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Roma, 8 maggio 2001
CIRCOLARE N.66/2001
OGGETTO: POLITICHE
COMUNITARIE – ATTESTATO UNIFICATO DI CONDUCENTE – PROPOSTA DI REGOLAMENTO
COMUNITARIO COM(2000) 751 DEL 22.11.2000.
Il Consiglio dei Trasporti UE del 4
aprile scorso ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento
indicata in oggetto relativa all’introduzione di un documento attestante la
regolarità del rapporto di lavoro degli autisti impiegati nei trasporti internazionali.
Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, la proposta
ha origine da un’indagine intrapresa dalla Commissione UE nell’agosto 1999
dalla quale è emerso l’utilizzo sempre più rilevante nei traffici
internazionali di autisti extracomunitari assunti irregolarmente. Secondo la
Commissione questa pratica, che oltre a comportare distorsioni di concorrenza inciderebbe
negativamente anche sulla sicurezza stradale, è possibile perché il controllo
della regolarità delle condizioni di impiego del conducente è effettuabile fino
ad oggi solo nello Stato membro di residenza del trasportatore. Viceversa,
l’introduzione di un documento unificato attestante la regolarità del rapporto
di lavoro subordinato consentirebbe un controllo anche al di fuori dello stato
membro di appartenenza.
La proposta di regolamento modifica il regolamento n.881/92 sulla licenza comunitaria: in sostanza le imprese
che effettuano trasporti intracomunitari o in
transito sul territorio comunitario, oltre all’obbligo della licenza
comunitaria avranno l’obbligo dell’attestato di cui trattasi per ciascun
autista impiegato nel trasporto internazionale. Le condizioni di rilascio
dell’attestato dovranno essere adottate a livello di ciascuno Stato membro.
Sulla proposta di regolamento dovranno ora esprimersi il Parlamento
Europeo e il Comitato Economico e Sociale.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Bruxelles, 22.11.2000
COM(2000) 751
definitivo
2000/0297 (COD)
Proposta di
che modifica il
regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al
mercato dei trasporti
di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal
territoriodiunoStatomembro o a destinazione diquesto,ointransito sulterritoriodi
uno o più Stati
membri, e istituisce un attestato unificato di conducente
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
A INTRODUZIONE
1. La presente proposta modifica il regolamento (CEE) n. 881/92
(denominato in
appresso “il regolamento”) nel senso di introdurre un documento
unificato
certificante che, quando un veicolo effettua trasporto
internazionale di merci, il suo
conducente è effettivamente autorizzato a guidare quel veicolo
per conto del
trasportatore. La Commissione ha già annunciato la modifica
proposta nella
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio intitolata
“Verso un autotrasporto di qualità più sicuro e più
concorrenziale nella Comunità”1 .
2. Il regolamento
attualmente in vigore prevede una licenza, unificata a livello
comunitario, che
autorizza ad effettuare trasporto internazionale di merci su strada in
uno Stato membro a
norma della legislazione nazionale e comunitaria in materia di
accesso
all’occupazione dell’operatore di trasporto stradale. Ai sensi del regolamento
il trasporto
internazionale è subordinato al possesso di tale licenza comunitaria, che
deve essere tenuta a
bordo del veicolo ed esibita ai funzionari addetti al controllo su
loro richiesta.
Grazie a questa
licenza comunitaria unificata, i funzionari degli Stati membri
preposti al controllo
sono in grado di svolgere agevolmente ed efficacemente le
proprie mansioni di
controllo stradale,onde verificare se un trasportatore sia
effettivamente
autorizzato ad effettuare trasporti internazionali.
3. Tuttavia, poiché
manca un documento unificato di questo tipo che certifichi che il
conducente del
veicolo munito di licenza comunitaria è effettivamente autorizzato a
guidare quel veicolo
per il trasporto internazionale, le attività di controllo risultano
ostacolate e si è
diffusa una pratica non perfettamente regolare di ricorso ai
conducenti.
B CONSULTAZIONE
4. Per misurare
l’entità del problema dell’ingaggio dei conducenti fuori regola e dei
problemi di controllo
riscontrati dagli ispettori, la Commissione ha intrapreso
un’indagine
conoscitiva fra gli Stati membri nell’agosto 1999, il cui risultato è stato
discusso in riunioni
con esperti degli Stati membri e con le parti sociali del settore
del trasporto
stradale, che sono riunite nel “Comitato per il dialogo settoriale sul
trasporto stradale”.
5. Dall’indagine è
emerso che sui veicoli comunitari che effettuano trasporto
intracomunitario sono utilizzati in numero
crescente conducenti non in regola, spesso
provenienti da paesi
terzi. Sovente il conducente nazionale assunto è sostituito al
confine del suo Stato
membro da un conducente ingaggiato in modo irregolare, che
subentra nella guida
del veicolo per tutto il viaggio attraverso il territorio
comunitario. Questi
conducenti, mal retribuiti secondo regole di mercato nero,
lavorano in
condizioni che sfuggono al controllo degli Stati membri. In generale gli
Stati membri
ritengono che il ricorso a tali conducenti per i veicoli comunitari sia
causa di gravi
problemi e di seri effetti distorcenti per il mercato dei trasporti.
_________________
1 COM (2000) 364 def.
6. Queste pratiche
sono possibili perché il controllo della regolarità delle condizioni di
impiego del
conducente è effettuabile solo nello Stato membro in cui è stabilito il
trasportatore. Gli
Stati membri sanno bene che fintanto che potranno far rispettare la
normativa nazionale
solo sul territorio nazionale, sarà impossibile effettuare un vero
e proprio controllo
dei “propri” veicoli nazionali quando questi sono guidati al di
fuori del loro
territorio, in altri Stati membri dell'Unione, da conducenti ingaggiati
illegalmente. Gli
Stati membri fanno anche presente che in assenza di un documento
unificato che attesti
la regolarità del rapporto di lavoro subordinato, i loro controllori
si trovano nella
quasi impossibilità di appurare se il conducente di un veicolo
proveniente da un
altro Stato membro sia o meno autorizzato a guidare quel veicolo
ai sensi della
legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il trasporto:
occorrerebbe
conoscere le leggi e le disposizioni in materia vigenti negli altri Stati
membri, per non
parlare dell’eterogeneità formale e linguistica dei documenti, che
impedisce di fatto un
controllo efficace. Così privati del potere esecutivo, gli Stati
membri si vedono in
generale impotenti ad intervenire non solo per le infrazioni
commesse dai propri
trasportatori all’estero, ma anche nei confronti dei conducenti
che sul loro
territorio contravvengono alla legislazione di un altro Stato membro.
7. In base
all’indagine conoscitiva e ai successivi colloqui con gli esperti degli Stati
membri, gli Stati
membri sarebbero ben lieti di poter controllare se un conducente è
autorizzato dallo
Stato membro in cui è stabilito il trasportatore a guidare il veicolo
per conto del
trasportatore stesso.
8. Anche le parti
sociali convengono sul fatto che il controllo dell’applicazione della
normativa dovrebbe
essere reso più efficace, poiché ritengono che l’attuale
situazione comporti
distorsioni di concorrenza fra i trasportatori che dispongono
delle risorse
necessarie ad ingaggiare conducenti fuori regola e quelli che non ne
dispongono. I primi
sono spesso e volentieri grandi aziende di trasporto che prestano
servizi di trasporto
internazionale su base regolare, mentre i trasportatori che operano
principalmente a
livello nazionale o di dimensioni più piccole hanno minori
possibilità di
adottare tale pratiche.
9. Oltre alle
distorsioni di concorrenza fra le imprese di trasporto stradale (e forse
addirittura fra modi
di trasporto), gli Stati membri hanno anche sottolineato che le
condizioni dei
conducenti ingaggiati in nero tendono ad essere inadeguate, al punto
che ad esempio questi
conducenti sono costretti a trascorrere lunghi periodi in
condizioni di lavoro
sfavorevoli all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo. Ciò
suscita a sua volta
serie inquietudini in materia di sicurezza stradale.
10. Gli Stati membri
sembrano essere in gran parte propensi ad una soluzione
comunitaria che
consenta alle loro autorità competenti di combattere efficacemente il
ricorso agli ingaggi
illegali; il mezzo dovrebbe essere semplice ma efficace, come ad
esempio un attestato
di conducente.
C BASE GIURIDICA
La base giuridica è espressamente fissata all'articolo 71
del trattato (procedura di
codecisione).
D FINALITÀ E CAMPO DI
APPLICAZIONE
11. La proposta vuole
far sì che la regolarità del rapporto di lavoro subordinato dei
conducenti di veicoli
comunitari che effettuano trasporti internazionali in virtù di una
licenza comunitaria
possa essere efficacemente verificata dai funzionari addetti al
controllo di tutti
gli Stati membri mediante l’introduzione di un documento unificato,
l’attestato di
conducente, a livello comunitario.
12. Il regolamento
assoggetta già il trasporto internazionale su strada ad una licenza
comunitaria. La
modifica proposta richiede che ogni conducente dei veicoli adibiti a
trasporto
internazionale detenga anche, oltre alla licenza comunitaria,un attestato di
conducente. Tuttavia
se il conducente ed il titolare della licenza comunitaria sono la
stessa persona, come
nel caso dei cosiddetti “padroncini”, basta la sola licenza
comunitaria. In
questo modo il campo di applicazione dell’attestato di conducente è
definito in modo
chiaro e univoco e sarà possibile controllarne l’applicazione
semplicemente
avvalendosi delle procedure di controllo già esistenti ed utilizzate per
il regolamento
vigente.
13. L’attestato di
conducente sarà rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri
a tutti i
trasportatori titolari di una licenza comunitaria per ciascun conducente (che
effettua trasporti
internazionali) assunto a termini di legge dal trasportatore o
legittimamente messo
a sua disposizione, ad esempio da un ufficio di collocamento
(qualora ciò sia
consentito dallo Stato membro di stabilimento). Nei casi in cui uno
stesso conducente
lavori per molti trasportatori diversi, che sono ciascuno titolare di
licenza comunitaria,
ogni trasportatore dovrà richiedere alle autorità un attestato di
conducente distinto.
L’attestato di conducente sarà necessario solo per i conducenti
che effettuano
trasporti internazionali in virtù della licenza comunitaria. Né i
conducenti che
effettuano trasporti nazionali né i conducenti che effettuano trasporti
internazionali non
disciplinati dalla licenza comunitaria dovranno essere in possesso
di un attestato di
conducente.
14. Quanto al numero
di attestati di conducente che dovranno essere rilasciati in futuro,
si noti a titolo
indicativo che nel 1998 quattordici Stati membri avevano rilasciato ai
sensi del regolamento
un totale di 113 412 licenze comunitarie 2 . Secondo il
regolamento la
licenza comunitaria deve essere custodita nella sede dell’impresa di
trasporti, ma una
copia certificata della medesima deve essere tenuta a bordo di
ciascun veicolo
adibito a trasporto internazionale; nel 1998 il totale delle copie
certificate
rilasciate ammontava a 564 421. Questo però dà una stima solo
approssimativa del
numero di attestati di conducente che dovranno essere rilasciati,
dato che i
“padroncini” non necessiteranno di un attestato. Inoltre una serie di Stati
membri non rilascia
più licenze distinte per l’accesso al mercato nazionale, bensì
rilascia d'ufficio ai
propri trasportatori la licenza comunitaria internazionale, anche
qualora questi
effettuino esclusivamente trasporto nazionale (e costori
non
necessiteranno di
attestati di conducente per i loro conducenti).
15. L’attestato di
conducente si limiterà a certificare che la normativa e le disposizioni di
quello Stato membro
in materia di condizioni occupazionali dei conducenti sono
_____________________
2 Ai sensi
dell'articolo 10 del regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione
il numero di
trasportatori
titolari di una licenza comunitaria e il numero delle copie certificate
conformi
corrispondenti ai
veicoli in circolazione al 31 dicembre di ogni anno. La Francia è il solo paese
che non
ha trasmesso tali dati per il 1998.
rispettate, lasciando
così i dettagli dell’attuazione in larga misura a discrezione di
ciascuno Stato
membro. L’introduzione di un attestato di conducente a livello
comunitario può
quindi essere rapida, poiché non implica l’armonizzazione delle
disposizioni o della
normativa in materia sociale relativamente all’occupazione di
cittadini di paesi
terzi. Starebbe al singolo Stato membro scegliere il metodo di
attuazione che impone
il minor onere amministrativo, ad esempio limitandosi a
“seguire” le
disposizioni nazionali già vigenti: poniamo ad esempio che il
conducente sia già in
possesso di un altro documento nazionale dello stesso tipo,
come una tessera di
previdenza sociale o un attestato di conducente esistente a livello
nazionale: in tal
caso l’attestato di conducente potrà essere rilasciato
automaticamente.
E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
16. Sono proposte le
seguenti modifiche al regolamento (CEE) n. 881/92 (si veda anche
la tabella
comparativa allegata, che schematizza gli emendamenti proposti).
17. L’articolo 1
stabilisce le modifiche al regolamento (CEE) n. 881/92:
– il paragrafo 1, che
modifica l'articolo 2, definisce “conducente” ai sensi del
regolamento proposto;
– il paragrafo 2,
lettera a), che modifica l'articolo 3, stabilisce che il trasporto
internazionale sia
assoggettato non solo a licenza comunitaria ma anche ad un
attestato di
conducente nei casi in cui il titolare della licenza e il conducente non
siano la stessa
persona;
– il paragrafo 2,
lettera b), che modifica l'articolo 3, stabilisce che l’attestato di
conducente sia
rilasciato al trasportatore titolare della licenza comunitaria. Impone
che le autorità
rilascino gli attestati di conducente al trasportatore per tutti i
conducenti da questi
effettivamente assunti nello Stato membro o legittimamente
messi a sua disposizione
nello Stato membro. La seconda disposizione copre una
serie di altri casi,
come il caso in cui il trasportatore ingaggi i conducenti
attraverso uffici di
collocamento in base a contratti di lavoro temporanei o faccia
ricorso a conducenti
temporaneamente distaccati da altri trasportatori. Comunque
starà al singolo
Stato membro, in fase di attuazione del regolamento, definire
esattamente quali
casi siano coperti dalla dicitura “legittimamente messi a
disposizione”, poiché
la legislazione e le disposizioni in materia variano da Stato
a Stato. Per esempio,
il ricorso a conducenti sulla base di contratti di lavoro
temporaneo è permesso
in alcuni Stati ma non in altri;
– il paragrafo 3, che modifica l'articolo 4, stabilisce
che l’attestato di conducente si
limita a certificare
che il conducente è autorizzato a guidare il veicolo disciplinato
dalla licenza
comunitaria nello Stato membro che ha rilasciato l’attestato stesso.
Ciò significa che
l’attestato di conducente non conferisce né trasferisce alcun
diritto al conducente
quando questi guida in altri Stati membri;
– il paragrafo 4,
lettera a), che modifica l'articolo 5, fà
dell’attuale articolo 6 del
regolamento un nuovo
paragrafo 5 dell'articolo 5, a fini di chiarezza;
– il paragrafo 5, che
modifica l'articolo 6, fissa regole dettagliate per il rilascio
dell’attestato di conducente da parte degli Stati membri.
In particolare:
1. L’attestato di conducente sarà rilasciato
dalle autorità competenti dello Stato
membro in cui
l’impresa di trasporto è stabilita.
2. Tale attestato di conducente sarà
rilasciato su richiesta dell’impresa di
trasporto per ciascun
conducente che guida veicoli per conto dell’impresa
stessa. Gli Stati
membri possono rilasciare l’attestato di conducente solo per i
conducenti assunti a
termini di legge o messi legittimamente a disposizione
dell’impresa di
trasporto conformemente alle norme e disposizioni vigenti in
materia in quello
Stato membro, e solo se in base a tali disposizioni e regole il
conducente è
autorizzato a guidare veicoli per conto dell’impresa di trasporto
sul loro territorio.
In altre parole, gli Stati membri non possono rilasciare gli
attestati di
conducente subordinandoli alla condizione che il conducente in
questione operi solo
all’estero.
3. Il modello dell’attestato di conducente è
riprodotto in allegato alla presente
proposta. Esso
ricalca la struttura della licenza comunitaria rilasciata ai sensi
del regolamento, così
da richiamare anche visivamente il nesso fra i due
documenti.
Analogamente all’attuale licenza comunitaria, l’attestato di
conducente sarà
cartaceo e non, ad esempio, plastificato. Questo per molteplici
ragioni. Innanzitutto
la forma cartacea richiede meno tempo: di solito il rilascio
delle tessere
plastificate è centralizzato (e richiede quindi determinati tempi
tecnici), mentre un
foglio cartaceo può essere emesso in tenpo reale
dalle
autorità; le imprese
di trasporto esigeranno di poter ingaggiare nuovi
conducenti anche con
breve preavviso, e quindi starà alle autorità competenti
far fronte a tale
esigenza con rapidità. In secondo luogo i conducenti possono
essere ingaggiati per
periodi limitati, o cambiare frequentemente datore di
lavoro, il che
renderebbe il rilascio di tesserini plastificati inutilmente lungo e
dispendioso.
A scanso di frodi,
gli Stati membri dovranno prendere tutti i provvedimenti
necessari ad impedire
la falsificazione degli attestati di conducente;
4. L’attestato di conducente pertiene all’impresa di trasporto, ma deve essere
messo a disposizione
del conducente in modo da poter essere esibito ai
funzionari addetti
alle ispezioni;
5. Spetta allo Stato membro di rilascio
determinare il periodo di validità
dell’attestato di
conducente, il che consente una certa flessibilità: i contratti di
assunzione possono avere
diversa durata o, nei casi in cui siano a tempo
indeterminato, lo
Stato membro può subordinare la validità dell’attestato di
conducente alla
validità di altri documenti, come le tessere di previdenza
sociale. Comunque la
durata massima dell'attestato di conducente è cinque
anni; è rinnovabile
ma resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni
alle quali è stato
rilasciato e va immediatamente restituito dal trasportatore alle
autorità di rilascio quando queste condizioni vengano a
mancare;
- il paragrafo 6, che
modifica l'articolo 7, obbliga gli Stati membri a verificare
regolarmente se
sussistano le condizioni alle quali l'attestato di conducente è stato
rilasciato. Poiché
sta agli Stati membri determinare il periodo di validità
dell’attestato di
conducente, non è possibile fissare la cadenza esatta per la
verifica degli Stati
membri; tuttavia questo obbligo di verifica regolare del
rapporto di lavoro
impedisce agli Stati membri di estendere in modo automatico e
senza previe
verifiche la validità degli attestati di conducente;
– il paragrafo 7
modifica l'attuale articolo 8 relativo alle infrazioni per tener conto
dell’introduzione
dell’attestato di conducente.
– il paragrafo 8
modifica l'attuale articolo 9 che istituisce il diritto di ricorso del
trasportatore contro
le decisioni dell’autorità competente in modo da tener conto
dell’introduzione
dell’attestato di conducente.
– il paragrafo 9
stabilisce che il modello unificato dell’attestato di conducente
riportato in allegato
alla proposta è aggiunto quale allegato III del presente
regolamento.
18. L’articolo 2
chiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione le pertinenti
disposizioni di
attuazione.
19. L’articolo 3
fissa la data di attuazione per le modifiche.
F GIUSTIFICAZIONE DELL’AZIONE
A LIVELLO COMUNITARIO
20. La proposta è
conforme al principio di sussidiarietà nei suoi due
criteri, ovvero la
necessità e la
proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato di Amsterdam.
21. L’esigenza di un
intervento a livello comunitario è giustificata dal fatto che la misura
proposta affronta un
problema sorto nel quadro della normativa comunitaria
esistente, ovvero il
trasporto internazionale di merci su strada contemplato dalla
licenza comunitaria.
Solo mediante l’introduzione di un documento unificato a
livello comunitario,
sotto forma di attestato di conducente, si consentirà alle autorità
di controllo
nazionali di verificare in modo efficace le condizioni di impiego dei
conducenti dei
veicoli adibiti a trasporto internazionale di merci nel territorio
comunitario.
22. La proposta
rispetta il principio di proporzionalità poiché l’attestato di conducente da
essa introdotto sarà
rilasciato dallo Stato membro conformemente alle norme e
disposizioni in materia vigenti nello Stato membro stesso.
2000/0297 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il
regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al
mercato dei trasporti
di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal
territoriodiunoStatomembro o a destinazione diquesto,ointransito sulterritoriodi
uno o più Stati
membri, e istituisce un attestato unificato di conducente
IL PARLAMENTO EUROPEO
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,
vista la proposta dellaCommissione 3 ,
visto il parere del
Comitato economico e sociale 4 ,
visto il parere del
Comitato delle Regioni 5 ,
deliberando secondo
la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 6 ,
considerando quanto
segue:
(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92,
del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al
mercato dei trasporti
di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal
territorio di uno
Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di
uno o più Stati
membri 7 , le operazioni di trasporto intracomunitario
sono esenti da
restrizioni
quantitative tra l'altro in virtù del rilascio di un documento unificato di
licenza comunitaria.
(2) L'assenza di un simile documento
unificato a certificazione che un conducente è
autorizzato a guidare
i veicoli adibiti al trasporto internazionale ai sensi della licenza
comunitaria causa
estreme difficoltà di controllo per le autorità preposte
all'applicazione delle
disposizioni.
(3) Le autorità nazionali di controllo di
ciascuno Stato membro si trovano
nell'impossibilità di
appurare (in assenza di un attestato unificato per i conducenti) se
il conducente di un
veicolo che effettua trasporti internazionali ai sensi di una licenza
comunitaria
rilasciata in un altro Stato membro sia o meno debitamente autorizzato
dalla legislazione
nazionale di quello Stato membro.
_______________________
3 GUCdel,pag..
4 GUCdel,pag..
5 GUCdel,pag..
6 GUCdel,pag..
7 GU L 95 del 9.4.1992, pag.1;
regolamento modificato dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.
(4) Alla luce di
queste difficoltà di controllo, la qualità di lavoratore subordinato dei
conducenti viene
solitamente verificata solo nello Stato membro in cui è stabilito il
trasportatore datore
di lavoro.
(5) L'impossibilità
di controllare il rapporto di lavoro subordinato al di fuori dello Stato
membro di
stabilimento dà luogo a condizioni per cui i conducenti sono ingaggiati in
modo irregolare ed
esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori
dello Stato membro di
stabilimento, allo scopo di eludere la legislazione nazionale
dello Stato membro
che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.
(6) Ove si faccia
ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni
di lavoro e di
retribuzione sfavorevoli, tali da far sorgere seri timori per la sicurezza
stradale.
(7) Questo tipo di
violazione sistematica della normativa nazionale ha provocato gravi
distorsioni di
concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i
trasportatori che
ancora si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.
(8) Le autorità di
controllo degli Stati membri non hanno la possibilità di verificare le
condizioni di lavoro
dei conducenti ingaggiati in modo irregolare.
(9) Solo un documento
unificato darà agli Stati membri la possibilità di accertare che il
rapporto di lavoro
con i conducenti assunti o messi a disposizione del trasportatore
responsabile
dell'operazione di trasporto internazionale è stipulato conformemente alle
norme di legge.
(10) Il presente
regolamento lascia impregiudicata qualsiasi
disposizione degli Stati
membri e dell'UE in
materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei
lavoratori
subordinati.
(11) Conformemente ai
principi della sussidiarietà e della proporzionalità
di cui all'articolo
5 del trattato, gli
obiettivi dell'azione proposta, cioè l'introduzione di un attestato di
conducente unificato,
non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri,
e, data la portata e
l'importanza dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio
a livello
comunitario.
(12) Il tempo
necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di
conducente impone che
l'applicazione del presente regolamento sia posticipata ad una
data tale da
permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del
caso.
(13) Deve essere
espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un
veicolo, in relazione
al quale rilasciano una copia certificata conforme
dell'autorizzazone comunitaria,sia registrato nel loro
territorio.
(14) Il regolamento (CEE) n. 881/92 deve essere modificato
di conseguenza,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE)
n. 881/92 è modificato come segue:
1. all'articolo 2 è
inserito il seguente trattino:
“-
"conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo
del veicolo
per poter prendere la
guida secondo necessità;”.
2. L'articolo 3 è
così modificato:
(a)
il paragrafo 1 è sostituito dal
testo seguente:
“1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria
una licenza comunitaria
unitamente ad un attestato di conducente, a meno che il
titolare della licenza e il
conducente siano la stessa persona.”
(b)
È aggiunto il seguente paragrafo 3:
“3. Gli attestati di conducente sono rilasciati da uno
Stato membro a norma
dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:
- siano titolari di una licenza comunitaria;
- in quello Stato membro assumono a termini di legge o
fanno ricorso a conducenti
legittimamente messi a disposizione secondo le
disposizioni pertinenti vigenti nello
Stato membro.”.
3. L'articolo 4 è
sostituito dal seguente testo:
1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3
sostituisce il documento eventualmente
rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento e attestante
che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti
internazionali di merci su
strada.
Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione
del presente regolamento, essa
sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le
licenze bilaterali scambiate fra
Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in
vigore del presente regolamento.
2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3
certifica che il conducente di un
veicolo che effettua trasporti internazionali ai sensi di
una licenza comunitaria è
legalmente autorizzato a guidare tale veicolo nello Stato
membro di stabilimento,
conformemente alle disposizioni e regole vigenti in quello
Stato membro.”
4. L'articolo 5 è
modificato come segue:
(a) È aggiunto il seguente paragrafo 5:
“5. La licenza comunitaria è
rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.”
5. L'articolo 6 è
sostituito dal seguente testo:
1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è
rilasciato dalle autorità competenti
dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di
trasporti.
2. Su richiesta, lo Stato membro rilascia al titolare
della licenza comunitaria un
attestato per ciascun conducente assunto a termini di
legge o messo legittimamente a
disposizione del titolare della licenza comunitaria
conformemente alle norme e
disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro stesso.
L'attestato di conducente è
nominativo e certifica che il conducente, nello Stato in
questione, può guidare veicoli
per conto del titolare della licenza comunitaria cui è
stato rilasciato l'attestato.
3. L'attestato di conducente corrisponde al modello di cui
all'allegato III, che ne
stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri
prendono i provvedimenti
necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione
degli attestati di conducente.
4. L'attestato di conducente pertiene
al trasportatore, che lo mette a disposizione del
conducente nominativamente identificato quando questi
guida un veicolo che effettua
trasporti internazionali in virtù di una licenza
comunitaria. Una copia certificata
dell'attestato di conducente deve essere conservata nella
sede del trasportatore.
L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta
di un funzionario delegato al
controllo.
5. L'attestato è valido per un periodo stabilito dallo
Stato membro che lo rilascia e
per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente
resta valido solo
fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato
rilasciato. Gli Stati membri
provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal
trasportatore alle autorità
di rilascio se tali condizioni vengono a cadere.”
6. L'articolo 7 è
sostituito dal seguente testo:
1. Al momento della presentazione di una richiesta di
licenza comunitaria e
comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in
seguito, almeno ogni cinque anni,
le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento
verificano se il
trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le
condizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 2.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di
stabilimento verificano regolarmente
che sussistano le condizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 3, alle quali l'attestato di
conducente è stato rilasciato.”
7. L'articolo 8 è
sostituito dal seguente testo:
Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2
o, rispettivamente, di cui
all'articolo 3, paragrafo 3, non siano soddisfatte, le
autorità competenti dello Stato
membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata,
il rilascio o il rinnovo
della licenza comunitaria o,
rispettivamente, dell'attestato di conducente.
2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria
o, rispettivamente,
l'attestato di conducente, qualora il titolare:
- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3,
paragrafo 2 o, rispettivamente,
dall'articolo 3, paragrafo 3;
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati
richiesti per il rilascio della licenza
comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di
conducente.
3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e
ripetute delle normative relative ai
trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in
cui il trasportatore che ha
commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in
particolare al ritiro
temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza
comunitaria e al ritiro
degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono
stabilite in funzione della gravità
dell'infrazione commessa dal titolare della licenza
comunitaria nonché del numero
complessivo di copie conformi di cui dispone riguardo al
traffico internazionale
4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e
ripetute consistenti in uso illecito
degli attestati di conducente, le autorità competenti
dello Stato membro in cui è
stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione
applicano le opportune
sanzioni, come ad esempio:
-
la sospensione del rilascio degli
attestati di conducente,
- il
ritiro degli attestati di conducente,
- subordinare il rilascio degli attestati di conducente a
condizioni supplementari
miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,
- il ritiro temporaneo o parziale delle copie conformi
certificate della licenza
comunitaria.
Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità
dell'infrazione commessa dal
titolare della licenza comunitaria.”
8. L'articolo 9 è
sostituito dal seguente testo:
Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il
titolare di una licenza
comunitaria possa far ricorso contro la decisione di
rifiuto o di revoca della suddetta
licenza da parte delle autorità competenti dello Stato
membro di stabilimento.
2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una
licenza comunitaria possa far
ricorso contro la decisione da parte delle autorità
competenti dello Stato membro di
stabilimento di rifiutare, revocare o assoggettare a
condizioni supplementari il
rilascio di un attestato di conducente.”
9. Il testo figurante in allegato al presente regolamento
è aggiunto come allegato III.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini
dell'attuazione del
presente regolamento.
Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso prende effetto
[un anno] dopo la sua entrata in vigore.
Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in
ciascuno degli Stati
membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La
Presidente
Il
Presidente
ALLEGATO
ALLEGATO III
COMUNITÀ EUROPEA
(a)
(Colore rosa -
formato DIN A4)
(Prima pagina
dell'attestato)
(Testo redatto nella,
nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia
l'attestato)
Stato che rilascia
l'attestato Denominazione
dell'autorità o
Sigla distintiva
dello Stato (1) dell'ente
competente
ATTESTATO DI
CONDUCENTE N.......
per il trasporto
internazionale di merci su strada per conto di terzi
Il presente documento
attesta che il conducente: ………………………………………(2)
può guidare, nello
Stato membro che rilascia l'attestato, per conto di
(3)
...................................................................................
i veicoli adibiti al
trasporto internazionale di merci su strada, per conto di terzi, su qualsiasi
percorso
entro il territorio
della Comunità, per viaggi o tratte di viaggio effettuati contro corrispettivo,
conformemente al
regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.
Osservazioni
particolari.....................................................................................
...........................................................................................................................
Il presente attestato
è valido
dal....................................................al.......................
Rilasciato
a....................................................................., addì....................................
...............................................................
(4)
(1) Le sigle
distintive dello Stato sono: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D)
Germania, (GR)
Grecia, (E) Spagna,
(F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL)
Paesi Bassi, (P)
Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.
(2) Dati personali
del conducente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, numero di
passaporto
(3) Nome o ditta e
indirizzo completo del trasportatore.
(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente.
(Seconda pagina
dell'attestato)
(Testo redatto nella,
nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia
l'attestato)
Il presente attestato
è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26
marzo
1992, relativo
all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità
effettuati in
partenza dal
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul
territorio di uno
o più Stati membri.
Esso è nominativo e
certifica che il conducente, nello Stato membro che ha emanato l'attestato, può
guidare un veicolo
(1) adibito a trasporto internazionale per conto del trasportatore cui è stata
rilasciata
una licenza
comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo
1992.
L'attestato di
conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a
disposizione del conducente
nominativamente
identificato quando questi guida un veicolo adibito a trasporto internazionale
in virtù
di una licenza
comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Il presente attestato è
personale e non è
cedibile a terzi.
Esso resta valido fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato
rilasciato e
deve essere
immediatamente restituito alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono
a cadere.
Le autorità
competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo qualora
il
trasportatore:
- abbia omesso di
osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;
- abbia fornito
informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della
licenza.
Una copia certificata
dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.
L'originale
dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal
conducente a
richiesta di un
ufficiale delegato al controllo.
(1) Per « veicolo »
s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme
di veicoli accoppiati
di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro,
adibiti
esclusivamente al trasporto di merci.
FINE TESTO REGOLAMENTO