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Confederazione Generale Italiana dei
Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it -
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Roma, 23 maggio 2001
CIRCOLARE N.78/2001
OGGETTO: LAVORO – CCNL TRASPORTO MERCI – COMPLETAMENTO DEL
RINNOVO – ACCORDO DEL 16.5.2001.
Si è definitivamente
chiusa la trattativa per il rinnovo del CCNL trasporto merci dopo gli accordi
siglati il 13 giugno e il 18 luglio dello scorso anno con cui erano stati
definiti gli aspetti principali del negoziato (tra cui aumenti e orario di
lavoro).
Le ultime intese
hanno riguardato gli autisti, con la fissazione di linee guida per la
forfetizzazione dello straordinario e della trasferta e con la disciplina dei
collegi di conciliazione e di arbitrato, e i
cosiddetti congedi parentali, con l’adeguamento alla legge n.53/2000 delle disposizioni contrattuali in materia di
permessi per eventi particolari (gravi motivi familiari, lutti, ecc.) e per
fini formativi.
E’ stato inoltre
convenuto che il periodo di prova per gli autisti dei livelli 3°super e 3° è
pari a 3 mesi per omogeneizzare le differenti durate previste in precedenza dal
CCNL Confetra (2 mesi), da un lato, e artigiani (3 mesi), dall’altro, ora
unificati; un chiarimento in tal senso sarà inserito nel testo coordinato del
nuovo contratto.
Si fa osservare
infine che le disposizioni sui congedi sono state sottoscritte anche dall’Assologistica, la quale ha partecipato alla fase finale
della trattativa nel quadro del processo di
avvicinamento del CCNL magazzini generali a quello del trasporto merci avviato
con l’ultimo rinnovo dei due contratti.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.107 e 82/2000
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Allegato uno |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Addì, 16 maggio 2001 in Roma
Tra: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI da una parte e
CONFETRA
AITE
AITI
ANCOTAT-AGCI
ANCST-LEGACOOP
ANITA
ASSTRI
ECOTRAS
FAI
FEDERCORRIERI
FEDERLAVORO
E SERVIZI-CCI
FEDERTARSLOCHI
FEDESPEDI
FIAP/L
FIAP/M
FISI
FITA-CNA
UNITAI Dall’altra
è stato concordato il seguente
accordo a completamento del rinnovo del CCNL trasporto, spedizione e logistica.
Regole generali per l’applicazione dei
trattamenti di forfetizzazione dello
straordinario e dell’indennità di trasferta
Gli accordi collettivi conclusi a norma dei successivi punti A, B e C sono
depositati in esecuzione della norma di cui al’art. 11 comma 9 del
nuovo contratto nazionale di lavoro.
Tutti gli accordi richiamano, per essere
efficaci, la clausola di decadenza semestrale, che il lavoratore deve
sottoscrivere per adesione, all’atto dell’assunzione o successivamente.
Tutti i tempi di lavoro
effettivo e i tempi a disposizione, che devono essere retribuiti, secondo
quanto stabilito dal CCNL, sono al netto dei riposi intermedi secondo quanto
stabilito dal contratto nazionale. In ciascun
accordo vengono stabilite le ore totali di
lavoro effettuate e di presenza a
disposizione.
In tutti gli accordi di
forfetizzazione, i compensi relativi allo straordinario ed alla indennità di trasferta debbono essere definiti
separatamente in modo da consentire
il controllo effettivo delle spettanze del lavoratore.
Contestualmente al foglio paga mensile,
l’azienda provvederà a consegnare al lavoratore una
tabella riassuntiva analitica sia dei compensi pagati a forfait sia delle
prestazioni eseguite, sempreché tali dati non
risultino già dai fogli individuali di paga.
Gli accordi potranno stabilire le modalità di applicazione dell’art.14,
secondo comma del Regolamento CEE n.3821/85.
Gli accordi potranno contenere clausole per
definire periodi sperimentali degli
accordi stessi, stabiliti tra le parti e
prevedere verifiche per adeguare tempi e valori alle effettive condizioni in
cui si eseguono i servizi e che possono variare col tempo. Nel caso di
condizioni variate, le parti provvederanno a rideterminare i compensi pattuiti precedentemente.
Restano salve le condizioni di miglior
favore, in precedenza riconosciute, a parità di orario
di lavoro e di prestazioni.
Linee Guida per la forfetizzazione
La
forfetizzazione prevista dall’art. 11 del nuovo
contratto nazionale di lavoro, può
essere concordata dalle parti, secondo i criteri seguenti:
compensi per viaggio;
compensi in ragione delle ore impiegate dai lavoratori,
accertate secondo criteri obiettivi;
compensi per fasce di impegno giornaliero
le parti possono concordare a livello territoriale
e/o aziendale modelli diversi da quelli
stabiliti nei procedenti punti.
a) Compensi per viaggio
Tali
compensi si calcolano con le regole seguenti, per i viaggi che hanno un
andamento statistico regolare, e con tempi di attesa, carico
e scarico, la cui variabilità ha scarti
contenuti.
Le parti:
a.1 stabiliscono
il numero delle ore di lavoro straordinario che, durante il mese si rendono necessarie ad eseguire i servizi, nei limiti fissati dalla
legge e dal contratto collettivo di lavoro, prestando l’attività per 22 giornate di lavoro.
a.2 forfetizzano l’indennità di trasferta, prevista dall’art. 19
del contratto, in modo che il suo importo sia invariabile per ogni giornata
trascorsa in trasferta, sempre che l’assenza abbia durata superiore alle sei
ore.
L’importo
giornaliero può essere:
quello dell’indennità da 12 a 18 ore;
quello dato dalla media aritmetica dei tre valori giornalieri, previsti dallo stesso art. 19;
quello della media
ponderale, calcolata in ragione delle trasferte compiute nel mese, per gli
importi previsti per i tre periodi giornalieri di assenza (6-12; 12-18;
18-24). Tale importo giornaliero si
moltiplica per 22.
a.3 Si
sommano i due importi totali mensili dei compensi del lavoro straordinario e
dell’indennità di trasferta, calcolati secondo le regole suddette, ed il
risultato della somma costituisce il compenso forfetario mensile, spettante al lavoratore, per 22
giornate di attività.
a.4 I
compensi per viaggio si calcolano
dividendo le ore totali retribuite per lavoro ordinario e straordinario, per la
durata dei singoli viaggi e si ottiene
il numero dei viaggi eseguibili durante il mese, in ragione della durata di
ciascuno.
Si divide il compenso totale mensile forfetizzato, per
il diverso numero dei viaggi che si compiono durante il totale del tempo di
lavoro (ordinario e straordinario), e si ottiene il compenso per ciascun
viaggio.
a.5 Affinché l’accordo di forfetizzazione sia legittimo,
il lavoratore, nel ricevere il foglio
paga, deve conoscere il numero delle ore
totali così compensate; tale numero si
ricava, dividendo il totale di cui al punto precedente, per l’importo orario
del compenso per lavoro straordinario.
La durata dei viaggi è data dalle
statistiche aziendali, secondo i risultati medi ottenuti osservando le regole di ordinaria
diligenza; in relazione alla durata, si determina necessariamente anche la lunghezza dei viaggi.
Ai compensi per viaggio, possono essere
previsti compensi aggiuntivi:
- per
specifiche operazioni accessorie e
complementari;
- per
partenza in determinate giornate e soste in trasferta.
Il metodo di forfetizzazione illustrato nel punto A, assicura al
lavoratore, anche nel caso in cui il
totale dei compensi per viaggio, diviso
per le giornate di attività in trasferta, dia un
importo giornaliero inferiore a quello
dell’indennità forfetizzata di trasferta, il
pagamento di tale indennità forfetizzata, che costituisce, il valore giornaliero minimo
irriducibile.
In
questo modo, con la retribuzione contrattuale mensile per lavoro ordinario, il
lavoratore riceve un compenso non inferiore al 75 per cento circa del
compenso che riceverebbe per l’attività
prestata nella misura massima consentita.
I
compensi per viaggio possono essere integrati con quelli di cui al punto B)
quando i tempi di carico e scarico e di presenza a disposizione sono molto
variabili e non statisticamente accertabili.
b) Compensi
in ragione delle ore impiegate dai lavoratori, accertate secondo criteri obiettivi
Al
fine di consentire il calcolo agevole
delle competenze mensili del personale viaggiante, salva la facoltà di
conguaglio da effettuarsi
con le modalità e nei tempi di decadenza infra
specificati, le parti convengono di
utilizzare i seguenti criteri contabili, validi quale parametro sia per la
diaria di trasferta sia per la retribuzione oraria.
b.1 ai fini
retributivi, la durata delle prestazioni
mensili è determinata tra le parti sulla base di:
un tempo di
percorrenza delle tratte effettuate nell’espletamento del servizio, determinato
sulla scorta della velocità media, definita tenendo conto dei tempi di guida e
delle pause previste dal regolamento CEE 3820;
un tempo medio definito in via forfetaria per altre operazioni complementari;
tempo di presenza a disposizione funzionalmente
necessario che l’autista trascorre nell’esercizio delle mansioni.
In relazione all’effettiva organizzazione del lavoro
esistente in azienda e sulla base dei tempi di percorrenza medi occorrenti per l’espletamento dei viaggi, viene pertanto
definita in via teorica, mediante l’applicazione delle tabelle e dei criteri
sopra indicati, la prestazione lavorativa mensile di ogni singolo autista,
calcolata in ragione delle percorrenze effettuate nell’arco del mese divise per
il dato della velocità media sopra individuato, a cui si sommano le ore dovute al totale delle operazioni di carico e scarico svolte, quelle
dovute per le operazioni di rifornimento
e piccola manutenzione del mezzo e quelle
derivanti dal tempo di presenza a
disposizione funzionalmente necessario che l’autista trascorre nell’esercizio
delle mansioni.
La prestazione lavorativa mensile che, applicando le tabelle
ed i criteri di cui sopra, risulterà in eccedenza rispetto alle 188 ore nell’arco
di 4 settimane, verrà contabilizzata ai
fini retributivi come lavoro straordinario.
Le parti effettueranno
periodicamente una verifica sulla effettiva prestazione resa dal personale
viaggiante; nel caso in cui dall’esame dei dischi e dalla
documentazione di trasporto fornita dal dipendente, risultino dati di
prestazioni difformi rispetto a quanto predeterminato invia teorica, le
parti provvederanno a rideterminare le spettanze retributive per lavoro ordinario
e straordinari dei dipendenti interessati, con applicazione analitica delle disposizioni del CCNL di
categoria.
b.2 Analoghi
criteri valgono per la determinazione delle diarie di trasferta; a tali fini vengono stabiliti
gli importi spettanti per ogni singola destinazione, desunti in ragione dei
valori giornalieri convenuti tra le
parti e delle ore di presumibile durata
dei viaggi, determinate a seguito di una verifica congiunta sulla
organizzazione del lavoro esistente ed
in ragione dei parametri e dei criteri di cui sopra; detti importi,
ancorché determinati in maniera
forfetaria per semplicità di calcolo, assolvono una funzione meramente restitutoria e vanno a rimborsare le spese effettuate dal
lavoratore nell’interesse dell’imprenditore e per l’esercizio delle proprie
mansioni.
c) accordi
per fasce di impegno giornaliero
c.1 Si definiscono
le fasce di impegno giornaliero secondo quanto previsto dall’art. 11 e
11bis comma 2
c.2 Si definiscono
i tempi di riposo di cui al
regolamento CEE 3820/85. A ciascuna
fascia di impegno giornaliero viene attribuito
un compenso per un numero predeterminato di ore di straordinario ed un
trattamento di indennità di trasferta tenuto conto dei tempi di impegno.
La
trasferta può essere forfetizzata sui valori delle
fasce o applicata nelle singole fasce così come
prevede il contratto. Il valore
della trasferta può variare anche considerando
se il periodo lavorativo delle fasce più
basse impegna la fascia oraria del pranzo e/o la fascia oraria della cena.
La
prestazione di lavoro, così determinata, dovrà
essere eseguita osservando regole di ordinaria
diligenza.
Le
fasce di impegno giornaliero saranno valutate secondo
criteri obiettivi quali, ad esempio, la velocità commerciale o altri parametri,
che siano determinabili tra le parti nell’ambito aziendale, per calcolare i
risultati delle prestazioni lavorative, agli effetti della forfettizzazione.
Tale
modello di accordo è aziendale ed eventualmente anche territoriale.
Conciliazione ed arbitrato: regolamento
In applicazione dell’art.11
bis e della relativa clausola compromissoria si conviene il seguente
regolamento.
Premesso
che:
ai sensi dell’articolo 11, lettera g) della legge
di delega 15 marzo 1997, n.59, il legislatore
delegato (decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 e
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n.887) ha
provveduto a dettare una disciplina che consolida e specifica le regole
concernenti strumenti sindacali tradizionalmente rivolti alla composizione dei
conflitti individuali, plurimi e di serie nella materia del lavoro ex articolo
409 c.p.c.;
finalità dell’intervento legislativo è quello di dettare misure organizzative e
processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso, anche per mezzo delle procedure stragiudiziali di
conciliazione e di arbitrato preorganizzate dai
contratti o accordi collettivi di lavoro;
in questa prospettiva di decongestionamento del contenzioso giudiziario del
lavoro, le parti stipulanti intendono dare ulteriore attuazione alle previsioni
legislative predisponendo efficienti procedure stragiudiziali di composizione
delle controversie, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale,
ferme restando quelle già in atto;
al fine di incentivare l’applicazione delle procedure di conciliazione e
delle procedure arbitrali previste dalla legge, le parti stipulanti si
impegnano a richiedere immediatamente al Governo provvedimenti volti al
sostegno di dette procedure.
Tutto ciò
premesso, si conviene quanto segue:
A:
Tentativo obbligatorio di conciliazione.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede
sindacale si svolge secondo la procedura, che viene
così definita:
L’ufficio sindacale di conciliazione sarà
costituito da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale alla quale il
lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell’Associazione
Imprenditoriale Territoriale cui l’impresa conferisce mandato speciale.
Il lavoratore o, in caso di controversie
plurime e di serie, i lavoratori, che intendono proporre ricorso innanzi al
Giudice del Lavoro, possono rivolgere richiesta scritta, con lettera
raccomandata a.r., alla
Segreteria dell’Ufficio per l’esperimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere
contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata a.r., al datore di lavoro interessato. L’istanza
deve contenere l’indicazione delle parti, l’oggetto della domanda,
l’esposizione completa dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
pretesa, l’ammontare delle somme eventualmente richieste, il riepilogo dei
documenti allegati, l’elezione del domicilio presso la Segreteria, il
nominativo del rappresentante dell’Organizzazione Sindacale di cui al punto 1,
cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere
compiuti nell’ipotesi in cui attore sia il datore di lavoro. (art.
69 bis, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 29 del
1993).
Le parti con i rappresentanti designati e,
se preventivamente comunicata, con la eventuale
presenza di esperti appartenenti alle rispettive OO.SS.,
si devono riunire entro 20 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta di
cui sopra per procedere all’esame della controversia e al tentativo
obbligatorio di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più
riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della
richiesta.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 411 c.p.c.
Il verbale di conciliazione sottoscritto
dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l’osservanza di quanto
previsto dall’articolo 411 c.p.c.
Se la conciliazione non riesce si forma processo
verbale, che deve contenere:
i rispettivi termini della controversia
le rispettive prospettazioni
le eventuali disponibilità transattive
manifestate dalle parti
la proposta di definizione della controversia e/o i
motivi del mancato accordo formulati dall’Ufficio.
Le parti possono altresì, indicare la
soluzione anche parziale sulla quale concordano,
precisando quando è possibile, l’ammontare del credito che
spetta all’istante. In quest’ultimo caso il processo
verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate
le disposizioni di cui all’art. 411 c.p.c. fermo
restando quanto previsto al precedente punto 7.
La segreteria medesima provvede, a
richiesta delle parti, a rilasciare copia del verbale di conciliazione o di
mancato accordo.
B: Arbitrato.
Se il tentativo di
conciliazione non riesce, o comunque è decorso il
termine di cui al
punto 4 della lettera A del presente accordo, le parti
interessate possono concordare di deferire la risoluzione della controversia
alla decisione del Collegio arbitrale previsto dall’art. 412 ter c.p.c. fermo restando quanto stabilito dall’art. 412 ter, comma 1, c.p.c., le
Associazioni imprenditoriali e le OO.SS. firmatarie del presente accordo provvedono a costituire il
collegio arbitrale anche in forma permanente, secondo i seguenti criteri.
Il Collegio è composto da
un rappresentante sindacale designato dal lavoratore, da un rappresentante
dell’ Associazione imprenditoriale territoriale designato dall’azienda, e dal
Presidente scelto di comune accordo.
In caso di mancato accordo sulla nomina del
Presidente, lo stesso sarà scelto, successivamente
alla manifestazione di volontà delle parti di cui al terzo e quarto comma del
punto 4, per rotazione o altri criteri da individuare da una lista,
revisionabile di norma ogni biennio, contenente i nominativi di giuristi e/o
esperti della materia individuati concordemente dalla Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente accordo e dalle Associazioni Imprenditoriali.
Il Presidente è tenuto a dichiarare, di
volta in volta, per iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie previste
dall’art. 51 c.p.c.
La richiesta di devoluzione della
controversia al collegio arbitrale deve contenere l’indicazione della parte
istante, l’elezione del domicilio presso la segreteria del collegio e
l’esposizione dei fatti.
La richiesta sottoscritta dalla parte
interessata deve essere inviata, a mezzo raccomandata a.r., alla segreteria del Collegio e alla controparte, tramite
l’Organizzazione sindacale o le Associazioni imprenditoriali entro il termine
di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di cui al punto 6,
parte A del presente accordo o dal giorno di scadenza del periodo entro il
quale poteva essere esperito il tentativo medesimo.
La parte istante, entro i successivi 15
giorni, decorrenti dall’invio della raccomandata a.r.
di cui al comma che precede, dovrà dare conferma scritta, alla segreteria circa
la volontà di adire il Collegio medesimo, inviando contestualmente copia
dell’avviso di ricevimento della comunicazione
trasmessa alla controparte.
Ove la conferma non giunga entro tale
termine, la richiesta di arbitrato si ritiene
revocata. Il Collegio arbitrale, nella sua decisione, può essere tenuto, a
richiesta delle parti, al rispetto del contratto collettivo e delle norme
inderogabili di legge.
Ove la controparte intenda aderire alla
richiesta, dovrà darne comunicazione alla segreteria del Collegio, entro il termine
di 15 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
Richiesta ed adesione dovranno
contenere la dichiarazione scritta delle parti di accettazione dei nominativi
del Collegio giudicante in rappresentanza delle parti stesse, come pure del
presidente designato ai sensi del punto 2, nonché del conferimento al medesimo
Collegio del potere di decidere come stabilito nei punti precedenti.
L’accettazione da parte degli arbitri di
trattare la controversia dovrà risultare per iscritto.
Se il Collegio arbitrale è costituito in forma
permanente, la designazione del Presidente è di competenza delle Organizzazioni
sindacali e delle Associazioni imprenditoriali, che stabiliscono i tempi di
durata del Collegio.
L’eventuale istruttoria della controversia
deve svolgersi in forma prevalentemente
orale, secondo le modalità fissate dal Collegio nella
prima riunione.
Il Collegio potrà liberamente interrogare
le parti, interessate, nonché le persone che risultino
informate dei fatti.
Le parti possono essere assistite da Organizzazioni
Sindacali e/o da esperti di fiducia.
Nei termini perentori fissati dal Collegio,
le parti possono depositare presso la segreteria memorie e repliche.
Il Collegio emette il lodo entro 60 giorni,
a decorrere dalla data di ricevimento,
presso la Segreteria, della conferma scritta di cui, al
precedente punto 4.
Ove la controversia
presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le
parti, il termine può essere prorogato dagli arbitri non oltre i 120 giorni. In
caso di ingiustificato ritardo protratto per oltre 30
giorni dalla scadenza dei termini suddetti, il Collegio arbitrale decade dal
mandato specifico. La richiesta di arbitrato viene
assegnata ad un nuovo Collegio che dovrà decidere, sulla base degli elementi
già acquisiti, entro il termine perentorio di 60 giorni dal suo insediamento.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti
degli arbitri ed è redatto per iscritto.Esso è
comunicato, tramite la segreteria, alle parti in giudizio ed è esecutivo,
previa osservanza delle regole stabilite dal secondo comma dell’art. 412 quater c.p.c.
Fermo restando a carico delle parti della
controversia, l’onere relativo alle spese ed agli
onorari spettanti agli arbitri indicati nel Collegio e gli eventuali esperti in
rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura
arbitrale saranno divise in parti uguali dagli interessati.
Nel caso di azione
di accertamento, a norma dell’art.11 bis, n.5, 2° comma, le spese sono a carico della parte che
promuove l’azione stessa.
Sono a carico del datore di lavoro, se
l’azione è promossa con l’accordo delle parti, che deve essere concluso in forma scritta e depositato col ricorso al
collegio.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente tribunale per errore, violenza e dolo, nonchè per inosservanza delle disposizioni previste dall’art. 412 ter c.p.c., delle norme inderogabili di legge e di quanto previsto nel presente accordo.
Il presente accordo è
sperimentale ed ha durata triennale e si intenderà
tacitamente rinnovato alla scadenza se nessuna delle parti firmatarie
comunicherà all’altra disdetta, con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima
della scadenza.
Di anno in anno, le parti procederanno ad un incontro
di verifica circa la funzionalità della presente intesa. Tutte le questioni concernenti l’interpretazione e/o l’applicazione del
presente accordo sono devolute alla esclusiva decisione delle parti firmatarie
del presente accordo, le quali addiverranno alla decisione medesima con spirito
di amichevole composizione.
Entro 60 giorni dalla firma, le parti definiranno quali
saranno le strutture regionali e le segreterie d’ufficio per l’applicazione,
anche graduale, del presente accordo.
Con successivi accordi sarà stabilito il luogo
ove le Commissioni di conciliazione e i Collegi arbitrali saranno costituiti,
le competenze spettanti ai componenti dei Collegi.
Quanto alla competenza territoriale per le controversie si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile.
Le assenze debbono
essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al
lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà
di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì
facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono
computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3. In
ogni caso al lavoratore che ne faccia domanda,
l'azienda dovrà concedere permessi fino al limite di 20 ore all'anno (che
potranno essere usufruiti anche frazionatamente) con
facoltà di non corrispondere la retribuzione e senza scomputo dall'annuale
periodo di ferie. Dieci delle suddette ore verranno
retribuite in caso di esami clinici, visite ed interventi specialistici.
4. Le
aziende concederanno un permesso retribuito a causa di decesso:
del coniuge anche se legalmente separato;
del convivente more
uxorio;
di parenti entro il II° grado (genitori, nonni,
fratelli);
di persone anche non familiari conviventi purché la
convivenza sia attestata da certificazione anagrafica del lavoratore.
Tali permessi saranno fruiti
nella misura minima di 3 giorni lavorativi all'anno
ovvero 4 nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba
intraprendere viaggi fuori della provincia in cui abita.
5. Salvo
quanto previsto dal successivo comma sei, le aziende concorderanno un permesso
retribuito a causa di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente
separato, del convivente more uxorio, di parenti entro
il II° grado (genitori, nonni, fratelli), o di altre persone componenti la
famiglia anagrafica come dal precedente comma 4; tale permesso sarà nella
misura minima di tre giorni lavorativi all'anno.
Fermo restando
che il permesso deve essere fruito entro sette giorni dall'accertamento
dell'insorgenza della grave infermità o dell'accertamento della necessità di
provvedere ad interventi terapeutici, il lavoratore deve comunicare per
iscritto quale sia l'evento che dà titolo al permesso
ed i giorni nei quali deve essere utilizzato.
La documentazione comprovante
la sussistenza della grave infermità, rilasciata dal medico specialista del
Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato
o dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dalla
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico, deve essere
presentata all'azienda entro giorni dieci dalla ripresa della attività
lavorativa.
6. In alternativa
a quanto previsto dal comma 5, le aziende concorderanno per iscritto con il
lavoratore che ne faccia domanda diverse modalità di espletamento della
attività lavorativa in presenza di documentata grave infermità che colpisca le
persone indicate al comma cinque. Nel caso di fruizione
dei permessi secondo le forme alternative previste dal presente comma i giorni
lavorativi, previsti al comma precedente, potranno essere anche più di tre.
L'accordo deve prevedere i
giorni di permesso sostituiti con le diverse modalità,
pari comunque ad una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non
inferiore ai giorni di permesso sostituiti.
La permanenza della infermità deve risultare da certificazione del medico
specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o del
medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria
nel caso di ricovero o intervento chirurgico, certificazione che deve tenere
conto del diritto alla riservatezza della persona inferma.
La riduzione
dell'orario di lavoro di cui al presente comma deve essere fruita entro sette
giorni dalla insorgenza del fatto che ne dà causa.
In caso di accertato
venire meno dell'infermità, il dipendente è tenuto a riprendere l'attività
lavorativa secondo le modalità ordinarie ed il residuo periodo di permesso può
essere goduto successivamente nell'arco dell'anno.
I permessi di cui
al presente comma sono cumulabili con altri permessi previsti da altre norme di
legge, quali la legge 104/92 e successive modifiche e da altre norme del
presente contratto.
7. Le aziende concederanno inoltre i
permessi richiesti a causa di nascita di figli e saranno tenute a retribuirli
per il minimo di un giorno.
8. Ai lavoratori sarà concesso un permesso
di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre
matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 24 bis – Permessi per gravi e documentati motivi
familiari.
1. Il
lavoratore può richiedere e usufruire di un periodo di congedo, della durata
non superore a due anni nell’arco della vita lavorativa, per gravi e
documentati motivi familiari, ai sensi dell’art.4,
comma 2 della legge 8 marzo 2000 n.53 e dell’art.2 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21
luglio 2000 n.278 (“Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n.52 concernente congedi per eventi e cause particolari”).
2. Il
congedo deve essere motivato dalla situazione personale del lavoratore, di un componente della sua famiglia anagrafica, del coniuge, dei
figli, e delle altre persone indicate dall’art. 433 del codice civile anche se
non conviventi, di persone portatrici di handicap, che siano parenti o affini
entro il terzo grado, anche se non conviventi.
I gravi motivi per i quali è giustificata la richiesta del congedo di cui al presente
comma sono costituiti da:
necessità familiari derivanti dal decesso di una delle
persone indicate sopra;
necessità di impegno particolare nella cura o
nell’assistenza di una delle persone suindicate;
situazione di grave disagio personale (esclusa l’ipotesi di
malattia) del lavoratore;
specifiche patologie acute o croniche a carico di una delle
persone suindicate quali quelle indicate alla lettera
d) del comma 1 dell’art.2 del Decreto ministeriale 21
luglio 2000 n.278.
3. Il
congedo può essere fruito in materia continuativa o
frazionata. Il suo godimento viene attestato dal
datore di lavoro al termine del rapporto; nel calcolo, si computano anche le
frazioni di mese.
4. Durante
il periodo di assenza per congedo di cui al presente
articolo, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto: non ha diritto
a retribuzione alcuna e gli è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività
lavorativa.
5. Salva
l’applicazione di quanto previsto dal comma secondo dell’art. 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53 in ordine al riscatto ed alla
prosecuzione volontaria, il periodo di congedo non viene computato ai fini
della anzianità di servizio ed ai fini previdenziali.
6. Il
lavoratore che intenda godere del permesso di cui al
presente articolo ne deve fare domanda per iscritto con un preavviso, salvo casi
di oggettiva impossibilità, di almeno giorni quindici di calendario
specificando, sempre con il rispetto della riservatezza della persona
interessata, il motivo della domanda ed allegando idonea documentazione del
medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato o
del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della
struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. Devono essere indicate altresì la decorrenza e la durata del
periodo o dei periodi di congedo richiesti e, ove sia possibile, indicata anche
una durata minima. Ove il congedo venga richiesto per
causa di decesso, lo stesso deve essere documentato con la relativa
certificazione o con dichiarazione sostitutiva. Ove il congedo venga richiesto per situazioni che richiedano particolare
impegno del dipendente o per la sua situazione di grave disagio personale, in
un uno con la domanda deve essere indicata la sussistenza delle condizioni ivi
previste.
7. Entro
quindici giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l’azienda deve
pronunciarsi in ordine alla stessa; l’eventuale
diniego, la concessione solo parziale, la proposta di rinvio devono essere
motivati:
dal mancato rispetto delle condizioni previste dalla
legge o dal regolamento di attuazione;
da ragioni tecniche, organizzative e produttive che
non consentano la sostituzione del lavoratore.
8. E’
data facoltà alle parti di indicare se sia o meno
possibile il rientro del lavoratore in azienda anticipatamente ed in caso
affermativo di specificare con quale preavviso. In ogni caso, con il consenso
dell’azienda, il lavoratore può sempre rientrare in epoca anticipata.
9. In
caso di parziale accoglimento o di diniego, il lavoratore può chiedere il
riesame della sua domanda nei successivi venti giorni assistito dalle RSA/RSU o
dalle OO.SS. territoriali.
10. In
caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’azienda può negare il congedo
perché la durata richiesta è incompatibile con quella del rapporto di lavoro
stesso, per avere già concesso congedi per durata superiore a 3 giorni, per
essere stato il dipendente assunto in sostituzione di lavoratore assente per
motivi di congedo di cui al presente articolo.
11. In
applicazione del disposto dell’articolo 4, comma 3 della legge 53/2000, il
dipendente che riprenda l’attività lavorativa dopo
avere goduto un congedo ai sensi del presente articolo, per complessivi due
anni potrà frequentare un corso di formazione teorico pratico della durata
massima di 160 ore, delle quali almeno metà di formazione teorica; ove il
periodo di congedo sia stato inferiore a due anni, la durata del corso verrà riproporzionata in relazione alla durata del congedo ed
alle mansioni del dipendente.
Art. 25 - Diritto allo
studio/formazione continua
1. I lavoratori studenti,
iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti,
compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti che non saranno
computabili nell'annuale periodo di ferie.
3. I lavoratori studenti,
compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi
retribuiti.
4. Il datore di lavoro
potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui ai commi precedenti.
5. Ferme restando le
vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n.300,
i dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la
stessa azienda, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per
congedi per la formazione ai sensi dell'art.5 della
legge 53/2000 per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o
frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
6. I lavoratori che, ai
fini previsti dall'art.6 della legge 8 marzo 2000, n.53, intendono:
frequentare presso
Istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio istituiti in base a
disposizioni di legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite
dall'ordinamento scolastico a tali Istituti;
migliorare la loro
preparazione professionale specifica, attraverso la frequenza di corsi di
formazione continua correlati all’attività generale dell’azienda e organizzati
da enti pubblici o da enti gestiti dalle Regioni;
frequentare, qualora
inviati dall'azienda, corsi di formazione continua previsti da piani formativi
aziendali o territoriali,
potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti
nella misura massima di 200 ore triennali ciascuno, che potranno anche essere
utilizzate in un solo anno sempre che il corso al quale il lavoratore intende
partecipare comporti la frequenza per un numero di ore pari a o superiore a
300.
7. I lavoratori che
potranno assentarsi per frequentare i corsi di cui ai commi 5 e 6 non dovranno
superare - nel triennio - il 5% del totale della forza occupata nell'unità
produttiva alla data dell'1.1.2001 e non potranno
contemporaneamente superare il 3% del totale della forza occupata nell'unità
produttiva, con il minimo di 1 unità nelle imprese che occupano almeno 15
dipendenti.
8. I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un
normale espletamento del servizio. I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta, con un preavviso di almeno 30 gg., alla Direzione aziendale e successivamente il
certificato di iscrizione al corso e gli attestati mensili di effettiva
frequenza, con indicazione delle ore relative. Qualora il numero dei
richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale massima del 5%, la
Direzione aziendale e le R.S.A.,
fermo restando il limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le
istanze espresse dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità
di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi. In caso di parziale accoglimento
o di diniego il lavoratore può chiedere il riesame della sua richiesta nei
successivi 20 giorni assistito dalle RSU/RSA o dalle OO.SS.
territoriali.
All’art.29 comma 1 aggiungere:
..... e dalla legge
53/2000 e successivi decreti ministeriali e circolari applicative ... ecc.
All’art. 29 aggiungere comma
6:
il lavoratore che intende avvalersi del diritto di
cui all’articolo 7 comma 1 e successivi ex lege
1204/71, modificato dall’articolo 3 comma 2 della legge 53/2000, deve
preavvisare l’azienda, mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima
dell’usufruizione di tale diritto.
FINE TESTO VERBALE