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Roma, 28 maggio 2001
CIRCOLARE N.79/2001
OGGETTO: LAVORO – TESTO UNICO SULLA
MATERNITA’ – D.LGVO 26.3.2001, N.151, SU S.O. ALLA G.U. N.96 DEL 26.4.2001.
In attuazione dell’art.15 della legge n.53/2000 (congedi parentali),
il Governo ha raccolto in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di
tutela delle lavoratrici madri. Viene in tal modo razionalizzata una disciplina
che dalla prima regolamentazione (legge n.653/34) ad oggi aveva subito numerose
modifiche con conseguente sovrapposizione di norme e difficoltà di
applicazione.
In
particolare nel testo unico sono state riunificate le disposizioni sui permessi
(obbligatori o facoltativi) spettanti in caso di maternità e di malattia del
bambino nonché i relativi riflessi economici e previdenziali e sono state
espressamente elencate le normative che cessano di avere efficacia.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.83/2000
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Allegato uno |
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S.O
alla G.U. n.96 del 26 aprile 2001 (fonte Guritel)
DECRETO
26 marzo 2001, n. 151
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela esostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
disposizioni generali
Art. 1. Oggetto; (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3) 1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, ipermessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi allamaternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'. 2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite daleggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altradisposizione. Art. 2. Definizioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13) 1. Ai fini del presente testo unico: a) per "congedo di maternita'" si intende l'astensioneobbligatoria dal lavoro della lavoratrice; b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavorodel lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita'; c) per "congedo parentale", si intende l'astensione facoltativadella lavoratrice o del lavoratore; d) per "congedo per la malattia del figlio" si intendel'astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o dellavoratore in dipendenza della malattia stessa; e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimentispecificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contrattodi apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori dilavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative. 2. Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, perle pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, aisensi della legislazione vigente, da disposizioni normative econtrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiorialle predette indennita'. Art. 3. Divieto di discriminazione 1. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', atutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso ilriferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge9 dicembre 1977, n. 903. 2. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concernesia l'accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. 3. E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso perquanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale,l'attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nellacarriera, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge9 dicembre 1977, n. 903. Art. 4. Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10) 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dallavoro, in virtu' delle disposizioni del presente testo unico, ildatore di lavoro puo' assumere personale con contratto a tempodeterminato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, edell'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime. 2. L'assunzione di personale a tempo determinato e di personaletemporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo aisensi del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo finoad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodisuperiori previsti dalla contrattazione collettiva. 3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi acarico del datore di lavoro che assume personale con contratto atempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori incongedo, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento.Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo,l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le sommecorrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. 4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino alcompimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o dellavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minoreadottato o in affidamento. 5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al CapoXI, e' possibile procedere, in caso di maternita' delle suddettelavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nelprimo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento,all'assunzione di personale a tempo determinato e di personaletemporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesimeagevolazioni di cui al comma 3. Art. 5. Anticipazione del trattamento di fine rapporto (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7) 1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo32, il trattamento di fine rapporto puo' essere anticipato ai finidel sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari dicui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successivemodificazioni, possono prevedere la possibilita' di conseguire taleanticipazione.
Capo II
tutela della salute della
lavoratrice
Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1; legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9) 1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezzae della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza efino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datoredi lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8. 2. La tutela si applica, altresi', alle lavoratrici che hannoricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento deisette mesi di eta'. 3. Salva l'ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a caricodel Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante lagravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche oprivate accreditate, con esclusione dal costo delle prestazionierogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternita', infunzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale,previste dal decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate. Art. 7. Lavori vietati (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31, comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3) 1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamentodi pesi, nonche' ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Ilavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministrodel lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministridella sanita' e per la solidarieta' sociale, sentite le partisociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A. 2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusiquelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed allecondizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 3. La lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo peril quale e' previsto il divieto. 4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casiin cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o suistanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro oambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abitualiconserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentementesvolte, nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizionidi cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora lalavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori. 6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altremansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competenteper territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto ilperiodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previstoall'articolo 17. 7. L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 8. Esposizione a radiazioni ionizzanti (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69) 1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' chepotrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda unmillisievert durante il periodo della gravidanza. 2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore dilavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. 3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'comportanti un rischio di contaminazione. Art. 9. Polizia di Stato, penitenziaria e municipale (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14) 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo, durante lagravidanza e' vietato adibire al lavoro operativo le appartenentialla Polizia di Stato. 2. Per le appartenenti alla Polizia di Stato, gli accertamentitecnico-sanitari previsti dal presente testo unico sono devoluti alservizio sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, inconformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,n. 833, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al personalefemminile del corpo di polizia penitenziaria e ai corpi di poliziamunicipale. Art. 10. Personale militare femminile (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3) 1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donneprevisti agli articoli 16 e 17, comma 1, durante il periodo digravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personalemilitare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosied insalubri, da determinarsi con decreti adottati, sentito ilcomitato consultivo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con iMinistri del lavoro e della previdenza sociale e delle pariopportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con ilMinistro dei trasporti e della navigazione per il personale dellecapitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con iMinistri del lavoro e della previdenza sociale e delle pariopportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza. Art. 11. Valutazione dei rischi (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, ildatore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dicui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per lasicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi diesposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi ocondizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle lineedirettrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentatiper la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguentimisure di protezione e di prevenzione adottate. Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5) 1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11,comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute dellelavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarieaffinche' l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro. 2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non siapossibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoroapplica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandonecontestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministerodel lavoro competente per territorio, che puo' disporrel'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al difuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2. 4. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 e' punitacon la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7. Art. 13. Adeguamento alla disciplina comunitaria (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8) 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Commissioneconsultiva permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepitele linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezzao la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, leposizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagifisici e mentali connessi con l'attivita' svolta dalle predettelavoratrici. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede adadeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui alcomma 1, nonche' a modificare ed integrare gli elenchi di cui agliallegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici ealle altre modifiche adottate in sede comunitaria. Art. 14. Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7) 1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti perl'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovverovisite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essereeseguiti durante l'orario di lavoro. 2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratricipresentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamentepresentano la relativa documentazione giustificativa attestante ladata e l'orario di effettuazione degli esami. Art. 15. Disposizioni applicabili (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9) 1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restanoferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' da ogni altradisposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Capo
III
congedo di
maternita'
Art. 16. Divieto di adibire al lavoro le donne (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4) 1. E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto,salvo quanto previsto all'articolo 20; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodointercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto,qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quellapresunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo dimaternita' dopo il parto. Art. 17. Estensione del divieto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10) 1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla data presunta delparto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazioneall'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi opregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dalMinistro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite leorganizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Finoall'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione deldivieto di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministerodel lavoro, competente per territorio. 2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organidel Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dallavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo diastensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per unoo piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o dipreesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravatedallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenutepregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altremansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo lerisultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso ilprovvedimento dovra' essere emanato entro sette giorni dallaricezione dell'istanza della lavoratrice. 4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso dellapropria attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioniche danno luogo all'astensione medesima. 5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dai presentearticolo sono definitivi. Art. 18. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1) 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi. Art. 19. Interruzione della gravidanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) 1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, neicasi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia. 2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, lapena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa,l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata seil fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela dellavoro. Art. 20. Flessibilita' del congedo di maternita' (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2) 1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',le lavoratrici hanno la facolta' di astenersi dal lavoro a partiredal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesisuccessivi al parto, a condizione che il medico specialista delServizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medicocompetente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghidi lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio allasalute della gestante e del nascituro. 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentitele parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavoriai quali non si applicano le disposizioni del comma 1. Art. 21. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28) 1. Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro di cuiall'articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare aldatore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennita' dimaternita' il certificato medico indicante la data presunta delparto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostantequalsiasi errore di previsione. 2. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, ilcertificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazionesostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 22. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5) 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pariall'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedodi maternita', anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,comma 2. 2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge29 febbraio 1980, n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'spettante per malattia. 3. I periodi di congedo di maternita' devono essere computatinell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, compresi quellirelativi alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia ealle ferie. 4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimentodei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limititemporali di fruizione dell'indennita' di mobilita'. I medesimiperiodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo disei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiaredell'indennita' di mobilita'. 5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressionenella carriera, come attivita' lavorativa, quando i contratticollettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti. 6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratricead altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi dicongedo di maternita'. 7. Non viene cancellata dalla lista di mobilita' ai sensidell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratriceche, in periodo di congedo di maternita', rifiuta l'offerta dilavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilita', ovverol'avviamento a corsi di formazione professionale. Art. 23. Calcolo dell'indennita' (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16) 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornalieradel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto edimmediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avutoinizio il congedo di maternita'. 2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativoalla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altripremi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati allalavoratrice. 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi chevengono considerati agli effetti della determinazione delleprestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennita'economiche di malattia. 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importoche si ottiene dividendo per trenta l'importo totale dellaretribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale haavuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svoltol'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto dilavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione delrapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previstoal comma 5, lettera c). 5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, perretribuzione media globale giornaliera s'intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per laeffettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medioeffettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importoche si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumentipercepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numerodei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingentidell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale dellalavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risultiinferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degliemolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione peril numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quozienteottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dalcontratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per iprimi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sestogiorno, l'orario giornaliero e' quello che si ottiene dividendo persei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmentestabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendol'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo dipaga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, ocomunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. Art. 24. Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3) 1. L'indennita' di maternita' e' corrisposta anche nei casi dirisoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma3, lettere b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedodi maternita' previsti dagli articoli 16 e 17. 2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periododi congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senzaretribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimentodell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio dellasospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di dettoperiodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni. 3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tieneconto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relativeassicurazioni sociali, ne' del periodo di congedo parentale o dicongedo per la malattia del figlio fruito per una precedentematernita', ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori inaffidamento, ne' del periodo di mancata prestazione lavorativaprevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. 4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessantagiorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice sitrovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e ingodimento dell'indennita' di disoccupazione, ha dirittoall'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita'ordinaria di disoccupazione. 5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma4, ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazioneperche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenzedi terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro ladisoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non sianotrascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione delrapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo,risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per leindennita' di maternita', ventisei contributi settimanali. 6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziatodopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamentodi integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornalieradi maternita'. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ancheai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo7 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Art. 25. Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6) 1. Per i periodi di congedo di maternita', non e' richiesta, incostanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianita' contributivapregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi peril diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. 2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratoridipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusivedell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', lavecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo dimaternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori delrapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, acondizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapportodi lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo ledisposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. 3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentied ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria perl'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivantidalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativagestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusividell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' e lavecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni dicui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionisticadel quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma. Art. 26. Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1) 1. Il congedo di maternita' di cui alla lettera c), comma 1,dell'articolo 16 puo' essere richiesto dalla lavoratrice che abbiaadottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' nonsuperiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento. 2. Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesisuccessivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia dellalavoratrice. Art. 27. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettere a) e c) 1. Nel caso di adozione e di affidamento preadottivointernazionali, disciplinati dal Titolo III della legge 4 maggio1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' dicui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato oaffidato abbia superato i sei anni e sino al compimentodella maggiore eta'. 2. Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, lalavoratrice ha, altresi', diritto a fruire di un congedo di duratacorrispondente al periodo di permanenza nello Stato stranierorichiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comportaindennita' ne' retribuzione. 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare laprocedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma1 dell'articolo 26, nonche' la durata del periodo di permanenzaall'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presentearticolo.
Capo IV
Congedo di
paternita'
Art. 28. Congedo di paternita' (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2) 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tuttala durata del congedo di maternita' o per la parte residua chesarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di graveinfermita' della madre ovvero di abbandono, nonche' in caso diaffidamento esclusivo del bambino al padre. 2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui alcomma 1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa allecondizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore nerende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Art. 29. Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3) 1. Il trattamento economico e normativo e' quello spettante aisensi degli articoli 22 e 23. Art. 30. Trattamento previdenziale 1. Il trattamento previdenziale e' quello previsto dall'articolo25. Art. 31. Adozioni e affidamenti 1. Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, chenon sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesimecondizioni, al lavoratore. 2. Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, spetta, allemedesime condizioni, al lavoratore. 3. Al lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.
Capo V
congedo
parentale
Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascungenitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali deigenitori non possono complessivamente eccedere il limite di diecimesi, fattosalvo il disposto del comma 2 del presente articolo.Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavorocompete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo dimaternita' di cui al Capo III, per un periodo continuativo ofrazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodocontinuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a settenel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo ofrazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dallavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tremesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e'elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, ilgenitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', apreavvisare il datore di lavoro secondo le modalita' e i criteridefiniti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo dipreavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anchequalora l'altro genitore non ne abbia diritto. Art. 33. Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20) 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre diminore con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensidell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hannodiritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale acondizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno pressoistituti specializzati. 2. In alternativa al prolungamento del congedo possono esserefruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1. 3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto. 4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine delperiodo corrispondente alla durata massima del congedo parentalespettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32. Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5) 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 allelavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita delbambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, perun periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, adesclusione del comma 2 dello stesso. 2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento delcongedo di cui all'articolo 33. 3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovutaun'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizioneche il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 voltel'importo del trattamento minimo di pensione a caricodell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinatosecondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali perl'integrazione al minimo. 4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo22, comma 2. 5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' diservizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesimamensilita' o alla gratifica natalizia. 6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. Art. 35. Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b); decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, articoli 2, commi 2, 3 e 5) 1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamentoeconomico e normativo di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, sonocoperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto alcomma 1 dell'articolo 25. 2. I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sonocoperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valoreretributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimodell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salvala facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscattoai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovverocon versamento dei relativi contributi secondo i criteri e lemodalita' della prosecuzione volontaria. 3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggettiiscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generaleobbligatoria gestita dall'Istituto nazionale previdenza sociale(INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o nonviene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedoparentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancantealla misura intera o per l'intera retribuzione mancante, allacontribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni dicui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzionefigurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondiesclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria,restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimirisultino iscritti durante il predetto periodo. 5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentie alle forme di previdenza sostitutive ed esclusivedell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', lavecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione ecorrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale,collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possonoessere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con lemodalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possanofar valere, all'atto della domanda, complessivamente almeno cinqueanni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita'lavorativa. Art. 36. Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per leadozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato asei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito neiprimi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedoparentale e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nelnucleo familiare. Art. 37. Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n), e 39-quater, lettera b) 1. In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionalisi applicano le disposizioni dell'articolo 36. 2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare laprocedura di adozione certifica la durata del congedo parentale. Art. 38. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei dirittidi assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con lasanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VI
riposi e
permessi
Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quandol'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore. 2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'oraciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della duratae della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto delladonna ad uscire dall'azienda. 3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando lalavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea,istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelleimmediate vicinanze di essa. Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter) 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti alpadre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se neavvalga; c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; d) in caso di morte o di grave infermita' della madre. Art. 41. Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6) 1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati ele ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma1, possono essere utilizzate anche dal padre. Art. 42. Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20) 1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino conhandicap in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamentodel periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposogiornaliero retribuito. 2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambinocon handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, inalternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cuiall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dettipermessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito delmese. 3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figliocon handicap in situazione di gravita', la lavoratrice madre o, inalternativa, il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cuiall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Aisensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dettipermessi, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito delmese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativaed esclusiva. 4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedoparentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. 5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi disoggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensidell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque annie che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dallarichiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto apercepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e ilperiodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivomassimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumoper le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrispostadal datore di lavoro secondo le modalita' previste per lacorresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori dilavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importodell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovutiall'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predettidatori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' previstal'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cuial presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruitoai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitorinon puo' superare la durata complessiva di due anni; durante ilperiodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire deibenefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimoarticolo. 6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolospettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Art. 43. Trattamento economico e normativo (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4; decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter) 1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo e' dovutaun'indennita', a carico dell'ente assicuratore, pari all'interoammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessimedesimi. L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e'portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'enteassicuratore. 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5. Art. 44. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4) 1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 35, comma 2. 2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2e 3, sono coperti da contribuzione figurativa. Art. 45. Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7) 1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro ilprimo anno di vita del bambino. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 42 si applicano anche incaso di adozione e di affidamento di soggetti con handicap insituazione di gravita'. Art. 46. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 39,40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione alire cinque milioni.
Capo VII
congedi per la malattia
del figlio
Art. 47. Congedo per la malattia del figlio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5) 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto diastenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie diciascun figlio di eta' non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto diastenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativiall'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre egli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore devepresentare il certificato di malattia rilasciato da un medicospecialista del Servizio sanitario nazionale o con essoconvenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedalierointerrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie ingodimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. 5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano ledisposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto. Art. 48. Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) 1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computatinell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle feriee alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia. 2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7. Art. 49. Trattamento previdenziale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3) 1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta lacontribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vitadel bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25. 2. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino alcompimento dell'ottavo anno, e' dovuta la copertura contributivacalcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2. 3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4e 5. Art. 50. Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5) 1. Il congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capospetta anche per le adozioni e gli affidamenti. 2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato asei anni. Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica ladisposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo. 3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per lamalattia del bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso delminore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall'articolo47, comma 2. Art. 51. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5) 1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, lalavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare unadichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante chel'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per ilmedesimo motivo. Art. 52. Sanzioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3) 1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei dirittidi assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con lasanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Capo VIII
lavoro notturno
Art. 53. Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b) 1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di eta' del bambino. 2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre annio, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitoreaffidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestarelavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a propriocarico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.
Capo IX
divieto di licenziamento, dimissioni
diritto al rientro
Art. 54. Divieto di licenziamento (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1) 1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio delperiodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dallavoro previsti dal Capo III, nonche' fino al compimento di un annodi eta' del bambino. 2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo statooggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso delperiodo in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore dilavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenzaall'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. 3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso: a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giustacausa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratricee' stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per lascadenza del termine; d) di esito negativo della prova; resta fermo il divieto didiscriminazione di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.125, e successive modificazioni. 4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,la lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso chesia sospesa l'attivita' dell'azienda o del reparto cui essa e'addetta, sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Lalavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguitodi licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni. 5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delledisposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo. 6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dallafruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino daparte della lavoratrice o del lavoratore. 7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di cuiall'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica anche alpadre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende finoal compimento di un anno di eta' del bambino. Si applicano ledisposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5. 8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presentearticolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milionia lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridottadi cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in casodi adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applicafino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in casodi fruizione del congedo di maternita' e di paternita'. Art. 55. Dimissioni (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2) 1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodoper cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto dilicenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste dadisposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratoreche ha fruito del congedo di paternita'. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso diadozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nelnucleo familiare. 4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, duranteil periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratoredurante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno diaccoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essereconvalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,competente per territorio. A detta convalida e' condizionata larisoluzione del rapporto di lavoro. 5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, lalavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso. Art. 56. Diritto al rientro e alla conservazione del posto (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1) 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo IIe III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoroe, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessaunita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo digravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervifino al compimento di un anno di eta' del bambino; hanno altresi'diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioniequivalenti. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratoreal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'. 3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposodisciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratorehanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo cheespressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttivaove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nelmedesimo comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti allemansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in casodi adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleofamiliare.
Capo X
disposizioni
speciali
Art. 57. Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8) 1. Ferma restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui alpresente testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalleamministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cuialla legge 18 aprile 1962, n. 230, o con contratto di lavorotemporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta iltrattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testounico per i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvoche i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicaaltresi' quanto previsto dall'articolo 24, con corresponsione deltrattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cuisi e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro. Art. 58. Personale militare (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3) 1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato dimaternita', disciplinate dal presente testo unico, non pregiudicanola posizione di stato giuridico del personale in servizio permanentedelle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quantoprevisto dal comma 2. 2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e17, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianita' diservizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini dellaprogressione di carriera, salva la necessita' dell'effettivocompimento nonche' del completamento degli obblighi di comando, diattribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e diimbarco, previsti dalla normativa vigente. 3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedoparentale e per la malattia del figlio e' posto in licenzastraordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti aquanto previsto agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in talelicenza e' computabile, ai fini della progressione di carriera, neilimiti previsti dalla disciplina vigente in materia di documenticaratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari ditruppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica relativamenteal periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio. Art. 59. Lavoro stagionale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4) 1. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che dianoluogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa aldecreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, lequali siano licenziate a norma della lettera b) del comma 3dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera ildivieto di licenziamento, sempreche' non si trovino in periodo dicongedo di maternita', alla ripresa dell'attivita' lavorativastagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori stagionali si applicano ledisposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564, in materia contributiva. 3. Alle straniere titolari di permesso di soggiorno per lavorostagionale e' riconosciuta l'assicurazione di maternita', ai sensidella lettera d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286. Art. 60. Lavoro a tempo parziale (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2) 1. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo25 febbraio 2000, n. 61, e, in particolare, del principio di nondiscriminazione, la lavoratrice e il lavoratore a tempo parzialebeneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pienocomparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi previsti dalpresente testo unico. Il relativo trattamento economico e'riproporzionato in ragione della ridotta entita' della prestazionelavorativa. 2. Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datoredi lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoroin rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente conquello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base dicalcolo piu' favorevole della retribuzione, agli effetti di quantoprevisto dall'articolo 23, comma 4. 3. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicanole disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564, in materia contributiva. Art. 61. Lavoro a domicilio (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3) 1. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto alcongedo di maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizionidi cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivicompreso il relativo trattamento economico e normativo. 2. Durante il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornalieradi cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 percento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nellaprovincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, dellastessa industria. 3. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industriesimilari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimentoal salario contrattuale provinciale di cui al comma 2, si fara'riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigentiper la stessa industria nella regione, e, qualora anche cio' nonfosse possibile, si fara' riferimento alla media dei salariprovinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale. 4. Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistonocorrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, conapposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prendera' ariferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nellaprovincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industriache presenta maggiori caratteri di affinita'. 5. La corresponsione dell'indennita' di cui al comma 2 e'subordinata alla condizione che, all'inizio del congedo dimaternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci eil lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato. Art. 62. Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 19, 22; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3) 1. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici efamiliari hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico enormativo. 2. Per il personale addetto ai servizi domestici familiari,l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sonoregolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decretodel Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. Art. 63. Lavoro in agricoltura (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14; decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5; decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4; legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21) 1. Le prestazioni di maternita' e di paternita' di cui allepresenti disposizioni per le lavoratrici e i lavoratori agricoli atempo indeterminato sono corrisposte, ferme restando le modalita'erogative di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge29 febbraio 1980, n. 33, con gli stessi criteri previsti per ilavoratori dell'industria. 2. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con contratto a tempodeterminato iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchinominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' acondizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell'annoprecedente per almeno 51 giornate. 3. E' consentita l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratorialle prestazioni di maternita' e di paternita', mediantecertificazione di iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi deilavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successivemodificazioni. 4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminatole prestazioni per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,IV, V e VI sono calcolate sulla base della retribuzione di cuiall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prendendo ariferimento il periodo mensile di paga precedente a quello nel corsodel quale ha avuto inizio il congedo. 5. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,esclusi quelli di cui al comma 6, le prestazioni per i congedi,riposi e permessi sono determinate sulla base della retribuzionefissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto delPresidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai sensidell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 6. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 ilsalario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero dellavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino aquando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricolinon sia superato da quello spettante nelle singole province inapplicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative. A decorrere da tale momentotrova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre1989, n. 389, e successive modificazioni. 7. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli compartecipanti epiccoli coloni l'ammontare della retribuzione media e' stabilito inmisura pari a quella di cui al comma 5. Art. 64. Collaborazioni coordinate e continuative 1. In materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cuiall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, noniscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni dicui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. 2. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre2000, n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizionedi cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalita'previste per il lavoro dipendente. Art. 65. Attivita' socialmente utili (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8, comma 3, 15, 16 e 17; decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10) 1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al decreto legislativo1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, impegnati inattivita' socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' edi paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina dicui all'articolo 17 del presente testo unico. 2. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1, che nonpossono vantare una precedente copertura assicurativa ai sensidell'articolo 24, per i periodi di congedo di maternita' e dipaternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 percento dell'importo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 3,del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti onerisono rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a caricodel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o del soggetto finanziatoredell'attivita' socialmente utile. 3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto apartecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corsoo prorogate al termine del periodo di congedo di maternita' e dipaternita'. 4. Alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati a tempo pieno inlavori socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzionedell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40. 5. L'assegno e' erogato anche per i permessi di cui all'articolo33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi diquanto previsto all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testounico.
Capo XI
lavoratrici
autonome
Art. 66. Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1) 1. Alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre ecolone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alleleggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio1966, n. 613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e'corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza eper quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68. Art. 67. Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2) 1. L'indennita' di cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS aseguito di apposita domanda in carta libera, corredata da uncertificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria localecompetente per territorio, attestante la data di inizio dellagravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione dellagravidanza spontanea o volontaria ai sensi della legge 22 maggio1978, n. 194. 2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nellafamiglia a condizione che questo non abbia superato i sei anni dieta', secondo quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',secondo quanto previsto all'articolo 27. 3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativinecessari. Art. 68. Misura dell'indennita' (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5) 1. Alle coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alleimprenditrici agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti ladata del parto e per i tre mesi successivi alla stessa, unaindennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzioneminima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato,come prevista dall'articolo 14, comma 7, del decreto-legge22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto. 2. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attivita'commerciali e' corrisposta, per i due mesi antecedenti la data delparto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva delparto, una indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salariominimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualificadi impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministerialidi cui al secondo comma del medesimo articolo 1. 3. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea ovolontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese digravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'aziendasanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta unaindennita' giornaliera calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 per unperiodo di trenta giorni. Art. 69. Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4) 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini natia decorrere dal 1 gennaio 2000, e' esteso il diritto al congedoparentale di cui all'articolo 32, compreso il relativo trattamentoeconomico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primoanno di vita del bambino.
Capo XII
libere
professioniste
Art. 70. Indennita' di maternita' per le libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) 1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza eassistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti ladata del parto e i tre mesi successivi alla stessa. 2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pariall'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito edenunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondoanno precedente a quello della domanda. 3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essereinferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misurapari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilitodall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, esuccessive modificazioni, nella misura risultante, per la qualificadi impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministerialidi cui al secondo comma del medesimo articolo. Art. 71. Termini e modalita' della domanda (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2) 1. L'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta,indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attivita', dallacompetente cassa di previdenza e assistenza per i liberiprofessionisti, a seguito di apposita domanda presentatadall'interessata a partire dal compimento del sesto mese digravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dalparto. 2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dacertificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza equella presunta del parto, nonche' dalla dichiarazione redatta aisensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennita' dimaternita' di cui al Capo III e al Capo XI. 3. L'indennita' di maternita' spetta in misura intera anche nelcaso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questasia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previstidagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. 4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberiprofessionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativinecessari. Art. 72. Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3) 1. L'indennita' di cui all'articolo 70 spetta altresi' perl'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che nonabbia superato i sei anni di eta'. 2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madrealla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberiprofessionisti entro il termine perentorio di centottanta giornidall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idoneedichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto aindennita' di maternita' per qualsiasi altro titolo e la data dieffettivo ingresso del bambino nella famiglia. 3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica delprovvedimento di adozione o di affidamento. Art. 73. Indennita' in caso di interruzione della gravidanza (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4) 1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea ovolontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese digravidanza, l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nellamisura pari all'80 per cento di una mensilita' del reddito o dellaretribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo70. 2. La domanda deve essere corredata da certificato medico,rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie,comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza,spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza eassistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio dicentottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.
Capo XIII
sostegno alla maternita'
e alla paternita'
Art. 74. Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11) 1. Per ogni figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore inaffidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessadata, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o inpossesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficianodell'indennita' di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testounico, e' concesso un assegno di maternita' pari a complessiveL. 2.500.000. 2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamentieconomici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti alversamento dei contributi di maternita'. 3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla datadel parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono adinformare gli interessati invitandoli a certificare il possesso deirequisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovinati. 4. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'l'integrazione di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiaredi appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economichenon superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiaricon tre componenti. 5. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisitoeconomico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenzaprevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendoanche conto delle maggiorazioni ivi previste. 6. Qualora il trattamento della maternita' corrisposto allelavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternita'diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferioreall'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessatepossono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quotadifferenziale. 7. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 8. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita'concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'INPS sulla base deidati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire nell'ambitodei decreti di cui al comma 9. 9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale edel tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sonoemanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione delpresente articolo. 10. Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,se non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre oall'adottante del minore. 11. Per i procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuanoad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 66 della legge23 dicembre 1998, n. 448. Per i procedimenti di concessionedell'assegno di maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cuial comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 75. Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10) 1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero inpossesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sonostati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoriadella maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogniminore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero perla quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva ingodimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno deiseguenti casi: a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento unaqualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternita'e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo cheva dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivoingresso del minore nel nucleo familiare; b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita deldiritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallosvolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' comeindividuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascitao dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non siasuperiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque nonsia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi'definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cuiquesta non risulti esattamente individuabile; c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavorodurante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valeretre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai novemesi antecedenti alla nascita. 2. Ai trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamentieconomici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti alversamento dei contributi di maternita'. 3. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, adomanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termineperentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso delminore nel nucleo familiare. 4. L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. 5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi neiquali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, puo' esserecorrisposto al padre o all'adottante del minore. 6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale edel tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sonoemanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delpresente articolo.
Capo XIV
Vigilanza
Art. 76. Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4) 1. Al rilascio dei certificati medici di cui al presente testounico, salvo i casi di ulteriore specificazione, sono abilitati imedici del Servizio sanitario nazionale. 2. Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quellidi cui al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il qualela lavoratrice e' assicurata per il trattamento di maternita' hannofacolta' di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne laregolarizzazione alla lavoratrice interessata. 3. I medici dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hannofacolta' di controllo. 4. Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione del presentetesto unico sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa diqualsiasi specie e natura. Art. 77. Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30, comma 1, e 31, comma 4) 1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioniamministrative previste dal presente testo unico e ad emetterel'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero dellavoro, competente per territorio. 2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,XII e XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenzasociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi. 3. La vigilanza in materia di controlli di carattere sanitariospetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.
Capo XV
disposizioni in materia di oneri
contributivi
Art. 78. Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11) 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamentiintervenuti successivamente al 1 luglio 2000 per i quali e'riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenzialeobbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta seinferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni seil predetto complessivo importo risulta pari o superiore a talevalore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozionedei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 49 della legge23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotti gli oneri contributivi permaternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 puntipercentuali. 2. Gli oneri contributivi per maternita', a carico dei datori dilavoro del settore dei pubblici servizi di trasporto e nel settoreelettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento. 3. L'importo della quota di cui al comma 1 e' rivalutato al1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolatodall'ISTAT. Art. 79. Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21) 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cuial presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori conrapporto di lavoro subordinato privato e in attuazione dellariduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori dilavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratoridipendenti nelle seguenti misure: a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il settoredell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo; b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il settore delterziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto; c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il settore delcredito, assicurazione e servizi tributari appaltati; d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 percento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per glioperai a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui aldecreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla legge26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinatosecondo le disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146; e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo ariferimento i salari medi convenzionali di cui all'articolo 28 deldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488; e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri scuola elavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418. 2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire 32settimanali. 3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenzaper i giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e' dovuto uncontributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione. 4. In relazione al versamento dei contributi di cui al presentearticolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quantoaltro concerne il contributo medesimo, si applicano le disposizionirelative ai contributi obbligatori. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto conquello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presentearticolo puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenzedelle relative gestioni. Art. 80. Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis) 1. Per il finanziamento dell'assegno di maternita' di cuiall'articolo 74 e' istituito un Fondo presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e inlire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. 2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS lerelative somme, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sullabase di specifica rendicontazione. Art. 81. Oneri derivanti dall'assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
Art. 82. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle lavoratrici autonome (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CapoXI, si provvede con un contributo annuo di lire 14.500 per ogniiscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',vecchiaia e superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti,coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali. 2. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioniprevidenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio diamministrazione dell'INPS, con proprio decreto stabilisce levariazioni dei contributi di cui al comma 1, in misura percentualeuguale alle variazioni delle corrispettive indennita'. Art. 83. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle libere professioniste (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5; legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1) 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CapoXII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto acasse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Ilcontributo e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumentodei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 dellalegge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. 2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cuiall'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvedecon i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di unprocedimento che preliminarmente consideri una situazione diequilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate. 3. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per iliberi professionisti abbiano disponibilita' finanziarie atte a farfronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere lariduzione della contribuzione o la totale eliminazione di dettocontributo, sentito il parere dei consigli di amministrazione dellecasse. Art. 84. Oneri derivanti dal trattamento di maternita' delle collaboratrici coordinate e continuative (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16) 1. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre formeobbligatorie, il contributo alla gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'elevato di una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 puntipercentuali, per il finanziamento dell'onere derivantedall'estensione agli stessi anche della tutela relativa allamaternita'.
Capo XVI
disposizioni
finali
Art. 85. Disposizioni in vigore 1. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizionilegislative, fatte salve le disapplicazioni disposte dai contratticollettivi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, del decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29: a) l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3; b) l'articolo 157-sexies del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 deldecreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103; c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457; d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304; e) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge9 dicembre 1977, n. 903; f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; g) l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121; i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155; j) l'articolo 8-bis del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331; k) l'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54; l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162; m) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge3 ottobre 1987, n. 402; n) il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,n. 58; o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; p) il comma 2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e ilcomma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443; q) il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 197; r) il comma 2, seconda parte, dell'articolo 5 del decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 201; s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335; t) gli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564; u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62; v) il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.449; w) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998,n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52; x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e ilcomma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286; y) la lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 del decretolegislativo 29 aprile 1998, n. 124; z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135; aa) la lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 del decretolegislativo 22 giugno 1999, n. 230; bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302; cc) il comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.488; dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.53, limitatamente alla previsione del termine di sei mesi iviprevisto: ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 deldecreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; ff) gli articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3dell'articolo 32, il comma 6 dell'articolo 41 e il comma 3dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388. 2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioniregolamentari: a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,n. 1403; b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21; c) il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 luglio 1980, n. 382; d) il comma 2, dell'articolo 20-quinquies e il comma 2dell'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica24 aprile 1982, n. 337; e) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale2 giugno 1982; f) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale23 maggio 1991; g) l'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della suaabrogazione cosi' come prevista dalla lettera c) del comma 1dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287; h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995; i) il comma 4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 deldecreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465; j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142; k) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale27 maggio 1998; l) il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dellasanita' 10 settembre 1998; m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 12 febbraio 1999; n) il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Ministrodell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224; o) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale4 agosto 1999; p) il comma 6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394; q) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale20 dicembre 1999, n. 553; r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000. Art. 86. Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3, comma 2; legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9; legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4) 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653; b) la legge 26 agosto 1950, n. 860. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative: a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni; b) il secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) eb), dell'articolo 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge9 dicembre 1977, n. 903; c) la lettera n) del comma 3 dell'articolo 31 e l'articolo39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gliarticoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicanoanche agli affidatari di cui al comma precedente" del secondo commadell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184; d) il comma 4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41; e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546; f) l'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' comemodificato dall'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433; g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379; h) l'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166; i) il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104; j) i commi 1 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503; k) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236; l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre1994, n. 566; m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; n) l'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564; o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645; p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre1997, n. 468; q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' comemodificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144; r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488; s) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24; t) il comma 5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 el'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previstodalla lettera dd) dell'articolo 85 del presente testo unico, e gliarticoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53; u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,n. 388. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate le seguenti disposizioni regolamentari: a) gli articoli 1, 11 e 22 del decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 1976, n. 1026. Art. 87. Disposizioni regolamentari di attuazione 1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari diattuazione del presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano ledisposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre1976, n. 1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presentetesto unico. 2. Le disposizioni del citato decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 1976, n. 1026, che fanno riferimento alladisciplina della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersiriferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico. Art. 88. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giornosuccessivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Veronesi, Ministro della sanita' Bellillo, Ministro per le pari opportunita' Bassanini, Ministro per la funzione pubblicaVisto, il Guardasigilli: Fassino Allegato A (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7 Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico siintende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia concarretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensidello stesso articolo, sono i seguenti: A) quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262; B) quelli indicati nella tabella allegata al decreto delPresidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vigel'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante lagestazione e per 7 mesi dopo il parto; C) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 aldecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, esuccessive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopoil parto; D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioniionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; F) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione efino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; G) i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' dimeta' dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmenteaffaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo diinterdizione dal lavoro; H) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevolesforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo diinterdizione dal lavoro; I) i lavori con macchine scuotenti o con utensili chetrasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino altermine del periodo di interdizione dal lavoro; L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori enei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; M) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso disostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terrenoe nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo ilparto; N) i lavori di monda e trapianto del riso: durante lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; O) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, deipullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. Allegato B (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7 A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressioneelevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che lalavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suostato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cuiquesti agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattereminerario. B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6del testo unico. 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cuitali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattereminerario. Allegato C (Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11 A. Agenti. 1. Agenti fisici, allorche' vengono considerati come agenti checomportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distaccodella placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportanorischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, siaall'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale efisica e altri disagi fisici connessi all'attivita' svolta dallelavoratrici di cui all'art. 1. 2. Agenti biologici. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensidell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sianoto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettonoin pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' nonfigurino ancora nell'allegato II. 3. Agenti chimici. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto chemettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro,sempreche' non figurino ancora nell'allegato II: a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi delladirettiva n. 67/548/CEE, purche' non figurino ancora nell'allegatoII; b) agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimentocutaneo. B. Processi. Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni. C. Condizioni di lavoro. Lavori sotterranei di carattere minerario. Allegato D (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degliavvocati e procuratori. 3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deigeometri. 7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deidottori commercialisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegnerie gli architetti liberi professionisti. 10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali. 11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulentidel lavoro.
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TESTO DECRETO