenza di previsione del contrattocollettivo, si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimicontratti collettivi possono altresi' stabilire criteri e modalita'per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta delmedesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto odin parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramenteoccasionale."; 4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio daparte del datore di lavoro del potere di variare la collocazionetemporale della prestazione lavorativa a tempo parziale comporta infavore del lavoratore un preavviso di almeno dieci giorni. Icontratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possonoprevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni ma,comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratticollettivi possono prevedere maggiorazioni retributive stabilendoneforme, criteri e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro atempo parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore dellavoratore il diritto ad una maggiorazione della retribuzione orariaglobale di fatto, nella misura fissata dai contratti collettivi dicui al medesimo comma 7."; 5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Durante ilcorso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale illavoratore potra' denunciare il patto di cui al comma 9,accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguentidocumentate ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenzedi tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitariopubblico; c) necessita' di attendere ad altra attivita' lavorativasubordinata o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamentealle causali di cui alle lettere a) e b) potra' essere effettuataquando siano decorsi almeno cinque mesi dalla data di stipulazionedel patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di unmese in favore del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) icontratti collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodosuperiore ai cinque mesi, prevedendo la corresponsione di unaindennita'. I medesimi contratti collettivi determinano i criteri ele modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nelcaso di esigenze di studio o di formazione e possono, altresi',individuare ulteriori ragioni obiettive in forza delle quali possaessere denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro hafacolta' di rinunciare al preavviso."; 6) al comma 15 le parole: "comunque per un periodo nonsuperiore ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque nonoltre il 30 settembre 2001"; c) all'articolo 5: 1) al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva"sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva"; d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Intutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contrattocollettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenzadell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nelcomplesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzioneall'orario svolto, rapportato al tempo pieno cosi' come definito aisensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento operaper le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuatia tempo parziale corrispondente a unita' intere di orario a tempopieno."; e) all'articolo 8, comma 2, le parole: "dei contratti collettividi cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "deicontratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,". 2. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001 CIAMPI