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Roma,11 maggio 2001
 
CIRCOLARE N.68/2001
OGGETTO: TRIBUTI – DICHIARAZIONI
FISCALI – PROROGA TERMINI – D.P.C.M. 30.4.2001 SU G.U. N.107 DEL 10.05.2001.
 
Anche quest’anno sono stati prorogati
i termini di presentazione e di versamento delle dichiarazioni fiscali.
 
In particolare, con il
provvedimento indicato in oggetto la scadenza di pagamento delle imposte sui
redditi e dell’Irap è stata fissata al 20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la
maggiorazione dello 0,4% d’interesse.
 
Le società, i sostituti d’imposta,
i soggetti Iva dovranno trasmettere la dichiarazione modello Unico esclusivamente
in via telematica entro il 31 ottobre 2001, tramite un proprio collegamento
(es. Internet), ovvero rivolgendosi ad un soggetto abilitato (professionisti,
Caf, associazioni di categoria). Solo le persone fisiche potranno continuare a
presentare la dichiarazione cartacea presso banche e uffici postali (entro la
scadenza del 31 luglio 2001).
 
Si rammenta che la dichiarazione
unificata comprende la dichiarazione dei redditi, quella Iva, quella Irap e il
modello 770 per i sostituti d’imposta che abbiano effettuato ritenute alla
fonte a non più di 20 soggetti; se viceversa il numero dei sostituiti è superiore
a 20 il modello 770 deve essere presentato autonomamente (sempre in via
telematica) entro il 30 giugno prossimo.
 
Lo stesso provvedimento ha inoltre
prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni Iva periodiche, che
com’è noto da quest’anno devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica.
Le dichiarazioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 dovranno
essere presentate entro il 20 giugno 2001; la dichiarazione di aprile e quella
del primo trimestre 2001 dovranno essere presentate entro il 20 luglio 2001.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.23/2001 e
  45/2000 | 
|   | Allegato uno | 
|   | D/d | 
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G.U. n.107 del 10.05.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2001 
Differimento  per  l'anno  2001  dei  termini  di presentazione delledichiarazioni   e   di   effettuazione   dei  versamenti  nonche'  dipresentazione   delle   domande  relative  al  regime  fiscale  delleattivita' marginali.              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                              Decreta:                               Art. 1.Termini  per la presentazione delle dichiarazioni tramite le banche ogli  uffici  postali  e per l'effettuazione dei versamenti per l'anno                                2001  1.  Nell'anno  2001,  le  dichiarazioni  dei redditi e dell'impostaregionale  sulle  attivita'  produttive,  compresa  quella unificata,delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di cui all'art.6  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,  sono presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove nonobbligate alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica aisensi  dell'art.  2  del  presente decreto, dal 2 maggio al 31 luglio2001.   I   versamenti   delle   imposte  risultanti  dalle  predettedichiarazioni,  nonche' quelli relativi alle dichiarazioni presentatedai  medesimi  soggetti in via telematica, direttamente o tramite gliintermediari abilitati, sono effettuati:    a) dal 2 maggio al 20 giugno 2001, senza alcuna maggiorazione;    b) dal  21 giugno  al  20 luglio  2001, maggiorando  le  somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.  2.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulleattivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelliapprovati  nell'anno  2001, dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nonche'  le  dichiarazioni  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'produttive,  compresa  quella unificata, dei soggetti non tenuti allapresentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  i  cui termini dipresentazione  tramite le banche o gli uffici postali scadono fino al20 luglio 2001, sono presentate con tale modalita' entro il 20 luglio2001  ove  i predetti soggetti non siano obbligati alla presentazionedelle  dichiarazioni  in  via  telematica  ai  sensi  dell'art. 2 delpresente   decreto.  I  versamenti  delle  imposte  risultanti  dallepredette  dichiarazioni,  nonche'  quelli relativi alle dichiarazionipresentate  in  via telematica ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, delpresente  decreto, direttamente o tramite gli intermediari abilitati,sono   effettuati   entro   il   20 luglio   2001   con  applicazionedella maggiorazione  dello  0,40  per  cento  a  titolo  di interessecorrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quellodi scadenza dell'ordinario termine di versamento.                               Art. 2.Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni          dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2001  1.  Le  dichiarazioni  dei  redditi  e dell'imposta regionale sulleattivita'  produttive, compresa quella unificata, redatte sui modelliapprovati  nell'anno  2001,  i  cui  termini  di  trasmissione in viatelematica  scadono fino al 31 ottobre 2001, sono presentate con talemodalita'  entro  il 31 ottobre 2001, direttamente, anche utilizzandoil servizio telematico Internet, ovvero tramite i soggetti incaricatidi  cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, da:    a) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2000  alla presentazione delledichiarazioni  periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dicui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,e successive modificazioni;    b) i  soggetti  tenuti  nell'anno  2001, alla presentazione delladichiarazione  dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del predettodecreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;    c) i  soggetti  di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), deltesto  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  2.  Entro  lo stesso termine del 31 ottobre 2001 i soggetti diversida  quelli  indicati nel comma 1, possono presentare le dichiarazionidei  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive,compresa  quella  unificata,  redatte sui modelli approvati nell'anno2001,  mediante il servizio telematico, direttamente ovvero tramite isoggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decretodel  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998,  e successivemodificazioni.  3.   Salvo  quanto  previsto  dal  comma  1  per  la  dichiarazioneunificata,  la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiuntodovuta  per  l'anno solare 2000 e' presentata dai contribuenti che siavvalgono  del  servizio  telematico,  direttamente  ovvero tramite isoggetti  incaricati  di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decretodel  Presidente  della  Repubblica  n.  322  del  1998  e  successivemodificazioni, entro il 20 luglio 2001.                               Art. 3.Termini  per  la  presentazione in via telematica delle dichiarazioni                   periodiche IVA per l'anno 2001  1.  Le  dichiarazioni  periodiche  ai  fini dell'imposta sul valoreaggiunto  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo1998,   n.   100,   e  successive  modificazioni,  relative  ai  mesidi gennaio, febbraio  e marzo 2001 sono presentate in via telematica,direttamente  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3,commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322del  1998,  entro  il  20 giugno  2001  le  dichiarazioni  periodicherelative  al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sonopresentate con le stesse modalita' entro il 20 luglio 2001.                               Art. 4.Termine per la presentazione della domanda relativa al regime fiscale              delle attivita' marginali per l'anno 2001  1.  Il  termine  del  31 marzo 2001 previsto dall'art. 14, comma 3,della  legge  29 dicembre  2000,  n.  388,  per  avvalersi del regimefiscale  delle  attivita'  marginali  per l'anno 2001 e' differito al31 maggio 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.    Roma, 30 aprile 2001                                             Il Presidente                                      del Consiglio dei Ministri                                                 AmatoIl Ministro delle finanze       Del Turco