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Roma, 27 aprile 2001

 

CIRCOLARE N.62/2001

 

OGGETTO: LAVORO – PART-TIME - ulteriori disposizioni – D.LGVO 26.2.2001, N.100, SU G.U. N.80 DEL 5.4.2001.

 

Ad un anno di distanza dalla riforma (D.LGVO n.61/2000) il Governo è nuovamente intervenuto sulla materia del part-time per introdurre alcuni correttivi che non eliminano tuttavia le rigidità dell’impianto originario. Le principali novità riguardano i tipi di part-time ammessi, il lavoro supplementare e le cosiddette clausole elastiche.

 

Part-time misto - E’ stata ammessa senza alcuna riserva la possibilità di stipulare un contratto a part-time misto, avente cioè contemporaneamente le caratteristiche di un part-time orizzontale (riduzione giornaliera dell’orario di lavoro) e verticale (prestazione concentrata in periodi predeterminati della settimana, del mese o dell’anno). Secondo la precedente disciplina la combinazione tra le due tipologie sarebbe stata possibile solo se espressamente autorizzata dalla contrattazione collettiva.

 

Lavoro supplementare - Sono stati alleggeriti alcuni aspetti del lavoro supplementare (configurabile nel part-time orizzontale come il lavoro svolto oltre l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno). In particolare è stato eliminato il divieto che impediva alla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale) di superare la quantità massima di lavoro supplementare stabilita da quella nazionale.

In secondo luogo è stato rivisto il meccanismo sanzionatorio applicabile in caso di superamento del tetto fissato dai contratti collettivi. E’ stato infatti attribuito agli stessi contratti il compito di determinare, oltre alla maggiorazione per le ore supplementari effettuate entro il tetto, anche quella sulle eventuali ore eccedenti; assume pertanto carattere residuale la maggiorazione legale del 50% che scatterà solo in assenza di previsioni contrattuali.

 

Infine è stato ampliato sino al 30 settembre 2001 il periodo transitorio di validità delle disposizioni sul lavoro supplementare previste dai contratti collettivi stipulati prima della riforma (il predetto periodo sarebbe scaduto con il mese di aprile).

 

Clausole elastiche – Come è noto, attraverso le cosiddette clausole elastiche l’azienda, con il consenso del lavoratore e previo preavviso di almeno 10 giorni, può variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto a quella inizialmente concordata. Anche in questo caso le innovazioni introdotte riguardano aspetti secondari lasciando inalterata l’impostazione originaria dell’istituto che continua ad essere contraddistinto da poca snellezza. Tra le novità si segnala la possibilità per i contratti collettivi di ridurre fino a 2 giorni, previo riconoscimento di maggiorazioni retributive, il preavviso per comunicare al lavoratore la variazione di orario.

 

Diritto di precedenza - E’ stato ridotto a 50 chilometri (in precedenza 100) l’ambito entro il quale può essere invocato dal lavoratore part-time il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo pieno effettuate dall’azienda di appartenenza presso altre unità produttive. Rimane in ogni caso ferma, ai fini dell’esercizio di tale diritto, l’ulteriore condizione consistente nello svolgimento di mansioni identiche o equivalenti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.77/2000

 

Allegato uno

 

M/g

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G.U. n.80 del 5.4.2001 (fonte Guritel)


DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 2001, n. 100

Disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo
25 febbraio  2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa  all'accordo-quadro  sul  lavoro  a  tempo parziale concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
  1.  Al  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1:
      1)   al   comma   2,   dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la
seguente:"d-bis)  per  "rapporto  di  lavoro a tempo parziale di tipo
misto  quello  che  si  svolge  secondo  una  combinazione  delle due
modalita' indicate nelle lettere c) e d);";
      2)  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: "3. I contratti
collettivi  nazionali  stipulati  dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi,  i  contratti  collettivi territoriali stipulati dai
medesimi  sindacati  ed  i  contratti  collettivi aziendali stipulati
dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge  20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero con
le  rappresentanze sindacali unitarie, con l'assistenza dei sindacati
che  hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato,   possono   determinare   condizioni   e  modalita'  della
prestazione  lavorativa  del  rapporto di lavoro di cui al comma 2; i
contratti  collettivi  nazionali  possono,  altresi',  prevedere  per
specifiche  figure  o  livelli professionali modalita' particolari di
attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai
sensi del presente decreto.";
    b) all'articolo 3:
      1)  al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)
il  numero  massimo  di  ore  di lavoro supplementare effettuabili in
ragione d'anno;";
      2)  il  comma  4  e'  sostituito  dal seguente: "4. I contratti
collettivi  di  cui  al  comma  2  possono  prevedere una percentuale
di maggiorazione  sull'importo  della  retribuzione oraria globale di
fatto,  dovuta in relazione al lavoro supplementare. In alternativa a
quanto  previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), i
contratti  collettivi  di  cui al comma 2 possono anche stabilire che
l'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi  indiretti  e differiti sia determinata convenzionalmente
mediante   l'applicazione  di  una  maggiorazione  forfettaria  sulla
retribuzione  dovuta  per  la singola ora di lavoro supplementare. In
attesa  delle  discipline  contrattuali  di cui al comma 2, le ore di
lavoro  supplementare  nella misura massima del 10 per cento previste
dall'ultimo  periodo  del  medesimo comma 2, sono retribuite come ore
ordinarie.";
      3)  il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le ore di lavoro
supplementare  di  fatto svolte in misura eccedente quella consentita
ai  sensi  del comma 2 comportano l'applicazione di una maggiorazione
sull'importo  della  retribuzione  oraria  globale  di fatto per esse
dovuta  la cui misura viene stabilita dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1,  comma  3.  In  assenza  di  previsione del contratto

collettivo,  si applica la maggiorazione del 50 per cento. I medesimi
contratti  collettivi  possono altresi' stabilire criteri e modalita'
per  assicurare  al  lavoratore  a  tempo  parziale, su richiesta del
medesimo, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od
in  parte,  del  lavoro  supplementare  svolto  in  via non meramente
occasionale.";
      4)  il  comma  8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da
parte  del  datore  di  lavoro  del potere di variare la collocazione
temporale  della  prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in
favore  del  lavoratore  un  preavviso  di  almeno  dieci  giorni.  I
contratti   collettivi   di  cui  all'articolo 1,  comma  3,  possono
prevedere  una  durata  del  preavviso  inferiore  a dieci giorni ma,
comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli stessi contratti
collettivi  possono  prevedere maggiorazioni retributive stabilendone
forme,  criteri  e modalita'. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a
tempo  parziale ai sensi del comma 7, comporta altresi' in favore del
lavoratore  il diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale  di  fatto,  nella misura fissata dai contratti collettivi di
cui al medesimo comma 7.";
      5)  il  comma  10  e'  sostituito dal seguente: "10. Durante il
corso  di  svolgimento  del  rapporto  di  lavoro a tempo parziale il
lavoratore   potra'   denunciare   il   patto  di  cui  al  comma  9,
accompagnando  alla  denuncia  l'indicazione  di  una  delle seguenti
documentate  ragioni: a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze
di  tutela della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico;  c)  necessita'  di attendere ad altra attivita' lavorativa
subordinata  o autonoma. La denuncia, in forma scritta, relativamente
alle  causali  di  cui  alle lettere a) e b) potra' essere effettuata
quando  siano  decorsi  almeno cinque mesi dalla data di stipulazione
del patto e dovra' essere altresi' accompagnata da un preavviso di un
mese  in  favore  del  datore  di lavoro. In ordine alla lettera c) i
contratti  collettivi  di cui al comma 7 possono stabilire un periodo
superiore  ai  cinque  mesi,  prevedendo  la  corresponsione  di  una
indennita'.  I  medesimi contratti collettivi determinano i criteri e
le modalita' per l'esercizio della possibilita' di denuncia anche nel
caso  di  esigenze  di  studio  o  di formazione e possono, altresi',
individuare  ulteriori  ragioni  obiettive in forza delle quali possa
essere  denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro ha
facolta' di rinunciare al preavviso.";
      6)  al  comma  15  le  parole:  "comunque  per  un  periodo non
superiore  ad  un anno" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non
oltre il 30 settembre 2001";
    c) all'articolo 5:
      1)  al comma 2 le parole: "entro 100 km dall'unita' produttiva"
sono sostituite dalle seguenti: "entro 50 km dall'unita' produttiva";
    d) all'articolo 6,  il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In
tutte  le  ipotesi  in  cui, per disposizione di legge o di contratto
collettivo,  si  renda  necessario  l'accertamento  della consistenza
dell'organico,  i  lavoratori  a  tempo  parziale  sono computati nel
complesso   del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  in  proporzione
all'orario  svolto,  rapportato al tempo pieno cosi' come definito ai
sensi  dell'articolo 1;  ai  fini di cui sopra l'arrotondamento opera
per  le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati
a  tempo  parziale  corrispondente  a unita' intere di orario a tempo
pieno.";
    e) all'articolo 8,  comma 2, le parole: "dei contratti collettivi
di cui all'articolo 3, comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "dei
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3,".
  2.  Il  presente  decreto  non comporta nuovi o maggiori oneri, ne'
minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
  Il  presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 febbraio 2001
                               CIAMPI