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Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 17 maggio 2001
CIRCOLARE N.71/2001
OGGETTO: TRIBUTI – REDDITO DI IMPRESA –
RIVALUTAZIONE DEI BENI – D.M. 13.4.2001, N.162, SU G.U. N.105 DELL’8.5.2001.
A distanza di dieci anni è stata
riproposta alle imprese la facoltà di effettuare una rivalutazione agevolata
dei beni. Analogamente alla legge n.408/90 il collegato fiscale alla legge
finanziaria 2000 (artt. da 10 a 16 delle legge 21 novembre 2000, n.342) ha
concesso alle imprese la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni
in società controllate e collegate, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Le modalità di attuazione della
rivalutazione sono contenute nel provvedimento indicato in oggetto. In
particolare le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare
potranno avvalersi della legge in esame in sede di redazione del bilancio del
2001 (essendo già scaduti i termini per l’approvazione del bilancio 2000);
viceversa le ditte individuali e le società di persone, se intendono avvalersi
della rivalutazione, devono effettuarla entro la scadenza di versamento della
dichiarazione dei redditi (20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la maggiorazione
dello 0,4%).
Sui maggiori valori dei beni è
dovuta un’imposta sostitutiva pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
L’imposta potrà essere versata in 3 rate annuali con l’applicazione
dell’interesse del 6 per cento annuo.
Il saldo attivo risultante dalla
rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una speciale
riserva; esso rileva ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n.466/97
che, com’è noto, ha introdotto una tassazione ridotta per le imprese che
incrementano il patrimonio.
La rivalutazione dovrà riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. azioni e
quote, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, ecc.); il
valore del bene rivalutato non potrà superare quello realizzabile.
Cordiali saluti
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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LEGGE
21 novembre 2000, n. 342
"Misure in materia fiscale"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulgala seguente legge:
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione
I
Disposizioni in materia di
redditi di impresa
Art. 1. Omissis
Sezione II
Rivalutazione
dei beni delle imprese
Art. 10. (Ambito di applicazione della rivalutazione)1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anchein deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altradisposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materialie immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cuiscambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioniin societa' controllate e in societa' collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni,risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31dicembre 1999. Art. 11. (Modalita' di effettuazione della rivalutazione)1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nelbilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui almedesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scadesuccessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoriaomogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella notaintegrativa. A tal fine si intendono compresi in due distintecategorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito dellarivalutazione non possono in nessun caso superare i valorieffettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loroconsistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettivapossibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' aivalori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentatiitaliani o esteri.3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare emotivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazionedelle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione noneccede il limite di valore di cui al comma 2.4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazioneviene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con leeventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggidi rivalutazione, dei beni rivalutati. Art. 12. (Imposta sostitutiva)1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cuiall'articolo 11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sulreddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle personegiuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive parial 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 percento relativamente ai beni non ammortizzabili.2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di trerate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termineprevisto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativeal periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamenteprevisto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativeai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possonoessere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, recante norme di semplificazione degli adempimenti deicontribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sulvalore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestionedelle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo dellerate successive alla prima si applicano gli interessi nella misuradel 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento diciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva vacomputata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione siconsidera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi edell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorreredall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita. Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione)1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensidegli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonatoin una speciale riserva designata con riferimento alla presentelegge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essereridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commisecondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso diutilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fareluogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e'reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazionedell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni deicommi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipantimediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero medianteriduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondopatrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti,aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontaredistribuito, concorrono a formare il reddito imponibile dellasocieta' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o deipartecipanti.4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitaledeliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve dirivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma diprecedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto,fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata conl'imputazione di tali riserve.5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nelcomma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuitoun credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle personefisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pariall'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma1, pagata nei precedenti esercizi.6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme diriordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire lacapitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito apartire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale oaccantonato a riserva. Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per ilriconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle personefisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche edell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiorivalori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, deibeni indicati nello stesso articolo 10.2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e'accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplinadell'articolo 13, comma 3.3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cuiall'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali,iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11. Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i benirelativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle impreseindividuali, alle societa' in nome collettivo, in accomanditasemplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cuiall'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' allesocieta' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stessoarticolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitanoattivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabiliorganizzazioni.2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati dicontabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultinoacquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e'consentita a condizione che venga redatto un apposito prospettobollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi dicosto e la rivalutazione compiuta. Art. 16. (Modalita' attuative della rivalutazione)1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensidell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sono stabilite lemodalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presentelegge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi dirivalutazione e quelle di relativa attuazione.
Sezione III
Disposizioni fiscali per i settori Bancario e finanziario
MINISTERO
DELLE FINANZE
DECRETO
13 aprile 2001, n. 162
Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizionitributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e delriconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, aisensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342. IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materiafiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti larivalutazione dei beni delle imprese; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gliarticoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita'di attuazione delle disposizioni tributarie in materia dirivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge29 dicembre 1990, n. 408"; Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al qualele modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministrodelle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n.58/2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministrieffettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modi e termini della rivalutazione 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342,i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), deltesto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possonoeseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativoall'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999,per il quale il termine di approvazione scade successivamente alladata di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e glienti che hanno approvato detto bilancio entro la data dipubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazionenel bilancio dell'esercizio successivo. 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre2000, n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo,in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privatidi cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti cheesercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediantestabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancioo rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entroil 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazionedel presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimisemplificati di contabilita', entro il termine indicato nel periodoprecedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui almedesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimareentro il predetto termine e da conservare e presentare a richiestadell'amministrazione finanziaria. Art. 2. Beni rivalutabili 1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad unmilione di lire nonche' quelli completamente ammortizzati, possedutialla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita,acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge,gia' risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazioneal quale la rivalutazione e' effettuata. Per i soggetti che fruisconodi regimi di contabilita' semplificata dette acquisizioni devonorisultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successivemodificazioni. 2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzatisi intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendicontoovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dallibro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beniimmateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttoratutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento deldiritto di proprieta' o altro diritto reale o della consegna conclausola di riserva della proprieta'. Per i beni prodotti dalsoggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alladata in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'. 4. Per i beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse,si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dallesocieta' stesse. Art. 3. Azioni e quote 1. Le azioni e le quote possedute dalla societa', ente o impresache esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e leazioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse dasocieta' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento devesussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il31 dicembre 1999. Art. 4. Rivalutazione per categorie omogenee 1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beniappartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotataper ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti chefruiscono di regimi di contabilita' semplificata, nel prospetto dicui all'articolo 15, comma 2, della legge. 2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorieomogenee per natura in conformita' ai criteri di cui all'articolo 61del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e daimobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati incategorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente diammortamento. 4. Per i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuatadistintamente per ciascuno di essi. 5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobiliiscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione incategorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi lastessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricatinon strumentali, nonche' fabbricati strumentali ai sensidell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delleimposte sui redditi approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensidell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico.Gli impianti e i macchinari ancorche' infissi al suolo sonoraggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nelprecedente comma 3. 6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, aifini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili,veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale enavi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro. 7. I beni a deducibilita' limitata di cui agli articoli 67, comma10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,nonche' quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativacategoria omogenea. 8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoriaomogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio pertutti i beni ad essa appartenenti. Art. 5. Modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili 1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali larivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici diredazione del bilancio, puo' essere eseguita, rivalutando sia i costistorici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenereinvariata la durata del processo di ammortamento e la misura deicoefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo oriducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. Larivalutazione puo' essere eseguita anche al fine di eliminare glieffetti degli ammortamenti operati in applicazione di normetributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devonoessere indicati nella nota integrativa al bilancio. Art. 6. Limite economico della rivalutazione 1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni inesito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 eseguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessuncaso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenutoconto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggiorvalore che puo' essere fondatamente attribuito in base allavalutazione della capacita' produttiva e della possibilita' diutilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del benerisultante dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita,aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valorerivalutato, non puo' essere superiore al valore realizzabile ofondatamente attribuito. 2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e lepartecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite delvalore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo delpatrimonio netto della societa' partecipata. Art. 7. Effetti fiscali 1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali,dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stataeseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario,possono essere commisurate al maggior valore dei beni findall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione e' stataeseguita. Art. 8. Imposta sostitutiva 1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 dellalegge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cuial comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte suiredditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo siaridotto per copertura di perdite d'esercizio. Art. 9. Saldo attivo di rivalutazione 1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dallarivalutazione e' costituito dall'importo iscritto nel passivo delbilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuitiai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essereimputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensidell'articolo 13, comma 1, della legge. 2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge,il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare labase imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle impostesul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, dellalegge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 dellalegge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati dicontabilita'. 3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazionedelle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, dellalegge concorre a formare la variazione in aumento del capitaleinvestito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quellonel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita. 4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, leriduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riservedi rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed aquelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggidi rivalutazione. Art. 10. Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio 1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nelbilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge el'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essererichiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo aquello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine dipresentazione scade successivamente alla data di pubblicazione delpresente decreto. 2. Il regime dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i qualil'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di taleregime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione delladisciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscaledei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cuiall'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasititolo. 3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in societa'collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regimedell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimentodei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testounico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio orendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce ladichiarazione di cui al comma 1. 4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al nettodell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una appositariserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, dellalegge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. Incaso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resadisponibile una corrispondente quota del capitale sociale. Art. 11. Norme abrogate Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3,commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6,l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 deldecreto ministeriale del 14 febbraio 1991. Art. 12. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Roma, 13 aprile 2001 Il Ministro: Del TurcoVisto, il Guardasigilli: Fassino