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Roma,11 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.68/2001

OGGETTO: TRIBUTI – DICHIARAZIONI FISCALI – PROROGA TERMINI – D.P.C.M. 30.4.2001 SU G.U. N.107 DEL 10.05.2001.

 

Anche quest’anno sono stati prorogati i termini di presentazione e di versamento delle dichiarazioni fiscali.

 

In particolare, con il provvedimento indicato in oggetto la scadenza di pagamento delle imposte sui redditi e dell’Irap è stata fissata al 20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4% d’interesse.

 

Le società, i sostituti d’imposta, i soggetti Iva dovranno trasmettere la dichiarazione modello Unico esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre 2001, tramite un proprio collegamento (es. Internet), ovvero rivolgendosi ad un soggetto abilitato (professionisti, Caf, associazioni di categoria). Solo le persone fisiche potranno continuare a presentare la dichiarazione cartacea presso banche e uffici postali (entro la scadenza del 31 luglio 2001).

 

Si rammenta che la dichiarazione unificata comprende la dichiarazione dei redditi, quella Iva, quella Irap e il modello 770 per i sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla fonte a non più di 20 soggetti; se viceversa il numero dei sostituiti è superiore a 20 il modello 770 deve essere presentato autonomamente (sempre in via telematica) entro il 30 giugno prossimo.

 

Lo stesso provvedimento ha inoltre prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, che com’è noto da quest’anno devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica. Le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 dovranno essere presentate entro il 20 giugno 2001; la dichiarazione di aprile e quella del primo trimestre 2001 dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2001.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.23/2001 e 45/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.107 del 10.05.2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001

Differimento  per  l'anno  2001  dei  termini  di presentazione delle
dichiarazioni   e   di   effettuazione   dei  versamenti  nonche'  di
presentazione   delle   domande  relative  al  regime  fiscale  delle
attivita' marginali.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                              Decreta:
                               Art. 1.
Termini  per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche o
gli  uffici  postali  e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno
                                2001
  1.  Nell'anno  2001,  le  dichiarazioni  dei redditi e dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,
delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.
6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove non
obbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica ai
sensi  dell'art.  2  del  presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio
2001.   I   versamenti   delle   imposte  risultanti  dalle  predette
dichiarazioni,  nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentate
dai  medesimi  soggetti in via telematica, direttamente o tramite gli
intermediari abilitati, sono effettuati:
    a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;
    b) dal  21 giugno  al  20 luglio  2001, maggiorando  le  somme da
versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
  2.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli
approvati  nell'anno  2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche'  le  dichiarazioni  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  compresa  quella unificata, dei soggetti non tenuti alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  i  cui termini di
presentazione  tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al
20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio
2001  ove  i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazione
delle  dichiarazioni  in  via  telematica  ai  sensi  dell'art. 2 del
presente   decreto.  I  versamenti  delle  imposte  risultanti  dalle
predette  dichiarazioni,  nonche'  quelli relativi alle dichiarazioni
presentate  in  via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del
presente  decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati,
sono   effettuati   entro   il   20 luglio   2001   con  applicazione
della maggiorazione  dello  0,40  per  cento  a  titolo  di interesse
corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello
di scadenza dell'ordinario termine di versamento.
                               Art. 2.
Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni
          dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001
  1.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelli
approvati  nell'anno  2001,  i  cui  termini  di  trasmissione in via
telematica  scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con tale
modalita'  entro  il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzando
il servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricati
di  cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:
    a) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2000  alla presentazione delle
dichiarazioni  periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e successive modificazioni;
    b) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2001, alla presentazione della
dichiarazione  dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;
    c) i  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2.  Entro  lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversi
da  quelli  indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazioni
dei  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive,
compresa  quella  unificata,  redatte sui modelli approvati nell'anno
2001,  mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite i
soggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  e successive
modificazioni.
  3.   Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  per  la  dichiarazione
unificata,  la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto
dovuta  per  l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che si
avvalgono  del  servizio  telematico,  direttamente  ovvero tramite i
soggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998  e  successive
modificazioni, entro il 20 luglio 2001.
                               Art. 3.
Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni
                   periodiche IVA per l'anno 2001
  1.  Le  dichiarazioni  periodiche  ai  fini dell'imposta sul valore
aggiunto  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998,   n.   100,   e  successive  modificazioni,  relative  ai  mesi
di gennaio, febbraio  e marzo 2001 sono presentate in via telematica,
direttamente  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3,
commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del  1998,  entro  il  20 giugno  2001  le  dichiarazioni  periodiche
relative  al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono
presentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001.
                               Art. 4.
Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale
              delle attivita' marginali per l'anno 2001
  1.  Il  termine  del  31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3,
della  legge  29 dicembre  2000,  n.  388,  per  avvalersi del regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  per l'anno 2001 e' differito al
31 maggio 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 aprile 2001
                                             Il Presidente
                                      del Consiglio dei Ministri
                                                 Amato
Il Ministro delle finanze
       Del Turco