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Roma, 17 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.71/2001

OGGETTO: TRIBUTI – REDDITO DI IMPRESA – RIVALUTAZIONE DEI BENI – D.M. 13.4.2001, N.162, SU G.U. N.105 DELL’8.5.2001.

 

A distanza di dieci anni è stata riproposta alle imprese la facoltà di effettuare una rivalutazione agevolata dei beni. Analogamente alla legge n.408/90 il collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 (artt. da 10 a 16 delle legge 21 novembre 2000, n.342) ha concesso alle imprese la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni in società controllate e collegate, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Le modalità di attuazione della rivalutazione sono contenute nel provvedimento indicato in oggetto. In particolare le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare potranno avvalersi della legge in esame in sede di redazione del bilancio del 2001 (essendo già scaduti i termini per l’approvazione del bilancio 2000); viceversa le ditte individuali e le società di persone, se intendono avvalersi della rivalutazione, devono effettuarla entro la scadenza di versamento della dichiarazione dei redditi (20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la maggiorazione dello 0,4%).

 

Sui maggiori valori dei beni è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili. L’imposta potrà essere versata in 3 rate annuali con l’applicazione dell’interesse del 6 per cento annuo.

 

Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva; esso rileva ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n.466/97 che, com’è noto, ha introdotto una tassazione ridotta per le imprese che incrementano il patrimonio.

 

La rivalutazione dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. azioni e quote, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, ecc.); il valore del bene rivalutato non potrà superare quello realizzabile.

 

Cordiali saluti

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

D/d

 

 

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G.U. n.276 del 25.11.2000 (fonte Guritel)

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

"Misure in materia fiscale"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

  Capo I

     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

 Sezione I

             Disposizioni in materia di redditi di impresa

                               Art. 1.
                            Omissis

Sezione II

  Rivalutazione dei beni delle imprese

                              Art. 10.
            (Ambito di applicazione della rivalutazione)
1.  I  soggetti  indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in  deroga  all'articolo  2426  del  codice  civile  e  ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali
e  immateriali  con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni
in   societa'   controllate   e   in   societa'  collegate  ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice civile costituenti immobilizzazioni,
risultanti  dal  bilancio  relativo  all'esercizio chiuso entro il 31
dicembre 1999.
                              Art. 11.
          (Modalita' di effettuazione della rivalutazione)
1.  La  rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel
bilancio  o  rendiconto  dell'esercizio successivo a quello di cui al
medesimo  articolo  10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
deve  riguardare  tutti  i  beni  appartenenti  alla stessa categoria
omogenea  e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.  A  tal  fine  si  intendono  compresi  in  due distinte
categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2.  I  valori  iscritti  in  bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione   non   possono   in  nessun  caso  superare  i  valori
effettivamente   attribuibili   ai   beni   con  riguardo  alla  loro
consistenza,    alla   loro   capacita'   produttiva,   all'effettiva
possibilita'  di  economica  utilizzazione  nell'impresa,  nonche' ai
valori  correnti  e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.
3.  Gli  amministratori  e  il  collegio  sindacale devono indicare e
motivare  nelle  loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione
delle  varie  categorie  di beni e attestare che la rivalutazione non
eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4.  Nell'inventario  relativo  all'esercizio  in cui la rivalutazione
viene  eseguita  deve essere indicato anche il prezzo di costo con le
eventuali  rivalutazioni  eseguite, in conformita' a precedenti leggi
di rivalutazione, dei beni rivalutati.
                              Art. 12.
                        (Imposta sostitutiva)
1.  Sui  maggiori  valori  dei  beni  iscritti  in  bilancio,  di cui
all'articolo  11,  e'  dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari
al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per
cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere versata in un massimo di tre
rate  annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al  periodo  d'imposta  con  riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita;  le  altre  con  scadenza  entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da versare possono
essere  compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   recante   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle  dichiarazioni.  In  caso  di rateizzazione, sull'importo delle
rate  successive  alla  prima si applicano gli interessi nella misura
del  6  per  cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna   rata  successiva  alla  prima.  L'imposta  sostitutiva  va
computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3.  Il  maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera   riconosciuto   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  a  decorrere
dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
                              Art. 13.
               (Contabilizzazione della rivalutazione)
1.  Il  saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi
degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato
in  una  speciale  riserva  designata  con  riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2.  La  riserva,  ove  non  venga  imputata  al capitale, puo' essere
ridotta  soltanto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  dei  commi
secondo  e  terzo  dell'articolo  2445  del codice civile. In caso di
utilizzazione  della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare
luogo  a  distribuzione  di  utili  fino  a  quando la riserva non e'
reintegrata  o  ridotta  in  misura  corrispondente con deliberazione
dell'assemblea  straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3.  Se  il  saldo  attivo  viene attribuito ai soci o ai partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione  del  capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo
patrimoniale,   le  somme  attribuite  ai  soci  o  ai  partecipanti,
aumentate   dell'imposta   sostitutiva  corrispondente  all'ammontare
distribuito,   concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  della
societa'  o  dell'ente  e  il  reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
partecipanti.
4.  Ai  fini  del  comma 3 si considera che le riduzioni del capitale
deliberate   dopo   l'imputazione   a   capitale   delle  riserve  di
rivalutazione,  comprese  quelle gia' iscritte in bilancio a norma di
precedenti  leggi  di  rivalutazione,  abbiano anzitutto per oggetto,
fino  al  corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
5.  Nell'esercizio  in  cui si verificano le fattispecie indicate nel
comma  3,  al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito
un  credito  d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche pari
all'ammontare  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma
1, pagata nei precedenti esercizi.
6.  Agli  effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 466, e successive modificazioni, recante norme di
riordino  delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione  delle  imprese,  il  saldo attivo di cui al comma 1
concorre  a formare la variazione in aumento del capitale investito a
partire  dall'inizio  dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o
accantonato a riserva.
                              Art. 14.
  (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1.  Le  disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento   ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,   dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  dei  maggiori
valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei
beni indicati nello stesso articolo 10.
2.  L'importo  corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e'
accantonato   in  apposita  riserva  cui  si  applica  la  disciplina
dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e
2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui
all'articolo  54,  comma  2-bis,  del  testo  unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  le  plusvalenze patrimoniali,
iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
                              Art. 15.
           (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni
relativi  alle  attivita'  commerciali esercitate, anche alle imprese
individuali,   alle  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
semplice  ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
all'articolo  87,  comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, nonche' alle
societa'  ed  enti  di  cui  alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non residenti che esercitano
attivita'  commerciali  nel  territorio  dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
2.   Per   i   soggetti  che  fruiscono  di  regimi  semplificati  di
contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino
acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli
16  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni.  La  rivalutazione  e'
consentita  a  condizione  che  venga  redatto  un apposito prospetto
bollato  e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i prezzi di
costo e la rivalutazione compiuta.
                              Art. 16.
              (Modalita' attuative della rivalutazione)
1.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da
pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10
a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge,   le   disposizioni   contenute   nelle  precedenti  leggi  di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione.

Sezione III

Disposizioni fiscali per i settori Bancario e finanziario

  Omissis

 

 

G.U. n.105 del 10.05.2001 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 aprile 2001, n. 162

Regolamento   recante  modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni
tributarie  in  materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento  fiscale  dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai
sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale",  ed  in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la
rivalutazione dei beni delle imprese;
  Vista  la  legge  29 dicembre  1990,  n. 408, ed in particolare gli
articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa;
  Visto  il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita'
di   attuazione   delle   disposizioni   tributarie   in  materia  di
rivalutazione   dei   beni   delle  imprese,  ai  sensi  della  legge
29 dicembre 1990, n. 408";
  Visto  l'articolo 16  della legge n. 342 del 2000, in base al quale
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da
10  a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n.
58/2001;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Modi e termini della rivalutazione
  1.  Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
i  soggetti  indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente   della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  possono
eseguire   la   rivalutazione  nel  bilancio  o  rendiconto  relativo
all'esercizio  successivo  a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999,
per  il  quale  il termine di approvazione scade successivamente alla
data  di  entrata  in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli
enti   che   hanno   approvato   detto  bilancio  entro  la  data  di
pubblicazione  del presente decreto possono eseguire la rivalutazione
nel bilancio dell'esercizio successivo.
  2. Ai  sensi  dell'articolo 15,  comma  1,  della legge 21 novembre
2000,  n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo,
in  accomandita  semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati
di  cui  all'articolo  87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e successive modificazioni,
nonche'  alle  societa'  ed  enti  di cui alla lettera d) del comma 1
dello  stesso  articolo  87  e alle persone fisiche non residenti che
esercitano  attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio
o  rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro
il  31 dicembre  1999  per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione  dei  redditi  scade successivamente alla pubblicazione
del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
21 novembre  2000,  n.  342,  i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi
semplificati  di  contabilita', entro il termine indicato nel periodo
precedente,  eseguono  la  rivalutazione  nel  prospetto  di  cui  al
medesimo  articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare
entro  il  predetto  termine e da conservare e presentare a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
                               Art. 2.
                          Beni rivalutabili
  1.  La  rivalutazione  ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10
della  legge,  compresi  i beni di costo unitario non superiore ad un
milione  di lire nonche' quelli completamente ammortizzati, posseduti
alla  fine  dell'esercizio  con  riferimento al quale viene eseguita,
acquisiti  fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge,
gia' risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre
1999,  devono  risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione
al quale la rivalutazione e' effettuata. Per i soggetti che fruiscono
di  regimi  di  contabilita'  semplificata  dette acquisizioni devono
risultare  dai  registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
  2.  Ai  fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati
si  intendono  posseduti  se  risultanti  dal  bilancio  o rendiconto
ovvero,  per  i  soggetti  di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal
libro  dei  cespiti  ammortizzabili  ovvero,  relativamente  ai  beni
immateriali  completamente  ammortizzati, se gli stessi siano tuttora
tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
  3.  I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del
diritto  di  proprieta'  o  altro  diritto reale o della consegna con
clausola  di  riserva  della  proprieta'.  Per  i  beni  prodotti dal
soggetto,  direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla
data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'.
  4. Per  i  beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse,
si  fa  riferimento  alla  data  in  cui  sono  stati acquisiti dalle
societa' stesse.
                               Art. 3.
                           Azioni e quote
  1. Le  azioni  e  le quote possedute dalla societa', ente o impresa
che  esegue  la  rivalutazione,  comprese le azioni di risparmio e le
azioni  privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da
societa'  controllate  o  collegate  ai  sensi dell'articolo 2359 del
codice  civile.  Il  rapporto  di  controllo  o  di collegamento deve
sussistere  ininterrottamente  almeno  dall'esercizio chiuso entro il
31 dicembre 1999.
                               Art. 4.
                Rivalutazione per categorie omogenee
  1. Ai  fini  fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni
appartenenti  alla  stessa  categoria omogenea e deve essere annotata
per  ciascun  bene  nel  relativo  inventario  o,  per i soggetti che
fruiscono  di  regimi  di contabilita' semplificata, nel prospetto di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge.
  2.  Le  azioni  e  le  quote devono essere raggruppate in categorie
omogenee  per natura in conformita' ai criteri di cui all'articolo 61
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai
mobili  iscritti  in  pubblici registri, devono essere raggruppati in
categorie  omogenee  per  anno  di  acquisizione  e  coefficiente  di
ammortamento.
  4.  Per  i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuata
distintamente per ciascuno di essi.
  5.  Gli  immobili  vanno  considerati separatamente dai beni mobili
iscritti  in  pubblici  registri  e, ai fini della classificazione in
categorie  omogenee,  si  distinguono  in aree fabbricabili aventi la
stessa  destinazione  urbanistica,  aree non fabbricabili, fabbricati
non    strumentali,   nonche'   fabbricati   strumentali   ai   sensi
dell'articolo 40,  comma  2,  primo  periodo  del  testo  unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi
dell'articolo 40,  comma  2,  secondo periodo del citato testo unico.
Gli   impianti  e  i  macchinari  ancorche'  infissi  al  suolo  sono
raggruppati  in  categorie  omogenee  secondo  i criteri indicati nel
precedente comma 3.
  6. I  beni  mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai
fini  della  classificazione  in  categorie  omogenee, in aeromobili,
veicoli,  navi  e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e
navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
  7. I  beni  a deducibilita' limitata di cui agli articoli 67, comma
10-bis  e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa
categoria omogenea.
  8. La  rivalutazione  dei  beni facenti parte di ciascuna categoria
omogenea  deve  essere  eseguita  sulla base di un unico criterio per
tutti i beni ad essa appartenenti.
                               Art. 5.
         Modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili
  1. Per   i   beni   ammortizzabili   materiali  ed  immateriali  la
rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, puo' essere eseguita, rivalutando sia i costi
storici  sia  i  fondi  di  ammortamento  in misura tale da mantenere
invariata  la  durata  del  processo  di ammortamento e la misura dei
coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o
riducendo   in   tutto  o  in  parte  i  fondi  di  ammortamento.  La
rivalutazione  puo'  essere  eseguita  anche al fine di eliminare gli
effetti   degli   ammortamenti   operati  in  applicazione  di  norme
tributarie.  I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono
essere indicati nella nota integrativa al bilancio.
                               Art. 6.
                Limite economico della rivalutazione
  1.  Anche  ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in
esito  alla  rivalutazione  eseguita  a  norma  degli  articoli  10 e
seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun
caso  essere  superiore  al  valore  realizzabile nel mercato, tenuto
conto  dei  prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior
valore   che   puo'  essere  fondatamente  attribuito  in  base  alla
valutazione  della  capacita'  produttiva  e  della  possibilita'  di
utilizzazione  economica  nell'impresa.  Il  valore  netto  del  bene
risultante  dal  bilancio  nel  quale  la  rivalutazione e' eseguita,
aumentato  della maggiore  quota di ammortamento derivante dal valore
rivalutato,  non  puo'  essere  superiore  al  valore  realizzabile o
fondatamente attribuito.
  2.   Le   azioni   non   quotate  in  mercati  regolamentati  e  le
partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del
valore  ad  esse  attribuibile in proporzione al valore effettivo del
patrimonio netto della societa' partecipata.
                               Art. 7.
                           Effetti fiscali
  1. La   rivalutazione   ha   effetto,   anche   ai   fini  fiscali,
dall'esercizio  successivo a quello con riferimento al quale e' stata
eseguita.  Tuttavia  le  quote  di  ammortamento,  anche finanziario,
possono   essere   commisurate   al maggior   valore   dei  beni  fin
dall'esercizio  con  riferimento  al  quale la rivalutazione e' stata
eseguita.
                               Art. 8.
                         Imposta sostitutiva
  1. L'imposta  sostitutiva,  dovuta  ai sensi dell'articolo 12 della
legge,  rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
al  comma  1  dell'articolo 105  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi   approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia
ridotto per copertura di perdite d'esercizio.
                               Art. 9.
                    Saldo attivo di rivalutazione
  1.   Anche  ai  fini  fiscali  il  saldo  attivo  risultante  dalla
rivalutazione  e'  costituito  dall'importo  iscritto nel passivo del
bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti
ai  beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere
imputato  al  capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge.
  2. Nelle  ipotesi  indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge,
il  saldo  aumentato  dell'imposta  sostitutiva concorre a formare la
base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte
sul  reddito.  Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge  si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della
legge  diversi  da  quelli  che  fruiscono  di regimi semplificati di
contabilita'.
  3. Agli  effetti  delle  disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre  1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione
delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge  concorre  a  formare  la  variazione  in  aumento del capitale
investito  a  partire  dall'inizio dell'esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
  4. Nelle  ipotesi  di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le
riduzioni  di  capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve
di  rivalutazione  iscritta  ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a
quelle  iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi
di rivalutazione.
                              Art. 10.
   Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
  1. Il  riconoscimento  fiscale  dei maggiori  valori  iscritti  nel
bilancio  o  rendiconto  ai  sensi  dell'articolo 14  della  legge  e
l'applicazione  della  relativa  imposta  sostitutiva  devono  essere
richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a
quello  chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di
presentazione  scade  successivamente  alla data di pubblicazione del
presente decreto.
  2.  Il  regime  dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i quali
l'articolo  10  consente  la  rivalutazione.  L'applicazione  di tale
regime  puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della
disciplina  di  rivalutazione  per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui
all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi
titolo.
  3.  Per  le  partecipazioni  in  societa' controllate e in societa'
collegate  ai  sensi  dell'articolo 2359  del codice civile il regime
dell'articolo 14   della  legge  si  applica  per  il  riconoscimento
dei maggiori  valori  di  cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o
rendiconto  relativo  al  periodo  di  imposta  cui  si  riferisce la
dichiarazione di cui al comma 1.
  4.   L'importo   corrispondente   ai maggiori   valori,   al  netto
dell'imposta  sostitutiva,  deve  essere  accantonato in una apposita
riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della
legge  e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In
caso   di   incapienza  di  riserve  utilizzabili  puo'  essere  resa
disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.
                              Art. 11.
                           Norme abrogate
  Sono  abrogati  l'articolo 1,  l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3,
commi  2,  3  e  4,  l'articolo 4,  l'articolo 5,  commi 2,  4  e  6,
l'articolo 7,  commi  2,  4  e  5,  l'articolo  8, commi 1, 2 e 3 del
decreto ministeriale del 14 febbraio 1991.
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 aprile 2001
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino