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Roma, 17 maggio 2001
CIRCOLARE N.71/2001
OGGETTO: TRIBUTI – REDDITO DI IMPRESA –
RIVALUTAZIONE DEI BENI – D.M. 13.4.2001, N.162, SU G.U. N.105 DELL’8.5.2001.
A distanza di dieci anni è stata
riproposta alle imprese la facoltà di effettuare una rivalutazione agevolata
dei beni. Analogamente alla legge n.408/90 il collegato fiscale alla legge
finanziaria 2000 (artt. da 10 a 16 delle legge 21 novembre 2000, n.342) ha
concesso alle imprese la possibilità di rivalutare i beni e le partecipazioni
in società controllate e collegate, mediante il versamento di un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Le modalità di attuazione della
rivalutazione sono contenute nel provvedimento indicato in oggetto. In
particolare le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare
potranno avvalersi della legge in esame in sede di redazione del bilancio del
2001 (essendo già scaduti i termini per l’approvazione del bilancio 2000);
viceversa le ditte individuali e le società di persone, se intendono avvalersi
della rivalutazione, devono effettuarla entro la scadenza di versamento della
dichiarazione dei redditi (20 giugno 2001, ovvero 20 luglio con la maggiorazione
dello 0,4%).
Sui maggiori valori dei beni è
dovuta un’imposta sostitutiva pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
L’imposta potrà essere versata in 3 rate annuali con l’applicazione
dell’interesse del 6 per cento annuo.
Il saldo attivo risultante dalla
rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una speciale
riserva; esso rileva ai fini dell’applicazione del decreto legislativo n.466/97
che, com’è noto, ha introdotto una tassazione ridotta per le imprese che
incrementano il patrimonio.
La rivalutazione dovrà riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (es. azioni e
quote, beni mobili iscritti in pubblici registri, beni immobili, ecc.); il
valore del bene rivalutato non potrà superare quello realizzabile.
Cordiali saluti
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
LEGGE
21 novembre 2000, n. 342
"Misure in materia fiscale"
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
Sezione
I
Disposizioni in materia di
redditi di impresa
Art. 1.
Omissis
Sezione II
Rivalutazione
dei beni delle imprese
Art. 10.
(Ambito di applicazione della rivalutazione)
1. I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali
e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni
in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31
dicembre 1999.
Art. 11.
(Modalita' di effettuazione della rivalutazione)
1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al
medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte
categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori
effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro
consistenza, alla loro capacita' produttiva, all'effettiva
possibilita' di economica utilizzazione nell'impresa, nonche' ai
valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e
motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione
delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non
eccede il limite di valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione
viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le
eventuali rivalutazioni eseguite, in conformita' a precedenti leggi
di rivalutazione, dei beni rivalutati.
Art. 12.
(Imposta sostitutiva)
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui
all'articolo 11, e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari
al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per
cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono
essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura
del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va
computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere
dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
Art. 13.
(Contabilizzazione della rivalutazione)
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi
degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato
in una speciale riserva designata con riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere
ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di
utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e'
reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione
dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo
patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti,
aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei
partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale
deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di
rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di
precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto,
fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel
comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito
un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma
1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di
riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1
concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a
partire dall'inizio dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o
accantonato a riserva.
Art. 14.
(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)
1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori
valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei
beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e'
accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina
dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e
2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui
all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali,
iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Art. 15.
(Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)
1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni
relativi alle attivita' commerciali esercitate, anche alle imprese
individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' alle
societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano
attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino
acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli
16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione e'
consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto
bollato e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di
costo e la rivalutazione compiuta.
Art. 16.
(Modalita' attuative della rivalutazione)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10
a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
Sezione III
Disposizioni fiscali per i settori Bancario e finanziario
MINISTERO
DELLE FINANZE
DECRETO
13 aprile 2001, n. 162
Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni
tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai
sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia
fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 16, riguardanti la
rivalutazione dei beni delle imprese;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in particolare gli
articoli da 1 a 7 riguardanti la rivalutazione dei beni dell'impresa;
Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, recante "Modalita'
di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di
rivalutazione dei beni delle imprese, ai sensi della legge
29 dicembre 1990, n. 408";
Visto l'articolo 16 della legge n. 342 del 2000, in base al quale
le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da
10 a 15 della medesima legge sono stabilite con decreto del Ministro
delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001, n.
58/2001;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 3-4644/UCL del 6 aprile 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modi e termini della rivalutazione
1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo
all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le societa' e gli
enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di
pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione
nel bilancio dell'esercizio successivo.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, le imprese individuali, lesocieta' in nome collettivo,
in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati
di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
nonche' alle societa' ed enti di cui alla lettera d) del comma 1
dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che
esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante
stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio
o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro
il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione
del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilita', entro il termine indicato nel periodo
precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al
medesimo articolo 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare
entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta
dell'amministrazione finanziaria.
Art. 2.
Beni rivalutabili
1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'articolo 10
della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un
milione di lire nonche' quelli completamente ammortizzati, posseduti
alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita,
acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'articolo 10 della legge,
gia' risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre
1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione
al quale la rivalutazione e' effettuata. Per i soggetti che fruiscono
di regimi di contabilita' semplificata dette acquisizioni devono
risultare dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati
si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto
ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal
libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni
immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora
tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del
diritto di proprieta' o altro diritto reale o della consegna con
clausola di riserva della proprieta'. Per i beni prodotti dal
soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla
data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilita'.
4. Per i beni provenienti da societa' fuse, incorporate o scisse,
si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle
societa' stesse.
Art. 3.
Azioni e quote
1. Le azioni e le quote possedute dalla societa', ente o impresa
che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le
azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da
societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve
sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il
31 dicembre 1999.
Art. 4.
Rivalutazione per categorie omogenee
1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni
appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata
per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che
fruiscono di regimi di contabilita' semplificata, nel prospetto di
cui all'articolo 15, comma 2, della legge.
2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie
omogenee per natura in conformita' ai criteri di cui all'articolo 61
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai
mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in
categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortamento.
4. Per i beni immateriali la rivalutazione puo' essere effettuata
distintamente per ciascuno di essi.
5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili
iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in
categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la
stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati
non strumentali, nonche' fabbricati strumentali ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, primo periodo del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi
dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo del citato testo unico.
Gli impianti e i macchinari ancorche' infissi al suolo sono
raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel
precedente comma 3.
6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai
fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili,
veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e
navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.
7. I beni a deducibilita' limitata di cui agli articoli 67, comma
10-bis e 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa
categoria omogenea.
8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria
omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per
tutti i beni ad essa appartenenti.
Art. 5.
Modalita' di rivalutazione dei beni ammortizzabili
1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la
rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, puo' essere eseguita, rivalutando sia i costi
storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere
invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei
coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o
riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La
rivalutazione puo' essere eseguita anche al fine di eliminare gli
effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme
tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono
essere indicati nella nota integrativa al bilancio.
Art. 6.
Limite economico della rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in
esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e
seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non puo' in nessun
caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto
conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior
valore che puo' essere fondatamente attribuito in base alla
valutazione della capacita' produttiva e della possibilita' di
utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene
risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione e' eseguita,
aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore
rivalutato, non puo' essere superiore al valore realizzabile o
fondatamente attribuito.
2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le
partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del
valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del
patrimonio netto della societa' partecipata.
Art. 7.
Effetti fiscali
1. La rivalutazione ha effetto, anche ai fini fiscali,
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale e' stata
eseguita. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario,
possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin
dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione e' stata
eseguita.
Art. 8.
Imposta sostitutiva
1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della
legge, rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui
al comma 1 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nell'ipotesi in cui il saldo attivo sia
ridotto per copertura di perdite d'esercizio.
Art. 9.
Saldo attivo di rivalutazione
1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla
rivalutazione e' costituito dall'importo iscritto nel passivo del
bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti
ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere
imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, della legge.
2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge,
il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la
base imponibile della societa' o dell'ente ai soli fini delle imposte
sul reddito. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della
legge si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 della
legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di
contabilita'.
3. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, finalizzate a favorire la capitalizzazione
delle imprese, il saldo attivo di cui all'articolo 13, comma 1, della
legge concorre a formare la variazione in aumento del capitale
investito a partire dall'inizio dell'esercizio successivo a quello
nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge, le
riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve
di rivalutazione iscritta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ed a
quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi
di rivalutazione.
Art. 10.
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio
1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel
bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge e
l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere
richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a
quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di
presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del
presente decreto.
2. Il regime dell'articolo 14 e' applicabile ai beni per i quali
l'articolo 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale
regime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della
disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui
all'articolo 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi
titolo.
3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile il regime
dell'articolo 14 della legge si applica per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o
rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la
dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto
dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita
riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3, della
legge e le disposizioni di cui al precedente articolo 9, comma 2. In
caso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resa
disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.
Art. 11.
Norme abrogate
Sono abrogati l'articolo 1, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3,
commi 2, 3 e 4, l'articolo 4, l'articolo 5, commi 2, 4 e 6,
l'articolo 7, commi 2, 4 e 5, l'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del
decreto ministeriale del 14 febbraio 1991.
Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 aprile 2001
Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino