|
Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma
- via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail:
confetra@tin.it - http://www.confetra.com
|
Roma, 17 maggio 2001
CIRCOLARE N.70/2001
Con il decreto indicato in oggetto
sono state approvate le condizioni generali per l’espletamento dei servizi postali.
Per quanto concerne i pacchi, si
può anzitutto osservare che ne viene data definizione quale “invii che non
eccedano i 20 kg di peso”.
I prezzi del recapito sono rapportati
alle dimensioni dei pacchi stessi. Le altre condizioni sono fissate negli
articoli da 53 a 69.
|
f.to ing Antonio Giacoma |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 50/2001
|
|
|
Allegato uno |
|
|
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U.
n.95 del 24.4.2001 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO
9 aprile 2001
Approvazione delle condizioni generali del servizio postale. IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore postale Adotta la seguente deliberazione: Art. 1. 1. Sono approvate le accluse condizioni generali del serviziopostale, che fanno parte integrante del presente decreto. Art. 2. 1. Le condizioni generali di cui all'art. 1, entrano in vigore iltrentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Il presente documento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 9 aprile 2001 Il Ministro: Cardinale CONDIZIONI GENERALI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI POSTALI 1. Parte generale Art. 1. Tariffe e prezzi Poste italiane applica per i prodotti ed i servizi compresi nelservizio universale le tariffe ed i prezzi la cui misura massima e'fissata dall'autorita' di regolamentazione del settore postale, aisensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Poste italiane puo' richiedere corrispettivi diversi a clienti ogruppi di clienti nell'ambito di accordi contrattuali, in base acriteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, fondati suiquantitativi degli invii, sulla loro destinazione e su eventualiprelavorazioni eseguite dal mittente. Tariffe e prezzi sono pubblicizzati in modo appropriato e sonodisponibili presso tutti gli uffici postali. Art. 2. Qualita' del servizio Gli standards di qualita' relativi ai tempi medi di recapito sonostabiliti dall'autorita' di regolamentazione, pubblicizzati in modoappropriato anche nella carta della qualita' e resi disponibilipresso tutti gli uffici postali. Gli accordi contrattuali previsti dall'art. 1, comma secondo,possono prevedere, in presenza di determinate condizioni alle qualicorrispondono prezzi proporzionali, standards di qualita' differenti. Art. 3. Confezionamento e indirizzo Il mittente deve confezionare gli invii come indicato agliarticoli 22 e 60 e deve indicare in modo chiaro e completol'indirizzo del destinatario, e precisamente: nome e cognome, via,piazza o altro; numero civico, scala; localita' e codice diavviamento postale esatto. Per alcuni servizi e' previsto l'utilizzo di specifici moduli. Art. 4. Invii non ammessi Non sono ammessi gli invii riconoscibili come potenzialmentedannosi o la cui spedizione, comunque, risulti in contrasto condisposizioni in vigore. Se rinvenuti dopo l'immissione nella rete postale, tali inviisono tolti di corso e consegnati agli organi di polizia. Art. 5. Responsabilita' per oggetti non ammessi Il mittente risponde di tutti i danni, diretti o indiretti,causati dall'inclusione negli invii postali di oggetti non ammessi. Art. 6. Obbligo di assicurazione Per spedire denaro contante e valori in genere il mittente e'tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15,dichiarando il relativo valore. Art. 7. Diritti del mittente Il mittente resta proprietario dell'invio sino al momento dellaconsegna. Prima della consegna egli ha titolo a chiedere larestituzione dell'invio o la modifica della destinazione o deldestinatario, dietro pagamento di un prezzo aggiuntivo. Art. 8. Oggetto dei servizi Gli invii postali trattati da Poste italiane si distinguono, inbase al peso e alle dimensioni, in posta e pacchi, rispettivamentedescritti negli articoli 10 e 53. Art. 9. Reclami, rimborsi e indennizzi La materia dei reclami e' disciplinata dall'art. 14 del decretolegislativo 22 luglio 1999, n. 261. Per ciascun servizio la cartadella qualita' fissa i termini e le procedure per presentare reclamoe determina l'entita' dei rimborsi e degli indennizzi. Il reclamo puo' essere presentato dal mittente dell'invio o dachiunque vi abbia specifico interesse. 2. Posta 2.1. Descrizione dei servizi Art. 10. Definizione Si considerano posta gli invii postali fino a 2 kg di peso. La carta della qualita' stabilisce le dimensioni minime e massimedegli invii. Art. 11. Posta prioritaria E' il servizio per la spedizione rapida della posta. Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii. Art. 12. Posta ordinaria E' il servizio per la spedizione della posta in via normale. Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii. Art. 13. Posta commerciale E' il servizio per la spedizione, in base a specifici accordicontrattuali di cui all'art. 1, comma secondo, di volumi consistentidi invii tra loro indifferenziati. Le tariffe ed i prezzi conformiall'art. 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sonorapportati al peso, al formato degli invii e ad eventualiprelavorazioni effettuate dal mittente. Art. 14. Posta raccomandata E' il servizio che fornisce al mittente una ricevuta come provadell'avvenuta spedizione e consente di verificare il percorsodell'invio. A richiesta del mittente, e' altresi' possibile ottenereconferma dell'avvenuta consegna. Le tariffe sono rapportate al peso ed al formato degli invii. Art. 15. Posta assicurata Il mittente puo' assicurare gli invii di posta raccomandatacontro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamentodi un corrispettivo proporzionale agli scaglioni di valoredichiarati; dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, puo'chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e diforza maggiore. Per gli invii assicurati con valore superiore alle 100.000 liresono richieste particolari modalita' di confezionamentodell'involucro, pubblicizzate da Poste italiane in modo appropriato ele cui specifiche sono disponibili presso tutti gli uffici postali. Art. 16. Posta gravata da assegno - Contrassegno La consegna degli invii di posta raccomandata e/o assicurata puo'essere subordinata alla riscossione dal destinatario di uncorrispettivo indicato dal mittente, entro limiti prestabiliti, daeseguirsi all'atto della consegna. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per interol'importo dovuto e firmato per ricevuta. Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso, con lemodalita' da scegliere all'atto della spedizione fra quelle previste. Art. 17. Avviso di ricevimento Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata puo'chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, conavviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento,anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allostrumento prescelto. Art. 18. Atti giudiziari Gli invii raccomandati attinenti alle procedure giudiziarie e aiprocedimenti amministrativi di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890, sono trattati secondo le disposizioni della stessa legge esuccessive modifiche e integrazioni. 2.2 Accesso alla rete Art. 19. Cassette d'impostazione Salvo quanto previsto negli articoli seguenti, per immetterenella rete gli invii di posta ordinaria e prioritaria sonodisponibili le cassette di impostazione installate a cura di Posteitaliane, recanti il relativo logo esclusivo e l'indicazione degliorari di ritiro. Art. 20. Altre modalita' di accettazione Gli uffici postali accettano tutti gli invii di postaraccomandata nonche' gli invii di posta ordinaria e prioritaria nonintroducibili nelle cassette d'impostazione o affrancati a macchina. Specifiche modalita' di accettazione possono essere stabilite inapplicazione dei criteri di cui all'art. 1, comma secondo, dellepresenti condizioni. Art. 21. Condizioni di accesso Gli invii di posta vengono avviati alla rete di Poste italianedietro pagamento di quanto dovuto, in base alle tariffe ed ai prezziin vigore, nelle forme di seguito precisate. Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e leprescrizioni della convenzione postale universale. Art. 22. Modalita' di confezionamento degli invii Gli invii di posta devono essere imbustati o confezionati conmodalita' idonee, in rapporto al peso e al contenuto, e comunque inmodo da prevenire qualunque rischio di danni a persone o cose. Art. 23. Condizioni di accesso della posta commerciale La posta commerciale di cui all'art. 13 deve essere immessa nellarete in conformita' agli accordi contrattuali o tramite consegna agliuffici postali abilitati. Le spedizioni devono essere confezionate inmodo conforme alle specifiche tecniche indicate da Poste italiane esuddivise per destinazione, tenuto conto del volume e della formadelle stesse. Per spedizioni di volumi di posta particolarmente rilevanti, gia'assoggettate ad ulteriori prelavorazioni, Poste Italiane puo'praticare condizioni particolari. Le specifiche tecniche di prelavorazione e confezionamento sonopubblicizzate in modo appropriato e sono disponibili presso tutti gliuffici postali. 2.3. Modalita' di pagamento Art. 24. Affrancatura La modalita' ordinaria di pagamento del corrispettivo e'l'apposizione sugli invii dei francobolli, in vendita presso tuttigli uffici postali e presso i terzi autorizzati da Poste italiane. Art. 25. Affrancatura a macchina L'affrancatura puo' essere ottenuta, in luogo dell'apposizionedei francobolli, mediante un'impronta valore impressa da macchineaffrancatrici e/o da altri strumenti meccanici o elettronici. Chiunque a questo fine puo' stipulare con Poste italiane accordicontrattuali; lo schema delle relative clausole e' disponibile pressotutti gli uffici postali. Art. 26. Modalita' alternative di pagamento Il pagamento dell'affrancatura puo' essere effettuato anche conle seguenti modalita': a) conto di credito: i pagamenti, rapportati al numero deglioggetti spediti o ricevuti e comprendenti una commissione per lagestione del conto, vengono addebitati sul conto appositamenteaperto; b) abbonamento postale: i pagamenti fanno carico a sommeprecedentemente versate; c) conto corrente postale: i pagamenti possono essere eseguitimediante addebito su conto corrente postale intestato al clienteoppure mediante versamento su appositi conti correnti postaliintestati a Poste italiane. Le condizioni e le clausole contrattuali relative sonodisponibili presso tutti gli uffici postali. Art. 27. Invii di posta privi di affrancatura Gli invii di posta non affrancati non sono recapitati e sonorestituiti al mittente, dietro pagamento dell'importo dovuto. Se il mittente non e' individuato con certezza o rifiuta ilpagamento, gli invii sono distrutti. Art. 28. Invii di posta con affrancatura insufficiente Gli invii di posta con affrancatura insufficiente sono restituitial mittente, dietro pagamento dell'integrazione dell' affrancatura. Se il mittente non e' individuato con certezza, o rifiutal'integrazione, gli invii sono distrutti. Se tale irregolarita' e' rilevata in fase di recapito, primadella restituzione al mittente Poste Italiane tenta la consegna aldestinatario dietro pagamento dell'integrazione. Art. 29. Invii di posta da e per l'estero Gli invii di posta provenienti dall'estero senza affrancatura ocon affrancatura insufficiente sono recapitati al destinatario dietropagamento o integrazione dell'affrancatura. In caso di rifiuto,vengono restituiti in conformita' agli accordi ed alle convenzioniinternazionali. Gli invii di posta diretti all'estero senza affrancatura o conaffrancatura insufficiente sono restituiti al mittente, seindividuabile, altrimenti vengono distrutti. 2.4. Recapito 2.4.1. Disposizioni generali Art. 30. Specie di invii Ai fini delle attivita' di recapito, gli invii di posta sidistinguono in invii semplici e invii a firma. Art. 31. Invii semplici Gli invii di posta prioritaria, ordinaria e commerciale di cuiagli articoli 11, 12 e 13 sono invii semplici. Essi sono recapitatimediante immissione in cassette domiciliari oppure mediante consegnaal destinatario o ad altra persona individuata come di seguitospecificato . Art. 32. Invii a firma Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati aldestinatario o ad altra persona individuata come di seguitospecificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario e'impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna e'fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblicoservizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario ealtre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo pressol'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenzaprevisti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi,l'attestazione dell'avvenuta consegna puo' essere fornitadall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole peril recapito degli invii semplici. Art. 33. Invii con avviso di ricevimento Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimentodeve sottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata,la prova della consegna e' fornita dall'operatore postale, qualeincaricato di pubblico servizio. Analogamente, la prova della consegna e' fornita dall'operatorepostale nel caso di invii multipli diretti allo stesso destinatario,per i quali la sottoscrizione di ciascun avviso di ricevimentocontestualmente alla consegna risulti impraticabile. 2.4.2. Modalita' di recapito Art. 34. Esecuzione del recapito Gli invii di posta sono recapitati alla persona fisica ogiuridica destinataria, di regola nel luogo corrispondenteall'indirizzo indicato. Il tentativo di consegna viene effettuato per non piu' di duevolte. Art. 35. Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente Gli invii di posta che recano un indirizzo inesistente, se ne e'impossibile la restituzione al mittente, vengono distrutti. Gli inviicon indirizzo inesatto o insufficiente vengono ugualmente recapitatiquando risulta possibile individuare il destinatario effettivo inmodo certo e senza particolari difficolta', altrimenti vengonotrattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Qualora il destinatario risulti trasferito, gli invii vengonoinoltrati al nuovo indirizzo, se individuabile, altrimenti vengonotrattati come quelli recanti un indirizzo inesistente. Gli invii restituiti al mittente perche' non e' stato possibileeseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancatorecapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile,indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente. Art. 36. Difficolta' di recapito Quando sussistono difficolta' che comportano speciali aggravi opericoli per il portalettere, gli invii restano a disposizione pressol'ufficio postale di distribuzione, secondo le modalita' di cuiall'art. 37. Poste italiane puo' concordare con i destinatari la collocazionedi cassette postali o altri ausili e modalita' che consentano ladistribuzione degli invii senza particolari problemi, difficolta' opericoli. Art. 37. Distribuzione nell'ufficio postale Gli invii di posta che non e' possibile recapitare all'indirizzoindicato, possono essere ritirati presso l'ufficio postale didistribuzione dal destinatario o dalle persone a cio' abilitate dallostesso o dalla normativa vigente, entro i termini di giacenzaindicati all'art. 49. In particolare, la consegna avviene presso l'ufficio postale didistribuzione se: a) il valore dichiarato dell'invio o l'importo di cui e'gravato superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzoindicato; b) sussistono rilevanti difficolta' per il recapito; c) la cassetta domiciliare manca, non e' idonea o conforme alleprescrizioni o agli accordi di cui all'art. 46; d) l'invio presenta segni visibili di manomissione. In tutti i predetti casi il destinatario riceve un avviso che gliindica l'ufficio postale ove puo' effettuare il ritiro. La consegna puo' avvenire presso l'ufficio postale didistribuzione, anche in base ad accordi contrattuali con idestinatari. Art. 38. Rifiuto dell'invio Salvo quanto previsto dall'art. 18, l'invio rifiutato daldestinatario e' restituito al mittente, accompagnato da conformeattestazione dell'operatore postale quale incaricato di pubblicoservizio, con l'avvertenza che, ove la restituzione non risultipossibile, l'invio sara' distrutto. Per la restituzione al mittente i provvedimenti tariffari o gliaccordi contrattuali possono prevedere il pagamento di uncorrispettivo. 2.4.3. Soggetti abilitati al ritiro degli invii Art. 39. Nuclei familiari Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domiciliodel destinatario anche i componenti del nucleo familiare, iconviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi e'servizio di portierato, il portiere. Art. 40. I m p r e s e Gli invii postali diretti a imprese, o comunque indirizzatipresso imprese, sono consegnati, all'indirizzo indicato, al titolaredelle stesse o al personale incaricato. L'impresa puo' indicare inomi delle persone incaricate, inviando all'ufficio postale didistribuzione una comunicazione scritta del legale rappresentante. Art. 41. Autorita' e uffici pubblici Gli invii spediti ad autorita' ed uffici pubblici aventi piu'sedi in una localita', qualora l'indirizzo non consenta diindividuare l'esatta destinazione, vengono recapitati nella sedeprincipale della localita' indicata. Le autorita' e gli uffici pubblici devono indicare le personeincaricate di ricevere gli invii di posta inviando una comunicazionescritta all'ufficio postale di distribuzione. Art. 42. Comunita', enti, persone giuridiche, associazioni e simili Gli invii diretti a comunita', enti, persone giuridiche eassociazioni in genere, o comunque indirizzati presso di essi, sonoconsegnati al rappresentante o al personale incaricato. Il legale rappresentante puo' indicare i nomi delle personeincaricate inviando all'ufficio postale di distribuzione unacomunicazione scritta. Art. 43. Ritiro degli invii presso l'ufficio postale Il destinatario, o altra persona abilitata, puo' ritirare gliinvii in giacenza, con le modalita' di cui agli articoli precedenti,presso l'ufficio postale di distribuzione, che accerta in formeidonee l'identita' di chi si presenta per il ritiro. Art. 44. Esito della consegna Quando gli invii risultano ritirati dalle persone e nei modiindicati negli articoli precedenti, essi si considerano correttamenterecapitati. 2.5. Cassette domiciliari Art. 45. Cassette Per la distribuzione degli invii semplici devono essereinstallate, a spese di chi le posa, cassette accessibili alportalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell'aperturadevono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare talida consentire di introdurvi gli invii senza difficolta' particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nomedell'intestatario e di chi ne fa uso. Art. 46. Ubicazione Le cassette devono essere collocate al limite della proprieta',sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salviaccordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. Art. 47. Edifici plurifamiliari o adibiti ad uso d'impresa Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da piu'edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette dellelettere devono essere raggruppate in un unico punto di accesso. Art. 48. Adeguamento delle cassette non conformi I titolari di cassette non conformi alle specifiche richieste daPoste italiane provvedono ai necessari adattamenti entro un termineconcordato con l'ufficio richiedente. 2.6. Giacenza della posta Art. 49. Termini di giacenza La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza pressol'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato adecorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni; invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, puo'prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non e' possibile o dovuta larestituzione al mittente, gli invii vengono distrutti. 2.7. Servizi di supporto Art. 50. Cambio di indirizzo E' il servizio di Poste italiane che, per un periodo nonsuperiore a tre mesi, consente a chi lo richiede in forma scrittaall'ufficio postale di destinazione di far prosegnire la posta ad unindirizzo fornito dal richiedente diverso da quello indicato sugliinvii a lui destinati, sino alla scadenza del periodo sopra indicato. Art. 51. Fermo posta E' il servizio di Poste italiane che, dietro il pagamento di unprezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli ufficipostali di distribuzione la posta per la quale tale servizio e'richiesto dal mittente. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il serviziosono disponibili presso tutti gli uffici postali. Art. 52. Caselle postali E' il servizio di Poste italiane che mette a disposizione, neilimiti delle disponibilita', l'uso di caselle collocate presso gliuffici postali a cio' abilitati. Chi ne dispone puo' far indirizzarealla propria casella la posta a lui destinata. Per il servizio puo'essere previsto il pagamento di un corrispettivo. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il serviziosono disponibili presso tutti gli uffici postali. 3. Pacchi 3.1. Descrizione Art. 53. Definizione Si considerano pacchi gli invii che non eccedano i 20 kg di peso.I prezzi sono rapportati alle dimensioni degli invii. Art. 54. Avviso di ricevimento Il mittente puo', dietro pagamento di un corrispettivo, chiedereche gli venga inviata conferma dell'avvenuta consegna del pacco, conle modalita' a sua scelta tra quelle previste. Art. 55. Pacco assicurato Il mittente puo' assicurare il pacco contro i rischi dismarrimento, di furto e di danneggiamento dietro pagamento di uncorrispettivo commisurato al valore dichiarato, e fino ad un massimostabilito. Per i pacchi assicurati possono essere richieste specifichemodalita' di confezionamento pubblicizzate in modo appropriato edisponibili presso tutti gli uffici postali. Per i pacchi contenenti armi, preziosi e qualunque specie divalori e' obbligatoria l'assicurazione nonche' il rispetto dellenorme di sicurezza vigenti in materia. Art. 56. Pacco gravato da assegno - Contrassegno La consegna dei pacchi puo' essere subordinata alla riscossionedal destinatario, all'atto della consegna, di un corrispettivoindicato dal mittente nel bollettino di spedizione, entro i limitiprestabiliti. La consegna avviene dopo che il destinatario ha pagato per interol'importo dovuto e firmato per ricevuta. Poste italiane corrisponde al mittente l'importo riscosso con lemodalita' a sua scelta fra quelle previste. 3.2. Accesso alla rete Art. 57. Accettazione allo sportello L'accettazione del pacco avviene presso gli sportelli degliuffici postali abilitati dislocati in tutti i punti del territorio. Specifici accordi contrattuali con la clientela possono regolarela raccolta in altro modo. All'atto dell'accettazione viene consegnata al mittente unaricevuta. Art. 58. Condizioni di accesso I pacchi vengono avviati da Poste italiane dietro pagamento diquanto dovuto in base ai prezzi in vigore. Ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni, per spedizionimassive Poste italiane puo' praticare condizioni particolari. Si applicano in ogni caso gli accordi internazionali e laconvenzione postale universale. Art. 59. Informazioni integrative In aggiunta all'indirizzo del destinatario, Poste italiane siriserva di chiedere, se necessarie per il miglior trattamento deipacchi, tutte o alcune delle seguenti indicazioni: a) numero telefonico del destinatario; b) contenuto; c) nome, cognome, domicilio, codice di avviamento postale enumero telefonico del mittente; d) scelta del trattamento da riservare al pacco, in caso dimancata consegna. Art. 60. Modalita' di imballaggio dei pacchi I pacchi devono essere imballati con modalita' idonee in rapportoal peso ed al contenuto e chiusi in modo da prevenire qualunquerischio di danni a persone o cose; non e' ammessa la spedizione dipacchi che risulti in contrasto con disposizioni in vigore. 3.3. Modalita' di pagamento Art. 61. Pagamento del servizio All'atto della consegna del pacco a Poste Italiane, il relativoprezzo deve risultare pagato per intero, anche mediante addebito inconto corrente postale o versamento su appositi conti correntipostali intestati a Poste italiane oppure con altre modalita' sceltadel mittente fra quelle previste. Le condizioni e le clausole contrattuali sono disponibili pressogli uffici postali. 3.4. Recapito Art. 62. Recapito dei pacchi I pacchi sono consegnati al destinatario o ad altra personaindividuata com specificato all'art. 67, nel luogo corrispondenteall'indirizzo indicato, previa firma per ricevuta. Se il destinatarioe' impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegnae' fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubbliciservizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e lealtre persone abilitate a ricevere il pacco possono ritirarlo pressol'ufficio postale abilitato, entro i termini d giacenza previstiall'art. 68. Art. 63. Pacchi con avviso di ricevimento Il destinatario di un pacco con avviso di ricevimento devesottoscrivere anche l'avviso. Se la sottoscrizione e' rifiutata, laprova della consegna e' fornita dall'operatore postale, qualeincaricato di pubblico servizio. Art. 64. Indirizzo inesistente, inesatto o insufficiente I pacchi che recano un indirizzo inesistente, inesatto oinsufficiente, quando risulta impossibile individuare il destinatarioeffettivo in modo certo e senza particolari difficolta' ed e'impossibile o non dovuta la restituzione al mittente, possono esserialienati con assegnazione del corrispettivo a Poste Italiane ovverodistrutti. Art. 65. Distribuzione nell'ufficio postale I pacchi che non e' possibile recapitare all'indirizzo indicatopossono essere ritirati presso l'ufficio postale di distribuzione daldestinatario o dalle persone a cio' abilitate dallo stesso o dallanormativa vigente, entro i termini di giacenza di cui all'art. 68.L'avviso di arrivo del pacco indica l'ufficio postale presso cui puo'essere ritirato. In particolare, sono consegnati nell'ufficio postaledi distribuzione: a) i pacchi portati al domicilio ma non recapitati per assenzadel destinatario; b) i pacchi indirizzati "fermo posta"; c) i pacchi per i quali tale modalita' di consegna e' richiestadal mittente o dal destinatario, il quale puo' indicare un incaricatosecondo le modalita' di cui all'art. 67; d) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo diassicurazione (inviati dalle banche o contenenti armi o valori); e) i pacchi che presentano visibili segni di manomissione o diavaria del contenuto, per consentire le verifiche ed i controllinecessari nel reciproco interesse del cliente e di Poste italiane. Art. 66. Rifiuto del pacco Il pacco rifiutato dal destinatario, in mancanza di diversaindicazione nel bollettino di spedizione, e' restituito al mittentecorredato da conforme attestazione dell'addetto al recapito, qualeincaricato di pubblico servizio. Per la restituzione al mittente i provvedimenti concernenti iprezzi o gli accordi contrattuali possono prevedere il pagamento diun corrispettivo. 3.4.2. Soggetti abilitati al ritiro dei pacchi Art. 67. R i n v i o Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2.4.3 dellepresenti condizioni. 3.5. Giacenza dei pacchi Art. 68. Termini di giacenza I pacchi non recapitati, ove previsto, rimangono in giacenzapresso l'ufficio postale di distribuzione per il periodo di settegiorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza. Trascorso il termine di giacenza, il pacco viene restituito almittente, salvo sue diverse indicazioni. 3.6. Fermo posta Art. 69. Fermo posta E' il servizio di Poste italiane che, dietro pagamento di unprezzo, tiene a disposizione del destinatario presso gli ufficipostali abilitati i pacchi per i quali tale servizio e' richiesto dalmittente. Le condizioni e le clausole contrattuali che regolano il serviziosono disponibili presso gli uffici postali.