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Roma, 21 maggio 2001

 

CIRCOLARE N.74/2001

OGGETTO: TRASPORTO FERROVIARIO – STATO DELL’ARTE – DIRETTIVE CEE 2001/12, 2001/13 e 2001/14 SU GUCE L75 DEL 15.3.2001.

A. La normativa comunitaria

Le direttive comunitarie indicate in oggetto costituenti il cosiddetto “pacchetto ferroviario” definiscono il funzionamento del mercato ferroviario europeo.

 

Hanno prevalso criteri di grande prudenza e di dilatata progressività.

 

Per il trasporto passeggeri nulla muta rispetto a quanto già in atto (direttiva 91/440), ovvero l’accesso alle infrastrutture ferroviarie resta limitato alle associazioni tra imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi, relativamente a servizi di trasporto internazionale tra gli Stati in cui hanno sede le imprese che costituiscono l’associazione.

 

Per il trasporto merci (combinato e tradizionale) nulla varia fino al 15 marzo 2003, ovvero l’accesso alle infrastrutture resta limitato alle associazioni ferroviarie per il trasporto tradizionale internazionale ed alle imprese per il combinato internazionale. Dopo tale data alle imprese ferroviarie titolari di una licenza è riconosciuto l’accesso anche per il trasporto tradizionale, limitatamente alla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto merci (TERFN), sempre per i soli traffici internazionali.

Soltanto dopo il 15 marzo 2008 l’accesso sarà esteso all’intera rete, per l’esercizio di tutti i servizi di trasporto internazionale di merci (intendendo per tali i servizi nei quali il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro;  il treno può essere unito ad un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutti i vagoni attraversino almeno una frontiera).

 

Ogni ipotesi di liberalizzazione del cabotaggio delle merci e dei passeggeri, a favore di imprese non residenti, è rinviato a future nuove direttive.

 

Entro il 15 marzo 2003 le funzioni relative al rilascio delle licenze e delle tracce orarie, all’imposizione dei pedaggi, alla certificazione degli standard, ai controlli, etc. - che determinano l’accesso (equo e non discriminatorio) all’infrastruttura - devono essere attribuite a enti o società che non prestano servizi di trasporto ferroviario.

E’ pertanto possibile attribuire tali funzioni ad una società od ente che sia gestore dell’infrastruttura solamente se non presta anche servizi di trasporto.

 

Sul mercato dei servizi ferroviari, compresi quelli di trasporto di merci, deve vigilare un’autorità nazionale indipendente dai gestori dell’infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei pedaggi e dalle tracce orarie nonché dai richiedenti.

A tale autorità - che può essere anche il Ministero dei trasporti - ogni interessato può proporre ricorso qualora ritenga di essere stato oggetto di un trattamento iniquo o di una discriminazione.

 

Le imprese ferroviarie sono tenute alla formulazione di bilanci separati per le attività di trasporto merci e di persone.

 

Secondo le nuove direttive, tra le imprese ferroviarie sono comprese anche quelle che forniscono la sola trazione.

B. La normativa italiana

Con due successivi Decreti del Presidente della Repubblica (277/98 e 146/99) sono state a suo tempo recepite le tre direttive comunitarie sul trasporto ferroviario (91/440, 95/18 e 95/19).  Con i decreti 21 e 22 marzo 2000 il Ministro dei trasporti ha poi definito i criteri di determinazione del canone di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie italiane.

 

Con la legge 388/2000 il Ministro è stato delegato a rilasciare titoli autorizzatori per il trasporto ferroviario nazionale italiano ad imprese (anche aventi sedi all’estero, se esistono condizioni di reciprocità) che rispondano ai requisiti prescritti dalle direttive comunitarie per il trasporto internazionale.

C. Stato dell’arte

Un’impresa ferroviaria italiana può attualmente richiedere al Ministero dei trasporti:

a)      una licenza per l’esecuzione di trasporti combinati internazionali di merci sulla intera rete ferroviaria dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie 91/440, 95/18 e 95/19 (ante modifica tramite “pacchetto ferroviario”);

 

b)      una licenza per l’esecuzione di trasporti ferroviari internazionali di merci e/o passeggeri, secondo quanto previsto dalle suddette direttive; associandosi con un’impresa ferroviaria dotata di analoga licenza e residente all’estero, l’associazione internazionale risultante potrà richiede accesso alle reti ferroviarie degli Stati ove hanno sedi le imprese associate (e alle eventuali reti di transito) per effettuare trasporti internazionali tradizionali di merci e/o di passeggeri tra gli Stati associati;

 

c)       una licenza per l’esecuzione di trasporti di merci (combinati e/o tradizionali) e/o di passeggeri, secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie indicate alla lettera a); in forza di tale licenza potrà richiedere tracce orarie anche per trasporti nazionali sulla rete ferroviaria italiana.

 

Dopo il 15 marzo 2003 il rilascio delle licenze, l’accesso alla rete, etc. dovranno avvenire nel rispetto delle nuove direttive comunitarie (2001/12 - 2001/13 e 2001/14).

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.99/2000

 

Le Direttive in oggetto data la loro voluminosità non vengono allegate, la copia cartacea è disponibile su richiesta.

 

 

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