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Roma, 28 maggio 2001
CIRCOLARE N.79/2001
OGGETTO: LAVORO – TESTO UNICO SULLA
MATERNITA’ – D.LGVO 26.3.2001, N.151, SU S.O. ALLA G.U. N.96 DEL 26.4.2001.
In attuazione dell’art.15 della legge n.53/2000 (congedi parentali),
il Governo ha raccolto in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di
tutela delle lavoratrici madri. Viene in tal modo razionalizzata una disciplina
che dalla prima regolamentazione (legge n.653/34) ad oggi aveva subito numerose
modifiche con conseguente sovrapposizione di norme e difficoltà di
applicazione.
In
particolare nel testo unico sono state riunificate le disposizioni sui permessi
(obbligatori o facoltativi) spettanti in caso di maternità e di malattia del
bambino nonché i relativi riflessi economici e previdenziali e sono state
espressamente elencate le normative che cessano di avere efficacia.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.83/2000 | 
|  | Allegato uno | 
|  |  | 
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S.O
alla G.U. n.96 del 26 aprile 2001 (fonte Guritel)
DECRETO
26 marzo 2001, n. 151 
Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela esostegno  della  maternita' e della paternita', a norma dell'articolo15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                                  Emana                  il seguente decreto legislativo:                                 Capo I 
                        disposizioni generali 
                               Art. 1.                                Oggetto;         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 5;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 3)    1.  Il  presente  testo  unico  disciplina  i  congedi, i riposi, ipermessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi allamaternita' e paternita' di figli naturali, adottivi e in affidamento,nonche' il sostegno economico alla maternita' e alla paternita'.  2.  Sono  fatte  salve le condizioni di maggior favore stabilite daleggi,   regolamenti,   contratti   collettivi,   e   da  ogni  altradisposizione.                                 Art. 2.                             Definizioni    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 1, e 13)    1. Ai fini del presente testo unico:    a) per   "congedo   di   maternita'"   si   intende  l'astensioneobbligatoria dal lavoro della lavoratrice;    b) per "congedo di paternita'" si intende l'astensione dal lavorodel lavoratore, fruito in alternativa al congedo di maternita';    c) per  "congedo  parentale", si intende l'astensione facoltativadella lavoratrice o del lavoratore;    d) per   "congedo   per   la  malattia  del  figlio"  si  intendel'astensione   facoltativa   dal   lavoro  della  lavoratrice  o  dellavoratore in dipendenza della malattia stessa;    e) per "lavoratrice" o "lavoratore", salvo che non sia altrimentispecificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contrattodi  apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori dilavoro nonche' i soci lavoratori di cooperative.  2.  Le indennita' di cui al presente testo unico corrispondono, perle  pubbliche  amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, aisensi   della  legislazione  vigente,  da  disposizioni  normative  econtrattuali.  I  trattamenti  economici non possono essere inferiorialle predette indennita'.                                 Art. 3.                     Divieto di discriminazione  1.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso perquanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalita'di  assunzione  e  qualunque sia il settore o il ramo di attivita', atutti  i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso ilriferimento  allo  stato  matrimoniale o di famiglia o di gravidanza,secondo  quanto  previsto  dal  comma  1  dell'articolo 1 della legge9 dicembre 1977, n. 903.  2.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso perquanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione,perfezionamento  e  aggiornamento  professionale, per quanto concernesia  l'accesso  sia  i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.  3.  E'  vietata  qualsiasi  discriminazione  fondata  sul sesso perquanto  riguarda  la  retribuzione, la classificazione professionale,l'attribuzione  di  qualifiche  e  mansioni  e  la progressione nellacarriera,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 2 e 3 della legge9 dicembre 1977, n. 903.                                 Art. 4.         Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 10)  1.  In  sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dallavoro,  in  virtu'  delle  disposizioni del presente testo unico, ildatore  di  lavoro  puo'  assumere  personale  con  contratto a tempodeterminato o temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1,secondo  comma,  lettera  b),  della  legge 18 aprile 1962, n. 230, edell'articolo  1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n.196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.  2.  L'assunzione  di  personale  a tempo determinato e di personaletemporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo aisensi  del presente testo unico puo' avvenire anche con anticipo finoad  un  mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodisuperiori previsti dalla contrattazione collettiva.  3.  Nelle  aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi acarico  del  datore  di  lavoro  che assume personale con contratto atempo  determinato  in  sostituzione  di  lavoratrici e lavoratori incongedo,  e'  concesso  uno  sgravio  contributivo  del 50 per cento.Quando  la  sostituzione  avviene con contratto di lavoro temporaneo,l'impresa utilizzatrice recupera dalla societa' di fornitura le sommecorrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.  4.  Le  disposizioni  del  comma  3  trovano  applicazione  fino alcompimento  di  un  anno  di  eta' del figlio della lavoratrice o dellavoratore  in  congedo  o  per  un  anno dall'accoglienza del minoreadottato o in affidamento.  5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al CapoXI,  e'  possibile  procedere,  in  caso di maternita' delle suddettelavoratrici, e comunque entro il primo anno di eta' del bambino o nelprimo  anno  di  accoglienza  del  minore  adottato o in affidamento,all'assunzione  di  personale  a  tempo  determinato  e  di personaletemporaneo,  per  un  periodo massimo di dodici mesi, con le medesimeagevolazioni di cui al comma 3.                                 Art. 5.           Anticipazione del trattamento di fine rapporto                 (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 7)  1.  Durante  i periodi di fruizione dei congedi di cui all'articolo32,  il  trattamento  di fine rapporto puo' essere anticipato ai finidel  sostegno economico, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo2000,  n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari dicui  al  decreto  legislativo  21 aprile  1993,  n. 124, e successivemodificazioni,  possono  prevedere la possibilita' di conseguire taleanticipazione.                                  Capo II 
                tutela della salute della
lavoratrice 
                               Art. 6.                Tutela della sicurezza e della salute       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 1;              legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 9)  1.  Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezzae  della  salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza efino  a  sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datoredi lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti,fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.  2.  La  tutela  si  applica,  altresi',  alle lavoratrici che hannoricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento deisette mesi di eta'.  3.  Salva  l'ordinaria  assistenza sanitaria e ospedaliera a caricodel   Servizio   sanitario  nazionale,  le  lavoratrici,  durante  lagravidanza,  possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche oprivate  accreditate,  con  esclusione  dal  costo  delle prestazionierogate,  oltre  che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche,delle  prestazioni  specialistiche per la tutela della maternita', infunzione   preconcezionale  e  di  prevenzione  del  rischio  fetale,previste  dal  decreto del Ministro della sanita' di cui all'articolo1,  comma  5,  lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, purche' prescritte secondo le modalita' ivi indicate.                                 Art. 7.                           Lavori vietati  (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 3, 30, comma 8, e 31,   comma 1; decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 3;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 3)  1. E' vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamentodi  pesi,  nonche'  ai  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri. Ilavori  pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico. Il Ministrodel  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministridella  sanita'  e  per  la  solidarieta'  sociale,  sentite  le partisociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato A.  2.  Tra  i  lavori  pericolosi,  faticosi ed insalubri sono inclusiquelli  che  comportano il rischio di esposizione agli agenti ed allecondizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B.  3.  La  lavoratrice e' addetta ad altre mansioni per il periodo peril quale e' previsto il divieto.  4. La lavoratrice e', altresi', spostata ad altre mansioni nei casiin  cui  i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o suistanza  della  lavoratrice,  accertino che le condizioni di lavoro oambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.  5.  La  lavoratrice  adibita a mansioni inferiori a quelle abitualiconserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentementesvolte,  nonche' la qualifica originale. Si applicano le disposizionidi cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora lalavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.  6.  Quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata  ad altremansioni,  il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competenteper  territorio, puo' disporre l'interdizione dal lavoro per tutto ilperiodo  di  cui  al  presente Capo, in attuazione di quanto previstoall'articolo 17.  7.  L'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e4 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.                                 Art. 8.                 Esposizione a radiazioni ionizzanti        (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 69)  1.  Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita'in  zone  classificate  o,  comunque, essere adibite ad attivita' chepotrebbero   esporre   il   nascituro  ad  una  dose  che  ecceda  unmillisievert durante il periodo della gravidanza.  2.  E'  fatto  obbligo  alle lavoratrici di comunicare al datore dilavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.  3.  E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita'comportanti un rischio di contaminazione.                                 Art. 9.            Polizia di Stato, penitenziaria e municipale               (legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 13;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 14)  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dal presente Capo, durante lagravidanza  e'  vietato  adibire  al lavoro operativo le appartenentialla Polizia di Stato.  2.  Per  le  appartenenti  alla  Polizia di Stato, gli accertamentitecnico-sanitari  previsti  dal presente testo unico sono devoluti alservizio  sanitario dell'amministrazione della pubblica sicurezza, inconformita' all'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,n. 833, e successive modificazioni.  3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano al personalefemminile  del  corpo  di polizia penitenziaria e ai corpi di poliziamunicipale.                                Art. 10.                    Personale militare femminile    (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, art. 4, comma 3)  1.  Fatti  salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donneprevisti  agli  articoli  16  e  17,  comma  1, durante il periodo digravidanza  e  fino  a  sette  mesi  successivi al parto il personalemilitare  femminile  non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosied  insalubri,  da  determinarsi  con  decreti  adottati,  sentito ilcomitato  consultivo  di  cui  all'articolo  1,  comma 3, della legge20 ottobre 1999, n. 380, dal Ministro della difesa, di concerto con iMinistri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pariopportunita'  per  il  personale  delle  Forze armate, nonche' con ilMinistro  dei  trasporti  e  della navigazione per il personale dellecapitanerie di porto, e dal Ministro delle finanze, di concerto con iMinistri   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  delle  pariopportunita' per il personale del Corpo della guardia di finanza.                               Art. 11.                       Valutazione dei rischi       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, ildatore  di  lavoro,  nell'ambito ed agli effetti della valutazione dicui  all'articolo  4,  comma  1, del decreto legislativo 19 settembre1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni, valuta i rischi per lasicurezza  e  la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi diesposizione  ad  agenti  fisici,  chimici  o  biologici,  processi  ocondizioni  di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle lineedirettrici   elaborate   dalla   Commissione   dell'Unione   europea,individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.  2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decretolegislativo  19 settembre  1994,  n. 626, e successive modificazioni,comprende  quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentatiper  la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguentimisure di protezione e di prevenzione adottate.                                Art. 12.                    Conseguenze della valutazione       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)  1.  Qualora  i  risultati della valutazione di cui all'articolo 11,comma  1,  rivelino  un  rischio  per  la sicurezza e la salute dellelavoratrici,   il  datore  di  lavoro  adotta  le  misure  necessarieaffinche'  l'esposizione  al  rischio  delle lavoratrici sia evitata,modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.  2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non siapossibile  per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoroapplica  quanto  stabilito  dall'articolo  7, commi 3, 4 e 5, dandonecontestuale  informazione scritta al servizio ispettivo del Ministerodel   lavoro   competente   per   territorio,   che   puo'   disporrel'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,comma 1, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17.  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al difuori dei casi di divieto sanciti dall'articolo 7, commi 1 e 2.  4.  L'inosservanza  della  disposizione di cui al comma 1 e' punitacon la sanzione di cui all'articolo 7, comma 7.                                Art. 13.               Adeguamento alla disciplina comunitaria   (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, articoli 2 e 8)  1.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,di  concerto  con  il  Ministro della sanita', sentita la Commissioneconsultiva  permanente di cui all'articolo 26 del decreto legislativo19 settembre  1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepitele  linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea,concernenti  la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici,nonche' dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezzao  la  salute  delle  lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, leposizioni  di  lavoro,  la fatica mentale e fisica e gli altri disagifisici  e  mentali  connessi  con  l'attivita'  svolta dalle predettelavoratrici.  2.  Con  la  stessa  procedura  di  cui  al comma 1, si provvede adadeguare  ed  integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui alcomma  1,  nonche'  a modificare ed integrare gli elenchi di cui agliallegati B e C, in conformita' alle modifiche alle linee direttrici ealle altre modifiche adottate in sede comunitaria.                                Art. 14.                         Controlli prenatali       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)  1.  Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti perl'effettuazione  di  esami  prenatali,  accertamenti  clinici  ovverovisite  mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essereeseguiti durante l'orario di lavoro.  2.  Per  la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratricipresentano  al  datore  di  lavoro apposita istanza e successivamentepresentano  la  relativa  documentazione giustificativa attestante ladata e l'orario di effettuazione degli esami.                                Art. 15.                      Disposizioni applicabili       (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 9)  1.  Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restanoferme  le  disposizioni  recate  dal decreto legislativo 19 settembre1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  nonche' da ogni altradisposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
                              Capo
III 
                         congedo di
maternita' 
                              Art. 16.                Divieto di adibire al lavoro le donne       (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 4)  1. E' vietato adibire al lavoro le donne:    a) durante  i  due  mesi  precedenti  la data presunta del parto,salvo quanto previsto all'articolo 20;    b) ove   il  parto  avvenga  oltre  tale  data,  per  il  periodointercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;    c) durante i tre mesi dopo il parto;    d) durante  gli  ulteriori  giorni  non  goduti  prima del parto,qualora  il  parto  avvenga  in  data  anticipata  rispetto  a quellapresunta.  Tali  giorni  sono  aggiunti  al  periodo  di  congedo  dimaternita' dopo il parto.                                Art. 17.                       Estensione del divieto            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4,              commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 9 e 10)  1.  Il  divieto  e'  anticipato  a tre mesi dalla data presunta delparto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazioneall'avanzato  stato  di  gravidanza,  siano  da  ritenersi  gravosi opregiudizievoli.  Tali lavori sono determinati con propri decreti dalMinistro   per   il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  sentite  leorganizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Finoall'emanazione  del  primo  decreto ministeriale, l'anticipazione deldivieto  di  lavoro  e' disposta dal servizio ispettivo del Ministerodel lavoro, competente per territorio.  2.  Il  servizio  ispettivo del Ministero del lavoro puo' disporre,sulla  base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organidel  Servizio  sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 deldecreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502, l'interdizione dallavoro  delle  lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo diastensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, per unoo  piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal servizio stesso,per i seguenti motivi:    a) nel   caso   di   gravi  complicanze  della  gravidanza  o  dipreesistenti  forme  morbose  che si presume possano essere aggravatedallo stato di gravidanza;    b) quando  le  condizioni  di  lavoro o ambientali siano ritenutepregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;    c) quando  la  lavoratrice  non  possa  essere  spostata ad altremansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.  3.  L'astensione  dal  lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 e'disposta  dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo lerisultanze  dell'accertamento  medico  ivi  previsto. In ogni caso ilprovvedimento   dovra'   essere  emanato  entro  sette  giorni  dallaricezione dell'istanza della lavoratrice.  4.  L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2puo' essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,d'ufficio  o  su  istanza  della lavoratrice, qualora nel corso dellapropria  attivita' di vigilanza constati l'esistenza delle condizioniche danno luogo all'astensione medesima.  5.  I  provvedimenti  dei  servizi  ispettivi previsti dai presentearticolo sono definitivi.                                Art. 18.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 1)  1.  L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e17 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.                                Art. 19.                    Interruzione della gravidanza             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20)  1.  L'interruzione  della  gravidanza,  spontanea o volontaria, neicasi  previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.194, e' considerata a tutti gli effetti come malattia.  2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, lapena   prevista  per  chiunque  cagioni  ad  una  donna,  per  colpa,l'interruzione  della gravidanza o un parto prematuro e' aumentata seil fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela dellavoro.                              Art. 20.               Flessibilita' del congedo di maternita'            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis;             legge 8 marzo 2000,n. 53, art. 12, comma 2)  1.  Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita',le  lavoratrici  hanno  la facolta' di astenersi dal lavoro a partiredal  mese  precedente  la  data presunta del parto e nei quattro mesisuccessivi  al  parto,  a  condizione  che  il medico specialista delServizio  sanitario  nazionale  o  con esso convenzionato e il medicocompetente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghidi  lavoro  attestino  che  tale opzione non arrechi pregiudizio allasalute della gestante e del nascituro.  2.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concertocon  i  Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sentitele  parti  sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavoriai quali non si applicano le disposizioni del comma 1.                                Art. 21.                           Documentazione    (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e 28)  1.  Prima  dell'inizio  del  periodo  di  divieto  di lavoro di cuiall'articolo  16,  lettera  a),  le  lavoratrici devono consegnare aldatore   di   lavoro  e  all'istituto  erogatore  dell'indennita'  dimaternita'  il  certificato  medico  indicante  la  data presunta delparto.   La  data  indicata  nel  certificato  fa  stato,  nonostantequalsiasi errore di previsione.  2.  La  lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta giorni, ilcertificato   di   nascita   del   figlio,  ovvero  la  dichiarazionesostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46 del decreto del Presidentedella Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.                                Art. 22.                  Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5;           legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito      dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)    1.  Le  lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pariall'80  per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedodi  maternita',  anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12,comma 2.  2. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1  del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge29 febbraio  1980,  n. 33, ed e' comprensiva di ogni altra indennita'spettante per malattia.  3.  I  periodi  di  congedo  di  maternita' devono essere computatinell'anzianita'  di  servizio  a  tutti  gli effetti, compresi quellirelativi  alla  tredicesima  mensilita'  o alla gratifica natalizia ealle ferie.  4.  I  medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimentodei limiti di permanenza nelle liste di mobilita' di cui all'articolo7  della  legge  23 luglio  1991,  n.  223,  fermi  restando i limititemporali  di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'.  I medesimiperiodi  si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo disei  mesi  di  lavoro  effettivamente  prestato per poter beneficiaredell'indennita' di mobilita'.  5.  Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressionenella   carriera,  come  attivita'  lavorativa,  quando  i  contratticollettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.  6.  Le  ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratricead  altro  titolo  non  vanno godute contemporaneamente ai periodi dicongedo di maternita'.  7.   Non  viene  cancellata  dalla  lista  di  mobilita'  ai  sensidell'articolo  9  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratriceche,  in  periodo  di  congedo  di  maternita',  rifiuta l'offerta dilavoro,  di  impiego  in opere o servizi di pubblica utilita', ovverol'avviamento a corsi di formazione professionale.                                Art. 23.                       Calcolo dell'indennita'             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 16)  1.  Agli effetti della determinazione della misura dell'indennita',per  retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornalieradel   periodo   di   paga  quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  edimmediatamente  precedente  a  quello  nel  corso  del quale ha avutoinizio il congedo di maternita'.  2.  Al  suddetto  importo va aggiunto il rateo giornaliero relativoalla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilita' e agli altripremi o mensilita' o trattamenti accessori eventualmente erogati allalavoratrice.  3.  Concorrono  a  formare  la retribuzione gli stessi elementi chevengono   considerati   agli   effetti   della  determinazione  delleprestazioni   dell'assicurazione   obbligatoria   per  le  indennita'economiche di malattia.  4.  Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importoche   si   ottiene   dividendo  per  trenta  l'importo  totale  dellaretribuzione  del  mese  precedente  a  quello nel corso del quale haavuto  inizio  il  congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svoltol'intero  periodo  lavorativo mensile per sospensione del rapporto dilavoro  con diritto alla conservazione del posto per interruzione delrapporto  stesso  o per recente assunzione si applica quanto previstoal comma 5, lettera c).  5.  Nei  confronti  delle  operaie  dei  settori  non agricoli, perretribuzione media globale giornaliera s'intende:    a) nei  casi  in  cui,  o  per  contratto  di  lavoro  o  per  laeffettuazione   di   ore  di  lavoro  straordinario,  l'orario  medioeffettivamente  praticato  superi  le otto ore giornaliere, l'importoche  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degli emolumentipercepiti  nel  periodo di paga preso in considerazione per il numerodei giorni lavorati o comunque retribuiti;    b) nei  casi  in  cui,  o  per esigenze organizzative contingentidell'azienda  o  per particolari ragioni di carattere personale dellalavoratrice,   l'orario   medio   effettivamente   praticato  risultiinferiore  a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria,l'importo  che  si  ottiene  dividendo  l'ammontare complessivo degliemolumenti  percepiti nel periodo di paga preso in considerazione peril numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quozienteottenuto  per  il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dalcontratto  stesso.  Nei  casi in cui i contratti di lavoro prevedano,nell'ambito  di  una  settimana,  un  orario di lavoro identico per iprimi  cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sestogiorno,  l'orario  giornaliero e' quello che si ottiene dividendo persei  il  numero  complessivo  delle  ore settimanali contrattualmentestabilite;    c) in  tutti  gli  altri casi, l'importo che si ottiene dividendol'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti nel periodo dipaga  preso  in  considerazione  per  il numero di giorni lavorati, ocomunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.                                Art. 24.            Prolungamento del diritto alla corresponsione                      del trattamento economico             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 17;          decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito        dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 3)  1.  L'indennita'  di  maternita'  e'  corrisposta anche nei casi dirisoluzione  del  rapporto di lavoro previsti dall'articolo 54, comma3,  lettere  b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedodi maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.  2.  Le  lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periododi   congedo   di  maternita',  sospese,  assenti  dal  lavoro  senzaretribuzione,   ovvero,   disoccupate,   sono  ammesse  al  godimentodell'indennita'  giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio dellasospensione,  dell'assenza  o  della disoccupazione e quello di dettoperiodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.  3.  Ai  fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tieneconto  delle  assenze  dovute  a malattia o ad infortunio sul lavoro,accertate   e   riconosciute   dagli   enti  gestori  delle  relativeassicurazioni  sociali,  ne'  del  periodo  di congedo parentale o dicongedo  per  la  malattia  del  figlio  fruito  per  una  precedentematernita',  ne' del periodo di assenza fruito per accudire minori inaffidamento,  ne'  del  periodo  di  mancata  prestazione  lavorativaprevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.  4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessantagiorni  dalla  risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice sitrovi,  all'inizio  del  periodo  di congedo stesso, disoccupata e ingodimento    dell'indennita'    di    disoccupazione,    ha   dirittoall'indennita'  giornaliera  di  maternita'  anziche'  all'indennita'ordinaria di disoccupazione.  5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma4,  ma  che  non  e'  in godimento della indennita' di disoccupazioneperche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenzedi  terzi  non  soggette  all'obbligo  dell'assicurazione  contro  ladisoccupazione,  ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita',purche'  al  momento  dell'inizio del congedo di maternita' non sianotrascorsi  piu'  di  centottanta giorni dalla data di risoluzione delrapporto  e,  nell'ultimo  biennio  che  precede il suddetto periodo,risultino  a  suo  favore,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  leindennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.  6.  La  lavoratrice che, nel caso di congedo di maternita' iniziatodopo  sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi,all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamentodi integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni,ha  diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennita' giornalieradi maternita'.  7.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano ancheai casi di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.                                Art. 25.                      Trattamento previdenziale           (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,                       art. 2, commi 1, 4, 6)  1.  Per  i  periodi  di congedo di maternita', non e' richiesta, incostanza  di  rapporto  di  lavoro,  alcuna  anzianita'  contributivapregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi peril diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.  2.  In  favore  dei  soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratoridipendenti  e  alle  forme  di  previdenza  sostitutive  ed esclusivedell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  lavecchiaia  e  i  superstiti,  i  periodi corrispondenti al congedo dimaternita' di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori delrapporto  di  lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, acondizione  che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda,almeno  cinque  anni di contribuzione versata in costanza di rapportodi  lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo ledisposizioni  di  cui  all'articolo  8 della legge 23 aprile 1981, n.155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.  3.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentied  ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria perl'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, gli oneri derivantidalle  disposizioni  di  cui al comma 2 sono addebitati alla relativagestione  pensionistica.  Per  i soggetti iscritti ai fondi esclusividell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  l'invalidita'  e  lavecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni dicui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionisticadel quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.                                Art. 26.                       Adozioni e affidamenti          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)  1.  Il  congedo  di  maternita'  di  cui  alla lettera c), comma 1,dell'articolo  16  puo'  essere richiesto dalla lavoratrice che abbiaadottato,  o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di eta' nonsuperiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.  2.  Il  congedo  deve  essere  fruito  durante  i  primi  tre  mesisuccessivi  all'effettivo  ingresso  del bambino nella famiglia dellalavoratrice.                              Art. 27.          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1;     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),                    e 39-quater, lettere a) e c)  1.   Nel   caso   di   adozione   e   di   affidamento  preadottivointernazionali,  disciplinati  dal  Titolo  III  della legge 4 maggio1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternita' dicui  al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato oaffidato   abbia   superato   i   sei   anni  e  sino  al  compimentodella maggiore eta'.  2.  Per  l'adozione  e l'affidamento preadottivo internazionali, lalavoratrice  ha,  altresi',  diritto a fruire di un congedo di duratacorrispondente   al  periodo  di  permanenza  nello  Stato  stranierorichiesto  per  l'adozione  e  l'affidamento. Il congedo non comportaindennita' ne' retribuzione.  3.  L'ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare laprocedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma1  dell'articolo  26,  nonche'  la  durata  del periodo di permanenzaall'estero  nel  caso  del  congedo  previsto al comma 2 del presentearticolo.                               Capo IV 
                         Congedo di
paternita' 
                              Art. 28.                        Congedo di paternita'      (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, commi 1 e 2)  1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tuttala  durata  del  congedo  di  maternita'  o  per la parte residua chesarebbe  spettata  alla  lavoratrice,  in  caso  di  morte o di graveinfermita'  della  madre  ovvero  di  abbandono,  nonche'  in caso diaffidamento esclusivo del bambino al padre.  2.  Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui alcomma  1 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa allecondizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore nerende  dichiarazione  ai  sensi  dell'articolo  47  del  decreto  delPresidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.                                Art. 29.                  Trattamento economico e normativo        (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3)  1.  Il  trattamento  economico  e  normativo e' quello spettante aisensi degli articoli 22 e 23.                                Art. 30.                      Trattamento previdenziale  1.  Il  trattamento  previdenziale e' quello previsto dall'articolo25.                                Art. 31.                       Adozioni e affidamenti  1.  Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, chenon  sia  stato  chiesto  dalla  lavoratrice,  spetta,  alle medesimecondizioni, al lavoratore.  2.  Il  congedo  di  cui  all'articolo  27,  comma  2, spetta, allemedesime condizioni, al lavoratore.  3.  Al  lavoratore, alle medesime condizioni previste dai commi 1 e2, e' riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.                                Capo V 
                         congedo
parentale 
                              Art. 32.                          Congedo parentale            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,                    comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)  1.  Per  ogni  bambino,  nei  primi suoi otto anni di vita, ciascungenitore  ha  diritto  di  astenersi  dal lavoro secondo le modalita'stabilite  dal  presente  articolo.  I relativi congedi parentali deigenitori  non  possono  complessivamente  eccedere il limite di diecimesi,  fattosalvo  il  disposto  del  comma  2 del presente articolo.Nell'ambito  del  predetto limite, il diritto di astenersi dal lavorocompete:    a) alla  madre  lavoratrice,  trascorso  il periodo di congedo dimaternita'  di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo ofrazionato non superiore a sei mesi;    b) al  padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodocontinuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a settenel caso di cui al comma 2;    c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo ofrazionato non superiore a dieci mesi.  2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dallavoro  per  un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tremesi,  il  limite  complessivo  dei congedi parentali dei genitori e'elevato a undici mesi.  3.  Ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al comma 1, ilgenitore  e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  apreavvisare  il  datore  di  lavoro  secondo le modalita' e i criteridefiniti  dai  contratti  collettivi,  e  comunque  con un periodo dipreavviso non inferiore a quindici giorni.  4.  Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente anchequalora l'altro genitore non ne abbia diritto.                                Art. 33.                      Prolungamento del congedo        (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)  1.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre diminore  con  handicap  in  situazione  di gravita' accertata ai sensidell'articolo  4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hannodiritto  al  prolungamento  fino  a  tre anni del congedo parentale acondizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno pressoistituti specializzati.  2.  In  alternativa  al  prolungamento  del  congedo possono esserefruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.  3.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto.  4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all'articolo32.  Il  prolungamento  di  cui  al  comma  1 decorre dal termine delperiodo  corrispondente  alla  durata  massima  del congedo parentalespettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.                                Art. 34.                  Trattamento economico e normativo           (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15,                     commi 2 e 4, e 7, comma 5)  1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 allelavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita delbambino,  un'indennita'  pari al 30 per cento della retribuzione, perun   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi.L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, adesclusione del comma 2 dello stesso.  2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento delcongedo di cui all'articolo 33.  3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovutaun'indennita'  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizioneche il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 voltel'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   caricodell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinatosecondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali perl'integrazione al minimo.  4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo22, comma 2.  5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' diservizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesimamensilita' o alla gratifica natalizia.  6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.                                Art. 35.                      Trattamento previdenziale(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 2, lettere a) e b);           decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,                     articoli 2, commi 2, 3 e 5)  1.  I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamentoeconomico  e  normativo  di  cui  all'articolo  34, commi 1 e 2, sonocoperti  da  contribuzione  figurativa. Si applica quanto previsto alcomma 1 dell'articolo 25.  2.  I periodi di congedo parentale di cui all'articolo 34, comma 3,compresi  quelli che non danno diritto al trattamento economico, sonocoperti   da   contribuzione   figurativa,  attribuendo  come  valoreretributivo  per  tale  periodo  il  200 per cento del valore massimodell'assegno  sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salvala  facolta'  di integrazione da parte dell'interessato, con riscattoai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovverocon  versamento  dei  relativi  contributi  secondo  i  criteri  e lemodalita' della prosecuzione volontaria.  3.  Per  i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggettiiscritti    ai    fondi   sostitutivi   dell'assicurazione   generaleobbligatoria   gestita  dall'Istituto  nazionale  previdenza  sociale(INPS)  ai  quali  viene  corrisposta  una retribuzione ridotta o nonviene   corrisposta   alcuna  retribuzione  nei  periodi  di  congedoparentale,  sussiste  il diritto, per la parte differenziale mancantealla  misura  intera  o  per  l'intera  retribuzione  mancante,  allacontribuzione  figurativa  da  accreditare secondo le disposizioni dicui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.  4.  Gli  oneri  derivanti  dal  riconoscimento  della contribuzionefigurativa  di  cui  al  comma  3,  per  i soggetti iscritti ai fondiesclusivi  o  sostitutivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria,restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimirisultino iscritti durante il predetto periodo.  5.  Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendentie    alle    forme    di    previdenza   sostitutive   ed   esclusivedell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  lavecchiaia  e  i  superstiti, i periodi non coperti da assicurazione ecorrispondenti  a  quelli  che  danno  luogo  al  congedo  parentale,collocati  temporalmente  al di fuori del rapporto di lavoro, possonoessere  riscattati,  nella  misura  massima  di  cinque  anni, con lemodalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,e  successive  modificazioni,  a condizione che i richiedenti possanofar  valere,  all'atto  della domanda, complessivamente almeno cinqueanni  di  contribuzione  versata  in  costanza di effettiva attivita'lavorativa.                              Art. 36.                       Adozioni e affidamenti          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7;             legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)  1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per leadozioni e gli affidamenti.  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 34, comma 1, e' elevato asei  anni.  In ogni caso, il congedo parentale puo' essere fruito neiprimi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia  un'eta'  compresa  fra  i  sei  e  i  dodici  anni, il congedoparentale  e'  fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nelnucleo familiare.                                Art. 37.          Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali          (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2;     legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lettera n),                       e 39-quater, lettera b)  1.  In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionalisi applicano le disposizioni dell'articolo 36.  2.  L'Ente  autorizzato  che  ha  ricevuto  l'incarico di curare laprocedura di adozione certifica la durata del congedo parentale.                                Art. 38.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei dirittidi  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con lasanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.                                Capo VI 
                         riposi e
permessi 
                              Art. 39.                   Riposi giornalieri della madre             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)  1.  Il  datore  di  lavoro  deve consentire alle lavoratrici madri,durante  il  primo  anno  di vita del bambino, due periodi di riposo,anche  cumulabili  durante  la giornata. Il riposo e' uno solo quandol'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.  2.  I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'oraciascuno  e sono considerati ore lavorative agli effetti della duratae  della  retribuzione  del  lavoro. Essi comportano il diritto delladonna ad uscire dall'azienda.  3.  I  periodi  di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno  quando lalavoratrice  fruisca  dell'asilo  nido  o  di altra struttura idonea,istituiti  dal  datore  di  lavoro  nell'unita'  produttiva  o  nelleimmediate vicinanze di essa.                                Art. 40.                    Riposi giornalieri del padre             (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)  1.  I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti alpadre lavoratore:    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se neavvalga;    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;    d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.                                Art. 41.                      Riposi per parti plurimi         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)  1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati ele  ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma1, possono essere utilizzate anche dal padre.                                Art. 42.          Riposi e permessi per i figli con handicap grave     (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20)  1.  Fino  al  compimento  del  terzo  anno  di vita del bambino conhandicap  in situazione di gravita' e in alternativa al prolungamentodel  periodo di congedo parentale, si applica l'articolo 33, comma 2,della  legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposogiornaliero retribuito.  2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambinocon  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, inalternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cuiall'articolo  33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Dettipermessi  sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito delmese.  3. Successivamente al raggiungimento della maggiore eta' del figliocon  handicap  in  situazione di gravita', la lavoratrice madre o, inalternativa,  il  lavoratore  padre  hanno diritto ai permessi di cuiall'articolo  33,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Aisensi  dell'articolo  20  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53, dettipermessi,  fruibili  anche  in  maniera  continuativa nell'ambito delmese,  spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o,in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativaed esclusiva.  4.  I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedoparentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.  5.  La  lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o,dopo  la  loro  scomparsa,  uno  dei fratelli o sorelle conviventi disoggetto  con  handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo3,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensidell'articolo  4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque annie  che  abbiano  titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33,commi  1,  2  e  3, della medesima legge per l'assistenza del figlio,hanno  diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4della  legge  8 marzo  2000,  n.  53,  entro  sessanta  giorni  dallarichiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto apercepire  un'indennita'  corrispondente all'ultima retribuzione e ilperiodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa; l'indennita'e  la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivomassimo  di  lire  70 milioni annue per il congedo di durata annuale.Detto  importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,sulla  base  della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumoper  le  famiglie  di operai e impiegati. L'indennita' e' corrispostadal   datore   di   lavoro  secondo  le  modalita'  previste  per  lacorresponsione  dei  trattamenti economici di maternita'. I datori dilavoro  privati,  nella  denuncia  contributiva, detraggono l'importodell'indennita'  dall'ammontare  dei  contributi previdenziali dovutiall'ente  previdenziale  competente.  Per  i  dipendenti dei predettidatori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non e' previstal'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cuial presente comma e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n.  663,  convertito,  conmodificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruitoai  sensi  del presente comma alternativamente da entrambi i genitorinon  puo'  superare  la  durata  complessiva  di due anni; durante ilperiodo  di  congedo  entrambi  i  genitori  non  possono  fruire deibenefici  di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 del medesimoarticolo.  6.  I  riposi,  i  permessi e i congedi di cui al presente articolospettano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.                                Art. 43.                  Trattamento economico e normativo               (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 8;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4;          decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito      dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter)  1.  Per  i  riposi  e  i permessi di cui al presente Capo e' dovutaun'indennita',  a  carico  dell'ente  assicuratore,  pari  all'interoammontare  della  retribuzione  relativa  ai  riposi  e  ai  permessimedesimi.  L'indennita'  e'  anticipata  dal  datore  di lavoro ed e'portata  a  conguaglio  con  gli apporti contributivi dovuti all'enteassicuratore.  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5.                                Art. 44.                      Trattamento previdenziale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 5;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 4)  1.  Ai  periodi  di  riposo di cui al presente Capo si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 35, comma 2.  2. I tre giorni di permesso mensile di cui all'articolo 42, commi 2e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.                                Art. 45.                       Adozioni e affidamenti            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5;          legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)  1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro ilprimo anno di vita del bambino.  2.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 42 si applicano anche incaso  di  adozione  e  di  affidamento  di  soggetti  con handicap insituazione di gravita'.                                Art. 46.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)  1.  L'inosservanza  delle disposizioni contenute negli articoli 39,40 e 41 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione alire cinque milioni.                               Capo VII 
               congedi per la malattia
del figlio 
                              Art. 47.                 Congedo per la malattia del figlio            (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1,                 comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)  1.   Entrambi   i  genitori,  alternativamente,  hanno  diritto  diastenersi  dal  lavoro  per  periodi  corrispondenti alle malattie diciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.  2.  Ciascun  genitore,  alternativamente,  ha  altresi'  diritto diastenersi   dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque  giorni  lavorativiall'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre egli otto anni.  3.  Per  fruire  dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore devepresentare  il  certificato  di  malattia  rilasciato  da  un  medicospecialista   del   Servizio   sanitario   nazionale   o   con   essoconvenzionato.  4.  La  malattia  del  bambino che dia luogo a ricovero ospedalierointerrompe,  a  richiesta  del  genitore,  il  decorso delle ferie ingodimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.  5.  Ai  congedi  di  cui  al  presente articolo non si applicano ledisposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.  6.  Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altrogenitore non ne abbia diritto.                                Art. 48.                  Trattamento economico e normativo         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)  1.  I  periodi di congedo per la malattia del figlio sono computatinell'anzianita'  di servizio, esclusi gli effetti relativi alle feriee alla tredicesima mensilita' o alla gratifica natalizia.  2. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.                                Art. 49.                      Trattamento previdenziale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma 3)  1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio e' dovuta lacontribuzione  figurativa  fino  al compimento del terzo anno di vitadel bambino. Si applica quanto previsto all'articolo 25.  2.  Successivamente  al  terzo  anno  di vita del bambino e fino alcompimento  dell'ottavo  anno,  e'  dovuta  la copertura contributivacalcolata con le modalita' previste dall'articolo 35, comma 2.  3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 3, 4e 5.                                Art. 50.                       Adozioni e affidamenti            (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)  1.  Il  congedo per la malattia del bambino di cui al presente Capospetta anche per le adozioni e gli affidamenti.  2. Il limite di eta', di cui all'articolo 47, comma 1, e' elevato asei  anni.  Fino al compimento dell'ottavo anno di eta' si applica ladisposizione di cui al comma 2 del medesimo articolo.  3.  Qualora,  all'atto  dell'adozione o dell'affidamento, il minoreabbia  un'eta'  compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per lamalattia  del  bambino e' fruito nei primi tre anni dall'ingresso delminore  nel  nucleo  familiare alle condizioni previste dall'articolo47, comma 2.                                Art. 51.                           Documentazione         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 7, comma 5)  1.  Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, lalavoratrice   ed   il   lavoratore   sono  tenuti  a  presentare  unadichiarazione  rilasciata  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto delPresidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante chel'altro  genitore  non  sia  in  congedo  negli  stessi giorni per ilmedesimo motivo.                                Art. 52.                              Sanzioni         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 31, comma 3)  1. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei dirittidi  assenza  dal  lavoro  di  cui al presente Capo sono puniti con lasanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.                                  Capo VIII 
                            lavoro notturno 
                              Art. 53.                           Lavoro notturno legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)  1.  E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,dall'accertamento  dello stato di gravidanza fino al compimento di unanno di eta' del bambino.  2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:    a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre annio, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;    b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che  sia  l'unico genitoreaffidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.  3.  Ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2, lettera c), della legge9 dicembre  1977,  n.  903,  non  sono  altresi' obbligati a prestarelavoro  notturno  la  lavoratrice o il lavoratore che abbia a propriocarico  un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.                                Capo IX 
    divieto di licenziamento, dimissioni
diritto al rientro 
                              Art. 54.                      Divieto di licenziamento              (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2,                commi 1, 2, 3, 5, e art. 31, comma 2;         legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 4;   decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566, art. 2, comma 2;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 1)  1.  Le  lavoratrici  non  possono essere licenziate dall'inizio delperiodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dallavoro  previsti  dal Capo III, nonche' fino al compimento di un annodi eta' del bambino.  2.  Il  divieto  di licenziamento opera in connessione con lo statooggettivo  di  gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso delperiodo  in cui opera il divieto, e' tenuta a presentare al datore dilavoro   idonea   certificazione   dalla  quale  risulti  l'esistenzaall'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.  3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:    a) di  colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giustacausa per la risoluzione del rapporto di lavoro;    b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e' addetta;    c) di  ultimazione  della prestazione per la quale la lavoratricee'  stata  assunta  o  di  risoluzione  del rapporto di lavoro per lascadenza del termine;    d) di  esito  negativo  della  prova;  resta  fermo il divieto didiscriminazione  di cui all'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n.125, e successive modificazioni.  4.  Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento,la  lavoratrice non puo' essere sospesa dal lavoro, salvo il caso chesia  sospesa  l'attivita'  dell'azienda  o  del  reparto  cui essa e'addetta,  sempreche' il reparto stesso abbia autonomia funzionale. Lalavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita' a seguitodi  licenziamento  collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni.  5.  Il  licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delledisposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' nullo.  6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla domanda o dallafruizione  del  congedo  parentale  e  per la malattia del bambino daparte della lavoratrice o del lavoratore.  7.  In  caso  di  fruizione  del  congedo  di  paternita',  di  cuiall'articolo  28,  il  divieto  di  licenziamento si applica anche alpadre  lavoratore  per la durata del congedo stesso e si estende finoal  compimento  di  un  anno  di  eta'  del  bambino. Si applicano ledisposizioni del presente articolo, commi 3, 4 e 5.  8.   L'inosservanza   delle  disposizioni  contenute  nel  presentearticolo e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milionia  lire cinque milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridottadi cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in casodi  adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si applicafino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, in casodi fruizione del congedo di maternita' e di paternita'.                                Art. 55.                             Dimissioni             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)  1.  In  caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodoper  cui  e'  previsto,  a  norma  dell'articolo  54,  il  divieto dilicenziamento,  la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste dadisposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratoreche ha fruito del congedo di paternita'.  3.  La  disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso diadozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nelnucleo familiare.  4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, duranteil  periodo  di  gravidanza,  e  dalla  lavoratrice  o dal lavoratoredurante  il  primo  anno  di  vita  del  bambino  o nel primo anno diaccoglienza  del  minore  adottato  o  in  affidamento,  deve  essereconvalidata   dal   servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro,competente  per  territorio.  A  detta  convalida  e' condizionata larisoluzione del rapporto di lavoro.  5.  Nel  caso  di  dimissioni  di  cui  al  presente  articolo,  lalavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.                                Art. 56.          Diritto al rientro e alla conservazione del posto         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6;            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1)  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo IIe  III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di lavoroe,  salvo  che  espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessaunita'  produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo digravidanza  o  in  altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervifino  al  compimento  di  un anno di eta' del bambino; hanno altresi'diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioniequivalenti.  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratoreal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'.  3.   Negli   altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o  di  riposodisciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratorehanno  diritto  alla  conservazione  del posto di lavoro e, salvo cheespressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttivaove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nelmedesimo  comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti allemansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in casodi  adozione  e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2si  applicano  fino  a  un  anno  dall'ingresso del minore nel nucleofamiliare.                                 Capo X 
                       disposizioni
speciali 
                              Art. 57.    Rapporti di lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni       (decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla                legge 1 giugno 1991, n. 166, art. 8)  1.  Ferma  restando la titolarita' del diritto ai congedi di cui alpresente  testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalleamministrazioni  pubbliche  con contratto a tempo determinato, di cuialla  legge  18 aprile  1962,  n.  230,  o  con  contratto  di lavorotemporaneo,  di  cui  alla  legge  24 giugno  1997, n. 196, spetta iltrattamento economico pari all'indennita' prevista dal presente testounico  per  i congedi di maternita', di paternita' e parentali, salvoche i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.  2.  Alle  lavoratrici  e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicaaltresi'  quanto  previsto  dall'articolo  24, con corresponsione deltrattamento economico a cura dell'amministrazione pubblica presso cuisi e' svolto l'ultimo rapporto di lavoro.                                Art. 58.                         Personale militare            (decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,                 art. 4, comma 2, e 5, commi 2 e 3)  1.  Le  assenze  dal  servizio  per  motivi  connessi allo stato dimaternita',  disciplinate  dal presente testo unico, non pregiudicanola  posizione di stato giuridico del personale in servizio permanentedelle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, salvo quantoprevisto dal comma 2.  2. I periodi di congedo di maternita', previsti dagli articoli 16 e17,  sono  validi  a  tutti  gli  effetti  ai fini dell'anzianita' diservizio.   Gli   stessi  periodi  sono  computabili  ai  fini  dellaprogressione   di   carriera,   salva  la  necessita'  dell'effettivocompimento  nonche'  del  completamento degli obblighi di comando, diattribuzioni  specifiche,  di  servizio  presso  enti  o reparti e diimbarco, previsti dalla normativa vigente.  3.  Il  personale  militare che si assenta dal servizio per congedoparentale   e  per  la  malattia  del  figlio  e'  posto  in  licenzastraordinaria  per  motivi  privati, equiparata a tutti gli effetti aquanto  previsto  agli articoli 32 e 47. Il periodo trascorso in talelicenza  e'  computabile, ai fini della progressione di carriera, neilimiti  previsti  dalla  disciplina  vigente  in materia di documenticaratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari ditruppa  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica relativamenteal periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.                                Art. 59.                          Lavoro stagionale         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 4)  1.  Le  lavoratrici  addette  ad  industrie e lavorazioni che dianoluogo  a  disoccupazione  stagionale,  di cui alla tabella annessa aldecreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, lequali  siano  licenziate  a  norma  della  lettera  b)  del  comma  3dell'articolo 54, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera ildivieto  di  licenziamento,  sempreche'  non si trovino in periodo dicongedo   di   maternita',  alla  ripresa  dell'attivita'  lavorativastagionale e alla precedenza nelle riassunzioni.  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori stagionali si applicano ledisposizioni  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564, in materia contributiva.  3.  Alle  straniere  titolari  di  permesso di soggiorno per lavorostagionale  e'  riconosciuta  l'assicurazione di maternita', ai sensidella  lettera  d), comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286.                                Art. 60.                       Lavoro a tempo parziale   (decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 4, comma 2)  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo25 febbraio  2000,  n.  61,  e,  in particolare, del principio di nondiscriminazione,  la  lavoratrice  e  il  lavoratore a tempo parzialebeneficiano  dei  medesimi  diritti  di  un  dipendente a tempo pienocomparabile,  per  quanto riguarda la durata dei congedi previsti dalpresente   testo   unico.   Il   relativo  trattamento  economico  e'riproporzionato  in  ragione  della ridotta entita' della prestazionelavorativa.  2.  Ove la lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale e il datoredi lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoroin  rapporto  a  tempo  pieno per un periodo in parte coincidente conquello del congedo di maternita', e' assunta a riferimento la base dicalcolo  piu'  favorevole  della retribuzione, agli effetti di quantoprevisto dall'articolo 23, comma 4.  3.  Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al comma 1 si applicanole  disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564, in materia contributiva.                                Art. 61.                         Lavoro a domicilio      (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, 13, 18, 22;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori  a domicilio hanno diritto alcongedo  di  maternita' e di paternita'. Si applicano le disposizionidi  cui  agli  articoli  6,  comma  3, 16, 17, 22, comma 3, e 54, ivicompreso il relativo trattamento economico e normativo.  2.  Durante  il periodo di congedo, spetta l'indennita' giornalieradi cui all'articolo 22, a carico dell'INPS, in misura pari all'80 percento  del  salario  medio  contrattuale  giornaliero,  vigente nellaprovincia  per  i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, dellastessa industria.  3.  Qualora,  per  l'assenza  nella  stessa  provincia di industriesimilari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimentoal  salario  contrattuale  provinciale  di  cui  al comma 2, si fara'riferimento  alla  media  dei salari contrattuali provinciali vigentiper  la  stessa  industria  nella  regione, e, qualora anche cio' nonfosse   possibile,   si  fara'  riferimento  alla  media  dei  salariprovinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale.  4.  Per  i  settori  di lavoro a domicilio per i quali non esistonocorrispondenti   industrie   che  occupano  lavoratori  interni,  conapposito  decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,sentite  le  organizzazioni  sindacali  interessate,  si  prendera' ariferimento  il  salario medio contrattuale giornaliero vigente nellaprovincia  per  i  lavoratori aventi qualifica operaia dell'industriache presenta maggiori caratteri di affinita'.  5.   La  corresponsione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  2  e'subordinata   alla   condizione   che,   all'inizio  del  congedo  dimaternita', la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci eil lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.                                Art. 62.         Lavoro domestico (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,                       articoli 1, 13, 19, 22;                 legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3)  1.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori addetti ai servizi domestici efamiliari  hanno diritto al congedo di maternita' e di paternita'. Siapplicano  le  disposizioni  di cui agli articoli 6, comma 3, 16, 17,22,  comma  3  e  6, ivi compreso il relativo trattamento economico enormativo.  2.  Per  il  personale  addetto  ai  servizi  domestici  familiari,l'indennita' di cui all'articolo 22 ed il relativo finanziamento sonoregolati secondo le modalita' e le disposizioni stabilite dal decretodel Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.                                Art. 63.                        Lavoro in agricoltura      (decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla               legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 14;      decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla               legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 5;         decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, art. 4;          legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21)  1.  Le  prestazioni  di  maternita'  e  di  paternita'  di cui allepresenti  disposizioni  per  le lavoratrici e i lavoratori agricoli atempo  indeterminato  sono  corrisposte,  ferme restando le modalita'erogative   di   cui   all'articolo  1,  comma  6  del  decreto-legge30 dicembre  1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge29 febbraio  1980,  n.  33,  con  gli  stessi  criteri previsti per ilavoratori dell'industria.  2.  Le  lavoratrici  e  i lavoratori agricoli con contratto a tempodeterminato  iscritti  o  aventi diritto all'iscrizione negli elenchinominativi di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,n. 83, hanno diritto alle prestazioni di maternita' e di paternita' acondizione  che  risultino  iscritti  nei  predetti elenchi nell'annoprecedente per almeno 51 giornate.  3.  E'  consentita  l'ammissione delle lavoratrici e dei lavoratorialle   prestazioni   di   maternita'   e   di   paternita',  mediantecertificazione  di  iscrizione d'urgenza negli elenchi nominativi deilavoratori  agricoli,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decretolegislativo  luogotenenziale  9 aprile  1946,  n.  212,  e successivemodificazioni.  4. Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo indeterminatole  prestazioni  per i congedi, riposi e permessi di cui ai Capi III,IV,  V  e  VI  sono  calcolate  sulla  base della retribuzione di cuiall'articolo  12  della  legge  30 aprile  1969,  n. 153, prendendo ariferimento  il periodo mensile di paga precedente a quello nel corsodel quale ha avuto inizio il congedo.  5.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli a tempo determinato,esclusi  quelli  di  cui  al  comma  6, le prestazioni per i congedi,riposi  e  permessi  sono  determinate  sulla base della retribuzionefissata  secondo  le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto delPresidente   della  Repubblica  27 aprile  1968,  n.  488,  ai  sensidell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.  6.  Per le lavoratrici e i lavoratori agricoli di cui al comma 2 ilsalario medio convenzionale determinato con decreto del Ministero dellavoro  e  della previdenza sociale e rilevato nel 1995, resta fermo,ai  fini  della  contribuzione e delle prestazioni temporanee, fino aquando il suo importo per le singole qualifiche degli operai agricolinon  sia  superato  da  quello  spettante  nelle  singole province inapplicazione  dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazionisindacali maggiormente  rappresentative.  A decorrere da tale momentotrova applicazione l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre1989, n. 389, e successive modificazioni.  7.  Per  le  lavoratrici  e i lavoratori agricoli compartecipanti epiccoli  coloni  l'ammontare della retribuzione media e' stabilito inmisura pari a quella di cui al comma 5.                                Art. 64.              Collaborazioni coordinate e continuative  1.  In  materia di tutela della maternita', alle lavoratrici di cuiall'articolo  2,  comma  26  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, noniscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni dicui  al  comma  16  dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.  2.  Ai  sensi del comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre2000,  n. 388, la tutela della maternita' prevista dalla disposizionedi  cui  al  comma  16,  quarto periodo, dell'articolo 59 della legge27 dicembre  1997,  n.  449,  avviene  nelle forme e con le modalita'previste per il lavoro dipendente.                                Art. 65.                     Attivita' socialmente utili        (decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, art. 8,                        comma 3, 15, 16 e 17;    decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, articoli 4 e 10)  1.  Le  lavoratrici  e  i  lavoratori di cui al decreto legislativo1 dicembre  1997,  n.  468,  e successive modificazioni, impegnati inattivita'  socialmente utili hanno diritto al congedo di maternita' edi  paternita'. Alle lavoratrici si applica altresi' la disciplina dicui all'articolo 17 del presente testo unico.  2.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori di cui al comma 1, che nonpossono  vantare  una  precedente  copertura  assicurativa  ai  sensidell'articolo  24,  per  i  periodi  di  congedo  di  maternita' e dipaternita', viene corrisposta dall'INPS un'indennita' pari all'80 percento  dell'importo  dell'assegno  previsto dall'articolo 8, comma 3,del  decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I conseguenti onerisono  rimborsati, annualmente, tramite rendiconto dell'INPS, a caricodel  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, deldecreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  o del soggetto finanziatoredell'attivita' socialmente utile.  3. Alle lavoratrici e ai lavoratori viene riconosciuto il diritto apartecipare alle medesime attivita' socialmente utili ancora in corsoo  prorogate  al  termine  del  periodo di congedo di maternita' e dipaternita'.  4.  Alle  lavoratrici  e  ai  lavoratori impegnati a tempo pieno inlavori   socialmente   utili   sono   riconosciuti,  senza  riduzionedell'assegno, i riposi di cui agli articoli 39 e 40.  5.  L'assegno  e'  erogato anche per i permessi di cui all'articolo33,  comma  3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche ai sensi diquanto  previsto  all'articolo 42, commi 2, 3 e 6, del presente testounico.                                Capo XI 
                       lavoratrici
autonome 
                              Art. 66.      Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome e le   imprenditrici agricole (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 1)    1.  Alle  lavoratrici  autonome,  coltivatrici  dirette, mezzadre ecolone,  artigiane  ed  esercenti  attivita'  commerciali di cui alleleggi  26 ottobre  1957,  n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio1966,  n.  613, e alle imprenditrici agricole a titolo principale, e'corrisposta una indennita' giornaliera per il periodo di gravidanza eper quello successivo al parto calcolata ai sensi dell'articolo 68.                                Art. 67.  Modalita' di erogazione (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 2)  1.  L'indennita'  di  cui all'articolo 66 viene erogata dall'INPS aseguito  di  apposita  domanda  in  carta  libera,  corredata  da  uncertificato   medico   rilasciato   dall'azienda   sanitaria   localecompetente  per  territorio,  attestante  la  data  di  inizio  dellagravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'interruzione dellagravidanza  spontanea  o  volontaria  ai  sensi della legge 22 maggio1978, n. 194.  2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennita' di maternita'di  cui  all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione,per  tre  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso del bambino nellafamiglia  a  condizione  che  questo non abbia superato i sei anni dieta',  secondo  quanto previsto all'articolo 26, o i 18 anni di eta',secondo quanto previsto all'articolo 27.  3.  L'INPS  provvede  d'ufficio  agli  accertamenti  amministrativinecessari.                                Art. 68.                       Misura dell'indennita'         (legge 29 dicembre 1987, n. 546, articoli 3, 4 e 5)  1.   Alle   coltivatrici   dirette,   colone   e  mezzadre  e  alleimprenditrici  agricole e' corrisposta, per i due mesi antecedenti ladata  del  parto  e  per  i  tre  mesi  successivi  alla  stessa, unaindennita'  giornaliera  pari  all'80  per  cento  della retribuzioneminima  giornaliera  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato,come   prevista   dall'articolo   14,   comma  7,  del  decreto-legge22 dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.  2.  Alle  lavoratrici  autonome,  artigiane  ed esercenti attivita'commerciali  e'  corrisposta,  per i due mesi antecedenti la data delparto  e  per  i  tre  mesi successivi alla stessa data effettiva delparto,  una  indennita' giornaliere pari all'80 per cento del salariominimo   giornaliero  stabilito  dall'articolo  1  del  decreto-legge29 luglio  1981,  n.  402, convertito, con modificazioni, dalla legge26 settembre  1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualificadi  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministerialidi cui al secondo comma del medesimo articolo 1.  3.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  ovolontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese digravidanza,   su   certificazione   medica   rilasciata  dall'aziendasanitaria  locale  competente  per  territorio,  e'  corrisposta  unaindennita'  giornaliera  calcolata  ai  sensi  dei commi 1 e 2 per unperiodo di trenta giorni.                                Art. 69.         Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,                          art. 1, comma 4)  1.  Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini natia  decorrere  dal  1 gennaio  2000,  e'  esteso il diritto al congedoparentale  di  cui  all'articolo 32, compreso il relativo trattamentoeconomico,  limitatamente  ad  un periodo di tre mesi, entro il primoanno di vita del bambino.                                Capo XII 
                         libere
professioniste 
                              Art. 70.        Indennita' di maternita' per le libere professioniste              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)  1. Alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza eassistenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, e'corrisposta un'indennita' di maternita' per i due mesi antecedenti ladata del parto e i tre mesi successivi alla stessa.  2.  L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pariall'80  per  cento  di  cinque  dodicesimi  del  reddito  percepito edenunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondoanno precedente a quello della domanda.  3.  In  ogni  caso  l'indennita'  di cui al comma 1 non puo' essereinferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misurapari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilitodall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,con   modificazioni,   dalla  legge  26 settembre  1981,  n.  537,  esuccessive  modificazioni,  nella misura risultante, per la qualificadi  impiegato,  dalla tabella A e dai successivi decreti ministerialidi cui al secondo comma del medesimo articolo.                                Art. 71.     Termini e modalita' della domanda (legge 11 dicembre 1990,                           n. 379, art. 2)  1.   L'indennita'   di   cui   all'articolo   70   e'  corrisposta,indipendentemente  dall'effettiva  astensione  dall'attivita',  dallacompetente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberiprofessionisti,    a   seguito   di   apposita   domanda   presentatadall'interessata   a   partire  dal  compimento  del  sesto  mese  digravidanza  ed  entro il termine perentorio di centottanta giorni dalparto.  2.   La   domanda,  in  carta  libera,  deve  essere  corredata  dacertificato  medico  comprovante la data di inizio della gravidanza equella  presunta  del  parto,  nonche' dalla dichiarazione redatta aisensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.  445,  attestante  l'inesistenza  del  diritto  alle indennita' dimaternita' di cui al Capo III e al Capo XI.  3.  L'indennita'  di  maternita'  spetta in misura intera anche nelcaso  in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questasia  interrotta  per  motivi spontanei o volontari, nei casi previstidagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.  4.  Le  competenti  casse  di  previdenza e assistenza per i liberiprofessionisti  provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativinecessari.                                Art. 72.   Adozioni e affidamenti (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)  1.   L'indennita'  di  cui  all'articolo  70  spetta  altresi'  perl'ingresso  del  bambino  adottato  o  affidato, a condizione che nonabbia superato i sei anni di eta'.  2.  La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madrealla  competente  cassa  di  previdenza  e  assistenza  per  i liberiprofessionisti  entro  il  termine  perentorio  di centottanta giornidall'ingresso   del   bambino  e  deve  essere  corredata  da  idoneedichiarazioni,  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica28 dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  l'inesistenza del diritto aindennita'  di  maternita'  per  qualsiasi  altro titolo e la data dieffettivo ingresso del bambino nella famiglia.  3.  Alla  domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica delprovvedimento di adozione o di affidamento.                                Art. 73.         Indennita' in caso di interruzione della gravidanza              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)  1.   In   caso   di  interruzione  della  gravidanza,  spontanea  ovolontaria,  nei  casi  previsti  dagli articoli 4, 5 e 6 della legge22 maggio  1978,  n.  194,  verificatasi  non prima del terzo mese digravidanza,  l'indennita' di cui all'articolo 70 e' corrisposta nellamisura  pari  all'80  per cento di una mensilita' del reddito o dellaretribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo70.  2.   La  domanda  deve  essere  corredata  da  certificato  medico,rilasciato  dalla  U.S.L.  che  ha  fornito le prestazioni sanitarie,comprovante  il  giorno  dell'avvenuta interruzione della gravidanza,spontanea  o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194,e  deve  essere  presentata  alla  competente  cassa  di previdenza eassistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio dicentottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.                               Capo XIII 
                sostegno alla maternita'
e alla paternita' 
                              Art. 74.       Assegno di maternita' di base (legge 23 dicembre 1998,n. 448, art. 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6;
legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 12;
       legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, commi 10 e 11)  1.  Per  ogni  figlio nato dal 1 gennaio 2001, o per ogni minore inaffidamento  preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessadata,  alle  donne  residenti,  cittadine italiane o comunitarie o inpossesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decretolegislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   che   non   beneficianodell'indennita'  di  cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testounico,  e'  concesso  un  assegno  di  maternita'  pari a complessiveL. 2.500.000.  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamentieconomici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti alversamento dei contributi di maternita'.  3. L'assegno e' concesso dai comuni nella misura prevista alla datadel  parto, alle condizioni di cui al comma 4. I comuni provvedono adinformare  gli  interessati invitandoli a certificare il possesso deirequisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale dei nuovinati.  4.   L'assegno   di   maternita'   di   cui  al  comma  1,  nonche'l'integrazione  di cui al comma 6, spetta qualora il nucleo familiaredi appartenenza della madre risulti in possesso di risorse economichenon  superiori  ai  valori dell'indicatore della situazione economica(ISE),  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella1,  pari  a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiaricon tre componenti.  5.  Per  nuclei  familiari con diversa composizione detto requisitoeconomico  e'  riparametrato  sulla  base  della scala di equivalenzaprevista  dal  predetto  decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendoanche conto delle maggiorazioni ivi previste.  6.   Qualora  il  trattamento  della  maternita'  corrisposto  allelavoratrici  che godono di forme di tutela economica della maternita'diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1  risulti  inferioreall'importo  di  cui  al medesimo comma 1, le lavoratrici interessatepossono  avanzare  ai comuni richiesta per la concessione della quotadifferenziale.  7.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.  8.  L'assegno  di  cui  al  comma  1, ferma restando la titolarita'concessiva  in  capo  ai  comuni, e' erogato dall'INPS sulla base deidati  forniti  dai  comuni, secondo modalita' da definire nell'ambitodei decreti di cui al comma 9.  9. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale edel  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sonoemanate le necessarie disposizioni regolamentari per l'attuazione delpresente articolo.  10.  Con tali decreti sono disciplinati i casi nei quali l'assegno,se  non ancora concesso o erogato, puo' essere corrisposto al padre oall'adottante del minore.  11.  Per  i  procedimenti di concessione dell'assegno di maternita'relativi ai figli nati dal 2 luglio 1999 al 30 giugno 2000 continuanoad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui all'articolo 66 della legge23 dicembre   1998,   n.  448.  Per  i  procedimenti  di  concessionedell'assegno  di  maternita' relativi ai figli nati dal 1 luglio 2000al  31 dicembre  2000 continuano ad applicarsi le disposizioni di cuial comma 12 dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.                                Art. 75.       Assegno di maternita' per lavori atipici e discontinui(legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14;         legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)  1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero inpossesso  di  carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decretolegislativo  25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sonostati  versati  contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoriadella  maternita',  e'  corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogniminore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal2 luglio  2000,  un  assegno  di  importo  complessivo  pari a lire 3milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell'indennita'di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero perla  quota  differenziale  rispetto  alla  prestazione  complessiva ingodimento  se  questa  risulta  inferiore, quando si verifica uno deiseguenti casi:    a) quando  la  donna  lavoratrice  ha  in  corso di godimento unaqualsiasi  forma di tutela previdenziale o economica della maternita'e  possa  far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo cheva dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivoingresso del minore nel nucleo familiare;    b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita deldiritto  a  prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallosvolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' comeindividuate  con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascitao  dell'effettivo  ingresso  del minore nel nucleo familiare, non siasuperiore  a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque nonsia  superiore  a  nove  mesi.  Con  i  medesimi  decreti e' altresi'definita  la  data  di  inizio  del  predetto periodo nei casi in cuiquesta non risulti esattamente individuabile;    c) in  caso  di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavorodurante  il  periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valeretre  mesi  di  contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai novemesi antecedenti alla nascita.  2.  Ai  trattamenti di maternita' corrispondono anche i trattamentieconomici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti alversamento dei contributi di maternita'.  3.  L'assegno di cui al comma 1 e' concesso ed erogato dall'INPS, adomanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termineperentorio  di  sei  mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso delminore nel nucleo familiare.  4.  L'importo dell'assegno e' rivalutato al 1 gennaio di ogni anno,sulla  base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.  5.  Con  i  decreti  di cui al comma 6 sono disciplinati i casi neiquali  l'assegno,  se  non  ancora  concesso  o  erogato, puo' esserecorrisposto al padre o all'adottante del minore.  6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta' sociale,di  concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale edel  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, sonoemanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delpresente articolo.                               Capo XIV 
                              Vigilanza 
                              Art. 76.          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)  1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testounico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati imedici del Servizio sanitario nazionale.  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quellidi  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il qualela  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hannofacolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne laregolarizzazione alla lavoratrice interessata.  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hannofacolta' di controllo.  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presentetesto  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa diqualsiasi specie e natura.                                Art. 77.      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,                       comma 1, e 31, comma 4)  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioniamministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emetterel'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero dellavoro, competente per territorio.  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenzasociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitariospetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.                                Capo XV 
        disposizioni in materia di oneri
contributivi 
                              Art. 78.    Riduzione degli oneri di maternita' (legge 23 dicembre 1999,                 n. 488, art. 49, commi 1, 4, e 11)  1.  Con  riferimento  ai  parti,  alle  adozioni o agli affidamentiintervenuti   successivamente   al  1 luglio  2000  per  i  quali  e'riconosciuta   dal   vigente   ordinamento  la  tutela  previdenzialeobbligatoria,  il  complessivo  importo  della  prestazione dovuta seinferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni seil  predetto  complessivo  importo  risulta  pari  o superiore a talevalore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozionedei   decreti  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  49  della  legge23 dicembre  1999,  n.  488,  sono ridotti gli oneri contributivi permaternita',   a   carico   dei  datori  di  lavoro,  per  0,20  puntipercentuali.  2.  Gli  oneri  contributivi per maternita', a carico dei datori dilavoro  del  settore  dei pubblici servizi di trasporto e nel settoreelettrico, sono ridotti dello 0,57 per cento.  3.  L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1 e' rivalutato al1 gennaio  di  ogni anno, sulla base della variazione dell'indice deiprezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati calcolatodall'ISTAT.                                Art. 79.          Oneri contributivi nel lavoro subordinato privato             (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21)  1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cuial presente testo unico relativi alle lavoratrici e ai lavoratori conrapporto   di  lavoro  subordinato  privato  e  in  attuazione  dellariduzione degli oneri di cui all'articolo 78, e' dovuto dai datori dilavoro  un  contributo  sulle  retribuzioni  di  tutti  i  lavoratoridipendenti nelle seguenti misure:    a) dello  0,46  per  cento  sulla  retribuzione  per  il  settoredell'industria, dell'artigianato, marittimi, spettacolo;    b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il settore delterziario e servizi, proprietari di fabbricati e servizi di culto;    c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il settore delcredito, assicurazione e servizi tributari appaltati;    d) dello  0,03 per cento per gli operai agricoli e dello 0,43 percento per gli impiegati agricoli. Il contributo e' calcolato, per glioperai  a  tempo  indeterminato  secondo  le  disposizioni  di cui aldecreto-legge  22 dicembre  1981,  n.  791,  convertito  dalla  legge26 febbraio  1982, n. 54, per gli operai agricoli a tempo determinatosecondo  le  disposizioni  del decreto legislativo 16 aprile 1997, n.146;  e  per i piccoli coloni e compartecipanti familiari prendendo ariferimento  i  salari  medi convenzionali di cui all'articolo 28 deldecreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;    e) dello  0,01  per  cento  per gli allievi dei cantieri scuola elavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.  2.  Per  gli  apprendisti  e'  dovuto  un  contributo  di  lire  32settimanali.  3.  Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenzaper   i   giornalisti  italiani  "Giovanni  Amendola"  e'  dovuto  uncontributo pari allo 0,65 per cento della retribuzione.  4.  In  relazione  al  versamento dei contributi di cui al presentearticolo,  alle  trasgressioni  degli  obblighi  relativi ed a quantoaltro  concerne  il contributo medesimo, si applicano le disposizionirelative ai contributi obbligatori.  5.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica, su proposta delMinistro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale, di concerto conquello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dal presentearticolo  puo' essere modificata in relazione alle effettive esigenzedelle relative gestioni.                                Art. 80.         Oneri derivanti dall'assegno di maternita' di base     (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66, commi 5 e 5-bis)  1.   Per   il  finanziamento  dell'assegno  di  maternita'  di  cuiall'articolo  74  e'  istituito  un  Fondo  presso  la Presidenza delConsiglio  dei  Ministri,  la  cui  dotazione e' stabilita in lire 25miliardi  per  l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e inlire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.  2.  A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS lerelative  somme,  con  conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sullabase di specifica rendicontazione.                                Art. 81.             Oneri derivanti dall'assegno di maternita'                  per lavori atipici e discontinui         (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 9)1. L'assegno di cui all'articolo 75 e' posto a carico dello Stato.
                                Art. 82.            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'                     delle lavoratrici autonome           (legge 29 dicembre 1987, n. 546, art. 6, 7 e 8;          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CapoXI,  si  provvede  con  un  contributo  annuo di lire 14.500 per ogniiscritto  all'assicurazione  generale obbligatoria per l'invalidita',vecchiaia  e  superstiti  per  le  gestioni  dei coltivatori diretti,coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali.  2.  Al  fine  di  assicurare  l'equilibrio  delle  singole gestioniprevidenziali,  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sentito  il  consiglio  diamministrazione   dell'INPS,   con   proprio  decreto  stabilisce  levariazioni  dei  contributi  di cui al comma 1, in misura percentualeuguale alle variazioni delle corrispettive indennita'.                                Art. 83.            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'                     delle libere professioniste              (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 5;          legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, comma 1)  1.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del CapoXII,  si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto acasse  di  previdenza  e  assistenza  per i liberi professionisti. Ilcontributo  e' annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumentodei  contributi  dovuti  in misura fissa di cui all'articolo 22 dellalegge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.  2.  A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cuiall'articolo 78, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvedecon  i  decreti  di cui al comma 5 dell'articolo 75, sulla base di unprocedimento   che   preliminarmente   consideri  una  situazione  diequilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.  3.  I  Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,accertato  che  le  singole  casse  di  previdenza e assistenza per iliberi  professionisti  abbiano disponibilita' finanziarie atte a farfronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere lariduzione  della  contribuzione  o  la  totale  eliminazione di dettocontributo,  sentito  il parere dei consigli di amministrazione dellecasse.                               Art. 84.            Oneri derivanti dal trattamento di maternita'           delle collaboratrici coordinate e continuative         (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16)  1.  Per  i  soggetti  che  non  risultano  iscritti  ad altre formeobbligatorie,   il   contributo   alla   gestione   separata  di  cuiall'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e'elevato  di  una  ulteriore  aliquota  contributiva  pari a 0,5 puntipercentuali,    per    il    finanziamento    dell'onere    derivantedall'estensione   agli   stessi  anche  della  tutela  relativa  allamaternita'.
                              Capo XVI 
                          disposizioni
finali 
                              Art. 85.                       Disposizioni in vigore  1.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizionilegislative,  fatte  salve  le disapplicazioni disposte dai contratticollettivi   ai   sensi   dell'articolo   72,  comma 1,  del  decretolegislativo 3 febbraio 1993, n. 29:    a) l'articolo  41  del  decreto  del  Presidente della Repubblica10 gennaio 1957, n. 3;    b) l'articolo   157-sexies   del  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 deldecreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;    c) l'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457;    d) l'articolo 10 della legge 18 maggio 1973, n. 304;    e) la  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  5  della  legge9 dicembre 1977, n. 903;    f) l'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;    g) l'articolo  1  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;    h) il comma 2 dell'articolo 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121;    i) l'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155;    j) l'articolo  8-bis  del  decreto-legge  30 aprile 1981, n. 168,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1981, n. 331;    k) l'articolo  14  del  decreto-legge  22 dicembre  1981, n. 791,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54;    l) l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162;    m) la  lettera  d)  del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge4 agosto  1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge3 ottobre 1987, n. 402;    n) il  comma  1-bis  dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,n. 58;    o) il comma 8 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223;    p) il  comma  2 dell'articolo 7, il comma 2 dell'articolo 18 e ilcomma  2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443;    q) il  comma  4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio1995, n. 197;    r) il  comma  2,  seconda  parte,  dell'articolo  5  del  decretolegislativo 12 maggio 1995, n. 201;    s) il comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335;    t) gli  articoli  5,  7  e 8 del decreto legislativo 16 settembre1996, n. 564;    u) l'articolo 23 della legge 4 marzo 1997, n. 62;    v) il  comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1991, n.449;    w) il  comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 gennaio 1998,n.  4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n.52;    x) il comma 1 dell'articolo 25 e il comma 3 dell'articolo 34 e ilcomma  3  dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;    y) la  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  1  del  decretolegislativo 29 aprile 1998, n. 124;    z) l'articolo 18 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;    aa) la  lettera  e)  del  comma  2,  dell'articolo  1 del decretolegislativo 22 giugno 1999, n. 230;    bb) l'articolo 65 della legge 2 agosto 1999, n. 302;    cc) il  comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n.488;    dd) i  commi  2 e 3 dell'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.53,  limitatamente  alla  previsione  del  termine  di  sei  mesi iviprevisto:    ee) il comma 2 dell'articolo 10 e il comma 2 dell'articolo 23 deldecreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;    ff) gli  articoli 5 e 18, il comma 3 dell'articolo 25, il comma 3dell'articolo   32,  il  comma  6  dell'articolo  41  e  il  comma  3dell'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;    gg) il comma 12 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n.388.  2.  Restano  in  vigore,  in  particolare, le seguenti disposizioniregolamentari:    a) il  decreto  del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,n. 1403;    b) il  decreto  del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;    c) il  comma  4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente dellaRepubblica 11 luglio 1980, n. 382;    d) il   comma   2,   dell'articolo  20-quinquies  e  il  comma  2dell'articolo  25-quater  del decreto del Presidente della Repubblica24 aprile 1982, n. 337;    e) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale2 giugno 1982;    f) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale23 maggio 1991;    g) l'articolo  14  del  decreto  del Presidente del Consiglio deiMinistri   21 aprile   1994,  n.  439,  fino  al  momento  della  suaabrogazione  cosi'  come  prevista  dalla  lettera  c)  del  comma  1dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;    h) il decreto del Ministro della sanita' 6 marzo 1995;    i) il  comma  4 dell'articolo 8 e il comma 3 dell'articolo 19 deldecreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;    j) il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoroe della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142;    k) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale27 maggio 1998;    l) il  comma  1  dell'articolo  1  del decreto del Ministro dellasanita' 10 settembre 1998;    m) gli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale 12 febbraio 1999;    n) il   comma   2   dell'articolo  6  del  decreto  del  Ministrodell'universita' e della ricerca scientifica 30 aprile 1999, n. 224;    o) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale4 agosto 1999;    p) il  comma  6 dell'articolo 42 del decreto del Presidente dellaRepubblica 31 agosto 1999, n. 394;    q) il  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale20 dicembre 1999, n. 553;    r) il decreto del Ministro della sanita' 24 aprile 2000.                                Art. 86.          Disposizioni abrogate (legge 9 dicembre 1977, n. 903,                        articolo 3, comma 2;             legge 29 dicembre 1987, n. 546, articolo 9;        legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 15 e 17, comma 4)  1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:    a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;    b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.  2.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:    a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;    b) il  secondo comma dell'articolo 3; i commi 1 e 2, lettere a) eb),  dell'articolo  5;  gli  articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge9 dicembre 1977, n. 903;    c) la  lettera  n)  del  comma  3  dell'articolo  31 e l'articolo39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonche' le parole "e gliarticoli  6  e  7  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicanoanche  agli  affidatari di cui al comma precedente" del secondo commadell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;    d) il  comma  4 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.41;    e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;    f) l'articolo  13  della  legge 7 agosto 1990, n. 232, cosi' comemodificato  dall'articolo  3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;    g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;    h) l'articolo   8   del  decreto-legge  29 marzo  1991,  n.  103,convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166;    i) il  comma  1  dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104;    j) i  commi  1  e  3  dell'articolo  14  del  decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 503;    k) i  commi  3, 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236;    l) il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 settembre1994, n. 566;    m) l'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;    n) l'articolo  2  del  decreto  legislativo 16 settembre 1996, n.564;    o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;    p) il comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre1997, n. 468;    q) l'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, cosi' comemodificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;    r) i  commi  1,  8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 49 dellalegge 23 dicembre 1999, n. 488;    s) i  commi 2 e 3 dell'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 5del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;    t) il  comma  5 dell'articolo 3, il comma 4-bis dell'articolo 4 el'articolo 10 e i commi 2 e 3 dell'articolo 12, salvo quanto previstodalla  lettera  dd)  dell'articolo 85 del presente testo unico, e gliarticoli 14, 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53;    u) i commi 10 e 11 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000,n. 388.  3.  Dalla  data di entrata in vigore del presente testo unico, sonoabrogate le seguenti disposizioni regolamentari:    a) gli  articoli  1,  11  e  22  del decreto del Presidente dellaRepubblica 25 novembre 1976, n. 1026.                                Art. 87.              Disposizioni regolamentari di attuazione  1.  Fino  all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari diattuazione  del  presente testo unico, emanate ai sensi dell'articolo17,  comma  1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, si applicano ledisposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre1976,  n.  1026, salvo quanto stabilito dall'articolo 86 del presentetesto unico.  2.   Le  disposizioni  del  citato  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica  25 novembre  1976,  n.  1026,  che fanno riferimento alladisciplina  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono da intendersiriferite alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico.                                Art. 88.                          Entrata in vigore  1.  Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore il giornosuccessivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.    Dato a Roma, addi' 26 marzo 2001                               CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Turco,  Ministro  per  la  solidarieta'                              sociale                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Veronesi, Ministro della sanita'                              Bellillo,    Ministro   per   le   pari                              opportunita'                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione                              pubblicaVisto, il Guardasigilli: Fassino                                                               Allegato A                           (Articolo 5 del decreto del Presidente della                                Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)                 ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI                    E INSALUBRI DI CUI ALL'Art. 7      Il  divieto  di  cui  all'art. 7, primo comma, del testo unico siintende  riferito  al  trasporto,  sia  a braccia e a spalle, sia concarretti  a  ruote  su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi,compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.    I  lavori  faticosi,  pericolosi  ed  insalubri, vietati ai sensidello stesso articolo, sono i seguenti:      A)  quelli  previsti  dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;      B)  quelli  indicati  nella  tabella  allegata  al  decreto delPresidente  della  Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vigel'obbligo  delle  visite  mediche preventive e periodiche: durante lagestazione e per 7 mesi dopo il parto;      C)  quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonche'alle  altre  malattie  professionali  di  cui  agli allegati 4 e 5 aldecreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, esuccessive  modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopoil parto;      D)  i  lavori  che  comportano  l'esposizione  alle  radiazioniionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      E)  i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      F)  i  lavori  di  manovalanza pesante: durante la gestazione efino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      G)  i  lavori  che comportano una stazione in piedi per piu' dimeta'  dell'orario  o  che obbligano ad una posizione particolarmenteaffaticante,  durante  la gestazione e fino al termine del periodo diinterdizione dal lavoro;      H)  i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale,quando  il  ritmo  del  movimento  sia frequente, o esiga un notevolesforzo:  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine del periodo diinterdizione dal lavoro;      I)   i  lavori  con  macchine  scuotenti  o  con  utensili  chetrasmettono  intense  vibrazioni:  durante  la  gestazione  e fino altermine del periodo di interdizione dal lavoro;      L)  i  lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori enei  reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali:durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;      M)  i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso disostanze  tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terrenoe nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo ilparto;      N)  i  lavori  di  monda  e  trapianto  del  riso:  durante  lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;      O)  i  lavori  a  bordo delle navi, degli aerei, dei treni, deipullman  e  di  ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante lagestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.                                                                   Allegato B                                 (Decreto legislativo 25 novembre 1996,                                                  n. 645, allegato 2)                     ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7      A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.    1. Agenti:      a) agenti   fisici:   lavoro  in  atmosfera  di  sovrapressioneelevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;      b) agenti biologici:        toxoplasma;        virus  della  rosolia,  a  meno  che sussista la prova che lalavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi agenti dal suostato di immunizzazione;      c) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cuiquesti agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattereminerario.    B.  Lavoratrici  in periodo successivo al parto di cui all'art. 6del testo unico.    1. Agenti:      a) agenti  chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cuitali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.    2.   Condizioni   di  lavoro:  lavori  sotterranei  di  carattereminerario.                                                               Allegato C                                 (Decreto legislativo 25 novembre 1996,                                                  n. 645, allegato 1)                ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI              E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 11      A. Agenti.    1.  Agenti  fisici, allorche' vengono considerati come agenti checomportano  lesioni  del  feto e/o rischiano di provocare il distaccodella placenta, in particolare:      a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;      b) movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti che comportanorischi, soprattutto dorsolombari;      c) rumore;      d) radiazioni ionizzanti;      e) radiazioni non ionizzanti;      f) sollecitazioni termiche;      g) movimenti   e   posizioni   di   lavoro,   spostamenti,  siaall'interno  sia  all'esterno  dello  stabilimento,  fatica mentale efisica  e  altri  disagi  fisici  connessi all'attivita' svolta dallelavoratrici di cui all'art. 1.    2. Agenti biologici.    Agenti  biologici  dei  gruppi  di  rischio  da  2  a  4 ai sensidell'art.  75  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive  modificazioni  ed  integrazioni,  nella misura in cui sianoto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettonoin  pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreche' nonfigurino ancora nell'allegato II.    3. Agenti chimici.    Gli  agenti  chimici  seguenti,  nella misura in cui sia noto chemettono  in  pericolo  la  salute  delle  gestanti  e  del nascituro,sempreche' non figurino ancora nell'allegato II:      a) sostanze  etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi delladirettiva  n.  67/548/CEE,  purche' non figurino ancora nell'allegatoII;      b) agenti  chimici  che figurano nell'allegato VIII del decretolegislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni;      c) mercurio e suoi derivati;      d) medicamenti antimitotici;      e) monossido di carbonio;      f) agenti   chimici   pericolosi   di  comprovato  assorbimentocutaneo.    B. Processi.    Processi  industriali che figurano nell'allegato VIII del decretolegislativo  19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni.    C. Condizioni di lavoro.    Lavori sotterranei di carattere minerario.                                                               Allegato D                               (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)              ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA           PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70      1. Cassa nazionale del notariato.    2.  Cassa  azionale  di  previdenza  ed assistenza a favore degliavvocati e procuratori.    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari.    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.    6.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore deigeometri.    7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi.    8.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza a favore deidottori commercialisti.    9.  Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegnerie gli architetti liberi professionisti.    10.  Cassa  nazionale  di  previdenza  ed assistenza a favore deiragionieri e periti commerciali.    11.  Ente  nazionale  di previdenza e assistenza per i consulentidel lavoro.
FINE
TESTO DECRETO