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Roma, 8 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.66/2001

 

OGGETTO: POLITICHE COMUNITARIE – ATTESTATO UNIFICATO DI CONDUCENTE – PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNITARIO COM(2000) 751 DEL 22.11.2000.

 

Il Consiglio dei Trasporti UE del 4 aprile scorso ha espresso parere favorevole sulla proposta di regolamento indicata in oggetto relativa all’introduzione di un documento attestante la regolarità del rapporto di lavoro degli autisti impiegati nei trasporti internazionali.

 

Come evidenziato nella relazione di accompagnamento, la proposta ha origine da un’indagine intrapresa dalla Commissione UE nell’agosto 1999 dalla quale è emerso l’utilizzo sempre più rilevante nei traffici internazionali di autisti extracomunitari assunti irregolarmente. Secondo la Commissione questa pratica, che oltre a comportare distorsioni di concorrenza inciderebbe negativamente anche sulla sicurezza stradale, è possibile perché il controllo della regolarità delle condizioni di impiego del conducente è effettuabile fino ad oggi solo nello Stato membro di residenza del trasportatore. Viceversa, l’introduzione di un documento unificato attestante la regolarità del rapporto di lavoro subordinato consentirebbe un controllo anche al di fuori dello stato membro di appartenenza.

 

La proposta di regolamento modifica il regolamento n.881/92 sulla licenza comunitaria: in sostanza le imprese che effettuano trasporti intracomunitari o in transito sul territorio comunitario, oltre all’obbligo della licenza comunitaria avranno l’obbligo dell’attestato di cui trattasi per ciascun autista impiegato nel trasporto internazionale. Le condizioni di rilascio dell’attestato dovranno essere adottate a livello di ciascuno Stato membro.

 

Sulla proposta di regolamento dovranno ora esprimersi il Parlamento Europeo e il Comitato Economico e Sociale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

 

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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.11.2000

COM(2000) 751 definitivo

2000/0297 (COD)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al

mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal

territoriodiunoStatomembro o a destinazione diquesto,ointransito sulterritoriodi

uno o più Stati membri, e istituisce un attestato unificato di conducente

(presentata dalla Commissione)

 

RELAZIONE

 

A INTRODUZIONE

1. La presente proposta modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 (denominato in

appresso “il regolamento”) nel senso di introdurre un documento unificato

certificante che, quando un veicolo effettua trasporto internazionale di merci, il suo

conducente è effettivamente autorizzato a guidare quel veicolo per conto del

trasportatore. La Commissione ha già annunciato la modifica proposta nella

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata

“Verso un autotrasporto di qualità più sicuro e più concorrenziale nella Comunità”1 .

2. Il regolamento attualmente in vigore prevede una licenza, unificata a livello

comunitario, che autorizza ad effettuare trasporto internazionale di merci su strada in

uno Stato membro a norma della legislazione nazionale e comunitaria in materia di

accesso all’occupazione dell’operatore di trasporto stradale. Ai sensi del regolamento

il trasporto internazionale è subordinato al possesso di tale licenza comunitaria, che

deve essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ai funzionari addetti al controllo su

loro richiesta.

Grazie a questa licenza comunitaria unificata, i funzionari degli Stati membri

preposti al controllo sono in grado di svolgere agevolmente ed efficacemente le

proprie mansioni di controllo stradale,onde verificare se un trasportatore sia

effettivamente autorizzato ad effettuare trasporti internazionali.

3. Tuttavia, poiché manca un documento unificato di questo tipo che certifichi che il

conducente del veicolo munito di licenza comunitaria è effettivamente autorizzato a

guidare quel veicolo per il trasporto internazionale, le attività di controllo risultano

ostacolate e si è diffusa una pratica non perfettamente regolare di ricorso ai

conducenti.

 

B CONSULTAZIONE

4. Per misurare l’entità del problema dell’ingaggio dei conducenti fuori regola e dei

problemi di controllo riscontrati dagli ispettori, la Commissione ha intrapreso

un’indagine conoscitiva fra gli Stati membri nell’agosto 1999, il cui risultato è stato

discusso in riunioni con esperti degli Stati membri e con le parti sociali del settore

del trasporto stradale, che sono riunite nel “Comitato per il dialogo settoriale sul

trasporto stradale”.

5. Dall’indagine è emerso che sui veicoli comunitari che effettuano trasporto

intracomunitario sono utilizzati in numero crescente conducenti non in regola, spesso

provenienti da paesi terzi. Sovente il conducente nazionale assunto è sostituito al

confine del suo Stato membro da un conducente ingaggiato in modo irregolare, che

subentra nella guida del veicolo per tutto il viaggio attraverso il territorio

comunitario. Questi conducenti, mal retribuiti secondo regole di mercato nero,

lavorano in condizioni che sfuggono al controllo degli Stati membri. In generale gli

Stati membri ritengono che il ricorso a tali conducenti per i veicoli comunitari sia

causa di gravi problemi e di seri effetti distorcenti per il mercato dei trasporti.

_________________

1   COM (2000) 364 def.

 

6. Queste pratiche sono possibili perché il controllo della regolarità delle condizioni di

impiego del conducente è effettuabile solo nello Stato membro in cui è stabilito il

trasportatore. Gli Stati membri sanno bene che fintanto che potranno far rispettare la

normativa nazionale solo sul territorio nazionale, sarà impossibile effettuare un vero

e proprio controllo dei “propri” veicoli nazionali quando questi sono guidati al di

fuori del loro territorio, in altri Stati membri dell'Unione, da conducenti ingaggiati

illegalmente. Gli Stati membri fanno anche presente che in assenza di un documento

unificato che attesti la regolarità del rapporto di lavoro subordinato, i loro controllori

si trovano nella quasi impossibilità di appurare se il conducente di un veicolo

proveniente da un altro Stato membro sia o meno autorizzato a guidare quel veicolo

ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il trasporto:

occorrerebbe conoscere le leggi e le disposizioni in materia vigenti negli altri Stati

membri, per non parlare dell’eterogeneità formale e linguistica dei documenti, che

impedisce di fatto un controllo efficace. Così privati del potere esecutivo, gli Stati

membri si vedono in generale impotenti ad intervenire non solo per le infrazioni

commesse dai propri trasportatori all’estero, ma anche nei confronti dei conducenti

che sul loro territorio contravvengono alla legislazione di un altro Stato membro.

7. In base all’indagine conoscitiva e ai successivi colloqui con gli esperti degli Stati

membri, gli Stati membri sarebbero ben lieti di poter controllare se un conducente è

autorizzato dallo Stato membro in cui è stabilito il trasportatore a guidare il veicolo

per conto del trasportatore stesso.

8. Anche le parti sociali convengono sul fatto che il controllo dell’applicazione della

normativa dovrebbe essere reso più efficace, poiché ritengono che l’attuale

situazione comporti distorsioni di concorrenza fra i trasportatori che dispongono

delle risorse necessarie ad ingaggiare conducenti fuori regola e quelli che non ne

dispongono. I primi sono spesso e volentieri grandi aziende di trasporto che prestano

servizi di trasporto internazionale su base regolare, mentre i trasportatori che operano

principalmente a livello nazionale o di dimensioni più piccole hanno minori

possibilità di adottare tale pratiche.

9. Oltre alle distorsioni di concorrenza fra le imprese di trasporto stradale (e forse

addirittura fra modi di trasporto), gli Stati membri hanno anche sottolineato che le

condizioni dei conducenti ingaggiati in nero tendono ad essere inadeguate, al punto

che ad esempio questi conducenti sono costretti a trascorrere lunghi periodi in

condizioni di lavoro sfavorevoli all’interno dell’abitacolo del proprio veicolo. Ciò

suscita a sua volta serie inquietudini in materia di sicurezza stradale.

10. Gli Stati membri sembrano essere in gran parte propensi ad una soluzione

comunitaria che consenta alle loro autorità competenti di combattere efficacemente il

ricorso agli ingaggi illegali; il mezzo dovrebbe essere semplice ma efficace, come ad

esempio un attestato di conducente.

 

C BASE GIURIDICA

La base giuridica è espressamente fissata all'articolo 71 del trattato (procedura di

codecisione).

 

D FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

11. La proposta vuole far sì che la regolarità del rapporto di lavoro subordinato dei

conducenti di veicoli comunitari che effettuano trasporti internazionali in virtù di una

licenza comunitaria possa essere efficacemente verificata dai funzionari addetti al

controllo di tutti gli Stati membri mediante l’introduzione di un documento unificato,

l’attestato di conducente, a livello comunitario.

12. Il regolamento assoggetta già il trasporto internazionale su strada ad una licenza

comunitaria. La modifica proposta richiede che ogni conducente dei veicoli adibiti a

trasporto internazionale detenga anche, oltre alla licenza comunitaria,un attestato di

conducente. Tuttavia se il conducente ed il titolare della licenza comunitaria sono la

stessa persona, come nel caso dei cosiddetti “padroncini”, basta la sola licenza

comunitaria. In questo modo il campo di applicazione dell’attestato di conducente è

definito in modo chiaro e univoco e sarà possibile controllarne l’applicazione

semplicemente avvalendosi delle procedure di controllo già esistenti ed utilizzate per

il regolamento vigente.

13. L’attestato di conducente sarà rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri

a tutti i trasportatori titolari di una licenza comunitaria per ciascun conducente (che

effettua trasporti internazionali) assunto a termini di legge dal trasportatore o

legittimamente messo a sua disposizione, ad esempio da un ufficio di collocamento

(qualora ciò sia consentito dallo Stato membro di stabilimento). Nei casi in cui uno

stesso conducente lavori per molti trasportatori diversi, che sono ciascuno titolare di

licenza comunitaria, ogni trasportatore dovrà richiedere alle autorità un attestato di

conducente distinto. L’attestato di conducente sarà necessario solo per i conducenti

che effettuano trasporti internazionali in virtù della licenza comunitaria. Né i

conducenti che effettuano trasporti nazionali né i conducenti che effettuano trasporti

internazionali non disciplinati dalla licenza comunitaria dovranno essere in possesso

di un attestato di conducente.

14. Quanto al numero di attestati di conducente che dovranno essere rilasciati in futuro,

si noti a titolo indicativo che nel 1998 quattordici Stati membri avevano rilasciato ai

sensi del regolamento un totale di 113 412 licenze comunitarie 2 . Secondo il

regolamento la licenza comunitaria deve essere custodita nella sede dell’impresa di

trasporti, ma una copia certificata della medesima deve essere tenuta a bordo di

ciascun veicolo adibito a trasporto internazionale; nel 1998 il totale delle copie

certificate rilasciate ammontava a 564 421. Questo però dà una stima solo

approssimativa del numero di attestati di conducente che dovranno essere rilasciati,

dato che i “padroncini” non necessiteranno di un attestato. Inoltre una serie di Stati

membri non rilascia più licenze distinte per l’accesso al mercato nazionale, bensì

rilascia d'ufficio ai propri trasportatori la licenza comunitaria internazionale, anche

qualora questi effettuino esclusivamente trasporto nazionale (e costori non

necessiteranno di attestati di conducente per i loro conducenti).

15. L’attestato di conducente si limiterà a certificare che la normativa e le disposizioni di

quello Stato membro in materia di condizioni occupazionali dei conducenti sono

 

 

_____________________

2 Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero di

trasportatori titolari di una licenza comunitaria e il numero delle copie certificate conformi

corrispondenti ai veicoli in circolazione al 31 dicembre di ogni anno. La Francia è il solo paese che non

ha trasmesso tali dati per il 1998.

 

rispettate, lasciando così i dettagli dell’attuazione in larga misura a discrezione di

ciascuno Stato membro. L’introduzione di un attestato di conducente a livello

comunitario può quindi essere rapida, poiché non implica l’armonizzazione delle

disposizioni o della normativa in materia sociale relativamente all’occupazione di

cittadini di paesi terzi. Starebbe al singolo Stato membro scegliere il metodo di

attuazione che impone il minor onere amministrativo, ad esempio limitandosi a

“seguire” le disposizioni nazionali già vigenti: poniamo ad esempio che il

conducente sia già in possesso di un altro documento nazionale dello stesso tipo,

come una tessera di previdenza sociale o un attestato di conducente esistente a livello

nazionale: in tal caso l’attestato di conducente potrà essere rilasciato

automaticamente.

 

E    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

16. Sono proposte le seguenti modifiche al regolamento (CEE) n. 881/92 (si veda anche

la tabella comparativa allegata, che schematizza gli emendamenti proposti).

17. L’articolo 1 stabilisce le modifiche al regolamento (CEE) n. 881/92:

– il paragrafo 1, che modifica l'articolo 2, definisce “conducente” ai sensi del

regolamento proposto;

– il paragrafo 2, lettera a), che modifica l'articolo 3, stabilisce che il trasporto

internazionale sia assoggettato non solo a licenza comunitaria ma anche ad un

attestato di conducente nei casi in cui il titolare della licenza e il conducente non

siano la stessa persona;

– il paragrafo 2, lettera b), che modifica l'articolo 3, stabilisce che l’attestato di

conducente sia rilasciato al trasportatore titolare della licenza comunitaria. Impone

che le autorità rilascino gli attestati di conducente al trasportatore per tutti i

conducenti da questi effettivamente assunti nello Stato membro o legittimamente

messi a sua disposizione nello Stato membro. La seconda disposizione copre una

serie di altri casi, come il caso in cui il trasportatore ingaggi i conducenti

attraverso uffici di collocamento in base a contratti di lavoro temporanei o faccia

ricorso a conducenti temporaneamente distaccati da altri trasportatori. Comunque

starà al singolo Stato membro, in fase di attuazione del regolamento, definire

esattamente quali casi siano coperti dalla dicitura “legittimamente messi a

disposizione”, poiché la legislazione e le disposizioni in materia variano da Stato

a Stato. Per esempio, il ricorso a conducenti sulla base di contratti di lavoro

temporaneo è permesso in alcuni Stati ma non in altri;

– il paragrafo 3, che modifica l'articolo 4, stabilisce che l’attestato di conducente si

limita a certificare che il conducente è autorizzato a guidare il veicolo disciplinato

dalla licenza comunitaria nello Stato membro che ha rilasciato l’attestato stesso.

Ciò significa che l’attestato di conducente non conferisce né trasferisce alcun

diritto al conducente quando questi guida in altri Stati membri;

– il paragrafo 4, lettera a), che modifica l'articolo 5, dell’attuale articolo 6 del

regolamento un nuovo paragrafo 5 dell'articolo 5, a fini di chiarezza;

– il paragrafo 5, che modifica l'articolo 6, fissa regole dettagliate per il rilascio

dell’attestato di conducente da parte degli Stati membri. In particolare:

   1. L’attestato di conducente sarà rilasciato dalle autorità competenti dello Stato

membro in cui l’impresa di trasporto è stabilita.

   2. Tale attestato di conducente sarà rilasciato su richiesta dell’impresa di

trasporto per ciascun conducente che guida veicoli per conto dell’impresa

stessa. Gli Stati membri possono rilasciare l’attestato di conducente solo per i

conducenti assunti a termini di legge o messi legittimamente a disposizione

dell’impresa di trasporto conformemente alle norme e disposizioni vigenti in

materia in quello Stato membro, e solo se in base a tali disposizioni e regole il

conducente è autorizzato a guidare veicoli per conto dell’impresa di trasporto

sul loro territorio. In altre parole, gli Stati membri non possono rilasciare gli

attestati di conducente subordinandoli alla condizione che il conducente in

questione operi solo all’estero.

   3. Il modello dell’attestato di conducente è riprodotto in allegato alla presente

proposta. Esso ricalca la struttura della licenza comunitaria rilasciata ai sensi

del regolamento, così da richiamare anche visivamente il nesso fra i due

documenti. Analogamente all’attuale licenza comunitaria, l’attestato di

conducente sarà cartaceo e non, ad esempio, plastificato. Questo per molteplici

ragioni. Innanzitutto la forma cartacea richiede meno tempo: di solito il rilascio

delle tessere plastificate è centralizzato (e richiede quindi determinati tempi

tecnici), mentre un foglio cartaceo può essere emesso in tenpo reale dalle

autorità; le imprese di trasporto esigeranno di poter ingaggiare nuovi

conducenti anche con breve preavviso, e quindi starà alle autorità competenti

far fronte a tale esigenza con rapidità. In secondo luogo i conducenti possono

essere ingaggiati per periodi limitati, o cambiare frequentemente datore di

lavoro, il che renderebbe il rilascio di tesserini plastificati inutilmente lungo e

dispendioso.

A scanso di frodi, gli Stati membri dovranno prendere tutti i provvedimenti

necessari ad impedire la falsificazione degli attestati di conducente;

   4. L’attestato di conducente pertiene all’impresa di trasporto, ma deve essere

messo a disposizione del conducente in modo da poter essere esibito ai

funzionari addetti alle ispezioni;

   5. Spetta allo Stato membro di rilascio determinare il periodo di validità

dell’attestato di conducente, il che consente una certa flessibilità: i contratti di

assunzione possono avere diversa durata o, nei casi in cui siano a tempo

indeterminato, lo Stato membro può subordinare la validità dell’attestato di

conducente alla validità di altri documenti, come le tessere di previdenza

sociale. Comunque la durata massima dell'attestato di conducente è cinque

anni; è rinnovabile ma resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni

alle quali è stato rilasciato e va immediatamente restituito dal trasportatore alle

autorità di rilascio quando queste condizioni vengano a mancare;

- il paragrafo 6, che modifica l'articolo 7, obbliga gli Stati membri a verificare

regolarmente se sussistano le condizioni alle quali l'attestato di conducente è stato

rilasciato. Poiché sta agli Stati membri determinare il periodo di validità

dell’attestato di conducente, non è possibile fissare la cadenza esatta per la

verifica degli Stati membri; tuttavia questo obbligo di verifica regolare del

rapporto di lavoro impedisce agli Stati membri di estendere in modo automatico e

senza previe verifiche la validità degli attestati di conducente;

– il paragrafo 7 modifica l'attuale articolo 8 relativo alle infrazioni per tener conto

dell’introduzione dell’attestato di conducente.

 

– il paragrafo 8 modifica l'attuale articolo 9 che istituisce il diritto di ricorso del

trasportatore contro le decisioni dell’autorità competente in modo da tener conto

dell’introduzione dell’attestato di conducente.

– il paragrafo 9 stabilisce che il modello unificato dell’attestato di conducente

riportato in allegato alla proposta è aggiunto quale allegato III del presente

regolamento.

18. L’articolo 2 chiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione le pertinenti

disposizioni di attuazione.

19. L’articolo 3 fissa la data di attuazione per le modifiche.

 

F GIUSTIFICAZIONE DELL’AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO

20. La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nei suoi due criteri, ovvero la

necessità e la proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato di Amsterdam.

21. L’esigenza di un intervento a livello comunitario è giustificata dal fatto che la misura

proposta affronta un problema sorto nel quadro della normativa comunitaria

esistente, ovvero il trasporto internazionale di merci su strada contemplato dalla

licenza comunitaria. Solo mediante l’introduzione di un documento unificato a

livello comunitario, sotto forma di attestato di conducente, si consentirà alle autorità

di controllo nazionali di verificare in modo efficace le condizioni di impiego dei

conducenti dei veicoli adibiti a trasporto internazionale di merci nel territorio

comunitario.

22. La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché l’attestato di conducente da

essa introdotto sarà rilasciato dallo Stato membro conformemente alle norme e

disposizioni in materia vigenti nello Stato membro stesso.

 

 

2000/0297 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, relativo all'accesso al

mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal

territoriodiunoStatomembro o a destinazione diquesto,ointransito sulterritoriodi

uno o più Stati membri, e istituisce un attestato unificato di conducente

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta dellaCommissione 3 ,

visto il parere del Comitato economico e sociale 4 ,

visto il parere del Comitato delle Regioni 5 ,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato 6 ,

considerando quanto segue:

 

(1)        Ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al

mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal

territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di

uno o più Stati membri 7 , le operazioni di trasporto intracomunitario sono esenti da

restrizioni quantitative tra l'altro in virtù del rilascio di un documento unificato di

licenza comunitaria.

(2)        L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è

autorizzato a guidare i veicoli adibiti al trasporto internazionale ai sensi della licenza

comunitaria causa estreme difficoltà di controllo per le autorità preposte

all'applicazione delle disposizioni.

(3)        Le autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro si trovano

nell'impossibilità di appurare (in assenza di un attestato unificato per i conducenti) se

il conducente di un veicolo che effettua trasporti internazionali ai sensi di una licenza

comunitaria rilasciata in un altro Stato membro sia o meno debitamente autorizzato

dalla legislazione nazionale di quello Stato membro.

 

_______________________

3 GUCdel,pag..

4 GUCdel,pag..

5 GUCdel,pag..

6 GUCdel,pag..

7 GU L 95 del 9.4.1992, pag.1; regolamento modificato dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.

 

 

(4) Alla luce di queste difficoltà di controllo, la qualità di lavoratore subordinato dei

conducenti viene solitamente verificata solo nello Stato membro in cui è stabilito il

trasportatore datore di lavoro.

(5) L'impossibilità di controllare il rapporto di lavoro subordinato al di fuori dello Stato

membro di stabilimento dà luogo a condizioni per cui i conducenti sono ingaggiati in

modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori

dello Stato membro di stabilimento, allo scopo di eludere la legislazione nazionale

dello Stato membro che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.

(6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni

di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da far sorgere seri timori per la sicurezza

stradale.

(7) Questo tipo di violazione sistematica della normativa nazionale ha provocato gravi

distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i

trasportatori che ancora si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.

(8) Le autorità di controllo degli Stati membri non hanno la possibilità di verificare le

condizioni di lavoro dei conducenti ingaggiati in modo irregolare.

(9) Solo un documento unificato darà agli Stati membri la possibilità di accertare che il

rapporto di lavoro con i conducenti assunti o messi a disposizione del trasportatore

responsabile dell'operazione di trasporto internazionale è stipulato conformemente alle

norme di legge.

(10) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione degli Stati

membri e dell'UE in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei

lavoratori subordinati.

(11) Conformemente ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo

5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta, cioè l'introduzione di un attestato di

conducente unificato, non possono essere adeguatamente realizzati dagli Stati membri,

e, data la portata e l'importanza dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio

a livello comunitario.

(12) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di

conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata ad una

data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del

caso.

(13) Deve essere espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un

veicolo, in relazione al quale rilasciano una copia certificata conforme

dell'autorizzazone comunitaria,sia registrato nel loro territorio.

(14) Il regolamento (CEE) n. 881/92 deve essere modificato di conseguenza,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

1. all'articolo 2 è inserito il seguente trattino:

“- "conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo

per poter prendere la guida secondo necessità;”.

2. L'articolo 3 è così modificato:

(a)    il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

“1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria

unitamente ad un attestato di conducente, a meno che il titolare della licenza e il

conducente siano la stessa persona.”

(b)    È aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Gli attestati di conducente sono rilasciati da uno Stato membro a norma

dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:

- siano titolari di una licenza comunitaria;

- in quello Stato membro assumono a termini di legge o fanno ricorso a conducenti

legittimamente messi a disposizione secondo le disposizioni pertinenti vigenti nello

Stato membro.”.

3. L'articolo 4 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 4

1. La licenza comunitaria di cui all'articolo 3 sostituisce il documento eventualmente

rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento e attestante

che il trasportatore è ammesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su

strada.

Per i trasporti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, essa

sostituisce inoltre le licenze comunitarie nonché le licenze bilaterali scambiate fra

Stati membri che sono necessarie fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che il conducente di un

veicolo che effettua trasporti internazionali ai sensi di una licenza comunitaria è

legalmente autorizzato a guidare tale veicolo nello Stato membro di stabilimento,

conformemente alle disposizioni e regole vigenti in quello Stato membro.”

4. L'articolo 5 è modificato come segue:

(a) È aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.”

5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

“Articolo 6

1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti

dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

2. Su richiesta, lo Stato membro rilascia al titolare della licenza comunitaria un

attestato per ciascun conducente assunto a termini di legge o messo legittimamente a

disposizione del titolare della licenza comunitaria conformemente alle norme e

disposizioni nazionali vigenti nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è

nominativo e certifica che il conducente, nello Stato in questione, può guidare veicoli

per conto del titolare della licenza comunitaria cui è stato rilasciato l'attestato.

3. L'attestato di conducente corrisponde al modello di cui all'allegato III, che ne

stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti

necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente.

4. L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del

conducente nominativamente identificato quando questi guida un veicolo che effettua

trasporti internazionali in virtù di una licenza comunitaria. Una copia certificata

dell'attestato di conducente deve essere conservata nella sede del trasportatore.

L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al

controllo.

5. L'attestato è valido per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e

per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo

fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri

provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità

di rilascio se tali condizioni vengono a cadere.”

6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 7

1. Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria e

comunque entro cinque anni dal rilascio nonché, in seguito, almeno ogni cinque anni,

le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il

trasportatore soddisfa o continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3,

paragrafo 2.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente

che sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di

conducente è stato rilasciato.”

7. L'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 8

Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o, rispettivamente, di cui

all'articolo 3, paragrafo 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato

membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo

della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti revocano la licenza comunitaria o, rispettivamente,

l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 o, rispettivamente,

dall'articolo 3, paragrafo 3;

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza

comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai

trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha

commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro

temporaneo e/o parziale delle copie conformi della licenza comunitaria e al ritiro

degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità

dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero

complessivo di copie conformi di cui dispone riguardo al traffico internazionale

4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito

degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è

stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune

sanzioni, come ad esempio:

-          la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,

-     il ritiro degli attestati di conducente,

- subordinare il rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari

miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,

- il ritiro temporaneo o parziale delle copie conformi certificate della licenza

comunitaria.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal

titolare della licenza comunitaria.”

8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 9

Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di una licenza

comunitaria possa far ricorso contro la decisione di rifiuto o di revoca della suddetta

licenza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far

ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di

stabilimento di rifiutare, revocare o assoggettare a condizioni supplementari il

rilascio di un attestato di conducente.”

9. Il testo figurante in allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato III.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini

dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso prende effetto [un anno] dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                                                                       Per il Consiglio

La Presidente                                                                                            Il Presidente

 

 

ALLEGATO

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

(a)

(Colore rosa - formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

 

 

Stato che rilascia l'attestato                                                                   Denominazione dell'autorità o

Sigla distintiva dello Stato (1)                                                                dell'ente competente

 

 

ATTESTATO DI CONDUCENTE N.......

per il trasporto internazionale di merci su strada per conto di terzi

 

Il presente documento attesta che il conducente: ………………………………………(2)

può guidare, nello Stato membro che rilascia l'attestato, per conto di

(3) ...................................................................................

 

i veicoli adibiti al trasporto internazionale di merci su strada, per conto di terzi, su qualsiasi percorso

entro il territorio della Comunità, per viaggi o tratte di viaggio effettuati contro corrispettivo,

conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992.

 

Osservazioni particolari.....................................................................................

...........................................................................................................................

Il presente attestato è valido dal....................................................al.......................

Rilasciato a....................................................................., addì....................................

...............................................................

 

 

(4)

(1) Le sigle distintive dello Stato sono: (A) Austria, (B) Belgio, (DK) Danimarca, (D) Germania, (GR)

Grecia, (E) Spagna, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (L) Lussemburgo, (NL)

Paesi Bassi, (P) Portogallo, (S) Svezia, (UK) Regno Unito.

(2) Dati personali del conducente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, numero di

passaporto

(3) Nome o ditta e indirizzo completo del trasportatore.

(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente.

 

 

(Seconda pagina dell'attestato)

 

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo

1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in

partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno

o più Stati membri.

 

Esso è nominativo e certifica che il conducente, nello Stato membro che ha emanato l'attestato, può

guidare un veicolo (1) adibito a trasporto internazionale per conto del trasportatore cui è stata rilasciata

una licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

 

L'attestato di conducente pertiene al trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente

nominativamente identificato quando questi guida un veicolo adibito a trasporto internazionale in virtù

di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Il presente attestato è personale e non è

cedibile a terzi. Esso resta valido fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e

deve essere immediatamente restituito alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono a cadere.

 

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo qualora il

trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto il suo impiego;

 

- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.

Una copia certificata dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

 

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a

richiesta di un ufficiale delegato al controllo.

 

(1) Per « veicolo » s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme

di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti

esclusivamente al trasporto di merci.

 

FINE TESTO REGOLAMENTO