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Roma,11 maggio 2001
CIRCOLARE N.68/2001
OGGETTO: TRIBUTI – DICHIARAZIONI
FISCALI – PROROGA TERMINI – D.P.C.M. 30.4.2001 SU G.U. N.107 DEL 10.05.2001.
Anche quest’anno sono stati prorogati
i termini di presentazione e di versamento delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, con il
provvedimento indicato in oggetto la scadenza di pagamento delle imposte sui
redditi e dell’Irap è stata fissata al 20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,4% d’interesse.
Le società, i sostituti d’imposta,
i soggetti Iva dovranno trasmettere la dichiarazione modello Unico esclusivamente
in via telematica entro il 31 ottobre 2001, tramite un proprio collegamento
(es. Internet), ovvero rivolgendosi ad un soggetto abilitato (professionisti,
Caf, associazioni di categoria). Solo le persone fisiche potranno continuare a
presentare la dichiarazione cartacea presso banche e uffici postali (entro la
scadenza del 31 luglio 2001).
Si rammenta che la dichiarazione
unificata comprende la dichiarazione dei redditi, quella Iva, quella Irap e il
modello 770 per i sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla
fonte a non più di 20 soggetti; se viceversa il numero dei sostituiti è superiore
a 20 il modello 770 deve essere presentato autonomamente (sempre in via
telematica) entro il 30 giugno prossimo.
Lo stesso provvedimento ha inoltre
prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, che
com’è noto da quest’anno devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica.
Le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 dovranno
essere presentate entro il 20 giugno 2001; la dichiarazione di aprile e quella
del primo trimestre 2001 dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2001.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.23/2001 e
45/2000
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.107 del 10.05.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001
Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delledichiarazioni e di effettuazione dei versamenti nonche' dipresentazione delle domande relative al regime fiscale delleattivita' marginali. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreta: Art. 1.Termini per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche ogli uffici postali e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2001 1. Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'impostaregionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata,delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove nonobbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica aisensi dell'art. 2 del presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio2001. I versamenti delle imposte risultanti dalle predettedichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentatedai medesimi soggetti in via telematica, direttamente o tramite gliintermediari abilitati, sono effettuati: a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione; b) dal 21 giugno al 20 luglio 2001, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. 2. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulleattivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelliapprovati nell'anno 2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nonche' le dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attivita'produttive, compresa quella unificata, dei soggetti non tenuti allapresentazione della dichiarazione dei redditi, i cui termini dipresentazione tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio2001 ove i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazionedelle dichiarazioni in via telematica ai sensi dell'art. 2 delpresente decreto. I versamenti delle imposte risultanti dallepredette dichiarazioni, nonche' quelli relativi alle dichiarazionipresentate in via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, delpresente decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati,sono effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazionedella maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessecorrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quellodi scadenza dell'ordinario termine di versamento. Art. 2.Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001 1. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulleattivita' produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelliapprovati nell'anno 2001, i cui termini di trasmissione in viatelematica scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con talemodalita' entro il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzandoil servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricatidi cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da: a) i soggetti tenuti nell'anno 2000 alla presentazione delledichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dicui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,e successive modificazioni; b) i soggetti tenuti nell'anno 2001, alla presentazione delladichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predettodecreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; c) i soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), deltesto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversida quelli indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazionidei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno2001, mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite isoggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decretodel Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, e successivemodificazioni. 3. Salvo quanto previsto dal comma 1 per la dichiarazioneunificata, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiuntodovuta per l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che siavvalgono del servizio telematico, direttamente ovvero tramite isoggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decretodel Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e successivemodificazioni, entro il 20 luglio 2001. Art. 3.Termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA per l'anno 2001 1. Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo1998, n. 100, e successive modificazioni, relative ai mesidi gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica,direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3,commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322del 1998, entro il 20 giugno 2001 le dichiarazioni periodicherelative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sonopresentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001. Art. 4.Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 1. Il termine del 31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3,della legge 29 dicembre 2000, n. 388, per avvalersi del regimefiscale delle attivita' marginali per l'anno 2001 e' differito al31 maggio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 30 aprile 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri AmatoIl Ministro delle finanze Del Turco